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Statuto del Sistema di osservazione della placca tettonica europea ­ Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS) Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione1 Preambolo Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di Slovenia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso «i membri fondatori», e la Repubblica Ellenica, l'Islanda, la Confederazione Svizzera, in appresso «gli osservatori fondatori», hanno convenuto quanto segue:

Capo 1: Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente statuto si applicano le seguenti definizioni: EPOS (europea Plate Observing System): sistema di osservazione della placca tettonica europea.

ECO (Executive Coordination Office): ufficio di coordinamento esecutivo, sito presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma (Italia). È la sede centrale di ERIC EPOS e ne rappresenta anche la sede legale; svolge il ruolo fondamentale di coordinamento dell'intera infrastruttura, ivi compreso il funzionamento dei servizi integrati (ICS) e dei servizi tematici (TCS).

ICS (Integrated Core Services): servizi centrali integrati; costituiscono un'infrastruttura elettronica unica e innovativa che consentirà a diversi portatori d'interessi, tra cui

1

Traduzione dal testo originale inglese.

2022-1223

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Statuto di ERIC EPOS

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la comunità scientifica di EPOS, di accedere a dati, prodotti e servizi multidisciplinari, nonché di esplorarli, scaricarli, elaborarli e analizzarli.

TCS (Thematic Core Services): servizi centrali tematici; concepiti per fornire un quadro di governance a ogni specifica comunità scientifica, sono collegati agli ICS sul piano tecnico e a ERIC EPOS su quello strategico. Rappresentano quadri di governance transnazionale in cui vengono forniti dati, prodotti e servizi allo scopo di rispondere a quesiti scientifici.

Servizi centrali EPOS: costituiti dall'insieme dei servizi centrali tematici (TCS) e dei servizi centrali integrati (ICS).

ICS-C (Integrated Core Services Central Hub): polo centrale dei servizi centrali integrati; il nodo di integrazione tra dati e prodotti costruito, gestito e mantenuto all'interno del perimetro di ERIC EPOS.

ICS-D (Integrated Core Services ­ Distributed): infrastruttura distribuita dei servizi centrali integrati; le risorse di visualizzazione o computazionali esistenti (ad esempio i centri nazionali di calcolo ad alte prestazioni) di cui si avvale l'ICS-C e per cui sono necessarie politiche appropriate in materia di appalti.

Art. 2

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1. Il Sistema di osservazione della placca tettonica europea è istituito come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio2 ed è denominato «ERIC EPOS» (di seguito «ERIC EPOS»).

2. EPOS è un'infrastruttura di ricerca distribuita presente nei Paesi membri di ERIC EPOS, nonché in altri Paesi con i quali ERIC EPOS ha concluso accordi.

3. La sede legale di ERIC EPOS è a Roma, in Italia.

4. La lingua di lavoro di ERIC EPOS è l'inglese.

Art. 3

Compito e attività

1. Il compito principale di ERIC EPOS è istituire e gestire l'infrastruttura distribuita del Sistema di osservazione della placca tettonica europea e fornire un quadro di governance efficace per promuovere l'integrazione e il coordinamento dei servizi centrali tematici (TCS), nonché sviluppare e fornire governance per i servizi centrali integrati (ICS).

2. ERIC EPOS svolge le seguenti attività:

2

a)

attuare i TCS per le diverse comunità che contribuiscono a EPOS;

b)

provvedere al coordinamento, relativo agli aspetti giuridici, di governance e finanziari, dei TCS nell'ambito di ERIC EPOS e garantire il collegamento tecnico con gli ICS;

GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

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c)

sviluppare gli ICS per assicurare l'interoperabilità, la gestione dei dati e l'accesso ai servizi;

d)

armonizzare l'attuazione di EPOS con le priorità e le strategie nazionali;

e)

integrare EPOS nella comunità scientifica mondiale al fine di migliorare i servizi che esso offre;

f)

garantire che i risultati conseguiti dalla nuova infrastruttura di ricerca siano sfruttati al massimo;

g)

promuovere la formazione, la sensibilizzazione e la cooperazione internazionale;

h)

partecipare a progetti finanziati dall'UE;

i)

qualsiasi altra azione connessa necessaria al conseguimento del suo obiettivo.

3. ERIC EPOS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. ERIC EPOS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione.

4. ERIC EPOS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette ad esenzioni fiscali.

Capo 2: Composizione Art. 4

Composizione e soggetto rappresentante

1. I seguenti soggetti possono aderire a ERIC EPOS in qualità di membri o di osservatori senza diritto di voto: a)

gli Stati membri dell'Unione europea;

b)

i Paesi associati;

c)

i Paesi terzi diversi dai Paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2. Le condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore sono stabilite all'articolo 5 dello statuto.

3. I membri di ERIC EPOS devono includere uno Stato membro e due altri Paesi che sono Stati membri o Paesi associati.

4. Gli Stati membri e i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. L'assemblea generale decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché ERIC EPOS rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5. I membri e gli osservatori di cui al paragrafo 1 lettere da a) a c), possono farsi rappresentare da soggetti pubblici o da soggetti privati investiti di attribuzioni di servizio pubblico di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. Ciascun 3 / 20

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membro o osservatore informa per iscritto il presidente dell'assemblea generale di eventuali cambiamenti relativi al proprio soggetto rappresentante e ai diritti e agli obblighi specifici ad esso delegati o, se del caso, di qualsiasi altro cambiamento pertinente.

6. I membri e gli osservatori e i rispettivi soggetti rappresentanti sono elencati nell'allegato I dello statuto. L'allegato I è tenuto aggiornato dal presidente dell'assemblea generale o da qualsiasi altra persona da lui autorizzata.

Art. 5

Condizioni per aderire in qualità di membro o di osservatore

1. I soggetti elencati all'articolo 4 paragrafo 1 dello statuto che intendono aderire a ERIC EPOS in qualità di membri presentano una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale. Tale domanda illustra in che modo il soggetto contribuirà al compito e alle attività di ERIC EPOS di cui all'articolo 3 dello statuto e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 7 dello statuto. A norma dell'articolo 10 paragrafo 9 lettera b) dello statuto, l'ammissione dei soggetti in qualità di membri è subordinata all'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza di tre quarti.

2. I soggetti di cui all'articolo 4 paragrafo 1 dello statuto che intendono contribuire a ERIC EPOS, ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono richiedere lo status di osservatori. I richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale. Tale domanda illustra in che modo il richiedente contribuirà al compito e alle attività di ERIC EPOS, descritti all'articolo 3 dello statuto, e come adempirà gli obblighi di cui all'articolo 8 dello statuto. A norma dell'articolo 10 paragrafo 9 lettera b) dello statuto, l'ammissione o la riammissione di osservatori è subordinata all'approvazione dell'assemblea generale a maggioranza di tre quarti.

Art. 6

Ritiro di un membro o di un osservatore/Destituzione di un membro o di un osservatore

1. Nessun membro può ritirarsi da ERIC EPOS nei primi cinque anni dalla sua istituzione, a meno che si sia riservato tale facoltà mediante il versamento di un contributo annuo più elevato fissato nell'allegato II dello statuto.

2. Dopo il primo periodo di cinque anni dall'istituzione di ERIC EPOS, un membro può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario a condizione che notifichi la propria intenzione in tal senso mediante l'invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

3. Gli osservatori possono ritirarsi al termine di un esercizio finanziario a condizione che notifichino la propria intenzione in tal senso mediante l'invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

4. I membri e gli osservatori devono adempiere tutti gli obblighi finanziari e di altro tipo prima che il ritiro prenda effetto.

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5. L'assemblea generale può destituire un membro o un osservatore qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a)

il membro o l'osservatore commette una grave violazione di uno o più obblighi sanciti dal presente statuto;

b)

il membro o l'osservatore non pone rimedio alla violazione entro sei mesi dal ricevimento della notifica scritta della violazione trasmessa dal presidente dell'assemblea generale.

6. Il membro o l'osservatore di cui al paragrafo 5 ha il diritto di illustrare la propria posizione dinanzi all'assemblea generale prima che questa decida in merito alla questione.

7. Un membro che si ritira o che viene destituito non ha diritto alla restituzione o al rimborso dei contributi versati, né può avanzare rivendicazioni in sede giudiziaria in relazione agli attivi di ERIC EPOS.

8. Un soggetto cessa automaticamente di essere membro se cessa di esistere o se non rientra più in una delle categorie di cui all'articolo 4 dello statuto.

Capo 3: Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori Art. 7

Membri

1. I membri godono dei seguenti diritti: a)

diritto di partecipare all'assemblea generale e diritto di voto in seno alla stessa;

b)

diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi di ERIC EPOS, quali seminari, conferenze, corsi di formazione;

c)

diritto, per la propria comunità di ricerca, di beneficiare del sostegno di ERIC EPOS per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti;

d)

diritto di nominare uno o più soggetti rappresentanti conformemente all'articolo 4 dello statuto.

2. Ciascun membro è tenuto a: a)

versare il contribuito annuale a norma dell'articolo 9 dello statuto;

b)

promuovere l'adozione di norme tecniche pertinenti all'interno delle proprie comunità scientifiche pertinenti;

c)

mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire l'accesso;

d)

promuovere il ricorso ai servizi da parte dei ricercatori nel Paese membro e raccogliere i riscontri e le esigenze degli utenti;

e)

sostenere i centri nel Paese membro facilitandone l'integrazione nelle infrastrutture nazionali o in altre infrastrutture pertinenti.

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Art. 8

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Osservatori

1. Gli osservatori godono dei seguenti diritti: a)

diritto di partecipare all'assemblea generale senza diritto di voto;

b)

diritto, per la propria comunità di ricerca, di partecipare agli eventi di ERIC EPOS, quali seminari, conferenze, corsi di formazione;

c)

diritto, per la propria comunità di ricerca, di beneficiare del sostegno di ERIC EPOS per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi pertinenti;

d)

diritto di nominare un soggetto rappresentante conformemente all'articolo 4 dello statuto.

2. Ciascun osservatore è tenuto a: a)

promuovere l'adozione di norme tecniche pertinenti all'interno delle proprie comunità scientifiche pertinenti;

b)

mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica necessaria per consentire l'accesso;

c)

promuovere il ricorso ai servizi da parte dei ricercatori nel Paese osservatore e raccogliere i riscontri e le esigenze degli utenti;

d)

sostenere i centri nel Paese osservatore facilitandone l'integrazione nelle infrastrutture nazionali o in altre infrastrutture pertinenti.

3. Un osservatore può essere ammesso per un massimo di tre anni. L'assemblea generale, su richiesta dell'osservatore, può prorogare una sola volta tale periodo iniziale per un anno. Eccezionalmente l'assemblea generale può approvare più di una proroga dello status di osservatore.

4. A un soggetto che prevede una partecipazione duratura a ERIC EPOS, ma che per ragioni interne non può aderirvi in qualità di membro, può essere eccezionalmente concesso lo status di osservatore permanente. Gli osservatori permanenti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri di cui all'articolo 7 paragrafi 1 e 2 dello statuto, tranne il diritto di voto in seno all'assemblea generale.

Art. 9

Contributi

1. I contributi annuali a ERIC EPOS e i relativi metodi di calcolo sono specificati nell'allegato II dello statuto. Qualsiasi decisione di modifica dei contributi dei membri o degli osservatori permanenti è adottata dall'assemblea generale a norma dell'articolo 10 paragrafo 9 lettera d) dello statuto.

2. I membri che hanno aderito a ERIC EPOS riservandosi il diritto di ritirarsi prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua istituzione versano un contributo annuale più elevato fissato nell'allegato II dello statuto.

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Capo 4: Governance Art. 10

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è l'organo direttivo di ERIC EPOS ed è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori di ERIC EPOS.

2. Ciascun membro nomina fino a due rappresentanti ufficiali. Ciascun osservatore nomina un rappresentante ufficiale senza diritto di voto. Inoltre, ciascun membro e osservatore può farsi accompagnare da esperti. Ogni delegazione può essere composta da un massimo di quattro persone.

3. Un membro può essere rappresentato da un altro membro previa notifica scritta al presidente dell'assemblea generale prima di ogni sessione della stessa. Un membro può rappresentare al massimo un altro membro.

4. Vale il principio generale di un voto per ciascun membro, a condizione che sia stata versata la quota di adesione nominale a norma dell'allegato II dello statuto; in caso di deviazioni dalla quota di adesione nominale, il valore dei voti sarà aumentato o ridotto in funzione della quota di adesione versata, come specificato nell'allegato II dello statuto.

5. L'assemblea generale si riunisce almeno due volte l'anno ed è responsabile della direzione e supervisione generali di ERIC EPOS. Le riunioni dell'assemblea generale raggiungono il quorum quando due terzi dei membri sono rappresentati alla riunione.

L'assemblea generale è incaricata di: a)

nominare, sospendere o revocare la nomina del direttore esecutivo di ERIC EPOS;

b)

nominare i membri dei consigli consultivi esterni;

c)

adottare il bilancio annuale;

d)

approvare l'ammissione di nuovi membri e osservatori, la proroga dello status di osservatore e il ritiro di membri od osservatori;

e)

adottare le norme di attuazione di ERIC EPOS;

f)

adottare decisioni sui contributi;

g)

creare organi consultivi, se lo ritiene necessario;

h)

decidere in merito alla procedura di convalida dei servizi;

i)

decidere in merito a tutte le altre questioni necessarie per assolvere il compito di ERIC EPOS.

6. L'assemblea generale elegge tra i rappresentanti, a maggioranza di due terzi dei voti, un presidente e due vicepresidenti per un mandato di due anni, rinnovabile una sola volta. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.

7. Le riunioni dell'assemblea generale sono convocate dal presidente. Una riunione dell'assemblea generale può essere chiesta da almeno la metà dei membri, dal presidente e dal vicepresidente dell'assemblea generale o dal direttore esecutivo di ERIC EPOS.

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8. L'assemblea generale si adopera per raggiungere il consenso su tutte le decisioni.

In mancanza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, fatta eccezione per le decisioni di cui ai paragrafi 9 e 10.

9. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di tre quarti dei voti espressi: a)

proposte di modifica del presente statuto;

b)

approvazione di nuovi membri e osservatori e proroga dello status di osservatore;

c)

destituzione di un membro o di un osservatore (il soggetto o i soggetti di cui si propone la destituzione non esprimono il proprio voto);

d)

adozione di decisioni relative ai contributi di cui all'articolo 9 dello statuto e di decisioni relative alle risorse di cui all'articolo 15 dello statuto.

10. Le seguenti decisioni richiedono una maggioranza di due terzi dei voti espressi: a)

adozione delle norme di attuazione;

b)

adozione della relazione di attività e finanziaria annuale e del piano di lavoro annuale di ERIC EPOS;

c)

adozione del bilancio annuale, compresa la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio;

d)

nomina, sospensione o revoca della nomina del direttore esecutivo;

e)

elezione del presidente e del vicepresidente o dei vicepresidenti dell'assemblea generale;

f)

istituzione e nomina di eventuali organismi ausiliari;

g)

proroga della durata di ERIC EPOS;

h)

cessazione di ERIC EPOS.

Art. 11

Comitati consultivi esterni

1. L'assemblea generale istituisce, a maggioranza di due terzi, un comitato scientifico, un comitato etico e qualsiasi altro comitato o consiglio incaricato di fornire consulenza, controllare e valutare le attività disciplinate da ERIC EPOS e i risultati conseguiti.

2. Il comitato scientifico è tenuto a: a)

vigilare sulla qualità scientifica delle attività di ERIC EPOS;

b)

fornire riscontri all'assemblea generale e formulare raccomandazioni per lo sviluppo delle attività di ERIC EPOS;

c)

riunirsi e presentare le proprie raccomandazioni all'assemblea generale con cadenza annuale.

Il comitato scientifico è composto da scienziati di alto livello. Il numero dei membri del comitato scientifico è stabilito dall'assemblea generale. Tale numero non deve essere inferiore a cinque né superiore a dieci. I membri del comitato scientifico sono nominati dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. L'assemblea generale 8 / 20

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può rinnovare il loro mandato una sola volta per la stessa durata, su proposta del direttore esecutivo. Il presidente del comitato scientifico è eletto fra i membri di tale comitato. L'assemblea generale adotta il regolamento interno del comitato scientifico.

3. Il comitato etico è tenuto a: a)

vigilare sul rispetto dei principi etici e della pertinente legislazione nell'ambito delle attività di ERIC EPOS;

b)

fornire riscontri all'assemblea generale e formulare raccomandazioni in materia rivolte a ERIC EPOS;

c)

riunirsi e presentare le proprie raccomandazioni all'assemblea generale con cadenza annuale.

Il comitato etico è composto da noti esperti di questioni etiche. Il numero dei membri del comitato etico è stabilito dall'assemblea generale. Tale numero non deve essere inferiore a tre né superiore sei.

I membri del comitato etico sono nominati dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. L'assemblea generale può rinnovare il loro mandato una sola volta per la stessa durata, su proposta del direttore esecutivo. Il presidente del comitato etico è eletto fra i membri di tale comitato. Il regolamento interno del comitato etico è adottato dall'assemblea generale.

Art. 12

Direttore esecutivo

1. L'assemblea generale nomina il direttore esecutivo secondo la procedura approvata. Il mandato del direttore esecutivo è di tre anni, rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di ERIC EPOS.

3. Il direttore esecutivo è tenuto a: a)

preparare le norme di attuazione che dovranno essere adottate dall'assemblea generale;

b)

provvedere alla gestione quotidiana di ERIC EPOS con la dovuta diligenza e nel rispetto del presente statuto, delle norme di attuazione, delle istruzioni e delle risoluzioni dell'assemblea generale, nonché delle prescrizioni giuridiche applicabili;

c)

nominare l'ufficio di coordinamento esecutivo e i suoi membri a norma dell'articolo 23 dello statuto;

d)

garantire l'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale;

e)

preparare e presentare all'assemblea generale decisioni strategiche, tecniche, scientifiche, giuridiche, di bilancio e amministrative;

f)

preparare la relazione di attività e finanziaria annuale da sottoporre all'assemblea generale.

4. Il direttore esecutivo assolve le proprie funzioni presso la sede legale di ERIC EPOS ed è responsabile della gestione dell'ufficio di coordinamento esecutivo e delle sue attività, conformemente al bilancio e alle norme adottate dall'assemblea generale.

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Art. 13

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Comitato di coordinamento dei servizi

1. Il comitato di coordinamento dei servizi assiste il direttore esecutivo nell'esecuzione dei suoi compiti.

2. Il comitato di coordinamento dei servizi è composto da un rappresentante di ciascun servizio centrale di EPOS e i suoi membri sono nominati dal direttore esecutivo tra una serie di candidati proposti da ogni servizio centrale. I membri del comitato di coordinamento dei servizi non possono essere rappresentanti ufficiali di un membro o di un osservatore presso l'assemblea generale né membri dei comitati consultivi esterni.

3. Le riunioni del comitato di coordinamento dei servizi sono convocate dal direttore esecutivo almeno due volte l'anno. Una riunione straordinaria del comitato di coordinamento dei servizi può essere chiesta da almeno la metà dei membri.

4. Il direttore esecutivo consulta il comitato di coordinamento dei servizi in merito a tutte le questioni di ordine generale, ivi compresa l'elaborazione di proposte per l'assemblea generale relative alla creazione e alla modifica dei piani di lavoro annuali, al fine di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità del funzionamento dell'infrastruttura di ricerca.

5. Il comitato di coordinamento dei servizi adotta il proprio regolamento interno, che è approvato dall'assemblea generale.

Capo 5: Presentazione di relazioni alla commissione Art. 14

Presentazione di relazioni alla Commissione

1. ERIC EPOS redige una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari della sua attività. La relazione è approvata dall'assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche pertinenti entro i sei mesi successivi alla conclusione dell'esercizio finanziario corrispondente. Tale relazione è resa disponibile al pubblico.

2. ERIC EPOS informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di compromettere seriamente l'esecuzione delle sue funzioni o di impedirgli di soddisfare i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 723/2009.

Capo 6: Finanze, responsabilità Art. 15

Risorse

Le risorse di ERIC EPOS sono costituite dai seguenti elementi: a)

contributi finanziari dei membri e degli osservatori permanenti a norma dell'allegato II dello statuto, di seguito denominati «quote di adesione»;

b)

contributi di accoglienza dei membri e degli osservatori permanenti;

c)

contributi in natura in conformità alle norme di attuazione di ERIC EPOS;

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d)

contributi volontari aggiuntivi in conformità alle norme di attuazione di ERIC EPOS;

e)

sovvenzioni, alle condizioni ed entro i limiti approvati dall'assemblea generale;

f)

altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dall'assemblea generale.

Art. 16

Principi di bilancio, contabilità e revisione contabile

1. L'esercizio finanziario di ERIC EPOS coincide con l'anno civile.

2. La contabilità di ERIC EPOS è corredata di una relazione, stilata dal direttore esecutivo, sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario.

3. ERIC EPOS è soggetto agli obblighi di legge del Paese in cui ha sede legale per quanto concerne la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione della contabilità.

Art. 17

Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall'IVA a norma dell'articolo 143 paragrafo 1 lettera g) e dell'articolo 151 paragrafo 1 lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio3 e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio4 sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC EPOS e dai suoi membri che sono destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC EPOS, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC EPOS in linea con le sue attività.

2. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

3. Le esenzioni dalle accise a norma dell'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio5 sono limitate agli acquisti effettuati da ERIC EPOS che sono destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di ERIC EPOS, purché tali acquisti vengano effettuati unicamente per le attività non economiche di ERIC EPOS in linea con le sue attività e superino l'importo di 300 EUR.

Art. 18

Responsabilità e assicurazione

1. ERIC EPOS è responsabile dei propri debiti.

2. I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC EPOS. La responsabilità finanziaria dei debiti di ERIC EPOS in capo ai membri e agli osservatori permanenti è limitata ai rispettivi contributi a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto.

3 4 5

GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

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3. ERIC EPOS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento.

Capo 7: Politiche Art. 19

Politica di accesso

1. La politica di accesso ai dati di ERIC EPOS si conforma alle migliori pratiche internazionali in materia di dati pubblici, quali quelle definite dall'Unione europea, e riconosce i diritti dei proprietari dei dati.

2. ERIC EPOS svolge un ruolo di facilitazione delle attività di ricerca e in linea generale incoraggia l'accesso aperto, sulla base dei principi FAIR, ai dati della ricerca, ai prodotti di dati, ai servizi e ai software, nonché alle strutture di ricerca.

3. Laddove esistano differenze nelle politiche relative alla condivisione dei dati e alle norme di accesso fisico, ERIC EPOS promuove una cultura di apertura e condivisione all'interno delle comunità di ricerca pubbliche e tra membri, osservatori e terzi. L'accesso si basa su principi di libero accesso nel rispetto dei criteri, della procedura e delle modalità definiti nelle norme di attuazione di ERIC EPOS.

4. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi disponibili al pubblico sul sito web di ERIC EPOS.

Art. 20

Politica di valutazione scientifica

Le attività di ERIC EPOS sono valutate ogni cinque anni da un gruppo indipendente di valutatori esterni internazionali particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea generale e tenuti a riferire alla stessa; il gruppo effettua valutazioni scientifiche delle attività di ERIC EPOS.

Art. 21

Politica di divulgazione

1. ERIC EPOS incoraggia i ricercatori a rendere disponibili al pubblico i risultati ottenuti, anche attraverso ERIC EPOS stesso.

2. ERIC EPOS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e mezzi di informazione.

Art. 22

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 19676.

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RS 0.230

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2. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati di ERIC EPOS e ad altre conoscenze prodotte e sviluppate nell'ambito delle sue attività appartengono al soggetto/ai soggetti o alla persona/alle persone che li hanno generati.

3. Lo scambio e l'integrazione di proprietà intellettuale fra i membri o fra le entità che li rappresentano sono soggetti alle norme di attuazione approvate dall'assemblea generale. Le norme di attuazione disciplinano anche la riservatezza dei dati scambiati.

4. La proprietà intellettuale derivante dalle attività finanziate esclusivamente da ERIC EPOS appartiene a ERIC EPOS.

5. ERIC EPOS ottempera alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata.

Art. 23

Politica in materia di personale

1. La politica in materia di personale di ERIC EPOS è disciplinata dalla legislazione del Paese in cui il personale è impiegato e svolge abitualmente la propria attività.

2. Le procedure di selezione, assunzione e impiego del personale di ERIC EPOS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Tutti i posti vacanti in ERIC EPOS sono annunciati pubblicamente.

Art. 24

Politica in materia di appalti

1. ERIC EPOS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di ERIC EPOS in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nelle norme di attuazione.

2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi alle attività di ERIC EPOS, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC EPOS e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.

Art. 25

Politica in materia di dati

1. ERIC EPOS privilegia e incoraggia i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

2. ERIC EPOS fornisce agli utenti orientamenti volti a garantire che l'attività di ricerca che si avvale del materiale messo a disposizione da ERIC EPOS si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.

3. ERIC EPOS si assicura che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso a dati e servizi e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.

4. ERIC EPOS definisce modalità di indagine su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza dei dati della ricerca.

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Statuto di ERIC EPOS

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Capo 8: Disposizioni concernenti la durata, lo scioglimento, le controversie e l'istituzione Art. 26

Durata

ERIC EPOS è istituito per un periodo iniziale di vent'anni. Tale termine può essere prorogato con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza di due terzi.

Art. 27

Scioglimento

1. Lo scioglimento di ERIC EPOS avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 10 dello statuto.

2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EPOS alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

3. Dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EPOS, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto.

4. ERIC EPOS ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. ERIC EPOS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 28

Legge applicabile

Il funzionamento interno di ERIC EPOS è disciplinato da: a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio7 e le decisioni citate all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) e all'articolo 11 paragrafo 1 del regolamento;

b)

il diritto dello Stato in cui ERIC EPOS ha sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

il presente statuto e le relative norme di attuazione.

Art. 29

Controversie

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC EPOS e tra i membri ed ERIC EPOS, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

7

GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

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2. Alle vertenze tra ERIC EPOS e terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non disciplinati dal diritto dell'Unione, il diritto dello stato in cui ERIC EPOS ha sede legale determina la giurisdizione competente per la risoluzione delle controversie.

Art. 30

Aggiornamenti e disponibilità dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea generale a norma dell'articolo 10 paragrafo 9 lettera a) dello statuto e presentate alla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento. Nel caso in cui le modifiche approvate dall'assemblea generale consistano solo nell'aggiornamento degli allegati del presente statuto, tali aggiornamenti devono essere effettuati dal direttore esecutivo.

2. Lo statuto è tenuto aggiornato e reso disponibile al pubblico sul sito web di ERIC EPOS e presso la sua sede legale. Qualsiasi modifica dello statuto è chiaramente indicata in una nota che specifica se riguarda un elemento essenziale o non essenziale, a norma dell'articolo 11 del regolamento, e che precisa la procedura seguita per l'adozione.

Art. 31

Disposizioni istitutive

1. La prima riunione dell'assemblea generale è indetta dallo Stato in cui ERIC EPOS ha sede legale il prima possibile dopo l'entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce ERIC EPOS.

2. Prima della prima riunione e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo l'entrata in vigore della decisione della Commissione che istituisce ERIC EPOS, il Paese in questione notifica ai membri, agli osservatori permanenti e agli osservatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC EPOS. Se nessun membro od osservatore permanente solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dallo Stato in questione.

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Allegato 1

Elenco dei membri, degli osservatori e dei rispettivi soggetti Membri Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Data di adesione

Italia

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

membro fondatore

Belgio

­ Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO) ­ Autorité fédérale

membro fondatore

­ Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) ­ Vlaamse overheid ­ Service public de Wallonie ­ Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche (DGO6) ­ Région wallonne Danimarca

Francia

Agenzia danese per la scienza e l'istruzione superiore (DAFSHE)

membro fondatore

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

membro fondatore

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

4 novembre 2019

Grecia

Osservatorio nazionale di Atene (NOA) 5 marzo 2019

Islanda

Ufficio meteorologico islandese (IMO) 10 dicembre 2019

Norvegia

Consiglio della ricerca della Norvegia (RCN)

membro fondatore

Portogallo

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)

membro fondatore

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Paese o organizzazione intergovernativa

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Soggetto rappresentante

Data di adesione

Romania

National Institute for Research and Development for Earth Physics (NIEP)

15 dicembre 2020

Slovenia

Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport (MIZS)

membro fondatore

Paesi Bassi

Nederlandse Organisatie voor Weten- membro fondatore schappelijk Onderzoek (NWO)

Regno Unito

United Kingdom Research and Innovation (UKRI)

membro fondatore

Osservatori permanenti Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Osservatori Paese o organizzazione intergovernativa

Soggetto rappresentante

Svizzera

Servizio sismologico svizzero (SED)/ETH Zurich

30 ottobre 2018

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Allegato II

Contributi al bilancio 1.

La dotazione di bilancio complessiva per le operazioni ERIC EPOS comprende i seguenti elementi: dotazione di bilancio di ERIC EPOS = ECO + ICS-C + STF + ICS-D + TCS considerando che i costi individuali sono destinati a: ­ ECO: ufficio di coordinamento esecutivo ­ ICS-C: polo centrale dei servizi centrali integrati ­ STF: fondi di orientamento per le attività strategiche ­ ICS-D: infrastruttura distribuita degli ICS ­ TCS: costi di funzionamento dei servizi centrali tematici

2.

L'importo totale annuo della quota di adesione nominale (NTMF) versato in contanti dai membri e dagli osservatori permanenti di ERIC EPOS è: NTMF = ECO - HPECO + ICS-C - HPICS-C + STF + ICS-D + (TCS) considerando che: ­ HPECO è il premio di accoglienza per l'ECO e HPICS-C è il premio di accoglienza per l'ICS-C (in totale 2 276 000 EUR l'anno); ­ (TCS) è la frazione dei costi di funzionamento dei servizi centrali tematici (TCS) coperta tramite ERIC EPOS.

3.

La quota di adesione nominale (nmfi, tabella 1) di ciascun membro e osservatore permanente di ERIC EPOS è calcolata in euro in base al seguente metodo:

considerando che: ­ GDPi è il prodotto interno lordo in euro del Paese i; ­ NN è il numero totale di membri e osservatori permanenti di ERIC EPOS; ­ NTMF è stimato in 4,4 milioni di EUR l'anno sulla base dei prezzi del 2017.

La quota di adesione minima è fissata a 50 000 EUR/anno. Sono possibili contributi aggiuntivi oltre alla quota di adesione nominale.

Qualora un membro decida di ritirarsi prima che sia trascorso il primo periodo di cinque anni (articolo 6 dello statuto), il suo contributo annuo sarà aumentato del 30%.

4.

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Durante il primo periodo di 5 anni di ERIC EPOS, durante il quale i contributi saranno conformi a quanto riportato nella tabella 1, i diritti di voto dei Paesi che contribuiscono con un importo superiore o inferiore alla quota di adesione

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nominale saranno aumentati o ridotti in funzione del rapporto tra la quota di partecipazione versata (mfi, tabella 1) e la quota di adesione nominale (nmfi, tabella 1); il valore massimo di quest'ultima è fissato a 200 000 EUR/anno ai soli fini di calcolo dei diritti di voto. Il pieno diritto di voto corrisponde a 1 (un) voto. La tabella 1 riporta la quota annua di adesione versata da ciascun membro e i rispettivi voti.

Tabella 1 Quote di adesione per Paese. Sulla base di calcoli effettuati utilizzando il prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti per il 2015 tratti dalla banca dati macroeconomica AMECO.

Membro/ osservatore permanente

PIL* (in Mrd EUR)

PIL (%)

Quota di adesione (migliaia di EUR/anno) Nominale (mfi)

Albania

10

0.1

64

Austria

340

2.0

108

Belgio

410

2.5

117

Bulgaria

46

0.3

69

Croazia

44

0.3

69

Cipro

18

0.1

65

Cechia

167

1.0

85

Danimarca

266

1.6

98

20

0.1

66

209

1.3

91

Francia

2181

13.1

350

Germania

3033

18.2

462

Grecia

176

1.1

86

Ungheria

110

0.7

77

Islanda

15

0.1

65

Irlanda

256

1.5

97

1642

9.8

279

24

0.1

66

Estonia Finlandia

Italia Lettonia

Voti

Versata

80

0.7

50

0.5

200

1

50

0.6

65

1

200

1

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Membro/ osservatore permanente

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PIL* (in Mrd EUR)

PIL (%)

Quota di adesione (migliaia di EUR/anno) Nominale (mfi)

Voti

Versata

Lituania

37

0.2

68

Lussemburgo

51

0.3

70

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

9

0.1

64

Montenegro

4

0.0

63

Paesi Bassi

677

4.1

152

50

Norvegia

348

2.1

110

110

1

Polonia

430

2.6

121

121

1

Portogallo

180

1.1

87

80

0.9

Romania

160

1.0

84

84

1

Serbia

34

0.2

67

Slovacchia

79

0.5

73

Slovenia

39

0.2

68

50

0.7

Spagna

1076

6.4

205

Svezia

447

2.7

122

Svizzera

605

3.6

144

Turchia

645

3.9

148

2577

15.4

402

16363

100.0

4400

Regno Unito Totale

20 / 20

0.3

144

200

1