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Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima

Progetto

(LOCli) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 20222; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 20223, decreta:

Minoranza (Graber, Egger Mike, Friedli Esther, Imark, Page, Rösti, Wobmann) Non entrare in materia Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all'Accordo del 12 dicembre 20154 sul clima: a.

riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;

b.

adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici;

c.

orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

1 2 3 4

tecnologie a emissioni negative: procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO2 dall'atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio;

RS 101 FF 2022 1536 FF 2022 1540 RS 0.814.012

2022-1669

FF 2022 1537

Obiettivi in materia di protezione del clima. LF

FF 2022 1537

b.

emissioni dirette: emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi;

c.

emissioni indirette: emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;

d.

saldo netto delle emissioni pari a zero: riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

Art. 3

Obiettivi in materia di riduzione delle emissioni e impiego di tecnologie a emissioni negative

La Confederazione provvede affinché entro il 2050 l'impatto delle emissioni di gas serra risultanti da attività umane in Svizzera sia pari a zero (obiettivo delle zero emissioni nette): 1

a.

riducendo al minimo le emissioni di gas serra; e

b.

compensando l'impatto delle emissioni rimanenti mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative in Svizzera e all'estero.

Dopo il 2050 le quantità di CO2 rimosse e immagazzinate mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative devono superare le emissioni di gas serra rimanenti.

2

Come obiettivi intermedi, la Confederazione provvede affinché rispetto al 1990 le emissioni di gas serra siano ridotte: 3

a.

in media, nel periodo 2031­2040, almeno del 64 per cento;

b.

entro il 2040, almeno del 75 per cento;

c.

in media, nel periodo 2041­2050, almeno dell'89 per cento.

Gli obiettivi di riduzione devono essere tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili. Nella misura del possibile devono essere raggiunti mediante una riduzione delle emissioni in Svizzera.

4

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché entro il 2050 in Svizzera e all'estero siano disponibili sufficienti pozzi di carbonio per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette. Il Consiglio federale può fissare valori indicativi per l'impiego di tecnologie a emissioni negative.

5

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerate anche le emissioni generate dal carburante per voli e crociere internazionali il cui rifornimento avviene in Svizzera.

6

Minoranza (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Munz, Nordmann, Piller Carrard, Schneider Schüttel) Art. 3 cpv. 1 La Confederazione mira a raggiungere entro il 2040 l'obiettivo delle zero emissioni nette per le emissioni di gas serra risultanti da attività umane in Svizzera: ...

1

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Minoranza (Rösti, Graber, Imark, Page, Reimann Lukas, Rüegger, Wobmann) Art. 3 cpv. 1 ... provvede affinché, tenuto conto dello sviluppo demografico ed economico, entro il 2050 l'impatto delle emissioni di gas serra risultanti da attività umane in Svizzera sia azzerato rispetto al livello del 1990 (obiettivo delle zero emissioni nette): ...

1

Minoranza (Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 3 cpv. 3 3

...

a.

..., almeno del 32 per cento;

b.

..., almeno del 37,5 per cento;

c.

..., almeno del 44,5 per cento.

Minoranza (Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 3 cpv. 6 6

... di cui ai capoversi 1­3 ...

Art. 4

Valori indicativi per settore

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura: 1

a.

nel settore degli edifici: 1. entro il 2040, dell'82 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento;

b.

nel settore dei trasporti: 1. entro il 2040, del 57 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento;

c.

nel settore dell'industria: 1. entro il 2040, del 50 per cento, 2. entro il 2050, del 90 per cento.

Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, in materia di gas serra e di emissioni generate da vettori energetici fossili il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori. Al riguardo, tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi in seno all'Unione europea.

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Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Jauslin, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Nordmann, Piller Carrard, Schneider Schüttel) Art. 4 cpv. 1 lett. d d.

nel settore dell'agricoltura: 1. entro il 2040, del 30 per cento, 2. entro il 2050, del 40 per cento.

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Nussbaumer, Schneider Schüttel) Art. 4 cpv. 3 Per i Cantoni che presumibilmente non riusciranno a raggiungere gli obiettivi settoriali di cui al capoverso 1 lettera a valgono i valori di riferimento seguenti: dal 2027 le costruzioni esistenti il cui impianto di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda è sostituito possono generare ogni anno al massimo 20 kg di CO2 da combustibili fossili per m2 di superficie di riferimento energetico. Tale valore va ridotto di 5 kg di CO2 ogni cinque anni. Il Consiglio federale designa i Cantoni interessati e disciplina le eccezioni.

3

Minoranza (Graber, Addor, Egger Mike, Imark, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 4 Stralciare Art. 5

Tabelle di marcia per imprese e settori

Entro il 2050 tutte le imprese devono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero. Al riguardo vanno considerate almeno le emissioni dirette e quelle indirette.

1

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1, imprese e settori possono elaborare tabelle di marcia.

2

La Confederazione fornisce alle imprese e ai settori che elaborano una tabella di marcia entro il 2029 le basi, gli standard e una consulenza specialistica. Può tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Minoranza (Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 5 cpv. 1 Entro il 2050 tutte le imprese sono tenute a ridurre il più possibile le loro emissioni di gas serra. Al riguardo tengono conto in particolare delle conoscenze scientifiche più recenti e della disponibilità di nuove tecnologie.

1

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Art. 6

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Promozione di tecnologie e processi innovativi

Fino al 2030 la Confederazione accorda alle imprese aiuti finanziari per l'impiego di tecnologie e processi innovativi destinati a favorire l'attuazione della tabella di marcia di cui all'articolo 5 capoverso 2 o di singole misure.

1

2

Gli aiuti finanziari sono versati tramite gli strumenti di promozione esistenti.

3

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

i requisiti relativi alle singole misure;

b.

i termini entro cui le tabelle di marcia o le singole misure devono essere attuate.

Non è versato alcun contributo per le misure che beneficiano già di altri incentivi o sono integrate in uno strumento di riduzione delle emissioni di gas serra.

4

L'Assemblea federale stanzia un credito d'impegno della durata di sei anni mediante decreto federale semplice.

5

Art. 7

Copertura dei rischi

Con le risorse di cui all'articolo 6 capoverso 5 la Confederazione copre inoltre i rischi legati agli investimenti in infrastrutture pubbliche necessari per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 8

Obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché in Svizzera siano adottate le necessarie misure aggiuntive volte a permettere l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

1

Occorre in primo luogo evitare l'aggravarsi dei danni causati dai cambiamenti climatici a persone e cose, dovuto in particolare: 2

a.

all'aumento della temperatura media e alla variazione delle precipitazioni;

b.

ai fenomeni climatici estremi di particolare intensità, frequenza e durata;

c.

ai cambiamenti negli ecosistemi e nella composizione delle specie.

Art. 9

Obiettivo di orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima

La Confederazione provvede affinché la piazza finanziaria svizzera contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente al clima.

Occorre in particolare adottare misure destinate a ridurre l'impatto dei flussi finanziari nazionali e internazionali sul clima.

1

Il Consiglio federale può concludere con i settori finanziari convenzioni sull'orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.

2

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Minoranza (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Masshardt, Munz, Nordmann, Nussbaumer, Schneider Schüttel) Art. 9 cpv. 2 Il Consiglio federale conclude con i settori finanziari convenzioni sull'orientamento dei flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima.

2

Minoranza (Graber, Egger Mike, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 9 Stralciare Art. 10

Ruolo esemplare di Confederazione, Cantoni e Comuni

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni assumono un ruolo esemplare per quanto riguarda la realizzazione di un saldo netto delle emissioni pari a zero e l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici.

1

Entro il 2040 l'Amministrazione federale centrale presenta un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero. Oltre a quelle dirette e indirette, sono considerate anche le emissioni prodotte da terzi a monte e a valle.

2

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie al raggiungimento di tale obiettivo. Può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. Informa regolarmente l'Assemblea federale sullo stato del raggiungimento dell'obiettivo.

3

I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell'ambito di competenza della Confederazione.

Considerato il ruolo esemplare che sono chiamati ad assumere, la Confederazione mette a loro disposizione le basi in materia.

4

Minoranza (Page, Egger Mike, Graber, Imark, Rösti, Rüegger, Wobmann) Art. 10 cpv. 1 1

La Confederazione e i Cantoni assumono ...

Art. 11

Attuazione degli obiettivi

Dopo aver sentito le cerchie interessate e tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative all'attuazione degli obiettivi definiti dalla presente legge: 1

a.

per il periodo 2025­2030;

b.

per il periodo 2031­2040;

c.

per il periodo 2041­2050.

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Attua le proposte di cui al capoverso 1 in primo luogo nel quadro della legge del 23 dicembre 20115 sul CO2.

2

Le proposte del Consiglio federale mirano al rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale.

3

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e degli effetti dei cambiamenti climatici conformemente agli obiettivi definiti dalla presente legge.

4

Minoranza (Rüegger, Bulliard, Egger Mike, Graber, Paganini, Page, Rösti, Wobmann) Art. 11 cpv. 4 4

Stralciare

Minoranza (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel) Art. 11 cpv. 5 Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b numero 2 il Consiglio federale emana disposizioni che prevedono una riduzione graduale delle emissioni fino a 0 g di CO2/km per l'insieme delle automobili e dei veicoli commerciali messi in circolazione per la prima volta; per l'insieme dei veicoli esistenti emana disposizioni concernenti l'utilizzo di carburanti rinnovabili.

5

Minoranza (Rüegger, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Wobmann) Art. 11 Stralciare Art. 12

Rapporto con altri atti normativi

Le disposizioni di altri atti normativi federali e cantonali, in particolare quelle concernenti il CO2, l'ambiente, l'energia, la pianificazione del territorio, le finanze, l'agricoltura, l'economia forestale e del legno, il traffico stradale e aereo nonché l'imposizione degli oli minerali, sono concepite e applicate in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente legge.

1

Per le regioni di montagna e periferiche che si trovano in una situazione particolare occorre nella misura del possibile prevedere un sostegno supplementare.

2

Art. 13

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione.

1

2 5

Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

RS 641.71

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Art. 14

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Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

Art. 15 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 14)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 30 settembre 20166 sull'energia è modificata come segue: Art. 50a

Programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento

La Confederazione avvia un programma speciale della durata di dieci anni volto a sostituire gli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, i riscaldamenti elettrici a resistenza e gli impianti di produzione dell'acqua calda.

1

Tale programma completa il Programma Edifici fondato sull'articolo 34 della legge del 23 dicembre 20117 sul CO2.

2

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i contributi secondo l'articolo 50b possono essere cumulati con altri incentivi cantonali e comunali e tiene conto dei fondi non utilizzati del Programma Edifici.

3

4

La Confederazione incarica i Cantoni dell'esecuzione.

Se oltre alla sostituzione del riscaldamento è migliorato l'isolamento termico dell'edificio, la Confederazione può concedere fideiussioni per le relative misure.

L'ordinanza disciplina i dettagli.

5

Art. 50b

Ambito di applicazione e modalità della promozione secondo il programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento

Nei limiti delle risorse disponibili la Confederazione sostiene i proprietari di edifici che sostituiscono un impianto di riscaldamento a combustibili fossili, un riscaldamento elettrico a resistenza o un impianto di produzione dell'acqua calda con una fonte di calore rinnovabile, una pompa di calore o un collegamento a una rete di teleriscaldamento.

1

Il Consiglio federale fissa importi forfettari per i contributi di promozione e le fideiussioni. Il sistema di promozione può in particolare tenere conto dei costi supplementari dovuti all'assenza di un sistema di distribuzione del calore, al numero delle unità abitative o a interventi di miglioramento in caso di isolamento insufficiente.

2

3

Se la domanda supera le risorse disponibili, possono essere create liste d'attesa.

I lavori non possono iniziare prima che i contributi siano stati accordati. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

6 7

RS 730.0 RS 641.71

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Art. 52a

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Programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento

Il programma speciale volto a sostituire gli impianti di riscaldamento è interamente finanziato dalla Confederazione mediante un importo massimo di 200 milioni di franchi all'anno.

1

L'Assemblea federale stanzia un credito d'impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice.

2

Minoranza (Rösti, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 50a, 50b e 52a Stralciare Art. 53 cpv. 2, primo periodo, 2bis e 3 lett. a Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili. ...

2

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.

2bis

3

Sono considerati costi computabili: a.

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per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;