FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

22.033 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Armenia del 4 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-1414

FF 2022 1205

FF 2022 1205

Compendio Firmata nel 2006, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) con l'Armenia non è mai stata riveduta. Da allora la politica convenzionale dei due Stati contraenti si è sviluppata stabilendo degli standard nel settore delle CDI.

La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS).

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti CDI.

Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del piano d'azione BEPS dell'OCSE.

Dai colloqui che la Svizzera ha condotto con l'Armenia in merito agli effetti concreti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto sulla CDI tra i due Stati (CDI-AM) è emerso che i due Stati non hanno potuto accordarsi sul tenore esatto degli adeguamenti contenuti nella Convenzione BEPS per la CDI-AM. Per questo motivo è stato deciso di attuare l'adeguamento della CDI-AM ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni mediante un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-AM e non in virtù della Convenzione BEPS.

Per le Parti contraenti i negoziati sono stati anche l'occasione per adeguare la CDIAM alla loro attuale politica convenzionale.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 12 novembre 2021. I Cantoni e gli ambienti interessati ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.

2 / 12

FF 2022 1205

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e l'Armenia è in vigore la Convenzione del 12 giugno 20061 per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «CDI-AM»). La Convenzione non è mai stata riveduta. È entrata in vigore il 7 novembre 2007 ed è applicabile dal 1° gennaio 2008.

Conformemente alla politica convenzionale della Svizzera al momento della conclusione della Convenzione, quest'ultima contiene un articolo sullo scambio di informazioni, che si limita ai casi ordinari di applicazione della Convenzione e alla prevenzione degli abusi.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)2. La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti CDI.

Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del piano d'azione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS)3.

I negoziati finalizzati alla stesura di un Protocollo che modifica la CDI-AM (di seguito «Protocollo di modifica CDI-AM»), tenendo conto in particolare dello standard internazionale per lo scambio di informazioni su domanda e delle novità introdotte dal piano d'azione BEPS, hanno avuto luogo nel 2018. La relativa bozza (Protocollo di modifica) è stata parafata a inizio 2019. I Cantoni e gli ambienti interessati, consultati in merito nel gennaio 2020, ne hanno accolto favorevolmente la conclusione. Il Protocollo di modifica CDI-AM è stato firmato il 12 novembre 2021.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica CDI-AM attua gli standard minimi previsti per le CDI. Inoltre, consente di adeguare la CDI-AM alla politica convenzionale attuale dei due Stati.

Con il Protocollo di modifica, la CDI-AM adempie gli standard minimi stabiliti per le CDI nel quadro del piano d'azione BEPS. In quanto Stato membro dell'OCSE, la 1 2 3

RS 0.672.915.61 RS 0.671.1 www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Conventions fiscales > BEPS Action 15: L'Instrument multilatéral > Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS (disponibile soltanto in francese e inglese).

3 / 12

FF 2022 1205

Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI le disposizioni che riguardano le CDI e costituiscono uno standard minimo del progetto BEPS. Con il Protocollo di modifica CDI-AM viene compiuto un ulteriore passo in questa direzione.

Inoltre, la disposizione sullo scambio di informazioni viene adeguata allo standard internazionale per lo scambio di informazioni su domanda.

Per quanto riguarda l'imposizione dei dividendi, la quota che determina una partecipazione qualificata nella società che paga i dividendi e che dà diritto all'aliquota d'imposta alla fonte ridotta del 5 per cento ammonterà in futuro al 10 per cento e non più come finora al 25 per cento. Per le partecipazioni superiori al 50 per cento viene introdotta un'esenzione dall'imposta alla fonte. Queste aliquote ridotte si applicano conformemente alla vigente CDI-AM alle società che, oltre ai requisiti relativi alle partecipazioni qualificate, adempiono anche i criteri minimi per gli investimenti. Inoltre, è stata convenuta l'esenzione dall'imposta alla fonte per i dividendi pagati a una banca centrale o un istituto di previdenza dell'altro Stato.

In futuro, gli interessi che provengono da uno Stato contraente e che sono pagati al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua banca centrale sono esonerati dall'imposta alla fonte nello Stato della fonte.

Le soluzioni convenute nel Protocollo di modifica CDI-AM tengono conto dell'odierna politica convenzionale dei due Stati e contribuiranno a uno sviluppo positivo dei rapporti economici bilaterali.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Il Protocollo modifica e completa puntualmente alcune disposizioni della CDI-AM.

Oltre alle modifiche formali, prevede i seguenti adeguamenti.

Art. 1 concernente il Preambolo della CDI-AM Con il presente articolo il Preambolo viene adeguato allo standard minimo derivante dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

La nuova disposizione chiarisce che con la CDI la Svizzera e l'Armenia non hanno l'intenzione di creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-AM deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione, ossia la mancata imposizione sia nello Stato della fonte sia nello Stato di residenza. Ciò non vale in generale, ma soltanto se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscale. Si tiene così conto delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste rientra, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

Art. 2 concernente l'art. 1 della CDI-AM (Persone considerate) Il paragrafo 2 contiene una disposizione sugli enti fiscalmente trasparenti secondo l'azione 2 del piano d'azione BEPS, introdotta nel vigente Modello di Convenzione 4 / 12

FF 2022 1205

dell'OCSE del 20174 e fondata sulla nozione di «società di persone»5 così come utilizzata nel rapporto dell'OCSE. Il primo periodo del paragrafo 2 disciplina la concessione dei benefici previsti dalla CDI-AM nei casi in cui vengano corrisposti redditi a un ente che uno o entrambi gli Stati contraenti ritengono trasparente. I benefici vengono concessi se, ai fini dell'imposizione in uno Stato contraente, tali redditi sono trattati come redditi di una persona residente di tale Stato. In caso contrario, i benefici previsti dalla CDI-AM non possono essere concessi. La CDI-AM è pertanto applicabile, ad esempio, ai pagamenti di interessi di un'impresa in Armenia a una società in accomandita in Svizzera, qualora i suoi soci siano fiscalmente residenti in Svizzera.

In assenza della presente disposizione potrebbero verificarsi casi di doppia non imposizione.

Il secondo periodo del paragrafo 2 tutela il diritto dello Stato di residenza di un tale ente o dei membri o soci di tale ente di assoggettare a imposizione i redditi che ha attribuito all'ente o ai membri o soci, indipendentemente dall'attribuzione fatta dall'altro Stato contraente. Tale clausola preserva, ad esempio, il diritto di imposizione della Svizzera nel caso in cui un residente della Svizzera sia beneficiario di un trust estero, a condizione che essa ritenga il trust come trasparente e non vi sia nessuna stabile organizzazione all'estero.

Secondo la concezione svizzera e per analogia a quanto previsto dal diritto interno svizzero, gli enti degli investimenti collettivi di capitale sono generalmente considerati trasparenti. Il diritto ai benefici convenzionali è quindi determinato in base agli investitori. Tuttavia, diversi Stati trattano tali enti come soggetti fiscali autonomi, a cui sono attribuibili i redditi degli investimenti collettivi di capitale. Qualora l'Armenia dovesse adottare quest'ultimo approccio, in virtù del paragrafo 2 la Svizzera dovrebbe accettarlo e concedere interamente i benefici della CDI-AM senza distinzione tra gli investitori, a condizione che l'ente soddisfi anche i restanti presupposti per la concessione dei benefici convenzionali. Ciò si tradurrebbe innanzitutto in un trattamento diverso degli investimenti collettivi di capitale da parte di entrambi gli Stati e, secondariamente, nella possibilità per gli
investitori che non possono far valere una CDI con la Svizzera di usufruire dei benefici della CDI-AM mediante una partecipazione in un investimento collettivo di capitale armeno. Il paragrafo 1 del Protocollo di modifica CDI-AM stabilisce che gli investimenti collettivi di capitale costituiti in uno degli Stati contraenti hanno diritto ai benefici della CDI-AM se i detentori delle quote sono residenti nello Stato in questione (lett. a). In Svizzera si tratta dei fondi contrattuali di investimento e delle società di investimento a capitale variabile (lett. b). Ai fini della CDI-AM, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale non è considerata residente della Svizzera, ma può richiedere la concessione dei benefici convenzionali per i soci residenti della Svizzera (lett. c).

4 5

www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > Droit fiscal international par pays > Projets de convention de l'OCDE (disponibile soltanto in inglese e francese).

OCSE, L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personnes ­ The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, Parigi, 1999.

5 / 12

FF 2022 1205

Art. 3 concernente l'art. 2 della CDI-AM (Imposte considerate) L'Armenia ha abolito l'imposta fondiaria dalla propria legislazione nazionale.

L'elenco delle imposte armene alle quali è applicata la CDI-AM è stato adeguato di conseguenza.

Art. 4 concernente l'art. 3 della CDI-AM (Definizioni generali) Nel quadro degli adeguamenti formali delle definizioni generali dell'articolo 3 CDIAM vengono rivedute le definizioni di «Armenia» e «Svizzera» come pure di «autorità competente» di entrambi i Paesi.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 14 (Professioni indipendenti), all'elenco di definizioni dell'articolo 3 vengono aggiunte le nozioni di «impresa» e di «attività commerciale o industriale».

Infine, l'«istituto di previdenza» è definito secondo la versione aggiornata del Modello di Convenzione dell'OCSE. In occasione dei negoziati è stato convenuto di concretizzare questa definizione in relazione al diritto interno dei due Stati di comune accordo secondo l'articolo 25 paragrafo 3 CDI-AM. L'Armenia ha preferito questo approccio alla proposta della Svizzera di introdurre un pertinente paragrafo nel Protocollo di modifica CDI-AM.

Art. 5 concernente l'art. 5 della CDI-AM (Stabile organizzazione) Conformemente alla recente politica convenzionale dell'Armenia e su desiderio della Svizzera, nel paragrafo 3 dell'articolo 5 è stata convenuta una durata di nove mesi. In futuro un cantiere di costruzione o una catena di montaggio o un'attività di sorveglianza connessa saranno considerati una stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la durata dell'attività supera i nove mesi.

Art. 7 concernente l'art. 7 della CDI-AM (Utili delle imprese) Con questo articolo, l'articolo 7 viene completato da una disposizione che limita a cinque anni, a partire dal periodo fiscale interessato, il tempo a disposizione delle autorità fiscali per eseguire una rettifica degli utili nei rapporti tra Svizzera e Armenia.

Un eventuale ricorso contro la rettifica degli utili e i conseguenti ritardi non hanno alcun influsso sul termine da rispettare. Il paragrafo 3 dell'articolo 9 della CDI-AM vigente contiene già una disposizione analoga per gli utili delle imprese associate, da cui sono stati ripresi il termine e l'ultimo periodo.

In caso di frode o di omissione intenzionale, la rettifica degli utili può essere
eseguita anche dopo lo spirare del termine. In questi casi si applicano i termini previsti dalla legislazione nazionale dello Stato interessato.

L'introduzione di questa disposizione nella CDI-AM si fonda sull'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS. In base a questo elemento, i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui gli accordi amichevoli sono attuati nonostante i limiti temporali che la legislazione nazionale degli Stati contraenti prevede. Gli Stati che non intendono inserire questa disposizione nelle loro 6 / 12

FF 2022 1205

CDI devono essere disposti ad adottare, nel quadro dei negoziati relativi alle CDI, altre disposizioni volte a limitare il termine per la rettifica degli utili delle imprese associate e delle stabili organizzazioni per soddisfare il pertinente standard minimo.

In linea di principio la Svizzera non inserisce nelle proprie CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE. Per questo motivo, la delegazione svizzera incaricata dei negoziati per il Protocollo di modifica CDIAM ha proposto alla delegazione della controparte l'adozione di una nuova disposizione volta a limitare a cinque anni il termine per la rettifica degli utili delle stabili organizzazioni, come già avviene per gli utili delle imprese associate. La delegazione armena ha accolto la proposta e il relativo termine.

Art. 8 concernente l'art. 9 della CDI-AM (Imprese associate) La CDI-AM viene completata con una disposizione concernente gli obblighi di una rettifica corrispondente in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il tenore è conforme alle disposizioni pertinenti del Modello di Convenzione dell'OCSE (art. 9 par. 2).

In linea di massima questa modifica non ha ripercussioni per la Svizzera, che rimane esonerata da rettifiche corrispondenti automatiche in caso di rettifiche degli utili eseguite dalle autorità fiscali estere. La Svizzera deve piuttosto eseguire rettifiche corrispondenti soltanto nel caso in cui corrispondano alla soluzione convenuta dalle autorità competenti svizzere e armene nel quadro di una procedura amichevole.

La modifica riflette la raccomandazione relativa alle buone prassi contenuta nell'azione 14 del piano d'azione BEPS e la politica convenzionale perseguita attualmente dalla Svizzera in questo settore.

Art. 9 concernente l'art. 10 della CDI-AM (Dividendi) Secondo la CDI vigente, sui dividendi può essere prelevata un'imposta residua del 15 per cento; l'imposta viene ridotta al 5 per cento se la partecipazione nella società che paga i dividendi ammonta ad almeno il 25 per cento e se il capitale estero investito supera i 200 000 franchi.

Il Protocollo di modifica prevede ora che, a parità di aliquota d'imposta residua generale del 15 per cento (art. 10 par. 2 lett. d), i dividendi derivanti da partecipazioni dirette pari ad almeno il 50 per cento del
capitale possano essere assoggettate soltanto nello Stato di residenza del beneficiario, a condizione che la durata di detenzione della partecipazione al momento del pagamento dei dividendi sia di almeno 365 giorni e l'investimento della società estera nella società che paga i dividendi superi i 2 000 000 di franchi (art. 10 par. 2 lett. a). Questa disposizione corrisponde alla politica convenzionale più recente dell'Armenia. Accanto alle partecipazioni menzionate, il diritto fiscale esclusivo dello Stato di residenza si applica anche ai dividendi versati a istituti di previdenza e banche centrali (art. 10 par. 2 lett. b). Infine, l'aliquota d'imposta ridotta del 5 per cento si applica in futuro a una partecipazione del 10 per cento, o superiore, nella società che paga i dividendi e a un capitale estero investito superiore a 100 000 franchi (art. 10 par. 2 lett. c).

7 / 12

FF 2022 1205

Art. 10 concernente l'art. 11 della CDI-AM (Interessi) Per quanto riguarda gli interessi, l'imposta residua attuale del 10 per cento e le relative eccezioni sono state mantenute. Inoltre, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e versati al Governo dell'altro Stato, alle sue suddivisioni politiche o ai suoi enti locali o alla sua banca centrale in futuro sono esenti dall'imposta.

Art. 13 concernente l'art. 14 della CDI-AM (Professioni indipendenti) La delegazione armena ha proposto l'abrogazione dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) della vigente CDI-AM. Nel 2000 questo articolo è stato eliminato dal Modello di Convenzione dell'OCSE. La Svizzera, che alcuni anni fa ha deciso di adeguare su questo punto la propria politica convenzionale al Modello di Convenzione dell'OCSE, ha accolto la proposta. Con l'abrogazione dell'articolo 14 CDI-AM, in futuro i redditi da professioni indipendenti verranno considerati alla stregua di utili delle imprese secondo l'articolo 7 CDI-AM.

Questa modifica comporta una serie di adeguamenti della CDI-AM volti ad abrogare i rimandi all'articolo 14 CDI-AM e al concetto di «base fissa». Le seguenti disposizioni del Protocollo di modifica sono collegate all'abrogazione dell'articolo 14 CDIAM e non necessitano di spiegazioni: articolo 6 (concernente l'art. 6 CDI-AM); articolo 9 paragrafi 3 e 4 (concernente l'art. 10 CDI-AM); articolo 10 paragrafi 2 e 3 (concernente l'art. 11 CDI-AM); articolo 11 (concernente l'art. 12 CDI-AM); articolo 12 (concernente l'art. 13 CDI-AM); articolo 14 (concernente l'art. 15 CDI-AM); articolo 15 (concernente l'art. 17 CDI-AM); articolo 16 (concernente l'art. 21 CDIAM); articolo 17 (concernente l'art. 21 CDI-AM).

Art. 18 concernente l'art. 23 della CDI-AM (Eliminazione della doppia imposizione) Il presente articolo completa la disposizione, che definisce le modalità con cui lo Stato di residenza evita la doppia imposizione, con una disposizione intesa a evitare la non imposizione o la ridotta imposizione nei casi di conflitti di qualificazione. In questo modo evita la doppia non imposizione involontaria dovuta a posizioni divergenti tra la Svizzera e l'Armenia per quanto riguarda la fattispecie o l'interpretazione di concetti della CDI-AM.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario di
redditi provenienti dall'Armenia e imponibili in Armenia secondo la CDI-AM, non deve esentare da imposizione tali redditi se l'Armenia non li tassa o, nel caso di dividendi, interessi o canoni, applica un'imposizione ridotta, perché ritiene che la CDIAM gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta di tali redditi. È il caso se, ad esempio, l'Armenia, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in qualità di Stato di residenza, lo considera un reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Armenia. Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe dall'imposta tale reddito, sebbene l'Armenia, sulla base della propria qualificazione fiscale del reddito, attribuisca il diritto d'imposizione esclusivamente alla Svizzera (art. 13 par. 5 CDI-AM) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione la Svizzera non sarà più obbligata a esentare tale reddito (art. 23 par. 2

8 / 12

FF 2022 1205

lett. a CDI-AM), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

Art. 19 concernente l'art. 25 della CDI-AM (Procedura amichevole) L'articolo 25 paragrafo 2 CDI-AM viene completato con un periodo che riprende il tenore della corrispondente disposizione del Modello di Convenzione dell'OCSE e prevede che gli accordi amichevoli siano attuati indipendentemente dai termini fissati dalla legislazione nazionale. Anche a seguito della riserva espressa dalla Svizzera in merito all'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di Convenzione dell'OCSE, il termine massimo per l'attuazione dell'accordo viene comunque fissato a dieci anni a partire dall'anno fiscale interessato. Questa disposizione assicura che gli accordi amichevoli in Armenia siano attuati indipendentemente dai termini di prescrizione previsti dalla legislazione nazionale.

Art. 20 concernente l'art. 26 della CDI-AM (Scambio di informazioni) Con il Protocollo di modifica l'articolo vigente viene sostituito da una nuova disposizione relativa allo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano nel merito unicamente di alcuni punti dell'articolo 26 CDI-AM e della pertinente disposizione del Protocollo (n. 4).

Lo scambio di informazioni è limitato alle imposte che rientrano nel campo di applicazione della CDI-AM.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel numero 4 del Protocollo di modifica CDI-AM (art. 22 par. 3 Protocollo di modifica). Il numero 4 disciplina nel dettaglio le premesse che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare, è indispensabile che identifichi il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che concorrono a tale scopo) e contenga, laddove noti, il nome e l'indirizzo della persona (p. es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale limita lo scambio di informazioni alle domande concrete, comprese le domande riguardanti un gruppo chiaramente definito di contribuenti che si suppone non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La CDI-AM consente alla Svizzera di dare seguito a tali domande. Attraverso
informazioni dettagliate sul gruppo di contribuenti che consentono allo Stato richiesto di identificare le persone interessate, lo Stato richiedente adempie il requisito dell'identificazione dei contribuenti interessati dalla domanda (lett. b). Tale interpretazione segue la regola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a interpretare i requisiti posti a una domanda in modo da garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia autorizzare «fishing expedition». Le premesse procedurali per dare seguito a domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20126 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

6

RS 651.1

9 / 12

FF 2022 1205

L'articolo 26 CDI-AM non prevede lo scambio di informazioni né spontaneo né automatico.

La nuova clausola si applica agli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Art. 21 concernente l'art. 27a della CDI-AM (Diritto ai benefici) Il presente articolo contiene una clausola antiabuso, fondata sullo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-AM non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-AM.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute dalla Svizzera fino al 2017 nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-AM. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle CDI concluse dalla Svizzera fino al 2017 anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato.

Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata sviluppata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS ed è contenuta nel Modello di Convenzione dell'OCSE (art. 29 par. 9). Per soddisfare lo
standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS, è sufficiente che sia inclusa nelle CDI. In questo modo non sono necessarie ulteriori disposizioni antiabuso.

Art. 23 (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica CDI-AM sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso. Fanno eccezione le disposizioni introdotte o modificate dagli articoli 7 e 19 del Protocollo di modifica, riguardanti il limite temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni e l'attuazione degli accordi amichevoli, le quali si applicano dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica, a prescindere dal periodo fiscale a cui i fatti fanno riferimento.

10 / 12

FF 2022 1205

3

Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-AM introduce per lo Stato della fonte di dividendi e interessi nuove limitazioni dei diritti di imposizione. Questi riguardano in particolare l'imposta preventiva sui dividendi da partecipazioni. D'altro canto è da attendersi che la riveduta CDI-AM costituisca un incentivo agli investimenti diretti tra i due Paesi, rafforzando l'economia complessiva e quindi la base fiscale della Svizzera. Il presente Protocollo di modifica può essere attuato grazie alle risorse umane già esistenti.

4

Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-AM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)7, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (si veda anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Poiché nel caso presente non vi è una legge o un trattato internazionale a delegare al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-AM, la facoltà di approvare il Protocollo di modifica CDI-AM spetta al Parlamento.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono fra l'altro importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20029 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-AM contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo di modifica CDI-AM contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDIAM è pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

7 8 9

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

11 / 12

FF 2022 1205

5

Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-AM sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200510 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone in questo caso l'obbligo di indire una procedura di consultazione. Nel gennaio 2020 è stata svolta una procedura informativa sul Protocollo di modifica CDIAM, nell'ambito della quale i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDIAM è stato accolto favorevolmente e senza riserve. Dal momento che le posizioni degli ambienti interessati erano note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare a indire una procedura di consultazione.

10

RS 172.061

12 / 12