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22.006 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2021 Estratto: Capitolo I del 4 marzo 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del Rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2021.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-0979

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Rapporto Capitolo I

All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale.

Cancelleria federale 2018 P 18.3502

Firma digitale per i documenti interni all'amministrazione federale (N 28.9.18, Dobler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di effettuare accertamenti approfonditi volti a introdurre la firma digitale in forma standardizzata per i documenti interni all'Amministrazione federale per i quali è previsto un obbligo legale di firma, e di presentare un rapporto in merito.

Postulato adempiuto con il rapporto del 30 giugno 2021 «E-Signatur für verwaltungsinterne Dokumente».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4093

Più sicurezza e qualità per progetti informatici e altri progetti strategici grazie alla trasparenza sui lavori preparatori (N 20.12.19, Vitali)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto come le Commissioni parlamentari competenti vengono informate regolarmente sui lavori preparatori relativi ai grandi progetti pianificati in ambiti quali quello informatico, e se ricevono un progetto preliminare.

Postulato adempiuto con il rapporto del 3 dicembre 2021 «Mehr Sicherheit und Qualität in IT- und anderen strategischen Projekten dank Transparenz über Vorarbeiten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale degli affari esteri 2011 M 11.3005

Attuazione della risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (N 17.3.11, Commissione della politica estera CN; S 15.9.11)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a intraprendere tutti i passi necessari per ottenere che la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a seguito delle indagini su presunte violazioni dei diritti umani e sul traffico di organi umani nel Kosovo venga effettivamente attuata.

Per perseguire i crimini commessi nel corso della guerra del Kosovo tra il 1999 e il 2000, è stato istituito all'Aia il tribunale ibrido delle Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office (KSC & SPO) del Kosovo, che indagano anche sulle presunte violazioni dei diritti umani e sul traffico illegale di organi menzionati nella mozione.

Nel 2020 le KSC hanno arrestato otto persone, tra cui politici di spicco come l'ex presidente Hashim Thaçi, accusate di crimini di guerra o di disprezzo dei lavori della corte. I primi processi sono iniziati nel settembre 2021 e le prime condanne sono attese nel 2022.

Nell'ambito del suo impegno per l'analisi del passato in Kosovo, la Svizzera fornisce sia un sostegno in termini di personale che un contributo finanziario al lavoro di pubbliche relazioni delle KSC. Lo scopo di questo contributo è quello di spiegare il mandato e le procedure del tribunale all'opinione pubblica in Kosovo, aumentando così il livello di informazione sulle KSC e quindi la loro accettazione tra la popolazione.

Inoltre, il 1° maggio 2021 un cittadino svizzero è stato nominato giudice presso le KSC. Con questo sostegno la Svizzera ha contribuito all'attuazione della risoluzione del Consiglio d'Europa e quindi alla lotta contro l'impunità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 19.3416

Negoziati complementari in merito all'accordo istituzionale con l'UE (S 12.6.19, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 3.12.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati complementari con l'UE o di prendere altri provvedimenti adeguati al fine di migliorare l'accordo istituzionale con l'UE come segue: ­

Protezione dei salari: il livello attuale di protezione dei salari deve essere garantito e, all'occorrenza, deve poter essere esteso. I partner sociali devono essere associati in vista dei miglioramenti richiesti.

­

Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE: questa direttiva non è accettabile per la Svizzera e deve pertanto essere espressamente esclusa. La direttiva non deve inoltre poter essere ripresa per la Svizzera neppure indirettamente per il tramite di procedimenti individuali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

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­

Aiuti statali: occorre garantire che gli aiuti conosciuti oggi in Svizzera non siano esclusi e che il necessario margine di manovra sia mantenuto in futuro.

­

Legislazione esecutiva: occorre garantire che i cittadini svizzeri continuino ad avere l'ultima parola anche in caso di ripresa dinamica del diritto europeo da parte della Svizzera. Questo deve essere stabilito nell'accordo istituzionale oppure nella legislazione d'esecuzione nazionale.

­

Composizione delle controversie: bisogna definire chiaramente quali fattispecie del diritto europeo attuale e futuro danno adito a una consultazione della CGUE da parte del tribunale arbitrale. Le decisioni dei tribunali svizzeri non devono poter essere annullate indirettamente dalla CGUE. Devono inoltre essere previsti rapporti periodici sulle controversie pendenti e sulla loro composizione.

Inoltre, il trattamento dell'iniziativa popolare federale «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» va anticipato.

2019 M 19.3420

Negoziati complementari in merito all'accordo istituzionale con l'UE (S 12.6.19, Commissione dell'economia e dei tributi CN; N 20.6.16)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati complementari con l'UE o di prendere altri provvedimenti adeguati al fine di migliorare l'accordo istituzionale con l'UE come segue: ­

Protezione dei salari: il livello attuale di protezione dei salari deve essere garantito e, all'occorrenza, deve poter essere esteso. I partner sociali devono essere associati in vista dei miglioramenti richiesti.

­

Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE: questa direttiva non è accettabile per la Svizzera e deve pertanto essere espressamente esclusa. La direttiva non deve inoltre poter essere ripresa per la Svizzera neppure indirettamente per il tramite di procedimenti individuali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

­

Aiuti statali: occorre garantire che gli aiuti conosciuti oggi in Svizzera non siano esclusi e che il necessario margine di manovra sia mantenuto in futuro.

All'inizio del 2021 il Consiglio federale ha condotto altri negoziati con l'UE allo scopo di migliorare i tre punti del progetto di accordo istituzionale, emersi dalle consultazioni tenutesi in Svizzera nel 2019, che richiedevano un chiarimento. Si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2021: «Rapporto riguardante i negoziati per un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE», pubblicato sul sito www.eda.admin.ch > Politica europea della Svizzera > Visione d'insieme > Accordo istituzionale. Questi colloqui non hanno portato a soluzioni soddisfacenti per la Svizzera. Pertanto, il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso di porre fine ai negoziati sul progetto di accordo istituzionale con l'UE.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le due mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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2020 P 19.4628

La Svizzera deve definire una strategia per l'Africa (N 19.6.20, Gugger)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare in un rapporto la strategia che la Svizzera intende adottare nei confronti degli Stati africani nei prossimi dieci anni. Nell'ottica di un approccio interdipartimentale («whole of Government»), l'Esecutivo dovrebbe andare oltre la politica estera e la cooperazione allo sviluppo e chinarsi anche su questioni quali la politica fiscale, la politica migratoria e del mercato del lavoro, la politica ambientale e climatica nonché la politica economica.

Postulato adempiuto con il rapporto del 13 gennaio 2021 «Strategia Africa subsahariana 2021­2024».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo toglierlo dal ruolo.

2021 M 20.3738

Duopolio conflittuale Cina-USA. Analizzare il posizionamento internazionale e gli accordi di libero scambio della Svizzera (N 25.9.20, Nidegger; S 16.3.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento, nell'ambito della sua strategia di politica estera 2020­2023, un'analisi che si soffermi in modo specifico sugli effetti per la Svizzera della progressiva marginalizzazione dell'UE in un mondo sempre più multipolare e dominato dal conflittuale duopolio sino-statunitense.

Il Consiglio federale è invitato soprattutto a confrontare, nell'analisi, i vantaggi economici e politici (valori democratici, sovranità) offerti dalle seguenti opzioni: a.

conclusione di una pletora di accordi di libero scambio con ogni possibile partner (Cina, Stati Uniti, UE, Giappone, India, Mercosur ecc.), in parallelo agli accordi nell'ambito dell'OMC, che si trova in difficoltà ormai da diversi anni;

b.

conclusione e/o approfondimento di accordi di libero scambio regionali con i principali attori, in primo luogo Cina, Stati Uniti e UE;

c.

integrazione istituzionale con l'UE a fronte del duopolio Cina-USA, e protezione contro investitori stranieri in posizione «egemone».

Nel capitolo 3.2. della Strategia Cina 2021­2024 del 19 marzo 2021 (www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/SchweizerischeAussenpolitik/Strategie_China_210319_IT.pdf), il Consiglio federale ha trattato in particolare le questioni sollevate nella mozione e ha illustrato il posizionamento geopolitico della Svizzera. Ulteriori dettagli al riguardo si trovano nella Strategia di politica economica esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021 (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69221.pdf) e nei rapporti annuali del Consiglio federale sulla politica estera).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2021 P 20.4334

Rapporto sull'attuazione del dialogo bilaterale sui diritti dell'uomo tra la Svizzera e la Cina (N 9.3.21, Commissione della politica estera CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sull'attuazione del dialogo bilaterale sui diritti dell'uomo tra la Svizzera e la Cina. È invitato a rispondere in particolare alle seguenti domande: ­

Qual è la situazione attuale per quanto riguarda il dialogo sui diritti dell'uomo con la Cina?

­

Come sta procedendo concretamente il Consiglio federale per attuare il dialogo sui diritti dell'uomo?

­

Quali risultati ha ottenuto il Consiglio federale?

­

Quali sono i prossimi passi che intende compiere il Consiglio federale?

Con il deposito del postulato la Commissione ha dato seguito alla petizione «18.2020 Pet. Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). Proteggere i diritti fondamentali dei Tibetani, anche in Svizzera!».

Postulato adempiuto con il rapporto del 19 marzo 2021 «Strategia Cina 2021­2024».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'interno

Segreteria generale 2019 P 19.3668

Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena partecipazione (N 27.9.19, Rytz Regula)

2019 P 19.3670

Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena partecipazione (N 27.9.19, Lohr)

2019 P 19.3672

Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena partecipazione (N 27.9.19, Romano)

2019 P 19.3684

Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera e misure concrete di attuazione pratica per la piena partecipazione (N 27.9.19, Reynard)

Testi depositati: Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto le possibilità di riconoscimento giuridico delle tre lingue dei segni svizzere. In particolare occorre analizzare se il riconoscimento giuridico come lingua semiufficiale o come lingua di minoranza culturale sia possibile per proteggere e promuovere la lingua dei segni e la cultura dei sordi. Devono essere elaborate misure concrete di attuazione con un piano d'azione ai sensi della Convezione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) al fine di raggiungere la piena partecipazione inclusiva e senza barriere delle persone sorde e audiolese.

1.

Qual è la posizione della Svizzera nel confronto internazionale?

2.

Dove vede il Consiglio federale debolezze e possibilità di miglioramento nel rapporto "Politica in favore delle persone disabili" per evitare discriminazioni nei confronti delle persone sorde e audiolese?

3.

Come possono la Confederazione e i Cantoni garantire che la lingua dei segni sia offerta ai bambini sordi e ai loro familiari nella prima infanzia e che la formazione bilingue (professionale), cioè l'acquisizione simultanea della lingua dei segni e della lingua parlata e scritta, sia statuita come diritto di base?

4.

Come può il Consiglio federale garantire che le persone sorde possano partecipare equamente al mercato del lavoro?

5.

Come fa il Consiglio federale a garantire un'assistenza sanitaria senza barriere per i sordi?

Postulati adempiuti con il rapporto del 24 settembre 2021 «Possibilità di riconoscimento giuridico della lingua dei segni in Svizzera».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

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2019 P 19.3942

Definizione di antisemitismo dell'International Holocaust Remembrance Alliance (S 12.9.19, Rechsteiner Paul)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto l'opportunità di utilizzare la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nella politica interna ed estera della Confederazione.

Il rapporto deve: 1.

valutare le implicazioni dell'utilizzo della definizione dal punto di vista giuridico e nella politica interna ed estera;

2.

spiegare come la definizione possa servire al lavoro di sensibilizzazione, prevenzione, consulenza e intervento a livello federale, cantonale e comunale;

3.

spiegare come venga utilizzata per la raccolta mirata di dati relativi a casi concreti e quale utilità possa avere per il lavoro di ricerca;

4.

precisare fino a che punto è o può essere utilizzata dai giudici.

Postulato adempiuto con il rapporto del 4 giugno 2021 «Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 2019 P 19.3618

Basta agli omicidi contro le donne nell'ambito familiare.

Rapporto sulla ricerca delle cause ed elenco di misure contro i femminicidi in Svizzera (N 27.9.19, Graf Maya)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto in cui rileva i dati e le cause degli omicidi contro le donne, spiega quali misure di prevenzione e protezione più efficaci devono essere elaborate insieme ai Cantoni e ai servizi specializzati interessati e risponde alle domande seguenti: 1.

Quante donne e quanti uomini, negli ultimi dieci anni, sono stati vittime di omicidio in Svizzera sia nell'ambito pubblico sia in quello familiare?

2.

Chi sono le donne e gli uomini uccisi? Quali sono le loro storie?

3.

Chi sono gli autori dei reati? Che rapporto avevano con le vittime? Quali sono le loro storie?

4.

Quali sono le circostanze generali in cui avvengono questi reati? Qual è il metodo utilizzato per l'omicidio? Prima del reato, queste persone erano state denunciate per violenza domestica?

5.

Quali sono i moventi e le cause che si celano dietro a questi reati? Quali sono i fattori di rischio che portano a questi omicidi e agli atti di violenza contro le donne?

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Postulato adempiuto con il rapporto del 10 dicembre 2021 «Omicidi contro le donne nell'ambito familiare: cause e misure».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4092

Disparità di trattamento giuridico tra donne e uomini nel diritto federale (S 12.12.19, Caroni)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto le norme del diritto federale che operano una distinzione diretta in base al sesso e illustrare in che misura queste norme favoriscano o svantaggino le donne o gli uomini.

Postulato adempiuto con il rapporto del 10 dicembre 2021 «Direkte Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern im Bundesrecht».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della cultura 2019 P 19.3707

Impatto dell'urbanizzazione in Svizzera sulla promozione culturale (CS 12.9.19, Stöckli)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto l'impatto della progressiva urbanizzazione sull'offerta culturale e sulla promozione della cultura in Svizzera. Il rapporto dovrà fornire una panoramica sugli sviluppi degli ultimi anni e illustrare il contributo che la promozione culturale può dare per migliorare lo scambio fra i diversi spazi funzionali preservando al contempo la diversità delle espressioni culturali. Dovrà essere elaborato in collaborazione con Cantoni, Città e Comuni.

Con il sostegno e la collaborazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Cantoni, Città, Comuni e regioni di montagna, l'Ufficio federale della cultura ha commissionato uno studio sull'impatto dell'urbanizzazione sulla promozione culturale a livello cantonale e comunale, pubblicato nel luglio del 2021 (www.cultura-svizzera.admin.ch > Attualità > Attualità 2021 > Studio sull'influenza dell'urbanizzazione sulla promozione della cultura). Lo studio descrive i vari approcci alla promozione della cultura adottati da Cantoni e Comuni e illustra come si può migliorare lo scambio fra i diversi spazi funzionali. I risultati dello studio sono stati presentati e discussi a novembre 2021 nel quadro del Dialogo culturale nazionale.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021 M 20.3918

Promuovere la mobilità e i soggiorni linguistici degli apprendisti (CN 7.9.20, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CS 14.6.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di aumentare significativamente i finanziamenti previsti per i soggiorni linguistici nel quadro della formazione professionale di base. In collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali 9 / 68

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è incaricato di promuovere la mobilità degli apprendisti e di mettere a punto una piattaforma digitale coordinata a livello nazionale.

Il Consiglio federale ha accolto la richiesta della mozione nel messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2021­2024 (20.030) e ha proposto al Parlamento un aumento di 10 milioni di franchi dei mezzi per gli scambi scolastici, che è stato approvato durante la sessione autunnale 2020. In seguito, nell'aprile 2021 l'Ufficio federale della cultura e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione hanno incaricato l'agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità (Movetia) di sviluppare un programma nazionale di scambi nella formazione professionale di base. Il programma sarà avviato nella primavera 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Archivio federale svizzero 2018 P 18.3029

Attuazione della legge federale sull'archiviazione (S 13.6.18, Janiak)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto di valutazione sull'attuazione della legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (LAr; RS 152.1, in vigore dal 1° ottobre 1999) avvalendosi della collaborazione delle associazioni professionali del ramo. Nel rapporto dovrà definire le nuove esigenze e formulare raccomandazioni per lo sviluppo della legislazione in materia e della prassi archivistica.

Postulato adempiuto con il rapporto del 1° settembre 2021 «Attuazione della legge sull'archiviazione: valutazione e ulteriore procedimento».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2006 P 05.3878

Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare modelli di incentivi positivi atti a promuovere la garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria nel settore ambulatoriale e in quello stazionario, nonché di creare le basi legali necessarie.

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2012 P 12.3363

Garanzia della qualità nell'assistenza sanitaria invece di premi e sconti per ridurre le prestazioni (N 28.9.12, Hardegger)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto come le reti di medici, i modelli di cure integrate (Managed Care), gli studi medici individuali e le istituzioni intendano rispettare i principi etici del giuramento di Ippocrate e garantire la qualità dell'assistenza sanitaria di base.

Il 1° aprile 2021 è entrata in vigore la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, Rafforzamento della qualità e dell'economicità; RS 832.10; RU 2021 151). Il Consiglio federale ha pertanto ricevuto l'incarico di stabilire ogni quattro anni gli obiettivi da raggiungere per lo sviluppo della qualità delle prestazioni.

La LAMal rivista contiene nuovi strumenti che servono a concretizzare e attuare gli obiettivi del Consiglio federale. Quest'ultimo agisce come organo strategico, stabilisce gli obiettivi e ha istituito una Commissione federale per la qualità (CFQ). Tra i compiti della CFQ rientrano la consulenza degli attori in materia di coordinamento, comprese le raccomandazioni mirate per lo sviluppo della qualità. Inoltre la CFQ incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità e può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità. Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori devono concludere ora convenzioni sullo sviluppo della qualità valide per tutta la Svizzera, che necessitano dell'approvazione del Consiglio federale. La finalità e lo scopo delle convenzioni è stabilire misure uniformi e vincolanti per l'incremento della qualità.

Con l'entrata in vigore della modifica della LAMal per il rafforzamento della qualità e dell'economicità, le richieste dei postulati sono accolte.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2009 M 05.3522

Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni contenute nella LAMal e nelle relative ordinanze, in modo che gli assicuratori-malattie e i fornitori di mezzi ausiliari negozino le tariffe dei mezzi e degli apparecchi a carico delle casse malati e le includano nelle convenzioni tariffali. Tali convenzioni EMAp dovranno sottostare alle disposizioni che disciplinano l'approvazione e la definizione delle tariffe secondo gli articoli 46 capoverso 4 e 47 LAMal.

La revisione totale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è stata avviata alla fine del 2015 e conclusa alla fine del 2021. Nell'ambito della revisione totale sono state prese decisioni anche su questioni fondamentali concernenti la concretizzazione e l'ottimizzazione del sistema di fissazione degli importi massimi rimborsabili. È stato inoltre precisato che si è tenuto conto del confronto con i prezzi praticati all'estero e raggiunto così l'obiettivo del risparmio dei costi. Viene inoltre implementato il riesame costante dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2009 M 05.3523

Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel; S 2.10.08; N 3.3.09; testo adottato con modifiche)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali nella LAMal che permettano di negoziare contrattualmente i prezzi dei prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) e che consentano agli assicuratori di rimborsare unicamente i prodotti il cui prezzo sia stato negoziato, sempre su base contrattuale, dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori-malattie oppure dalle associazioni di categoria.

Il 17 marzo 2016 la consigliera nazionale Humbel ha presentato l'iniziativa parlamentare 16.419 con la stessa richiesta della mozione 05.3523. Nel 2017 il Consiglio nazionale ha approvato una proroga del termine fino alla sessione invernale 2021. La trattazione dell'iniziativa parlamentare è ancora pendente.

La revisione totale dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) è stata avviata alla fine del 2015 e conclusa alla fine del 2021. Nell'ambito della revisione totale sono state affrontate anche questioni fondamentali concernenti la fissazione degli importi massimi rimborsabili tenuto conto del confronto con i prezzi praticati all'estero. Come nuovo importo massimo rimborsabile viene fissato il prezzo più basso derivante dal confronto de prezzi praticati in Svizzera e con quelli praticati all'estero. Precisando le posizioni generiche è stata incrementata il più possibile la concorrenza e raggiunto così l'obiettivo del risparmio dei costi. Viene inoltre implementato il riesame costante dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2010 M 09.3150

Misure per contrastare l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (N 12.6.09, Gruppo PPD-PEV-glp; S 20.9.10; punti 1­3 adottati)

Testo depositato: Il Consiglio federale è d'accordo di agire senza indugi, presentando misure urgenti, per frenare l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e fare in modo che sia comparabile all'evoluzione del costo della vita?

In particolare, le misure dovrebbero essere volte a contrastare: 1.

l'aumento dei costi nei reparti ambulatoriali degli ospedali (più di 10 per cento circa nel 2008);

2.

i prezzi elevati dei medicamenti mediante un paragone allargato (p. es.

all'Europa dei 15);

3.

i prezzi elevati dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici (EMAp).

L'articolo 55 LAMal attribuisce al Consiglio federale e al dipartimento la competenza di intervenire senza indugi sui punti sopraelencati.

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Sono attuate le seguenti misure: a)

con effetto dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza del 20 giugno 2014 sulla definizione e l'adeguamento delle strutture tariffali nell'assicurazione malattie (RS 832.102.5; RU 2017 6023).

Gli effetti di questo intervento sulla struttura tariffale TARMED sulle prestazioni fatturate nel 2018 e nel 2019 sono stati analizzati insieme ai partner tariffali. Nel complesso, dall'adeguamento del 2018 le prestazioni fatturate sono aumentate in media dello 0,9 per cento l'anno contro l'incremento medio del 4,1 per cento registrato in precedenza. Nel 2018 le prestazioni sono diminuite dell'1,8 per cento. Nel 2019 sono aumentate del 3,7 per cento rispetto all'anno precedente. Visti gli effetti della pandemia di COVID-19 sullo spettro delle prestazioni fornite e fatturate, si è rinunciato per il 2020 a un monitoraggio dettagliato. Per una struttura tariffale per singola prestazione nuova o totalmente rivista per le prestazioni mediche ambulatoriali, il Consiglio federale ha inoltre chiesto come condizione quadro il rispetto della neutralità dei costi;

b)

negli anni dal 2009 al 2014 e a partire dal 2017, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha riesaminato più volte (almeno ogni tre anni) tutti i preparati nell'elenco delle specialità. Grazie al riesame dal 2012 al 2014 sono stati realizzati risparmi per circa 600 milioni di franchi. Con il riesame a partire dal 2017 al 2019 è stato possibile conseguire ulteriori risparmi per oltre 450 milioni di franchi (225 mio. di fr. nel 2017, 122 nel 2018, 120 nel 2019 e 100 nel 2020). Nel 2017 il Consiglio federale ha inoltre deciso ulteriori adeguamenti nel settore dei medicamenti con brevetto scaduto, dai quali erano attesi risparmi per un totale di circa 60 milioni di franchi negli anni dal 2017 al 2019.

I riesami continuano a essere svolti periodicamente;

c)

gli importi massimi rimborsabili secondo l'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) sono già stati adeguati più volte. La revisione totale dell'EMAp è stata avviata alla fine del 2015 e conclusa alla fine del 2021. È stato implementato il riesame costante dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità e raggiunto così l'obiettivo del risparmio dei costi.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2011 P 10.3753

Elenchi degli ospedali. Criteri chiari anziché arbitrarietà dei Cantoni (N 18.3.11, Humbel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sullo stato di attuazione degli elenchi cantonali degli ospedali. È inoltre invitato a proporre misure che garantiscano l'attuazione coerente e uniforme dell'articolo 39 LAMal, nonché a definire il numero minimo di casi per ciascun medico ospedaliero e il numero di posti di formazione e perfezionamento. Se necessario, dovrà presentare una modifica della legge.

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2020 M 18.3107

Trasparenza sulle retribuzioni e gli onorari dei medici con funzioni direttive (N 14.3.19, Heim; S 10.3.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali affinché per gli ospedali che figurano negli elenchi cantonali e gli ospedali convenzionati viga l'obbligo di trasparenza sui compensi nel settore stazionario e ambulatoriale.

Il Consiglio federale ha redatto diversi rapporti sulla tematica, pubblicati all'indirizzo www.parlament.ch > 09.4239/10.3753 (rapporto «Grundlagen der Spitalplanung und Ansätze zur Weiterentwicklung» del 18 dicembre 2013 in adempimento dei postulati 09.4239 e 10.3753) e 13.4012 (rapporto «Planung der hochspezialisierten Medizin: Umsetzung durch die Kantone und subsidiäre Kompetenz des Bundesrates» del 25 maggio 2016 in adempimento del postulato 13.4012) > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses o all'indirizzo www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Bundesratsberichte > 2019.

La pianificazione ospedaliera viene inoltre analizzata in maniera dettagliata nella valutazione della revisione della LAMal nel settore del finanziamento ospedaliero.

Una sintesi del rapporto finale della valutazione è disponibile in italiano all'indirizzo www.bag.admin.ch > Das BAG > Publikationen > Evaluationsberichte > Krankenund Unfallversicherung > Abgeschlossene Studien > 2012­2019 Evaluation KVGRevision Spitalfinanzierung.

Per rafforzare la pianificazione, il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). I requisiti uniformi consentono in particolare un migliore coordinamento delle pianificazioni tra Cantoni, un esame uniforme dell'economicità degli ospedali e un disciplinamento più preciso dei requisiti nell'ambito della qualità. I documenti sono disponibili all'indirizzo www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Progetti di revisione passati > Finanziamento ospedaliero > Modifica del 23 giugno 2021 dell'OAMal.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti il postulato e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

2011 P 10.4055

Strategia nazionale per migliorare la situazione sanitaria delle persone affette da malattie rare (N 18.3.11, Humbel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare, in collaborazione con le organizzazioni e gli specialisti del settore, nonché con i cantoni, una strategia nazionale sulle malattie rare, per garantire ai pazienti affetti da malattie rare di tutta la Svizzera un'assistenza medica di qualità pari a quella offerta ad altri pazienti.

Quest'assistenza medica deve comprendere una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato della patologia, così come l'accesso paritario a terapie e medicamenti la cui efficacia sia basata sull'evidenza medica. A tal fine occorre coordinare l'operato degli specialisti, integrare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie per il trasferimento del sapere e assicurare la collaborazione sul piano federale e internazionale.

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2017 P 15.4181

Conseguenze dell'assenza di regolamentazione nel passaggio dalla LAI alla LAMal (N 28.9.17, Amherd)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri con quale frequenza i pazienti affetti da malattie rare, al compimento del ventesimo anno d'età, incontrano difficoltà e conflitti con le casse malati al passaggio dalla LAI alla LAMal. Il rapporto deve anche chiarire se queste difficoltà sono più frequenti per determinate malattie, esporre le conseguenze (costi) per i principali interessati e fare luce sulle carenze e le lacune della legislazione in relazione al rimborso delle terapie al momento del passaggio.

2018 P 18.3040

Base legale per garantire le cure nel settore delle malattie rare (N 19.9.18, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto gli adeguamenti legislativi e le condizioni quadro finanziarie necessari per migliorare le cure nel settore delle malattie rare.

Postulati adempiuti con il rapporto del 17 febbraio 2021 «Gesetzliche Grundlage und finanzielle Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Versorgung im Bereich seltene Krankheiten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2013 M 12.3111

LAMal. Riconoscimento delle prestazioni dei podologi diplomati per le cure dispensate ai pazienti diabetici (N 28.9.12, Fridez; S 9.9.13)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di inserire nell'elenco delle prestazioni LAMal le cure dispensate su prescrizione medica dai podologi alle persone affette da diabete Con una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102; RU 2021 323), il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha disposto l'autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni. Il disciplinamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2017 P 16.3909

Parità giuridica tra le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio pubbliche e private (N 13.3.17, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle disuguaglianze tra le organizzazioni di assistenza e cura a domicilio pubbliche e private e tra i loro rispettivi clienti. Andranno considerate soprattutto le disparità di diritti e doveri. Il rapporto dovrà inoltre formulare proposte per eliminare le disuguaglianze eventualmente constatate, con particolare attenzione al finanziamento,

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all'imposta sul valore aggiunto, alla qualità, alle condizioni d'assunzione, all'obbligo di formazione e formazione continua del personale e all'accessibilità dei servizi.

Postulato adempiuto con il rapporto del 12 maggio 2021 «Rechtliche Gleichstellung der öffentlichen und privaten Spitex».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3880

Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi (N 15.12.17, Humbel)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare proposte su come strutturare in maniera più efficace ed equilibrata il finanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni. È inoltre opportuno valutare un modello che vincoli la quota federale al contributo finanziario cantonale.

Alla richiesta è stato risposto con il rapporto in adempimento del postulato «Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi» del 20 maggio 2020. Il 10 giugno 2021 il Consiglio nazionale ha respinto la richiesta di stralcio dal ruolo del postulato.

In base al rapporto, il Consiglio federale ha tuttavia elaborato una proposta di controprogetto indiretto all'iniziativa per premi meno onerosi (cfr. scheda informativa relativa al comunicato stampa dell'UFSP del 17 dicembre 2021; www.bag.admin.ch > Comunicati stampa). La proposta è stata accolta nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sull'assicurazione malattie) del 17 settembre 2021 (oggetto 21.063: v.

FF 2021 2383).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2017 P 17.3963

Assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

Trasparenza dei fornitori di prestazioni (S 29.11.17, Français)

Testo depositato: Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e della trasparenza delle prestazioni, il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle esigenze poste agli assicuratori malattie e ai fornitori di prestazioni. Il rapporto tratterà in particolare della retribuzione (obbligo di pubblicare il sistema remunerativo e l'importo percepito dai membri degli organi di direzione), dell'obbligo di trasmettere dati e dell'obbligo di disporre di una buona governance e di un organo di conformità.

Il rapporto esporrà la situazione attuale e le modifiche legislative eventualmente necessarie per garantire, a livello federale, il medesimo livello di trasparenza per tutti gli attori dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie.

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102; RU 2021 439), secondo cui nei mandati di prestazioni per gli ospedali deve essere stabilito il divieto dei sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o all'elusione dell'obbligo di ammissione ai sensi dell'articolo 41a LAMal. In questo 16 / 68

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modo si intende contrastare il pagamento di bonus o retrocessioni (kickback) legati alle quantità e impedire un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico. Per l'attuazione o il controllo di questa misura da parte dei Cantoni è necessario un livello minimo di trasparenza nei sistemi di retribuzione dei fornitori di prestazioni nei confronti dei Cantoni.

Per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dei criteri di pianificazione ospedaliera, è stato verificato un adeguamento delle basi legali per una maggiore trasparenza nella politica dei salari. Dalla verifica è emerso che non è possibile disciplinare la politica dei salari dei fornitori di prestazioni nel diritto in materia di assicurazione malattie, in quanto questo non rientra nella competenza normativa della Confederazione secondo l'articolo 117 Cost. Possibili misure ai sensi del postulato sono state quindi esaminate e per quanto possibile attuate nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dei criteri di pianificazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 17.4076

Prospettive della politica svizzera in materia di droghe (S 15.3.18, Rechsteiner Paul)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento entro la fine del 2019 un rapporto sulle prospettive della politica svizzera in materia di droghe per il prossimo decennio. Il rapporto dovrà includere un resoconto delle esperienze degli ultimi dieci anni e dei cambiamenti intervenuti a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda il principio attivo della canapa.

Postulato adempiuto con il rapporto del 28 aprile 2021 «Prospettive della politica svizzera in materia di droghe».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 18.3713

Mantenere l'attuale definizione delle regioni di premio (S 12.12.18, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 7.3.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adattare le basi giuridiche pertinenti (legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal) in modo tale da poter mantenere invariata l'attuale definizione delle regioni di premio. Deve inoltre disciplinare a quale regione vada attribuito un Comune nato in seguito a un'aggregazione.

La richiesta di mantenere le attuali regioni di premio è stata soddisfatta con l'adeguamento dell'articolo 3 dell'ordinanza del DFI del 25 novembre 2015 sulle regioni di premio (RS 832.106).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2019 P 18.4328

Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo? (N 21.6.19, Wehrli)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elencare le misure adottate e da adottare per accelerare l'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) e promuoverne il pieno utilizzo.

Postulato adempiuto con il rapporto dell'11 agosto 2021 «Elektronisches Patientendossier. Was gibt es noch zu tun bis zu seiner flächendeckenden Verwendung?».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3382

Vendita per corrispondenza di medicamenti non soggetti a prescrizione medica (N 21.6.19, Stahl [Brand])

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di analizzare in un rapporto in che misura e a quali condizioni l'articolo 27 LATer e/o altre disposizioni possano essere modificati per consentire la vendita per corrispondenza di medicamenti non soggetti a prescrizione medica senza compromettere la sicurezza e la qualità dei trattamenti rispetto alla dispensazione da parte di rivenditori specializzati stazionari.

Postulato adempiuto con il rapporto del 24 novembre 2021 «Versandhandel mit nichtverschreibungspflichtigen Arzneimitteln».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 M 20.3133

Smart Restart (S 4.5.20, Commissione dell'economia e dei tributi CN; N 5.5.20)

Testo depositato: Attraverso la modifica dell'ordinanza 2 COVID-19, il Consiglio federale è incaricato di elaborare un piano chiaro per il ritorno graduale alla normalità che comprenda i seguenti punti e tenga conto della situazione epidemiologica: ­

nel caso dei settori che per motivi di politica sanitaria non potranno riprendere la loro normale attività neppure dopo l'11 maggio 2020, il Consiglio federale designa le prestazioni che questi settori potranno comunque fornire dopo tale data (per es. corsi di fitness previa iscrizione, pasti al ristorante);

­

la riapertura delle scuole, delle strutture per la custodia di bambini ecc. dovrebbe essere prevista al più tardi per l'11 maggio 2020.

Le direttive del Consiglio federale e i piani di protezione volti a garantire la salute di collaboratori e clienti nei vari settori si applicano ovviamente in funzione della fase di allentamento.

2020 M 20.3159

Smart Restart (S 4.5.20, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 5.5.20)

Testo depositato: Attraverso la modifica dell'ordinanza 2 COVID-19, il Consiglio federale è incaricato di elaborare un piano chiaro per il ritorno graduale alla normalità che comprenda i seguenti punti e tenga conto della situazione epidemiologica: 18 / 68

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­

nel caso dei settori che per motivi di politica sanitaria non potranno riprendere la loro normale attività neppure dopo l'11 maggio 2020, il Consiglio federale designa le prestazioni che questi settori potranno comunque fornire dopo tale data (per es. corsi di fitness previa iscrizione, pasti al ristorante);

­

la riapertura delle scuole, delle strutture per la custodia di bambini ecc. dovrebbe essere prevista al più tardi per l'11 maggio 2020.

Le direttive del Consiglio federale e i piani di protezione volti a garantire la salute di collaboratori e clienti nei vari settori si applicano ovviamente in funzione della fase di allentamento.

A seguito delle misure di confinamento decise nel marzo 2020, nelle due mozioni è stato richiesto un piano chiaro per il ritorno graduale alla normalità. Il Consiglio federale ha rimandato già nel parere del 1° maggio 2020 al suo piano per un ritorno graduale alla normalità del 2020. Con la decisione del 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha allentato all'11 maggio 2020 le misure tenendo conto della situazione epidemiologica (seconda fase di allentamento). Gran parte dei settori ha potuto quindi riprendere la propria attività. Negozi, ristoranti, mercati, musei e biblioteche hanno potuto riaprire, le scuole elementari e secondarie hanno potuto riprendere le lezioni presenziali e nello sport di massa e di punta è stato nuovamente possibile allenarsi.

Con la terza fase di allentamento delle misure del 6 giugno 2020 (DCF del 27 maggio 2020, 2020.1161), sono state abrogati in ampia misura i restanti provvedimenti.

Hanno potuto riaprire anche le strutture per il tempo libero e turistiche ed è stato nuovamente consentito l'insegnamento presenziale. Con le due decisioni del Consiglio federale summenzionate, la richiesta delle mozioni è stata soddisfatta.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

Ufficio federale di statistica 2019 P 19.3342

Introdurre un sistema di autorizzazioni per gli open government data (N 21.6.19, Badran Jacqueline)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare la possibilità di introdurre un sistema di autorizzazioni a bassa soglia nella strategia open government data. Allo scopo vanno definiti criteri omogenei che permettano di stabilire quali dati debbano essere sempre liberamente e gratuitamente accessibili a quali finalità e a quali attori, quali possano essere accessibili gratuitamente su richiesta e quali possano essere accessibili soltanto a pagamento.

Postulato adempiuto con il rapporto del 23 giugno 2021 «Zulassungssytem für Open Government Data».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2018 M 17.3860

Assegni familiari. Per un'equa ripartizione degli oneri (S 15.3.18, Baumann; N 18.9.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sugli assegni familiari (RS 836.2) nel modo seguente: Art. 17 Titolo Competenze e obblighi dei Cantoni ...

Cpv. 2 ...

k.

la completa e obbligatoria perequazione degli oneri tra le casse;

...

La mozione chiede che i Cantoni introducano una perequazione completa degli oneri per il finanziamento degli assegni familiari. Secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam) è di competenza dei Cantoni introdurre una perequazione degli oneri tra le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) del proprio Cantone. Attualmente 11 Cantoni applicano un sistema di perequazione completa degli oneri, tre Cantoni una perequazione completa degli oneri per i salariati ma non per i lavoratori indipendenti e sei Cantoni un sistema in cui la perequazione degli oneri è applicata solo in parte. Sono pertanto 20 i Cantoni che hanno introdotto sistemi di perequazione che riflettono le loro rispettive particolarità e necessità.

Durante la consultazione sei dei 15 Cantoni effettivamente interessati dalla richiesta della mozione hanno rifiutato l'introduzione di una perequazione completa degli oneri. Essi hanno fanno notare all'unanimità che una perequazione completa degli oneri porrebbe ostacoli alle soluzioni di compromesso ampiamente basate sulle politiche cantonali e sarebbe in contraddizione con i principi del federalismo, fortemente radicati nella politica familiare. Invece i Cantoni favorevoli spiegano, in sostanza, che una perequazione completa tra le CAF può garantire, sul piano cantonale, una ripartizione più equilibrata degli oneri legati agli assegni familiari tra datori di lavoro e lavoratori indipendenti. Il PPD e il PSS approvano la modifica prevista mentre il PLR e l'UDC vi si oppongono. L'Unione svizzera degli imprenditori è l'unica delle associazioni mantello dell'economia che si è espressa in modo contrario all'introduzione della perequazione completa degli oneri, come la maggioranza delle associazioni dell'economia e di settore.

Alla luce dei pareri fortemente discordanti pervenuti durante la consultazione il Consiglio federale ritiene che un adeguamento della LAFam ai sensi della mozione non sia necessaria e nemmeno opportuna e pertanto propone di togliere dal ruolo la mozione. Con il nuovo disciplinamento la Confederazione interverrebbe senza necessità nell'ambito di competenza dei Cantoni e scavalcherebbe soluzioni cantonali sostenute politicamente. Il principio della LAFam, ovvero essere una legge quadro, e la relativa 20 / 68

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autonomia cantonale sarebbero compromessi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio (www.bsv.admin.ch> BSV-Online> Sozialversicherungen> Familienzulagen> Reformen & Revisionen> Voller Lastenausgleich und Auflösung FLG-Fonds).

2018 P 17.4087

Digitalizzazione. Un nuovo statuto professionale per il mercato del lavoro? (N 19.9.18, Gruppo liberale radicale)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'introduzione di un nuovo statuto professionale per gli indipendenti che lavorano per piattaforme digitali e di illustrarne in un rapporto i pro e i contro. Il nuovo statuto dovrà offrire a questi lavoratori una protezione sociale adeguata, ma inferiore a quella prevista per i salariati. Lo statuto dovrà inoltre poter essere scelto per ogni rapporto di mandato. Andranno proposti criteri di delimitazione chiari per garantire agli interessati la certezza giuridica e la sicurezza di pianificazione necessarie.

2018 P 18.3936

Imprese-piattaforma e «gig economy». Offrire ai lavoratori indipendenti una protezione sociale migliore (S 12.12.18, Bruderer Wyss)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto su come migliorare la sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti della «gig economy». Il rapporto dovrà studiare anche e soprattutto in che modo possano contribuirvi le imprese-piattaforma.

Postulati adempiuti con il rapporto del 13 ottobre 2021 «Digitalisierung ­ Prüfung einer Flexibilisierung des Sozialversicherungsrechts (Flexi-Test)».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo 2019 P 19.3262

Se i bambini stanno bene, la Svizzera sta meglio (N 26.9.19, Gugger)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di proporre una strategia adeguata e un pacchetto di misure che permettano di promuovere in modo efficace, appropriato ed economico la formazione, l'educazione e l'accoglienza della prima infanzia (chiamata anche «sostegno precoce» o «FEAPI»), ampiamente condiviso dagli ambienti politici e dagli specialisti.

Lo scopo è di rafforzare e migliorare a livello federale, cantonale e comunale i settori dell'educazione precoce e della consulenza, in particolare per quanto riguarda: 1.

la qualità delle professioni nei settori dell'educazione precoce e della consulenza;

2.

l'integrazione dei bambini di lingua straniera, soprattutto nei gruppi di gioco e nelle strutture di custodia collettiva diurna;

3.

il coordinamento delle offerte e la collaborazione sovraregionale;

4.

il livello scientifico di assistenza, valutazione e attività progettuali;

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5.

la capacità di Confederazione, Cantoni e Comuni di collaborare in modo efficiente e ripartendosi i compiti nell'ambito della FEAPI.

2019 P 19.3417

Strategia per rafforzare il sostegno alla prima infanzia (N 5.6.19, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una strategia per rafforzare e sviluppare il sostegno alla prima infanzia in Svizzera.

Postulati adempiuti con il rapporto del 3 febbraio 2021 «Politik der frühen Kindheit.

Auslegeordnung und Entwicklungsmöglichkeiten auf Bundesebene».

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2020 M 20.3128

In materia di custodia di bambini complementare alla famiglia ognuno deve assumersi le proprie responsabilità (S 4.5.20, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; N 5.5.20)

2018 M 20.3129

In materia di custodia di bambini complementare alla famiglia ognuno deve assumersi le proprie responsabilità (S 4.5.20, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS; N 5.5.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adottare provvedimenti alfine di sostenere finanziariamente le istituzioni che si occupano della custodia di bambini complementare alla famiglia che subiscono perdite finanziarie a causa della crisi dovuta al Coronavirus. Le spese sopportate dai Cantoni per compensare tali perdite devono essere indennizzate dalla Confederazione nella misura di almeno il 33 per cento. La Confederazione disciplina in un'ordinanza le condizioni da adempiere. Le indennità della Confederazione devono essere suddivise fra Cantoni e Comuni in funzione della ripartizione cantonale dei compiti.

Mozioni adempiute con l'ordinanza di necessità del 20 maggio 2020 per attenuare l'impatto economico dei provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (Ordinanza COVID-19 custodia di bambini complementare alla famiglia; RS 862.1).

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

2020 P 20.3747

Coronavirus. Indennità di perdita di guadagno anche per i genitori e i familiari di adulti con disabilità (S 21.9.20, Maret Marianne)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di estendere il diritto all'indennità di perdita di guadagno (IPG; v. ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) ai genitori e familiari assistenti di adulti con disabilità. Questo è importante nella prospettiva di un'eventuale seconda ondata, al fine di evitare le situazioni precarie venutesi a creare in occasione della prima ondata e anche, in generale, quelle che potrebbero presentarsi in casi analoghi.

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Postulato adempiuto con il rapporto dell'11 giugno 2021 «Coronavirus. Indennità di perdita di guadagno anche per i genitori e i familiari di adulti con disabilità».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 M 20.3917

Riconsiderare l'attuazione dell'ordinanza Covid-19 custodia di bambini complementare alla famiglia del 20 maggio 2020 (N 15.9.20, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 9.12.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza menzionata nel titolo in modo che l'obiettivo di cui all'articolo 1 sia raggiunto in egual misura in tutti i Cantoni.

In particolare, si tratta di modificare l'articolo 3 per consentire un'attuazione più flessibile e per tener conto anche delle istituzioni che ricevono sussidi dal Cantone o dal Comune, o che sono addirittura gestite dal settore pubblico, al fine di garantire che anche i Cantoni latini possano beneficiare delle misure adottate. Si raccomanda inoltre di adeguare l'articolo 4, per contribuire all'attuazione del mandato conferito dal Parlamento e per garantire la parità di trattamento tra le varie infrastrutture e istituzioni.

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 17 febbraio 2021 concernente una modifica della legge COVID-19 riguardante i casi di rigore, l'assicurazione contro la disoccupazione, la custodia di bambini complementare alla famiglia e gli operatori culturali, un decreto federale concernente il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19 nonché una modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; 21.016.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021 P 20.3556

Ripercussioni della COVID-19 sulle assicurazioni sociali (S 18.3.21, Kuprecht)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto in che misura le previsioni per il finanziamento delle assicurazioni sociali si deterioreranno nel 2020 in seguito al crollo economico dovuto al coronavirus, in particolare per quanto riguarda a.

l'AVS;

b.

l'AI;

c.

le casse pensioni.

Il 2 luglio 2020, il 17 febbraio 2021 e il 17 settembre 2021 il DFI ha pubblicato i bilanci di AVS, AI e IPG tenendo conto delle ripercussioni della pandemia di COVID19. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale ha considerato tali ripercussioni nel suo rapporto annuale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza, pubblicato nel maggio del 2021. Inoltre, vengono messe a disposizione basi costantemente aggiornate per i progetti di riforma del 1° e del 2° pilastro attualmente in corso.

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Considerata la presentazione regolare di rapporti al riguardo, il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 2015 M 14.3503

Lotta contro la zoppina delle pecore a livello nazionale (N 26.9.14, Hassler; E 9.6.15)

Testo presentato: il Consiglio federale è incaricato di creare i presupposti necessari per coordinare a livello nazionale la lotta contro la zoppina delle pecore.

Il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (RS 916.401; RU 2021 219), che classifica la zoppina degli ovini come epizoozia e stabilisce le misure per combatterla. Questa modifica è in vigore dal 1° maggio 2021.

Il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo della mozione sia stato raggiunto e propone di togliere dal ruolo la mozione.

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Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia 2015 M 15.3335

Per una maggiore considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali alla Corte europea dei diritti dell'uomo (N 19.6.15, Lustenberger; S 15.12.15)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adoperarsi maggiormente, in tutte le sedi rilevanti, in particolare presso il Consiglio d'Europa, per il rispetto e l'applicazione del principio di sussidiarietà e la considerazione degli ordinamenti giuridici nazionali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).

Nell'ambito dei procedimenti pendenti presso la Corte EDU, la Svizzera invoca, laddove opportuno, il principio di sussidiarietà, rimandando al margine di apprezzamento di cui devono poter disporre autorità e tribunali nazionali. Inoltre, il nostro Paese si impegna presso gli organi del Consiglio d'Europa per rafforzare il principio di sussidiarietà.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2016 P 16.3317

Misure di protezione dei minori. Garantire il flusso d'informazioni, potenziare il servizio al cliente (N 30.9.15, Fluri)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare approfonditamente in un rapporto le possibilità di garantire che le amministrazioni, in particolare gli uffici Controllo abitanti, dispongano di informazioni attuali sull'autorità parentale e sulle misure di protezione dei minori.

Postulato adempiuto con il rapporto del 31 marzo 2021 «Zugang zur Information über die elterliche Sorge».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2016 P 16.3682

Inquadrare le prassi delle società che forniscono dati sulla solvibilità (N 16.12.16, Schwaab)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la necessità di migliorare l'inquadramento delle società che forniscono dati sulla solvibilità, in particolare introducendo limiti chiari quanto ai metodi utilizzabili per ottenere informazioni sulla solvibilità dei privati e delle imprese. Dovrà valutare in particolare le conseguenze giuridiche della diffusione e dell'utilizzo di informazioni incomplete o errate sulla solvibilità.

Postulato adempiuto con il rapporto del 19 maggio 2021 «Rechtsrahmen der Praktiken von Wirtschaftsauskunfteien».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2017 P 16.3314

Gli imam moderati sono persone chiave contro la radicalizzazione di giovani musulmani (N 15.3.17, Ingold)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le misure volte a disciplinare la formazione degli imam che permettano di prevenire il proselitismo fondamentalista e mettere a frutto il potenziale integrativo che queste persone possono esercitare nel contatto con i giovani della loro comunità musulmana.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 18 agosto 2021 «Professionalisierungsanreize für religiöse Betreuungspersonen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3714

Verifica del diritto in materia di filiazione (S 12.12.18, Commissione degli affari giuridici CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di verificare la necessità di riformare in materia di filiazione ed eventualmente di formulare raccomandazioni in un rapporto all'attenzione del Parlamento.

Il 1° luglio 2019 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di esperti interdisciplinare incaricandolo di verificare se il vigente diritto in materia di filiazione sia ancora conforme alla realtà. A giugno 2021 il gruppo ha presentato il suo rapporto con raccomandazioni per una riforma completa.

Su questa base, il 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Reformbedarf im Abstammungsrecht».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3105

Tutelare le famiglie e sgravare la collettività. Esaminare la possibilità di ratificare la Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari (N 21.6.19, Vogler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità per la Svizzera di aderire alla Convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia nonché al Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Il rapporto dovrà illustrare le modalità di attuazione della Convenzione nella Svizzera federale, come pure i vantaggi e gli svantaggi (in particolare il bilancio costi/benefici) dei diversi modelli di attuazione. I Cantoni andranno coinvolti in maniera appropriata.

I creditori di prestazioni alimentari in Svizzera hanno diritto al sostegno delle autorità nell'esecuzione delle loro pretese alimentari, anche se il debitore vive all'estero.

A tal fine la Svizzera ha ratificato diverse convenzioni, la più importante delle quali è la Convenzione di New York del 1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero.

Questa convenzione è ormai obsoleta, ad esempio perché non include espressamente i crediti alimentari anticipati. Attualmente molti crediti alimentari sono anticipati e spesso non rimborsati ai Comuni che li hanno anticipati, mentre la persona all'estero 26 / 68

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non paga il contributo di mantenimento che è tenuta a versare. Inoltre, determinati Stati esteri non concedono ai figli creditori in Svizzera alcun aiuto all'incasso degli alimenti, poiché fanno dipendere tale aiuto dallo standard locale di povertà. Tuttavia, di norma le persone domiciliate in Svizzera superano questo standard estero, nonostante risultino bisognose secondo i parametri svizzeri.

La Convenzione dell'Aia sull'esazione di prestazioni alimentari risolve questi problemi, in quanto include anche i crediti alimentari anticipati. Inoltre, l'assistenza giudiziaria è di norma concessa a tutti i figli. La Convenzione facilita pure il collegamento al sistema informatico «iSupport», che velocizza la trasmissione delle domande e semplifica il trattamento di casi internazionali. Essa è stata nel frattempo attuata in una quarantina di Stati, anche nell'UE e negli Stati Uniti.

Oggi l'aiuto all'incasso degli alimenti è fornito tramite le autorità cantonali e comunali, anche se nei casi internazionali è l'autorità centrale della Confederazione a prestare assistenza. Nella consultazione relativa all'ordinanza sull'aiuto all'incasso, molti Cantoni hanno proposto di concentrare i casi internazionali integralmente presso la Confederazione, vista la loro complessità. Il rapporto dovrà pertanto illustrare anche i vantaggi e gli svantaggi di un servizio federale centrale.

Postulato adempiuto con il rapporto del 18 giugno 2021 «Haager Unterhaltsübereinkommen ­ Umsetzungsmöglichkeiten in der Schweiz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4369

Esame di misure più efficaci a tutela delle vittime in casi ad alto rischio di violenza domestica (N 20.12.19, Arslan)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare strumenti al fine di proteggere in maniera più efficace le vittime nei cosiddetti casi ad alto rischio di violenza domestica.

Andranno ad esempio analizzati i vantaggi e gli svantaggi della sorveglianza in tempo reale. Occorrerà inoltre esaminare i cosiddetti pulsanti d'emergenza quale via diretta che permette a una vittima di sollecitare la protezione della polizia. L'esame includerà le esperienze maturate da tutti gli attori nel settore della protezione dalla violenza.

1.

Quali strumenti sono disponibili per una protezione più efficace delle vittime in casi ad alto rischio di violenza domestica?

2.

Vi sono buoni esempi da altri Paesi?

3.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi strumenti per la protezione delle vittime?

4.

Quali sono gli effetti dei vari strumenti sulla vittima stessa?

5.

Quali limiti tecnici esistono?

6.

Quali sono i limiti nell'ambito dell'esecuzione?

Postulato adempiuto con il rapporto del 3 dicembre 2021 «Prüfung wirksamerer Massnahmen zum Opferschutz in Hochrisikofällen bei häuslicher Gewalt».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Segreteria di Stato della migrazione 2017 M 16.3478

Valutazione dei centri federali per richiedenti l'asilo (N 30.9.16, Pfister Gerhard; S 27.2.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare regolarmente i centri federali per richiedenti l'asilo, la prima volta due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo.

Con l'entrata in vigore della legge sull'asilo rivista, il 1° marzo 2019 (LAsi; RS 142.31), sono state introdotte nuove procedure d'asilo tese a velocizzare sensibilmente l'intero iter nel rispetto dello Stato di diritto. Da allora, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si è pronunciata in prima istanza su circa 27 000 nuove domande d'asilo. Su mandato della SEM, le società Egger, Dreher & Partner SA e la Ecoplan SA hanno congiuntamente valutato i processi nel settore dell'asilo per i primi due anni di attuazione, mentre il Centro svizzero di competenza per i diritti umani ha verificato la protezione giuridica e la qualità delle decisioni d'asilo nell'ambito della procedura celere. I risultati di questa valutazione esterna sono stati pubblicati il 23 agosto 2021. Sulla base delle raccomandazioni degli esperti esterni, la SEM ha già attuato o disposto una serie di misure per sfruttare i potenziali di ottimizzazione.

Infine, la richiesta della mozione è adempiuta con il monitoraggio del sistema dell'asilo, che funge da documento di base per la gestione del settore dell'asilo per gli organi decisionali del mondo politico e dell'Amministrazione, a qualsiasi livello. Fornisce una rapida panoramica sull'evoluzione di importanti indicatori e inoltre mette a disposizione le basi che consentono di valutare l'effetto della velocizzazione delle procedure. Dal 2016 viene pubblicato un pertinente rapporto annuale. Il monitoraggio del sistema d'asilo è stato deciso da Confederazione, Cantoni, città e Comuni in occasione della seconda Conferenza sull'asilo del 28 marzo 2014.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 P 18.3930

Modifica della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 (S 12.12.18, Müller Damian)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sul diritto dell'asilo nell'ottica di una revisione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951, che deve essere adeguata alle esigenze del nostro tempo. Vanno considerati i seguenti punti: 1.

I motivi di fuga vanno adeguati escludendo esplicitamente i seguenti motivi: ­ motivi economici, ­ rifiuto di prestare servizio, ­ motivi insorti dopo la fuga e creati al fine di ricevere di ricevere l'asilo.

2.

Requisiti di integrazione e comportamento nello Stato ospite e conseguenze in caso di non rispetto di queste prescrizioni (p. es. perdita dello statuto di rifugiato e allontanamento).

3.

Divieto della libera scelta dello Stato di asilo.

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4.

Trattamento dei soggetti pericolosi che chiedono asilo in uno Stato parte alla Convenzione.

Il rapporto mira a incoraggiare la comunità internazionale a rivedere la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.

Postulato adempiuto con il rapporto del 23 giugno 2021 «Aktualität und Bedeutung der Flüchtlingskonvention von 1951».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 2019 P 19.3421

Revisione della legge sul diritto d'autore. Verifica dell'efficacia (S 4.6.19, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato, una volta attuata la revisione della legge sul diritto d'autore, a illustrare in un rapporto gli sviluppi intervenuti nei settori interessati dal diritto d'autore. Nel rapporto sarà verificata l'efficacia della revisione tenendo conto dello sviluppo del diritto in materia a livello europeo. L'accento andrà posto sulla situazione degli editori e dei giornalisti.

Postulato adempiuto con il rapporto del 17 dicembre 2021 «Revision des Urheberrechtsgesetzes. Überprüfung der Wirksamkeit».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3956

Compenso per i diritti d'autore. Situazione legale e prassi della Suisa (N 10.9.19, Commissione degli affari giuridici CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la situazione legale relativa all'obbligo tariffario del datore di lavoro per quanto riguarda il consumo di musica da parte degli impiegati in un ufficio comune e in un veicolo di servizio (p. es.

smartphone o autoradio) e di redigere un relativo rapporto. Va considerata anche la questione della posizione giuridica delle imprese con più succursali. Il Consiglio federale è incaricato di svolgere un'analisi sulla prassi della SUISA, in veste di società incaricata della gestione dei diritti delle opere musicali, e sulla giurisprudenza dei tribunali e di indicare in quali settori occorre adottare misure per sgravare a livello tariffario le piccole imprese che non utilizzano la musica nell'ambito del loro modello commerciale.

Postulato adempiuto con il rapporto del 13 gennaio 2021 «Urheberrechtsvergütung; Rechtslage und Praxis der Suisa».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale 2011 P 11.3753

Vendite di immobili del DDPS (S 27.9.11, Commissione della politica di sicurezza CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento entro la metà del 2012 un rapporto su possibili vendite di immobili del Dipartimento federale della difesa, della popolazione e dello sport in base al nuovo concetto relativo agli stazionamenti dell'esercito. Tale rapporto dovrà comprendere segnatamente i seguenti elementi: 1.

un inventario degli immobili del DDPS non più necessari e che possono essere venduti nei prossimi anni (per es. aerodromi come quello di Dübendorf, arsenali, depositi di materiale, alloggi della truppa ecc.);

2.

una panoramica delle scadenze in cui gli immobili ­ compresi eventuali cambiamenti di zona ­ possono essere venduti;

3.

la stima dei possibili ricavi;

4.

le misure necessarie per mettere a disposizione del DDPS il totale dei ricavi volti a innalzare il limite di spesa dell'esercito per l'acquisto di armamenti (per es. SPFT).

2014 P 13.4015

Utilizzare per scopi pubblici gli immobili del DDPS non più necessari (N 13.3.14, Commissione delle finanze CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto in che modo può destinare a scopi pubblici gli immobili del DDPS resi disponibili.

Il rapporto dovrà rispondere perlomeno alle seguenti domande: 1.

Quanti immobili dell'esercito e di quale tipo, saranno presumibilmente trasferiti nei prossimi anni dal nucleo immobiliare fondamentale al cosiddetto parco immobiliare disponibile segnatamente in seguito all'ulteriore sviluppo dell'esercito? Quali immobili si prestano per scopi pubblici della Confederazione, dei cantoni e dei comuni e quali si prestano per scopi abitativi o commerciali?

2.

In che modo gli interessi a lungo termine della Confederazione possono essere tutelati nel caso degli immobili dell'esercito non più necessari (almeno attualmente)? In quali casi gli interessi della Confederazione sono meglio tutelati con la vendita e in quali casi con la concessione di un diritto di superficie (presentazione dei vantaggi e degli svantaggi)? Quali strategie persegue attualmente e intende perseguire in futuro Armasuisse Immobili per

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quanto concerne la questione della vendita o della concessione di diritti di superficie?

3.

Quali sono le ragioni dell'organizzazione attuale della gestione immobiliare della Confederazione con due uffici aggregati a due diversi dipartimenti (UFCL nel DFF, Armasuisse Immobili nel DDPS)?

Il 14 aprile 2021 il Consiglio federale ha approvato un rapporto concernente la «messa fuori servizio di immobili del DDPS» che tratta le richieste formulate nei due postulati. Le Commissioni delle finanze di entrambe le Camere e la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ne hanno preso atto.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2017 M 16.3063

Mobilità elettrica. La Confederazione deve essere un modello (N 16.3.17, Buttet; S 25.9.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di ordinare a tutti gli organi della Confederazione di attribuire la priorità alla mobilità elettrica quando ciò è economicamente e tecnicamente fattibile.

Il 3 luglio 2019 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto clima per l'Amministrazione federale. Con una delle misure ivi previste ha incaricato il DDPS di adeguare le Direttive sui principi ecologici per l'acquisizione e l'utilizzo di veicoli dell'Amministrazione in maniera tale che per quanto riguarda la nuova omologazione di veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate entro la fine del 2022 almeno il 20 per cento sia elettrico.

Il DDPS ha riveduto le direttive e le ha poste in vigore al 1° gennaio 2021. In tale contesto ha stabilito il principio secondo cui debbano essere acquistate autovetture puramente elettriche. Eccezioni possono essere concesse dalla segreteria generale del rispettivo Dipartimento. Inoltre mediante un bando di concorso OMC armasuisse ha sensibilmente ampliato l'offerta di veicoli elettrici.

In occasione della sua seduta del 1° novembre 2021 la CAPTE-N si è detta soddisfatta dell'attuazione della mozione. La CAPTE-S ha valutato la mozione come evasa in occasione della sua seduta del 15 novembre 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Servizio informazioni 2017 P 17.3831

Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti (N 15.12.17, Glanzmann)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto quali basi legali, in particolare nell'ambito del diritto penale, e quali strumenti sono necessari per agire in maniera più efficace contro gli estremisti violenti.

Postulato adempiuto con il rapporto del 13 gennaio 2021 «Griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremismus».

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Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Difesa 2017 P 17.3106

Esercito 2.0. La Svizzera deve promuovere e garantire il know-how tecnologico (N 16.6.17, Dobler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di verificare come l'esercito intenda soddisfare a lungo termine il crescente fabbisogno di competenze nel settore delle nuove tecnologie. Dovrà tener conto in particolare dei seguenti aspetti: 1.

Come soddisfare a livello di personale il fabbisogno di competenze in continua crescita nel settore tecnologico e scientifico.

2.

Verifica del fabbisogno di collaboratori in ambito scientifico e tecnologico per l'esercito attuale e futuro, ad esempio per far fronte alle sfide sempre maggiori in ambito cyber e allo sviluppo tecnologico.

3.

Collaborazione con gli istituti formativi e il mondo economico (comprese le aziende federali, sull'esempio di Israele).

4.

Il ruolo dei militari: possibilità di militari in ferma continuata con competenze in ambito scientifico; impieghi più lunghi; periodi di pratica in ambito scientifico e tesi di dottorato computabili come giorni di servizio.

5.

Nuovi criteri per la valutazione dell'idoneità al servizio per chi vanta conoscenze specialistiche (idoneità differenziata); nuovi meccanismi di promozione per gli specialisti che devono rimanere più a lungo nel sistema.

Postulato adempiuto con il rapporto dell'11 dicembre 2020 «Esercito ­ Soddisfare le competenze nel settore delle nuove tecnologie».

Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3789

Rafforzamento delle opportunità e dei diritti delle donne nell'esercito. Esperienze in altri paesi (N 27.9.19, Seiler Graf)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a chiarire le modalità adottate da determinati Paesi per rafforzare le opportunità e i diritti delle donne nell'esercito, a valutare in considerazione della propria politica metodi esemplari per promuovere la parità tra donna e uomo nello Stato e nella società e a presentare un rapporto al riguardo.

Il Consiglio federale ha inserito le richieste avanzate nel postulato nel suo rapporto sull'apporto di effettivi all'esercito e alla protezione civile. La prima parte del rapporto, la quale analizza l'evoluzione degli effettivi di entrambe le organizzazioni e contiene misure a breve e a medio termine volte a garantire gli effettivi, è stata approvata dal Consiglio federale il 30 giugno 2021; la seconda parte del rapporto che contiene riflessioni sull'ulteriore sviluppo a lungo termine del sistema dell'obbligo di prestare servizio seguirà all'inizio del 2022.

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Da parte sua, l'esercito ha effettuato degli accertamenti nelle forze armate di Austria, Svezia, Finlandia ed Estonia. Si tratta di una prima selezione di Stati (che potrà essere ampliata in un secondo momento) che prevedono un sistema del servizio militare obbligatorio paragonabile in un certo qual modo a quello della Svizzera e che intendono aumentare la quota delle donne.

Con la nuova strategia per la parità di genere che si basa anche su confronti con l'estero e il piano di misure del DDPS il Consiglio federale considera attuato il postulato e propone al Parlamento di toglierlo dal ruolo.

armasuisse 2019 P 19.3135

Abbiamo sotto controllo la cibersicurezza nel settore degli acquisti dell'esercito? (N 21.6.19, Dobler)

Testo depositato: L'esercizio affidabile dei sistemi d'arma e delle infrastrutture dell'Esercito svizzero è decisivo ai fini della sicurezza nazionale. L'esercito acquista sistemi d'arma e sistemi infrastrutturali da diversi fornitori nazionali e internazionali.

La disponibilità, la confidenzialità e l'integrità delle componenti ciberfisiche dei sistemi d'arma e dei sistemi infrastrutturali diventano sempre più il tallone d'Achille per la prontezza all'impiego e la capacità di resistenza delle truppe di terra svizzere e delle Forze aeree. In particolare l'integrità delle forniture digitali (accessi non documentati, malfunzionamenti impiantati) destano preoccupazioni.

Il Consiglio federale è incaricato di verificare e di elaborare un rapporto sugli standard nazionali e internazionali applicabili (ad. es. NIST Cyber Security Framework, ISO, Common Criteria, NIST 800-161, EU4, EU5, FIPS) al Vendor risk management e alla sicurezza dei prodotti delle componenti tecniche dell'esercito, in particolare delle componenti ciberfisiche in rete. Il rapporto dovrebbe, tra l'altro, incentrarsi sui controlli rilevanti per la sicurezza nel settore degli acquisti. Occorre chiarire se le direttive attuali (OMC compresa) sono sufficienti per ottemperare alle maggiori esigenze in materia di sicurezza a seguito di nuove ciberminacce. In tale contesto si pone in ultima analisi anche la domanda se l'Esercito svizzero, compresi i suoi partner nell'ambito della politica di sicurezza, alla luce delle circostanze (ad es. codice sorgente sconosciuto per prodotti di offerenti stranieri) sia davvero in grado di garantire la sovranità della Svizzera.

Sulla base delle analisi il Consiglio federale è chiamato a valutare se le misure attuali siano o meno sufficienti per registrare i rischi, quantificarli e ridurli a un livello accettabile.

Postulato adempiuto con il rapporto del 24 novembre 2021 «Sicurezza dei prodotti e supply chain risk management nei settori della cibersicurezza e della ciberdifesa».

Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dello sport 2019 P 19.4044

Tre o quattro centri di sport invernali al posto di un centro nazionale per gli sport della neve (S 4.12.19, Engler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a mostrare in un rapporto ­ al più tardi per la sessione estiva 2020 ­ in che modo si potrebbero realizzare con l'aiuto della Confederazione tre, massimo quattro centri regionali di sport invernali (Est/Centro/Ovest) rifacendosi alla valutazione delle possibili sedi effettuata nel 2014 (per un centro nazionale per gli sport della neve), rispettivamente quali presupposti dovrebbero soddisfare le eventuali sedi. Oltre a ciò il rapporto dovrebbe mostrare quali basi legali sarebbe necessario predisporre per ottenere il sostegno della Confederazione - insieme ai rispettivi Cantoni e/o privati - alla realizzazione e all'esercizio di tali impianti per la promozione degli sport invernali. A differenza di quanto previsto nell'originale piano direttivo della Confederazione non sarebbe la Confederazione a realizzare e gestire un impianto siffatto, ma un ente responsabile locale.

Il finanziamento dei centri regionali per gli sport sulla neve verrà garantito in primo luogo tramite una partecipazione ai costi dei comuni e dei Cantoni di ubicazione. In conformità alle possibilità di promozione previste dalla politica regionale, la Confederazione fornirà sostegno in via sussidiaria e si limiterà ai costi d'investimento computabili. La Confederazione non intende versare contributi per i costi d'esercizio dei centri. Le organizzazioni responsabili e di gestione locali devono illustrare che da un lato grazie ai contributi erogati dall'ente pubblico viene raggiunto il capitale d'investimento necessario e d'altro lato l'attività può essere garantita in un'ottica di lungo termine. Inoltre il Consiglio federale ha dato incarico al DDPS di avviare i lavori necessari per adeguare il diritto e di garantire sia uno stretto coordinamento con eventuali lavori legati all'esecuzione del postulato «Promozione dello sport di massa orientata al futuro» della CSEC-S, sia di tenere conto degli altri lavori di revisione futuri sulla legge sulla promozione dello sport. Inoltre occorre esaminare in che modo si può favorire lo svolgimento di giornate sportive sulla neve. Entro la fine del 2023 il Consiglio federale si aspetta una proposta del DDPS riguardo all'ulteriore modo di procedere.

Postulato adempiuto con il rapporto del 3 dicembre 2021 «Drei bis vier dezentrale Wintersportzentren anstelle eines nationalen Schneesport-zentrums».

Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4366

Il ricorso al doping deve poter essere perseguito penalmente (N 20.12.19, Dobler)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di predisporre un rapporto su vantaggi e svantaggi di un'eventuale perseguibilità penale dell'uso personale di doping e del ricorso a metodi proibiti sulla propria persona, in particolare riguardo a possibilità del reperimento delle prove, effetto di prevenzione e determinazione della possibile cerchia di responsabili (sport di prestazione classico, non sport di forza, bodybuilding, ecc.) e delle sanzioni ad essi applicabili (possibilità di una riduzione

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della pena per l'atleta, cosiddette regole sui pentiti). Sulla base dell'analisi della legislazione vigente in materia in altri paesi europei si deve verificare come si potrebbe modificare la base giuridica in Svizzera in modo da consentire il perseguimento penale dell'uso personale di sostanze dopanti e del ricorso a metodi vietati sulla propria persona, anche per scoprire attività criminose di persone coinvolte (persone dell'ambiente e approfittatori) e quale impatto avrebbe una simile perseguibilità penale sul sistema sport attuale (concorrenza di procedure parallele, scambio d'informazioni, ecc.).

Postulato adempiuto con il rapporto del 10 dicembre 2021 «Strafbarkeit des Selbstdopings im Sport».

Inoltre il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di prendere in esame una modifica della legge sulla promozione dello sport in vista dell'introduzione del perseguimento penale del doping autogeno e di presentare una proposta riguardo all'ulteriore modo di procedere entro la fine di dicembre del 2023, tenendo conto degli ulteriori lavori legati alla revisione della legge sulla promozione dello sport.

Il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale delle finanze

Segreteria generale 2019 P 19.3136

Infrastrutture critiche. Abbiamo il controllo sui componenti hardware e software? (N 21.6.19, Dobler)

Testo depositato: L'affidabilità delle infrastrutture critiche della Svizzera è fondamentale per l'approvvigionamento e la sicurezza a livello nazionale. I gestori delle infrastrutture critiche acquistano sistemi e componenti TIC da diversi fornitori nazionali e internazionali. Le nostre infrastrutture digitali e i loro sottocomponenti provengono quindi da una moltitudine di fornitori.

La complessità che ne deriva comporta ciber-rischi che mettono a repentaglio la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità delle infrastrutture critiche svizzere e la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale. In particolare, l'integrità degli oggetti digitali (accessi non documentati, introduzione di vulnerabilità) è motivo di preoccupazione.

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare gli standard nazionali e internazionali (ad es. NIST Cybersecurity Framework, ISO, Common Criteria, NIST 800-161, EU4, EU5, FIPS) applicabili alla gestione del rischio di fornitura e alla sicurezza dei sistemi tecnici, in particolare di quelli interconnessi, e di presentare un rapporto al riguardo. Tale rapporto dovrebbe inoltre descrivere la validità degli standard nonché la loro applicazione e osservanza per tutti gli aspetti relativi alle infrastrutture critiche svizzere e ai mezzi necessari per il loro funzionamento.

Una volta disponibile tale rapporto, il Consiglio federale dovrà valutare se le misure attuali sono sufficienti per rilevare e misurare i rischi e ridurli a un livello accettabile.

Postulato adempiuto con il rapporto del 24 novembre 2021 «Sicurezza dei prodotti e supply chain risk management nei settori della cibersicurezza e della ciberdifesa».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3199

Aumentare la sicurezza dei dispositivi connessi (N 21.6.19, Reynard)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che valuti le possibilità di aumentare la sicurezza dei dispositivi connessi immessi sul mercato in relazione alla protezione dei dati.

Postulato adempiuto con il rapporto del 29 aprile 2020 «Sicherheitsstandards für Internet-of-Things-Geräte (IoT)».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 2018 P 17.3744

MIFID II e accesso ai mercati finanziari. Scenari e misure per agevolare l'offerta transfrontaliera di prestazioni alla clientela privata in Italia e in Francia (N 28.2.18, Merlini)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sugli scenari concernenti il settore finanziario ticinese e ginevrino in relazione all'accesso al mercato italiano e francese e sulle misure che adotterà per agevolare l'offerta transfrontaliera di investimenti a clienti privati da parte di intermediari finanziari svizzeri, alla luce dell'attuazione restrittiva della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) da parte di Italia e di Francia, le quali hanno deciso di subordinare l'offerta transfrontaliera di servizi e prodotti d'investimento per clienti privati all'obbligo di costituire filiali o succursali sul loro territorio.

Postulato adempiuto con il rapporto del 27 ottobre 2021 «MiFID II e accesso al mercato finanziario: scenari e misure per agevolare l'offerta transfrontaliera di servizi finanziari alla clientela privata in Italia e in Francia».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3634

Rapporto sull'attuazione dell'oggetto 18.082 (S 18.9.19, Commissione dell'economia e dei tributi CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare, entro la fine del 2021, un rapporto riguardante lo stato di attuazione dell'oggetto 18.028, «Attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali». Se opportuno, il Consiglio federale presenterà proposte di modifica.

Postulato adempiuto con il rapporto del 3 dicembre 2021 «Umsetzung des Bundesgesetzes zur Umsetzung der Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021. P 21.3242

Analisi dello stato di attuazione della roadmap siglata tra Svizzera e Italia nel 2015. Firmato il nuovo accordo sull'imposizione dei frontalieri occorre valutare lo stato di attuazione globale (N 18.06.21, Romano)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che analizzi singolarmente in maniera schematica lo stato di avanzamento dei dossier di politica fiscale e finanziaria contenuti nella roadmap siglata dai Governi di Italia e Svizzera nel febbraio 2015. Quale obiettivo il Consiglio federale mira a concretizzare il chiaro impegno politico sottoscritto dalle parti e quindi tutti i dossier contenuti nella citata roadmap.

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Postulato adempiuto con il rapporto del 27 ottobre 2021 «Roadmap del 23 febbraio 2015 in materia fiscale e finanziaria tra la Svizzera e l'Italia. Analisi dell'attuazione».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Amministrazione federale delle finanze 2018 M 18.3303

Emolumenti a livello federale. Rispetto dei principi dell'equivalenza fiscale e della copertura dei costi (N 15.6.18, Gmür Alois; S 3.12.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di apportare al più presto le modifiche necessarie all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1), affinché siano osservati i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza fiscale quando vengono stabiliti o aumentati gli emolumenti a livello federale e in modo che il Sorvegliante dei prezzi sia consultato regolarmente e per tempo prima di stabilire gli emolumenti a livello federale.

Nella seduta del 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato la corrispondente modifica dell'OgeEm. L'ordinanza riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 17.3884

Aggiornare il bilancio generazionale (N 20.3.19, Bertschy)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di aggiornare il bilancio generazionale e di presentare una stima degli oneri finanziari causati dai compiti statali attuali e previsti, dagli impegni e dalle opere sociali a carico della generazione attuale e di quelle future. Deve poi indicare le differenze nel rapporto tra onere finanziario e acquisizione di prestazioni tra le varie coorti di nascita. Il Governo è pure incaricato di verificare fino a che punto il bilanciamento debba essere esteso ad altri settori.

Postulato adempiuto con il rapporto del 10 dicembre 2021 «Generationenbilanz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 18.4274

Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione (S 6.3.19, Abate)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri i criteri adottati per l'allestimento della strategia basata sul rapporto di proprietà (Eignerstrategie), nonché le esperienze ed un bilancio del lavoro eseguito negli ultimi anni in materia di governo di impresa, con particolare riferimento ad eventuali difficoltà incontrate dalle singole unità rese autonome della Confederazione.

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Postulato adempiuto con il rapporto del 26 maggio 2021 «Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4077

Ammortizzare il debito dell'AI tramite i tassi d'interesse negativi. Strumenti finanziari conformi al mercato per la gestione patrimoniale delle assicurazioni sociali (N 20.12.19, de Courten)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali strumenti permetterebbero di sfruttare i tassi d'interesse negativi attuali a favore delle nostre assicurazioni sociali, in particolare AVS e AI.

Più concretamente, si potrebbe accendere un prestito tramite l'AI di 10 miliardi di franchi a 10 anni sui mercati finanziari con un tasso d'interesse negativo dell'1 per cento. Il prestito servirebbe esclusivamente a rimborsare il debito dell'AI presso l'AVS e consentirebbe di stabilizzare il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia.

Occorrerebbe esaminare la possibilità di una fideiussione federale affinché il prestito dell'AI ottenga un rating di prima classe sui mercati finanziari. L'AI sarebbe obbligata ad ammortizzare i debiti con i ricavi provenienti dal tasso d'interesse negativo.

Se allo scadere dei 10 anni i tassi d'interesse sui mercati dovessero permanere negativi, il prestito potrebbe essere rinnovato. Il Consiglio federale è altresì incaricato di verificare se le basi legali in vigore sono sufficienti.

Postulato adempiuto con il rapporto del 10 dicembre 2021 «Ammortizzare il debito dell'AI tramite i tassi d'interesse negativi. Strumenti finanziari conformi al mercato per la gestione patrimoniale delle assicurazioni sociali».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021 M 21.3600

Proroga del programma per i casi di rigore (N 7.6.21, Commissione dell'Economica e dei tributi CN; S 9.6.21)

2021 M 21.3609

Proroga del programma per i casi di rigore (N 7.6.21, Commissione dell'Economica e dei tributi CS; S9.6.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato, in collaborazione con i Cantoni, di apportare i necessari adeguamenti alla legge COVID-19 e all'ordinanza COVID19 casi di rigore affinché la normativa sui casi di rigore sia prorogata fino alla fine del mese di dicembre 2021.

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2021 M 21.3601

Concessione di contributi più elevati per i casi di rigore in casi eccezionali motivati (N 7.6.21, Commissione dell'Economica e dei tributi CN; S 9.6.21)

2021 M 21.3610

Concessione di contributi più elevati per i casi di rigore in casi eccezionali motivati (N 7.6.21, Commissione dell'Economica e dei tributi CS; S 9.6.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza COVID19 casi di rigore in modo che, in casi eccezionali motivati e sulla base di un esame puntuale, il limite massimo fissato nell'articolo 8c per i contributi non rimborsabili versati alle imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi possa essere superato in modo proporzionale. Un contributo più elevato è giustificato in particolare se le strutture aziendali esistenti dimostrano di aver subito una disparità di trattamento diretta o provano che le misure ordinate dal Consiglio federale nella lotta alla pandemia, come ad esempio l'obbligo dell'Home-Office o le lezioni a distanza nelle scuole universitarie, hanno comportato un crollo della cifra d'affari tale da minacciare la loro esistenza.

Per adempiere entrambe le mozioni, il 18 giugno 2021 e il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 (RS 951.262; RU 2021 356, RU 2021 762). In primo luogo ha aumentato il limite massimo fissato per i contributi a fondo perso a favore delle piccole imprese con un calo importante della cifra d'affari. In secondo luogo ha messo a disposizione dei Cantoni 500 milioni di franchi dalla riserva del Consiglio federale al fine di fornire alle imprese particolarmente colpite un sostegno complementare. Nell'utilizzare questi contributi supplementari, i Cantoni possono derogare a singole disposizioni dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Dispongono di un margine di manovra maggiore in particolare nel fissare i limiti massimi e nel calcolare gli aiuti. Il contributo supplementare permette ai Cantoni di considerare le circostanze specifiche delle imprese situate nel loro territorio. Di conseguenza, la vigente ordinanza COVID-19 casi di rigore ammette di prorogare i programmi per i casi di rigore anche nella seconda metà del 2021 e di versare contributi più elevati alle imprese attive in tutta la Svizzera con stabilimenti in diversi Cantoni.

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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Ufficio federale del personale 2019 M 16.3696

Obbligo per gli impiegati federali di fornire tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi. Versamento integrale alla Cassa federale delle indennità in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione (N 28.2.18, Keller; S 17.9.18; N 13.3.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare o completare l'ordinanza sul personale federale (art. 92) affinché gli impiegati federali versino integralmente alla Cassa federale le indennità percepite per le attività esercitate in relazione con il rapporto di lavoro presso la Confederazione.

Il Consiglio federale ha adeguato l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.31; RU 2019 3811) il 13 novembre 2019, nel quadro della revisione del diritto in materia del personale. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2018 M 17.3261

Imposizione fiscale concorrenziale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore (N 14.6.17, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 24.9.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una soluzione attrattiva e concorrenziale sul piano internazionale per l'imposizione fiscale delle start-up, comprese le loro partecipazioni di collaboratore. Tale soluzione dovrà rispondere agli obiettivi perseguiti dall'iniziativa parlamentare Badran Jacqueline 16.424, «Imposizione privilegiata di partecipazioni di collaboratore a start-up».

Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le rivedute circolari n. 37 «Imposizione delle partecipazioni di collaboratore» dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e n. 28 contenente le istruzioni per la valutazione di titoli non quotati in borsa della Conferenza svizzera delle imposte. In futuro, sarà possibile in particolare realizzare un utile in capitale esente da imposta con l'alienazione di azioni di collaboratore dopo un periodo di detenzione di cinque anni.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 M 17.3631

FAIF. Eccessivi oneri amministrativi per i titolari di veicoli aziendali (S 12.12.17, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS; N 29.5.18)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie affinché, a livello regolamentare, si tenga conto della parte di reddito a titolo di utilizzo di un veicolo aziendale per effettuare i tragitti tra il domicilio e il

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luogo di lavoro e che la deduzione delle spese di trasferta sia esclusa per i contribuenti coinvolti. L'utilizzo del veicolo aziendale, il cui uso privato è oggetto di un forfait, non rappresenta un vantaggio pecuniario per il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro e pertanto anche una deduzione dei costi per il conseguimento del reddito per il suddetto tragitto è esclusa. L'attuale forfait del 9,6 per cento del prezzo di acquisto del veicolo può essere moderatamente aumentato.

La modifica del 15 marzo 2021 dell'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulle spese professionali (RS 642.118.1; RU 2021 165) disciplina che l'uso privato del veicolo aziendale (comprese le spese per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro) possa essere imposto con una quota mensile dello 0,9 per cento del prezzo di acquisto del veicolo.

In caso di applicazione di questa quota forfettaria, la deduzione delle spese di trasferta è esclusa. L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 16.3055

Armonizzazione degli interessi nei casi di condono delle imposte federali (N 31.5.17, Jauslin; S 10.9.18; N 12.3.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di armonizzare gli interessi nei casi di condono delle imposte federali in modo che venga fissato un interesse di mora e uno rimunerativo di validità generale. Questo tasso d'interesse di riferimento deve essere strettamente collegato all'evoluzione del mercato.

I corrispondenti tassi d'interesse sono ora disciplinati in maniera uniforme nell'ordinanza del DFF del 25 giugno 2021 sui tassi d'interesse (RS 631.014). L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.3951

Prodotti finanziari sostenibili. Allentare i freni (S 25.9.19, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare possibili modalità di sgravio fiscale per l'emissione e il commercio di prodotti finanziari sostenibili (ad es.

obbligazioni, azioni ecc.) e di presentare un rapporto in merito. A questo proposito può prevedere l'abolizione delle tasse di bollo per i prodotti finanziari sostenibili.

Inoltre può stabilire condizioni quadro interessanti per il mercato dei capitali nell'ambito degli attuali lavori sulla riforma dell'imposta preventiva.

Postulato adempiuto con il rapporto del 3 novembre 2021 «Bremsen lösen bei nachhaltigen Finanzprodukten».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Amministrazione federale delle dogane 2014 M 14.3035

Chiusura notturna dei valichi secondari tra Svizzera e Italia (N 20.6.14, Pantani; S 8.12.14)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di prendere provvedimenti affinché, per migliorare il controllo e il presidio del territorio da parte della polizia e delle guardie di confine, si possa ottenere, in collaborazione con le autorità italiane, la chiusura notturna dei valichi di confine secondari tra Svizzera e Italia.

Il Canton Ticino dispone di 16 valichi di confine «secondari» come definiti ai sensi della mozione. Dal punto di vista del traffico, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ritiene possibile una chiusura notturna di nove di questi valichi. Nel 2017 l'AFD ha condotto un progetto pilota in collaborazione con il Canton Ticino presso tre valichi di confine. Dal progetto è risultato che una chiusura a livello cantonale dei valichi di confine non avrebbe avuto una notevole incidenza sul tasso di criminalità.

Dai colloqui con l'Italia è inoltre emerso che una chiusura notturna continuata dei confini potrebbe ripercuotersi negativamente sulla buona collaborazione nell'ambito della migrazione. Per tale motivo, il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso di munire i valichi di confine secondari di barriere da chiudere solo in caso di necessità.

Inoltre, ai conducenti viene ora segnalato che sono sorvegliati da telecamere al momento del passaggio del confine. In questo modo si intende contrastare l'idea diffusa tra la popolazione secondo cui il confine non sarebbe sorvegliato. In seguito, i nove valichi di confine in questione sono stati dotati di barriere. Si tratta di Indemini, Cassinone, Ponte Cremenaga, Arzo, Ligornetto, San Pietro di Stabio, Novazzano-Marcetto, Ponte Faloppia e Pedrinate. Grazie all'installazione delle barriere, durante la chiusura dei confini in correlazione con la pandemia di COVID-19 nella primavera 2020, è stato possibile chiudere rapidamente i valichi di confine in modo da incanalare il traffico verso i valichi più grandi. Nel 2021 non è stato necessario chiudere le barriere di nessuno dei nove valichi di confine. Anche la statistica criminale del Canton Ticino mostra uno sviluppo positivo. Inoltre, nel quadro dell'ulteriore sviluppo dell'AFD viene creato un nuovo profilo professionale. Gli «specialisti dogana e sicurezza dei confini» seguono una formazione di base nei tre ambiti di controllo merci, persone e mezzi di trasporto. In tal
modo, l'AFD in futuro potrà impiegare il proprio personale in modo più flessibile, ovvero lì dove vi è necessità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 P 17.3225

Ridurre in modo efficace il contrabbando di carne (N 6.3.18, Dettling)

Testo depositato: Invito il Consiglio federale a esaminare come ridurre in modo efficace il contrabbando di carne e, di conseguenza, a verificare l'applicazione delle leggi vigenti, rispondendo alle seguenti domande: 1.

In futuro l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) intende tenere, e se sì in che modo, una statistica dettagliata, eventualmente accessibile al pubblico, relativa al contrabbando di carne?

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2.

In che misura si intende aumentare gli effettivi di personale del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) entro tre anni, affinché i controlli al confine necessari alla lotta contro il contrabbando di carne possano effettivamente essere svolti?

3.

È possibile creare, e se sì in che modo, le condizioni per infliggere pene più severe (pecuniarie e non) che abbiano un chiaro effetto deterrente in caso di comprovato contrabbando commerciale di carne?

Postulato adempiuto con il rapporto del 20 gennaio 2021 «Den Fleischschmuggel wirkungsvoll eindämmen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2018 P 18.3386

L'effettivo di personale del Corpo delle guardie di confine può essere aumentato entro il 2026 trasferendovi i posti soppressi nel quadro del programma DaziT? (N 27.9.18, Commissione della politica di sicurezza CN)

Testo depositato: Entro il 2026 il programma di trasformazione globale DaziT porterà l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) nell'era digitale. Occorre ora illustrare, anno per anno fino al 2026, le riduzioni di personale previste nell'AFD in seguito a questa trasformazione e al conseguente incremento dell'efficienza. Il Consiglio federale è quindi incaricato di elaborare una proposta su come trasferire i posti soppressi, o parte di essi, nel Corpo delle guardie di confine (CGCF) e di sottoporre un relativo rapporto al Parlamento entro la primavera 2019. La riduzione di personale correlata a DaziT deve essere paragonata all'aumento di personale annuale nel CGCF.

Postulato adempiuto con il rapporto del 17 settembre 2021 «Kann der Personalbestand im Grenzwachtkorps aufgrund der Personalreduktion im Zusammenhang mit DaziT bis 2026 aufgestockt werden?».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 17.4177

Sviluppo della mobilità ferroviaria internazionale e attività di controllo di frontiera da parte del Corpo delle guardie di confine.

Prepararsi per tempo ai cambiamenti (N 12.6.19, Romano)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto nel quale si analizzano le conseguenze dei previsti cambiamenti nella mobilità ferrovia internazionale, sull'attività di controllo dei confini nazionali da parte del Corpo delle Guardie di Confine. I nuovi collegamenti ridurranno il numero di fermate a ridosso della frontiera e quindi la possibilità di controlli secondo le modalità odierne. Alfine di garantire l'applicazione della Legge doganale, nonché il controllo dei flussi migratori, risulta fondamentale che l'evoluzione dei collegamenti sia accompagnata dai necessari cambiamenti, nella strategia d'azione e nella logistica, del Corpo delle Guardie di Confine.

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Postulato adempiuto con il rapporto del 30 giugno 2021 «Entwicklungen im internationalen Eisenbahnverkehr und Grenzkontrollen des Grenzwachtkorps. Wir müssen auf Änderungen gefasst sein».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria di Stato dell'economia 2017 P 15.3387

Lottare contro le sovvenzioni statali che provocano una distorsione della concorrenza a favore di una competitività efficace (N 16.3.17, Gruppo liberale radicale)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto che quantifichi e spieghi le tipologie di aiuti statali erogati ad aziende pubbliche e private a tutti i livelli che nuocciono alla concorrenza. Il rapporto, inoltre, dovrà indicare come si possa evitare l'effetto distorsivo di tali aiuti sulla libera concorrenza.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 24 novembre 2021 «Impronta del governo».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 17.3126

Lotta contro il dumping nell'ambito dell'applicazione della direttiva UE sul distacco di lavoratori. La Svizzera ha fatto bene i compiti? (N 21.3.19, Buttet [Roduit])

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto comparativo tra le misure adottate negli Stati membri dell'UE per contrastare il dumping sociale e salariale nel quadro dell'applicazione della direttiva sul distacco di lavoratori e le misure collaterali prese in Svizzera in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le differenze tra gli obblighi sanciti nelle direttive dell'UE e le misure adottate nei casi concreti dagli Stati membri devono essere analizzate separatamente.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 24 febbraio 2021 «Das Dumping im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern bekämpfen. Vorzeigeschülerin Schweiz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 17.3137

Rapporto sulle condizioni d'accesso al mercato tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in un'ottica di reciprocità (N 21.3.19, Chiesa)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto relativo alle condizioni d'accesso (legali, burocratiche, finanziarie, amministrative e alle relative modalità) al mercato dei Paesi limitrofi, prendendo in considerazione il rispetto degli accordi bilaterali e la reciprocità tra Stati, sia per quanto riguarda la partecipazione a concorsi internazionali che a procedure di notifiche per un'attività lucrativa di breve durata.

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Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 2021 «Condizioni d'accesso al mercato tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in un'ottica di reciprocità».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 17.4211

Per un'ordinanza sull'indicazione dei prezzi più vicina ai consumatori (S 6.6.18, Lombardi; N 18.9.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) come segue: 1.

Le indicazioni obbligatorie nella pubblicità per l'indicazione dei prezzi e le specificazioni ai sensi degli articoli 13, 13a e 14 OIP non devono più essere comunicate singolarmente su ogni mezzo pubblicitario; nella moderna società digitale sono sufficienti dei riferimenti digitali che rimandano alle informazioni specifiche.

2.

Nell'interesse dei consumatori, degli inserzionisti e delle autorità di esecuzione vanno semplificate le norme sull'indicazione fallace di prezzi (dall'art. 16 all'art. 18 OIP).

Il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211; RU 2021 340). Negli strumenti pubblicitari potrà comparire il riferimento a una fonte digitale che fornirà le indicazioni obbligatorie ai consumatori. La modifica dell'OIP attua una decisione del Parlamento, ed è entrata in vigore il 1° luglio 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 18.4405

Aiutare i giovani a rilevare una struttura turistica alberghiera e di ristorazione (N 22.3.19, Roduit)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di studiare delle misure che permettano di rilevare strutture turistiche alberghiere e di ristorazione in presenza di alcuni criteri specifici (iniziativa privata - trasmissione di uno stabilimento di proprietà famigliare - mantenimento di un'attività turistica). A tale riguardo, la Società svizzera di credito alberghiero (SCA) potrebbe affidare al rilevatario, avallato dal proprio organo di gestione, una parte dell'aiuto concesso sotto forma di prestiti a fondo perduto. In questo modo la quota di fondi propri del rilevatario aumenterebbe e permetterebbe la raccolta di fondi privati sufficienti per il riacquisto dello stabile.

Inoltre, la SCA dovrebbe anche essere autorizzata a sostenere finanziariamente le strutture che si occupano di ristorazione.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 10 novembre 2021 «Strategia del turismo della Confederazione».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2019 P 19.3701

Migliorare le procedure di accesso ai mercati chiusi della Confederazione (S 11.9.19, Caroni)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare entro il 2021 un rapporto al Parlamento che illustri come migliorare l'accesso ai mercati chiusi della Confederazione.

Il 10 dicembre 2021 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'accesso ai mercati chiusi della Confederazione, che fa seguito al precedente rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 2019 e risponde al postulato 19.3701 Caroni. Il testo esamina i sedici mercati menzionati nel rapporto del 2019 per capire se le procedure di accesso possono essere migliorate.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3748

Regolamentare il lavoro su chiamata (S 20.6.19, Cramer)

Testo depositato: Il lavoro su chiamata si sta diffondendo e causa problemi. Perciò è opportuno valutare se la legislazione è ancora adeguata. Ai fini di una migliore regolamentazione del lavoro su chiamata, il Consiglio federale è invitato, in particolare, a esaminare la possibilità di 1.

integrare l'articolo 319 del Codice delle obbligazioni con un terzo capoverso: «il contratto di lavoro menziona obbligatoriamente almeno la durata media del tempo di lavoro»;

2.

esigere dall'assicurazione contro la disoccupazione che l'unica condizione all'atto dell'iscrizione sia il versamento dei contributi corrispondenti a un salario lordo mensile minimo di 500 franchi svizzeri. In questo modo ogni lavoratore che nel corso di un biennio è stato retribuito per 12 mesi con un salario lordo mensile di almeno 500 franchi svizzeri ha diritto alle indennità giornaliere.

Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 17 novembre 2021 «Arbeit auf Abruf regeln».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 P 20.3932

Rapporto sull'attuazione degli standard ambientali e sociali vigenti dal 2016 nel Gruppo della Banca mondiale (N 16.12.20, Commissione della politica estera CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto di valutazione sulle esperienze fatte in merito all'attuazione degli standard ambientali e sociali del Gruppo della Banca mondiale vigenti dal 2016. In particolare dovrà illustrare in che misura gli standard sono conformi alle linee direttive della politica della Svizzera, in che misura la Svizzera ha potuto influire sulle decisioni del Consiglio esecutivo e dove sarà ancora necessario intervenire per imporre gli standard sociali e ambientali e per lottare contro la corruzione nei programmi del Gruppo della Banca mondiale.

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Postulato adempiuto con il rapporto del Consiglio federale del 20 ottobre 2021 «Die Umsetzung der seit 2016 bestehenden Umwelt und Sozialstandards der Weltbankgruppe».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 2019 P 19.3593

Digitalizzazione delle collezioni naturalistiche per favorire la ricerca svizzera (S 19.12.19, Germann)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare se inserire la digitalizzazione delle collezioni naturalistiche nel messaggio ERI 2021­2024. Stando alla Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019 occorrerebbe stanziare 14 milioni di franchi svizzeri.

Con il Decreto federale del 16 settembre 2020 sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2021­2024 (FF 2020 7523), le Camere federali hanno approvato un contributo massimo di 12,4 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale per la digitalizzazione delle collezioni di scienze naturali a favore della ricerca svizzera. Nel protocollo aggiuntivo del 20 maggio 2021 sulla convenzione sulle prestazioni 2021­2024 fra la Confederazione Svizzera e le Accademie svizzere delle scienze (www.sbfi.admin.ch > Ricerca ed Innovazione > Strumenti di promozione > Istituzioni) sono stati fissati i compiti delle Accademie svizzere delle scienze per quanto riguarda la digitalizzazione e l'accesso alle collezioni naturalistiche per la ricerca. I lavori del periodo 2021­2024 saranno incentrati sull'identificazione delle collezioni naturalistiche di musei, scuole universitarie e giardini botanici rilevanti per la ricerca e delle collezioni a cui dare la priorità per l'elaborazione, l'accesso nonché lo sviluppo e la messa in rete di un'infrastruttura di ricerca decentralizzata, standardizzata e interoperabile.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021 P 21.3103

Maggiore equità nella messa a concorso e nell'assegnazione dei posti di tirocinio (S 3.6.21, Jositsch)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato, conformemente all'articolo 123 LParl, di esaminare in che modo la data in cui i posti di tirocinio sono messi a concorso e assegnati influisce sui giovani e sul loro futuro professionale. Presenterà le sue conclusioni in un rapporto in cui indicherà anche le misure che dovranno essere adottate dai vari operatori della formazione professionale.

Il 10 novembre 2021 la Conferenza tripartita della formazione professionale ha pubblicato l'impegno «Principi relativi al processo di scelta della professione e all'assegnazione dei posti di tirocinio».

I posti di tirocinio disponibili devono essere pubblicati per le candidature solo a partire dal 1° agosto dell'anno precedente all'inizio della formazione, mentre i contratti devono essere stipulati al massimo un anno prima dell'inizio del tirocinio. Inoltre, gli 49 / 68

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uffici cantonali della formazione professionale non devono approvare i contratti prima del 1° settembre dell'anno che precede l'inizio del tirocinio. Sono questi i principi sui quali i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro) hanno trovato un punto d'incontro. Tutti gli attori sono chiamati a impegnarsi in questa direzione, per garantire che il processo di scelta della professione e di reclutamento degli apprendisti avvenga in maniera accurata e con le giuste tempistiche. L'impegno pubblicato definisce lo svolgimento delle diverse fasi del processo di scelta della professione, dall'inizio fino all'approvazione del contratto di tirocinio.

Inoltre, esso promuove una visione comune del processo che si collochi all'interno del quadro definito dai piani di studio scolastici, dal diritto del lavoro e dall'orientamento professionale. L'impegno solidale a rispettare le tempistiche del processo di scelta della professione comporta vantaggi per tutti (giovani, aziende e Cantoni) e riduce il rischio che i contratti di tirocinio vengano sottoscritti in maniera affrettata per poi essere disdetti.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'agricoltura 2019 M 19.3415

Ancorare a livello di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino (S 17.6.19, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 18.9.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di includere i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino nella Politica agricola a partire dal 2022 (PA 22 più) e di concretizzarli in un'ordinanza, conformemente a quanto chiesto dall'iniziativa parlamentare Feller 17.461. Tali compiti comprendono soprattutto la salvaguardia della biodiversità nel settore equino, in particolare per quanto concerne la razza delle Franches-Montagnes.

La mozione è stata attuata nel quadro del Pacchetto di ordinanze agricole 2021. Il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza sull'allevamento di animali (RS 916.310; RU 2021 697). Questa viene integrata da un nuovo articolo 25a, applicabile con effetto al 1° gennaio 2022, in cui sono elencati i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.3855

Dieci anni dopo la sottoscrizione del rapporto sull'agricoltura mondiale dell'IAASTD. Bilancio e prospettive in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU (N 27.9.19, Graf Maya)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a redigere un rapporto riguardo all'attuazione, negli ultimi 10 anni, delle raccomandazioni del rapporto sull'agricoltura mondiale IAASTD del 2008. In esso illustrerà altresì quali ulteriori misure sono previste per attuare all'interno del Paese le principali richieste dell'IAASTD al fine 50 / 68

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di contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Postulato adempiuto con il rapporto del 17 febbraio 2021 «Dieci anni dopo la sottoscrizione del rapporto sull'agricoltura mondiale dell'IAASTD. Bilancio e prospettive in relazione al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 M 19.3952

Attendibilità del contratto standard dell'Interprofessione latte (S 24.9.19, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 3.3.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di intervenire presso l'Interprofessione Latte affinché, conformemente all'articolo 37 della legge sull'agricoltura, il contratto standard per la compravendita di latte crudo includa i seguenti elementi: Il contratto di acquisto del latte deve garantire che il fornitore di latte sappia in anticipo a quali prezzi fornisce il latte, cosicché possa pianificare dal punto di vista imprenditoriale. La segmentazione A, B e C in vigore dev'essere mantenuta. Non è accettabile che non vi sia più un prezzo C e che in compenso il latte in eccedenza sia venduto attraverso il canale B. Occorre in ogni caso stabilire un prezzo separato per il latte dei segmenti B e C. Quelli applicati ai segmenti A e B devono essere fissati nel contratto per una durata minima di tre mesi, indicando la quantità e il prezzo al chilogrammo. Al fornitore di latte dev'essere assicurata la libera scelta di fornire latte del segmento C. Occorre perciò convenire anche contrattualmente i quantitativi e il prezzo del segmento B al quale il latte può essere conteggiato. I produttori che non desiderano fornire latte a buon mercato dei segmenti B e C non devono essere puniti con riduzioni dei quantitativi nel settore del latte del segmento A e del segmento B.

All'Assemblea dei delegati del giugno 2021, l'Interprofessione latte (IP Latte) ha deciso di modificare puntualmente il suo Regolamento per il contratto standard, le modalità per la prima e la seconda fase di acquisto nonché la segmentazione. In base a queste nuove disposizioni, anche in caso di condizioni invariate, occorre informare i rivenditori di latte su quantità e prezzi. Secondo l'IP Latte, gli elementi richiesti nella mozione non permettono di ottenere alcun miglioramento, ma potrebbero persino comportare un peggioramento del sistema di segmentazione e quindi anche della stabilità di tutto il mercato. Ad esempio, con più largo anticipo si stabilisce il prezzo del latte, maggiore è la probabilità che gli acquirenti del latte tengano conto del rischio di fluttuazioni sul mercato nel momento in cui fissano il prezzo. Se la fornitura di latte del segmento B fosse facoltativa per i produttori di latte, i principali addetti alla trasformazione utilizzerebbero più latte del segmento A per fabbricare gli attuali prodotti del segmento
B e di conseguenza anche il prezzo pagato per il latte del segmento A diminuirebbe. L'IP Latte è convinta che la fornitura facoltativa di latte del segmento B segnerebbe la fine per il latte del segmento A pagato di più, mettendo a rischio il successo del modello di segmentazione.

Come richiesto, il DEFR ha provveduto affinché l'IP Latte inserisse nel suo contratto standard quanto sollecitato nella mozione. Tuttavia, è l'IP Latte a essere responsabile 51 / 68

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del contenuto del contratto standard. Nel messaggio sull'evoluzione della politica agricola negli anni 2014­2017, in relazione all'articolo 37 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) si afferma che è opportuno che sia il settore stesso a decidere gli elementi e le modalità necessari e praticabili di un contratto standard per l'acquisto del latte.

Per questo motivo, l'elaborazione di un contratto standard deve competere alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Inoltre, l'IP Latte ha fornito una giustificazione del motivo per cui non ha dato seguito alle richieste della mozione 19.3952. Nel complesso, le disposizioni del contratto standard dell'IP Latte danno un importante contributo per migliorare l'obbligatorietà e la trasparenza nell'ambito della compravendita di latte crudo. Questo crea anche una maggiore sicurezza nella pianificazione e aumenta il valore aggiunto per i produttori di latte. Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha quindi approvato la richiesta dell'IP Latte, prorogando di altri quattro anni (2022­2025) l'obbligatorietà generale del suo contratto standard.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2020 M 19.4457

Ricerca sulla cimice asiatica (N 19.6.20, Kutter, S 15.12.20)

Teto depositato: Il Consiglio federale è incaricato di intensificare la ricerca e la consulenza nell'ambito specifico della cimice asiatica e sugli agenti patogeni invasivi in generale, al fine di sviluppare rapidamente e consolidare nella pratica agricola strategie di lotta sostenibili.

La mozione sarà attuata nel quadro del cambiamento di destinazione dei guadagni in termini di efficienza a favore della ricerca agronomica a seguito delle riforme strutturali di Agroscope (cfr. M 20.3014). Sull'arco di quattro anni presso Agroscope saranno impiegati 0,5 milioni di franchi in più per la ricerca nell'ambito della cimice asiatica.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo 2020 P 19.4459

Importazioni di derrate alimentari ­ analisi (N 19.6.20, Bourgeois)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri le quantità di prodotti agricoli importati dalla conclusione dell'Uruguay Round dell'OMC a oggi. In tale rapporto si terrà conto, per le varie voci di tariffa, delle quantità notificate all'OMC e di quelle importate finora.

Postulato adempiuto con il rapporto del 24 novembre 2021 «Importazioni di derrate alimentari - analisi».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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2020 M 20.3014

Riforme strutturali presso Agroscope. La ricerca agricola deve immediatamente beneficiare del guadagno in termini di efficienza (N 4.6.20, Commissione delle finanze CN; S 24.9.20)

Testo depositato: Nell'ambito dell'elaborazione del progetto dettagliato volto a riformare Agroscope e del piano per attuare tale riforma, il Consiglio federale è incaricato di disporre le misure necessarie affinché il bilancio preventivo di Agroscope benefici immediatamente della totalità dei guadagni in termini di efficienza. Invece di essere destinati al finanziamento di progetti di costruzione, tali guadagni devono tornare a profitto della ricerca agricola. Il cambiamento di destinazione risponde a quanto richiesto dalla mozione 18.4087 della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale, accolta l'11 marzo 2019, che incarica il Consiglio federale di rivedere la portata dell'obiettivo di risparmio perseguito dalla riforma strutturale di Agroscope e di convertirlo in un obiettivo di efficienza.

Il totale cambiamento di destinazione dei guadagni in termini di efficienza ottenuti ottimizzando le infrastrutture, per un totale di 59,7 milioni di franchi nel periodo 2021­2028, è garantito e Agroscope effettua un rendiconto specifico sul loro utilizzo.

In primo luogo, i guadagni in termini di efficienza vengono utilizzati per finanziare le attività di Agroscope nelle stazioni sperimentali decentrate, create e gestite insieme ai Cantoni e ad altri partner. In secondo luogo, dai guadagni in termini di efficienza sono attinti fondi per finanziare ulteriori posti di lavoro e progetti volti a potenziare la ricerca di Agroscope. Per garantire la continuità del finanziamento di queste attività, il principio della perequazione dei guadagni in termini di efficienza è stato riconosciuto nel bilancio e nella pianificazione finanziaria per il periodo 2021­2028.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti 2014 P 14.3259

Ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori a lunga distanza. Quale futuro dopo la scadenza della concessione FFS nel 2017? (N 20.6.14, Regazzi)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto sul futuro ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori nazionale dopo la scadenza della concessione FFS nel 2017.

Postulato adempiuto con il rapporto del 23 giugno 2021 «Il futuro ordinamento del mercato nel traffico viaggiatori regolare e professionale a lunga distanza».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2018 P 18.3611

Tutelare gli interessi della Svizzera nei rapporti transfrontalieri con la Germania (S 27.9.18, Noser)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare con un quadro d'insieme come tutelare meglio in futuro gli interessi globali del nostro Paese nei rapporti transfrontalieri con la Germania. Uno dei motivi che rende necessario rivalutare la situazione è il rifiuto della Germania di approvare il regolamento d'esercizio 2014 dell'aeroporto di Zurigo che consentirebbe di attuare importanti miglioramenti nell'ambito della sicurezza delle operazioni di volo. Il quadro d'insieme dovrà inoltre consentire al Consiglio federale e al Parlamento di rappresentare meglio gli interessi del nostro Paese nell'ambito dei futuri rapporti bilaterali e dei progetti transfrontalieri con la Germania. Allo scopo di tutelare gli interessi globali della Svizzera, in questo contesto potrebbe essere opportuno contemplare anche la situazione in altri settori politici (ad es. la legislazione sui lavoratori distaccati oppure il finanziamento di infrastrutture di trasporto transfrontaliere).

Postulato adempiuto con il rapporto del 18 giugno 2021 «Gesamtschau der Interessen der Schweiz im Strassen-, Schienen- und Luftverkehr in den grenzüberschreitenden Beziehungen mit Deutschland».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dell'energia 2009 M 09.3083

Contratti di approvvigionamento elettrico con l'estero.

Preservare la competitività delle nostre imprese (N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09)

Testo depositato: Nei prossimi anni scadranno numerosi contratti stipulati con l'estero nel settore dell'elettricità. In vista di tale situazione, chiediamo al Consiglio federale di: 1.

chiarire l'importanza dei contratti stipulati con l'estero in scadenza nei prossimi 15 anni e la quantità di elettricità che regolano;

2.

stipulare con l'Unione europea e i Paesi membri degli accordi volti ad assicurare l'approvvigionamento di elettricità per il nostro Paese;

3.

analizzare l'effetto dell'abrogazione dei nostri contratti con l'estero sui prezzi dell'elettricità e sulla competitività delle imprese svizzere;

4.

adottare misure volte a salvaguardare gli attuali contratti e a non compromettere la competitività delle imprese svizzere.

Le richieste della mozione sono state trattate nel contesto dei negoziati bilaterali con l'UE per un accordo sull'energia elettrica. A seguito dell'interruzione dei negoziati per un accordo quadro istituzionale è assai poco realistico immaginare la conclusione di un accordo sull'energia elettrica in un futuro prossimo. Fintanto che le questioni sollevate nella mozione rimangono attuali, il rapporto finale del 13 ottobre 2021 sull'analisi «Collaborazione tra Svizzera e UE in materia di energia elettica», commissionata dall'Ufficio federale dell'energia e dalla Commissione federale dell'energia elettrica, fornisce le risposte richieste.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2018 P 16.3890

Consumo di energia elettrica. A quanto ammonta in Svizzera il consumo annuo di energia elettrica dei consumatori controllati dalle centrali elettriche, quali boiler elettrici, riscaldamenti elettrici ad accumulazione, pompe di calore, pompe di accumulazione ecc.? (N 8.3.18, Grossen Jürg)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto a quanto ammonta in Svizzera il consumo annuo di energia elettrica dei consumatori controllati dalle centrali elettriche, quali boiler elettrici, riscaldamenti elettrici ad accumulazione, pompe di calore, pompe di accumulazione, ecc. Il documento dovrà inoltre indicare o stimare la quota del consumo annuo di energia elettrica corrispondente alle fasce orarie a tariffa ridotta scelte intenzionalmente dai consumatori (ad es. apparecchi con orario di utilizzo programmabile quali lavatrici, lavastoviglie, macchinari industriali, ecc.). Dovrà essere specificato in quali fasce orarie diurne o notturne e in quali stagioni sono attualmente in funzione i consumatori controllabili.

Ciò permetterà di calcolare il fabbisogno di energia elettrica naturale non controllabile diurno/notturno/settimanale tipo nelle varie stagioni in Svizzera e di raffigurare i diversi dati in modo chiaro e comprensivo in un grafico. Infine, sulla base di questi 55 / 68

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elementi, il rapporto dovrà esprimersi in modo attendibile sulle opportunità e sui rischi legati a una quantità minore di energia elettrica di banda nella rete svizzera e illustrare possibili misure a medio e a lungo termine nel settore dell'energia elettrica di banda senza, ricorso al nucleare svizzero.

Postulato adempiuto con il rapporto del 12 maggio 2021 «Consumo di energia elettrica. A quanto ammonta in Svizzera il consumo annuo di energia elettrica dei consumatori controllati dalle centrali elettriche, quali boiler elettrici, riscaldamenti elettrici ad accumulazione, pompe di calore, pompe di accumulazione ecc.?» Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.3000

Promuovere l'affermazione dei vettori di trasporto non fossili nei trasporti pubblici su strada (N 11.3.19, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento, in un rapporto di verifica, misure volte a promuovere finanziariamente il passaggio dai bus a diesel ai bus ecologici, senza impatto sul clima, che utilizzano un'energia non fossile (p. es. bus elettrici).

Postulato adempiuto con il rapporto del 12 marzo 2021 «Nichtfossilen Verkehrsträgern im öffentlichen Verkehr auf Strassen zum Durchbruch verhelfen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 M 19.3277

Sfruttare meglio il potenziale energetico del legno (N 21.6.19, von Siebenthal; S 5.12.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure volte a sfruttare meglio il potenziale del legno come risorsa energetica. In particolare, occorre evitare vincoli e condizioni che ostacolino l'ulteriore sviluppo di questa risorsa; si tratta di promuovere il potenziale delle reti di riscaldamento a legna e la produzione di elettricità da legna.

Nel maggio del 2021 l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha pubblicato un'analisi, da esso stesso commissionata, sugli ostacoli e le misure per lo sfruttamento del potenziale energetico del legno. La ricerca è stata accompagnata, tra gli altri, anche da rappresentanti del settore, tra cui l'autore della mozione. I lavori di attuazione volti ad abbattere gli ostacoli allo sfruttamento dell'energia del legno sono iniziati. Con l'applicazione delle modifiche alla legge sull'energia approvate dal Parlamento il 1° ottobre 2021 (FF 2021 2321) vengono rafforzati gli incentivi per il mantenimento degli attuali impianti di produzione elettrica dal legno e per la costruzione di nuovi. L'UFE sta anche lavorando con le autorità competenti e altre cerchie interessate per accelerare il potenziamento delle reti termiche.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2019 P 19.3509

Riduzione della burocrazia. Sportello unico per gli impianti solari (N 27.9.19, Bäumle)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come migliorare le condizioni quadro per rendere più efficiente l'iter burocratico per l'installazione di impianti solari. Soprattutto, dovrebbe essere esaminata la possibilità di una soluzione efficiente e non burocratica basata su uno sportello unico (one-stop-shop).

2020 M 19.4258

Trilogia a sostegno dell'energia solare. Interfacce tra le autorità (N 20.12.19, Hadorn [Nordmann]; S 3.6.20)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché, nel caso della costruzione di impianti solari e fotovoltaici, la configurazione delle interfacce di dati consenta uno scambio di dati semplice tra i diversi servizi competenti.

Dall'aprile del 2021 le domande per l'ottenimento della rimunerazione unica possono essere presentate completamente senza il ricorso a documenti cartacei attraverso il portale clienti dell'organo di esecuzione (Pronovo SA). Inoltre, attraverso lo stesso sportello il gestore di un impianto può richiedere al gestore della rete di distribuzione, all'auditor o all'organo di controllo degli impianti a bassa tensione la certificazione dei dati del proprio impianto. Anche la certificazione dei dati dell'impianto avviene in modo digitale attraverso il portale clienti. La creazione di un'interfaccia digitale per la procedura di approvazione dei piani presso l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte non è più necessaria a seguito dell'abolizione della suddetta procedura dal 1° luglio 2021. Inoltre, con il sostegno di SvizzeraEnergia, il programma di promozione dell'Ufficio federale dell'energia, l'associazione svizzera dei professionisti dell'energia solare (Swissolar) sta sviluppando il software «EF Solar», destinato agli installatori di impianti fotovoltaici. Il software ridurrà significativamente il lavoro amministrativo annesso alla costruzione di un impianto. I dati dovranno essere inseriti solo una volta; i moduli necessari, ad esempio, ai gestori della rete e alle autorità preposte al rilascio delle licenze di costruzione verranno generati automaticamente. È previsto il collegamento con il portale clienti di Pronovo SA. L'entrata in funzione del software è prevista per il primo trimestre del 2022.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti il postulato e la mozione e propone di toglierli dal ruolo.

2019 P 19.4051

Analisi sul potenziale degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento (N 20.12.19, Gruppo liberale radicale)

Testo depositato: In vista del raggiungimento degli obiettivi della Strategia energetica 2050 e del saldo netto delle emissioni pari a zero annunciato per il 2050, il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto il potenziale degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che sfruttano fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e assicurare l'approvvigionamento energetico. Dovrà anche elencare le possibilità per sfruttare meglio questo potenziale in Svizzera, quale ruolo rivestono i

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Cantoni e i Comuni, in particolare le aziende urbane di approvvigionamento energetico, e quali sono le attuali sfide da affrontare. In questa analisi dovranno rientrare il confronto con l'estero, la suddivisione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni, il coordinamento territoriale interregionale per pianificare e avviare l'impiego di energia in impianti infrastrutturali nonché altri conflitti d'interesse come pure le condizioni quadro normative.

Postulato adempiuto con il rapporto del 17 dicembre 2021 «Potenzial von Fernwärmeund Fernkälteanlagen».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4157

Produzione di energia elettrica in inverno grazie al fotovoltaico (N 20.12.19, Reynard)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un rapporto sul ruolo che in futuro il fotovoltaico potrebbe svolgere nell'approvvigionamento elettrico in Svizzera durante i mesi invernali.

Postulato adempiuto con il rapporto del 23 giugno 2021 «Stromerzeugung im Winter dank Fotovoltaik».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 M 20.3210

Tasse sulle emissioni di CO2. Giustizia anche per i costruttori di nicchia (S 15.9.20, Müller; N 10.3.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza relativa alla legge sul CO2 in modo tale che ai veicoli dei piccoli costruttori e dei costruttori di nicchia si applichino gli stessi obiettivi di emissione di CO2 dei veicoli delle altre marche.

Il 24 novembre 2021 il Consiglio federale ha approvato una revisione dell'articolo 28 dell'ordinanza sul CO2 (RS 641.711; RU 2020 6081), entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Con la nuova disposizione sono abrogati gli obiettivi più elevati per i veicoli dei costruttori interessati. Questo significa che tutti i veicoli sono trattati allo stesso modo e sono soggetti al regolare obiettivo basato sul peso.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2021 M 20.3485

Impianti a biomassa in Svizzera. Non bisogna minacciarne l'esistenza, ma mantenerli in esercizio e potenziarli (S 17.9.20, Fässler; N 10.3.21)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento le necessarie modifiche di legge o di adottare misure affinché gli impianti a biomassa (legno e biogas) possano essere gestiti anche in futuro in modo redditizio. Tenendo conto dei diversi e preziosi servizi offerti da tali impianti (elettricità rinnovabile, energia termica rinnovabile, carburanti rinnovabili, protezione del clima, concimi naturali, cicli chiusi di sostanze nutritive e altri servizi ambientali), i diversi quadri giuridici (tra cui il diritto in materia di energia, approvvigionamento di gas, CO2 e 58 / 68

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agricoltura) devono essere adeguati secondo un approccio interdisciplinare, in modo da garantire che quelli esistenti in Svizzera rimangano in esercizio e da sostenere in maniera efficace ed efficiente il potenziamento di questa tecnologia.

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha approvato una modifica alla legge sull'energia (FF 2021 2321), che prevede, tra le altre cose, un rafforzamento del sostegno a favore degli impianti a biomassa: sono stati introdotti, ad esempio, i contributi alle spese d'esercizio di questo tipo di impianti. Inoltre, i contributi d'investimento per questi impianti potranno d'ora in avanti raggiungere il 60 per cento dei costi di investimento computabili (invece di un massimo del 20 % come finora). Non possono beneficiare di questi contributi gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti, i forni per l'incenerimento di fanghi, gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica sono esclusi dai contributi alle spese d'esercizio. I contributi d'investimento e i contributi alle spese d'esercizio sono finanziati attraverso il Fondo per il supplemento rete.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2021 P 21.3578

La zona di regolazione del mercato elettrico svizzero e le normative nei Paesi UE (N 1.1.2021, Nussbaumer)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che illustri in quale misura le recenti normative del mercato interno europeo dell'energia elettrica hanno un impatto negativo sulla zona di regolazione svizzera e quando e quali provvedimenti e interventi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2025, al fine di evitare effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la sicurezza della rete e la stabilità del sistema in Svizzera.

L'analisi «Collaborazione tra Svizzera e UE in materia di energia elettica», commissionata dall'Ufficio federale dell'energia e dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), affronta le questioni sollevate nel postulato. Il 13 ottobre 2021 il DATEC ha informato il Consiglio federale sui risultati dell'analisi e ha pubblicato il rapporto finale. Allo stesso tempo il DATEC ha informato il Consiglio federale di un rapporto elaborato dalla ElCom insieme a Swissgrid, che descrive alcune misure che possono aumentare la sicurezza della rete e dell'approvvigionamento a breve e medio termine.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle strade 2015 P 15.4038

Controlli semplificati per piccoli veicoli (N 18.12.15, Candinas)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di valutare la possibilità di classificare i piccoli veicoli a trazione elettrica (detti anche «golf car») come ciclomotori per semplificarne l'omologazione.

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2019 P 18.4291

Mobilità lenta. Necessità di una visione d'insieme (N 22.3.19, Burkart)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto che fornisca una visione d'insieme sull'impiego presente e futuro dei veicoli nell'ambito della cosiddetta mobilità lenta (e-bike, biciclette, mezzi simili a veicoli e mezzi elettrici simili a veicoli). Scopo del rapporto è quello di chiarire chi con quale mezzo e a quali condizioni può circolare in quali aree stradali. A tal proposito occorrerà considerare in particolare lo spazio disponibile, la crescente mobilità in termini di traffico privato, trasporti pubblici, mobilità lenta e trasporto merci nonché lo sviluppo di nuove forme di mobilità.

Le richieste espresse nel postulato Candinas sono riprese nel postulato Burkart 18.4291 «Mobilità lenta. Necessità di una visione d'insieme» del 14 dicembre 2018, che chiede un'analisi generale della situazione relativa alla mobilità lenta. Nella motivazione si propone di non modificare le prescrizioni prima di disporre di tale visione d'insieme. Gli elementi del postulato Candinas sono confluiti nel rapporto del 10 dicembre 2021 «Verkehrsflächen für den Langsamverkehr» in adempimento del postulato Burkart.

Il Consiglio federale ritiene adempiuti entrambi i postulati e propone di toglierli dal ruolo.

2017 M 14.3947

Riaprire lo svincolo autostradale di Emmen Nord (N 16.6.16, Müri; S 8.12.16; N 2.3.17)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di riaprire completamente lo svincolo autostradale di Emmen Nord.

Il 18 agosto 2021 il Consiglio federale ha varato il progetto generale per il ripristino dello svincolo di Emmen Nord sulla N2, approvando la messa a punto del progetto esecutivo, inclusa la stesura del rapporto sull'impatto ambientale, 3a tappa.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 M 17.4040

Zone verdi per veicoli elettrici (N 5.3.19, Gruppo verde liberale; S 10.9.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di creare i riferimenti normativi necessari all'introduzione di specifiche zone di parcheggio adibite a veicoli elettrici, contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale (p. es. di colore verde) e verticale.

Con l'introduzione a inizio 2021 del pittogramma «Stazione di ricarica» nell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) il Consiglio federale ha creato la possibilità di contrassegnare zone di parcheggio riservate esclusivamente alla ricarica di veicoli a trazione elettrica. L'Ufficio federale delle strade ha inoltre emanato delle istruzioni che consentono di applicare la colorazione verde sulla superficie della postazione per facilitarne il riconoscimento. In sede di consultazione sull'OSStr l'Esecutivo aveva posto in discussione anche un'ulteriore variante che prevedeva la creazione di posti di parcheggio destinati alle sole auto elettriche 60 / 68

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anche quando non impegnate nell'operazione di ricarica. Essendosi la maggior parte degli interpellati espressi contro queste cosiddette «zone verdi», la proposta non ha avuto seguito.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.3422

Passante autostradale di Lucerna e altri progetti di costruzione delle strade nazionali. Considerare obiettivi urbanistici e compatibili con il paesaggio (S 6.6.19, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato, nel contesto del «Decreto federale sulla fase di potenziamento 2019 delle strade nazionali», articolo 1 capoverso 2 lettera b (passante autostradale di Lucerna), e per altri progetti di natura simile, a prevedere quanto segue: ­

sostegno tecnico e accompagnatorio nei casi in cui Cantoni, Comuni, città o terzi, eventualmente coinvolgendo investitori privati, portano avanti un progetto urbanisticamente integrato con copertura completa o parziale;

­

sostegno alla regione nel valutare se nel quadro di un partenariato tra pubblico e privato la copertura della strada nazionale possa essere realizzata con profitto; finanziamento mediante compensazione del valore aggiunto, contributi privati, sussidi cantonali e federali secondo le condizioni quadro legali;

­

sostegno alla prassi, evidentemente già invalsa, seguita nei casi in cui nella rete delle strade nazionali si presentino criticità di natura simile. In merito occorre riservare un'attenzione particolare sia agli obiettivi urbanistici e compatibili con il paesaggio sia alla protezione dai rumori. Le possibilità offerte dalla legge per un cofinanziamento da parte della Confederazione vanno sfruttate compiutamente; se necessario, si valuterà l'opportunità di adeguare standard, ordinanze e basi legislative.

Dando seguito ai pareri del Cantone di Lucerna e della città di Kriens, il Consiglio federale ha deciso di includere nel progetto generale anche l'estensione della galleria per garantire una migliore protezione della popolazione dal rumore. L'intero progetto è stato aggiornato in base all'ordinanza contro l'inquinamento fonico (RS 814.41) ed è in linea con le prescrizioni legali in materia. La Confederazione è intervenuta apportando supporto tecnico e redigendo insieme ai partner un'analisi del potenziale, che descrive adeguatezza e redditività di eventuali misure aggiuntive. Si è inoltre detta disposta a studiare insieme al Cantone di Lucerna e alla città di Kriens ulteriori provvedimenti per una configurazione della A2 più compatibile con il contesto insediativo, firmando nel dicembre 2021 la relativa dichiarazione d'intenti.

Il Consiglio federale ha inoltre incaricato gli Uffici federali delle strade (USTRA) e dell'ambiente di delineare possibili aree di intervento per contenere il rumore stradale.

L'analisi effettuata dall'USTRA del campo operativo «Coperture» evidenzia l'attuazione sistematica e l'elevata efficacia dei documenti e delle strategie esistenti, che poggiano su quattro pilastri: 1.

doppio utilizzo sistematico delle strutture autostradali, come per esempio sui tratti in corrispondenza di Neuenhof, Glattbrugg, Airolo e Weiningen; 61 / 68

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2.

tracciati sotterranei per le grandi opere del Programma di sviluppo strategico strade nazionali, ogniqualvolta sia possibile e opportuno;

3.

creazione delle condizioni per realizzare coperture aggiuntive in progetti che vi si prestano; in virtù della legge federale del 22 marzo 1995 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (RS 725.116.2) è possibile una partecipazione ai costi fino al 60 % mediante il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato;

4.

messa a disposizione da parte della Confederazione di singoli tratti della rete nazionale per progetti di copertura a opera di investitori privati.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2019 P 19.4113

Adeguamento delle sanzioni inflitte ai conducenti di veicoli di soccorso durante interventi di emergenza (N 20.12.19, Aebischer Matthias)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a valutare le disposizioni concernenti l'entità delle sanzioni nonché la punibilità dei conducenti di veicoli del corpo pompieri, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane. Tale valutazione deve coinvolgere le parti interessate, in particolare la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e le associazioni del personale delle organizzazioni di pronto intervento. Sulla base dei risultati il Consiglio federale presenterà proposte di modifica delle disposizioni legislative.

Postulato adempiuto con il rapporto del 31 marzo 2021 «Anpassung der Bussen bei Blaulichtfahrern im Notfalleinsatz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2020 P 20.3616

Studio sul potenziale di produzione di energia fotovoltaica realizzabile sulle pareti foniche lungo autostrade e linee ferroviarie (N 25.9.20, Storni)

Testo depositato: ll Consiglio federale è incaricato di elaborare uno studio dettagliato sul potenziale di produzione di energia fotovoltaica sulle pareti foniche o altre strutture ad hoc realizzabili lungo le autostrade e linee ferroviarie. Lo studio è da realizzare entro fine 2020. Gli obiettivi della Strategia Energetica 2050 prevedono un notevole incremento della produzione di energia rinnovabile, in parte fotovoltaica. Oltre che sulle classiche superfici disponibili sui tetti o facciate di edifici residenziali, commerciali o pubblici si possono realizzare impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni sulle pareti foniche costruite o da costruire lungo autostrade e linee ferroviarie. L'idea non è affatto nuova, in Svizzera abbiamo un impianto in esercizio lungo la A13 a Coira da oltre 30 anni, altri impianti sono stati realizzati successivamente ma senza un approccio sistematico. La continua innovazione tecnologica in corso da decenni ha prodotto nuove tipologie di celle fotovoltaiche che si adattano a varie esposizioni sulle pareti foniche, perfino per le pareti trasparenti. Trattandosi di strutture di proprietà della Confederazione (Rete autostradale ferroviaria) è fondamentale 62 / 68

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che la Confederazione conosca in dettaglio il potenziale energetico e ne promuova attivamente lo sfruttamento, di conseguenza è necessario uno studio sul potenziale.

Postulato adempiuto con il rapporto del 27 ottobre 2021 «Studie über das Potenzial der Lärmschutzwände entlang von Autobahnen und Bahnstrecken für die Produktion von Solarenergie».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni 2019 P 19.3532

Sviluppo a lungo termine dell'accesso al servizio postale universale (N 12.9.19, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a chiedere alla Posta una pianificazione a lungo termine dell'accesso alle prestazioni del servizio postale universale. In questo contesto vanno in particolare indicati: ­

il rispetto dei criteri di raggiungibilità in vigore dal 1° gennaio 2019 per le prestazioni del servizio universale nel settore postale e in quello del traffico dei pagamenti;

­

lo sviluppo e la distribuzione a lungo termine della rete capillare di punti di accesso;

­

le previste modifiche dell'assetto dei punti d'accesso;

­

le possibilità di sfruttare potenziali sinergie con i fornitori di prestazioni di altri settori d'approvvigionamento;

­

il potenziale di digitalizzazione della fornitura di prestazioni del servizio postale universale;

­

le possibilità di adempiere le mozioni 14.4075 e 14.4091 nelle zone scarsamente popolate e l'iniziativa cantonale 17.314;

­

le prospettive a lungo termine per il recapito dei giornali e dei periodici in abbonamento;

­

il coordinamento della pianificazione della Posta con quella dei Cantoni conformemente all'articolo 33 capoverso 8 dell'ordinanza sulle poste.

Postulato adempiuto con il rapporto del 31 marzo 2021 «Längerfristige Weiterentwicklung des Zugangs zu Dienstleistungen der postalischen Grundversorgung».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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Ufficio federale dell'ambiente 2013 P 12.4196

Gestione dell'orso in Svizzera (N 22.3.13, Rusconi)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che illustri la situazione attuale della gestione dell'orso, i passi che intende intraprendere in vista di un futuro miglioramento della stessa e i costi che ne derivano.

Rapporto del 27 gennaio 2021 in adempimento del postulato «Umgang mit dem Bären in der Schweiz».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2016 M 15.3534

Permettere la giusta regolazione dei cigni reali (S 14.06.2016, Niederberger)

Testo depositato: Occorre modificare la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.0) e la relativa ordinanza (RS 922.01) nonché altre eventuali disposizioni, in modo tale da semplificare le procedure per la regolazione delle popolazioni di cigni reali, ad esempio sulla falsariga della regolazione dello stambecco.

Il Consiglio federale ha adottato una modifica in tal senso dell'articolo 7 capoverso 2 nella revisione della legge sulla caccia (FF 2017 5237). Poiché la revisione della legge sulla caccia è stata respinta in votazione il 27 settembre 2020, è venuta meno anche questa base per una modifica dell'ordinanza sull'ordinanza a caccia ai sensi della mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2018 M 18.3715

Attuazione della Politica forestale 2020. Facilitare lo stoccaggio di tondame (S 13.12.18, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 12.9.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell'ordinanza sulle foreste le condizioni giuridiche seguenti, per consentire di realizzare impianti per lo stoccaggio di tondame nel bosco (per proprietari forestali e segherie): ­

l'autorizzazione è limitata a impianti di stoccaggio di tondame svizzero;

­

la realizzazione degli impianti serve alla gestione regionale della foresta;

­

la necessità di questi impianti è dimostrata, la loro ubicazione adeguata e le loro dimensioni adatte alle condizioni regionali;

­

gli impianti non si contrappongono ad alcun interesse pubblico preponderante.

Adozione della revisione dell'ordinanza sulle foreste (RS 921.01) il 12 maggio 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

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2019 M 19.3237

Ridurre ulteriormente l'inquinamento fonico delle strade per proteggere le persone esposte (S 18.6.19, Hêche; N 9.12.19)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a proseguire la realizzazione delle misure, al fine di: 1.

ridurre ulteriormente il numero di persone esposte a un rumore stradale (superiore ai valori limite stabiliti dall'OIF) per proteggere in modo duraturo la popolazione contro questo tipo di disturbo, come richiesto dalla Costituzione federale;

2.

garantire il mantenimento del sostegno finanziario della Confederazione a Cantoni e Comuni attraverso gli accordi programmatici, nello stesso ordine di grandezza finanziario dei primi tre periodi programmatici (2008­2018).

Adozione della revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (RS 814.41; RU 2021 293) il 12 maggio 2021.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.3966

Orientamento nel rispetto del clima e maggiore trasparenza dei flussi finanziari in attuazione dell'Accordo di Parigi (S 25.9.19, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Testo depositato: Il Consiglio federale deve mostrare in che modo la Svizzera può raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi, nello specifico orientare i flussi finanziari a favore del clima, e proporre provvedimenti in tal senso. Deve inoltre illustrare in che modo le imprese devono assicurare la trasparenza sull'impatto climatico e sui rischi ambientali delle loro attività.

Rapporto del 17 novembre 2021 in adempimento del postulato «Wie kann die Schweiz die Finanzmittelflüsse klimaverträglich ausrichten?».

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

2021 M 20.3667

Promuovere l'economia circolare e la gestione sostenibile delle risorse naturali grazie a «Innovation Green Deals» (S 08.12.20, Thorens Goumaz, N 03.06.2021)

Testo depositato: Il Consiglio federale adotta misure di promozione dell'innovazione a favore dell'economia circolare e della salvaguardia delle risorse naturali, dell'ambiente e del clima seguendo il modello degli «Innovation Green Deals». In particolare, dovrebbe abolire gli ostacoli normativi che frenano le soluzioni innovative, come richiesto dal postulato Noser 18.3509.

Gli «Innovation Green Deals» sono stati lanciati nei Paesi Bassi per facilitare i progetti a favore dell'economia circolare. Centinaia di accordi sono stati firmati, soprattutto con imprese, ma anche con enti pubblici, associazioni o scuole universitarie.

Altri Paesi hanno seguito l'esempio, tra cui Francia, Belgio («Procurement Green

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Deals de Circular Flanders»), Finlandia e Regno Unito. Anche l'UE ha introdotto dei contratti di innovazione.

Questi accordi possono prevedere facilitazioni normative, semplificazioni delle procedure amministrative, aiuti allo sviluppo di nuovi mercati, impegni per acquisti circolari, assistenza all'innovazione o la messa in rete. Contribuiscono allo sviluppo di normative moderne e adattate alla pratica. Lo Stato rafforza il suo ruolo di promotore dell'innovazione, in particolare presso le PMI.

Nel loro rapporto sulla valutazione delle misure scelte per promuovere l'economia circolare nella fase di esercizio («Beurteilung von ausgewählten Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Nutzungsphase»), allestito su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, Rytec Circular e INFRAS affermano che gli «Innovation Green Deals» possono svolgere un ruolo importante per l'economia circolare.

Sulla base delle esperienze acquisite, il Consiglio federale dovrebbe elaborare misure adattate al contesto svizzero che ottimizzino la loro efficacia e riducano al minimo l'onere amministrativo. Queste misure dovrebbero essere coordinate con le attività paragonabili della Confederazione, specialmente quelle legate agli articoli 41a (collaborazione con l'economia) e 49 (formazione e ricerca) della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) o che potrebbero derivare dall'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera. Piattaforma per l'uso efficiente delle risorse svizzere». Se necessario, il Consiglio federale potrebbe riprendere, al momento dell'attuazione della mozione, l'articolo 49a che aveva formulato nel quadro della sua recente proposta di revisione della LPAmb. Questo permetterebbe di facilitare i partenariati pubblico-privati nei settori dell'economia circolare e della riduzione degli impatti ambientali.

Le richieste formulate nella mozione sono state integrate nel progetto di atto in adempimento dell'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera».

Il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione.

2021 M 20.4340

Popolazione svizzera di lupi. Convivenza regolamentata fra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito (N 10.03.21, CAPTE-N)

2021 M 21.3002

Popolazione svizzera di lupi. Convivenza regolamentata fra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito (S 09.03.2021, CAPTE-S)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di sfruttare il margine di manovra concesso dall'attuale legge sulla caccia per creare le premesse di una convivenza regolamentata fra esseri umani, grandi predatori e animali da reddito, procedendo alle necessarie modifiche a livello di ordinanza e di disposizioni d'esecuzione.

Adozione, il 30 giugno 2021, della revisione dell'ordinanza sulla caccia (RS 922.01; RU 2021 418).

Il Consiglio federale ritiene adempiute le mozioni e propone di toglierle dal ruolo.

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Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2012 M 08.3512

Basta con l'inutile burocrazia nel settore dell'esercizio pubblico (N 22.9.10, Amstutz; S 15.3.12; N 24.9.12)

Testo depositato: Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione della legge sulla pianificazione del territorio secondo la quale, neppure in futuro occorrerà un'autorizzazione edilizia per la costruzione e l'esercizio stagionale di caffé all'aperto da parte di esercizi pubblici già esistenti e titolari di una patente.

Nel 2020 hanno avuto luogo diversi scambi tra l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e i rappresentanti dell'Unione svizzera delle arti e mestieri e di GastroSuisse.

Tali scambi erano volti in particolare a identificare un'eventuale necessità di intervento, derivante dall'attuale situazione pandemica, in relazione all'espansione degli spazi esterni degli esercizi pubblici. Si era inoltre cercato di capire se vi fosse eventualmente necessità d'intervento per migliorare il coordinamento delle diverse procedure (di diritto edilizio e commerciale nonché per l'autorizzazione dell'utilizzazione del suolo pubblico). Dai chiarimenti del caso è emerso che per l'ampliamento delle aree esterne reso necessario dalla pandemia sono state trovate buone soluzioni. Non è stata individuata alcuna necessità di intervento legislativo nemmeno per il coordinamento delle diverse procedure.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla dal ruolo.

2019 P 19.4219

Sostenere e agevolare dei progetti pilota nel settore agrivoltaico (N 20.12.19, Bendahan)

Testo depositato: Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di promuovere o agevolare lo sviluppo di esperienze pilota nel settore agrivoltaico. Si tratterebbe di creare il quadro legale e di concedere un finanziamento iniziale per lo sviluppo di colture agricole che integrino nella stessa superficie i pannelli solari e la coltivazione di prodotti che beneficiano della loro presenza.

Nell'ambito della consultazione concernente le revisioni parziali dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, dell'ordinanza sull'efficienza energetica e dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione, avviata l'11 ottobre 2021 e che si concluderà il 25 gennaio 2022, il Consiglio federale ha integrato nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio una disposizione che permette, a determinate condizioni, di considerare impianti d'ubicazione vincolata gli impianti solari installati al di fuori delle zone edificabili. È questo il caso, ad esempio, se tali impianti arrecano vantaggi alla coltivazione agricola o sono destinati a scopi sperimentali o di ricerca in questo senso. La richiesta del postulato è stata pertanto soddisfatta anche sul piano del diritto di pianificazione del territorio.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo dal ruolo.

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