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Statuto del CESSDA ERIC Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione1 Preambolo Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno di Norvegia, in appresso denominati «membri», e la Confederazione svizzera, in appresso denominata «osservatori», considerando che i membri ritengono la fornitura dell'accesso a dati e metadati delle scienze sociali essenziale per la nostra comprensione delle principali sfide della società odierna, dei processi in corso nella società, dei problemi connessi e delle soluzioni disponibili, considerando che il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali (CESSDA) si baserà sui servizi nazionali esistenti nei paesi membri e rafforzerà e amplierà la cooperazione paneuropea mediante una stretta collaborazione di ricerca e sviluppo sugli archivi di dati delle scienze sociali, per ragioni di carattere scientifico ed economico, considerato che i membri mirano a incrementare l'eccellenza scientifica e l'efficacia della ricerca europea nelle scienze sociali e ad ampliare l'accesso ai dati e metadati indipendentemente dalle frontiere, ricordato che il CESSDA è stato riconosciuto dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e incluso nella tabella di marcia dell'ESFRI (2006), considerando che la Germania intende contribuire con finanziamenti specifici per compiti del CESSDA che saranno svolti dal prestatore di servizi tedesco,

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Traduzione dal testo originale inglese.

2022-1220

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Statuto del CESSDA ERIC

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invitando la Commissione europea a costituire l'infrastruttura CESSDA sotto forma di consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, hanno convenuto quanto segue:

Capo 1: Disposizioni generali Art. 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1. Il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali (CESSDA) assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, ed è denominato CESSDA ERIC.

2. Il CESSDA ERIC ha sede legale a Bergen (Norvegia).

3. La lingua di lavoro è l'inglese.

Art. 2

Compiti e attività

1. Il CESSDA ERIC è il fulcro di un'infrastruttura di ricerca distribuita che collega tra loro gli archivi di dati delle scienze sociali dei membri, degli osservatori e degli altri partner. Il CESSDA ERIC non mantiene archivi di dati propri.

2. La funzione del CESSDA ERIC consiste nel fornire un'infrastruttura di ricerca distribuita e sostenibile che consenta ai ricercatori di condurre ricerche di elevata qualità nelle scienze sociali, in modo da contribuire alla produzione di soluzioni efficaci alle principali sfide della società odierna e facilitare l'insegnamento e l'apprendimento nel campo delle scienze sociali.

3. Il CESSDA ERIC opera su una base non economica. Può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non la ostacolino.

4. Il CESSDA ERIC compie la propria funzione contribuendo allo sviluppo e al coordinamento di norme, protocolli e migliori pratiche professionali, comprese attività di formazione sulle migliori pratiche in materia di distribuzione dei dati e gestione dei dati. Il CESSDA ERIC, ove opportuno, integra anche nuove fonti di dati nell'infrastruttura.

5. Il CESSDA ERIC promuove una più ampia partecipazione all'infrastruttura di ricerca. Al fine di agevolare l'adesione di paesi in cerca di sostegno per sviluppare ulteriormente i loro archivi di dati delle scienze sociali, il CESSDA ERIC avvia attività di formazione e scambi tra prestatori di servizi esistenti e potenziali.

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Capo 2: Composizione Art. 3

Membri

1. I seguenti soggetti possono diventare membri, oppure osservatori senza diritto di voto: a)

Stati membri dell'Unione europea;

b)

paesi associati;

c)

paesi terzi diversi dai paesi associati;

d)

organizzazioni intergovernative.

L'allegato 1 del presente statuto contiene un elenco dei membri, degli osservatori e dei prestatori di servizi alla data di costituzione del CESSDA ERIC. Tale allegato è aggiornato dal direttore in funzione delle variazioni della partecipazione al CESSDA ERIC.

2. L'adesione di nuovi membri e osservatori e il loro recesso e la cessazione dell'adesione o della condizione di osservatore avvengono conformemente agli articoli 5 e 6.

3. Il CESSDA ERIC conta fra i suoi membri almeno uno Stato membro dell'Unione e due altri paesi che possono essere Stati membri dell'Unione o paesi associati.

4. I membri godono dei seguenti diritti: a)

l'uso dell'immagine del CESSDA ERIC, costituita da ogni rappresentazione visiva o sonora di «CESSDA» o «CESSDA ERIC» che colleghi l'uso delle diciture, una relazione, un prodotto o un servizio al CESSDA ERIC;

b)

la nomina di uno o più soggetti rappresentanti;

c)

la partecipazione alle riunioni dell'assemblea generale con diritto di voto;

d)

il conferimento ai prestatori di servizi definiti all'articolo 11, paragrafo 2, del diritto di: i. partecipare a formazioni e attività connesse del CESSDA ERIC, ii. usare software, middleware e strumenti del CESSDA ERIC sviluppati sotto contratto con il CESSDA ERIC, iii. usare lo European Language Social Science Thesaurus (ELSST);

e)

partecipare al forum dei prestatori di servizi, come disposto all'articolo 11.

5. I membri hanno i seguenti obblighi: a)

contribuire al bilancio del CESSDA ERIC secondo la formula di finanziamento stabilita dall'assemblea generale;

b)

designare un prestatore di servizi che fornirà servizi del CESSDA ERIC nel paese di stabilimento e in tutta Europa;

c)

fornire finanziamenti nazionali per consentire al prestatore di servizi designato di soddisfare gli obblighi di cui all'allegato 2;

d)

promuovere l'adozione di norme da parte degli archivi nazionali di dati delle scienze sociali; 3 / 20

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e)

fornire infrastrutture tecniche per rendere possibile l'accesso a dati e servizi;

f)

promuovere il ricorso ai servizi da parte dei ricercatori nel paese membro e raccogliere feedback ed esigenze degli utenti;

g)

sostenere e, se necessario, avviare l'integrazione degli archivi nazionali di dati delle scienze sociali, compresa l'integrazione tra gli archivi nazionali e quelli di altri paesi membri od osservatori.

Art. 4

Osservatori

1. Un osservatore è un paese o un'organizzazione intergovernativa in procinto di diventare membro o che per ragioni proprie non può diventare membro ma desidera contribuire e partecipare alle attività del CESSDA ERIC.

2. Gli osservatori godono dei seguenti diritti: a)

l'uso dell'immagine del CESSDA ERIC con la dicitura «osservatore»;

b)

la nomina di uno o più soggetti rappresentanti;

c)

la partecipazione alle riunioni dell'assemblea generale senza diritto di voto;

d)

l'accesso al sostegno diretto del CESSDA ERIC per lo sviluppo dei loro sistemi, processi e servizi;

e)

il conferimento ai prestatori di servizi del diritto di: i. partecipare a formazioni e attività connesse del CESSDA ERIC, ii. usare software, middleware, e strumenti del CESSDA ERIC sviluppati sotto contratto con il CESSDA ERIC, iii. usare lo European Language Social Science Thesaurus (ELSST);

f)

partecipare al forum dei prestatori di servizio, come disposto all'articolo 12.

3. Gli osservatori hanno i seguenti obblighi: a)

apportare un contributo al bilancio, secondo quanto deciso dall'assemblea generale e concordato nel quadro della domanda di adesione;

b)

svolgere le attività concordate in sede di ammissione;

c)

designare un prestatore di servizi che fornirà servizi del CESSDA ERIC nel proprio paese e in tutta Europa, se tali servizi sono stati concordati per l'osservatore di cui trattasi;

d)

fornire finanziamenti nazionali per consentire all'eventuale prestatore di servizi designato di soddisfare gli obblighi di cui all'allegato 2.

Art. 5

Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente statuto, qualsiasi soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere ammesso in qualità di membro o osservatore. L'adesione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dall'assemblea generale. Condizioni per l'adesione sono la capacità del soggetto che aderisce di contribuire positivamente ai compiti e alle attività del CESSDA ERIC di cui all'Articolo 2 e l'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 3. La 4 / 20

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domanda di adesione in qualità di membro o di osservatore è indirizzata al direttore, che informa l'assemblea generale sull'opportunità di accoglierla o meno.

2. Su richiesta del direttore, il membro o l'osservatore aderente sceglie e propone un prestatore di servizi incaricato di svolgere le rispettive funzioni.

3. Il direttore chiede il parere del comitato consultivo scientifico e del forum dei prestatori di servizi prima di accettare o rifiutare il prestatore di servizi proposto.

Art. 6

Recesso o revoca di un membro o osservatore

1. I membri e gli osservatori possono, mediante un preavviso minimo di sei mesi, recedere dalla partecipazione in qualità, rispettivamente, di membri o di osservatori.

Il preavviso è trasmesso per iscritto e indirizzato al direttore. I membri e gli osservatori non possono recedere durante i primi quattro anni dall'adesione, a meno che l'assemblea generale per motivi eccezionali conceda un periodo più breve.

2. Il recesso del membro o dell'osservatore diventa effettivo dopo il versamento di tutti i contributi ancora dovuti e l'adempimento degli altri obblighi pendenti. Eventuali beni appartenenti al prestatore di servizi finanziati dal CESSDA ERIC sono, per quanto possibile, restituiti al CESSDA ERIC.

3. L'assemblea generale può decidere a maggioranza dei due terzi dei voti espressi di revocare la partecipazione di un membro o di un osservatore se il membro o l'osservatore viola lo statuto o le pertinenti norme giuridiche, oppure non è in grado di rispettare gli obblighi connessi alla partecipazione in qualità di membro o di osservatore.

4. I membri non hanno diritto di voto nelle questioni legate al proprio recesso o all'eventuale revoca dell'adesione.

Capo 3: Gestione Art. 7

Gestione

La struttura di gestione del CESSDA ERIC consta dei seguenti organi: a)

l'assemblea generale;

b)

il direttore;

c)

i prestatori di servizi e il forum dei prestatori di servizi, che ha carattere consultivo;

d)

il comitato consultivo scientifico;

e)

qualsiasi altro comitato consultivo istituito dall'assemblea generale per agevolare il conseguimento degli obiettivi del CESSDA ERIC.

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Art. 8

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Assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta di delegati dei membri e degli osservatori.

2. L'assemblea generale è la massima autorità del CESSDA ERIC. L'assemblea generale svolge le seguenti funzioni: a)

decide il bilancio e la formula di finanziamento e approva i conti annuali e la relazione annuale. Qualsiasi modifica della formula di finanziamento è adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Qualsiasi aumento del bilancio tale da provocare l'aumento del contributo annuale è deciso a maggioranza dei due terzi dei voti espressi;

b)

definisce la politica del CESSDA ERIC in ambito scientifico, tecnico e amministrativo e istituisce e mantiene una politica della proprietà intellettuale, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi;

c)

adotta i piani strategici e i piani di lavoro, con una maggioranza di due terzi dei voti espressi;

d)

sovrintende alla gestione del CESSDA ERIC;

e)

elegge il presidente e il vicepresidente dell'assemblea generale;

f)

nomina e revoca il direttore del CESSDA ERIC;

g)

nomina, sostituisce e rimuove i membri del comitato consultivo scientifico;

h)

approva i prestatori di servizi proposti da un membro o da un osservatore e approva la sostituzione dei prestatori di servizi. Tale approvazione può essere revocata al prestatore di servizi inadempiente;

i)

nomina, sostituisce e rimuove i membri dei comitati istituiti dall'assemblea generale;

j)

adotta le relazioni di revisione contabile del CESSDA ERIC;

k)

riceve ed esamina le relazioni annuali del comitato consultivo scientifico;

l)

adotta le regole e gli standard operativi per le operazioni dei prestatori di servizi legate al CESSDA ERIC, di concerto con il forum dei prestatori di servizi;

m) approva l'adesione di nuovi membri e osservatori e il recesso o la revoca dei medesimi a norma degli articoli 5 e 6.

3. Ciascun membro è rappresentato in seno all'assemblea generale da un massimo di due delegati. Ciascun membro dispone di un unico voto in seno all'assemblea generale. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione del presente statuto. Gli Stati membri dell'Unione e i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. Il presidente non ha diritto di voto, salvo in situazione di parità di voti, in cui esprime il voto decisivo.

4. Per organizzare una riunione valida dell'assemblea generale occorre un quorum di almeno metà dei membri. Qualora il quorum non sia raggiunto, è indetta una riunione in seconda convocazione che avviene entro tre settimane, con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova riunione il quorum è raggiunto se è presente almeno un quarto

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dei membri. In assenza di quorum in seconda convocazione il presidente dell'assemblea generale è legittimato ad adottare decisioni improcrastinabili fino a quando l'assemblea generale potrà nuovamente raggiungere il quorum. Tali decisioni sono sottoposte al riesame dell'assemblea generale alla prima opportunità.

5. Se lo statuto richiede una maggioranza di due terzi dei voti, il quorum necessario perché una decisione sia valida è di tre quarti dei membri.

6. In seno all'assemblea generale possono votare esclusivamente i membri presenti.

Tuttavia, qualora un membro non possa essere fisicamente presente, l'assemblea generale può accettare una presenza elettronica. I diritti di voto non sono trasferibili.

La votazione si effettua a scrutinio segreto se almeno un terzo dei membri presenti lo richiede.

7. Il presidente può, se necessario, decidere di prendere una decisione mediante procedura scritta, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea generale.

8. Gli osservatori hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea generale, senza diritto di voto. Ciascun osservatore può inviare un massimo di due delegati.

9. L'assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente tra le delegazioni dei membri, per un periodo di due anni. Una volta eletto, il presidente non appartiene più alla delegazione di un membro. Lo stesso vale per il vicepresidente quando sostituisce il presidente. I membri interessati da tali nomine nominano un altro delegato per rappresentarli in seno all'assemblea generale.

10. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno. Le riunioni dell'assemblea generale sono convocate dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane. I membri e gli osservatori possono proporre punti da inserire all'ordine del giorno comunicandoli al presidente almeno due settimane prima della riunione. Se necessario nell'interesse del CESSDA ERIC, una riunione straordinaria dell'assemblea generale può essere convocata su richiesta del presidente, del direttore o di almeno la metà dei membri.

Art. 9

Il direttore

1. Il direttore è l'amministratore delegato, il direttore scientifico e il rappresentante legale del CESSDA ERIC.

2. Il direttore è nominato per un periodo di cinque anni, che può essere rinnovato. Il direttore riferisce all'assemblea generale.

3. Il direttore è responsabile della preparazione del bilancio annuale, delle strategie e delle politiche, da presentare all'assemblea generale per adozione.

4. Il direttore è responsabile della preparazione delle riunioni dell'assemblea generale e fornisce al comitato consultivo scientifico e al forum dei prestatori di servizi il supporto amministrativo necessario.

5. Il direttore è responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale e assicura che il CESSDA ERIC rispetti tutti i pertinenti obblighi di legge.

6. Il direttore può prendere tutte le decisioni necessarie per il funzionamento del CESSDA ERIC.

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7. Il direttore consulta periodicamente il forum dei prestatori di servizi su questioni di particolare interesse per questi ultimi, invitando tale forum a presentare osservazioni sul progetto di bilancio, sui piani e sulle strategie di lavoro e su altre importanti questioni programmatiche prima che passino al vaglio dell'assemblea generale.

8. Il direttore monitora l'applicazione da parte dei prestatori di servizi delle regole e degli standard operativi nelle operazioni collegate al CESSDA ERIC e ne riferisce ogni anno all'Assemblea generale, presentando raccomandazioni di misure per contrastare eventuali irregolarità.

Art. 10

Comitato consultivo scientifico

1. L'assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente di almeno quattro e al massimo sette scienziati eminenti, indipendenti ed esperti provenienti da paesi di tutto il mondo. La nomina del comitato consultivo scientifico si basa sulle raccomandazioni del direttore. Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico e il forum dei prestatori di servizi. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico ha durata triennale. Può essere rinnovato una volta.

2. Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta l'anno circa la qualità scientifica dei servizi, delle politiche scientifiche e delle procedure e sui piani futuri in questi settori.

3. Il comitato consultivo scientifico trasmette ogni anno una relazione scritta di attività all'assemblea generale, per il tramite del direttore. La relazione contiene una valutazione dei servizi offerti dal CESSDA ERIC agli utilizzatori dei dati. Il direttore presenta la relazione all'assemblea generale con le proprie osservazioni ed eventuali raccomandazioni.

4. Il comitato consultivo scientifico può chiedere al direttore di proporre all'assemblea generale di nominare nuovi membri del consiglio di amministrazione per garantirne una sufficiente rappresentatività di tutti i settori coperti dal CESSDA ERIC.

Art. 11

Prestatori di servizi

1. I prestatori di servizi costituiscono la rete distribuita operativa integrata dal CESSDA ERIC.

2. I prestatori di servizi sono enti designati dai membri e dagli osservatori conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), per svolgere i compiti connessi all'acquisizione, alla manutenzione e all'accesso dei dati delle scienze sociali nel loro paese e in tutta Europa.

3. I prestatori di servizi si attengono alle regole e agli standard operativi per le operazioni connesse al CESSDA ERIC, come indicato nell'allegato 2.

4. I diritti e gli obblighi del CESSDA ERIC e dei prestatori di servizi relativi ai compiti elencati nell'allegato 2 sono disciplinati da accordi sul livello di servizio conclusi tra il CESSDA ERIC e il prestatore di servizi in questione.

5. I prestatori di servizi partecipano alla gestione del CESSDA ERIC in veste consultiva.

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6. La capacità dei prestatori di servizi di adempiere ai loro obblighi di cui all'allegato 2 è valutata una volta ogni due o tre anni in base a decisione dell'assemblea generale.

Il direttore, di concerto con il forum dei prestatori di servizi e con il comitato consultivo scientifico, decide chi deve effettuare le valutazioni e con quali modalità e presenta all'assemblea generale i risultati delle valutazioni stesse, unitamente a proposte di risoluzioni dell'assemblea generale in merito.

Art. 12

Forum dei prestatori di servizi

1. Il forum dei prestatori di servizi è composto dai rappresentanti dei prestatori di servizi e ha carattere consultivo. Ciascun membro o osservatore può avere un membro nel forum. Il direttore assiste e sostiene il forum dei prestatori di servizi.

2. Il direttore consulta il forum dei prestatori di servizi almeno una volta l'anno sui piani futuri e sugli aspetti tecnici delle attività del CESSDA ERIC e trasmette i pareri dei prestatori di servizi all'assemblea generale.

Art. 13

Modifiche dello statuto

L'assemblea generale può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, decidere di proporre una modifica dello statuto. La proposta viene sottoposta alla Commissione europea a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Capo 4: Politiche Art. 14

Politica di accesso ai dati

1. La politica di accesso ai dati del CESSDA ERIC è conforme alle raccomandazioni e agli orientamenti dell'OCSE sull'accesso ai dati (principi e orientamenti per l'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dell'OCSE, 2007).

2. I dati e i metadati finanziati con fondi pubblici detenuti dai prestatori di servizi, salvo se diversamente stabilito all'articolo 14, paragrafo 6, sono liberamente accessibili e gratuiti al punto di accesso per la ricerca e l'istruzione pubbliche e sono messi a disposizione in tempi rapidi.

3. Tutte le raccolte di dati sono messe a disposizione da prestatori di servizi affinché vi abbiano accesso ricercatori autorizzati a fini di ricerca e istruzione pubbliche.

4. I prestatori di servizi garantiscono l'anonimato degli interessati conformemente alle vigenti norme internazionali, europee e nazionali, nonché ai pertinenti quadri etici.

5. I prestatori di servizi adottano procedure eque, aperte e trasparenti in materia di accesso ai dati e ai metadati in loro custodia.

6. Il principio dell'accesso aperto sancito all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, non obbliga un prestatore di servizi a condividere dati e metadati o raccolte di dati se ciò sarebbe in conflitto con la legislazione nazionale, con diritti di proprietà intellettuale o con altri validi motivi di diritto.

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Art. 15

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Politica di divulgazione

1. La politica di divulgazione del CESSDA ERIC è attuata attraverso la strategia di comunicazione.

2. La politica di divulgazione copre i risultati di tutte le attività finanziate dal CESSDA ERIC ed è liberamente accessibile, salvo nei casi in cui diritti di proprietà intellettuale preesistenti non lo consentano.

3. Tutti i documenti tecnici e tutte le politiche, le procedure di base e le relazioni di monitoraggio sono resi pubblici sul sito Internet del CESSDA ERIC.

4. Tutti i documenti relativi all'adempimento degli obblighi dei prestatori di servizi sono pubblicati dai prestatori stessi.

Art. 16

Proprietà intellettuale

1. Nell'ambito dello statuto, per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), sottoscritta il 14 luglio 19672.

2. Riguardo alle questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra membri, osservatori e prestatori di servizi sono disciplinate dal diritto nazionale vigente e dalle norme e dai regolamenti internazionali pertinenti.

3. La proprietà intellettuale che i membri o i prestatori di servizi forniscono al CESSDA ERIC resta di proprietà del titolare originario.

4. La proprietà intellettuale originata da attività finanziate dal CESSDA ERIC (per contributo diretto o in natura) appartiene al CESSDA ERIC. Il CESSDA ERIC può rinunciare, in tutto o in parte, ai suoi diritti a favore del membro, dell'osservatore o del prestatore di servizi che ha generato i diritti di proprietà intellettuale.

Art. 17

Organico

1. Il CESSDA ERIC si conforma al principio delle pari opportunità in materia di occupazione. Le posizioni in organico di ambito scientifico sono coperte previo annuncio a livello internazionale.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, fa quanto in suo potere per agevolare la circolazione e il soggiorno dei cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività del CESSDA ERIC e dei loro familiari.

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RS 0.230

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Capo 5: Finanziamento e responsabilità Art. 18

Contributi

L'assemblea generale fissa il contributo di ciascun membro in funzione del bilancio e, salvo per i contributi speciali, in proporzione al PIL del membro. I contributi sono trasferiti al CESSDA ERIC entro la data stabilita dall'assemblea generale. L'assemblea generale fissa i contributi degli osservatori.

Art. 19

Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1. L'esercizio finanziario è di un anno civile.

2. Il direttore prepara e trasmette all'assemblea generale per approvazione un progetto di bilancio e piano di attività annuali, compresi i contributi proposti per membri e osservatori. Il bilancio annuale e i contributi dovuti sono approvati dall'assemblea generale almeno sei mesi prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario. Il bilancio annuale deve essere in pareggio, di modo che le spese previste non superino le entrate previste.

3. Il CESSDA ERIC è soggetto alla normativa contabile del paese ospitante nel garantire la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti conformemente ai principi contabili internazionali generalmente accettati e ai principi di trasparenza.

4. Il CESSDA ERIC elabora una relazione annuale di attività. La relazione contiene in particolare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle attività del CESSDA ERIC. La relazione è approvata dall'assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla conclusione dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

Art. 20

Finanziamento, responsabilità e assicurazioni

1. Le risorse del CESSDA ERIC sono composte da: a)

contributi finanziari dei membri e degli osservatori;

b)

eventuali contributi del paese ospitante;

c)

altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dall'assemblea generale, compresi sovvenzioni di ricerca da fonti nazionali o internazionali, donazioni e proventi di attività economiche.

2. Il CESSDA ERIC è responsabile dei propri debiti.

3. I membri e gli osservatori non sono responsabili in solido per i debiti del CESSDA ERIC.

4. Il CESSDA ERIC sottoscrive le opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento della sua infrastruttura.

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Art. 21

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Appalti ed esenzione fiscale

1. Il CESSDA ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica del CESSDA ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2. Gli appalti indetti dai membri e dagli osservatori finalizzati alle attività del CESSDA ERIC si svolgono in modo da tenere in debito conto i bisogni del CESSDA ERIC, e sono conformi ai requisiti tecnici e alle specifiche determinati dal pertinente organo del CESSDA ERIC.

3. Le esenzioni fiscali di cui alla legge norvegese in materia di imposta sul valore aggiunto, del giugno 2009, n. 58, paragrafo 10, punto 3, sono limitate all'imposta sul valore aggiunto applicata a beni e servizi riservati all'uso esclusivo del CESSDA ERIC e integralmente acquistati e appaltati dal CESSDA ERIC. Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Capo 6: Durata, scioglimento, controversie, disposizioni concernenti la costituzione Art. 22

Durata

Il CESSDA ERIC esiste fino allo scioglimento in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2.

Art. 23

Scioglimento

1. L'assemblea generale può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, decidere di sciogliere il CESSDA ERIC.

2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal CESSDA ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di detta decisione.

3. Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti del CESSDA ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi al CESSDA ERIC.

4. Il CESSDA ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. Il CESSDA ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 24

Diritto applicabile

L'istituzione e il funzionamento del CESSDA ERIC sono disciplinati: a) 12 / 20

dal diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

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b)

dal diritto del paese ospitante nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal diritto dell'Unione;

c)

dal presente statuto e dalle relative modalità di attuazione.

Art. 25

Controversie

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri e gli osservatori riguardo al CESSDA ERIC o tra questi e il CESSDA ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione europea sia parte in causa.

2. Alle vertenze tra il CESSDA ERIC e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione europea, la legge del paese ospitante determina la giurisdizione competente e il diritto applicabile per la risoluzione di tali vertenze.

3. Il foro competente per qualsiasi causa contro il CESSDA ERIC è il tribunale distrettuale di Bergen, salvo diversa disposizione a norma dell'articolo 24 e dell'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 26

Disponibilità dello statuto

Il presente statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web del CESSDA ERIC e presso la sua sede legale.

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Allegato 1

Elenco dei membri e degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti e prestatori di servizi Membri: Paese:

Soggetto rappresentante

Prestatore di servizi

Norvegia

Consiglio della ricerca della Norvegia

Sikt ­ Agenzia norvegese per i servizi condivisi nella formazione e nella ricerca

Austria

Ministero federale della Scienza, della ricerca e dell'economia (BMWFW)

AuSSDA ­ Archivio austriaco dei dati delle scienze sociali

Belgio

BELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S3.

Archivio di dati delle scienze sociali e delle tematiche umanistiche ­ SOHDA

Croazia

Ministero delle scienze e dell'educazione

Facoltà di scienze umane e sociali, Università di Zagabria

Repubblica ceca

Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport

Archivio ceco dei dati delle scienze sociali

Danimarca

Agenzia danese per la scienza e Archivio danese di dati ­ l'istruzione superiore DDA

Finlandia

Ministero dell'educazione e della cultura

Francia

Centro nazionale per la ricerca Progedo scientifica (CNRS)

Germania

Ministero federale dell'istruzione e della ricerca (BMBF)

Istituto Leibniz per le scienze sociali (GESIS)

Grecia

Infrastruttura di ricerca greca per le scienze sociali ­ So.Da.Net4

Infrastruttura di ricerca greca per le scienze sociali ­ So.Da.Net

Ungheria

Ufficio nazionale per la ricerca, Fondazione Tárki lo sviluppo e l'innovazione (NRDI Office)

3

4

Archivio finlandese dei dati per le scienze sociali ­ FSD

BELSPO: Service public de programmation Politique scientifique EWI: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie D.G.E.N.O.R.S.: Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.

Il contributo annuo del membro sarà versato dal Centro nazionale per la ricerca sociale (EKKE)

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Statuto del CESSDA ERIC

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Paese:

Soggetto rappresentante

Prestatore di servizi

Islanda

Ministero dell'educazione, della scienza e della cultura

Istituto di ricerca sulle scienze sociali

Irlanda

Consiglio di ricerca irlandese Archivio irlandese dei dati per le scienze sociali ­ ISSDA

Italia

Consiglio Nazionale delle Ri- DASSI ­ Archivio italiano dei cerche CNR dati per le scienze sociali

Portogallo

Ministero della scienza, della Archivio Portoghese di Infortecnologia e dell'istruzione su- mazione Sociale - APIS periore

Paesi Bassi

Ente neerlandese per la ricerca Archiviazione dei dati e scientifica (NWO) servizi in rete ­ DANS

Macedonia del Nord Ministero dell'educazione e della scienza

Università di Skopje (Università «San Cirillo e Metodio» Skopje)

Serbia

Ministero dell'educazione, Centro dati serbo per le della scienza e dello sviluppo scienze sociali ­ DCS tecnologico

Slovacchia

Ministero dell'istruzione, delle Archivio slovacco dei dati scienze, della ricerca e dello sociali ­ SASD sport della Repubblica slovacca

Slovenia

Ministero dell'istruzione, della Archivi di dati delle scienze scienza e dello sport (MIZS) sociali ­ ADP

Svezia

Consiglio nazionale delle ricer- Servizio nazionale svedese che dei dati ­ SND

Regno Unito

Consiglio per la ricerca econo- Servizio dei dati del mica e sociale (ESRC) Regno Unito

Osservatori: Paese:

Soggetto rappresentante

Prestatore di servizi

Svizzera

Centro svizzero di competenze FORS nelle scienze sociali

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Statuto del CESSDA ERIC

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Allegato 2

Obblighi dei prestatori di servizi I prestatori di servizi del CESSDA hanno gli obblighi seguenti: 1. conformarsi agli elementi convenuti della norma DDI sui metadati necessari per consentire al membro/osservatore di contribuire alle attività del CESSDA ERIC e da individuare a cura del CESSDA ERIC; 2. adottare e applicare il sistema unico comune di autenticazione degli utenti (o i sistemi, se del caso) raccomandato dal CESSDA ERIC; 3. consentire la raccolta dei metadati di presentazione delle risorse e dei metadati supplementari pertinenti in loro possesso ai fini dell'inclusione nel portale di dati del CESSDA ERIC; 4. rendere scaricabili i dati in loro possesso tramite portali comuni di dati, nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi e normative vigenti; 5. garantire la presenza della o delle lingue nazionali pertinenti nel thesaurus multilingue; 6. condividere gli strumenti di archiviazione dei dati (alle condizioni previste all'articolo 16 dello statuto in materia di proprietà intellettuale); 7. aderire ai principi del modello di riferimento del sistema aperto di archiviazione delle informazioni e a ogni esigenza concordata del CESSDA ERIC per il funzionamento di repertori affidabili; 8. contribuire alle attività transnazionali del CESSDA ERIC per l'armonizzazione dei dati; 9. fornire materiali e/o competenze alla banca domande transnazionale; 10. fornire sostegno orientativo agli osservatori del CESSDA ERIC e ai loro prestatori di servizi rappresentativi in vista del conseguimento della piena adesione; 11. fornire sostegno connesso all'adesione in qualità di membri per i paesi dotati di infrastrutture nazionali ancora insufficienti e precarie, in modo da aiutarli a sviluppare le competenze necessarie per svolgere successivamente compiti in qualità di membri; 12. facilitare l'accesso a dati pertinenti dei governi nazionali e derivanti da ricerca finanziata, in funzione degli assetti giuridici nazionali; 13. aderire alle politiche di accesso ai dati e di divulgazione del CESSDA ERIC; 14. rispettare opportunamente le disposizioni delle politiche del CESSDA ERIC.

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Allegato 3

Bilancio e contributi dei membri Il presente allegato stabilisce il meccanismo per calcolare i contributi dei membri e degli osservatori.

a) Bilancio 2017-2019 Il bilancio del CESSDA ERIC stimato per il periodo 2017-2019 si basa sulla prosecuzione del precedente accordo di consorzio CESSDA, con un contributo annuo dei membri pari a 1,9 milioni di EUR (sulla base di 13 membri).

La ripartizione del contributo annuo è la seguente: 1. Contributi speciali a.

La Norvegia come paese ospitante verserà un importo annuo di 800 000 EUR.

b.

La Germania verserà un importo annuo di 750 000 EUR, di cui un importo fisso di 310 000 EUR a copertura della parte di spettanza della Germania del funzionamento generale del CESSDA e un importo forfettario di 440 000 EUR per finanziare i compiti del CESSDA ERIC da svolgere a cura del prestatore di servizi tedesco, disciplinati da un accordo tra la Germania e il CESSDA ERIC. Entrambi gli importi si iscrivono al bilancio del CESSDA ERIC e corrispondono alle sue priorità.

2. Un contributo totale di 350 000 EUR è ripartito tra gli altri membri e osservatori del CESSDA ERIC secondo i principi definiti all'articolo 18.

3. Qualora il CESSDA ERIC abbia meno di 13 membri/osservatori nei primi tre anni di esistenza, la linea di bilancio «contributi annui dei membri» sarà coperta da riserve da trasferire al consorzio CESSDA ERIC dal precedente consorzio (CESSDA AS).

4. Qualora il CESSDA ERIC abbia ulteriori membri/osservatori, questi verseranno contributi annui proporzionali calcolati separatamente e aggiunti al contributo totale.

b) Bilancio 2020-2021 Il bilancio per il periodo a partire dal 2020 deve basarsi su un contributo annuo dei membri stimato a 1,5 milioni di EUR.

La ripartizione del contributo annuo è la seguente: 1. Contributi speciali a.

La Norvegia come paese ospitante verserà un importo annuo di 800 000 EUR.

b.

La Germania verserà un importo annuo di 310 000 EUR per la propria parte del funzionamento generale del CESSDA, unicamente per il 2020 e il 2021.

c.

La Germania fornirà al CESSDA ERIC servizi per un valore stimato a 440 000 EUR. I compiti del CESSDA ERIC da eseguire a cura del prestatore di servizi tedesco sono disciplinati da un accordo tra la Germania e il CESSDA ERIC, e fanno parte delle priorità del CESSDA ERIC stesso.

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2. Un contributo totale di 390 000 EUR è ripartito tra gli altri membri e osservatori del CESSDA ERIC secondo i principi definiti all'articolo 18.

3. Qualora il CESSDA ERIC abbia ulteriori membri/osservatori, questi verseranno contributi annui proporzionali calcolati separatamente e aggiunti al contributo totale.

c) Principi di ripartizione dei contributi dei membri Conformemente all'articolo 8, l'assemblea generale fissa il contributo di ciascun membro in funzione del bilancio e, salvo per i membri che versano contributi speciali, in proporzione al PIL del membro. L'assemblea generale fissa i contributi degli osservatori.

I dati per il calcolo dei contributi proporzionali annui dei membri e degli osservatori tenuti a versarli sono quelli espressi dall'indicatore della Banca mondiale «PIL in USD correnti» per l'anno più recente per cui sono disponibili dati per tutti i membri al momento di effettuare il calcolo.

La Norvegia e la Germania versano contributi speciali. Tutti gli altri membri e osservatori versano contributi annui proporzionali. Il valore totale dei contributi annui proporzionali è calcolato in modo da conseguire l'obiettivo globale di bilancio tenendo conto dei contributi annui speciali.

Il contributo annuo delle organizzazioni intergovernative è deciso dall'assemblea generale caso per caso.

d) Calcolo del bilancio 2016 Il bilancio 2016 è alimentato da contributi complessivi dei membri pari a 1 932 737 EUR, versati da 15 membri e un osservatore.

Membro

PIL (USD) (2014)

Contributo annuo (EUR)

Austria

436 343 622 435

16 478

Belgio

533 382 785 676

20 142

Danimarca

341 951 607 730

12 913

Finlandia

270 673 584 162

10 222

Francia

2 829 192 039 172

106 841

Germania

3 852 556 169 656

750 000

237 592 274 371

8 972

48 172 242 517

1 819

Paesi Bassi

869 508 125 480

32 836

Norvegia

500 103 094 419

800 000

99 790 145 653

3 768

Grecia Lituania

Slovacchia

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Membro

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PIL (USD) (2014)

Contributo annuo (EUR)

49 416 055 609

1 866

Svezia

570 591 266 160

21 548

Svizzera

701 037 135 966

26 474

2 941 885 537 461

111 096

205 522 871 251

7 761

14 487 718 557 718

1 932 737

Slovenia

Regno Unito Repubblica ceca Totale

I calcoli per i prossimi anni saranno effettuati non appena saranno disponibili i dati relativi al PIL.

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