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Traduzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale democratica di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali Conclusa il 29 luglio 2021 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte riscosse sul reddito complessivo su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi.

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2022-0903

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscali. Conv. con l'Etiopia

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3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

per quanto concerne l'Etiopia: (i) l'imposta sul reddito e sull'utile, (ii) le imposte prelevate sul reddito derivante da miniere, giacimenti petroliferi e attività agricole, (di seguito «imposta etiopica»);

b)

per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), (di seguito «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o l'Etiopia; e l'espressione «Stato contraente» designa la Svizzera o l'Etiopia;

b)

il termine «Etiopia» designa la Repubblica federale democratica di Etiopia e include, se utilizzato in senso geografico, il territorio dell'Etiopia e tutti gli altri territori in cui l'Etiopia esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale in accordo con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale;

c)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente;

g)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede della direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del

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caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h)

il termine «cittadini» di uno Stato contraente designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di questo Stato contraente, e (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

i)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Etiopia, il ministro delle finanze e della cooperazione economica o il suo rappresentante autorizzato, (ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

j)

l'espressione «istituto di previdenza» di uno Stato designa un ente istituito in uno Stato contraente e considerato come persona distinta ai sensi della legislazione fiscale di questo Stato che: (i) è costituita e gestita esclusivamente ai fini dell'amministrazione e del versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentata come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o (ii) è costituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per l'investimento di averi per conto di enti di cui al numero (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualsiasi momento da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti hanno il significato che ad essi è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito dalla legislazione fiscale prevarrà rispetto al significato attribuito da altre leggi dello Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, della sede della sua direzione o di altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato.

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2. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d)

se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o non ha la nazionalità di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un punto di vendita;

f)

un laboratorio;

g)

un magazzino commerciale;

h)

un'azienda agricola, una piantagione o qualsiasi altro luogo in cui sono esercitate attività agricole, forestali o di piantagione oppure attività ad esse collegate; e

i)

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i 12 mesi.

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4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b)

i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nelle lettere a­e, a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente di status indipendente, ai sensi del paragrafo 6 ­ esercita un'attività per un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle indicate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente di status indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto agente sono esercitate esclusivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa e l'agente e l'impresa sono vincolati nelle loro relazioni commerciali o finanziarie da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, egli non sarà considerato un agente indipendente ai fini del presente paragrafo.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

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Art. 6

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Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l'impresa eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Ai fini del presente articolo il termine «utili» non comprende gli utili derivanti dallo svolgimento di compiti gestionali e dalla prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. La presente disposizione è applicabile fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione nazionale nella misura in cui sono compatibili con i principi dell'articolo 23 paragrafo 2.

5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; 6 / 26

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tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

6. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci o beni per l'impresa.

7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

8. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Traffico internazionale

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Ai fini del presente articolo gli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a)

gli utili derivanti dalla locazione di navi o aeromobili vuoti;

b)

gli utili derivanti dall'uso, dalla manutenzione o dalla locazione di contenitori (compresi i rimorchi e gli equipaggiamenti legati al trasporto di tali contenitori) utilizzati per il trasporto di beni o merci; e

c)

gli utili derivanti dalla vendita di biglietti per il trasporto, per mare o per aria, effettuato da altre imprese,

se tale locazione, uso, manutenzione o vendita di biglietti costituisce, a seconda dei casi, un'attività accessoria dell'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

4. Ai fini del presente articolo gli interessi derivanti da crediti in relazione all'esercizio, nel traffico internazionale, di navi o aeromobili sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili; l'articolo 11 non è applicabile a questi interessi.

5. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Art. 9

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Imprese associate

1. Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi);

b)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è un istituto di previdenza o la banca centrale dell'altro Stato contraente;

c)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

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3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ a eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di qualsiasi natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono tali interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito per cui sono pagati gli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

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5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi i software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni su nastro o su altri supporti utilizzati per la trasmissione radiofonica o televisiva, o altri mezzi di riproduzione o trasmissione, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

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6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in quest'ultimo Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale e di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui questo residente disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. Ai fini del presente articolo il termine «redditi» non comprende i redditi derivanti dallo svolgimento di compiti gestionali e dalla prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura.

3. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le 11 / 26

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attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, tranne nel caso in cui l'attività sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che inizia o finisce nel corso dell'anno civile considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

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3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi dell'attività esercitata da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in uno Stato contraente, se detti redditi derivano, direttamente o indirettamente, interamente o per la maggior parte da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale. In questo caso i redditi sono imponibili solo nello Stato contraente in cui l'artista dello spettacolo o lo sportivo è residente.

Art. 18

Pensioni

Le pensioni e altre rimunerazioni analoghe nonché altre prestazioni di previdenza provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente in relazione a un precedente lavoro subordinato sono imponibili nel primo Stato contraente.

Art. 19

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e: (i) ha la nazionalità di detto Stato; o (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti e apprendisti

Le somme che uno studente o un apprendista che è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato.

Art. 21

Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di 13 / 26

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tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei redditi si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti e che provengono dall'altro Stato contraente non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Ciascuno Stato contraente può tassare questi redditi in conformità alla sua legislazione nazionale.

4. I compensi corrisposti per lo svolgimento di compiti gestionali e per la prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura sono considerati come provenienti da uno Stato contraente se il debitore è un residente di questo Stato.

Tuttavia, se la persona che effettua il pagamento, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale sono stati forniti i servizi pagati, e tale pagamento è a carico della stabile organizzazione o della base fissa, il pagamento si considera proveniente dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne l'Etiopia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: se un residente dell'Etiopia trae redditi dalla Svizzera che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l'Etiopia concede un computo dell'imposta pagata in Svizzera sull'imposta etiopica dovuta da detto residente. La somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta sul reddito, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

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se un residente della Svizzera trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Etiopia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 e ai redditi di cui all'articolo 18 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Etiopia;

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b)

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se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sono imponibili in Etiopia, la Svizzera accorda, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale.

Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Etiopia, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Etiopia, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni in questione, pari almeno all'imposta riscossa in Etiopia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni, la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione;

c)

se un residente della Svizzera trae redditi dallo svolgimento di compiti gestionali e dalla prestazione di servizi professionali, tecnici o di consulenza di qualsiasi natura che, conformemente alla legislazione nazionale e all'articolo 21 paragrafo 3, sono imponibili in Etiopia, la Svizzera considera, su richiesta, l'ammontare dell'imposta pagata in Etiopia come spese deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile in Svizzera.

3. Se una società residente di uno Stato contraente percepisce dividendi da una società residente nell'altro Stato contraente, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta del primo Stato afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente del primo Stato.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 lettera a) non si applica ai redditi di un residente di uno Stato contraente se l'altro Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 o 12.

Art. 23

Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che

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faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Salvo che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, dell'articolo 11 paragrafo 6 o dell'articolo 12 paragrafo 6, gli interessi, i canoni e altri compensi pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 24

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti, ma al più tardi dieci anni dopo la fine dell'anno fiscale interessato.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti, anche nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti.

Art. 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non 16 / 26

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sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione nazionale di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte o della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 26

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare di uno Stato contraente,

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situata nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Convenzione, a condizione che: a)

conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata a imposta nello Stato accreditatario per i redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato; e

b)

abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi in materia d'imposta sul reddito complessivo dei residenti di detto Stato.

3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o una rappresentanza consolare di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente in materia d'imposta sul reddito.

Art. 27

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Qualora in virtù del paragrafo 1 a una persona non sia concesso un beneficio previsto dalla presente Convenzione, l'autorità competente dello Stato contraente che avrebbe altrimenti concesso tale beneficio deve considerare tale persona come avente diritto a questo o ad altri benefici in relazione a specifici redditi, se essa conclude, su richiesta della persona interessata e dopo aver valutato i fatti e le circostanze determinanti, che tali benefici sarebbero stati concessi a tale persona o a un'altra persona in assenza dell'accordo, dello strumento o della transazione di cui al paragrafo 1. L'autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del presente paragrafo da parte di un residente dell'altro Stato contraente consulta l'autorità competente di detto altro Stato contraente prima di respingere la richiesta.

Art. 28

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica l'adempimento delle formalità costituzionali richieste per l'entrata in vigore della Convenzione.

2. La Convenzione entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le disposizioni si applicano: a)

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in Etiopia: (i) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati l'8 luglio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data,

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(ii) per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano l'8 luglio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (iii) per quanto concerne l'articolo 25, alle informazioni inerenti agli anni fiscali che iniziano l'8 luglio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data; b)

Art. 29

in Svizzera: (i) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data, (iii) per quanto concerne l'articolo 25, alle informazioni inerenti agli anni o esercizi fiscali che iniziano 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, o dopo tale data.

Denuncia

1. La Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, con un preavviso minimo di 183 giorni entro il 31 dicembre di un anno civile.

2. In questo caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

in Etiopia: (i) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati l'8 luglio dell'anno civile che segue la denuncia, dopo tale data, (ii) per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano l'8 luglio dell'anno civile che segue la denuncia, o dopo tale data;

b)

in Svizzera: (i) per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile che segue la denuncia, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue la denuncia, o dopo tale data.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Addis Abeba, il 29 luglio 2021, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia:

Tamara Mona Ambasciatrice svizzera in Etiopia

Ahmed Shide Ministro delle finanze

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Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia, all'atto della firma ad Addis Abeba, il 29 luglio 2021, della Convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 3 par. 1 lett. j Resta inteso che l'espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della Convenzione:

2 3 4 5 6

a)

in Etiopia: (i) Civil Servant Social Security Fund secondo la Proclamation No. 714/2011, (ii) Private Employees Social Security Fund secondo la Proclamation No. 715/2011, (iii) Social Health Insurance Fund secondo la Proclamation No. 690/2010;

b)

in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) la legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata,

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40

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(vi) la legge del 17 dicembre 19937 sul libero passaggio, (vii) l'articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile8, (viii) l'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni9.

2. Ad art. 4 Con riferimento all'articolo 4 paragrafo 1, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare: a)

gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato; e

b)

le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritativi, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti in uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo la legislazione nazionale di questo Stato.

3. Ad art. 7 e 12 Resta inteso che i compensi ricevuti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici sono considerati utili dell'impresa conformemente all'articolo 7.

4. Ad art. 10 par. 2 lett. a Resta inteso che se la durata minima di detenzione di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera a) al momento del pagamento dei dividendi non è stata rispettata e pertanto l'imposta di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera c) è stata trattenuta in occasione del pagamento, e se la durata minima di detenzione è rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi può chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta fino a raggiungere l'aliquota prevista dall'articolo 10 paragrafo 2 lettera a).

5. Ad art. 12 Con riferimento all'articolo 12 (Canoni), resta inteso che il termine «canoni» non designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un software se questi compensi non sono corrisposti per l'utilizzazione a fini commerciali di un simile software con la sua riproduzione, modificazione o il suo adeguamento in vista della distribuzione o della vendita oppure con la creazione di prodotti derivati basati su un software in vista della distribuzione o della vendita.

6. Ad art. 18 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all'articolo 18 non comprende soltanto i pagamenti ricorrenti, ma anche le prestazioni in capitale.

7 8 9

RS 831.42 RS 210 RS 220

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7. Ad art. 18 e 23 Con riferimento agli articoli 18 e 23, i contributi versati da o per conto di una persona fisica che esercita un'attività in uno Stato contraente a un istituto di previdenza costituito nell'altro Stato contraente sono trattati, per la determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica nel primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili delle imprese ivi imponibili, allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un istituto di previdenza riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente, a condizione che, immediatamente prima di iniziare a esercitare la sua attività in questo Stato, la persona fisica non fosse un residente di detto Stato e fosse già affiliata a questo istituto di previdenza.

8. Ad art. 24 Resta inteso che se l'Etiopia conviene l'introduzione di una clausola arbitrale in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo, i seguenti paragrafi 5 e 6 sono applicabili tra la Svizzera e l'Etiopia a partire dalla data in cui è applicabile la Convenzione tra l'Etiopia e questo Stato terzo.

«5. Quando: a)

in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale lodo sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuato a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio secondo l'articolo 25 paragrafo 2.» Per i casi il cui esame è iniziato prima della data alla quale i paragrafi 5 e 6 diventano applicabili, il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 lettera b) inizia a decorrere a partire da tale data.

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9. Ad art. 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», la lettera b) numeri i­v deve essere interpretata in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 25, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Addis Abeba, il 29 luglio 2021, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia:

Tamara Mona Ambasciatrice svizzera in Etiopia

Ahmed Shide Ministro delle finanze

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscali. Conv. con l'Etiopia

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