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Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia che modifica la Convenzione del 12 giugno 2006 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 12 novembre 2021 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia (di seguito «Stati contraenti»), desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 12 giugno 20062 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «La Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Armenia, desiderosi di incrementare e consolidare la collaborazione economica, scientifica e tecnica e a questo scopo di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla

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presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati o Giurisdizioni terzi), hanno convenuto quanto segue:» Art. 2 Il seguente paragrafo 2 è aggiunto all'articolo 1 (Persone considerate) della Convenzione: «2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi derivanti da, o mediante, un ente, uno strumento o un accordo ritenuto in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno degli Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui questi redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di tale Stato contraente, come i redditi di un residente di tale Stato contraente. In nessun caso le disposizioni del presente paragrafo possono essere interpretate nel senso di limitare il diritto di uno Stato contraente di assoggettare a imposizione i residenti di tale Stato contraente.» Art. 3 Il numero iv della lettera a del paragrafo 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione è abrogato.

Art. 4 1. La lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è modificata come segue: «b) il termine «Armenia» designa la Repubblica di Armenia e, in senso geografico, il territorio della Repubblica di Armenia, compresi gli spazi terrestri e marini, il sottosuolo e lo spazio aereo, in cui la Repubblica di Armenia esercita i propri diritti sovrani, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;» 2. La lettera c del paragrafo 1 dell'articolo 3 è modificata come segue: «c) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;» 3. La lettera h del paragrafo 1 dell'articolo 3 è modificata come segue: «h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Armenia, il ministro delle finanze e il capo del Comitato statale delle entrate o i suoi rappresentanti autorizzati, (ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;»

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4. La seguente lettera j è aggiunta al paragrafo 1 dell'articolo 3: «j) il termine «attività commerciale o industriale» comprende anche l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo;» 5. La seguente lettera k è aggiunta al paragrafo 1 dell'articolo 3: «k) il termine «impresa» si applica all'esercizio di qualsiasi attività commerciale o industriale;» 6. La seguente lettera l è aggiunta al paragrafo 1 dell'articolo 3: «l) l'espressione «istituto di previdenza» di uno Stato designa un istituto o una struttura fondata in uno Stato contraente che, conformemente alla legislazione fiscale di questo Stato, è considerata come persona distinta e che: (i) è costituita e gestita esclusivamente ai fini dell'amministrazione o del versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentata come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o (ii) è costituita e gestita esclusivamente o quasi esclusivamente per l'investimento di averi per conto di istituti o strutture secondo il numero (i);» Art. 5 Il paragrafo 3 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa costituiscono una stabile organizzazione solo quando la sua durata oltrepassa i nove mesi.» Art. 6 Il paragrafo 4 dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa.» Art. 7 1. L'attuale paragrafo 7 dell'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

2. Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque

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anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Il presente paragrafo non si applica in caso di frode od omissione intenzionale.» Art. 8 Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» Art. 9 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dai paragrafi seguenti: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) e al momento del pagamento dei dividendi ha investito oltre due milioni (2 000 000) di franchi svizzeri o l'equivalente in un'altra valuta nel capitale della società che paga i dividendi; b) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è un istituto di previdenza o la banca centrale dell'altro Stato contraente; c) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi,
se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) e al momento del pagamento dei dividendi ha 4 / 12

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investito oltre centomila (100 000) franchi svizzeri o l'equivalente in un'altra valuta nel capitale della società che paga i dividendi; d) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.» 2. L'attuale paragrafo 3 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione diventa il paragrafo 4.

3. Il paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 5: «5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 (Utili delle imprese).» 4. Il paragrafo 5 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 6: «6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. 10 1. La seguente lettera c è aggiunta al paragrafo 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione: «c) al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali o alla sua banca centrale.» 2. Il paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «5. Le
disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 (Utili delle imprese).» 5 / 12

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3. Il paragrafo 6 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «6. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.» Art. 11 1. Il paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In un simile caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 (Utili delle imprese).» 2. Il paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo: «5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso un residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.» Art. 12 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato.» Art. 13 L'articolo 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione è abrogato.

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Art. 14 La rubrica dell'articolo 15 (Lavoro subordinato) della Convenzione è abrogata è sostituita dalla rubrica seguente: «Art. 15

Redditi da lavoro subordinato»

Art. 15 1. La rubrica dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla rubrica seguente: «Art. 17

Artisti e sportivi»

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 15 (Redditi da lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.» 3. Il paragrafo 2 dell'articolo 17 (Artisti e sportivi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese) e 15 (Redditi da lavoro subordinato), nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora sia dimostrato che né l'artista o lo sportivo né persone a lui associate partecipino direttamente agli utili di quest'altra persona.» Art. 16 Il paragrafo 2 dell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e i diritti o i beni generatori dei redditi si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In un simile caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 (Utili delle imprese).» Art. 17 Il paragrafo 2 dell'articolo 22 (Patrimonio) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

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«2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.» Art. 18 La seguente lettera d è aggiunta al paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione: «d) Le disposizioni della lettera a del paragrafo 2 non si applicano ai redditi di un residente della Svizzera se l'Armenia applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) o al paragrafo 2 dell'articolo 12 (Canoni).» Art. 19 Il paragrafo 2 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Se il reclamo le appare fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla presente Convenzione. L'accordo deve essere attuato nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti, ma al più tardi dieci anni dopo la fine dell'anno fiscale considerato.» Art. 20 L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte considerate dalla Convenzione, nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 (Persone considerate) e 2 (Imposte considerate).

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente 8 / 12

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per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. 21 Il seguente articolo 27a (Diritto ai benefici) è aggiunto alla Convenzione: «Art. 27a

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

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Art. 22 1. I seguenti numeri 1 e 2 del Protocollo della Convenzione diventano i numeri 2 e 3.

2. Il seguente numero 1 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «1. Ad art. 1 a)

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un investimento collettivo di capitale costituito in uno Stato contraente, che percepisce redditi dall'altro Stato contraente, è considerato ai fini dell'applicazione della Convenzione a tali redditi come persona fisica residente dello Stato contraente in cui è costituito l'investimento collettivo di capitale e come beneficiario effettivo dei redditi che percepisce (a condizione che, se una persona fisica residente del primo Stato contraente avesse percepito i redditi nelle medesime circostanze, sarebbe stata considerata come beneficiaria effettiva di tali redditi), ma unicamente nella misura in cui le quote dell'investimento collettivo di capitale sono detenute da residenti dello Stato contraente in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito.

b)

Ai sensi del presente paragrafo, l'espressione «investimento collettivo di capitale» designa nel caso dell'Armenia un investimento collettivo di capitale secondo la legge del 22 dicembre 2010 sui fondi di investimento applicabile nella Repubblica di Armenia e nel caso della Svizzera un fondo contrattuale di investimento di cui all'articolo 25 e una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 36 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol), nonché qualsiasi altro fondo di investimento, struttura o ente costituiti in uno o nell'altro Stato contraente che le autorità competenti degli Stati contraenti hanno convenuto di considerare come investimento collettivo di capitale ai sensi del presente paragrafo.

c)

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 98 LICol che percepisce redditi provenienti dall'Armenia non è considerata come residente della Svizzera, ma può richiedere per i soci residenti sgravi fiscali, esenzioni fiscali e altri benefici, previsti dalla presente Convenzione, che sarebbero stati concessi a tali soci se avessero percepito tali redditi direttamente.

La società può presentare detta richiesta unicamente se il socio non ha egli stesso inoltrato una richiesta di sgravio per i suoi redditi percepiti dalla società in accomandita.»

3. Il seguente numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convezione: «4. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto:

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(i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 (Scambio di informazioni), gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. 23 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo 20 e al paragrafo 3 dell'articolo 22, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

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3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste agli articoli 7 e 19 del presente Protocollo si applicano dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Erevan, il 12 novembre 2021, nelle lingue tedesca, armena e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e armeno prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Armenia:

Stefan Klötzli Incaricato d'affari a.i.

Ambasciata di Svizzera in Armenia

Tigran Khachatryan Ministro delle finanze della Repubblica di Armenia

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