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22.034 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e Neuchâtel del 4 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e Neuchâtel.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1381

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Compendio L'Assemblea federale è incaricata di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e Neuchâtel. Le modifiche costituzionali in questione sono conformi al diritto federale e la garanzia federale può pertanto essere accordata.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Berna: ­

la protezione del clima;

nel Cantone di Glarona: ­

le cure sanitarie;

­

l'organizzazione delle autorità giudiziarie;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

il giudice dei provvedimenti coercitivi e gli uffici di conciliazione;

nel Cantone Ticino: ­

il principio della sovranità alimentare;

­

il referendum finanziario obbligatorio;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

l'organizzazione del Gran Consiglio;

­

la mozione popolare comunale.

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Messaggio 1

Revisioni costituzionali

1.1

Costituzione del Cantone di Berna

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2021

Nella votazione popolare cantonale del 26 settembre 2021 gli aventi diritto di voto del Cantone di Berna hanno approvato, con 233 186 voti contro 132 060, il nuovo articolo 31a della Costituzione del 6 giugno 19931 del Cantone di Berna (Cost./BE) sulla protezione climatica. Con lettera del 15 dicembre 2021, la presidente del Consiglio esecutivo e il cancelliere di Stato hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio esecutivo.

1.1.2

Protezione del clima

Vecchio testo

Nuovo testo

3 Compiti pubblici 3.1 Protezione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale

Titolo prima dell'art. 31 3 Compiti pubblici 3.1 Protezione dell'ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale Art. 31a Protezione del clima 1 Il Cantone e i Comuni si impegnano attivamente a circoscrivere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti.

2 Fanno il necessario, nell'ambito delle loro competenze, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adeguarsi agli effetti nefasti del cambiamento climatico.

3 Le misure di protezione del clima hanno lo scopo di rafforzare nel complesso l'economia e devono essere accettabili sia sotto il profilo sociale che sotto quello ambientale. Prevedono segnatamente strumenti di promozione dell'innovazione e della tecnologia.

4 Il Cantone e i Comuni orientano nel complesso i flussi finanziari pubblici verso uno sviluppo neutro dal punto di vista climatico e resiliente al cambiamento climatico.

1

RS 131.212

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Ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'essere umano e del suo ambiente naturale contro effetti nocivi o molesti. In virtù di questo mandato la Confederazione dispone di una competenza legislativa generale, concorrente, dotata di un effetto derogatorio susseguente3. Su questa base nell'ambito della protezione del clima l'Assemblea federale ha in particolare adottato la legge del 23 dicembre 2011 sul CO24 e la legge del 30 settembre 2016 sull'energia5. I Cantoni mantengono competenze legislative negli ambiti in cui la Confederazione non sfrutta la sua in maniera esaustiva o nei propri ambiti di competenza quando la loro legislazione può essere di sostegno al diritto federale dell'ambiente, sia completandolo sia rafforzandolo6. In tale ambito le misure che concernono il consumo di energia negli edifici, ad esempio, competono in primo luogo ai Cantoni (art. 89 cpv. 4 Cost.).

Il nuovo articolo 31a Cost./BE prevede in particolare che il Cantone e i Comuni si impegnino attivamente a circoscrivere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti.

Nell'ambito delle loro competenze fanno il necessario per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adattamento agli effetti nefasti del cambiamento climatico. Le misure di protezione del clima prevedono segnatamente strumenti di promozione dell'innovazione e della tecnologia.

Gli obiettivi dell'articolo 31a Cost./BE corrispondono a quelli della Confederazione.

Anche il Consiglio federale, ad esempio, ha adottato l'obiettivo della neutralità climatica entro il 20507. Gli obiettivi del Cantone di Berna implicano in particolare misure nell'ambito del consumo di energia negli edifici, un ambito in cui le competenze della Confederazione sono limitate. L'articolo 31a Cost./BE è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata. Le disposizioni esecutive cantonali devono tuttavia essere compatibili con il diritto superiore, in particolare con la legge sul CO2 e la legge sull'energia.

1.2

Costituzione del Cantone di Glarona

1.2.1

Landsgemeinde del 5 settembre 2021

Nella Landsgemeinde del 5 settembre 2021, gli aventi diritto di voto del Cantone di Glarona hanno accettato svariate modifiche della Costituzione del 1° maggio 19888 del Cantone di Glarona (Cost./GL) in vista dell'adeguamento, da una parte, di una legge sull'aiuto e sulle cure a domicilio e nei ricoveri e, dall'altra, di una legge sull'organizzazione delle autorità giudiziarie. Con lettera del 19 novembre 2021 il cancelliere ha chiesto la garanzia federale in nome della Cancelleria di Stato.

2 3 4 5 6 7 8

RS 101 Cfr. Anne-Christine Favre in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 74 n. 14.

RS 641.71 RS 730.0 Cfr. id., art. 74 n. 15.

Decisione del Consiglio federale del 28 agosto 2019, citata nel FF 2021 1972, pag. 22.

RS 131.217

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1.2.2

Cure sanitarie

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 33 Ospedali e ricoveri 2 I Comuni provvedono affinché le persone anziane possano essere debitamente assistite in istituti di degenza.

3 Essi possono gestire ricoveri e case di cura per le persone anziane o affidarne la gestione a terzi.

Art. 33 cpv. 2 e 3 2 Il Cantone garantisce le cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie.

3 Abrogato

Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 lettera b Cost., a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute. Ai sensi dell'articolo 112c capoverso 1 Cost. i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. Inoltre ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 Cost. l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Le modifiche dell'articolo 33 Cost./GL prevedono che spetta al Cantone, e non ai Comuni, garantire le cure sanitarie ambulatoriali e stazionarie. Le modifiche concernono le cure sanitarie e l'autonomia comunale. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.2.3

Organizzazione delle autorità giudiziarie

Vecchio testo

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Art. 68 Attribuzioni in materia elettorale La Landsgemeinde elegge: b. i presidenti dei tribunali e gli altri giudici;

Art. 68 lett. b La Landsgemeinde elegge: b. i presidenti dei tribunali, i vicepresidenti a tempo parziale e gli altri giudici;

Art. 74

Art. 74 cpv. 1a 1a Per i presidenti dei tribunali e i vicepresidenti a tempo parziale, studi di diritto completi con ottenimento di una licenza o di un diploma di master rilasciati da un'università svizzera sono una condizione di eleggibilità.

Eleggibilità

Art. 106 Indipendenza del potere giudiziario 1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

2 Essi non devono dare attuazione ad atti normativi che contraddicano al diritto federale, alla presente Costituzione o alle leggi cantonali.

Art. 106 Abrogato

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Nuovo testo Art. 107a Indipendenza del potere giudiziario 1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

2 Si organizzano in maniera autonoma. A tale scopo la legge prevede un organo comune.

3 I tribunali non devono dare attuazione ad atti normativi che contraddicano al diritto federale, alla presente Costituzione o alle leggi cantonali.

Art. 108 Tribunale cantonale 1 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile, penale e minorile come giurisdizione di primo grado mediante: a. due Camere civili, composte ciascuna di un presidente e di quattro membri; b. la Camera penale, composta del presidente e di quattro membri; c. la Commissione giudiziaria penale, composta del presidente, nonché di due membri della Camera penale.

2 Il Tribunale cantonale ha due presidenti a tempo pieno che fungono da presidenti delle Camere e della Commissione giudiziaria penale, nonché da giudici unici.

3 I presidenti e i membri del Tribunale cantonale fungono da giudice unico nei casi previsti dalla legge.

Art. 108 cpv. 1 ­ 3 1 Il Tribunale cantonale pronuncia in materia civile, penale e minorile come giurisdizione di primo grado.

2 È composto di due presidenti e di un numero di membri stabilito dalla legge.

3 Abrogato

Art. 110 Tribunale superiore 2 Il Tribunale superiore è composto del presidente e di sette membri; la legge disciplina la composizione dei collegi giudicanti.

3 Il presidente del Tribunale superiore decide come giudice unico nei casi previsti dalla legge.

Art. 110 cpv. 2 ­ 3a 2 È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.

3 Abrogato 3a Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale.

Art. 111 Tribunale amministrativo 1 Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico. È composto del presidente e di otto giudici, ripartiti in due Camere.

2 Per speciali controversie amministrative, la legge può istituire commissioni di ricorso indipendenti dall'amministrazione.

Art. 111 cpv. 1 ­ 2a 1 Il Tribunale amministrativo pronuncia, come giurisdizione di primo grado o di ricorso, sulle controversie amministrative e su altre controversie di diritto pubblico.

1a È composto del presidente e di un numero di membri stabilito dalla legge.

2 Abrogato 2a Esercita la vigilanza sulla gestione delle commissioni indipendenti.

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Art. 112 Organizzazione e amministrazione 2 Essa [La legge] disciplina la ripartizione delle cause, le vicepresidenze e le supplenze in caso di ricusazione e d'impedimento.

3 Il Tribunale superiore esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale cantonale; il Tribunale amministrativo su quella delle commissioni di ricorso.

4 La Commissione amministrativa dei tribunali si compone dei presidenti del Tribunale superiore, del Tribunale amministrativo e del Tribunale cantonale. Essa nomina gli impiegati dei tribunali e vigila su di essi conformemente alla legge.

Art. 112

Sottosezione 2

Titolo prima dell'art. 113 Sottosezione 2 Autorità di perseguimento penale

Perseguimento penale

titolo e cpv. 2 ­ 4 Organizzazione 2 ­ 4 Abrogati

Art. 113 Pubblico ministero e magistratura dei minorenni Il perseguimento penale contro adulti e adolescenti spetta al pubblico ministero e alla magistratura dei minorenni.

Art. 113 Abrogato

Art. 114 Organizzazione e vigilanza 1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze del pubblico ministero e della magistratura dei minorenni, nonché la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali di infliggere multe.

2 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sul perseguimento penale, ma sono escluse istruzioni concrete riguardanti singoli procedimenti.

Art. 114

titolo e cpv. 1 ­ 2a Organizzazione 1 La legge disciplina l'organizzazione e le competenze delle autorità di perseguimento penale e la vigilanza su di loro.

2 Abrogato 2a Le autorità di perseguimento penale sono indipendenti nell'applicazione del diritto e sottostanno soltanto al diritto.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia civile e penale competono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.

Inoltre la sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. si estende anche alla loro autonomia organizzativa; la Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche della Cost./GL prevedono una revisione dell'organizzazione delle autorità giudiziarie, in particolare perseguono un rafforzamento del personale del Tribunale cantonale e del Tribunale superiore per garantire che tutte le procedure vengano dirette da un giurista. La Landsgemeinde è ora competente per quel che riguarda l'elezione di vicepresidenti a tempo parziale. Le modifiche riguardano i diritti politici cantonali e l'autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

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1.3

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.3.1

Landsgemeinde del 9 maggio 2021

Nella Landsgemeinde del 9 maggio 2021, svoltasi in via eccezionale alle urne, gli aventi diritto di voto hanno accettato con 5523 voti contro 730 le modifiche degli articoli 33, 38, 39 e 44 della Costituzione del 24 novembre 18729 del Cantone di Appenzello Interno (Cost./AI) concernenti il giudice dei provvedimenti coercitivi e gli uffici di conciliazione. Con lettera del 9 settembre 2021 il cancelliere dello Stato ha chiesto la garanzia federale in nome del landamano e del Consiglio di Stato.

1.3.2

Giudice dei provvedimenti coercitivi e uffici di conciliazione

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 33 7 I Distretti possono fissare a quattro anni al massimo la durata delle funzioni dei consiglieri distrettuali, dei membri del tribunale distrettuale, dei conciliatori e dei loro supplenti.

Art. 33 cpv. 7 7 I Distretti possono fissare a quattro anni al massimo la durata delle funzioni dei consiglieri distrettuali, dei membri del tribunale distrettuale e dei conciliatori.

Art. 38 In ogni Distretto vi è un Ufficio di conciliazione. L'Assemblea distrettuale nomina per un biennio il conciliatore e il suo supplente. Non sono eleggibili i membri del Consiglio di Stato, i membri dei tribunali e le persone che, a titolo professionale, rappresentano le parti. I particolari circa l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio e circa le funzioni del conciliatore come organo della giustizia sono specificati nella legislazione.

Art. 38 In ogni Distretto vi è un Ufficio di conciliazione. L'Assemblea distrettuale nomina il conciliatore. I particolari circa l'organizzazione, la gestione dell'Ufficio e le funzioni del conciliatore come organo della giustizia sono specificati nella legislazione.

Art. 39 2 La legislazione disciplina la formazione di sezioni speciali per la trattazione delle diverse cause.

Art. 39 cpv. 2 e 3 2 Il Tribunale distrettuale è composto del presidente e dei giudici eletti dall'Assemblea distrettuale. Il Gran Consiglio può concludere un concordato intercantonale concernente l'impiego dei giudici dei provvedimenti coercitivi.

3 L'organizzazione del Tribunale distrettuale è stabilita dalla legge.

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RS 131.224.2

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Art. 44 1 I membri dei tribunali non possono far parte simultaneamente di un'altra autorità giudiziaria ordinaria nel Cantone.

2 I membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e dei Consigli distrettuali non possono far parte di un tribunale.

Art. 44 1 I membri dei tribunali non possono far parte simultaneamente di più di un'autorità giudiziaria nel Cantone.

2 I membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e dei Consigli distrettuali non possono far parte delle autorità giudiziarie del Cantone.

3 Non può essere eletto giudice di conciliazione chi a titolo professionale rappresenta le parti.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici a livello cantonale e comunale. In virtù dell'articolo 50 capoverso 1 Cost. l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia di diritto civile e penale spettano ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge. Inoltre la sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. si estende anche alla loro autonomia organizzativa. Le modifiche della Cost./AI prevedono una revisione delle norme organizzative applicabili ai giudici dei provvedimenti coercitivi e agli uffici di conciliazione. In particolare il Gran Consiglio è ora competente per eleggere giudici dei provvedimenti coercitivi non domiciliati nel Cantone. La carica di supplente del giudice di conciliazione è abrogata e tali funzioni sono riprese dai giudici di conciliazione di altri distretti. Le modifiche riguardano i diritti politici cantonali e comunali, l'autonomia comunale e l'autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.4

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 13 giugno 2021

Nella votazione popolare cantonale del 13 giugno 2021 gli aventi diritto di voto del Cantone Ticino hanno approvato con 61 766 voti contro 37 630 l'introduzione all'articolo 14 capoverso 1 lettera n della Costituzione del 14 dicembre 199710 della Repubblica e Cantone Ticino (Cost./TI) del principio della sovranità alimentare. Con lettera del 25 agosto 2021 il presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

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RS 131.229

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1.4.2

Principio della sovranità alimentare

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Art. 14

Art. 14 cpv. 1 lett. n 1 Il Cantone provvede affinché: n. sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.

Obiettivi sociali [titolo marginale]

Per quel che riguarda la sicurezza alimentare, l'articolo 104a Cost. stabilisce che, al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, la Confederazione crea presupposti per preservare le basi della produzione agricola, una produzione di derrate alimentari adeguata alle condizioni locali e un impiego di derrate alimentari rispettoso delle risorse. In questo ambito a livello federale sono in particolare pertinenti la legge del 20 giugno 201411 sulle derrate alimentari (LDerr) e la legge del 29 aprile 199812 sull'agricoltura (LAgr). Inoltre ai sensi dell'articolo 3 Cost.

spetta ai Cantoni disciplinare gli obiettivi sociali cantonali. Nell'ambito degli obiettivi sociali, la modifica dell'articolo 14 Cost./TI stabilisce che il Cantone provveda affinché sia rispettato il principio della sovranità alimentare per quel che riguarda l'accesso agli alimenti per una dieta variata, l'uso sostenibile del territorio e il diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo. Gli obiettivi della modifica corrispondono a quelli della Confederazione. La modifica rientra nelle competenze dei Cantoni di disciplinare gli obiettivi sociali cantonali. È conforme al diritto federale e può esserle accordata la garanzia. Le disposizioni cantonali di esecuzione devono tuttavia essere conformi al diritto superiore, in particolare alla LDerr e alla LAgr.

1.4.3

Votazione popolare cantonale del 26 settembre 2021

Nella votazione popolare cantonale del 26 settembre 2021 gli aventi diritto di voto del Cantone Ticino hanno approvato con 46 905 voti contro 43 547 l'introduzione all'articolo 42a Cost./TI del referendum finanziario obbligatorio. Con lettera del 17 novembre 2021 il presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

11 12

RS 817.0 RS 910.1

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1.4.4

Referendum finanziario obbligatorio

Vecchio testo

Nuovo testo Art. 42a

Referendum finanziario obbligatorio [titolo marginale] 1 Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30 000 000.­ o una spesa annua superiore a fr. 6 000 000.­ per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.

2 La legge ne disciplina le modalità.

L'articolo 39 capoverso 1 Cost. sancisce che i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. Il nuovo articolo 42a Cost./TI prevede che il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, sottoponga a referendum le spese uniche superiori a 30 milioni di franchi e le spese annue superiori a 6 milioni di franchi previste per un periodo di almeno quattro anni. La modifica riguarda i diritti politici cantonali e l'autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e può esserle accordata la garanzia.

1.5

Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 3 marzo 2013

Nella votazione popolare del 3 marzo 2013 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato con 39 672 voti contro 5427 le modifiche degli articoli 63 capoverso 3 e 82 della Costituzione del 24 settembre 200013 della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (Cost./NE) concernenti l'organizzazione del Gran Consiglio. Con lettera del 25 marzo 2021 la segretaria generale del Gran Consiglio del Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Organizzazione del Gran Consiglio

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 63 Organi 3 Il Gran Consiglio istituisce al suo interno, proporzionalmente alla forza numerica dei gruppi, commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni.

Art. 63 cpv. 3 3 Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni; la legge ne disciplina il quadro istituzionale.

13

RS 131.233

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Art. 82

Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio e a quelle delle commissioni parlamentari, prendervi la parola e fare proposte.

Art. 82

Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e dei suoi organi [titolo marginale] 1 I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio, prendervi la parola e fare proposte nella misura prevista dalla legge.

2 La partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio e i suoi limiti sono disciplinati dalla legge.

La sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende la loro autonomia organizzativa; la Confederazione rispetta tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le presenti modifiche della Cost./NE prevedono la revisione dell'organizzazione del Gran Consiglio: in particolare i membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute degli organi del Gran Consiglio, come quelle delle commissioni, solo nei limiti previsti dalla legge. Le modifiche riguardano l'autonomia organizzativa cantonale.

Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.5.3

Votazione popolare cantonale del 30 novembre 2014

Nella votazione popolare del 30 novembre 2014 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato con 39 284 voti contro 7782 la modifica dell'articolo 95 capoverso 5 della Cost./NE concernente la mozione popolare comunale. Con lettera del 13 dicembre 2021 la cancelliera ha chiesto la garanzia federale a nome della Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel.

1.5.4

Mozione popolare comunale

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 95 Organizzazione 5 La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all'iniziativa e al referendum popolari.

Art. 95 cpv. 5 5 La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all'iniziativa, al referendum e alla mozione popolari.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 Cost.

l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Inoltre la sovranità dei Cantoni ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche la loro autonomia organizzativa. La presente modifica della Cost./NE prevede l'introduzione della mozione popolare a livello comunale. La modifica concerne i diritti politici comunali, l'autonomia comunale e l'autonomia organizzativa cantonale. È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

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2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

L'esame effettuato mostra che le modifiche delle Costituzioni dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e Neuchâtel adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 Cost. Le modifiche costituzionali possono pertanto ottenere la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

Secondo gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Poiché né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, la garanzia è conferita mediante decreto federale semplice (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

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