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Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nell'aggiunta I al preventivo 2020 del 6 maggio 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 2020 e gli annunci ulteriori del Consiglio federale del 20 marzo 2020, 16 aprile 2020 e 29 aprile 20202, decreta:
Art. 1
Condizioni quadro d'impiego dei crediti
Per i crediti elencati nell'allegato sono stabilite condizioni quadro d'impiego dei crediti secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.
Art. 2
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 6 maggio 2020
Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020
La presidente: Isabelle Moret Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hans Stöckli La segretaria: Martina Buol
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RS 101 Non pubblicati nel FF RS 171.10
2022-0818
FF 2022 1083
Valori di pianificazione nell'aggiunta I al preventivo 2020. DF Ib
FF 2022 1083
Allegato (art. 1)
Condizioni quadro d'impiego dei crediti Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 704 Segreteria di Stato dell'economia A290.0116 COVID: contributo al turismo I mezzi devono finanziare misure di promozione supplementari in favore di un turismo sostenibile; tali misure saranno attuate da Svizzera Turismo nel biennio 20202022.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 803 Ufficio federale dell'aviazione civile V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo Il sostegno finanziario è subordinato alla condizione che, nell'ambito della futura cooperazione con le compagnie di navigazione aerea a sostegno della piazza economica, gli obiettivi climatici del Consiglio federale siano monitorati e ulteriormente sviluppati.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 803 Ufficio federale dell'aviazione civile V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo Il Consiglio federale deve garantire che la Swiss International Air Lines AG (Swiss) e la Edelweiss Air AG (Edelweiss) si impegnino per scritto a rimborsare alle agenzie di viaggio, entro il 30 settembre 2020 (sospensione dell'esecuzione), gli importi che queste hanno versato loro per i voli che non hanno potuto essere effettuati a causa della pandemia di COVID-19; è fatta salva una soluzione uniforme a livello europeo concernente le modalità di rimborso.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 803 Ufficio federale dell'aviazione civile A290.0114 COVID: sostegno al settore dell'aviazione V0338.00 COVID: garanzie imprese di trasporto aereo V0339.00 COVID: sostegno al settore dell'aviazione Il sostegno finanziario è subordinato alla condizione che le imprese siano tenute a collaborare con i partner sociali al fine di trovare soluzioni socialmente sostenibili qualora una riduzione di personale apparisse inevitabile.
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