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Legge federale sulle finanze della Confederazione
Disegno
(LFC) (Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 20221, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 3 cpv. 6 lett. b 6
Si considerano entrate: b. il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).
Art. 8a cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese Art. 17c cpv. 1bis 1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell'approvazione del consuntivo.
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FF 2022 943 RS 611.0
2022-0898
FF 2022 944
Finanze della Confederazione. LF (Riduzione del debito causato dall'epidemia di COVID-19)
Art. 17e
FF 2022 944
Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l'epidemia di COVID-19
1
Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all'importo massimo rettificato, in deroga all'articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo.
Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all'articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dei conti del 2035.
2
In caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dei conti del 2039.
3
Art. 66d
Disposizione transitoria della modifica del ...
L'articolo 17e capoverso 1 è applicabile per la prima volta alla chiusura dei conti del 2022.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
L'articolo 17e è applicabile al massimo sino al 31 luglio 2040. Il Consiglio federale abroga anticipatamente l'articolo 17e se il disavanzo del conto di ammortamento è compensato integralmente.
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