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Decreto federale sull'iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1, esaminata l'iniziativa popolare depositata l'8 settembre 20202 «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)», visto il messaggio del 4 marzo 20223, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare depositata l'8 settembre 2020 «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)» è valida ed è sottoposta al voto di Popolo e Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 78a

Paesaggio e biodiversità

A complemento dell'articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché: 1

1 2 3

a.

siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;

b.

la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;

c.

siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

RS 101 FF 2020 7538 FF 2022 737

2022-0738

FF 2022 739

Iniziativa popolare federale «Per il futuro della nostra natura e del nostro paesaggio (Iniziativa biodiversità)». DF

FF 2022 739

Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d'importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d'importanza cantonale.

2

Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza cantonale o nazionale. L'essenza dei valori protetti dev'essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l'articolo 78 capoverso 5.

3

La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

4

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 78a (Paesaggio e biodiversità) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.