FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Statuto di ERIC DARIAH Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione1 Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Serbia, Slovenia, in appresso denominati i «membri fondatori»; riconoscendo l'importante ruolo degli osservatori e dei partner cooperanti di ERIC DARIAH; nell'intento di sostenere le arti e le discipline umanistiche in Europa; nell'intento di creare un'infrastruttura d'avanguardia per la ricerca digitale nel campo delle arti e delle discipline umanistiche; tenuto conto dei risultati del progetto relativo alla fase preparatoria di DARIAH, finanziato dalla Commissione europea con l''accordo di sovvenzione n. 211583; chiedendo alla Commissione europea di istituire l'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche sotto forma di un consorzio per un'infrastruttura di ricerca europea (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities as a European Research Infrastructure Consortium, ERIC DARIAH), hanno pertanto convenuto quanto segue:

Capo 1: Disposizioni generali Art. 1

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

1. È istituita un'infrastruttura europea di ricerca denominata «Infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche», nel prosieguo «DARIAH».

2. DARIAH assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium -- ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «ERIC DARIAH».

3. ERIC DARIAH è un'infrastruttura di ricerca distribuita, le cui attività sono svolte attraverso centri di competenza virtuali.

1

Traduzione dal testo originale inglese.

2022-1221

FF 2022 1148

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

4. La sede legale di ERIC DARIAH è a Parigi, Francia.

5. La lingua di lavoro di ERIC DARIAH è l'inglese. Il presente statuto fa fede in lingua inglese, francese e in tutte le altre lingue ufficiali dell'UE. Non prevale nessuna versione linguistica.

Art. 2

Obiettivi, coordinamento e distribuzione delle attività

1. La missione di ERIC DARIAH è promuovere e sostenere la ricerca digitale nelle discipline umanistiche e nelle arti. ERIC DARIAH sviluppa, mantiene e gestisce un'infrastruttura a sostegno delle pratiche di ricerca basate sulle TIC.

2. ERIC DARIAH collabora con le comunità di ricerca e i sistemi di istruzione al fine di: a.

esplorare e applicare metodi e strumenti basati sulle TIC per aprire nuove strade e reinventare percorsi già seguiti in passato;

b.

migliorare le opportunità e gli esiti della ricerca collegando i materiali digitali originari distribuiti;

c.

condividere conoscenze, esperienze, metodologie e prassi in tutti i campi e discipline.

3. L'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, definito all'articolo 3, è responsabile del coordinamento delle attività di ERIC DARIAH. Inizialmente avrà uffici in Francia, Germania e nei Paesi Bassi.

4. La descrizione, l'organizzazione e la distribuzione delle attività dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE sono decise dal consiglio d'amministrazione.

Art. 3

Definizioni

Nel presente statuto le seguenti espressioni in grassetto assumono il significato indicato in appresso: Partner cooperante: istituzione, pubblica o privata, avente una missione pubblica, sita sul territorio di un paese non partecipante accettato da ERIC DARIAH ai fini della partecipazione al lavoro di uno o più centri virtuali di competenza, definiti all'articolo 5 del presente statuto.

Ufficio di coordinamento DARIAH-UE: unità responsabile di coordinare le attività di ERIC DARIAH, sostenendo e integrando l'infrastruttura a tutti i livelli, ossia l'assemblea generale, il comitato scientifico, il consiglio d'amministrazione, la dirigenza, il comitato dei coordinatori nazionali e il comitato comune di ricerca. Nel suo ruolo di coordinatore l'ufficio effettua la supervisione sulle interazioni fra tutti i partner e organi di ERIC DARIAH, espletando diverse mansioni verticali (per esempio controllo delle procedure amministrative) e orizzontali (per esempio servizi centrali, finanziamento complessivo, prescrizioni giuridiche e tributarie, trasferimento di competenze e conoscenze).

Ente nazionale di coordinamento: istituzione nominata da ciascun membro e osservatore per coordinare le attività nazionali di ERIC DARIAH.

2 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Coordinatore nazionale: persona nominata da ciascun membro od osservatore, responsabile della stesura del calendario nazionale di ERIC DARIAH nonché dei contributi nazionali in natura.

Istituzione associata: istituzione, pubblica o privata, avente una missione pubblica, accettata da ERIC DARIAH ai fini della partecipazione al lavoro di uno o più centri virtuali di competenza.

Centro virtuale di competenza: squadra virtuale, composta da persone provenienti dalle istituzioni associate, che si occupa delle attività operative di ERIC DARIAH.

Presidenza del centro virtuale di competenza: istituzione associata, nominata dal consiglio d'amministrazione, che dirige le attività di tale centro.

Responsabile del centro virtuale di competenza: persona proposta dalla presidenza del centro e nominata dal consiglio d'amministrazione in qualità di responsabile del coordinamento delle attività di tale centro.

Capo 2: Status di membro, osservatore, partner Art. 4

Membri, osservatori e partner cooperanti

1. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative hanno il diritto di diventare membri di ERIC DARIAH, subordinatamente a quanto disposto in appresso e alle decisioni dell'assemblea generale.

2. Gli Stati membri, i paesi associati, i paesi terzi diversi dai paesi associati e le organizzazioni intergovernative possono diventare osservatori di ERIC DARIAH, subordinatamente a quanto disposto in appresso e alle decisioni dell'assemblea generale.

3. ERIC DARIAH consta di almeno uno Stato membro e di due altri paesi, Stati membri o paesi associati in qualità di membri.

4. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale.

5. I membri nominano le istituzioni nazionali pubbliche o private aventi una missione di pubblico servizio come istituzioni nazionali di coordinamento, elencate all'allegato I. Le istituzioni nazionali di coordinamento rappresentano i membri nella gestione di ERICDARIAH.

6. Gli osservatori nominano le istituzioni nazionali pubbliche o private aventi una missione di pubblico servizio come istituzioni nazionali di coordinamento, elencate all'allegato I. Le istituzioni nazionali di coordinamento rappresentano gli osservatori nella gestione di ERICDARIAH.

7. I membri, gli osservatori e le loro entità rappresentanti sono elencati all'allegato I.

I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti «membri fondatori».

8. ERIC DARIAH ha la facoltà di concludere accordi con i partner cooperanti.

3 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

Art. 5

FF 2022 1148

Ammissione di membri, osservatori e partner cooperanti

1. Qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa avente interesse a diventare membro, osservatore o qualsiasi istituzione avente interesse a diventare partner cooperante, può presentare candidatura per iscritto a ERIC DARIAH.

2. I membri e gli osservatori sono tenuti a indicare nella domanda la denominazione dell'istituzione nazionale di coordinamento intesa a coordinare le attività di ERIC DARIAH.

3. Il consiglio d'amministrazione inoltra la domanda all'assemblea generale con una raccomandazione di accettazione o rifiuto del candidato.

4. L'assemblea generale decide in merito all'accettazione del nuovo membro, osservatore o partner cooperante.

5. ERIC DARIAH e il partner cooperante concludono un accordo vincolante, nel quale si definisce il quadro di riferimento della cooperazione, sulla base delle raccomandazioni dell'assemblea generale, per un periodo di almeno due anni, al termine dei quali si procede a valutare la cooperazione.

Art. 6

Revoca dello status di membro o di osservatore

1. Se l'assemblea generale ritiene che un membro o un osservatore si trovi in violazione grave dello statuto e del regolamento interno e se il membro o l'osservatore non ha rettificato tale comportamento entro sei mesi, l'assemblea generale può deciderne l'espulsione.

2. Il voto del membro inadempiente non è conteggiato ai fini della decisione.

3. Il membro o l'osservatore inadempiente ha il diritto di illustrare la sua posizione dinanzi all'assemblea generale, prima che questa decida in merito alla questione.

4. Nei primi cinque anni di adesione in qualità di membro e nei primi tre anni in qualità di osservatore di ERIC DARIAH nessun membro od osservatore può ritirarsi, salvo accordo contrario eccezionale dell'assemblea generale.

5. I membri o gli osservatori che inizialmente non si impegnano per cinque anni (membri) o tre anni (osservatori) firmano una dichiarazione nella quale specificano il periodo più breve, che è messa a verbale dall'assemblea generale in sede di decisione sull'accettazione prevista all'articolo 5, paragrafo 4.

6. Dopo i primi cinque anni di status di membro o dopo i primi tre anni di status di osservatore di ERIC DARIAH, il membro o l'osservatore può ritirarsi dandone notifica almeno sei mesi prima della data effettiva del ritiro.

7. Il membro o l'osservatore che desideri ritirarsi è tenuto a versare tutti i contributi finanziari per l'intero esercizio finanziario in cui avviene il ritiro.

4 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Capo 3:

Diritti e obblighi dei membri, degli osservatori e dei partner cooperanti Art. 7

Membri

1. I membri di ERIC DARIAH possono fruire di tutti gli strumenti e servizi, oltre a partecipare a tutte le attività. Essi hanno il diritto di partecipare e votare in seno all'assemblea generale. Le loro istituzioni associate hanno il diritto di presiedere un centro virtuale di competenza, subordinatamente alla procedura in appresso.

2. I membri versano il loro contributo annuale al bilancio di ERIC DARIAH, sulla base dei principi e del metodo di calcolo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e dell'allegato II del presente statuto.

3. Il consiglio d'amministrazione sottopone per approvazione all'assemblea generale il contributo di un'organizzazione intergovernativa e dei paesi non riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 8

Osservatori

1. Gli osservatori di ERIC DARIAH possono fruire di tutti gli strumenti e servizi, oltre a partecipare a tutte le attività. Gli osservatori possono inoltre essere presenti e intervenire in tutte le riunioni dell'assemblea generale senza tuttavia avere diritto di voto.

2. Gli osservatori versano il loro contributo annuale al bilancio di ERIC DARIAH, sulla base dei principi e del metodo di calcolo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e dell'allegato II del presente statuto.

3. Il consiglio d'amministrazione sottopone per approvazione all'assemblea generale il contributo di un'organizzazione intergovernativa e dei paesi non riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 9

Partner cooperanti

L'accodo vincolante descritto all'articolo 5, paragrafo 5, specifica i diritti e gli obblighi del partner cooperante.

Capo 4: Governance Art. 10

Assemblea Generale

1. L'assemblea generale è l'organo direttivo di ERIC DARIAH ed è composta da rappresentanti dei membri di ERIC DARIAH. I rappresentanti degli osservatori di ERIC DARIAH possono presenziare e intervenire in tutte le riunioni dell'assemblea generale senza tuttavia avere il diritto di voto.

2. Ogni entità che rappresenta un membro o un osservatore designa un rappresentante ufficiale. Ciascun membro o ciascun osservatore può inoltre essere accompagnato dal

5 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

proprio coordinatore nazionale o da un altro esperto. Ciascuna delegazione di membri o di osservatori può essere composta al massimo da tre persone.

3. Ciascun membro o ciascuna delegazione di membri dispone di un unico voto.

4. Sono sospesi i voti dei membri che il giorno della riunione dell'assemblea generale risultino inadempienti relativamente al pagamento del contributo annuo.

5. Gli Stati membri e i paesi associati detengono sempre la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. Qualora siano necessari ulteriori voti per attuare tale disposizione, l'assegnazione di detti voti supplementari avrà effetto attraverso una decisione dell'assemblea generale.

6. L'assemblea generale elegge fra i membri i propri presidente e vicepresidente, a maggioranza semplice, per un mandato triennale rinnovabile. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest'ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell'aggiornamento dell'allegato I, in modo che sia sempre disponibile un elenco accurato dei membri, degli osservatori e delle loro entità rappresentanti.

7. L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria o in seconda convocazione se la riunione ordinaria è stata aggiornata; può inoltre tenere riunioni supplementari.

8. Il regolamento interno stabilisce i dettagli operativi relativi all'organizzazione di ogni tipo di riunione dell'assemblea generale (quali riunioni ordinarie, in seconda convocazione, supplementari, rappresentanza in riunioni, termini per la convocazione, ordini del giorno, verbali ecc.).

9. In occasione di una riunione ordinaria si considera raggiunto il quorum se almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto sono presenti o rappresentati. In seconda convocazione dell'assemblea generale si considera raggiunto il quorum, indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

10. La maggioranza semplice si ottiene se il numero di voti a favore di una decisione è superiore al numero di voti contrari. Le decisioni sono soggette a condizioni di maggioranza supplementari, come stabilito ai paragrafi da 13 a 17.

11. Affinché sia valida, l'assemblea generale: a.

tiene una riunione solo se è soddisfatto il requisito del quorum;

b.

adotta una decisione solo se è soddisfatto il requisito del quorum.

12. In merito a tutte le voci l'assemblea generale si adopera al meglio per ottenere il consenso. In caso contrario, l'assemblea generale decide in merito a tali questioni con il sistema di voto ponderato a norma dei paragrafi da 13 a 17.

13. L'assemblea, a maggioranza semplice: a.

accetta nuovi membri, osservatori e partner cooperanti;

b.

approva le relazioni finanziarie e la relazione annuale sulle attività;

c.

nomina o revoca i membri del comitato scientifico;

d.

proroga la durata di ERIC DARIAH;

6 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

e.

nomina i revisori;

f.

accetta un ritiro eccezionale di un membro o di un osservatore.

FF 2022 1148

14. L'assemblea generale, con la maggioranza semplice comprensiva del voto dei membri che rappresentino almeno il 50 percento dei contributi annui a ERIC DARIAH quali definiti all'articolo 18, paragrafo 1, e all'allegato II: a.

ha il diritto di modificare il bilancio in qualsiasi momento e può modificare tutti gli stanziamenti e i calcoli dei contributi a norma dei principi di cui all'allegato II;

b.

approva l'orientamento strategico e il programma di attività, compresi tutti i programmi e i bilanci dei centri virtuali di competenza;

c.

nomina o revoca un direttore in qualsiasi momento, a norma di quanto stabilito.

15. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009, l'assemblea generale, con la maggioranza semplice comprensiva del voto dei membri che rappresentino almeno il 50 percento dei contributi annui a ERIC DARIAH quali definiti all'articolo 18, paragrafo 1, e all'allegato II: a.

approva tutte le aggiunte tardive di una voce all'ordine del giorno in merito a una proposta di modifica dello statuto;

b.

propone una modifica dello statuto conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009;

c.

adotta il regolamento interno;

d.

approva il bilancio annuale, compresi i contributi in natura, entro il mese di novembre dell'esercizio finanziario precedente.

16. All'unanimità, l'assemblea generale: a.

espelle membri e osservatori. Il voto del membro in questione non è conteggiato ai fini della decisione;

b.

scioglie ERIC DARIAH;

c.

approva un aumento annuo dei contributi dei membri e degli osservatori superiore al 2 percento;

d.

approva la politica in materia di dati.

17. L'assemblea generale decide in merito a ogni questione relativa a ERIC DARIAH non menzionata ai paragrafi precedenti, a norma del paragrafo 16.

18. I membri dell'assemblea generale sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Art. 11

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da un numero compreso fra cinque e dieci persone, nominate dall'assemblea generale, per un mandato triennale rinnovabile.

2. Il comitato scientifico elegge presidente uno dei suoi membri.

7 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

3. Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del comitato scientifico.

4. L'assemblea generale garantisce che i membri del comitato scientifico abbiano un'esperienza significativa nel settore delle arti e delle discipline umanistiche, compresa l'applicazione delle tecnologie dell'informazione ai settori in questione.

5. Il comitato scientifico si riunisce una volta l'anno e fornisce consulenza e orientamento all'assemblea generale a tutti gli altri organi di ETIC DARIAH su questioni scientifiche e tecniche 6. Il comitato scientifico redige una relazione annuale per l'assemblea generale sugli attuali progressi tecnologici e scientifici, comprensiva di raccomandazioni per migliorare l'infrastruttura di ERIC DARIAH.

7. I membri del comitato scientifico sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Art. 12

Consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio d'amministrazione è l'organo esecutivo nonché il rappresentante legale di ERIC DARIAH. Si compone di tre direttori nominati dall'assemblea generale. I direttori sono persone qualificate, con un'esperienza significativa nel settore delle arti e delle discipline umanistiche, compresa l'applicazione delle tecnologie dell'informazione ai settori in questione. Il consiglio d'amministrazione è responsabile dinanzi all'assemblea generale.

2. Ogni direttore è nominato per un mandato al massimo triennale e può essere rinominato. Tuttavia a nessun direttore è concesso esercitare più di due mandati consecutivi.

3. Qualora un direttore dia le dimissioni o non sia più in grado di esercitare le sue funzioni, l'assemblea nomina un altro direttore.

4. Il consiglio d'amministrazione elegge un presidente fra i suoi membri, per un mandato triennale, rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2. Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del consiglio d'amministrazione.

5. Il consiglio d'amministrazione: a.

è alla guida di ERIC DARIAH e ne propone gli obiettivi e gli orientamenti strategici;

b.

firma a nome di ERIC DARIAH tutti i contratti, gli accordi e gli altri documenti vincolanti, previa approvazione dell'assemblea generale, ove richiesta;

c.

rappresenta ERIC DARIAH dinanzi a tutte le autorità e corti europee, internazionali e nazionali e funge da referente primario;

d.

garantisce la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e stila il bilancio;

e.

redige il regolamento interno;

f.

verifica l'efficienza delle prestazioni di ERIC DARIAH in relazione agli obiettivi e agli orientamenti strategici prescritti dall'assemblea generale;

g.

stila la relazione annuale sulle attività, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 1;

8 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

h.

esercita la supervisione sulla dirigenza;

i.

gestisce e impiega i membri dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, come stabilito agli articoli 2, paragrafo 4, e 28, paragrafo 7;

j.

approva la creazione, la modifica (compresi la separazione, la fusione o il cambiamento di interesse) o lo scioglimento dei centri virtuali di competenza, previa consultazione con la dirigenza;

k.

nomina o revoca i presidenti e i relativi responsabili dei centri virtuali di competenza previa consultazione con la dirigenza;

l.

nomina o revoca il presidente del comitato comune di ricerca previa consultazione con la dirigenza.

6 I membri del consiglio d'amministrazione sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Art. 13

Dirigenza

1. La dirigenza è composta dal presidente e dal vicepresidente del comitato dei coordinatori nazionali nonché dal presidente e dal vicepresidente del comitato comune di ricerca e dai membri del consiglio di amministrazione. I funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni della dirigenza.

2. Il consiglio d'amministrazione consulta la dirigenza in merito a tutte le questioni generali, comprese la stesura di proposte per l'assemblea generale, l'adozione e la modifica dei piani di lavoro annuali di ERIC DARIAH, e garantisce la coerenza e la stabilità dei servizi dell'infrastruttura di ricerca.

3. Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca e presiede tutte le riunioni della dirigenza.

4. I membri della dirigenza sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Art. 14

Comitato dei coordinatori nazionali

1. Il comitato dei coordinatori nazionali è uno dei due organi operativi di ERIC DARIAH, la cui finalità è integrare e coordinare le attività nazionali di ERIC DARIAH a livello europeo.

2. Esso è composto da un coordinatore nazionale per ciascun membro e ciascun osservatore nominato da detto membro od osservatore. Il coordinatore nazionale è nominato per un mandato triennale rinnovabile. Ciascun membro e ciascun osservatore hanno la facoltà di cambiare il relativo coordinatore in qualsiasi momento. I funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni del comitato dei coordinatori nazionali.

3. Il comitato dei coordinatori nazionali elegge fra i membri i propri presidente e vicepresidente a maggioranza semplice, per un mandato annuale rinnovabile. Il presidente e il vicepresidente sono membri della dirigenza, ove rappresentano l'opinione collettiva del comitato dei coordinatori nazionali.

9 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

4. Il comitato dei coordinatori nazionali si riunisce in riunione ordinaria due volte l'anno.

5. Il comitato dei coordinatori nazionali assiste il consiglio d'amministrazione, in particolare grazie alla produzione di una sintesi annuale dei calendari nazionali di ERIC DARIAH di ciascun membro e di ciascun osservatore. In seno al comitato dei coordinatori nazionali, ogni coordinatore nazionale propone i contributi annuali in natura di ciascun membro e di ciascun osservatore al consiglio d'amministrazione affinché siano presentati all'assemblea generale e da essa approvati, a norma dell'articolo 10, paragrafo 15, lettera d).

6. I membri del comitato dei coordinatori nazionali sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

Art. 15

Comitato comune di ricerca

1. Il comitato comune di ricerca è uno dei due organi operativi di ERIC DARIAH, la cui finalità è organizzare l'integrazione scientifica e tecnica delle attività di ERIC DARIAH.

2. Esso si compone di tutti i responsabili dei centri virtuali di competenza che eleggono fra i membri i propri il vicepresidente a maggioranza semplice, per un mandato annuale rinnovabile. Il presidente è nominato dal consiglio d'amministrazione per un mandato annuale rinnovabile, a norma della procedura stabilita nel regolamento interno. Altri funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE e il presidente del comitato scientifico sono invitati alle riunioni del comitato comune di ricerca.

3. Il presidente e il vicepresidente sono membri della dirigenza ove rappresentano l'opinione collettiva del comitato comune di ricerca.

4. Il comitato comune di ricerca si riunisce in riunione ordinaria due volte l'anno.

5. Il comitato comune di ricerca assiste il consiglio d'amministrazione, in particolare mediante: a.

la compilazione e la valutazione di tutti i contributi in natura;

b.

la produzione di un piano e di una relazione annuali sulle attività dei centri virtuali di competenza;

c.

l'organizzazione di almeno una riunione generale di ERIC DARIAH l'anno, con i membri e gli osservatori che ospitano la riunione generale di ERIC DARIAH e i funzionari responsabili dell'ufficio di coordinamento DARIAHUE.

6. I membri del comitato comune di ricerca sono vincolati dalle disposizioni del regolamento interno.

10 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Capo 5: Bilancio Art. 16

Preparazione e adozione del bilancio

1. Il consiglio d'amministrazione, con il responsabile dell'ufficio di coordinamento DARIAH-UE, stilano un progetto di bilancio per il successivo periodo di bilancio e lo presentano all'assemblea generale nel primo trimestre dell'esercizio finanziario precedente.

2. Il progetto di bilancio include tutti gli stanziamenti e un calcolo dei contributi dei membri e degli osservatori per il successivo periodo di bilancio nonché una proiezione dei costi e dei contributi relativi ai due successivi periodi di bilancio.

3. Se il bilancio non è adottato entro l'inizio dell'esercizio finanziario gli stanziamenti totali suscettibili di essere iscritti con cadenza mensile a ERIC DARIAH sono sottoposti alle limitazioni del precedente esercizio finanziario.

Art. 17

Periodo di bilancio

1. L'esercizio finanziario di ERIC DARIAH inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il periodo di bilancio comprende un esercizio finanziario.

Art. 18

Contributi in denaro e in natura

1. I contributi di ciascun membro e osservatore hanno natura duplice. Una parte è rappresentata dai contributi in denaro e l'altra dai contributi in natura. Tali due parti contribuiscono a una percentuale del bilancio annuale in denaro e in natura di ERIC DARIAH e si basano sui dati del PIL di ciascun paese. I principi e il metodo di calcolo sono illustrati all'allegato II.

2. I membri e gli osservatori sono responsabili del trasferimento dei contributi in denaro a ERIC DARIAH.

3. I contributi in natura sono qualsiasi contributo non in denaro concordato iscritto nel bilancio di ERIC DARIAH.

4. Tutti i contributi in natura sono iscritti all'inventario e valutati dal comitato comune di ricerca che consulta la dirigenza in caso di difficoltà.

5. Il regolamento interno stabilisce la procedura di valutazione dei contributi in natura.

11 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Capo 6: Centri virtuali di competenza Art. 19

Centri virtuali di competenza

1. ERIC DARIAH incentra le proprie attività su centri virtuali di competenza, ciascuno dei quali ha un particolare settore di competenza.

2. Ciascun'istituzione può partecipare in qualità di contribuente ai lavori di uno o più centri.

Art. 20

Presidenza dei centri virtuali di competenza

1. Possono presiedere un centro virtuale di competenza solo istituzioni associate dei membri.

2. Ciascun'istituzione associata conforme all'articolo 20, paragrafo 1, che desideri presiedere un centro virtuale di competenza può presentare la candidatura al consiglio d'amministrazione. La candidatura comprende il nome del o dei responsabili del centro virtuale di competenza.

3. Previa consultazione con la dirigenza, il consiglio d'amministrazione nomina una o più istituzioni associate alla presidenza del centro virtuale di competenza e nomina il o i responsabili associati di detto centro.

4. Le istituzioni associate nominate dal consiglio d'amministrazione alla presidenza di un centro virtuale di competenza sono vincolate dalle disposizioni del regolamento interno.

Capo 7: Relazione, conti e audit Art. 21

Relazione

1. ERIC DARIAH pubblica una relazione annuale sulle attività contenente in particolare gli aspetti scientifici, operativi e finanziari di esse. La relazione è presentata per approvazione dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2. ERIC DARIAH informa la Commissione europea di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Art. 22

Conti e audit

ERIC DARIAH è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

12 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Capo 8: Politiche Art. 23

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzione dall'IVA

1. ERIC DARIAH si attiene ai principi sanciti dalle pertinenti direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e dalla legislazione nazionale da queste derivata.

2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC DARIAH, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC DARIAH definiti dagli organismi competenti.

3. Le esenzioni dall'IVA ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità agli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2), sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi destinati ad uso ufficiale da parte di ERIC DARIAH, di valore superiore a 150 EUR, e interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC DARIAH. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

4. L'esenzione dall'IVA si applica alle attività non economiche e non alle attività economiche.

5. L'esenzione dall'IVA si applica ai beni e ai servizi destinati alle operazioni scientifiche, tecniche e amministrative effettuate da ERIC DARIAH in linea con le proprie mansioni. Si includono le spese per conferenze, seminari e riunioni direttamente collegati alle attività ufficiali di ERIC DARIAH. Non sono tuttavia coperte dall'esenzione dell'IVA le spese di viaggio e di alloggio.

Art. 24

Responsabilità

1. ERIC DARIAH è responsabile dei propri debiti.

2. I membri di ERIC DARIAH sono responsabili dei propri debiti in misura corrispondente ai propri contributi annui versati, a meno che non abbiano firmato una dichiarazione che contempla l'assunzione di ulteriori responsabilità per i debiti di ERIC DARIAH.

3. Il consiglio d'amministrazione negozia e firma un'apposita polizza assicurativa a nome di ERIC DARIAH.

Art. 25

Politica di accesso

1. Gli strumenti e i servizi offerti da ERIC DARIAH sono in linea di principio liberamente accessibili per l'uso da parte della comunità scientifica e dei sistemi di istruzione.

2. L'assemblea generale può decidere che alcuni servizi sono offerti dietro corrispettivo e ne specifica le condizioni nel proprio regolamento interno.

13 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

Art. 26

FF 2022 1148

Politica di valutazione scientifica e di diffusione

1. ERIC DARIAH gestisce un'infrastruttura senza limiti di accesso temporali, spaziali né basati su altre considerazioni, in linea di principio liberamente accessibile per la comunità scientifica e i sistemi di istruzione.

2. Se per qualche motivo l'accesso deve essere limitato, in via temporanea o permanente, l'accesso può essere offerto solo previo esame inter pares sulla base dell'eccellenza e delle migliori pratiche. Previa consultazione con il comitato scientifico, l'assemblea generale adotta le necessarie norme di attuazione.

3. ERIC DARIAH adotta tutte le azioni atte a promuovere l'infrastruttura e il suo utilizzo da parte dei ricercatori.

4. Tali azioni possono contemplare fra l'altro la creazione di un portale web, la pubblicazione di un bollettino, l'organizzazione e la partecipazione a conferenze e seminari ecc.

Art. 27

Diritti di proprietà intellettuale, politica in materia di dati e di riservatezza

1. La proprietà intellettuale è disciplinata dalla legislazione nazionale dei membri o degli osservatori e dagli accordi internazionali di cui sono parte i membri o gli osservatori.

2. In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.

3. L'assemblea elabora e approva la politica in materia di dati di ERIC DARIAH.

4. L'uso e la raccolta dei dati di ERIC DARIAH sono disciplinati dalla legislazione europea e nazionale sulla riservatezza dei dati.

Art. 28

Politica in materia di occupazione

1. ERIC DARIAH applica al proprio personale una politica di pari opportunità.

2. I contratti di lavoro si attengono alla normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.

3. ERIC DARIAH applica il principio di non discriminazione fra il personale impiegato direttamente e il personale distaccato.

4. ERIC DARIAH pubblica tutti i posti vacanti e istituisce un periodo adeguato per ricevere le candidature.

5. ERIC DARIAH non propone posti ai candidati prima che sia trascorso il periodo di cui sopra.

6. ERIC DARIAH non propone posti ai candidati che non possano accettare una proposta lavorativa a norma di legge nell'Unione europea e/o nel paese ospitante e/o presso la sede di lavoro a norma del diritto unionale e della legislazione locale.

7. Il consiglio d'amministrazione è responsabile dell'assunzione del personale ed è assistito dall'ufficio di coordinamento DARIAH-UE.

14 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Capo 9: Disposizioni concernenti la durata, lo scioglimento, le controversie, la costituzione Art. 29

Durata

La durata di ERIC DARIAH è fissata a vent'anni, rinnovabili secondo la regola di maggioranza di cui all'articolo 10, paragrafo 13, lettera d.

Art. 30

Modifica e scioglimento

1. Le proposte di modifica possono essere presentate all'assemblea generale da qualsiasi membro, dal consiglio d'amministrazione e dal comitato scientifico.

2. Le proposte di modifica sono inserite nell'ordine del giorno comunicato con l'invito all'assemblea generale.

3. Gli allegati possono essere aggiornati dall'assemblea generale senza costituire una modifica dello statuto.

4. Lo scioglimento di ERIC DARIAH avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 16, lettera b).

5. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC DARIAH alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

6. Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC DARIAH sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ERIC DARIAH. Le passività restanti dopo aver incluso le attività di ERIC DARIAH sono ripartite tra i membri proporzionalmente, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

7. ERIC DARIAH ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

8. ERIC DARIAH cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 31

Diritto applicabile

A ERIC DARIAH si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni: a.

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b.

il diritto del paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'Unione;

c.

il presente statuto e le relative modalità di esecuzione.

Art. 32

Vertenze

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri e gli osservatori riguardo a ERIC DARIAH o tra questi ed ERIC DARIAH, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione europea sia parte in causa.

15 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

2. Alle vertenze tra ERIC DARIAH e i terzi si applica la normativa dell'Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione europea, la legge del paese ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Art. 33

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web di ERIC DARIAH e presso la sua sede legale.

Art. 34

Disposizioni concernenti la costituzione

1. Una riunione costitutiva dell'assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC DARIAH.

2. Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere intrapresa a nome di ERIC DARIAH prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

16 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Allegato I

Elenco dei membri e degli osservatori Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2021

Membri Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

Ente nazionale di coordinamento

Austria

Ministero austriaco dell'istru- Accademia delle scienze zione e della ricerca austriaca -- Istituto per la linguistica dei corpora e la tecnologia del testo (ICLTT)

Belgio

Ufficio belga della politica scientifica

Centro di Gand per le discipline umanistiche digitali (università di Gand)

Bosnia ed Erzegovina Ministero degli affari civili

Accademia della musica dell'università di Sarajevo

Bulgaria

Ministero dell'istruzione e della scienza

Università di Sofia San Clemente di Ocrida

Croazia

Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport

Istituto di etnologia e ricerca folklorica

Cipro

Ministero dell'istruzione e della cultura

Università tecnologica cipriota di Limassol

Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l'innovazione

Laboratorio danese per le discipline umanistiche digitali

Francia

Centro nazionale per la ricerca scientifica

Huma-Num (Centro nazionale per la ricerca scientifica)

Germania

Ministero federale tedesco Università Georg-August di dell'istruzione e della ricerca Göttingen

Grecia

Accademia di Atene

Irlanda

Consiglio nazionale di ricerca Università di Cork

Italia

MIUR -- Ministero Consiglio nazionale della dell'Istruzione, dell'università ricerca e della ricerca

Lussemburgo

Ministero dell'istruzione superiore e della ricerca

Accademia di Atene

Centro lussemburghese per la storia contemporanea e digitale, C2DH, università del Lussemburgo 17 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

Ente nazionale di coordinamento

Malta

Ministero dell'istruzione e dell'occupazione

Consiglio maltese delle biblioteche

Polonia

Ministero della scienza e dell'istruzione superiore

Università di Varsavia

Portogallo

Fondazione per la scienza e la tecnologia (FST)

Facoltà di scienze umane e sociali, Nuova università di Lisbona

Paesi Bassi

Consiglio neerlandese per la ricerca

KNAW Cluster per gli studi umanistici

Serbia

Ministero dell'istruzione, Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sviluppo della scienza e dello sviluppo tecnologico tecnologico

Slovenia

Ministero dell'istruzione, della scienza e dello sport

Institut za novejso zgodovino/Istituto di storia contemporanea

Repubblica Ceca

Ministero dell'istruzione, della gioventù e dello sport

Università Carolina, Praga

Paese o organizzazione intergovernativa

Rappresentante

Ente nazionale di coordinamento

Svizzera

Fondo nazionale svizzero per Centro dati e servizi per gli la ricerca scientifica (FNS) studi umanistici (DaSCH)

Osservatori

18 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

Allegato II

Principi per calcolare i contributi 1. I contributi annuali in denaro e in natura dei membri e degli osservatori sono determinati in funzione delle seguenti variabili: a.

chiave di ripartizione;

b.

unità di proprietà di DARIAH, ossia: unità di DARIAH;

c.

contributo in denaro;

d.

contributo in natura;

e.

membri e gli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH.

2. La chiave di ripartizione di un paese è calcolata con la seguente formula: PIL del paese diviso per la somma del PIL degli Stati membri del Consiglio d'Europa, arrotondata al secondo decimale. Per i paesi che aderiscono a DARIAH in qualità di osservatori, la chiave di ripartizione è pari al 10 percento di quella che sarebbe risultata se avessero aderito come membri. Lo status di osservatore è un percorso verso lo status di membro. Pertanto: ­

lo status di osservatore è limitato a un termine di 3 anni;

­

i membri non possono diventare osservatori.

3. L'unità di DARIAH per il bilancio in denaro (x) è calcolata con la seguente formula: bilancio in denaro diviso per la somma delle chiavi di ripartizione dei membri e degli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH per il bilancio in denaro.

4. L'unità di DARIAH per il bilancio in natura (y) è calcolata con la seguente formula: bilancio in natura diviso per la somma delle chiavi di ripartizione dei membri e degli osservatori scelti dall'assemblea generale per calcolare l'unità di DARIAH per il bilancio in natura.

5. I contributi in denaro e in natura sono calcolati con la seguente formula: a.

contributo in denaro: la chiave di ripartizione di un paese è moltiplicata per l'unità di DARIAH per il contributo in denaro (x), il risultato è arrotondato al primo centinaio di euro;

b.

contributo in natura: la chiave di ripartizione di un paese è moltiplicata per l'unità di DARIAH per il contributo in natura (y), il risultato è arrotondato al primo migliaio di euro.

6. L'assemblea generale ha la facoltà di modificare ogni anno i contributi in denaro e in natura e ogni tre anni il PIL di riferimento, a norma del sistema ponderato di voto definito all'articolo 10, paragrafi 14 e 16.

7. Se l'assemblea generale non modifica le variabili del bilancio (quale descritto al principio 1 supra) il contributo annuo è pari al contributo dell'anno precedente maggiorato del 2 percento annuo per compensare l'inflazione e l'aumento dei costi.

19 / 20

Statuto di ERIC DARIAH

FF 2022 1148

8. Le organizzazioni intergovernative versano il contributo corrispondente al loro status di membri o di osservatori.

9. Il contributo delle entità che aderiscono nel corso dell'anno è proporzionale al numero di mesi rimanenti dell'anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione.

10. Il contributo annuale dei membri o degli osservatori che non si impegnano inizialmente per un periodo di cinque anni, l'importo della quota annuale è maggiorato del 25 percento fino a quando non abbiano contratto un impegno per il periodo restante. Se il membro o l'osservatore contrae un impegno per la parte rimanente del quinquennio, o se mantiene la propria adesione per cinque anni, si prendono opportune disposizioni per garantire che l'importo complessivo da esso versato per tale quinquennio non superi l'importo corrispondente alla quota normale.

20 / 20