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22.028 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Etiopia per evitare le doppie imposizioni del 18 marzo 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e l'Etiopia per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il 29 luglio 2021 la Svizzera e l'Etiopia hanno firmato ad Addis Abeba una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito.

La Convenzione consente di estendere, per la prima volta, la rete svizzera in materia di CDI all'Africa orientale. Con oltre 100 milioni di abitanti, l'Etiopia è il secondo Paese più popoloso del continente africano. La Convenzione crea certezza del diritto e condizioni quadro fiscali vantaggiose per l'economia svizzera, fattori che avranno effetti positivi sullo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sulla collaborazione tra i due Paesi in ambito fiscale.

La CDI segue in ampia misura il Modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'attuale politica svizzera in materia di convenzioni. Il progetto tiene quindi conto degli sviluppi scaturiti dal progetto dell'OCSE volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS).

La maggior parte dei Cantoni e delle associazioni interessate ha accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

L'Etiopia, Stato dell'Africa orientale, con oltre 100 milioni di abitanti è il secondo Paese più popoloso del continente africano. Negli ultimi anni il tasso di crescita dell'economia etiopica ha oscillato tra l'8 e l'11 per cento, dato riconducibile principalmente agli sforzi compiuti dallo Stato per incentivare progetti infrastrutturali nel settore stradale, ferroviario e aereo.

Il 26 giugno 1998 la Svizzera e l'Etiopia hanno firmato un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti1. La Svizzera importa dall'Etiopia prodotti minerari (soprattutto oro) e agricoli (caffè, fiori) ed esporta in particolare prodotti farmaceutici e macchinari. L'Etiopia è uno dei Paesi beneficiari del programma regionale per il Corno d'Africa, elaborato secondo l'approccio «Whole of Government» (WOGA) congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), dalla Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Da diversi anni l'Etiopia si adopera per accrescere la propria attrattiva concludendo Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) con Paesi industrializzati.

La Svizzera ha colto l'opportunità per offrire all'economia svizzera in Etiopia condizioni quadro fiscali più vantaggiose. A seguito di due tornate di negoziati, il 29 novembre 2017 è stato parafato un progetto di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali (CDI-ET). Nel quadro della procedura informativa, svoltasi nella primavera del 2018, i Cantoni e le associazioni interessate hanno espresso giudizi positivi in merito alla conclusione della CDI-ET.

Tuttavia, la sottoscrizione della Convenzione non ha avuto luogo, poiché l'Etiopia, a seguito di una modifica della propria politica convenzionale, ha reso noto di non poter più firmare CDI che non includessero una disposizione sui compensi per prestazioni di servizi tecnici. Questa nuova posizione metteva in discussione l'equilibrio dell'accordo raggiunto nel 2017. L'Etiopia aveva inizialmente proposto l'introduzione di una disposizione sulle prestazioni di servizi tecnici, rinunciandovi infine nel quadro della soluzione globale parafata
nel 2017, in linea con la sua politica in materia di convenzioni perseguita all'epoca.

Alla luce di questo contesto, i negoziati sono ripresi e nel febbraio 2020 ha avuto luogo una terza tornata negoziale. Per la Svizzera, l'introduzione di una disposizione sull'imposizione alla fonte dei compensi per prestazioni di servizi tecnici avrebbe significato un'importante concessione e necessitato di adeguamenti sostanziali della CDI-ET per ripristinare l'equilibrio del 2017. Da parte dell'Etiopia sono state tuttavia 1

RS 0.975.234.1

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considerate soltanto modifiche minori, che non permettevano di controbilanciare il recepimento di una simile disposizione nella CDI-ET. Date le circostanze, è stato infine convenuto di escludere le prestazioni di servizi tecnici dal campo di applicazione materiale della CDI-ET.

In occasione della nuova procedura informativa, svoltasi in primavera del 2020, l'esclusione delle prestazioni di servizi tecnici, che non rappresenta una modifica sostanziale della politica svizzera in materia di convenzioni, è stata accolta favorevolmente da un'ampia maggioranza dei Cantoni e ha ottenuto il consenso di gran parte delle associazioni interessate. La CDI-ET è stata firmata ad Addis Abeba il 29 luglio 2021.

1.2

Valutazione

La CDI-ET consente di estendere, per la prima volta, la rete svizzera in materia di convenzioni all'Africa orientale. La CDI garantisce certezza del diritto e un contesto contrattuale che avrà effetti positivi sullo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Le soluzioni concordate pongono le imprese svizzere in una posizione adeguatamente competitiva rispetto alle imprese provenienti da altri Stati che negli ultimi anni hanno concluso CDI con l'Etiopia.

L'esplicita esclusione dei compensi corrisposti per lo svolgimento di compiti gestionali e per la prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura dal campo di applicazione materiale della CDI-ET potrebbe essere una soluzione meno vantaggiosa per la Svizzera di quella concordata nel quadro del progetto di convenzione parafato nel 2017. Infatti implica che in questo ambito i due Stati contraenti possono applicare il diritto interno. Dal momento che il diritto svizzero non prevede un'imposta alla fonte sulla prestazione di servizi, questa esclusione è favorevole all'Etiopia, che in questo ambito potrà applicare il proprio diritto. Tuttavia, alle condizioni proposte la soluzione è da considerare accettabile anche per la Svizzera.

Infatti, consente la conclusione di un'ulteriore CDI con un quadro complessivo vantaggioso per l'economia svizzera, in particolare per quanto riguarda la nozione di stabile organizzazione e l'imposizione di dividendi, interessi e canoni. La soluzione concordata non dovrebbe penalizzare le imprese svizzere che generalmente tengono conto delle condizioni fiscali locali nel determinare i prezzi dei loro servizi. Inoltre, permette anche di evitare che, dopo la recente modifica della politica convenzionale dell'Etiopia, la Svizzera sia uno dei primi Paesi a concludere una clausola per l'imposizione alla fonte delle prestazioni di servizi con l'Etiopia senza avere la certezza che altri Paesi accetteranno una simile clausola con l'Etiopia. Al fine di contenere la doppia imposizione risultante da tale soluzione, la CDI-ET prevede inoltre esplicitamente che l'importo dell'imposta alla fonte prelevata dall'Etiopia possa essere dedotta su richiesta dalla base di calcolo svizzera. Ciò corrisponde alla prassi attuale.

La CDI-ET attua inoltre gli standard minimi relativi alla mancata concessione di
diritti convenzionali in caso di abuso (cfr. art. 27 CDI-ET) e al miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie (cfr. art. 24 CDI-ET) scaturiti dalle azioni 6 e 14 del progetto dell'OCSE volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il

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trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting»; di seguito «progetto BEPS»).

Infine, la CDI-ET adempie lo standard internazionale nell'ambito dello scambio di informazioni su domanda.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

La CDI-ET segue in larga misura, sul piano formale e materiale, il Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE; di seguito «Modello di convenzione dell'OCSE»)2 e la politica svizzera in materia di convenzioni. Le seguenti spiegazioni si limitano alle principali divergenze rispetto a questi due strumenti.

Titolo e Preambolo Come previsto dallo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS, nel titolo e nel preambolo viene specificato che la CDI-ET intende anche prevenire l'evasione e l'elusione fiscali. Questa precisazione si trova anche nella versione del Modello di convenzione dell'OCSE aggiornata al novembre 2017.

In questo modo si chiarisce che, con la CDI, la Svizzera e l'Etiopia non hanno l'intenzione di creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-ET deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione come conseguenza di evasione o elusione fiscale. In questo modo si tiene conto anche delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

L'introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS.

Art. 2

Imposte considerate

Dal momento che l'Etiopia non riscuote l'imposta sul patrimonio, la CDI-ET contempla unicamente l'imposta sul reddito. La Svizzera può pertanto prelevare l'imposta sul patrimonio e sul capitale conformemente al proprio diritto interno.

Art. 4

Residenza

La presente disposizione è conforme all'articolo 4 del Modello di convenzione dell'OCSE. Tra i criteri citati a titolo esemplificativo per definire la nozione di «residente» di cui al paragrafo 1 figura anche il luogo d'iscrizione di una società. Nel numero 2 del Protocollo viene precisato che anche gli istituti di previdenza e le organizzazioni di utilità pubblica esenti da imposta sono da considerarsi residenti.

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www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Projets de convention de l'OCDE (disponibile soltanto in francese e inglese).

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Art. 5

Stabile organizzazione

La definizione di «stabile organizzazione» contenuta nel presente articolo si fonda sulla disposizione corrispondente del Modello di convenzione dell'OCSE nella versione del 2014.

Al fine di agevolare le autorità fiscali locali nell'applicazione della CDI-ET, l'elenco degli esempi di stabili organizzazioni al paragrafo 2 include, su richiesta dell'Etiopia, anche un «punto di vendita» (lett. e). Questo perché un punto di vendita è sempre considerato una stabile organizzazione. Alla Svizzera la richiesta è apparsa giustificata. L'Etiopia ha chiesto l'inserimento nell'elenco anche di un «magazzino commerciale» (lett. g), inteso come una sede fissa di affari per il deposito di beni appartenenti a terzi. La Svizzera ha condiviso la richiesta dal momento che anch'essa considera un deposito di questo genere una stabile organizzazione. Infine, sempre su richiesta dell'Etiopia, nell'elenco del paragrafo 2 è stata introdotta un'«azienda agricola» (lett. h); la possibilità di inserirla è prevista anche dal commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE.

Il paragrafo 3 prevede che un cantiere di costruzione o una catena di montaggio esercitati in uno Stato contraente per più di sei mesi siano considerati una stabile organizzazione. La politica svizzera in materia prevede di norma una durata di 12 mesi conformemente al Modello di convenzione dell'OCSE. Il compromesso raggiunto ha permesso di evitare la proposta etiopica di un diritto d'imposizione su attività assicurative nello Stato della fonte. Questo risultato corrisponde alle soluzioni convenute con altri Paesi in sviluppo.

Art. 7

Utili delle imprese

Dal momento che l'Etiopia non era pronta ad aderire al nuovo articolo 7 del Modello di convenzione dell'OCSE nella versione del 2010, l'articolo 7 riprende le disposizioni del Modello di convenzione prima di tale data.

Il paragrafo 2 precisa che la nozione di «utili» ai sensi del presente articolo non include gli utili di qualsiasi natura derivanti dallo svolgimento di compiti gestionali e dalla prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza. I compensi per questi servizi non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 7, bensì in quello dell'articolo 21 (Altri redditi).

Nel quadro della soluzione complessiva è stato possibile evitare di riprendere nell'articolo 7 le proposte etiopiche iniziali incentrate sulla forza attrattiva della stabile organizzazione e sulla limitazione della possibilità di dedurre altri importi di quelli pagati dalla stabile organizzazione alla sede principale. Per quanto riguarda le spese sostenute dalla stabile organizzazione ammesse in deduzione, il paragrafo 4 precisa che le limitazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale devono essere compatibili con i principi di non discriminazione contenuti nell'articolo 23 paragrafo 2 CDI-ET.

Art. 8

Traffico internazionale

Il titolo dell'articolo è stato adeguato su richiesta dell'Etiopia. Il paragrafo 3 riprende, come altre CDI concluse dalla Svizzera (ad es. con il Canada, il Cile e l'Ucraina) i 6 / 14

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principi contenuti nel commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE secondo i quali l'esercizio di navi o aeromobili comprende pure la locazione di navi o aeromobili vuoti o di contenitori (compresi i loro equipaggiamenti) nella misura in cui queste attività costituiscono attività accessorie dell'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili. Le stesse considerazioni si applicano agli utili derivanti dalla vendita di biglietti per il trasporto, per mare o per aria, effettuato da altre imprese e agli interessi derivanti da crediti che sono direttamente connessi con l'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili.

Art. 10

Dividendi

Il diritto etiopico impone a una società che consegue utili di distribuirli l'anno successivo. Gli utili distribuiti tesaurizzati sono anch'essi assoggettati all'imposta alla fonte (distribuzione fittizia). Secondo il diritto etiopico l'imposta alla fonte sui dividendi versati a non residenti ammonta al 10 per cento. Per i dividendi la CDI-ET prevede un'aliquota d'imposta residua generale del 15 per cento. Inoltre, nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, considerando un periodo di detenzione di 365 giorni, l'aliquota d'imposta residua è pari al 5 per cento. L'aliquota del 5 per cento si applica anche ai dividendi versati a un istituto di previdenza o una banca centrale dell'altro Stato contraente.

Art. 11

Interessi

Nel diritto etiopico, sugli interessi pagati ai non residenti è prelevata un'imposta alla fonte del 10 per cento. La CDI-ET prevede un'aliquota d'imposta residua del 5 per cento. Nonostante l'insistenza della Svizzera non è stato possibile concordare eccezioni a questa regola generale.

Art. 12

Canoni

Un'imposizione esclusiva dei canoni nello Stato di residenza del beneficiario effettivo non era ipotizzabile per l'Etiopia. Nel quadro della soluzione complessiva è stata infine convenuta un'aliquota del 5 per cento. Dal campo di applicazione del presente articolo è stata esclusa la concessione in uso («leasing»), che rientra invece nel campo di applicazione dell'articolo 7 (cfr. n. 3 del Protocollo). I pagamenti a titolo di concessione in uso di software non sono considerati canoni ai sensi dell'articolo 12 (cfr.

n. 5 del Protocollo).

Art. 13

Utili di capitale

Questa disposizione ricalca i principi della politica svizzera in materia di convenzioni.

Il paragrafo 4 prevede quindi, analogamente alle altre CDI della Svizzera, che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di una società, il cui valore deriva direttamente o indirettamente per oltre il 50 per cento dai beni immobili situati in uno Stato contraente, siano imponibili in questo Stato. Da parte svizzera, nell'articolo relativo ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione (cfr. art. 22 par. 2 lett. a

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CDI-ET) è stato stabilito che la Svizzera applica l'esenzione unicamente se l'imposizione in Etiopia è stata comprovata.

Art. 14

Professioni indipendenti

Il paragrafo 2 precisa che il termine «redditi» utilizzato nel presente articolo non comprende i redditi di qualsiasi natura derivanti dallo svolgimento di compiti gestionali e dalla prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza. Di conseguenza, i compensi corrisposti a persone fisiche per la prestazione di tali servizi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 14, bensì in quello dell'articolo 21 (Altri redditi).

Art. 15

Lavoro subordinato

Su richiesta dell'Etiopia, il paragrafo 3 dispone che le rimunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto nel luogo in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Questa disposizione appare giustificata. In applicazione del metodo dell'esenzione per evitare la doppia imposizione, la Svizzera non tasserebbe il salario di un residente che lavora per una simile impresa in Etiopia. Viceversa, se una siffatta impresa situata in Svizzera impiegasse un residente dell'Etiopia, la Svizzera avrebbe il diritto esclusivo d'imposizione del salario.

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, l'imposizione nel luogo in cui l'artista o lo sportivo esercita la sua attività si applica parimenti ai redditi derivanti dall'attività esercitata da una persona diversa dall'artista o dallo sportivo (par. 2). Questa imposizione è esclusa se i redditi di questa attività derivano, direttamente o indirettamente, interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dello Stato di residenza; in questo caso i redditi sono imponibili solo in questo Stato (par. 3).

Art. 18

Pensioni

Le pensioni e le prestazioni in capitale (cfr. n. 6 del Protocollo) possono essere tassate nello Stato della fonte. Questa soluzione tiene conto del fatto che le pensioni non sono imponibili in Etiopia. In questo modo la Svizzera può mantenere l'imposta alla fonte sulle prestazioni private e pubbliche della previdenza professionale e sulle prestazioni del pilastro 3a versate a un residente dell'Etiopia.

Per quanto riguarda le pensioni etiopiche versate a beneficiari residenti in Svizzera, il cui numero dovrebbe essere limitato, la Svizzera esenterà tali redditi da imposta se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Etiopia (cfr. art. 22 par. 2 lett. a CDI-ET).

Il numero 7 del Protocollo riprende una disposizione del commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE che la Svizzera ha materialmente già convenuto in altre CDI. La norma riguarda il trattamento fiscale dei contributi di previdenza e assicura che non vengano svantaggiate le persone residenti all'estero che continuano a 8 / 14

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versare contributi a un istituto di previdenza nel Paese di origine mentre lavorano nell'altro Stato contraente. Infatti, in queste situazioni si corre il rischio che i contributi versati ad assicurazioni sociali e a istituti di previdenza non vengano presi in considerazione sotto il profilo fiscale.

La CDI-ET dispone che i contributi versati agli istituti di previdenza nell'altro Stato contraente siano considerati fiscalmente nello Stato in cui è realizzato il reddito da attività lucrativa alle stesse condizioni dei contributi versati nel sistema di previdenza di questo Stato. Per la Svizzera si tratta dei contributi del 1° e del 2° pilastro, nonché del pilastro 3a. In Svizzera la deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali svizzere (compresa la previdenza professionale) è già oggi considerata forfettariamente nelle tariffe dell'imposta alla fonte. La prassi svizzera vigente soddisfa dunque il contenuto della disposizione.

Art. 21

Altri redditi

L'esclusione dei compensi corrisposti per lo svolgimento di compiti gestionali e per la prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura dal campo di applicazione degli articoli 7 e 14 della CDI-ET fa sì che questi compensi rientrino nella categoria degli altri redditi di cui all'articolo 21 CDI-ET.

Per l'imposizione dei redditi non considerati dalle altre disposizioni della CDI-ET l'Etiopia ammette soltanto il principio dell'imposizione alla fonte. Sancire una disposizione che prevedesse in linea generale un'imposizione nello Stato della fonte dei redditi avrebbe tuttavia implicato uno svantaggio per la Svizzera, che in questo ambito è in linea con il Modello di convenzione dell'OCSE, applicando il metodo dell'esenzione ai redditi che possono essere assoggettati a imposta dallo Stato della fonte. La soluzione di compromesso fondata sul Modello di convenzione dell'OCSE precisa tuttavia che, nonostante i paragrafi 1 e 2 della presente disposizione, i redditi non menzionati nella CDI-ET e conseguiti da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente (p. es. una vincita alla lotteria o un compenso ricevuto per lo svolgimento di compiti gestionali o per la prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza) non rientrano nel campo di applicazione della CDI-ET (par. 3). In altri termini, e come precisato nel paragrafo 3, l'imposizione di questi redditi viene quindi disciplinata dal diritto interno di ciascuno Stato contraente. Di conseguenza, i pagamenti eseguiti da un residente dell'Etiopia per compensare lo svolgimento di compiti gestionali o per la prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza da parte di un residente della Svizzera sono soggetti al diritto fiscale etiopico. Per contro, i redditi provenienti da uno Stato terzo sono imponibili unicamente nello Stato di residenza del beneficiario dei redditi.

Il paragrafo 4 precisa che un pagamento eseguito per la prestazione di servizi proviene da uno Stato contraente unicamente se un residente di questo Stato ha effettuato tale pagamento oppure se tale pagamento è a carico di una stabile organizzazione o base fissa situata in detto Stato per la quale sono stati forniti i servizi pagati. In questo caso non è rilevante che la stabile organizzazione o la base fissa appartenga o no a un residente di uno Stato contraente.

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Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

L'Etiopia evita la doppia imposizione applicando il metodo del computo. La Svizzera applica invece il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. Essa mantiene tuttavia la possibilità di tassare le pensioni e gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di società immobiliari se tali pensioni o utili non sono stati effettivamente tassati in Etiopia. Tuttavia, l'esenzione non è applicata qualora l'Etiopia dovesse esentare lo stesso reddito a seguito di un conflitto di qualificazione (par. 4). Così facendo si evitano i casi di doppia non imposizione. Per quanto attiene a dividendi, interessi e canoni si applica il computo globale d'imposta.

Secondo il paragrafo 2 lettera c la Svizzera considera, su richiesta, l'ammontare dell'imposta alla fonte pagata in Etiopia a titolo di svolgimento di compiti gestionali e di prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza, di qualsiasi natura, come spese deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile in Svizzera.

La deduzione dell'imposta etiopica dalla base di calcolo svizzera permette di ridurre la doppia imposizione. In altri termini, l'ammontare netto, dopo deduzione dell'imposta alla fonte pagata in Etiopia, servirà da base per l'imposizione in Svizzera. Questo sistema corrisponde alla prassi attualmente in vigore. La disposizione ha quindi una valenza unicamente dichiaratoria.

Art. 24

Procedura amichevole

Conformemente al tenore del Modello di convenzione dell'OCSE, il paragrafo 1 sancisce che un contribuente può chiedere l'avvio di una procedura amichevole nel proprio Stato di residenza o nell'altro Stato contraente.

Secondo lo standard minimo derivante dall'azione 14 «Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie», i Paesi devono recepire, se possibile, il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE nelle loro CDI con il seguente tenore: «L'accordo [amichevole] concluso è attuato nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti». Se ciò non dovesse essere fattibile, ad esempio perché un Paese (come la Svizzera) ha formulato una riserva, essi devono introdurre nelle proprie CDI altre disposizioni che limitano il termine per una rettifica di cui all'articolo 7 paragrafo 2 o all'articolo 9 paragrafo 1 del Modello di convenzione dell'OCSE, al fine di evitare rettifiche successive che non possono più essere oggetto di uno sgravio a seguito di una procedura amichevole. Tali disposizioni sono contenute nel commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE.

In Etiopia il termine di prescrizione è di cinque anni, sia per una rettifica che per una modifica della tassazione passata in giudicato (ad es. a seguito di una procedura amichevole). L'Etiopia ha respinto la proposta svizzera, formulata in virtù dell'azione 14 del progetto BEPS, di limitare la durata durante la quale una rettifica iniziale può essere effettuata. Inoltre, a causa del termine di revisione previsto dal diritto etiopico tale soluzione non avrebbe permesso di raggiungere l'obiettivo di garantire l'attuazione di un eventuale accordo amichevole.

In definitiva, in relazione alla soluzione convenuta all'articolo 24 paragrafo 2 secondo periodo, si è rinunciato a inserire una limitazione temporale negli articoli 7 e 9. In base alla disposizione dell'articolo 24 paragrafo 2 un accordo amichevole sarà avviato 10 / 14

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nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti, ma al più tardi dieci anni dopo la scadenza dell'esercizio fiscale interessato. Questa soluzione consente, da un lato, di garantire un lasso di tempo sufficiente per concludere un accordo amichevole che possa essere attuato sia dalla Svizzera che dall'Etiopia e, dall'altro, di tenere conto del termine di prescrizione previsto dal diritto fiscale svizzero per la revisione di una tassazione passata in giudicato.

Nonostante l'insistenza della Svizzera non è stato possibile convenire una clausola arbitrale per i casi in cui la procedura amichevole non dovesse sfociare in una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Una clausola di questo tipo non è conforme alla politica attualmente perseguita dall'Etiopia in materia di convenzioni. Tuttavia, una clausola evolutiva della nazione più favorita garantisce che una clausola di questo tipo convenuta in futuro dall'Etiopia con un altro Stato diventi applicabile anche per la Svizzera (cfr. n. 8 del Protocollo).

Art. 25

Scambio di informazioni

La CDI-ET contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 25 delle relative disposizioni del Protocollo (n. 9).

Il campo di applicazione dello scambio di informazioni è circoscritto alle imposte considerate dalla CDI-ET.

Le disposizioni del presente articolo vengono concretizzate nel numero 9 del Protocollo, che disciplina nel dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare, è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Tra queste rientrano anche le domande riguardanti un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera può dare seguito a queste domande in virtù della CDI-ET. Fornendo indicazioni dettagliate sul gruppo di contribuenti, che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone concretamente interessate, lo Stato richiedente soddisfa il presupposto dell'identificazione dei contribuenti oggetto della domanda. Tale interpretazione segue la clausola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expeditions». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20123 sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 25 CDI-ET non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

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RS 651.1

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Art. 27

Diritto ai benefici

Il paragrafo 1 introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione (regola PPT, «Principal Purposes Test»). In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-ET non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-ET. La regola PPT attua lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS ed è contenuta nella versione del Modello di convenzione dell'OCSE aggiornata al novembre 2017.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute dalla Svizzera fino al 2017 nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi o i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-ET. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola precisa che i benefici della CDI-ET siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

Il paragrafo 2 corrisponde a un'eventuale disposizione integrativa proposta nel commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE per quanto riguarda la regola PPT. Ai sensi di tale norma è possibile accordare determinati benefici convenzionali anche in situazioni di
abuso secondo il paragrafo 1, se tali benefici fossero stati accordati in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione. In caso di utilizzo abusivo della Convenzione la disposizione garantisce che uno Stato contraente possa adottare i provvedimenti fiscali previsti per la fattispecie che sarebbe sussistita in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione. Per la Svizzera tale disposizione ha natura meramente dichiarativa, in quanto le autorità fiscali hanno già la facoltà di concedere benefici fiscali secondo il diritto interno anche senza una simile clausola.

Art. 28

Entrata in vigore

Questa disposizione tiene conto della circostanza che il periodo fiscale etiopico delle persone fisiche e di quelle giuridiche inizia l'8 luglio e si conclude il 7 luglio dell'anno successivo. Per l'Etiopia, la CDI-ET sarà applicabile dall'8 luglio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore della Convenzione. Questo vale anche per le disposizioni sullo scambio di informazioni inerenti agli anni fiscali che iniziano l'8 luglio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

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Per la Svizzera, la CDI-ET sarà applicabile dal 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore della Convenzione. Ciò vale anche per le disposizioni sullo scambio di informazioni inerenti agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore della CDI-ET, o dopo tale data.

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Ripercussioni finanziarie

In tutte le CDI gli Stati contraenti rinunciano a una parte del loro gettito fiscale. Il presente progetto di convenzione riduce segnatamente l'aliquota d'imposta residua al 15 per cento per i dividendi (al 5 % per le società che detengono almeno il 25 % del capitale della società che paga i dividendi, per gli istituti di previdenza e per le banche centrali) e al 5 per cento per gli interessi. Complessivamente, questi provvedimenti rafforzano e garantiscono le condizioni quadro fiscali, con ricadute positive sull'economia svizzera. Il recepimento di una disposizione sullo scambio di informazioni non comporta direttamente una diminuzione del gettito fiscale. La CDI-ET può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

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Aspetti giuridici

La CDI-ET si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)4, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, come pure art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento [LParl]). Poiché nel presente caso non esiste una disposizione che deleghi al Consiglio federale detta competenza, spetta all'Assemblea federale la facoltà di approvare la CDI-ET.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

La CDI-ET contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). La presente Convenzione contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto

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RS 101 RS 172.010 RS 171.010

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federale che approva la CDI-ET è pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

La CDI-ET sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20057 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone in questo caso l'obbligo di indire una procedura di consultazione. Tuttavia, l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo autorizza a rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note.

In merito alla CDI-ET nel marzo 2018 e nell'aprile 2020 è stata svolta una procedura informativa, in occasione della quale i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa, nel 2018, e una nota esplicativa complementare, nel 2020. Nel 2018 la CDI-ET è stata accolta favorevolmente e senza riserve. Nel 2020 è stata accolta da un'ampia maggioranza dei Cantoni, ottenendo anche il consenso di gran parte delle associazioni interessate. Essendo le posizioni degli ambienti interessati quindi note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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