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Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nell'aggiunta IIa al preventivo 2020 dell'11 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20202, decreta:

Art. 1

Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Per i crediti elencati nell'allegato sono stabilite condizioni quadro d'impiego dei crediti secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

Art. 2

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 10 giugno 2020

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol

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RS 101 Non pubblicato nel FF RS 171.10

2022-0815

FF 2022 1084

FF 2022 1084

Allegato (art. 1)

Condizioni quadro d'impiego dei crediti Dipartimento federale dell'interno 306 Ufficio federale della cultura (UFC) A290.0111 Covid: organizzazioni culturali amatoriali L'aumento va compensato integralmente nel credito 306/A290.0107 Aiuti finanziari immediati per le imprese culturali.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 504 Ufficio federale dello sport (UFSPO) A290.0123 Covid: prestiti SFL/SIHF I club che ricevono una quota di prestito garantiscono che la riduzione degli stipendi medi secondo l'articolo 41a capoverso 4 lettera b numero 4 dell'ordinanza sulla promozione dello sport sia progressiva e quindi più marcata per gli stipendi più elevati.

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