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22.030 Messaggio concernente l'adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC e la modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 13 aprile 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'adesione della Svizzera a sei reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC e il disegno di modifica della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 aprile 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1209

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Compendio La Svizzera ha oggi lo status di osservatore in diverse reti europee di infrastrutture di ricerca che hanno la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (ERIC). Con il presente messaggio il Consiglio federale propone l'adesione della Svizzera come membro a pieno titolo a sei di queste infrastrutture.

Nel contempo chiede di inserire nella legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) una delega di competenze che gli consenta di decidere sull'eventuale adesione a ulteriori ERIC.

Situazione iniziale La partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca internazionali ha una lunga tradizione. Il nostro Paese è ad esempio membro delle seguenti grandi organizzazioni europee di ricerca raggruppate nell'EIROforum: CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF ed European XFEL. Formano una sottocategoria le reti composte da infrastrutture di ricerca nazionali, che permettono di sfruttare meglio le sinergie e gli investimenti nazionali già autorizzati per la loro costituzione e il loro esercizio.

La forma giuridica ERIC (European Research Infrastructure Consortium), finora adottata da 22 organizzazioni, è stata creata dall'Unione europea per semplificare la costituzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricerca europee. Dal 2015 la Svizzera partecipa a una di queste organizzazioni ERIC, ossia alla Fonte di spallazione europea. In otto altri ERIC ha invece lo status di osservatore. Il passaggio da questo status a quello di membro a pieno titolo, come proposto qui per sei ERIC, permetterebbe alle comunità svizzere interessate di essere coinvolte e di integrarsi a lungo termine in queste reti di infrastrutture. La Svizzera otterrebbe inoltre il diritto di voto negli organismi di governance di queste organizzazioni.

In futuro si profilano altre possibilità di adesione. Sono infatti in fase di costituzione diverse nuove reti di infrastrutture, la maggior parte delle quali adotterà la forma giuridica ERIC. Anche le comunità di ricerca svizzere sono spesso coinvolte in questi preparativi, per cui l'opzione di un'adesione sarà presa in considerazione a tempo debito. Una procedura di adesione semplificata permetterebbe alla Svizzera di posizionarsi più rapidamente e agilmente nel panorama di queste organizzazioni.

Contenuto del progetto L'adesione a sei
reti di infrastrutture di ricerca ERIC permetterebbe alla Svizzera di rafforzare la sua integrazione nel corrispondente panorama europeo.

Il Parlamento è pertanto invitato a incaricare il Consiglio federale di concludere l'adesione della Svizzera alle seguenti reti di infrastrutture: BBMRI ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC e ICOS ERIC.

Approvando la modifica della LPRI qui proposta, il Parlamento metterebbe la procedura di adesione a organizzazioni con forma giuridica ERIC sullo stesso piano di quella adottata per aderire a infrastrutture di ricerca simili, ma basate su quadri giuridici diversi, ad esempio su trattati internazionali. Secondo il Consiglio federale non c'è più motivo per cui l'adesione a un'infrastruttura ERIC debba essere subordinata 2 / 34

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all'approvazione del Parlamento dopo che quest'ultimo ha stanziato i crediti necessari per finanziarla. Anche in futuro il Parlamento sarà comunque consultato sulle previste partecipazioni della Svizzera nel contesto dei dibattiti concernenti il messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (messaggio ERI).

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Indice Compendio

2

1

7 7 7 8

2

3

Situazione iniziale 1.1 Infrastrutture di ricerca internazionali 1.2 Reti di infrastrutture di ricerca ERIC 1.3 Forma giuridica ERIC 1.4 Attuale partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca ERIC Adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca internazionali ERIC 2.1 Principali differenze tra gli status di osservatore e di membro di un'infrastruttura ERIC 2.2 Presentazione delle sei reti ERIC per le quali è proposta l'adesione 2.2.1 Scienze ambientali 2.2.2 Scienze della vita e salute 2.2.3 Scienze sociali e umane 2.3 Rappresentanza svizzera negli organismi di governance di questi ERIC 2.4 Procedura attuale per aderire a reti di infrastrutture di ricerca ERIC

10 10 11 12 12 13 15 17 17

Futura procedura di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC 3.1 Esame approfondito

18 19

4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

19

5

Procedura preliminare

19

6

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

20

7

Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico

20

8

Commento ai singoli articoli 8.1 Commento al decreto federale che approva l'adesione della Svizzera a sei infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC) 8.2 Disposizioni del regolamento ERIC menzionate nella dichiarazione di adesione

21

Disegno di modifica della LPRI 9.1 La normativa proposta

25 25

9

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21 22

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9.2

Attuazione

25

10 Ripercussioni 10.1 Ripercussioni per la Confederazione 10.2 Altre ripercussioni

25 25 26

11 Aspetti giuridici 11.1 Costituzionalità 11.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 11.3 Forma dell'atto 11.4 Subordinazione al freno alle spese

26 26 27 27 28

Abbreviazioni

29

Allegato: Catalogo di criteri per l'esame approfondito di un'adesione

31

A Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera a sei reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC) (Disegno) FF 2022 1138 B Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) (Disegno) FF 2022 1139 Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a BBMRI ERIC (Disegno)

FF 2022 1140

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a CESSDA ERIC (Disegno)

FF 2022 1141

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a DARIAH ERIC (Disegno)

FF 2022 1142

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a ECRIN ERIC (Disegno)

FF 2022 1143

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a EPOS ERIC (Disegno)

FF 2022 1144

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a ICOS ERIC (Disegno)

FF 2022 1145

Statuto del consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca per le biobanche e le risorse biomolecolari (ERIC BBMRI)

FF 2022 1146

Statuto del CESSDA ERIC

FF 2022 1147

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Statuto dell'ERIC ECRIN

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Statuto del Sistema di osservazione della placca tettonica europea ­ Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS) FF 2022 1150 5 / 34

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Statuto del consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «sistema integrato di osservazione del carbonio» (ERIC ICOS)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Infrastrutture di ricerca internazionali

Le infrastrutture di ricerca internazionali, a cui la Svizzera partecipa con successo da diversi decenni, forniscono importanti impulsi scientifici e tecnologici. Questa partecipazione le ha permesso, tra l'altro, di interconnettere e posizionare i propri ricercatori a livello internazionale. La legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) distingue due tipi di infrastrutture di ricerca internazionali (art. 28 cpv. 2 lett. a): ­

le «strutture di ricerca internazionali» realizzano e gestiscono strutture centralizzate accessibili a utenti esterni per la produzione di risultati di ricerca. Richiedono da parte dei rispettivi Stati membri cospicui investimenti a lungo termine nonché sussidi per l'esercizio e la manutenzione (p. es.: CERN, ESO);

­

le «infrastrutture di ricerca coordinate sul piano internazionale» sono composte da «snodi» nazionali che raggruppano e coordinano infrastrutture e servizi (p. es. European Life-Science Infrastructure for Biological Information ELIXIR). Il presente messaggio è incentrato su questo tipo di infrastrutture.

1.2

Reti di infrastrutture di ricerca ERIC

Le reti di infrastrutture di ricerca ERIC rientrano nella seconda categoria. L'acronimo ERIC sta per European Research Infrastructure Consortium, forma giuridica istituita nel 2009 dal Consiglio dell'Unione europea (UE) per facilitare la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricerca. Questa forma giuridica è disciplinata nel regolamento (CE) n. 723/20092 (di seguito «regolamento ERIC»), le cui particolarità sono descritte al numero 1.3.

La forma giuridica ERIC è attualmente adottata da 22 organizzazioni attive in settori diversi, come le scienze terrestri, sociali e ambientali, la biologia marina o l'energia.

Soltanto due di queste 22 organizzazioni corrispondono a grandi linee alle strutture di ricerca internazionali definite al numero 1.1: la Extreme Light Infrastructure (ELI ERIC) e la Fonte di spallazione europea (ESS ERIC). Le altre 20 sono infrastrutture di ricerca coordinate, cioè reti costituite da «snodi» ubicati nei territori dei diversi Paesi membri. Queste reti permettono di interconnettere le infrastrutture nazionali e i ricercatori coinvolti, collocandoli in un contesto internazionale sia competitivo sia collaborativo. L'integrazione dei vari «snodi» nazionali, finanziati dai rispettivi Paesi, 1 2

RS 420.1 Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), L 206 dell'8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

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in una rete internazionale permette di valorizzare maggiormente gli investimenti dei singoli Paesi. In genere questi investimenti in infrastrutture nazionali (costi d'investimento e operativi) sono effettuati comunque, anche senza la partecipazione a una rete ERIC, e i costi vengono solitamente assunti dalle strutture stesse.

In Europa la maggior parte delle reti di infrastrutture di ricerca ha adottato la forma giuridica ERIC. Vi sono tuttavia eccezioni, come nel caso di ELIXIR, di cui la Svizzera è membro dal 2014 e che è costituita come organizzazione intergovernativa.

L'adesione a un'infrastruttura ERIC è aperta a qualsiasi Stato o organizzazione intergovernativa, a prescindere dalle sue relazioni con l'UE, ma previa approvazione dell'assemblea dei membri dell'ERIC in questione. Per la Svizzera l'adesione alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC è quindi svincolata dall'associazione ai programmi quadro di ricerca dell'UE.

1.3

Forma giuridica ERIC

La forma giuridica ERIC si basa sul regolamento ERIC, le cui principali disposizioni sono riassunte qui di seguito.

­

Struttura organizzativa: la sede legale deve situarsi nel territorio di uno Stato membro dell'UE o di un Paese associato (art. 8 regolamento ERIC). L'ERIC può svolgere le sue attività o avere altre sedi all'interno o all'esterno dell'UE.

­

Flessibilità: la forma giuridica ERIC offre un ampio margine di manovra per la costituzione di ogni rete. Le strutture interne delle varie reti ERIC possono quindi variare notevolmente le une dalle altre, perché nei rispettivi statuti i membri possono stabilire autonomamente i diritti e i doveri, gli organi e le loro competenze nonché altre regole interne. Il suddetto regolamento ERIC si limita a prescrivere gli elementi essenziali che gli statuti di queste reti devono contenere (art. 10 regolamento ERIC).

­

Buona gestione finanziaria: in considerazione delle loro responsabilità, gli ERIC sono tenuti a svolgere le proprie attività secondo i principi della buona gestione finanziaria. Per non generare distorsioni della concorrenza, le infrastrutture di ricerca devono essere gestite senza scopo di lucro. Tuttavia, per incentivare l'innovazione e promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie, gli ERIC devono poter svolgere determinate attività di carattere economico. Pur dovendo assolvere la propria funzione principale senza scopo di lucro, un ERIC può svolgere attività economiche limitate, purché siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non la mettano in discussione (art. 3 regolamento ERIC).

­

Responsabilità finanziaria: in via di principio la responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi. Nello statuto i membri possono tuttavia assumere una responsabilità superiore o illimitata (art. 14 regolamento ERIC).

­

Diritto applicabile: la costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati: a) dal diritto dell'UE, in particolare dal regolamento ERIC;

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b) dalla legge dello Stato in cui l'ERIC ha sede legale o in cui viene gestita l'infrastruttura; c) dallo statuto, definito dai membri (art. 15 regolamento ERIC). I regolamenti interni relativi alla costituzione e all'esercizio di un ERIC sono quindi lasciati in gran parte alla discrezionalità dei membri. Negli ambiti non disciplinati dal diritto europeo e nei settori della sicurezza, della protezione della salute e dell'ambiente, dell'impiego di sostanze pericolose e del rilascio delle autorizzazioni richieste fa stato il diritto del Paese nel quale sono svolte le attività relative all'ERIC (p. es. nel caso di infrastrutture distribuite su vari Paesi).

­

Foro competente: la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all'ERIC o tra questi e l'ERIC, nonché su qualsiasi vertenza in cui l'UE sia parte in causa. Alle vertenze tra l'ERIC e terzi si applica la normativa europea sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC ha sede legale (art. 15 regolamento ERIC).

­

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e appalti pubblici: un ERIC è considerato un organismo o un'organizzazione internazionale ai sensi della legislazione europea sull'IVA e sugli appalti pubblici (art. 5 par. 1 lett. d regolamento ERIC). Il consorzio è pertanto esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul consumo e le sue gare d'appalto non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sulle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Per quanto riguarda questi ultimi, ogni ERIC può definire le proprie regole (nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di concorrenza).

­

Stati fondatori e diritti di voto: tra i membri di un ERIC devono figurare almeno uno Stato membro dell'UE e due altri Paesi che sono Stati membri o Paesi associati (art. 9 regolamento ERIC). Possono comunque aderire a un ERIC anche Paesi terzi e organizzazioni intergovernative. In generale le condizioni d'ammissione per qualsiasi membro sono definite dall'assemblea dei membri del rispettivo ERIC. In questa assemblea gli Stati membri dell'UE o i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto.

­

Decisione relativa alla costituzione di un ERIC: la Commissione europea verifica se lo statuto e le norme di attuazione sono compatibili con il diritto applicabile e decide in merito alla domanda dei soggetti che chiedono di costituire l'ERIC (art. 5 regolamento ERIC). Determinate modifiche dello statuto di un ERIC sono subordinate all'esplicita approvazione della Commissione europea. Quest'ultima può opporsi alle altre modifiche entro un termine di 60 giorni (art. 11 regolamento ERIC).

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1.4

Attuale partecipazione della Svizzera a infrastrutture di ricerca ERIC

La Svizzera è attualmente membro di una sola infrastruttura con forma giuridica ERIC. Si tratta dell'ERIC «Fonte di spallazione europea», una struttura di ricerca internazionale (secondo la definizione di cui al n. 1.1) attualmente in costruzione a Lund, in Svezia, che a partire dal 2026 metterà progressivamente a disposizione una sorgente di neutroni ad alta intensità. La Svizzera vi ha aderito nel 2015 in qualità di membro fondatore3.

La Svizzera è inoltre osservatore in otto ulteriori reti di infrastrutture di ricerca ERIC.

Con il presente messaggio il nostro Collegio propone di aderire a sei delle otto reti di infrastrutture di ricerca ERIC, e di mantenere lo status di osservatore per le altre due.

In queste reti lo status di Paese osservatore non permette infatti agli «snodi» svizzeri e ai ricercatori che se ne avvalgono di sfruttare appieno il potenziale delle collaborazioni in corso. Questo status è generalmente percepito come una fase transitoria in vista di una futura adesione. Negli statuti degli ERIC la fase di Paese osservatore è solitamente limitata a tre anni. Previa approvazione unanime dei rispettivi membri, alcune reti ERIC prevedono esplicitamente la possibilità di una proroga. Inoltre, il diritto di voto negli organismi di governance di queste reti è riservato ai soli membri.

2

Adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca internazionali ERIC

La Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 20194 è servita da base per mettere in ordine di priorità i futuri investimenti a lungo termine nelle infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali sotto il profilo della politica di ricerca, in particolare in vista dell'elaborazione del messaggio ERI 2021­2024. Questa Roadmap aveva identificato come prioritarie per la comunità scientifica svizzera 11 reti internazionali di infrastrutture di ricerca che avevano già la forma giuridica ERIC o che stavano per assumerla. Queste undici reti sono state integrate nel messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­20245 (messaggio ERI 2021­2024).

Con l'adozione del decreto federale del 16 settembre 20206 sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021­2024, il Parlamento ha approvato il finanziamento della partecipazione della Svizzera a queste reti, come osservatore o come membro a pieno titolo. Dei 68,4 milioni di franchi previsti per misure volte a promuovere la cooperazione internazionale nella ricerca, circa 3 milioni sono destinati all'interconnessione delle infrastrutture di ricerca svizzere a varie reti internazionali. Il passaggio dallo status di osservatore a quello di membro ha un impatto soltanto marginale sui contributi annuali ­ che si situano in una fascia 3 4 5 6

RS 0.423.131.1 Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019. Gennaio 2022; www.sbfi.admin.ch > Ricerca e innovazione > Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019.

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compresa tra i 50 000 e i 150 000 franchi ­ dato che questi sono spesso identici per entrambe le categorie.

Se il Parlamento dovesse approvare le adesioni alle sei reti ERIC qui proposte, il nostro Collegio avrebbe successivamente il compito di dichiararle. Per i Paesi non membri dell'UE la procedura prevede l'inoltro di una dichiarazione di adesione al rappresentante legale dell'ERIC in questione, ossia al suo direttore. Per i sei ERIC considerati le dichiarazioni di adesione, in versione provvisoria, sono allegate al presente messaggio.

2.1

Principali differenze tra gli status di osservatore e di membro di un'infrastruttura ERIC

Al di là degli aspetti legali e organizzativi descritti al numero 1.3, l'attenzione è qui rivolta ai quattro elementi specifici seguenti.

­

Diritto di voto negli organismi di governance: il diritto di voto è riservato ai soli membri.

­

Durata di partecipazione: la partecipazione dei membri è pianificata sul lungo termine. Salvo qualche eccezione, lo status di osservatore non viene invece accordato durevolmente.

­

Versamento dei contributi annuali: sia i membri che gli osservatori sono tenuti a versare contributi annuali. I metodi di calcolo per determinarne gli importi possono tuttavia variare secondo quanto disposto negli statuti delle rispettive infrastrutture.

ERIC

Contributo annuale (*) per la Svizzera come Paese osservatore in CHF (**)

Contributo annuale (*) per la Svizzera come Paese membro in CHF (**)

BBMRI

32 508

108 362

CESSDA

66 000

66 000

DARIAH

4643

46 433

ECRIN

54 810

98 651

EPOS

158 400

158 400

ICOS ESSurvey SHARE

73 981

73 981

100 301

al momento l'adesione non è prevista

11 000

al momento l'adesione non è prevista

(*) dati del 2021 (**) corso di cambio 1 EUR = 1,1 CHF

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­

Condizioni di ritiro da un ERIC: per i membri di un'infrastruttura di ricerca ERIC le condizioni di ritiro sono generalmente più restrittive di quelle applicate ai Paesi osservatori. Tuttavia, queste condizioni variano notevolmente da un'infrastruttura all'altra perché definite nello statuto di ogni singolo ERIC.

Dopo una fase iniziale di alcuni anni, nella quale non è possibile revocare la partecipazione a un'infrastruttura ERIC, il ritiro diventa possibile rispettando un termine di preavviso di qualche mese.

2.2

Presentazione delle sei reti ERIC per le quali è proposta l'adesione

Dopo un esame approfondito (cfr. n. 3.2), il nostro Collegio propone l'adesione della Svizzera a sei reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC, di cui due attive nelle scienze ambientali, due nelle scienze della vita e nel settore della salute e due nelle scienze sociali e umane. Gli statuti di queste organizzazioni sono riportati nell'allegato 2.

2.2.1

Scienze ambientali

European Plate Observing System (EPOS ERIC) ERIC dal

2018

Operativo dal

2023 (al momento in fase operativa pilota)

Sede

Roma, Italia

Disciplina

Scienze della terra

Stati partecipanti

Membri: Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia Osservatori: Svizzera

Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2018

Attività

EPOS metterà a disposizione, nella fase operativa, un'infrastruttura paneuropea per il monitoraggio e l'esplorazione del substrato solido della Terra, basata su diverse infrastrutture presenti nei Paesi partecipanti. La piattaforma di ricerca multidisciplinare EPOS raggruppa dati dalle più diverse discipline delle scienze della terra, rielaborandoli in una qualità migliore e più controllata. Riunisce infrastrutture fisiche, modelli e dati di diversi Paesi europei.

Importanza per la società

EPOS promuove la ricerca sui pericoli naturali come i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Una migliore comprensione del sottosuolo terrestre è importante anche ai fini dello stoccaggio geologico del CO2 catturato.

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«Snodo» svizzero: Servizio Sismico Svizzero, PFZ (SED)

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Integrated Carbon Observation System (ICOS ERIC) ERIC dal

2015

Operativo dal

2016

Sede

Helsinki, Finlandia

Disciplina

Scienze ambientali

Stati partecipanti

Membri: Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Osservatori: Svizzera

Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2015

Attività

ICOS produce dati armonizzati sul ciclo del carbonio e sui gas a effetto serra tramite lunghe serie di osservazioni. Questi dati vengono raccolti da tre reti di stazioni di misurazione: nell'atmosfera, negli ecosistemi e negli oceani. I dati rilevati a livello nazionale vengono aggregati su scala europea per consentire ai ricercatori e alla società in generale di accedervi.

Importanza per la società

Comprendere meglio i flussi di gas serra tra le diverse aree ambientali è un fattore chiave per capire il cambiamento climatico e per ridurre i margini d'errore nelle proiezioni. I risultati delle osservazioni possono inoltre contribuire al rispetto degli obiettivi di politica climatica.

2.2.2

«Snodo» svizzero: PF di Zurigo (PFZ)

Scienze della vita e salute

Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI ERIC) ERIC dal

2013

Operativo dal

2014

Sede

Graz, Austria

Disciplina

Scienze della vita

Stati partecipanti

Membri: Austria, Belgio, Cechia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svezia Osservatori: Cipro, Svizzera, Turchia, OMS/IARC

Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2015 «Snodo» svizzero: Swiss Biobanking Platform (SBP)

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Attività

BBMRI facilita l'accesso alle banche dati biologiche e alle risorse biomolecolari nei Paesi partecipanti. L'armonizzazione degli standard e dei processi migliorerà l'accesso alle collezioni esistenti e la comparabilità dei loro dati, compresi ad esempio quelli sullo stato di salute o sullo stile di vita dei gruppi target.

BBMRI funge da punto di accesso alle rispettive risorse in tutti i Paesi partecipanti.

Importanza per la società

Grazie alle nuove possibilità messe a disposizione della ricerca si possono sviluppare nuove applicazioni mediche, terapie, misure di prevenzione e diagnosi. Accedere a queste risorse è particolarmente importante per il settore della medicina personalizzata.

European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN ERIC) ERIC dal

2013

Operativo dal

2014

Sede

Parigi, Francia

Disciplina

Ricerca clinica (non incentrata su patologie specifiche)

Stati partecipanti

Membri: Cechia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Ungheria Osservatori: Polonia, Svizzera, Slovacchia

Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2015

Attività

ECRIN permette di condurre studi clinici multicentrici di alta qualità. Lo svolgimento di studi clinici a livello transfrontaliero è spesso ostacolato da fattori giuridici, normativi ed etici nonché dalla mancanza di contatti con le Clinical Trial Units locali.

ECRIN sostiene i ricercatori con prestazioni di consulenza su come svolgere studi clinici. La rete provvede inoltre a elaborare strumenti e serie di dati che permettono di migliorare gli studi clinici transfrontalieri in Europa.

«Snodo» svizzero: Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO)

Visto l'aumento degli studi multicentrici e internazionali, la rete riveste una grande importanza anche per la ricerca clinica in Svizzera.

Importanza per la società

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Gli studi clinici sono essenziali per testare terapie nuove e adeguate che possono contribuire a migliorare il sistema sanitario e a ridurne i costi.

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2.2.3

Scienze sociali e umane

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA ERIC) ERIC dal

2017

Operativo dal

2013

Sede

Bergen, Norvegia

Disciplina

Scienze sociali

Stati partecipanti

Membri: Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Macedonia del Nord, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria Osservatori: Svizzera

Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2017 (in precedenza: partecipazione attraverso FORS come «affiliated member») «Snodo» svizzero: Centro di competenza svizzero in scienze sociali (FORS)

Attività

CESSDA fornisce servizi integrati per archivi di dati nell'ambito delle scienze sociali. Riunisce diversi archivi informatici di Paesi europei, permettendo ai ricercatori di accedervi per svolgere progetti di ricerca transfrontalieri. Elabora e coordina standard per dati e metadati, protocolli e buone pratiche. I lavori nell'ambito di CESSDA sono svolti dai fornitori di prestazioni, nominati a livello nazionale, che implementano e coordinano le attività nei rispettivi Paesi.

Importanza per la società

CESSDA migliora la disponibilità di dati per progetti di ricerca nel campo delle scienze sociali. È inoltre all'avanguardia nel settore della gestione dei dati. L'approccio adottato è quello dell'Open Data.

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH ERIC) ERIC dal

2014

Operativo dal

2019

Sede

Parigi, Francia

Disciplina

Scienze umane

Stati partecipanti

Membri: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia Osservatori: Svizzera 15 / 34

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Partecipazione svizzera

Osservatore dal 2021

Attività

DARIAH mette a disposizione le conoscenze specialistiche dei Paesi partecipanti nel campo delle scienze umane. Con le sue attività DARIAH permette di sviluppare approcci transfrontalieri e transdisciplinari nel rispetto degli standard metodologici e tecnici e delle migliori pratiche. Agevola inoltre la condivisione e la convalida di dati, servizi e strumenti. DARIAH ha creato una serie di centri di competenza virtuali su diversi argomenti, i quali gestiscono gruppi di lavoro multidisciplinari corrispondenti.

Importanza per la società

DARIAH promuove la ricerca digitale nelle scienze naturali e garantisce che i lavori svolti rimangano accessibili a lungo termine. Attraverso queste attività la rete contribuisce a migliorare la comprensione della vita culturale, economica, sociale e politica in Europa.

«Snodo» svizzero: Data and Service Center for the Humanities (DaSCH)

Per il momento cinque delle reti di infrastrutture che erano state valutate positivamente nella Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019 e annunciate nel messaggio ERI 2021­2024 non sono state prese in considerazione. I principali motivi sono i seguenti.

­

ACTRIS non è ancora un ERIC. L'adesione non è possibile perché lo statuto ­ da sottoporre al Parlamento in vista di un'adesione ­ non è ancora completato.

­

eLTER non è ancora un ERIC. L'adesione non è possibile perché lo statuto ­ da sottoporre al Parlamento in vista di un'adesione ­ non è ancora completato.

­

ECCSEL ERIC: la comunità di ricerca svizzera interessata non è ancora organizzata e non esiste uno «snodo» svizzero tale da permettere al nostro Paese di aderire a questo consorzio.

­

SHARE ERIC: secondo il suo statuto, questa rete di infrastrutture di ricerca ERIC dovrà sciogliersi nel 2024. Un'adesione per un periodo di tempo così breve non è commisurata all'onere amministrativo richiesto.

­

ESSurvey ERIC: lo status di osservatore in questa rete di infrastrutture di ricerca può essere facilmente prolungato e garantisce un sufficiente accesso alle attività della rete. Inoltre, in Svizzera il coordinamento e le sinergie tra CESSDA ERIC e DARIAH ERIC sono soddisfacenti, cosa che non avviene per ESSurvey ERIC.

Il fatto di non proporre l'adesione a queste cinque organizzazioni non significa che la Svizzera se ne stia allontanando. Il nostro Paese rimane osservatore presso SHARE ERIC e ESSurvey ERIC.

Nel caso di ACTRIS ed eLTER la Svizzera riesaminerà l'ipotesi di un'adesione quando gli ERIC saranno costituiti e se le istituzioni interessate saranno ancora impli-

16 / 34

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cate nella realizzazione di queste organizzazioni. Lo stesso dicasi per ECCSEL: l'adesione sarà riesaminata non appena la comunità di ricerca interessata si sarà organizzata.

2.3

Rappresentanza svizzera negli organismi di governance di questi ERIC

Il passaggio dallo status di osservatore a quello di membro cambia il ruolo della Svizzera negli organismi di governance di questi ERIC. Infatti, contrariamente agli osservatori, i membri hanno diritto di voto e possono anche essere invitati ad assumere la presidenza o vicepresidenza di questi organismi. Il regolamento ERIC prevede che i membri possano farsi rappresentare da uno o più enti pubblici (art. 9 par. 4 regolamento ERIC).

2.4

Procedura attuale per aderire a reti di infrastrutture di ricerca ERIC

L'attuale procedura di adesione (applicata per i sei ERIC oggetto del presente messaggio) si articola in quattro fasi principali: 1)

identificazione periodica delle reti di importanza prioritaria per la Svizzera (Roadmap per le infrastrutture di ricerca);

2)

richiesta di finanziamento per l'adesione a reti prioritarie sottoposta al Parlamento per approvazione tramite i messaggi ERI;

3)

esame approfondito; e

4)

domanda di adesione alla/e rete/i ERIC selezionata da sottoporre al Parlamento con un apposito messaggio.

Oggi l'adesione della Svizzera a una rete di infrastrutture di ricerca ERIC è di competenza del Parlamento. Nel 2013 un esame dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) era giunto alla conclusione che l'adesione a un'organizzazione con forma giuridica ERIC non può essere decisa dal Consiglio federale perché implica il riconoscimento del diritto dell'UE (in particolare del regolamento (CE) n. 723/2009) come diritto applicabile e perché la Svizzera dovrebbe quindi riconoscere la competenza della CGUE a statuire sulle controversie tra membri riguardo all'ERIC, o tra membri e l'ERIC, e su qualsiasi vertenza in cui l'UE sia parte in causa7. L'UFG riteneva che questo riconoscimento non rientrasse nella sfera di competenza conferita al Consiglio federale dall'articolo 31 capoverso 2 LPRI e che la procedura di adesione a un'organizzazione con forma giuridica ERIC fosse pertanto subordinata all'approvazione del Parlamento. Questa procedura era stata adottata nel quadro dell'adesione della Svizzera alla Fonte di spallazione europea, una struttura di ricerca internazionale con forma giuridica ERIC per la quale l'entità degli impegni da assumere (fr. 165,8 mio. fr.)

richiedeva ­ secondo gli articoli 21 capoverso 1 e 23 della legge federale del 7 ottobre 7

Art. 15 par. 2 del regolamento ERIC.

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20058 sulle finanze della Confederazione e l'articolo 11 dell'ordinanza del 5 aprile 20069 sulle finanze della Confederazione ­ lo stanziamento di un credito d'impegno specifico e quindi, in ogni caso, l'approvazione del Parlamento.

3

Futura procedura di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC

Il nostro Collegio ritiene che l'attuale procedura di adesione alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC sia troppo macchinosa e che non corrisponda più allo spirito della LPRI. In effetti, l'articolo 31 capoversi 1 e 2 lettera e LPRI conferisce al Consiglio federale la facoltà di aderire a organizzazioni internazionali nel campo della ricerca e dell'innovazione. Proponiamo di equiparare l'adesione a un'infrastruttura di ricerca ERIC a quella prevista per le suddette organizzazioni perché convinti che le competenze molto contenute e specifiche della CGUE giustifichino il trasferimento all'Esecutivo della facoltà di decidere in merito all'eventuale adesione. La giurisdizione della CGUE è limitata alle controversie che sorgono nell'ambito di un dato ERIC. Questo non rappresenta un problema per la Svizzera per quanto riguarda la Fonte di spallazione europea, ERIC di cui è membro a pieno titolo dal 2015. La Svizzera fa inoltre parte di molte strutture di ricerca internazionali di vario tipo (p. es. CERN o ESO) da diversi decenni e non è mai stata coinvolta in una controversia. Una procedura di adesione semplificata le permetterebbe di posizionarsi più rapidamente e agilmente nel contesto di queste organizzazioni. Per tali motivi riteniamo che il riconoscimento da parte della Svizzera della giurisdizione della CGUE nel contesto dell'adesione a un ERIC abbia de facto un significato politico e giuridico minore. Il riconoscimento del diritto europeo come diritto applicabile è limitato all'esercizio dell'ERIC in questione.

Con l'inserimento nella LPRI di una delega di competenze al Consiglio federale, la nuova procedura di adesione sarebbe costituita dalle quattro fasi seguenti:

8 9

1)

identificazione periodica delle reti di importanza prioritaria per la Svizzera (Roadmap per le infrastrutture di ricerca);

2)

esame approfondito in base al catalogo di criteri del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) (allegato 3);

3)

richiesta di finanziamento per l'adesione a reti prioritarie sottoposta al Parlamento per approvazione tramite i messaggi ERI; e

4)

salvo eventuale esame supplementare, attuazione dell'adesione alla/e rete/i ERIC pertinente/i ad opera del Consiglio federale mediante decisioni specifiche.

RS 611.0 RS 611.01

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3.1

Esame approfondito

In vista di un'eventuale adesione, riteniamo che le reti di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC debbano essere valutate in base a un catalogo di criteri. Questi devono permettere non soltanto di valutare le singole reti, ma anche di paragonarle tra loro e, nell'ambito dei mezzi stanziati, di dare la priorità a determinati progetti di adesione piuttosto che ad altri.

Il catalogo dei criteri di cui all'allegato 3 è stato utilizzato per selezionare le sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC qui proposte. Ci servirà anche in futuro per valutare se aderire ad altre reti di infrastrutture di ricerca analoghe e se le partecipazioni della Svizzera saranno ancora opportune.

4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202011 sul programma di legislatura 2019­2023.

Il messaggio ERI 2021­2024 aveva annunciato che nel periodo 2021­2024 la Svizzera avrebbe potuto aderire a un certo numero di reti di infrastrutture di ricerca ERIC e che il Parlamento sarebbe stato chiamato a esprimersi al riguardo nell'ambito di un messaggio separato. Con il messaggio qui presentato, diamo seguito a questo annuncio.

Il nostro Collegio attribuisce la massima importanza alla cooperazione internazionale in materia di ricerca12. Il potenziamento e l'espansione della cooperazione transfrontaliera aiutano la Svizzera a consolidare la propria posizione come polo scientifico altamente competitivo a livello mondiale. La strategia internazionale elaborata dall'Esecutivo nel 2018 fissa gli orientamenti determinanti sul lungo periodo. L'adesione a infrastrutture di ricerca multinazionali alle quali partecipano numerosi Paesi è una delle principali strategie del Consiglio federale per garantire un posizionamento ottimale della Svizzera a livello internazionale.

5

Procedura preliminare

Il presente messaggio non è stato oggetto di una procedura di consultazione formale secondo l'articolo 3 della legge del 18 marzo 200513 sulla consultazione (LCo). Il progetto non è di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o 10 11 12

13

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Strategia internazionale della Svizzera nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione, gennaio 2022; www.sbfi.admin.ch > Pubblicazioni e Servizi > Pubblicazioni.

RS 172.061

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culturale. Inoltre, la portata giuridica e politica delle competenze che la Svizzera intende delegare alla CGUE con l'adesione alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC è molto limitata. Non vi è pertanto stato l'obbligo di indire una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. d LCo).

Per le parti interessate l'importanza della partecipazione svizzera alle sei reti di infrastrutture ERIC è nota fin dall'elaborazione della Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 201914. Nel corso del 2021 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha inoltre condotto un sondaggio presso le istituzioni interessate e intrattiene con loro un dialogo regolare. I loro pareri sono stati presi in considerazione e fatti confluire nel presente messaggio.

La delega di competenze dal Parlamento al Consiglio federale qui proposta per l'adesione a una rete di infrastrutture di ricerca ERIC (art. 31 cpv. 2 lett. ebis D-LPRI) riguarda esclusivamente la ripartizione delle competenze tra autorità federali (Assemblea federale/Consiglio federale), per cui anche in questo caso si può rinunciare alla consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LPRI in combinato disposto con art. 3a cpv. 1 lett.

a LCo).

6

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La procedura di adesione a organizzazioni con forma giuridica ERIC è attualmente molto più facile per gli Stati membri dell'UE che per la Svizzera. Proponendo una delega di competenze al Consiglio federale per quanto riguarda l'adesione della Svizzera a infrastrutture ERIC, proponiamo di allineare le nostre procedure a quelle dei Paesi vicini.

7

Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico

Dichiarazione di adesione Per aderire a un'infrastruttura di ricerca ERIC la Svizzera deve presentare un'apposita dichiarazione al rappresentante legale dell'ERIC in questione, cioè al suo direttore, una volta soddisfatte le condizioni stabilite nello statuto dell'infrastruttura. Con tale dichiarazione, la Svizzera conferma la sua adesione all'infrastruttura.

In qualità di membro di un'infrastruttura ERIC la Svizzera ha, da un lato, il diritto di voto e quindi la possibilità di influenzarne il funzionamento. Con la suddetta dichiarazione riconosce, dall'altro lato, il diritto dell'UE relativamente al regolamento ERIC, il diritto nazionale vigente nello Stato sede dell'infrastruttura e le sentenze della CGUE concernenti il regolamento ERIC. Essendo simile all'adesione a un'organizzazione internazionale, la dichiarazione è paragonabile a un trattato internazionale.

14

Capitolo 7.1 della Roadmap svizzera per le infrastrutture di ricerca 2019.

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È pertanto soggetta alle norme di competenza nazionali applicabili a questi trattati. Le basi giuridiche a cui la dichiarazione fa riferimento sono specificate al numero 8.2.

Regolamento ERIC e foro giuridico competente La competenza della CGUE è limitata alle controversie riguardanti il diritto europeo e alle questioni tecniche legate alle infrastrutture di ricerca in questione. La dichiarazione non conferisce alla CGUE la competenza di interpretare o valutare il diritto svizzero. La partecipazione alle infrastrutture di ricerca ERIC non è quindi diversa da altre partecipazioni svizzere a infrastrutture o progetti di ricerca internazionali ai quali si applica un diritto nazionale o il diritto dell'UE o in cui la competenza di comporre le eventuali controversie è delegata a tribunali arbitrali o statali.

Vista l'importanza per il polo scientifico svizzero di una partecipazione elvetica alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC e i vantaggi derivanti dal diritto di voto, riteniamo che l'applicabilità del diritto dell'UE e il riconoscimento della competenza della CGUE per le questioni concernenti il regolamento ERIC e l'infrastruttura ERIC siano concessioni minori a fronte dei vantaggi menzionati.

8

Commento ai singoli articoli

8.1

Commento al decreto federale che approva l'adesione della Svizzera a sei infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC (BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC, DARIAH ERIC)

Il nostro Collegio propone al Parlamento di approvare l'adesione della Svizzera alle sei reti di infrastrutture di ricerca BBMRI ERIC, ECRIN ERIC, EPOS ERIC, ICOS ERIC, CESSDA ERIC e DARIAH ERIC in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)15. Trattandosi di progetti simili all'adesione a un'organizzazione internazionale, il decreto federale sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

15

RS 101

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8.2

Disposizioni del regolamento ERIC menzionate nella dichiarazione di adesione

Il presente capitolo commenta gli articoli del regolamento ERIC a cui fa riferimento la dichiarazione che la Svizzera intende firmare per aderire alle sei infrastrutture di ricerca ERIC. La dichiarazione è redatta nella forma prescritta dalla Commissione europea (template)16.

Art. 5 par. 1 lett. d del regolamento ERIC (Domanda di costituzione di un ERIC) (1) I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e contiene gli elementi seguenti: (d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l'ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143 lettera g e dell'articolo 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE17 e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE18. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell'ERIC.

Commento: la domanda di costituzione di un ERIC è l'ultima fase di un processo in cui i membri concordano di costituire e gestire una nuova infrastruttura di ricerca europea. Dopo che la partecipazione a un'infrastruttura di ricerca ERIC è stata decisa a livello nazionale, i futuri membri presentano alla Commissione europea, per esame, la domanda di costituzione e la proposta di statuto dell'ERIC.

La lettera d concerne il riconoscimento dell'infrastruttura di ricerca come organismo internazionale per quanto riguarda gli aspetti fiscali e gli appalti pubblici. Lo statuto comporta principalmente un'esenzione dall'IVA e un disciplinamento speciale in materia di appalti pubblici (cfr. commento all'art. 7 par. 3 regolamento ERIC). La dichiarazione fa riferimento alle versioni delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE adottate al momento dell'adesione della Svizzera al rispettivo ERIC.

Art. 7 del regolamento ERIC (Status di un ERIC) (1) Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell'ERIC.

16

17 18

Template for the recognition of legal personality and capacity of an ERIC and for providing equivalent treatment of an ERIC as an international body or international organization with respect to relief from VAT and excise duties, and exemption of the procurement Directive by associated countries and third countries other than associated countries applying for setting up or for membership in a European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

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(2) In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

(3) Un ERIC è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 lettera c della direttiva 2004/18/CE19.

Commento: la personalità giuridica e la piena capacità giuridica sono gli elementi fondamentali di ogni entità giuridica.

L'articolo 7 paragrafo 3 stabilisce che un ERIC è un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15 lettera c della direttiva 2004/18/CE. Quest'ultima è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE20, che all'articolo 9 paragrafo 1 lettera b riprende il contenuto della disposizione citata e stabilisce che un ERIC non è tenuto a osservare le norme nazionali che disciplinano gli appalti pubblici. La dichiarazione fa quindi riferimento alla versione della direttiva 2014/24/UE in vigore al momento dell'adesione della Svizzera al rispettivo ERIC.

Un ERIC può stabilire disposizioni proprie nella misura in cui dispone di un proprio quadro giuridico che corrisponda agli standard e alle pratiche internazionali. Un ERIC ha quindi la facoltà di definire nel suo statuto una propria politica in materia di appalti pubblici basata sui principi di trasparenza, di non discriminazione e di concorrenza.

Questo punto assumerebbe una certa importanza per la Svizzera soltanto se il nostro Paese decidesse di ospitare la sede di un ERIC, ipotesi per il momento scartata dal nostro Collegio e non contemplata dal disegno di modifica della LPRI. Il diritto svizzero coincide a questo proposito con le disposizioni del regolamento ERIC, anche perché gli appalti pubblici effettuati in conformità alle particolari procedure di un'organizzazione internazionale non sono soggetti alla legge federale del 21 giugno 201921 sugli appalti pubblici (art. 10 cpv. 1 lett. h n. 3 di tale legge).

Per la Svizzera il fatto che le infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC siano esentate dall'imposta sul valore aggiunto presenta il vantaggio che i fondi per la ricerca svizzeri vanno interamente a beneficio della ricerca anche nel caso di infrastrutture di ricerca ubicate in altri Stati, senza che una loro
parte confluisca in sistemi IVA esteri.

A differenza degli altri cinque ERIC, lo statuto dell'ERIC EPOS esenta dall'IVA non soltanto l'ERIC stesso, ma anche i suoi membri (art. 17 par. 1 statuto EPOS ERIC).

Se la Svizzera vi aderisse, anche i centri di ricerca universitari svizzeri sarebbero esentati dall'IVA a norma dell'articolo 4 lettera c LPRI nel contesto della loro cooperazione con questa infrastruttura di ricerca. L'esenzione interesserebbe in particolare le

19

20 21

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

RS 172.056.1

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università cantonali e le scuole universitarie professionali, a condizione che siano accreditate secondo la legge federale del 30 settembre 201122 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

Art. 15 del regolamento ERIC (Legge applicabile e foro competente) (1) La costituzione e l'esercizio di un ERIC sono disciplinati: a)

dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a, e all'articolo 11 paragrafo 1;

b)

dalla legge dello Stato in cui l'ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a, o che lo sono soltanto parzialmente;

c)

dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

(2) La CGUE è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all'ERIC o tra questi e l'ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.

(3) Alle vertenze tra l'ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l'ERIC ha sede legale.

Commento: l'articolo 15 riguarda la costituzione e l'esercizio di un ERIC, disciplinati dal regolamento ERIC, dalla legge dello Stato in cui ha sede l'ERIC e dallo statuto.

Per quanto riguarda la sicurezza sociale, il diritto applicabile è determinato dai regolamenti UE relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE23 disciplina l'applicazione degli atti normativi dell'UE ai quali viene fatto riferimento nel suo allegato II. I contratti di lavoro individuali conclusi nell'ambito di un ERIC sono disciplinati come tutti gli altri contratti, per cui è possibile specificarvi il diritto nazionale che trova applicazione.

Le decisioni della Commissione europea di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera a riguardano la costituzione di un ERIC una volta accertato il rispetto del regolamento ERIC (art. 6 par. 1 lett. a) e l'approvazione di modifiche dello statuto da parte della Commissione europea (art. 11 par. 1).

Per il commento all'articolo 15 paragrafo 2 rimandiamo al numero 7 («Dichiarazione di adesione a infrastrutture di ricerca ERIC, diritto applicabile e foro giuridico»).

22 23

RS 414.20 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681 (allegato II, sezione A).

24 / 34

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9

Disegno di modifica della LPRI

9.1

La normativa proposta

Art. 31 cpv. 2 lett. ebis In virtù della LPRI, il Consiglio federale ha la competenza di concludere trattati sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione (art. 31 cpv. 1 LPRI). L'obiettivo è facilitare e concretizzare la cooperazione scientifica della Svizzera a livello internazionale nonché la conclusione degli accordi corrispondenti.

All'articolo 31 capoverso 2 LPRI sono elencate le tipologie di accordi che rientrano nella suddetta competenza governativa di concludere trattati. Visto l'articolo 15 del regolamento ERIC (legge applicabile e foro competente, cfr. n. 7), l'elenco non comprende gli accordi di adesione a reti di infrastrutture di ricerca ERIC. Per consentire al Consiglio federale di firmare le dichiarazioni di adesione a singole infrastrutture ERIC ubicate all'estero, il presente disegno prevede di integrare l'articolo 31 capoverso 2 con una lettera ebis che deleghi al Consiglio federale la competenza di decidere in merito all'adesione della Svizzera alle reti di infrastrutture di ricerca ERIC e di riconoscerne il quadro giuridico.

Tale competenza si riferisce all'attuale regolamento ERIC come riportato nell'allegato 1 di questo messaggio. Si tratta di un riferimento statico che esclude il recepimento dinamico di eventuali adeguamenti. Se l'UE dovesse modificare il regolamento ERIC, la disposizione sulla delega andrebbe adeguata e sottoposta al Parlamento per approvazione. Alla luce del nuovo regolamento spetterebbe infatti al potere legislativo decidere se lasciare o togliere al Consiglio federale la competenza di aderire a questo tipo di infrastrutture.

9.2

Attuazione

Questa nuova disposizione sarà attuata secondo la procedura descritta al numero 3. Il Parlamento continuerà a essere consultato sui futuri progetti di adesione a infrastrutture ERIC nel quadro del messaggio ERI. Con il messaggio ERI potrà inoltre prendere atto dei risultati degli esami basati sui criteri del DEFR. Salvo esami supplementari, il Consiglio federale avvierà successivamente la procedura di adesione.

10

Ripercussioni

10.1

Ripercussioni per la Confederazione

Nell'ambito delle deliberazioni sul messaggio ERI 2021­2024 il Parlamento ha stanziato i crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021­202424. I fondi per il finanziamento delle partecipazioni a diversi ERIC sono quindi stati stanziati a prescindere dal fatto che la Svizzera vi partecipi con 24

FF 2020 7529

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status di osservatore o di membro. I contributi dei membri sono compresi in una fascia tra i 50 000 e i 150 000 franchi all'anno. La partecipazione come membro ai sei ERIC descritti in precedenza e come osservatore ad altri due ERIC genera per la Confederazione costi annuali di circa 0,66 milioni di franchi, sotto forma di contributi annuali.

I contributi dei membri sono vincolati.

La gestione della partecipazione svizzera a queste reti di infrastrutture e la rappresentanza a livello ministeriale incombono alla SEFRI, unitamente ai lavori preliminari in vista dell'adesione e al supporto da prestare agli «snodi» svizzeri. Con il presente messaggio viene proposta l'adesione a sei reti di infrastrutture di ricerca. La Svizzera mantiene lo status di Paese osservatore in altre due reti e approfondisce la partecipazione alle rimanenti tre reti identificate nel messaggio ERI 2021­2024. Si dovrà inoltre procedere ad accertamenti preliminari in vista una partecipazione della Svizzera ad altre reti, possibilità che verrà esaminata nel messaggio ERI 2025­2028. I nuovi compiti permanenti derivanti dall'approfondimento della partecipazione svizzera alle reti internazionali di infrastrutture di ricerca genereranno per la SEFRI, a partire dal 2023, un carico di lavoro supplementare stimato a un totale di quattro equivalenti a tempo pieno. Dal 2023 il budget globale del DEFR (SEFRI) sarà aumentato fino a tre posti a tempo pieno per completare il finanziamento del personale supplementare necessario.

L'adesione della Svizzera in qualità di membro degli ERIC comporterà un calo delle entrate IVA, dato che queste infrastrutture ne sono esentate. Per mancanza di dati non è possibile stimare a quanto ammonterà la diminuzione.

10.2

Altre ripercussioni

Non sono previste altre ripercussioni, in particolare per l'economia, la società, l'ambiente, i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna; le relative implicazioni non sono pertanto state approfondite.

11

Aspetti giuridici

11.1

Costituzionalità

Per aderire a una rete di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC la Svizzera deve presentare una dichiarazione unilaterale alla direzione di tale rete.

Visti gli effetti giuridici di questo atto unilaterale, fanno stato le norme nazionali sulla competenza di concludere trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., i trattati internazionali sono approvati dall'Assemblea federale, a meno che, sulla base di una legge o di un trattato internazionale, la conclusione sia di competenza

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del Consiglio federale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200225 sul Parlamento e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199726 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

In virtù dell'articolo 31 capoversi 1 e 2 LPRI, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione. Tale competenza non riguarda però l'adesione a reti internazionali di infrastrutture di ricerca con forma giuridica ERIC.

La partecipazione della Svizzera alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC va quindi sottoposta al Parlamento per approvazione.

L'articolo 31 capoverso 2 lettera ebis D-LPRI integra la competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione. In futuro l'Esecutivo avrebbe quindi la facoltà di decidere autonomamente se aderire a un'infrastruttura di ricerca ERIC. L'emanazione della disposizione si basa sull'articolo 64 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa nel campo della promozione della ricerca e dell'innovazione.

11.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto impegni internazionali contrari alla sua adesione alle sei reti di infrastrutture di ricerca ERIC.

11.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost., i trattati internazionali che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale sottostanno a referendum facoltativo. Per «organizzazione internazionale» si intende un soggetto giuridico di diritto internazionale istituito attraverso un trattato multilaterale che comprende Stati o altri soggetti di diritto internazionale, che ha una propria personalità di diritto internazionale e che dispone di propri organi, a loro volta dotati di poteri decisionali.

Come menzionato al numero 11.1, la dichiarazione unilaterale della Svizzera all'attenzione della rispettiva infrastruttura di ricerca ERIC è retta dalle norme nazionali sulla competenza di concludere trattati internazionali, visti gli effetti giuridici ad essa associati. La dichiarazione di adesione va dunque considerata un trattato di diritto internazionale.

Secondo il regolamento ERIC, le infrastrutture di ricerca in questione ottengono lo status di organizzazione internazionale per quanto riguarda gli aspetti fiscali e gli appalti pubblici (cfr. n. 8.2).

Di conseguenza, il disegno di decreto federale sulle adesioni previste (disegno A) dovrà essere sottoposto a referendum facoltativo. Il disegno di modifica della LPRI 25 26

RS 171.10 RS 172.010

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(disegno B) contiene importanti norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale di emanare una tale legge è sancita dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto stesso sottostà a referendum facoltativo.

11.4

Subordinazione al freno alle spese

Nell'ambito del messaggio ERI 2021­2024 il decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021­2024 (credito d'impegno) è stato assoggettato al freno alle spese. L'adesione della Svizzera a sei ERIC e il mantenimento dello status di osservatore in altri due non comporteranno a partire dal 2023 spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi.

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Abbreviazioni ACTRIS

Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure

BBMRI ERIC

Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure

CERN

Organizzazione europea per la ricerca nucleare

CESSDA ERIC

Consortium of European Social Science Data Archives

CGUE

Corte di giustizia dell'Unione europea

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

DARIAH ERIC

Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

DaSCH

Data and Service Center for the Humanities

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

ECCSEL ERIC

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

ECRIN ERIC

European Clinical Research Infrastructure Network

EIROforum

European Intergovernmental Research Organisation forum

ELI ERIC

Extreme Light Infrastructure ERIC

ELIXIR

European Life Science Infrastructure for Biological Information

eLTER

European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure

EMBL

European Molecular Biology Laboratory

EPOS ERIC

European Plate Observing System

ERIC

European Research Infrastructure Consortium

ESA

European Space Agency

ESO

European Southern Observatory

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

ESSurvey ERIC

European Social Survey

European XFEL

European X-Ray Free-Electron Laser Facility

FORS

Centre de compétences suisse en sciences sociales

ICOS ERIC

Integrated Carbon Observation System

IVA

Imposta sul valore aggiunto

LCo

Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione

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LPRI

Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

LPSU

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Messaggio ERI

Messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021­2024

PFZ

Politecnico federale di Zurigo

SBP

Swiss Biobanking Platform

SCTO

Swiss Clinical Trial Organisation

SEFRI

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

SHARE ERIC

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SSS

Servizio Sismologico Svizzero

UE

Unione europea

UFG

Ufficio federale di giustizia

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Allegato

Catalogo di criteri per l'esame approfondito di un'adesione Secondo il catalogo sottostante, l'adesione a un ERIC è subordinata all'adempimento di quattro criteri specifici. Se questi sono soddisfatti, quattro criteri supplementari permettono di assegnare un punteggio ai consorzi in questione e di metterli così in ordine di priorità.

I.

I.1

I.2

Criteri obbligatori Criterio

Precisazione

La rete internazionale di infrastrutture di ricerca è costituita ed è organizzata o il consorzio della rete di infrastrutture di ricerca è già costituito ma prevede di organizzarsi nella forma giuridica di ERIC.

La rete di infrastrutture di ricerca ha già adottato la forma giuridica ERIC.

È stato designato uno «snodo» nazionale e la comunità di ricerca svizzera interessata è sufficientemente organizzata.

A livello nazionale i ricercatori svizzeri che intendono partecipare a un ERIC sono organizzati sotto forma di consorzio con uno «snodo» centrale che ne assume il coordinamento.

Nel caso specifico di una partecipazione svizzera come membro fondatore: la rete di infrastrutture di ricerca è costituita da un consorzio già esistente e la fase II di realizzazione dell'ERIC è prevista entro i 12 mesi successivi.

Sono coinvolti ricercatori di diversi centri di ricerca27.

I.3

27

Il finanziamento a medio termine dello «snodo» svizzero e dell'infrastruttura in Svizzera è garantito dai centri di ricerca coinvolti.

Il finanziamento delle infrastrutture menzionate al punto I.2 è garantito a medio termine, di regola per la durata minima di partecipazione come membro prevista dallo statuto e almeno per la durata del periodo ERI corrente (p. es. con l'attuale «letter of support») oppure è chiaramente definito come sarà garantito per il periodo in questione.

Nel presente documento il termine «centri di ricerca» è usato come iperonimo per i centri di ricerca universitari di cui all'art. 4 lett. c LPRI, i centri di ricerca extrauniversitari che non perseguono scopi di lucro (art. 5 LPRI) e i centri di ricerca dell'Amministrazione federale.

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I.

Criteri obbligatori Criterio

Precisazione

La partecipazione all'ERIC è prevista nella pianificazione strategica dei centri di ricerca coinvolti.

I.4

II.

II.1

In caso di adesione gli interessi della La verifica giuridica dello statuto e dei Svizzera sono sufficientemente possibili strumenti di adesione da parte protetti.

dell'Amministrazione federale non ha rilevato problemi (p. es. per quanto concerne la procedura di ritiro).

Criteri di priorità Criterio

Precisazione

Le attività dell'ERIC possono essere svolte soltanto nell'ambito di una cooperazione internazionale e non possono essere gestite in modo adeguato attraverso cooperazioni nazionali.

In questo settore molti progetti di ricerca sono svolti in consorzi piuttosto grandi/con un approccio multicentrico.

I progetti di ricerca in questo settore beneficiano ampiamente dell'accesso internazionale a infrastrutture, dati o competenze.

In questo settore è importante definire e instaurare standard internazionali.

All'ERIC partecipano anche molti altri Paesi che propongono partner interessanti in questo campo di ricerca.

Nella Roadmap per le infrastrutture di ricerca il Fondo Nazionale Svizzero ha assegnato a questa rete di infrastrutture di ricerca un'alta importanza per la comunità scientifica svizzera.

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II.

II.2

Criteri di priorità Criterio

Precisazione

L'ERIC è attivo in un settore per il quale la Svizzera nutre un interesse nazionale comprovato.

L'ERIC completa o si riallaccia alle attività di ricerca e innovazione svizzere correnti, ad esempio ai partenariati con l'UE o alla ricerca condotta dall'Amministrazione federale.

L'ERIC rafforza le strategie della politica svizzera di ricerca e innovazione (p. es. rafforzando l'intera catena del valore dalla ricerca di base all'innovazione basata sulla scienza in un settore specialistico di grande rilievo).

Nel suo campo l'ERIC è ben radicato in Svizzera, ad esempio nel quadro di una tabella di marcia disciplinare.

II.3

L'ERIC è un buon complemento ad altre reti internazionali di infrastrutture di ricerca a cui la Svizzera partecipa.

L'ERIC persegue obiettivi che non sono perseguiti o svolge attività che non sono svolte da altre reti internazionali di infrastrutture di ricerca con partecipazione svizzera.

Tra l'ERIC interessato e altri ERIC vengono sfruttate le eventuali sinergie a livello europeo (p. es. nell'ambito di un'«umbrella»28) o svizzero, oppure esiste un coordinamento di livello superiore.

II.4

Le attività della rete di infrastrutture di ricerca giustificano un impegno da parte della Confederazione.

La piena adesione all'ERIC offre vantaggi tangibili rispetto ad altre forme di partecipazione.

Gli attuali membri dell'ERIC fanno valere i loro interessi a livello ministeriale e non attraverso una «representing entity» al di fuori dei ministeri.

28

In questo contesto il termine «umbrella» sta per una cooperazione tra diverse reti di infrastrutture di ricerca che ha per obiettivo il coordinamento delle attività e lo sfruttamento delle eventuali sinergie.

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