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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero elettrico Modifica del 9 maggio 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero elettrico, allegato al decreto del Consiglio federale del 15 settembre 20201, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 5a Abrogata Appendice 5b Adeguamento dei salari effettivi 1.

I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL registrano un aumento generale dei salari AVS dello 0,9 %.

2.

Inoltre, i datori di lavoro distribuiscono tra i lavoratori assoggettati alla CCL lo 0,6 % della massa salariale AVS dell'azienda (data di riferimento: 31.12.2021) a titolo di aumento salariale individuale.

Per il resto, l'appendice 5b (salari minimi ai sensi dell'articolo 17 CCL) rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 5b del CCL.

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FF 2020 6489

2022-1434

FF 2022 1169

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III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

9 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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