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Traduzione

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania Conclusa il 18 febbraio 2022 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania, di seguito denominate «Stati contraenti», animate dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione: a)

«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e «Albania» designa la Repubblica di Albania;

b)

«norme giuridiche» designa le leggi e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell'articolo 2;

c)

«territorio» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, ­ per quanto riguarda l'Albania, il territorio della Repubblica di Albania;

d)

«cittadini» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, persone di cittadinanza svizzera, ­ per quanto riguarda l'Albania, persone di cittadinanza albanese;

RS 0.831.109.123.1 1 FF 2022 2193 2022-2723

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e)

«familiari, superstiti e aventi diritto» designano le persone definite o riconosciute come tali dalle norme giuridiche nazionali applicabili;

f)

«periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o i periodi equiparati riconosciuti come tali dalle norme giuridiche di ciascuno Stato contraente;

g)

«domicilio» designa il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

h)

«residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;

i)

«luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;

j)

«autorità competente» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ­ per quanto riguarda l'Albania il ministero competente per le norme giuridiche menzionate nell'articolo 2;

k)

«istituzione competente» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell'articolo 2, ­ per quanto riguarda l'Albania, l'organo incaricato di applicare le norme giuridiche menzionate nell'articolo 2;

l)

«organismo di collegamento» designa l'istituzione designata come tale dall'autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d'informazione e di assistenza amministrativa al fine di applicare la presente Convenzione;

m) «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati; n)

«apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.

(2) I termini non definiti al paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.

Art. 2

Campo d'applicazione materiale

(1) La presente Convenzione si applica: A.

2 3 4 5

in Svizzera: a) alla legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40 RS 831.10

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b) B.

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alla legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità;

in Albania alle norme giuridiche concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per: a) la rendita di vecchiaia, b) la rendita d'invalidità, c) la rendita per superstiti.

(2) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le norme giuridiche di cui al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali, né normative sovranazionali in materia di sicurezza sociale convenute tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo, né le norme giuridiche emanate per la loro applicazione.

(3) La presente Convenzione si applica a tutte le norme giuridiche che modificano, completano, consolidano o sostituiscono le norme giuridiche enumerate al paragrafo 1, salvo se l'autorità competente dello Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche notifica per scritto all'autorità competente dell'altro Stato contraente, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale delle nuove norme giuridiche, che la Convenzione non si applica a queste ultime.

(4) La presente Convenzione si applica alle norme giuridiche che istituiscono una nuova categoria di prestazioni di sicurezza sociale, soltanto se ciò è stato convenuto tra gli Stati contraenti.

Art. 3

Campo d'applicazione personale

La presente Convenzione si applica: a)

ai cittadini degli Stati contraenti che sono o sono stati sottoposti alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti nonché ai loro familiari e ai loro superstiti;

b)

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve eventuali norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;

c)

riguardo agli articoli 6­9, 11, 13, 23 e 24, a tutte le persone, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Art. 4

Parità di trattamento

(1) Salvo se diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che rientrano nel campo d'applicazione personale di quest'ultima sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle norme giuridiche di uno Stato contraente, ai cittadini di tale Stato contraente.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: a) 6

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

RS 831.20

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b)

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione designata dal Consiglio federale;

c)

l'adesione facoltativa all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite.

Art. 5

Pagamento delle prestazioni all'estero

(1) Le persone di cui all'articolo 3 lettere a e b che hanno diritto a prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate all'articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente. Sono fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per gli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono concessi soltanto in caso di domicilio e dimora abituali in Svizzera.

(3) La pensione sociale delle assicurazioni sociali obbligatorie albanesi è concessa soltanto alle persone con domicilio in Albania.

(4) Le prestazioni pecuniarie accordate in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti enumerate all'articolo 2 sono concesse ai cittadini dell'altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Norme giuridiche applicabili Art. 6

Principio generale

Fatte salve disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone esercitanti un'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti sottostanno, per ciascuna attività, alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio esse esercitano detta attività.

Art. 7

Lavoratori distaccati

(1) Le persone occupate abitualmente sul territorio di uno Stato contraente da un datore di lavoro avente sede sul medesimo e da questi inviate temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente rimangono sottoposte esclusivamente alle norme giuridiche del primo Stato, come se fossero occupate solo sul territorio di quest'ultimo, a condizione che la durata prevista del distacco non superi i 24 mesi.

7

RS 192.12

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(2) A prova del distaccamento è rilasciato un certificato conformemente all'accordo amministrativo.

Art. 8

Personale di imprese internazionali di trasporto aereo

I membri dell'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo che esercitano la loro attività sul territorio di entrambi gli Stati contraenti sottostanno unicamente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha sede, salvo se sono occupati presso una filiale, una succursale o una rappresentanza permanente di detta impresa sul territorio dell'altro Stato.

Art. 9

Personale di imprese di trasporto marittimo

(1) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sottostanno unicamente alle norme giuridiche di questo Stato. Per l'applicazione del presente articolo, l'attività esercitata su una nave battente bandiera di uno Stato contraente è equiparata a un'attività esercitata sul territorio di questo Stato.

(2) Questa disposizione non si applica alle persone che lavorano nei porti e salgono a bordo delle navi all'attracco per svolgervi dei lavori.

Art. 10

Membri di rappresentanze diplomatiche o consolari

(1) La presente Convenzione non incide sull'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

(3) I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato. Possono optare per l'applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(4) Il paragrafo 3 si applica anche ai cittadini di uno degli Stati contraenti occupati al servizio personale e privato di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare.

(5) Se una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest'ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Questa regolamentazione si applica per analogia ai cittadini di cui ai paragrafi 2 e 3 che occupano tali persone al loro servizio personale.

(6) I paragrafi 2­5 non si applicano ai membri onorari di rappresentanze consolari né ai loro impiegati.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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(7) I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati né in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati secondo le norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esercitano la loro attività lucrativa. Questa regolamentazione si applica per analogia ai coniugi e ai figli che vivono con le persone assicurate.

Art. 11

Funzionari

I funzionari e le persone loro equiparate di uno degli Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato sottostanno alle norme giuridiche dello Stato contraente da cui dipende l'Amministrazione che li occupa.

Art. 12

Deroghe

Per singole persone o determinate categorie di persone, le autorità competenti possono convenire, in un accordo scritto, deroghe alle disposizioni degli articoli 6­11.

Art. 13

Familiari

(1) Se, durante l'esercizio di un'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona rimane sottoposta alle norme giuridiche dell'altro Stato in applicazione degli articoli 7­12, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con questa persona sul territorio del primo Stato, a condizione che essi non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, in virtù del paragrafo 1, al coniuge senza attività lucrativa e ai figli che dimorano sul territorio dell'Albania con la persona esercitante un'attività lucrativa si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni sulle prestazioni A. Disposizioni sulle prestazioni svizzere Art. 14

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini dell'Albania che, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, erano sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che dimorano in Svizzera.

(2) I cittadini dell'Albania senza attività lucrativa che, all'insorgenza dell'invalidità, non adempiono le condizioni d'età relative all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in questo Stato ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre esigere tali 6 / 16

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provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini dell'Albania residenti in Svizzera che lasciano quest'ultimo Stato per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in questo Stato ai sensi del paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Albania e la cui madre abbia dimorato in Albania durante la gravidanza per al massimo due mesi complessivi, rimanendo domiciliata in Svizzera, sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino, l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in Albania per i primi tre mesi dopo la nascita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in tal caso l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero soltanto se queste hanno dovuto essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 15

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche svizzere per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, per il riconoscimento del diritto a queste prestazioni l'istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche albanesi e dei periodi ad essi equiparati, purché non si sovrappongano ai periodi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.

(2) Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all'articolo 3 lettera a non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione svizzera tiene conto anche dei periodi di assicurazione e dei periodi ad essi equiparati compiuti in uno Stato terzo con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

(3) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono inferiori all'anno, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili.

(4) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere. La determinazione si basa sulle norme giuridiche svizzere.

Art. 16

Indennità unica

(1) I cittadini dell'Albania e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti. Sono fatti salvi i paragrafi 2­5.

(2) Se l'importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini dell'Albania o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il dieci per cento 7 / 16

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della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita secondo le norme giuridiche svizzere. I cittadini dell'Albania o i loro superstiti che beneficiano di una tale rendita parziale e lasciano la Svizzera definitivamente ricevono un'indennità unica pari al valore della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale supera il dieci per cento, ma non il venti per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini dell'Albania o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o lasciano definitivamente questo Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica.

Devono operare questa scelta durante la procedura di determinazione della rendita, se risiedono al di fuori della Svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese, qualora abbiano beneficiato di una rendita in Svizzera.

(4) Nel caso di una coppia sposata in cui entrambi i coniugi sono stati assicurati in Svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge soltanto se anche l'altro ha diritto a una rendita.

(5) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(6) I paragrafi 2­5 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all'invalidità.

Art. 17

Rendite straordinarie

(1) I cittadini dell'Albania hanno diritto alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri a una rendita straordinaria per superstiti, una rendita straordinaria d'invalidità o una rendita straordinaria di vecchiaia che sostituisce una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi.

(2) La durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini dell'Albania residenti in Svizzera erano esentati dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono considerati ai fini del computo della durata di residenza in Svizzera.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti nonché le indennità uniche versate secondo l'articolo 16 paragrafi 2­6 non impediscono la concessione di rendite straordinarie secondo il paragrafo 1; in questi casi, tuttavia, i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono compensati con le rendite straordinarie.

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B. Disposizioni sulle prestazioni albanesi Art. 18

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e calcolo delle prestazioni

(1) Se una persona non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche albanesi, per soddisfare la condizione della durata di assicurazione minima necessaria per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, purché non si sovrappongano a quelli dell'Albania.

(2) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche albanesi sono inferiori a un anno, il paragrafo 1 non è applicabile.

(3) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche albanesi. La determinazione si basa sulle norme giuridiche albanesi.

(4) Se il diritto alle prestazioni presuppone il compimento di determinati periodi di assicurazione in una determinata professione o occupazione, i periodi di assicurazione in questione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti in Albania.

(5) Se il diritto alle prestazioni presuppone il compimento di determinati periodi di assicurazione entro un determinato lasso di tempo, i periodi di assicurazione in questione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considerazione come se fossero stati compiuti in Albania.

Art. 19

Periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche di Stati terzi

Se, conformemente alle norme giuridiche albanesi e tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti secondo l'articolo 18, una persona non ha diritto alle prestazioni, per determinare il diritto alle prestazioni sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche di Stati terzi con i quali l'Albania ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Titolo IV Disposizioni varie Art. 20

Provvedimenti amministrativi

(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti: a)

concludono un accordo amministrativo, adottano tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente Convenzione e designano gli organismi di collegamento;

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b)

s'informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione;

c)

s'informano reciprocamente e il più rapidamente possibile su tutte le modifiche delle loro norme giuridiche suscettibili di incidere sull'applicazione della presente Convenzione.

(2) Di comune accordo, le istituzioni competenti possono approntare procedure per lo scambio elettronico di dati, anche relativi al decesso degli aventi diritto alle prestazioni, al fine di razionalizzare l'applicazione della presente Convenzione e la concessione delle prestazioni.

Art. 21

Assistenza amministrativa

Nei limiti delle loro competenze, le autorità e le istituzioni competenti nonché gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano assistenza reciproca per l'applicazione della presente Convenzione. Salvo accordo contrario tra le autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti, tale assistenza è gratuita.

Art. 22

Disposizioni sulle prestazioni d'invalidità

(1) Per determinare la riduzione della capacità al lavoro o il grado d'invalidità ai fini della concessione di una rendita d'invalidità, l'istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede a una valutazione conformemente alle proprie norme giuridiche.

(2) Nell'applicazione del paragrafo 1, i rapporti medici e i documenti in possesso dell'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio dimora o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato.

(3) Quando viene inoltrata la richiesta di prestazioni, l'istituzione dello Stato di domicilio invia gratuitamente il modulo concordato (rapporto medico) all'istituzione dell'altro Stato contraente.

(4) Se l'istituzione di uno Stato contraente chiede un ulteriore esame medico per una persona che ha richiesto o percepisce una prestazione, l'istituzione dell'altro Stato provvede a farlo effettuare sul territorio su cui risiede la persona interessata, secondo le norme giuridiche ivi in vigore e le tariffe applicate nel luogo di dimora. L'istituzione che richiede l'esame rimborsa le spese su presentazione di un conteggio dettagliato e dei relativi documenti giustificativi. Le procedure sono disciplinate nell'accordo amministrativo.

(5) L'istituzione richiedente ha il diritto di fare esaminare la persona da un medico di sua scelta.

Art. 23

Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni

(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s'impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contributi o prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio

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effettivo delle persone, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione nonché il suo svolgimento mirato, l'incapacità al lavoro, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni.

(2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti prendono, su richiesta dell'organo competente dell'altro Stato e se del caso a sue spese, tutte le misure per il controllo, la verifica, l'accertamento e lo scambio d'informazioni conformemente alle norme giuridiche nazionali ad esse applicabili.

(3) Se le misure di cui al paragrafo 2 non possono essere attuate dall'organo interpellato, l'organo richiedente può affidare l'incarico a un'impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la misura è attuata. A tal fine sono prese in considerazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti.

(4) L'organismo di collegamento di uno Stato contraente mette regolarmente a disposizione dell'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle norme giuridiche del primo Stato che sono domiciliati sul territorio del secondo Stato, ai fini di un confronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio.

(5) Se una persona di cui all'articolo 3 chiede in Albania una rendita sociale in funzione del reddito, l'organo svizzero competente comunica, su richiesta, all'istituzione albanese competente per la fornitura della prestazione le informazioni necessarie concernenti l'importo della rendita ed eventuali altre rendite svizzere.

(6) Se una persona di cui all'articolo 3 chiede in Svizzera prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 200610 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'organo albanese competente comunica, su richiesta, all'organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio.

Art. 24

Protezione di dati personali

Se in base alla presente Convenzione sono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto interno in vigore nello Stato contraente e del diritto internazionale in materia di protezione dei dati, le seguenti disposizioni:

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a)

i dati possono essere trasmessi alle istituzioni competenti dello Stato contraente ricevente unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Queste istituzioni potranno trattarli ed utilizzarli soltanto a tale scopo. Il trattamento ad altri scopi, nel quadro delle norme giuridiche dello Stato contraente ricevente, è lecito se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie;

b)

l'organo mittente deve accertarsi che i dati trasmessi siano esatti e che il loro contenuto corrisponda allo scopo perseguito. A questo proposito sono osser-

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vati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno Stato contraente. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, l'organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso è tenuto a provvedere alla loro rettifica o alla loro distruzione; c)

i dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. I dati non possono essere distrutti se sussiste la possibilità che la loro distruzione pregiudichi interessi degni di protezione delle persone interessate nell'ambito della sicurezza sociale.

d)

l'organo mittente e quello ricevente sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi dall'accesso non autorizzato, da modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata.

Art. 25

Tasse, emolumenti e legalizzazione

(1) Se le norme giuridiche di uno Stato contraente contengono disposizioni relative all'esonero o alla riduzione delle tasse, dei bolli o degli emolumenti per le richieste o i documenti da presentare in applicazione di queste stesse norme giuridiche, tali disposizioni sono applicabili anche alle richieste e ai documenti inoltrati o emessi dall'autorità o dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente in applicazione della presente Convenzione.

(2) Se scambiati direttamente tra le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento, i documenti da presentare in applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche di uno Stato contraente sono dispensati da qualsiasi legalizzazione o altra formalità del genere da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 26

Corrispondenza e lingue

(1) Le autorità e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro nonché con le persone interessate, a prescindere dalla loro residenza, ogni volta che l'applicazione della presente Convenzione lo richiede.

(2) Le autorità e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e di prendere in considerazione documenti per il solo fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

(3) Le autorità competenti possono prevedere deroghe al paragrafo 2 nell'accordo amministrativo.

Art. 27

Richieste, rimedi giuridici e termini

(1) Un ricorso inoltrato presso l'istituzione competente del primo Stato contraente contro una decisione emanata dall'istituzione competente del secondo Stato contraente ha validità giuridica. Il ricorso è trattato secondo le procedure e le norme giuridiche dello Stato contraente la cui decisione è impugnata.

(2) Le richieste, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, secondo le norme giuridiche di uno Stato contraente, devono essere inoltrati all'istituzione competente di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

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(3) L'istituzione competente che riceve richieste, dichiarazioni o rimedi giuridici li trasmette immediatamente all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando la data di ricevimento del documento.

Art. 28

Notifica delle decisioni

Le decisioni emanate dall'istituzione competente di uno degli Stati contraenti sono notificate direttamente alle persone che dimorano sul territorio dell'altro Stato contraente. Una copia delle decisioni è trasmessa all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 29

Valuta

(1) Le prestazioni pecuniarie dovute in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche di uno Stato contraente possono essere pagate nella valuta dello Stato dell'istituzione competente debitrice o in qualsiasi altra valuta definita da questo Stato. I rischi legati al tasso di cambio sono a carico dei beneficiari delle prestazioni.

(2) Le norme giuridiche di uno Stato contraente in materia di controlli valutari non possono impedire i pagamenti dovuti in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche di uno Stato contraente.

(3) Qualora uno Stato contraente emani norme giuridiche relative alla limitazione del traffico delle valute, entrambi gli Stati contraenti prendono, di comune accordo, misure atte ad assicurare il pagamento degli importi dovuti reciprocamente in applicazione della presente Convenzione.

Art. 30

Restituzione di prestazioni non dovute

Se un'istituzione di uno Stato contraente ha concesso prestazioni pecuniarie non dovute, l'importo indebitamente versato può essere trattenuto a favore di detta istituzione su prestazioni della stessa natura concesse in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato.

Art. 31

Recupero di contributi non versati e ripetizione di prestazioni indebitamente erogate

(1) L'istituzione competente di uno degli Stati contraenti può, su incarico dell'altro Stato, effettuare il recupero di contributi non versati e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate secondo le procedure e le norme giuridiche applicabili nonché con i medesimi privilegi e garanzie applicabili nel primo Stato contraente per quanto riguarda il recupero di contributi non versati e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate.

(2) Le decisioni esecutive delle autorità giudiziarie e amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di altre spese o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti sono riconosciute dall'altro Stato secondo le procedure in vigore. Su richiesta dell'istituzione competente di uno degli Stati contraenti, l'altro Stato pone in esecuzione tali decisioni come se esse fossero state emanate in quest'ultimo Stato secondo le norme 13 / 16

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giuridiche e le procedure ivi applicabili. Queste decisioni sono considerate esecutive in uno Stato contraente, nella misura in cui le norme giuridiche e le procedure applicabili in questo Stato lo esigono.

(3) In caso di esecuzione forzata, fallimento o conciliazione, i crediti dell'istituzione di uno degli Stati contraenti beneficiano, nell'altro Stato, di privilegi identici a quelli che le norme giuridiche di quest'ultimo Stato riconoscono ai crediti della stessa natura.

(4) Le modalità di applicazione del presente articolo e il rimborso delle spese sono disciplinati dall'accordo amministrativo.

Art. 32

Risarcimento di danni

(1) Se una persona avente diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato può esigere da una terza persona il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato, l'istituzione debitrice delle prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti della terza persona conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; il secondo Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Qualora, in applicazione del paragrafo 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

Art. 33

Appianamento delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione sono appianate di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

Art. 34

Assicurazione facoltativa svizzera

I cittadini svizzeri residenti sul territorio dell'Albania possono aderire incondizionatamente all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, conformemente alle norme giuridiche svizzere; in particolare, non sussistono restrizioni per quanto concerne il versamento dei contributi a questa assicurazione e la riscossione delle rendite che ne derivano.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 35

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

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(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne impediscono l'applicazione.

(3) Per la determinazione del diritto a una prestazione in virtù della presente Convenzione sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti e gli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.

(4) L'applicazione della presente Convenzione non può comportare la riduzione delle prestazioni concesse prima della sua entrata in vigore.

(5) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la Convenzione. Tale revisione può avvenire anche d'ufficio.

(6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche dei due Stati contraenti decorrono al più presto dall'entrata in vigore della Convenzione.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

Art. 36

Durata, modifica e denuncia della Convenzione

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) Su richiesta scritta di uno Stato contraente, la Convenzione può essere modificata e completata di comune intesa tra i due Stati.

(3) Ogni Stato contraente può denunciare la Convenzione per scritto per la fine di un anno civile utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di sei mesi.

(4) In caso di denuncia della Convenzione, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti alle prestazioni acquisiti fino alla data della sua abrogazione. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.

Art. 37

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata da ciascuno Stato contraente conformemente alle rispettive norme giuridiche.

(2) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure prescritte dalla Costituzione e dalla legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

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Fatta a Tirana, il 18 febbraio 2022, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua albanese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Albania:

Alain Berset

Delina Ibrahimaj

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