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22.038 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2021 del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2021.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2021.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Alcune categorie comprendono un gran numero di trattati. In tal caso questi ultimi sono enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo succinto e in funzione della base legale, le Parti contraenti, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi all'origine della loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna e le denunce di trattati da parte della Svizzera.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est 2.2 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo 2.3 Credito quadro Aiuto umanitario 2.4 Credito quadro Pace e sicurezza umana 2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.5.1 Accordo tra la Svizzera e la Nigeria concernente la nave «San Padre Pio», concluso il 20 maggio 2021 2.5.2 Accordo tra la Svizzera e l'Olanda sulla rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 novembre 2021 2.5.3 Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo al canone di locazione dell'ufficio della BM a Ginevra per il periodo 2021­2022, concluso il 15 marzo 2021 2.5.4 Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 30 settembre 2021 2.5.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera, concluso il 10 marzo 2021 2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente un contributo finanziario al Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica per promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel periodo 2021­ 2023, concluso il 5 febbraio 2021 2.5.7 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 21 luglio 2021 2.5.8 Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo al progetto di presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir», concluso il 12 febbraio 2021

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Accordo tra la Svizzera e l'UNDESA concernente un contributo per la terza fase di progetto dell'Internet Governance Forum, concluso il 26 gennaio 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNDRR su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021­2023, concluso il 21 maggio 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNECE per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio», concluso il 27 ottobre 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo alle attività fondamentali dell'IBE, concluso il 7 gennaio 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma UNESCORE, concluso il 14 dicembre 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021­2023, concluso il 1° marzo 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2020­2021, concluso il 4 settembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sulla concessione di un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2022­2023, concluso il 20 ottobre 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel periodo 2020­ 2021, concluso il 3 dicembre 2020 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 19 aprile 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2020, concluso il 2 marzo 2020 Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2021, concluso il 1° marzo 2021

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2.5.21 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto intitolato «The protection of children's rights in the context of counter-terrorism measures», concluso il 10 novembre 2021 2.5.22 Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2021 «AI for Good», concluso il 19 novembre 2021 3

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Dipartimento federale dell'interno 3.1 Convenzione tra la Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero), conclusa il 19 marzo 2021 3.2 Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 1° ottobre 2018 3.3 Accordo tra la Svizzera e l'OMS sul sistema BioHub dell'OMS, concluso il 25 maggio 2021

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo tra la Svizzera e la Bolivia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 7 dicembre 2018 4.2 Accordo tra la Svizzera e la Gambia sulla cooperazione in materia di migrazione, concluso il 12 gennaio 2021 4.3 Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia relativo allo scambio di giovani professionisti, concluso il 30 novembre 2021 4.4 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione di polizia, concluso il 15 dicembre 2020

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare in materia di istruzione 5.1.1 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno da parte dello Stato ospite durante l'esercitazione NIGHTHAWK 2021, concluso il 26 agosto 2021 5.1.2 Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 23 novembre 2018 5.1.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un meccanico a fini di formazione continua presso la base aerea di Rochefort (Francia), concluso l'8 marzo 2021

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Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio svizzero nello stato maggiore generale delle forze armate francesi, concluso il 6 settembre 2021 5.1.5 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione militare di sicurezza aerea, concluso il 20 settembre 2021 5.1.6 Accordo di esecuzione tra le Forze aeree svizzere e francesi concernente la partecipazione all'esercitazione VOLFA 2021, concluso il 23 novembre 2021 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere presso la base aerea di Lecce, concluso il 18 giugno 2021 5.1.8 Accordo tra la Svizzera e il Kenia sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali, concluso il 13 ottobre 2021 5.1.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione di carristi polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun nel 2021, concluso il 1° giugno 2021 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare YORKNITE 2021, concluso il 15 novembre 2021 5.1.11 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma, concluso il 13 settembre 2021 Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Australia concernente la cooperazione nell'ispezione di strutture e materiali in titanio delle fusoliere di aerei da combattimento, concluso il 17 giugno 2021 5.2.2 Allegato al «master data exchange agreement» tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie, concluso il 5 gennaio 2021 5.2.3 Accordo di progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente materiali e strumenti di elaborazione per l'elettronica ad alta frequenza ed elettroottica/a infrarossi di prossima generazione nel settore della coltivazione di cristalli a film sottile per apparecchi elettronici e optoelettronici di nuovo tipo, concluso il 14 gennaio 2021 5.2.4 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la fornitura di prestazioni per la misurazione dell'intensità di dose a beneficio dell'organizzazione di prelievo e misurazione, concluso il 10 settembre 2021

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Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO Communications and Information Agency concernente il supporto tecnico per il Mode 5 dell'identificazione amico-nemico, concluso il 18 giugno 2021 Contratto di supporto tra la Svizzera e la NATO Support and Procurement Agency relativo ai tiri tecnici di verifica della Svizzera con missili Stinger previsti nel 2020, concluso il 26 agosto 2021 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Communications and Information Agency della NATO concernente la partecipazione alla «Multinational Malware Information Sharing Platform», concluso l'11 dicembre 2021 Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti per l'UNOPS in Sudan, concluso il 24 giugno 2021

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente le ripercussioni della clausola evolutiva prevista all'articolo 6 del Protocollo relativo alla convenzione del 2 aprile 2008 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 29 marzo 2021 6.2 Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente le modalità di applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito nel tenore del protocollo del 23 settembre 2009, concluso il 6 maggio 2021 6.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Thônex-Vallard, concluso il 27 novembre 2019 6.4 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Col France, concluso il 27 novembre 2019 6.5 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada, concluso il 27 novembre 2019 6.6 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse e i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Genève-Cornavin ­ Eaux-Vives ­ Annemasse, concluso il 27 novembre 2019 6.7 Accordo tra la Svizzera e il Regno unito sul reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi per operatori economici autorizzati (AEO), concluso il 1° giugno 2021

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Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 16 giugno 2021

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 114 7.1 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est 7.2 Credito quadro Cooperazione economica allo sviluppo 7.3 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.3.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali, concluso il 10 febbraio 2021 7.3.2 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, concluso l'11 ottobre 2021 7.3.3 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo a sostegno del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors», concluso il 17 novembre 2021 7.3.4 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per rendere operativo il sottocomitato Allevamento del Comitato dell'agricoltura e a sostegno del suo programma pluriennale di lavoro, concluso il 22 novembre 2021 7.3.5 Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, conclusa il 12 marzo 2019 7.3.6 Accordo tra la Svizzera e l'Osservatorio Square Kilometre Array sull'adesione della Svizzera all'Osservatorio Square Kilometre Array, concluso il 17 dicembre 2021 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo di esecuzione provvisorio sulla base e nell'ambito dell'Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale, concluso il 21 maggio 2021 8.2 Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Principato del Liechtenstein concernente il coordinamento delle frequenze nella banda 174­230 MHz (banda III), concluso il 10 giugno 2021 8.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione della piattaforma doganale di Basilea-Saint-Louis sull'autostrada A35 in territorio francese, concluso il 31 marzo 2021

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Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la realizzazione di stazioni di base GSM/UMTS/LTE sul territorio del Paese limitrofo, concluso il 3 settembre 2021 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 3 luglio 2018 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 13 maggio 2021 Accordo concernente l'adesione del Principato di Monaco a TV5, concluso il 9 dicembre 2021 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Commonwealth della Dominica, concluso l'11 novembre 2021 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e la Georgia, concluso il 18 ottobre 2021 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Senegal, concluso il 6 luglio 2021 Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e Vanuatu, concluso l'11 novembre 2021 Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 2013 Accordo tra la Svizzera e Israele concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 ottobre 2018 Accordo tra la Svizzera e la Moldova concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 aprile 2019 Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 2018 Accordo multilaterale M 332 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente materie di debole attività specifica (LSA-III) secondo il 2.2.7.2.3.1.4 ADR, concluso il 12 luglio 2021 Accordo multilaterale M 338 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi della classe 2 in miscela stabilizzata, concluso il 12 luglio 2021

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac 9.1 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 che stabilisce le

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norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri, concluso il 27 gennaio 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/31 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 27 gennaio 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 92 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 25 febbraio 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 660 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione di dati nel SIS nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 25 febbraio 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 965 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE per quanto riguarda l'inclusione di Europol nello scambio di informazioni supplementari, concluso il 17 marzo 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 8947 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 6314 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2020 e al finanziamento di aiuti di emergenza tramite lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 marzo 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. che stabilisce i requisiti di prestazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 31 marzo 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il
recepimento della decisione delegata C(2020) 8709 def. a integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda gli indicatori, concluso il 31 marzo 2021

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Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240, concluso l'8 aprile 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, concluso il 15 aprile 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1780 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 def. relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 23 aprile 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/627 recante norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 2 giugno 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), concluso il 3 giugno 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3154 def. che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le informazioni da fornire alla Commissione in circostanze eccezionali relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio, concluso l'8 giugno 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. sul meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. concernente le specifiche relative a soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema centrale ETIAS e a una soluzione tecnica per agevolare la raccolta dei dati da parte
degli Stati membri e di Europol per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati a fini di contrasto ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 e dell'articolo 92 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021

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9.17 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. che stabilisce i requisiti per il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda da presentare ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1240 nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati, concluso il 15 giugno 2021 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. che stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 relativo a un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), concluso il 29 giugno 2021 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 29 giugno 2021 9.20 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 7 luglio 2021 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda le specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione dell'impatto, concluso il 12 luglio 2021 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 che adotta misure di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati nel sistema centrale ETIAS, concluso il 14 luglio 2021 9.23 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5163 def. che stabilisce il contenuto del protocollo sulla ricerca automatizzata di veicoli mediante un sistema di riconoscimento automatico delle targhe nel SIS, concluso l'11 agosto 2021

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9.24 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico, concluso l'11 agosto 2021 9.25 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/916 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda, concluso l'11 agosto 2021 9.26 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, concluso il 24 agosto 2021 9.27 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019) 1230 def., concluso il 24 agosto 2021 9.28 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5457 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare nelle Filippine, concluso il 26 agosto 2021 9.29 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5156 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Turchia, concluso il 26 agosto 2021 9.30 Scambio di note tra la
Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5619 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 2 settembre 2021 9.31 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5620 def. che definisce un

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modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 2 settembre 2021 Scambi di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento degli atti di esecuzione C(2021) 6174 e C(2021) 6176 def. che stabiliscono le norme tecniche per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE, conclusi il 29 settembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5988 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 16 settembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5989 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 16 settembre 2021 Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6159 e C(2021) 6169 def.

che stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico, conclusi il 21 settembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6062 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Algeria, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2016) 5927 def., concluso il 23 settembre 2021 Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6484 e C(2021) 6486 def.

che stabiliscono la procedura tecnica di interrogazione attraverso il portale di ricerca europeo dei sistemi d'informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, conclusi il 6 ottobre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6301 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di
breve durata nel Regno Unito, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2012) 4726 def., concluso il 7 ottobre 2021 Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6663 e C(2021) 6664 def.

che stabiliscono le modalità della procedura di cooperazione in

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caso di incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, conformemente all'articolo 43 capoverso 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, conclusi il 15 ottobre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6658 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento di misure dell'Unione nel quadro del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti), concluso il 26 ottobre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti della Gambia, concluso il 4 novembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. che stabilisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, concluso il 26 novembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5052 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 7 dicembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5053 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 7 dicembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7900 def. che definisce norme dettagliate in merito alle attività degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 16 dicembre 2021 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7901 def. che definisce norme dettagliate in merito ai compiti degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnala-

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zioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 16 dicembre 2021 9.47 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2103 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 14 dicembre 2021 9.48 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2104 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 14 dicembre 2021 9.49 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 8657 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Albania e in Nepal, concluso il 17 dicembre 2021 1

2

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192

193

Rendiconto 1.1 Dipartimento federale degli affari esteri 1.2 Dipartimento federale dell'interno 1.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 1.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 1.5 Dipartimento federale delle finanze 1.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 1.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

194 194 231 232

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

254

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234 235 239 250

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Elenco delle abbreviazioni AAD

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di associazione a Dublino; RS 0.142.392.68)

AAS

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen; RS 0.362.31)

ACNUR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)

AIEA

Agenzia internazionale per l'energia atomica (International Atomic Energy Agency)

ASEAN

Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Association of Southeast Asian Nations)

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development)

BIRS

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development)

BM

Banca Mondiale

CCI

Centro per il commercio internazionale (International Trade Center)

CDNI

Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011)

CE

Comunità europea

CICR

Comitato internazionale della Croce Rossa

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DFI

Dipartimento federale dell'interno 17 / 254

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DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)

FICR

Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

FISA

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (International Fund for Agricultural Development)

FMI

Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund)

IDA

Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association)

IDB

Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank)

IGAD

Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development)

IOP

Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE

LAgr

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1)

LCStr

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

LEp

Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, RS 818.101)

LFPr

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)

LM

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10)

LNA

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

LPAmb

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)

LPRI

Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1)

LRTV

Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)

LSO

Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, RS 192.12)

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LStrI

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)

LTC

Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)

LUC

Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360).

NATO

Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation)

OCHA

Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Co-Operation and Development)

OHCHR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation)

OIM

Organizzazione internazionale per le migrazioni (International Organisation for Migration)

OMC

Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation)

OMM

Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organisation)

OMS

Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation)

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organisation)

ONUSI

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation)

OSCE

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

PAM

Programma alimentare mondiale (World Food Programme)

PMI

Piccole e medie imprese

PNUS

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme)

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

SFI

Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation)

UE

Unione europea

UFAG

Ufficio federale dell'agricoltura 19 / 254

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UFCOM

Ufficio federale delle comunicazioni

UIT

Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union)

UNDESA

Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of Economic and Social Affairs)

UNDPPA

Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace delle Nazioni Unite (United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs)

UNECE

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (United Nations Economic Commission for Europe)

UNEP

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme)

UNESCO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UNFPA

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund)

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund)

UNIDIR

Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research)

UNITAR

Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research)

UNODC

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime)

UNOPS

Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti (United Nations Office for Project Services)

UNRISD

Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development)

UNRWA

Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

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Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2021 che non sottostanno all'approvazione delle vostre Camere e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le denunce di trattati da parte della Svizzera e le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche, che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere o decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste, devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, da un aggruppamento o da un ufficio nella propria competenza.

I numerosi trattati conclusi in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che abbiamo approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono raggruppati in un capitolo specifico (cap. 9).

Per quanto riguarda il contenuto, nella discussione in Parlamento il rapporto del 12 maggio 20212 sui trattati internazionali conclusi nel 2020 ha sollevato solo poche domande.

1 2

RS 172.010 FF 2021 1247

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FF 2022 1535

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2019

2020

2021

2

Trattati del DFAE

­

Coesione

2.1

Cooperazione con i Paesi dell'Est

2.2

Cooperazione con i Paesi del Sud

152 (9)4

143 (1)

2.3

Aiuto umanitario

176 (4)

140 (1) 126 (1)

2.4

Promozione civile della pace e sicurezza umana

­

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

2.5

Altri trattati del DFAE

3 4

5 31

52

0

0

45 (3)3

50 (2)

26 130 (11)5 57 (4)

4

0

28

15

Trattati del DFI

1

0

3

Trattati del DFGP

6 (1)

5 (3)

4

5

Trattati del DDPS

19 (2)

6

Trattati del DFF

7

Trattati del DEFR

7.1

Cooperazione con i Paesi dell'Est

16 (4)

12 (3)

10 (4)

7.2

Cooperazione con i Paesi del Sud

33 (4)

24 (4)

29 (5)

7.3

Altri trattati del DEFR

10

12

8

Trattati del DATEC

17 (3)

13 (2)

17

9

Schengen e Dublino/Eurodac

28

22

49

585

518

506

Totale

3 4 5

7

22 15 (1)

Parentesi: numero di accordi del 2019 che sono conteggiati nelle cifre del 2020 e che non sono considerati nel rapporto del 2019.

Parentesi: numero di accordi del 2018 che sono conteggiati nelle cifre del 2019 e che non sono considerati nel rapporto del 2018.

Parentesi: numero di accordi del 2020 che sono conteggiati nelle cifre del 2021 e che non sono considerati nel rapporto del 2020.

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0

22 (3)

19 8

6

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Modifiche di trattati Capitolo

2019

DFAE

10.2

DFI

3

1

1

10.3

DFGP

3

14

4

10.4

DDPS

3

4

6

10.5

DFF

3

9 (1)

10.6

DEFR

60

45 (3)

64 (7)

10.7

DATEC

27

23 (1)

14

253

202 (3)

2021

10.1

Totale

154

2020

298

217 (21)

15

321

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, ogni emendamento e ogni denuncia di trattato rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che la conclusione di un accordo non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricarci, mediante una mozione, di sottoporgli detto accordo successivamente affinché lo esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato dal Parlamento, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un gran numero di trattati: tabelle distinte, ordinate secondo la rispettiva base legale, che menzionano in modo succinto le Parti contraenti, il contenuto, la data di conclusione e i costi dell'accordo;

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente: A. Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B. Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C. Ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

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D.

E.

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere il trattato del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non coincide necessariamente con la data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est6 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo Est, messa in atto dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sostiene i Paesi dell'Europa dell'Est nel loro processo di transizione verso sistemi democratici imperniati sullo Stato di diritto e sull'economia di mercato. Tra i Paesi prioritari della DSC vi sono l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia del Nord, la Serbia, l'Ucraina, la Moldova, le regioni dell'Asia centrale (Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan) e il Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia). La cooperazione tiene conto del fatto che, nonostante i progressi compiuti, i Paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est necessitano ancora di riforme e sono sempre più spesso chiamati ad affrontare nuove sfide, come le crescenti disparità o gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, molti Paesi soffrono delle conseguenze di conflitti armati del passato o si trovano attualmente in situazioni di conflitto.

Le priorità della cooperazione allo sviluppo Est, definite nella Strategia di cooperazione internazionale 2021­2024, sono le seguenti: 1) sviluppo economico con il rafforzamento del settore finanziario, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento dei servizi di base e la gestione energetica delle città (DSC e SECO); 2) buongoverno, compresi il rafforzamento delle istituzioni nazionali e locali e i servizi pubblici di base, l'inclusione e la lotta contro la corruzione; 3) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, protezione dell'ambiente e riduzione dei rischi di catastrofe. La promozione della parità dei sessi e del buongoverno viene sistematicamente presa in considerazione in tutti i programmi. Viene inoltre incentivata la cooperazione con il settore privato e, nella misura del possibile, si tiene conto delle sfide legate alla migrazione.

6

FF 2020 2313

24 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20167 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Albania

Miglioramento del buongoverno democratico a livello locale

21.05.2021

6,9 milioni di franchi

2.

Albania

Promozione della salute nelle scuole, fase 1

18.10.2021

4,6 milioni di franchi

3.

Kirghizistan

Riforma della formazione medica

23.09.2021

2,4 milioni di franchi

4.

Kosovo

Miglioramento dell'occupazione giovanile

28.02.2021

4,97 milioni di franchi

5.

Kosovo

Costruzione delle necessarie strutture 11.05.2021 giuridiche e amministrative per promuovere la cooperazione nel settore idrico e per riformarlo con l'obiettivo di fornire un servizio di qualità a tutte le fasce di popolazione

450 000 franchi

6.

Kosovo

Programma per la gestione globale delle risorse idriche, fase 1

03.09.2021

8,7 milioni di franchi

7.

Macedonia del Nord

Sostegno al Governo nella conservazione della biodiversità e dell'ecosistema naturale

23.03.2021

­

8.

Macedonia del Nord

Progetto per uno sviluppo regionale equilibrato, sostenibile e inclusivo, fase 2

30.09.2021

4 milioni di franchi

9.

Serbia

Programma di sostegno allo sviluppo economico dei Comuni della Serbia orientale, fase 3

15.11.2021

5,2 milioni di franchi

10.

BIRS

Fondo fiduciario multidonatori per la salute, l'alimentazione e la popolazione in Ucraina

10.07.2021

2 milioni di franchi

11.

FAO

Gestione sostenibile delle risorse genetiche nella viticoltura in Abcasia, Georgia

30.11.2021

749 281 dollari americani

12.

Fondo per i Balcani occidentali

Promozione della cooperazione regionale

01.07.2021

950 000 franchi

7

RS 974.1

25 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

13.

Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP)

Sensibilizzazione dell'opinione pub- 01.03.2021 blica alla giustizia di transizione e di riconciliazione: la questione delle persone scomparse ai tempi del comunismo

24 385 euro

14.

OMS

Riforma sostenibile del settore sanita- 30.05.2021 rio in Ucraina

1 milione di dollari americani

15.

UN Women

Rafforzamento delle capacità economiche delle donne nel Caucaso meridionale, fase 2

09.08.2021

4 milioni di dollari americani

16.

OSCE

Contributo all'Accademia OSCE di Biskek

23.12.2021

682 000 euro

17.

PNUS

Contributo all'attuazione del progetto 29.03.2021 di miglioramento delle capacità per la trasparenza e l'efficacia nella gestione politica e finanziaria in Bosnia ed Erzegovina

6,6 milioni di dollari americani

18.

PNUS

Contributo al processo elettorale in Uzbekistan 2019­2021

22.04.2021

135 000 dollari americani

19.

PNUS

Rafforzamento della resilienza per un'attuazione efficace degli obiettivi di sviluppo in Ucraina

28.05.2021

150 552 dollari americani

20.

PNUS

Contributo allo sviluppo dei media in 02.07.2021 Uzbekistan

47 790 dollari americani

21.

PNUS

Contributo al fondo per accelerare 29.07.2021 il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Albania, fase 2

8 milioni di franchi

22.

PNUS

Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario, fase 3

06.08.2021

4,33 milioni di dollari americani

23.

UNICEF

Comunicazione strategica e generazione della domanda per aumentare l'accettazione del vaccino contro la COVID-19 in Ucraina

17.03.2021

100 000 franchi

24.

UNICEF

Promozione di abitudini alimentari sa- 25.06.2021 lutari tra bambini, genitori ed educatori

150 000 franchi

25.

UNICEF

Contributo al progetto per l'elabora- 30.11.2021 zione di iniziative locali di buongoverno focalizzate su bambini e giovani in Uzbekistan

392 493 dollari americani

26.

Volontari ONU

Finanziamento di un intervento speciale di 12 mesi

58 038 dollari americani

26 / 254

Data di conclusione

30.03.2021

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

2.2

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo8 Introduzione

Con la sua cooperazione internazionale la Svizzera contribuisce alla lotta contro la povertà e allo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni più povere del mondo, ossia in Asia, Europa dell'Est, Africa subsahariana, Africa del Nord e Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i problemi di povertà e di sviluppo. La Svizzera si avvale a tal fine in maniera complementare dei propri strumenti di politica estera (Whole of Government Approach). I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui quattro temi seguenti: A) crescita economica sostenibile, B) lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti, C) fornitura di servizi di base di qualità ­ nello specifico formazione e sanità ­ e riduzione delle cause della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato, D) promozione della pace, dello Stato di diritto e dell'uguaglianza di genere. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo e intrattiene il dialogo politico con queste organizzazioni ponendo l'accento sulla fragilità, sul genere, sulla promozione del settore privato, sulla lotta contro la corruzione nonché sull'orientamento ai risultati e sulla riforma del sistema di sviluppo dell'ONU sul piano operativo.

8

FF 2020 2313

27 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 19769 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

1.

Germania

Contributo alla Società tedesca per la cooperazione allo sviluppo a favore delle attività della Rete globale per il finanziamento dei servizi sanitari e la sicurezza sociale

07.10.2021

3,71 milioni di euro

2.

Bangladesh

Assistenza tecnica per l'attuazione della gestione integrata delle risorse idriche in linea con la legislazione in materia

03.02.2020

600 000 franchi

3.

Bangladesh

Contributo all'organizzazione «Igiene, impianti igienico-sanitari e approvvigionamento idrico» per la fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari a favore degli sfollati del Myanmar e delle comunità locali a rischio nel distretto di Cox's Bazar

11.02.2020

2,5 milioni di franchi

4.

Bolivia

Sostegno al Centro per le sementi forestali della Universidad Mayor de San Simón per l'elaborazione di un piano aziendale

20.10.2021

72 500 franchi

5.

Cambogia

Contributo alla pubblicazione dell'opera di Vann Nath da parte del Museo del genocidio Tuol Sleng

21.12.2020

12 000 dollari americani

6.

Haiti

Coordinamento nazionale della sicurezza alimentare dell'ONU, contributo finanziario al sistema alimentare

18.08.2021

60 000 dollari americani

7.

Indonesia

Fornitura di aiuti al Ministero della salute per la lotta contro la pandemia di COVID-19

25.07.2021

902 798 franchi

8.

Iraq

Contributo a favore della prima conferenza internazionale sull'acqua di Bagdad

12.03.2021

58 400 dollari americani

9.

Giordania

Rafforzamento dell'imprenditoria sociale per frenare la migrazione e favorire lo sviluppo in Medio Oriente e nell'Africa del Nord

24.05.2021

2,25 milioni di franchi

9

RS 974.0

28 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

10.

Giordania

Rafforzamento dell'imprenditoria sociale per frenare la migrazione e favorire lo sviluppo in Medio Oriente e nell'Africa del Nord

24.07.2021

2,2 milioni di franchi

11.

Laos

Miglioramento dell'alimentazione delle famiglie contadine nelle zone montane, fase 2

26.01.2021

6 799 860 franchi

12.

Laos

Pubblicazione del decreto sugli affari etnici

01.04.2021

48 482 franchi

13.

Mali

Sostegno alla piattaforma digitale «Espace d'orientation jeunesse numérique», fase 1

06.08.2020

85 000 franchi

14.

Mali

Sostegno ai Comuni urbani, fase 2

12.11.2020

15,6 milioni di franchi

15.

Mongolia

Contributo alla valutazione dei rischi legati alla presenza di sostanze tossiche nell'acqua potabile

06.12.2019

65 000 franchi

16.

Mongolia

Contributo agli studi sulla riduzione dei gas a effetto serra

01.09.2020

87 901 franchi

17.

Mongolia

Contributo al concorso online per giovani artisti 2021 (World Music)

21.05.2021

22 107 franchi

18.

Mongolia

Contributo al festival internazionale online dell'infanzia «Mungun kharaatsai»

28.05.2021

8295 franchi

19.

Mongolia

Contributo al Centro di sviluppo per studenti

21.06.2021

99 879 franchi

20.

Mongolia

Contributo al rafforzamento di organi di rappresentanza

30.07.2021

2 milioni di franchi

21.

Mongolia

Contributo al rafforzamento delle capacità istituzionali delle autorità locali

06.08.2021

1 milione di franchi

22.

Mongolia

Contributo al consolidamento della democrazia parlamentare nel Parlamento mongolo

06.08.2021

1 milione di franchi

23.

Mongolia

Contributo al progetto musicale «The sun seal with eyes»

01.10.2021

12 528 franchi

24.

Mozambico

Sostegno al settore sanitario

07.12.2021

1,2 milioni di dollari americani

25.

Nepal

Contributo al progetto di miglioramento delle qualifiche per promuovere opportunità occupazionali sostenibili e redditizie

10.09.2021

14,7 milioni di franchi

29 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

26.

Niger

Contributo nell'ambito del programma per l'irrigazione su piccola scala

03.05.2021

3 milioni di franchi

27.

Niger

Contributo nell'ambito del programma di sostegno al governo democratico

29.06.2021

750 franchi

28.

Tanzania

Supporto tecnico del Basel Institute on Governance all'ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione

16.03.2021

­

29.

Thailandia

Donazione di materiale medico per assistere il Ministero della salute nella lotta alla pandemia di COVID-19

28.07.2021

9,04 milioni di franchi

30.

Germania, Liechtenstein e Austria

Progetto del Comitato dei Paesi donatori per la formazione professionale duale, fase 3, 2021­2024

17.11.2021

774 500 franchi

31.

Agenzia internazionale dell'energia

Contributo al progetto di efficienza energetica nei Paesi in sviluppo, fase 3

15.12.2021

500 000 franchi

32.

AIEA

Contributo finanziario all'iniziativa ZODIAC (potenziamento delle capacità di rilevamento, diagnosi e monitoraggio dei Paesi membri)

07.12.2021

100 000 euro

33.

Banca africana di sviluppo

Fondo fiduciario per il finanziamento della gestione dei rischi di catastrofe in Africa

15.02.2021

­

34.

Ufficio di coor- Fondo fiduciario speciale per un dinamento per sistema riformato dei coordinatori lo sviluppo residenti dell'ONU

15.12.2021

9,4 milioni di franchi

35.

Ufficio del Patto globale dell'ONU

Contributo generale per gli anni 2021­2023

02.11.2021

1,35 milioni di franchi

36.

BM

Programma quadro di resilienza e inclusione economica in Tunisia

30.06.2021

7,9 milioni di franchi

37.

BM

Contributo al programma per il miglioramento della registrazione sistematica della proprietà fondiaria in Laos

07.07.2021

7,5 milioni di dollari americani

38.

BIRS/IDA

Contributo al fondo fiduciario multidonatori della «Global Evaluation Initiative»

22.07.2021

1,25 milioni di franchi

30 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

39.

BIRS/IDA

Sostegno al Fondo per la costruzione dello Stato e la promozione della pace

09.12.2021

4,4 milioni di dollari americani

40.

Centro interna- Contributo di base zionale per la fisiologia degli insetti e l'ecologia

03.08.2021

6,08 milioni di franchi

41.

Centro per la ricerca forestale internazionale

03.02.2021

210 500 dollari americani

42.

Centro per la ri- Iniziativa di citizen science a socerca forestale stegno della transizione agroecointernazionale logica

26.10.2021

150 000 franchi

43.

Centro per la ri- Fase principale del progetto «Incerca forestale vestimento fondiario trasformainternazionale tivo»

20.12.2021

8,9 milioni di dollari americani

44.

Commissione per il fiume Mekong

Contributo di base ai costi di esercizio e di programma della Commissione in Laos

30.07.2021

5,3 milioni di dollari americani

45.

Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale

Contributo al progetto per la prevenzione e lo sradicamento della peste dei piccoli ruminanti e della schistosomiasi in Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau e Senegal nell'ambito della Politica agricola 2025 della Comunità

02.08.2021

2 milioni di franchi

46.

FAO

Contributo allo sviluppo di un'agricoltura ecologica sostenibile e resistente alla luce dei cambiamenti climatici in Tunisia

15.12.2021

4,2 milioni di dollari americani

47.

Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale

Attuazione del programma per finanziare uno sviluppo locale resiliente dei Comuni e dei Governi distrettuali in Mozambico

16.03.2021

4,7 milioni di dollari americani

48.

Fondo Contributo al Fondo fiduciario per dell'ONU per il il finanziamento dell'ultimo chilofinanziamento metro dell'attrezzatura-capitale

02.09.2021

6 milioni di dollari americani

49.

Fondo Iniziativa per il finanziamento di dell'ONU per il soluzioni durature a favore dei finanziamento profughi dell'attrezzatura-capitale

01.11.2021

3,9 milioni di dollari americani

Fase di avvio di un progetto per pratiche di investimento fondiario responsabili

31 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

50.

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Fondo Contributo generale per il 2021 dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale

02.11.2021

3 milioni di franchi

51.

Fondo globale Contributo al progetto «Fondo per la lotta con- globale per il meccanismo di tro l'AIDS, la risposta alla COVID-19» 2021 tubercolosi e la malaria

22.11.2021

50 milioni di franchi

52.

Fondo di sviluppo nordico

Partecipazione al fondo fiduciario del programma di partenariato per l'energia e l'ambiente

02.12.2021

8,57 milioni di euro

53.

UNFPA

Contributo a un programma volto a offrire protezione e servizi alle popolazioni vulnerabili, ai migranti e ai giovani di Savannakhet e Champassak in Laos

23.12.2020

998 970 dollari americani

54.

UNFPA

Contributo a un programma volto a offrire protezione e servizi alle popolazioni vulnerabili, ai migranti e ai giovani di Savannakhet e Champassak in Laos

19.10.2021

998 970 dollari americani

55.

UNFPA

Contributo al fondo dell'ONU volto a proteggere la salute dei giovani in Tanzania e Ruanda

08.03.2021

6,1 milioni di franchi

56.

UNFPA

Contributo al censimento 2021 della popolazione e degli alloggi in Nepal

30.06.2021

1,05 milioni di dollari americani

57.

UNFPA

Contributo generale per il 2021

06.07.2021

16 milioni di franchi

58.

Alleanza GAVI Contributo al progetto «Impegno anticipato di mercato COVAX di GAVI»

15.12.2020

20 milioni di franchi

59.

ACNUR

Contributo svizzero 2022­2024 all'ufficio in Honduras

09.12.2021

1,98 milioni di franchi

60.

IGAD

Contributo al miglioramento dell'ordinamento fondiario, fase 01.01.2021­31.08.2023

28.02.2021

3,3 milioni di dollari americani

61.

IGAD

Miglioramento dell'ordinamento fondiario

28.02.2020

3,25 milioni di dollari americani

62.

Istituto internazionale di ricerca sul bestiame

Linee guida nutrizionali per le comunità pastorizie, uno studio di caso in Etiopia

17.03.2021

100 000 franchi

32 / 254

Oggetto

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

63.

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Istituto interna- Contributo al progetto per l'ottizionale di mizzazione sostenibile dei sistemi ricerca sul riso di coltura del riso in Asia, fase 3

05.05.2021

1,48 milioni di dollari americani

64.

OCSE

Valutazione delle basi istituzionali dello Stato di diritto democratico, della cittadinanza responsabile e dell'obbligo di rendiconto in Tunisia

10.09.2021

120 000 euro

65.

OCSE

Progetto di verifica della politica di investimento del Ruanda

29.11.2021

150 000 franchi

66.

OCSE

Contributo al programma di lavoro e al bilancio del Comitato di aiuto allo sviluppo 2021­2022

10.12.2021

550 000 franchi

67.

OCSE

Piano d'azione 2022­2024 volto a rafforzare i punti di contatto nazionali per una gestione aziendale responsabile

21.12.2021

100 000 franchi

68.

OIM

Fase iniziale del progetto per facilitare la migrazione sicura della manodopera qualificata tra la Federazione russa e l'Asia centrale

13.01.2021

152 510 dollari americani

69.

OIM

Misure nell'ambito del programma congiunto Unione africana/OIL/OIM e Commissione economica dell'ONU per l'Africa sul controllo della migrazione della manodopera a favore dello sviluppo e dell'integrazione in Africa

30.07.2021

4,71 milioni di dollari americani

70.

OIM

Contributo al progetto nella regione del Mekong per ridurre la povertà mediante una migrazione sicura, lo sviluppo di competenze professionali e il miglioramento dei servizi di collocamento

31.08.2021

7,5 milioni di dollari americani

71.

OIM

Sviluppo del Sistema internazionale di integrità del reclutamento

25.11.2021

1,44 milioni di dollari americani

72.

OIM

Sostegno per lo sviluppo di una catena comune di fornitura di alloggi e altri aiuti agli sfollati interni nel Nord del Mozambico

02.12.2021

200 000 franchi

73.

OMM

Rafforzamento della capacità regionale di adattamento e di resistenza di fronte alle variazioni e ai cambiamenti del clima in settori a rischio delle Ande

26.08.2021

200 000 franchi

33 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

74.

OMM

Contributo al progetto «Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria»

15.09.2021

2,4 milioni di franchi

75.

OMS

Contributo al Piano strategico di preparazione e intervento in risposta alla pandemia di COVID-19

19.11.2021

10,5 milioni di dollari americani

76.

OMS

Contributo al progetto per il rafforzamento del sistema di controllo sanitario e di assistenza a vantaggio dei pazienti affetti da COVID-19

03.12.2021

210 000 dollari americani

77.

OMS

Contributo al progetto concernente la gestione dell'ufficio di coordinamento della Rete globale per il finanziamento dei servizi sanitari e la sicurezza sociale

09.12.2021

1,64 milioni di dollari americani

78.

OMS

Contributo al progetto per migliorare l'accesso ai medicinali e alle tecnologie per curare le malattie non trasmissibili: il diabete come indicatore

14.12.2021

105 260 dollari americani

79.

Organizzazione Contributo al progetto per rafforpanamericana zare le capacità di approvvigionadella salute mento idrico, smaltimento delle acque reflue e igiene nelle strutture sanitarie della regione di Ancash per superare l'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19

08.03.2021

40 178 dollari americani

80.

OIL

Contributo al progetto per la promozione di condizioni di lavoro dignitose grazie al buongoverno nonché per la protezione e la valorizzazione dei lavoratori migranti, 18.01.21­31.08.24

18.01.2021

1 milione di dollari americani

81.

OIL

Rafforzamento della protezione sociale in ambito sanitario con l'iniziativa «Providing for Health»

24.06.2021

500 000 dollari americani

82.

OIL

Migrazione della manodopera e sviluppo economico nell'Africa occidentale

09.10.2021

1,78 milioni di dollari americani

83.

OIL

Progetto concernente l'iniziativa pilota per uno sviluppo locale integrato, Tunisia

23.11.2021

4,9 milioni di franchi

84.

OIL

Programma congiunto per gestire la migrazione della manodopera a favore dello sviluppo e dell'integrazione in Africa

30.11.2021

2,4 milioni di dollari americani

34 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

85.

ONU

Contributo al fondo fiduciario concernente il meccanismo d'indagine indipendente per il Myanmar

17.12.2021

842 105 dollari americani

86.

UNODC

Gestione efficace di averi sequestrati e confiscati in Mozambico

23.11.2021

1 milione di dollari americani

87.

UN Women

Istituzione di un sistema per il rilevamento di dati e l'elaborazione di statistiche di genere, Tunisia

21.04.2021

60 000 dollari americani

88.

UN Women

Contributo generale per il 2021

06.07.2021

16 milioni di franchi

89.

UN Women

Stop alla violenza contro le donne!

17.11.2021

25 038 dollari americani

90.

UN Women

Contributo al fondo fiduciario dell'ONU per eliminare la violenza contro le donne

17.12.2021

2 milioni di franchi

91.

UN-Habitat

Miglioramento delle opportunità di integrazione dei lavoratori migranti e delle comunità locali particolarmente bisognosi di protezione dell'area metropolitana di Abidjan, Costa d'Avorio

27.07.2021

1,85 milioni di dollari americani

92.

UN-Habitat

Partenariato nell'ambito della rete globale sulla proprietà fondiaria, fase 3

14.10.2021

1,65 milioni di franchi

93.

UN-Habitat

Contributo per l'implementazione della nuova agenda urbana e la ripresa post-pandemia nell'America centrale e nella Repubblica dominicana sulla base del Piano strategico 2021­2023 nel contesto del decennio di azione

24.11.2021

3,4 milioni di dollari americani

94.

PAM

Contributo al supporto tecnico per il Fondo nazionale di aiuto

04.02.2021

210 526 dollari americani

95.

PAM

Contributo all'approvvigionamento alimentare dei migranti di ritorno ospitati nei centri di quarantena in Laos

12.07.2021

789 474 dollari americani

96.

PAM

Contributo all'iniziativa per promuovere la resilienza nelle zone rurali

02.08.2021

8 milioni di dollari americani

97.

PAM

Programma per rafforzare la sicurezza alimentare e la resilienza nelle zone urbane

03.11.2020

7 milioni di dollari americani

35 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

98.

PAM, Agenzia africana per le capacità di rischio

Contributo ai programmi africani per le capacità di rischio in Zambia e Zimbabwe

02.12.2021

2,17 milioni di dollari americani

99.

PNUS

Rafforzamento delle capacità del Ministero pubblico nella lotta contro l'impunità in Honduras

04.05.2021

1,25 milioni di dollari americani

100.

PNUS

Sostegno alla pianificazione strategica della fase di avvio del progetto in Somalia, fase 01.06.2021­30.07.2022

20.05.2021

50 000 dollari americani

101.

PNUS

Sostegno al programma nazionale UNFPA in Somalia 01.06.2021­31.12.2024

17.06.2021

8,4 milioni di dollari americani

102.

PNUS

Promozione del digitale per assicurare mezzi di sostentamento agli sfollati e alle comunità ospitanti

07.07.2021

400 000 dollari americani

103.

PNUS

Contributo per promuovere l'occupazione giovanile e le opportunità di autodeterminazione economica grazie al rafforzamento dell'ecosistema d'innovazione palestinese

30.07.2021

1,9 milioni di franchi

104.

PNUS

Contributo al programma III di facilitazione dell'ONU (unità per la gestione dei rischi e responsabilità nei confronti delle persone colpite) in Somalia, fase 01.07.2021­31.12.2024

11.08.2021

1,3 milioni di dollari americani

105.

PNUS

Vertice finanziario Ginevra 2021 sul finanziamento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

23.09.2021

50 000 dollari americani

106.

PNUS

Rafforzamento delle organizzazioni della società civile per il pieno esercizio dei diritti umani e dell'Auditorium sociale di La Moskitia, Honduras

12.10.2020

400 000 dollari americani

107.

PNUS

Ripresa economica e riduzione della povertà per far fronte alle conseguenze della COVID-19 nei distretti di Uvira, Walungu, Idjwi, Kalehe e Kabare in Congo

28.10.2021

2 milioni di dollari americani

108.

PNUS

Contributo al programma congiunto dell'ONU «Saameynta»: sviluppo delle soluzioni agli sfollamenti in Somalia, fase 01.11.2021­31.12.2024

02.11.2021

9,5 milioni di dollari americani

36 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

109.

PNUS

Contributo al progetto di riconciliazione e rafforzamento del federalismo, fase 01.07.2021­ 31.12.2021

02.11.2021

625 630 dollari americani

110.

PNUS

Governance locale e servizi decentrati 2021, fase 01.11.2021­ 31.12.2022

11.11.2021

6,3 milioni di dollari americani

111.

PNUS

Progetto «Rispetto», Tunisia, fase 2

15.11.2021

3 milioni di franchi

112.

PNUS

Contributo a favore del team di supporto congiunto del Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo

17.11.2021

303 000 dollari americani

113.

PNUS

Sostegno al programma «Capitolo 12 ­ Commissioni», fase di avvio

25.11.2021

200 000 dollari americani

114.

PNUS

Sostegno al Fondo per il consolidamento della pace

29.11.2021

18,1 milioni di dollari americani

115.

PNUS

Iniziative per il decentramento nelle province di Niassa e Nampula, Mozambico

29.11.2021

2,32 milioni di dollari americani

116.

PNUS

Contributo generale per il 2021

17.12.2021

49,7 milioni di franchi

117.

UNEP

Contributo all'Alleanza globale per edifici e costruzioni

28.12.2021

800 000 franchi

118.

Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche (INWRDAM)

Sostegno all'organizzazione della prima seduta del comitato consultivo per una politica «Blue Peace» in Medio Oriente e per le future misure

29.06.2021

42 400 dollari americani

119.

UNESCO

Rafforzamento del sistema educativo in Giordania

12.07.2021

1,6 milioni di dollari americani

120.

UNESCO

Contributo all'Ufficio internazionale dell'educazione

15.09.2021

450 000 franchi

121.

UNESCO

I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro

08.10.2021

7,7 milioni di dollari americani

122.

UNICEF

Contributo generale per il 2021

07.06.2021

19,3 milioni di franchi

123.

UNICEF

Programma «Giovani e futuro», Egitto

31.10.2021

3,16 milioni di dollari americani

37 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

124.

UNICEF

Lotta alla malnutrizione cronica nelle zone sanitarie di Bunyakiri e Minova del distretto di Kalehe nella provincia del Sud-Kivu in Congo

23.12.2021

6 milioni di dollari americani

125.

UNITAR

Contributo al partenariato di apprendimento in materia di cambiamenti climatici

01.10.2021

4 milioni di franchi

126.

UNOPS

Contributo alla fase di costituzione del Fondo per i servizi igienico-sanitari e l'igiene

11.05.2021

1 milione di dollari americani

127.

UNOPS

Contributo generale a UN Water tramite il Fondo fiduciario interistituzionale

29.07.2021

2,5 milioni di franchi

128.

UNRWA

Sostegno a lungo termine al processo di riforma, fase 5

14.07.2021

3 milioni di franchi

129.

Volontari ONU Stagisti svizzeri, volées 2022­ 2025

26.11.2021

2,08 milioni di dollari americani

130.

Volontari ONU Contributo generale per il 2021

16.12.2021

800 000 franchi

38 / 254

FF 2022 1535

2.3

Credito quadro Aiuto umanitario10 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera che, solidale verso le persone bisognose, porta avanti la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce un aiuto d'emergenza, rapido, globale e adattato ai bisogni che si manifestano in un determinato contesto. Pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra anche sulle misure di prevenzione, sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla ricostruzione. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come il movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie dell'ONU e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri realizzati autonomamente o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

10

FF 2020 2313

39 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197611 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

1.

Burkina Faso Programma per la valorizzazione 14.05.2021 9,8 milioni di franchi dei prodotti non legnosi della silvicoltura, fase 3

2.

Burkina Faso Programma per il rafforzamento 14.05.2021 9,8 milioni di franchi della resilienza delle economie domestiche che vivono della pastorizia, dell'agricoltura e dell'allevamento e che sono esposte alle crisi climatiche e all'insicurezza, fase 1

3.

Croazia

Donazione di 20 unità abitative 16.02.2021 386 555 euro mobili e 12 container sanitari a favore delle vittime del terremoto

4.

Grecia

Contributo al secondo servizio sa- 04.12.2020 30 000 euro nitario regionale del Pireo e delle isole dell'Egeo per ambulatori mobili (Iso Box)

5.

Haiti

Contributo al rafforzamento della struttura logistica e di coordinamento della protezione civile

6.

Haiti

Protezione e sostegno psicologico 29.11.2021 43 000 franchi ai bambini sfollati di Delmas in seguito ad atti di violenza da parte di bande urbane

7.

Giordania

Protezione civile: sostegno alla 08.04.2021 150 000 franchi manutenzione della flotta di ambulanze

8.

Nepal

Donazione di materiale medico al 21.05.2021 7,42 milioni di franMinistero della salute e della popochi lazione per la lotta contro la pandemia di COVID-19

9.

Mongolia

Fornitura di aiuti dalla Svizzera per 09.07.2021 657 891 franchi l'emergenza COVID-19

10.

Sri Lanka

Donazione di materiale medico per 03.06.2021 3,5 milioni di franchi assistere il Ministero della salute nella lotta alla pandemia di COVID-19

11

RS 974.0

40 / 254

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

07.09.2021 100 000 dollari americani

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

11.

Vietnam

Donazione di aiuti per assistere il Ministero della salute nella lotta contro la pandemia di COVID-19

03.08.2021 4,95 milioni di franchi

12.

OCHA

Palestina: contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021­2023

16.02.2021 3 milioni di franchi

13.

OCHA

Yemen: contributo alla conferenza 26.02.2021 18 259 franchi di alto livello per lo stanziamento di mezzi finanziari in risposta alla crisi umanitaria nel Paese

14.

OCHA

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.04.2021 3 milioni di franchi vità condotte sul campo

15.

OCHA

Contributo 2021 al Fondo centrale 07.05.2021 5 milioni di franchi d'intervento d'emergenza

16.

OCHA

Yemen: contributo al Fondo uma- 11.05.2021 1,5 milioni di franchi nitario per lo Yemen 2021

17.

OCHA

Contributo specifico 2021­2022 07.07.2021 400 000 franchi al progetto «Peer-2-Peer Support» per rafforzare l'efficacia delle azioni umanitarie sul campo

18.

OCHA

Fondo regionale di aiuto umanita- 09.12.2021 1,77 milioni di rio per l'Africa occidentale e cenfranchi trale 2021­2022 (Niger e Burkina Faso, risorse a destinazione vincolata)

19.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 8,75 milioni di vità sul campo in Burkina Faso, franchi Mali, Niger e Nigeria

20.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 8 milioni di franchi vità sul campo in Iraq e Siria

21.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 6,5 milioni di franchi vità sul campo in Afghanistan, Corea del Nord e Myanmar

22.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 6 milioni di franchi vità sul campo in Giordania e Libano

23.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 5,5 milioni di franchi vità sul campo in America Centrale, Colombia e Venezuela

24.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 5,25 milioni di vità sul campo in Camerun, Repubfranchi blica centrafricana e Ciad

25.

CICR

Contributo specifico 2021 alle atti- 23.03.2021 5 milioni di franchi vità sul campo in Burundi e Congo

41 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

26.

CICR

Contributo specifico 2021 alle 23.03.2021 5 milioni di franchi attività sul campo in Sudan del Sud e Sudan

27.

CICR

Contributo specifico 2021 alle 23.03.2021 5 milioni di franchi attività sul campo in Egitto, Libia, Tunisia e Yemen

28.

CICR

Contributo specifico 2021 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

23.03.2021 4,5 milioni di franchi

29.

CICR

Contributo specifico 2021 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato

23.03.2021 4 milioni di franchi

30.

CICR

Contributo specifico 2021 alle 23.03.2021 1 milione di franchi attività sul campo in Azerbaigian e Ucraina

31.

CICR

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Yemen

21.04.2021 1,4 milioni di franchi

32.

CICR

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Etiopia

12.05.2021 750 000 franchi

33.

CICR

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato

14.06.2021 500 000 franchi

34.

CICR

Contributo specifico 2021­2022 per migliorare l'approvvigionamento idrico a Goma

06.10.2021 1 milione di franchi

35.

CICR

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 14.10.2021 500 000 franchi tività sul campo in Iraq

36.

CICR

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 20.12.2021 5 milioni di franchi tività sul campo in Afghanistan

37.

FAO

Contributo all'aiuto d'emergenza 06.10.2021 900 000 dollari per la sicurezza alimentare e il soamericani stentamento della popolazione colpita dal conflitto nel Nord-Est della Nigeria

38.

FICR

Messa a disposizione di un esperto 12.01.2021 220 000 franchi nel settore dell'aiuto in contanti per assistere l'ufficio regionale a Budapest

39.

FICR

Contributo annuale FICR 2021 al Segretariato di Ginevra

01.05.2021 3 milioni di franchi

40.

FICR

Contributo al rivisto appello d'emergenza per la lotta contro la pandemia di COVID-19

04.06.2021 1,5 milioni di franchi

42 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

41.

FICR

Messa a disposizione di un'esperta 10.06.2021 190 000 franchi per il lavoro di advocacy riguardo ai problemi legati ai cambiamenti climatici e ai rischi di catastrofi

42.

FICR

Contributo 2021 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

43.

FICR

Contributo aggiuntivo al rivisto ap- 15.07.2021 7 milioni di franchi pello d'emergenza per la lotta contro la pandemia di COVID-19; sostegno logistico nella distribuzione di vaccini, test e medicinali in loco

44.

FICR

Contributo all'appello d'emer07.09.2021 250 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto ad Haiti

45.

FICR

Contributo specifico 2021­2024 04.10.2021 1,5 milioni di franchi alla piattaforma per la lotta contro il colera

46.

FICR

Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

47.

FICR

Contributo specifico 2021­2022 al 12.11.2021 1 milione di franchi Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle società nazionali

48.

FICR

Contributo specifico 2021­2023 allo sviluppo e al consolidamento della Croce Rossa venezuelana

49.

FICR

Contributo 2021­2024 a sostegno 16.12.2021 3 milioni di franchi delle persone in fuga lungo le rotte migratorie in Europa

50.

FICR

Contributo all'appello d'emer22.12.2021 600 000 franchi genza a sostegno della popolazione colpita dal tifone Rai nelle Filippine

51.

UNFPA

Contributo al progetto per la prote- 21.06.2021 2,63 milioni di zione delle donne e delle ragazze dollari americani dalla violenza di genere in Yemen

52.

UNFPA

Protezione e servizi ai gruppi di popolazione a rischio, ai migranti e ai giovani delle province di Champassak e Savannakhet in Laos

53.

UNFPA

Contributo a misure ad ampio spet- 31.10.2021 1,88 milioni di tro per soddisfare le esigenze delle franchi persone colpite dalla violenza di genere in Egitto

17.06.2021 1 milione di franchi

28.10.2021 2 milioni di franchi

12.11.2021 590 000 franchi

19.10.2021 998 970 dollari americani

43 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

54.

UNFPA

Contributo al programma concer- 26.11.2021 699 515 dollari nente la responsabilità riguardo americani alla violenza di genere: attuazione della Strategia 2021­2024

55.

ACNUR

Contributo 2021 a sostegno dei profughi rohingya in Bangladesh

56.

ACNUR

Sostegno alla creazione del Geneva 11.06.2021 200 000 franchi Technical Hub

57.

ACNUR

Sostegno al «Global Protection Cluster»

27.08.2021 383 348 franchi

58.

ACNUR

Contributo 2021 all'operazione di aiuto d'emergenza in Afghanistan e nei Paesi limitrofi

16.12.2021 8 milioni di franchi

59.

OCSE

Contributo al programma di lavoro 20.07.2021 2,95 milioni di 2021­2022 del Comitato di aiuto franchi allo sviluppo

60.

OIM

Sostegno per garantire la continuità 15.06.2021 900 000 franchi degli interventi nel settore dell'acqua, degli impianti sanitari e dell'igiene nonché gli alloggi per i profughi rohingya in Bangladesh colpiti dall'incendio del marzo del 2021

61.

OIM

Contributo al progetto concernente 08.07.2021 500 000 franchi l'aiuto e la migrazione nella crisi del Tigray nell'Est del Sudan

62.

OIM

Contributo al piano strategico per 23.07.2021 6 milioni di franchi un migliore accesso ai vaccini contro la COVID-19 per i gruppi vulnerabili, in particolare per le persone in fuga

63.

OIM

Valutazione d'urgenza del patrimonio edilizio nelle zone di Haiti colpite dal terremoto nell'agosto del 2021

64.

OIM

Risposta ai bisogni più urgenti de- 19.11.2021 100 000 franchi gli sfollati interni vittime di bande violente a Port-au-Prince, Haiti

65.

OIM

Contributo al Piano d'azione 2021­2024 per l'Afghanistan e i suoi Paesi limitrofi

24.11.2021 4 milioni di franchi

66.

OIM

«Pipeline» comune a sostegno di alloggi e altri beni in Mozambico

02.12.2021 200 000 franchi

44 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

01.06.2021 500 000 franchi

19.11.2021 125 000 franchi

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

67.

OIM

Misure di prevenzione e di inter- 06.12.2021 1,4 milioni di dollari vento contro le forme acute di americani tratta di esseri umani e per la risoluzione dei problemi di salute mentale e psicosociale nella Nigeria nordorientale, fase 2

68.

OMS

Palestina: contributo al rafforzamento del sistema di trattamento dei traumi a Gaza, fase 2

30.04.2021 1,5 milioni di dollari americani

69.

OMS

Palestina: contributo al rafforzamento del sistema di trattamento dei traumi a Gaza, fase 1

07.08.2019 1,05 milioni di dollari americani

70.

OrganizzaContributo al Piano strategico zione 2020­2025 per il Venezuela panamericana della salute

28.12.2021 862 000 dollari americani

71.

PAM

Sostegno alle misure del Servizio aereo umanitario per garantire la catena di approvvigionamento ad Haiti

29.01.2021 300 000 franchi

72.

PAM

Contributo al Servizio aereo uma- 22.02.2021 566 251 dollari nitario in Siria americani

73.

PAM

Contributo 2021 al Fondo d'inter- 01.04.2021 7 milioni di franchi vento d'emergenza

74.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 6,75 milioni di vità sul campo in Sudan, Sudan del franchi Sud e Congo

75.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 4,5 milioni di franchi vità sul campo in Afghanistan, Bangladesh e Myanmar

76.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 4,5 milioni di franchi vità sul campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria

77.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 4,3 milioni di franchi vità sul campo a Cuba, Haiti, in Nicaragua, Honduras e Colombia

78.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 4 milioni di franchi vità sul campo in Corea del Nord

79.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 4 milioni di franchi vità sul campo in Libano e Yemen

80.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 01.04.2021 3,5 milioni di franchi tività sul campo in Camerun, Ciad e Repubblica centrafricana

45 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

81.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 3,5 milioni di franchi vità sul campo nel Territorio palestinese occupato, in Siria e Iraq

82.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 3,25 milioni di vità sul campo in Etiopia e Somalia franchi

83.

PAM

Contributo specifico 2021 alle atti- 01.04.2021 2,3 milioni di franchi vità sul campo in Algeria e Libia

84.

PAM

Contributo specifico 2021­2022 all'attuazione della strategia per migliorare la protezione della popolazione civile con gli aiuti alimentari

85.

PAM

Contributo specifico 2021­2022 14.04.2021 240 000 franchi alla trasformazione dei sistemi alimentari in preparazione del vertice ONU sui sistemi alimentari

86.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 16.04.2021 1 milione di franchi tività sul campo in Myanmar

87.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 16.04.2021 500 000 franchi tività sul campo in Madagascar

88.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo d'intervento d'emergenza

89.

PAM

Contributo all'approvvigionamento 12.07.2021 789 474 dollari alimentare dei migranti di ritorno americani ospitati nei centri di quarantena in Laos

90.

PAM

Contributo al programma di alimentazione scolastica in Venezuela

91.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 04.08.2021 1,75 milioni di tività sul campo in Burkina Faso, franchi Etiopia e Madagascar

92.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 17.08.2021 2 milioni di franchi tività sul campo in Afghanistan

93.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle at- 27.08.2021 250 000 franchi tività sul campo ad Haiti a sostegno della logistica dopo il terremoto

94.

PAM

Contributo 2021­2024 a sostegno del deposito dell'ONU per l'aiuto umanitario

46 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

14.04.2021 570 000 franchi

01.06.2021 1 milione di franchi

02.08.2021 1 milione di franchi

22.10.2021 1 milione di franchi

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

95.

PAM

Contributo per aumentare le capa- 01.11.2021 25 000 franchi cità di test COVID-19 per gli operatori umanitari di Rakhine (Myanmar)

96.

PAM

Yemen: contributo al Piano strate- 09.11.2021 1,23 milioni di gico nazionale 2019­2021, bilanfranchi cio 2021

97.

PAM

Libano: contributo al Piano strate- 09.11.2021 2 milioni di franchi gico nazionale 2018­2022, bilancio 2021

98.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle 26.11.2021 6,3 milioni di franchi attività sul campo nella Repubblica centrafricana, in Nigeria, Etiopia, Somalia, Sudan, Sudan del Sud e Mozambico

99.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 al Fondo d'intervento d'emergenza

10.12.2021 6 milioni di franchi

100.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Afghanistan

16.12.2021 8 milioni di franchi

101.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Myanmar, Honduras e Nicaragua

16.12.2021 1,6 milioni di franchi

102.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Siria

16.12.2021 900 000 franchi

103.

PAM

Contributo aggiuntivo 2021 alle attività sul campo in Madagascar

23.12.2021 900 000 franchi

104.

PAM

Contributo 2021 al Servizio aereo umanitario in Etiopia

23.12.2021 245 000 franchi

105.

UN Women

Contributo al progetto in cui me- 10.10.2021 1,38 milioni di dollari diatrici di pace promuovono la americani coesione sociale rafforzando le capacità e la cooperazione di gruppi di donne della comunità rohingya e del distretto di Cox's Bazar, Bangladesh

106.

PNUS

Contributo al Fondo umanitario 24.02.2021 4 milioni di franchi multidonatori per il Sudan del Sud al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste

107.

PNUS

Accordo amministrativo standard 03.05.2021 526 316 dollari dell'ufficio del Fondo fiduciario americani multidonatori per il Fondo umanitario per la Somalia

47 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

108.

PNUS

Contributo al funzionamento della 06.08.2021 46 500 dollari troika mediante partner tecnici e fiamericani nanziari

109.

UNEP

Contributo all'Alleanza globale per 28.12.2021 800 000 franchi l'edilizia e le costruzioni

110.

Agenzia dell'ONU per l'azione contro le mine

Rafforzamento dell'azione antimine per un aiuto umanitario efficace focalizzato sulle esigenze della comunità e sulle priorità di sviluppo

111.

UNDRR

Contributo annuale 2021­2024 13.07.2021 7,2 milioni di franchi all'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri (UNDRR)

112.

UNICEF

Palestina: contributo al progetto per la protezione dei diritti dei bambini a Gerusalemme Est

113.

UNICEF

Contributo al progetto per la pro- 20.05.2021 6 milioni di franchi mozione del benessere dei bambini in Siria e del rispetto del loro diritto all'acqua, ai servizi igienicosanitari, all'istruzione e alla protezione

114.

UNICEF

Contributo al piano d'azione per 14.07.2021 6 milioni di franchi garantire un accesso equo ai vaccini contro la COVID-19 in tutto il mondo, in particolare per le persone escluse dall'assistenza sanitaria pubblica

115.

UNICEF

Contributo al progetto concernente 30.08.2021 400 636 franchi la protezione dell'infanzia

116.

UNICEF

Contributo specifico 2021­2023 28.09.2021 400 000 franchi alle attività in materia di acqua, igiene e servizi igienico-sanitari urbani

117.

UNICEF

Contributo al progetto per rafforzare i servizi alimentari di base in Corea del Nord

118.

UNICEF

Contributo al progetto di gestione 13.10.2021 1,98 milioni di dell'approvvigionamento idrico nel franchi campo profughi di Azraq, Giordania

119.

UNICEF

Contributo all'impegno umanitario 27.10.2021 1 milione di franchi per i bambini in Venezuela, la protezione dell'infanzia, l'acqua, l'igiene e i servizi igienico-sanitari

48 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

15.12.2021 160 000 dollari americani

04.03.2021 2,1 milioni di franchi

06.10.2021 2,45 milioni di dollari americani

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

120.

UNICEF

Contributo al progetto concernente 07.11.2021 2,1 milioni di dollari la promozione dell'accesso americani all'istruzione formale per profughi rohingya (bambini e giovani) a Cox's Bazar

121.

UNICEF

Contributo al progetto 2021­2023 06.12.2021 2 milioni di dollari volto all'approvvigionamento americani idrico sostenibile grazie alla manutenzione delle infrastrutture e alla riparazione di guasti improvvisi in Libano

122.

UNICEF

Contributo 2021 al piano d'azione 10.12.2021 2 milioni di franchi per l'Afghanistan

123.

UNRWA

Palestina: contributo al bilancio del 18.02.2021 38 milioni di franchi programma 2021­2022

124.

UNRWA

Palestina: contributo al migliora- 10.05.2021 1,5 milioni di franchi mento delle opportunità occupazionali per giovani profughi palestinesi nel settore delle tecnologie digitali al fine di sviluppare le possibilità di sostentamento

125.

UNRWA

Palestina: contributo alla Conferenza internazionale 2021

126.

UNRWA

Contributo nell'ambito dell'appello 30.06.2021 1,5 milioni di franchi all'aiuto umanitario e alla ricostruzione rapida in seguito alle ostilità nella Striscia di Gaza e alle crescenti tensioni in Cisgiordania

10.05.2021 150 000 franchi

49 / 254

FF 2022 1535

2.4

Credito quadro Pace e sicurezza umana12 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi della Svizzera: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi scelti; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di esperti; portare sul tavolo della discussione in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali questioni rilevanti mediante iniziative diplomatiche; sviluppare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

12

FF 2020 2313

50 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 200313 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

1.

Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base al funzionamento generale dell'Ufficio dell'Alto rappresentante incaricato del budget per la Bosnia ed Erzegovina dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

02.09.2021 64 464 euro

2.

Congo

Contributo al progetto per un 27.04.2021 99 662 dollari workshop di consultazione nazioamericani nale sul progetto di strategia nazionale e sul progetto di piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento

3.

AIEA

Contributo al programma di borse 28.11.2021 150 000 euro di studio di ricerca Marie-Sklodowska-Curie

4.

Ufficio dell'inviato speciale dell'ONU per il Myanmar

Contributo al progetto per sostenere l'attuazione del mandato dell'inviato speciale

5.

Ufficio dell'inviato speciale dell'ONU per il Myanmar

Contributo al fondo fiduciario a 23.12.2021 249 200 dollari sostegno dell'attuazione del manamericani dato dell'inviato speciale

6.

Ufficio dell'ONU Contributo ai costi della seconda 04.08.2021 35 310 dollari per il disarmo conferenza di revisione della Conamericani venzione sulle munizioni a grappolo

7.

OCHA

8.

Centro internazio- Contributo al progetto per uno nale per lo svistrumento di supporto tecnico luppo delle politi- in ambito migratorio in Libia che migratorie

25.05.2021 200 000 euro

9.

Centro di ricerca politica dell'Università delle Nazioni Unite

14.12.2021 150 000 dollari americani

13

Ripercussioni finanziarie

05.06.2021 203 965 dollari americani

Contributo al progetto volto a raf- 25.08.2021 440 000 dollari forzare la responsabilità dei dati americani nel campo dell'aiuto umanitario

Contributo al progetto concernente le vie d'uscita dai conflitti armati ­ caso dell'Iraq (01.10.2021­31.12.2022)

RS 193.9

51 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

10.

CICR

Contributo al progetto concernente 21.07.2021 129 138 franchi il vertice mondiale sui principali negoziati umanitari (28.06.2021­ 03.07.2021)

11.

CICR

Contributo al progetto volto a raf- 07.12.2021 160 000 franchi forzare la capacità di soddisfare le esigenze dei bambini colpiti da conflitti armati, fase 3

12.

CICR

Contributo al progetto per una task 13.12.2021 392 000 franchi force di ricerca e l'orchestrazione dei dati presso l'Agenzia centrale di ricerca

13.

CICR

Contributo al progetto volto a raf- 13.12.2021 136 320 franchi forzare la capacità di utilizzare le informazioni open source per il lavoro nell'ambito del mandato di protezione

14.

CICR

Contributo al progetto volto a svi- 13.12.2021 109 801 franchi luppare un forum mondiale multicanale per discutere sulla digitalizzazione dell'aiuto umanitario

15.

CICR

Contributo al progetto per svilup- 13.12.2021 101 175 franchi pare e utilizzare una versione francese e una versione spagnola del programma di formazione e di certificazione per l'incaricato della protezione dei dati nel campo dell'aiuto umanitario

16.

CICR

Contributo al progetto di valuta- 13.12.2021 77 170 franchi zione indipendente per identificare, analizzare e valutare i rischi associati al trasferimento di dati ai donatori

17.

CICR

Contributo al progetto «Ricerca e 13.12.2021 63 900 franchi sviluppo dell'iniziativa sui dati umanitari e la fiducia nell'Ufficio per la protezione dei dati ­ un ponte»

18.

Consiglio d'Europa

Contributo al fondo speciale desti- 29.11.2021 250 000 euro nato a ridurre le procedure arretrate dinanzi alla Corte

19.

Corte penale internazionale

Investigatore finanziario

52 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

03.03.2021 2021: 120 000 franchi; poi: 220 000 franchi/anno

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

20.

Forza multinazio- Contributo al progetto sull'Unità 22.09.2021 150 000 dollari nale e degli osservatori civili della MFO: americani osservatori rafforzamento della collaborazione e della fiducia per la stabilizzazione del Sinai (01.10.2020­ 30.09.2021)

21.

OHCHR

Contributo al Programma nazionale per la Colombia

22.

OHCHR

Contributo al programma di accre- 05.10.2021 140 000 dollari ditamento in materia di genere americani (01.01.2021­30.04.2023)

23.

OHCHR

Contributo al progetto dell'ufficio 15.11.2021 410 000 dollari in Siria per i diritti umani nei terriamericani tori a controllo variabile

24.

OHCHR

Contributo al progetto per garan- 01.12.2021 490 000 dollari tire la promozione e la protezione americani dei diritti umani dei migranti in Libia e nella regione limitrofa, fase 2

25.

OHCHR

Contributo al progetto della rela- 08.12.2021 480 000 dollari trice speciale sulla violenza contro americani le donne, le sue cause e le sue conseguenze

26.

OHCHR

Contributo al Fondo volontario per 09.12.2021 200 000 dollari le vittime della tortura per il 2021 americani

27.

OHCHR

Contributo al progetto della rela- 14.12.2021 90 000 dollari trice speciale sulla violenza contro americani le donne, le sue cause e le sue conseguenze

28.

IGAD

Contributo per sostenere l'integra- 28.11.2020 156 000 dollari zione dell'Alleanza dei movimenti americani di opposizione del Sudan del Sud nel meccanismo di monitoraggio e di verifica del cessate il fuoco e della sicurezza nella fase di transizione

29.

Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell'ONU

Contributo al Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite (01.01.2021­31.12.2021)

05.03.2021 100 000 franchi

19.05.2021 120 000 euro

53 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

30.

OSA

Contributo al progetto volto a colmare la lacuna nell'attuazione degli standard interamericani per la sicurezza dei giornalisti e soprattutto delle giornaliste (01.11.2020­31.10.2022)

10.12.2020 140 000 dollari americani

31.

OIM

Sviluppo di una strategia assisten- 10.03.2021 40 544 dollari ziale basata sulla comunicazione americani empatica e sugli aspetti della comunicazione non violenta per l'unità di ricerca delle persone scomparse

32.

OIM

Sostegno al progetto volto all'inte- 18.08.2021 300 000 franchi grazione dei diritti umani nella gestione dell'immigrazione e delle frontiere

33.

OIM

Sostegno al progetto «Forum 12.10.2021 88 000 dollari globale su migrazione e sviluppo: americani sostegno alla fase di transizione 2021­2022»

34.

OIM

Sostegno al progetto sui migranti scomparsi: raccolta di dati e sviluppo di capacità per indagare sulla morte e sulla sparizione di migranti in tutto il mondo

35.

UN Women

Contributo al progetto volto a 06.12.2021 26 000 dollari creare una tavola rotonda di cooamericani perazione internazionale per la parità di genere in Messico

36.

OSCE

Contributo al progetto di lotta con- 21.09.2021 200 000 euro tro la tratta di esseri umani: sostegno alla cooperazione multidonatori mediante simulazioni nazionali a scopo di formazione

37.

OSCE

Contributo al progetto sulla sicurezza delle giornaliste online, fase 2

38.

OSCE

Contributo al Programma di soste- 09.11.2021 150 000 euro gno per l'attuazione degli impegni OSCE in materia di migrazione e di libertà di movimento

39.

OSCE

Contributo al Fondo per la Missione speciale di osservazione in Ucraina, 8° anno

23.12.2021 100 000 euro

40.

PNUS

Contributo per il 2020 al Fondo per il consolidamento della pace

02.12.2020 2,5 milioni di dollari americani

54 / 254

Ripercussioni finanziarie

20.12.2021 350 000 franchi

09.11.2021 100 000 euro

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

41.

PNUS

Membri internazionali presso il Tribunale speciale nella Repubblica centrafricana

31.12.2020 2021: 460 000 franchi; poi: 480 000 franchi/anno

42.

PNUS

Contributo all'attuazione del pro- 29.04.2020 80 000 dollari gramma sull'assistenza elettorale americani per il rafforzamento della democrazia in Etiopia

43.

PNUS

Contributo al fondo fiduciario 05.01.2021 100 000 franchi multidonatori dell'ONU per attività nel campo della violenza sessuale legata ai conflitti

44.

PNUS

Invio di personale in stand-by tra- 31.05.2021 2021: 280 000 mite un prestito non rimborsabile franchi; poi: 1,6 milioni di franchi/anno

45.

PNUS

Contributo alla Missione integrata 10.06.2021 500 000 dollari dell'ONU a sostegno della transiamericani zione democratica in Sudan nell'ambito del Programma per il ripristino della pace e della stabilità 2021­2023

46.

PNUS

Contributo all'implementazione del sistema per il monitoraggio delle tensioni a Beirut, Libano

26.11.2021 200 000 dollari americani

47.

PNUS

Contributo al fondo fiduciario multidonatori della piattaforma di finanziamento del Sudan

30.11.2021 186 608 dollari americani

48.

PNUS

Contributo al progetto per raffor- 08.12.2021 200 000 dollari zare il sostegno alle disposizioni americani di legge fondamentali per garantire l'indipendenza del potere giudiziario mediante la promozione di un approccio inclusivo e orientato ai processi nonché la creazione di spazi di dialogo

49.

UNDPPA

Contributo al Programma generale 24.09.2021 1 milione di dell'UNDPPA per il 2021 dollari americani

50.

UNESCO

Contributo al Fondo globale per la 09.11.2021 250 000 dollari difesa dei media americani

51.

UNICEF

Contributo al progetto volto a pro- 26.08.2021 190 890 dollari muovere l'accesso alla giustizia americani per i bambini in Iran

52.

UNIDIR

Contributo alla riduzione del rischio nucleare (01.01.2021­ 31.12.2022)

01.02.2021 126 000 dollari americani

55 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

53.

UNIDIR

Contributo al progetto sul controllo del disarmo

30.03.2021 60 000 dollari americani

54.

UNIDIR

Contributo al Programma sulle armi convenzionali (fase 01.01.2021­31.12.2022)

01.07.2021 210 000 dollari americani

55.

UNITAR

Prestito non rimborsabile per la 06.12.2021 2022: messa a disposizione di un esperto 200 000 franchi; di formazione poi: 200 000 franchi/anno

56.

UNOPS

Contributo al progetto sull'assistenza elettorale del 10 ottobre 2021, sostegno operativo alla Missione di assistenza in Iraq

09.11.2021 250 000 dollari americani

57.

Volontari ONU

Contributo al fondo di finanziamento degli interventi di giovani volontari dell'ONU nei settori e nei Paesi concordati con il donatore per il 2022

05.12.2021 521 090 dollari americani

56 / 254

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

2.5

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.5.1

Accordo tra la Svizzera e la Nigeria concernente la nave «San Padre Pio», concluso il 20 maggio 2021

A.

L'accordo prevede il rilascio immediato della nave battente bandiera svizzera «San Padre Pio» da parte della Nigeria. Dal momento che la nave è stata rilasciata ed è potuta arrivare in alto mare uscendo dalla zona economica esclusiva della Nigeria o raggiungendo le acque territoriali di un altro Stato, il procedimento giudiziario che oppone la Svizzera alla Nigeria dinanzi al Tribunale internazionale per il diritto del mare (TIDM) potrà essere archiviato. Le parti si impegnano a rispettare l'ambiente per tutta la durata di questo processo.

B.

La nave «San Padre Pio» era stata bloccata nel gennaio del 2018 dalla Nigeria nella propria zona economica esclusiva. La Svizzera ha avviato un procedimento nei confronti dello Stato africano dinanzi al TIDM. Per contenere i rischi ecologici e finanziari per la Confederazione, in parallelo a questo procedimento è stata tentata attivamente anche la via di una soluzione negoziale, dalla quale è scaturito questo accordo tra i due Stati. L'accordo raggiunto non tange i diritti privati delle imprese che partecipano alla gestione della nave.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2021. Non sono previste modalità di denuncia, poiché l'accordo riguarda soltanto il caso specifico della «San Padre Pio».

57 / 254

FF 2022 1535

2.5.2

Accordo tra la Svizzera e l'Olanda sulla rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 15 novembre 2021

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e l'Olanda si rappresentino reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti Schengen.

B.

La legislazione di Schengen permette agli Stati membri di rappresentarsi reciprocamente in tale procedura. Le modalità di questa rappresentanza sono definite mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri. In virtù di questo accordo, dal 22 novembre 2021 la Svizzera rappresenta gli interessi dell'Olanda in materia di visti ad Antananarivo (Madagascar), Pristina (Kosovo) e Colombo (per lo Sri Lanka e le Maldive). In contropartita l'Olanda rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti ad Aruba, Curaçao, Paramaribo (per il Suriname e la Guyana), Mascate (Oman) e Sint Maarten. A partire da tale data, i richiedenti degli Stati e territori summenzionati possono presentare domanda di visto per un soggiorno breve in Olanda o in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza svizzera o olandese all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2021. È stato concluso per una durata indeterminata.

58 / 254

FF 2022 1535

2.5.3

Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo al canone di locazione dell'ufficio della BM a Ginevra per il periodo 2021­2022, concluso il 15 marzo 2021

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha accordato all'ufficio della Banca Mondiale (BM) a Ginevra.

B.

Il sostegno a favore dell'ufficio della BM a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. L'ufficio regionale della BM è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

104 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato dalla Svizzera in caso di mancato rispetto da parte della BM degli obblighi che ne derivano.

59 / 254

FF 2022 1535

2.5.4

Accordo tra la Svizzera e il Centro Sud concernente un contributo al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra, concluso il 30 settembre 2021

A.

L'accordo disciplina le condizioni del contributo della Svizzera al canone di locazione degli uffici del Centro Sud a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021.

B.

Il Centro Sud è un'organizzazione intergovernativa di Paesi in sviluppo che si prefigge lo scopo di aiutarli a unire le loro forze e competenze per difendere gli interessi comuni a livello internazionale. È stato istituito con sede a Ginevra nel 1997 in virtù del pertinente accordo del 1° settembre 1994 entrato in vigore il 31 luglio 1995. Da quando il Centro Sud è stato creato a Ginevra 23 anni fa, la DSC lo ha sempre sostenuto con un contributo di base che copre grossomodo il canone di locazione. È stato convenuto che dal 2020 questo contributo sarà finanziato mediante il credito dello Stato ospite del DFAE, poiché tale sostegno corrisponde sostanzialmente al canone di locazione dei locali del Centro Sud a Ginevra.

C.

300 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

60 / 254

FF 2022 1535

2.5.5

14

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera, concluso il 10 marzo 202114

A.

L'accordo prevede l'esonero di GARDP Foundation (Global Antibiotic Research & Development Partnership) dalle imposte dirette e indirette. L'organizzazione è esonerata anche dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

B.

GARDP è stata costituita a Ginevra nel 2018 come fondazione. Il suo scopo consiste nel lottare contro la resistenza agli antibiotici che minaccia la salute pubblica mondiale. La fondazione sviluppa nuove cure per le infezioni antibiotico-resistenti e collabora con l'OMS, i governi, le università e il settore privato per garantire un accesso duraturo a queste cure.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2021. Può essere denunciato da entrambe le parti con un preavviso scritto di due anni per la fine di un anno civile.

RS 0.192.120.281.21

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2.5.6

Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente un contributo finanziario al Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica per promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in sviluppo ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel periodo 2021­2023, concluso il 5 febbraio 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione e l'impiego del contributo finanziario della Svizzera al fine di sostenere le attività del Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica volte a promuovere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.

B.

Lo scopo principale del fondo consiste nel sostenere le attività volte a rafforzare le capacità umane e istituzionali dei Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries) e dei piccoli Stati insulari in sviluppo (Small Island Developing States), in particolare permettendo una più ampia partecipazione delle loro delegazioni ai lavori del Consiglio dei diritti umani (CDU). La rappresentanza universale degli Stati membri dell'ONU a Ginevra è una delle priorità della politica estera svizzera. Tutti gli Stati dovrebbero essere in grado di partecipare regolarmente ai dibattiti multilaterali che si svolgono a Ginevra, comprese le attività del CDU, e di contribuire non solo alla difesa dei propri interessi, ma anche al rafforzamento della legittimità e della credibilità del CDU in quanto organo essenziale dell'ONU, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel mondo intero. Per la Svizzera in quanto Stato ospite è dunque molto importante che la partecipazione degli Stati ai lavori del CDU sia la più ampia possibile e addirittura universale. Il contributo della Svizzera al fondo è inteso a promuovere questa partecipazione universale e a incoraggiare gli Stati che non dispongono di una presenza permanente a Ginevra ad aprire una rappresentanza.

C.

30 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.7

Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 21 luglio 2021

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione e le transazioni con l'OHCHR nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere il mandato della relatrice speciale, in particolare mediante assunzione di due consulenti, di cui uno di livello P2 per sei mesi e un secondo di livello P3 per due mesi. I consulenti sono incaricati in particolare di coadiuvare la relatrice speciale nelle sue missioni d'indagine e collaborano sia all'allestimento dei rapporti annuali per il CDU e l'Assemblea generale sia al monitoraggio dell'attuazione delle decisioni adottate dagli organi decisori.

C.

50 034 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 luglio 2021 e copre il periodo dal 1° agosto 2021 fino al 31 marzo 2022. Se l'OHCHR non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

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2.5.8

Accordo tra la Svizzera e l'OIF concernente un contributo al progetto di presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir», concluso il 12 febbraio 2021

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo svizzero al finanziamento delle attività dell'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) per la presentazione dei risultati della consultazione della gioventù «La Francophonie de l'avenir».

B.

L'OIF comprende 54 Stati membri, 7 membri associati e 27 Stati osservatori.

Tra i suoi obiettivi vi è la parità di genere, perseguita in particolare mediante una migliore integrazione delle donne nei processi formativi. La Svizzera ha partecipato all'elaborazione della strategia di genere dell'OIF approvata durante il vertice 2018 tenutosi a Erevan e sostiene questa organizzazione a livello finanziario per l'organizzazione logistica della presentazione dei risultati della consultazione della gioventù.

C.

20 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 febbraio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.9

Accordo tra la Svizzera e l'UNDESA concernente un contributo per la terza fase di progetto dell'Internet Governance Forum, concluso il 26 gennaio 2021

A.

L'accordo definisce le modalità per l'impiego del sostegno finanziario concesso al Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU (UNDESA) per il progetto «Policy Network on environment and digitalisation» (PNE) nell'ambito dell'Internet Governance Forum (IGF), realizzato tra il mese di ottobre del 2020 e il mese di dicembre del 2021.

B.

L'IGF è la maggiore conferenza multistakeholder dell'ONU a livello mondiale. Nel quadro di questa piattaforma vengono analizzati aspetti della governance digitale, compresi quelli legati all'economia, alla regolamentazione, alla sicurezza tecnica e ai diritti umani. La conferenza annuale è aperta a tutti gli interessati nel mondo intero e funge da catalizzatore per lo sviluppo di nuovi approcci e partenariati. In tale contesto il segretariato dell'IGF a Ginevra ha proposto di istituire un PNE. Questo progetto pilota si concentra sulla raccolta e sulla valutazione di buone prassi su temi ambientali importanti per le relazioni pubbliche digitali. Il coinvolgimento di gruppi d'interesse che altrimenti non partecipano alle discussioni sulla governance di Internet è inteso a rafforzare tanto il segretariato dell'IGF quanto i suoi processi. Il progetto contribuirà pertanto non solo a rendere più rilevante l'attività dell'IGF, ma anche ad attuare le raccomandazioni della roadmap per la cooperazione digitale.

C.

83 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 gennaio 2021 e copre il periodo dal 1° ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021. Se l'UNDESA non rispetta gli impegni convenuti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso integrale o parziale del contributo.

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2.5.10

Accordo tra la Svizzera e l'UNDRR su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021­2023, concluso il 21 maggio 2021

A.

L'accordo definisce le modalità per l'impiego del sostegno finanziario concesso all'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNDRR).

B.

Questa prestazione di sostegno è intesa a scongiurare la partenza dell'UNDRR da Ginevra e quindi un indebolimento del cluster umanitario della politica svizzera dello Stato ospite.

C.

540 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 maggio 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. In caso di divergenze le parti si impegnano a trovare un'intesa mediante trattativa diretta.

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2.5.11

Accordo tra la Svizzera e l'UNECE per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio», concluso il 27 ottobre 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di pagamento del contributo finanziario concesso alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) per il progetto «Forum dei municipi: rafforzamento delle capacità degli Stati membri in materia di sviluppo urbano sostenibile, di abitazioni e di gestione del territorio».

B.

Il tema delle città ha assunto grande rilievo negli ultimi anni. L'impegno della Svizzera in questo settore è molto importante. Nel 2020 è stato lanciato il Geneva Cities Hub, pensato per fungere da anello di congiunzione tra le città e le organizzazioni internazionali e sostenuto finanziariamente dalla Svizzera oltre che da altri. La Svizzera contribuisce anche a finanziare l'affitto dell'ufficio di collegamento UN-Habitat di Ginevra che si occupa di questioni di pianificazione urbana e diplomazia delle città.

C.

130 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2021 e copre il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 ottobre 2022. Se l'UNECE non rispetta gli impegni convenuti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

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2.5.12

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo alle attività fondamentali dell'IBE, concluso il 7 gennaio 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzazione del contributo finanziario della Svizzera alle attività fondamentali dell'Ufficio internazionale dell'educazione (IBE) dell'UNESCO, sito a Ginevra. Il finanziamento svizzero è versato su un conto speciale creato dall'UNESCO per sostenere le attività dell'IBE.

B.

L'accordo mira a sostenere le attività fondamentali previste dal programma e dal preventivo approvati dal Consiglio dell'IBE per il 2021. Il contributo è conforme alla decisione del Consiglio federale del 19 aprile 2018 sui contributi volontari previsti nel preventivo del DFAE per il periodo 2018­2021.

C.

97 000 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 gennaio 2021 e copre il periodo dal 7 gennaio fino al 31 dicembre 2021. In caso di violazione sostanziale dell'accordo ciascuna delle parti può denunciarlo con effetto immediato.

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2.5.13

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma UNESCORE, concluso il 14 dicembre 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzo del contributo finanziario della Svizzera al programma UNESCORE dell'UNESCO. Il finanziamento svizzero è versato su un conto speciale creato dall'UNESCO per sostenere le attività di questo programma.

B.

Questo accordo è inteso a sostenere le attività per la progressiva introduzione del sistema centrale di pianificazione, di monitoraggio e di rapporti dell'UNESCO (UNESCORE), sviluppato per garantire una realizzazione effettiva ed efficiente dei programmi e un sistema di rapporti chiaro e trasparente volto a rafforzare la responsabilizzazione. Il contributo è conforme alla decisione del Consiglio federale del 19 aprile 2018 sui contributi volontari previsti nel preventivo del DFAE per il periodo 2018­2021.

C.

96 300 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2021 e copre il periodo dal 14 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2025. Se l'UNESCO non rispetta gli impegni assunti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

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2.5.14

Accordo tra la Svizzera e l'UNICEF su un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2021­2023, concluso il 1° marzo 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di versamento del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha concesso all'UNICEF a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

B.

Il sostegno a favore dell'UNICEF rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. La presenza dell'UNICEF è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

3 milioni di franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.15

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2020­2021, concluso il 4 settembre 2020

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.

B.

Con sede a Ginevra, l'UNIDIR conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati.

Le prestazioni di buona qualità fornite dall'UNIDIR sono unanimemente riconosciute e anche la Svizzera ne trae beneficio. Inoltre, l'organizzazione rafforza Ginevra come polo internazionale del disarmo. La concessione del finanziamento di base a favore del funzionamento generale consente all'UNIDIR di continuare il proprio lavoro.

C.

160 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.16

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR sulla concessione di un contributo al canone di locazione degli uffici dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2022­2023, concluso il 20 ottobre 2021

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del contributo concesso dalla Svizzera al canone di locazione dell'ufficio dell'UNIDIR a Ginevra per il periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

B.

Le prestazioni fornite dall'UNIDIR, di buona qualità e unanimemente riconosciute, sono utili anche alla Svizzera. Inoltre, l'organizzazione rafforza Ginevra come polo del disarmo. La concessione del contributo al canone di locazione consente all'UNIDIR di continuare il proprio lavoro a Ginevra.

C.

180 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.17

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel periodo 2020­2021, concluso il 3 dicembre 2020

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dal DFAE all'UNITAR.

B.

Sito a Ginevra, l'UNITAR organizza corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari amministrativi internazionali. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera.

Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 dicembre 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.5.18

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente il seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, concluso il 19 aprile 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzo del sostegno finanziario della Svizzera al seminario 2021 per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU, previsto nell'autunno del 2021.

B.

Il seminario contribuisce in maniera rilevante a migliorare la dottrina delle missioni di pace dell'ONU; per i rappresentanti e gli inviati speciali e personali del Segretario generale dell'ONU costituisce inoltre un'occasione unica per scambiare esperienze ed elaborare strategie comuni. Il seminario rappresenta per la Svizzera un'eccellente piattaforma per accrescere la visibilità del proprio impegno in questo campo e per allacciare e coltivare contatti ai massimi livelli.

C.

300 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 aprile 2021 e copre il periodo dal 19 aprile 2021 fino al 28 febbraio 2022. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

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2.5.19

Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2020, concluso il 2 marzo 2020

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNRISD.

B.

Sito a Ginevra, l'UNRISD conduce ricerche indipendenti nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 marzo 2020 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020.

75 / 254

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2.5.20

Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione nel 2021, concluso il 1° marzo 2021

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNRISD.

B.

Sito a Ginevra, l'UNRISD conduce ricerche indipendenti nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'organizzazione, di elevata qualità ed unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e di buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'organizzazione le consente di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021.

76 / 254

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2.5.21

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente il finanziamento del progetto intitolato «The protection of children's rights in the context of counter-terrorism measures», concluso il 10 novembre 2021

A.

L'accordo con l'UNODC disciplina le modalità di collaborazione e di pagamento nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.

B.

Il credito è utilizzato per sviluppare uno strumento di sostegno tecnico in forma di manuale. Il manuale fornisce consigli concreti ai decisori politici e agli addetti ai lavori sul modo di trattare nel rispetto del diritto internazionale, e in particolare dei diritti umani, i bambini che vengono a contatto con gruppi criminali e armati, anche di matrice terroristica.

C.

50 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2021 e copre il periodo dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022. Se l'UNODC non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (almeno parziale) del contributo.

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2.5.22

Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo per il summit globale 2021 «AI for Good», concluso il 19 novembre 2021

A.

L'accordo definisce le modalità di impiego del sostegno finanziario della Svizzera per il summit globale «AI for Good 2021», che si è tenuto lungo tutto il 2021.

B.

Il summit è organizzato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) a Ginevra dal 2017. È l'unica piattaforma onusiana multilaterale per la discussione e lo scambio sul tema dell'intelligenza artificiale. L'edizione 2021 si proponeva di trasformare «AI for Good» in una piattaforma di prim'ordine per i media digitali, su cui le persone potessero incontrarsi durante tutto l'anno per imparare, costruire e stringere legami, portando così avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Le principali attività puntavano ad ampliare la portata, la frequenza e la qualità dell'impostazione del programma e hanno permesso di raggiungere un pubblico più vasto. In tal modo la collaborazione si è intensificata e ha dato vita a numerose attività concrete (p. es. gruppi di discussione, competizioni di pitching ecc.). Per il 2021 la Svizzera si è impegnata a concedere un importo complessivo di 260 000 franchi (DFAE: fr. 100 000 e DATEC/UFCOM: fr. 160 000).

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2021 e copre il periodo dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

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3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Convenzione tra la Svizzera e il Robert Koch-Institut, istituto federale nel settore di attività del Ministero della salute della Repubblica federale tedesca, avente ad oggetto le app di tracciamento dei contatti con persone infette da coronavirus (scambio di chiavi mediante un server gateway di interoperabilità transfrontaliera gestito in territorio svizzero), conclusa il 19 marzo 202115

15

A.

La convenzione disciplina lo scambio di dati tra la Svizzera e la Germania nell'ambito del cosiddetto tracciamento della prossimità dell'app SwissCovid (art. 60a LEp) nonché della corrispondente app tedesca. Grazie allo scambio di dati, le segnalazioni di prossimità rilevanti in termini epidemiologici tra due telefoni cellulari, e quindi tra i loro proprietari, possono essere effettuate a livello transfrontaliero e da un'app all'altra.

B.

La convenzione ha l'obiettivo di permettere segnalazioni tra utenti dell'app tedesca Corona-Warn e dell'app svizzera SwissCovid, senza che gli utenti debbano utilizzare anche l'app di tracciamento dell'altro Paese (Germania o Svizzera). L'interconnessione tra le due app è particolarmente rilevante poiché diverse app dello stesso tipo non possono essere attivate contemporaneamente su un telefono cellulare e, per esempio, i frontalieri avrebbero dovuto passare da un'app all'altra.

C.

280 000 franchi.

D.

Articolo 80 capoverso 1 lettera f LEp.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 7 maggio 2021 ed è valida fino al 30 giugno 2022. Può essere denunciata in qualsiasi momento con un preavviso scritto di un mese.

RS 0.818.104.136.1

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3.2

16 17

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 1° ottobre 201816

A.

L'accordo definisce le prescrizioni di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina. Designa gli organi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 29 paragrafo 1 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, le autorità competenti concordano le disposizioni di applicazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 29 paragrafo 1 della convenzione17.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021 e rimane applicabile fintantoché è in vigore la convenzione.

RS 0.831.109.191.11 RS 0.831.109.191.1

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3.3

Accordo tra la Svizzera e l'OMS sul sistema BioHub dell'OMS, concluso il 25 maggio 2021

A.

L'accordo disciplina la cooperazione tra la Svizzera e l'OMS nella creazione e nella messa in servizio del sistema BioHub. Il sistema ha l'obiettivo di rafforzare la sicurezza sanitaria globale tramite la messa a disposizione di uno o più depositi sicuri per la conservazione, l'analisi e la condivisione su base volontaria di nuovi agenti patogeni ad alto potenziale epidemico o pandemico.

B.

L'accordo contribuisce al rafforzamento della sicurezza sanitaria globale nell'ambito della politica estera della Svizzera in materia di salute (PES) 2019­2024, in particolare del suo ambito d'azione «Tutela della salute e crisi umanitarie».

C.

600 000 franchi all'anno. Il DFI e il DDPS si fanno carico dei costi in parti uguali.

D.

Articolo 80 capoverso 1 LEp e articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore all'atto della firma e ha effetto fino al 31 marzo 2024, data in cui potrà essere prorogato di altri tre anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo tra la Svizzera e la Bolivia sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, concluso il 7 dicembre 201818

18 19

A.

In virtù di questo accordo, tutte le persone in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio valido di una delle due parti, e membri di una missione diplomatica o della rappresentanza diplomatica del proprio Stato, o che rappresentano il proprio Stato presso un'organizzazione internazionale nel territorio dell'altro Stato, sono esentati dall'obbligo del visto d'entrata durante l'esercizio della loro funzione. Inoltre, le persone in possesso di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio di una delle due parti sono esentate dall'obbligo del visto anche per altri motivi di viaggio per entrare e soggiornare per un massimo di 90 giorni nell'altro Paese nell'arco di 180 giorni, purché non vi esercitino un'attività lavorativa.

B.

La Svizzera ha negoziato questo accordo con la Bolivia per ottenere una legislazione uniforme e sopprimere l'articolo 8 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 15 agosto 201819 concernente l'entrata e il rilascio del visto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 60 giorni.

RS 0.142.111.892 RS 142.204

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4.2

Accordo tra la Svizzera e la Gambia sulla cooperazione in materia di migrazione, concluso il 12 gennaio 2021

A.

L'accordo affronta le questioni nel campo della migrazione con un approccio globale, poiché contiene disposizioni sulla cooperazione allo sviluppo nel campo della migrazione, oltre a disposizioni riguardanti le modalità di identificazione e il rilascio di documenti di viaggio sostitutivi e ad altre questioni relative all'organizzazione pratica del ritorno dei cittadini presenti illegalmente.

B.

L'accordo è stato concluso per migliorare la gestione dei movimenti migratori tra la Gambia e la Svizzera. Da una parte, la Gambia riceverà sostegno nella propria gestione della migrazione, e dall'altra l'istituzionalizzazione della cooperazione con le autorità dello Stato africano semplifica l'identificazione e la riammissione di persone straniere provenienti dalla regione della Gambia e che soggiornano in modo irregolare in territorio svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore provvisoriamente all'atto della firma. Entrerà in vigore definitivamente 30 giorni dopo l'arrivo dell'ultima notifica di conclusione delle necessarie procedure interne. La Svizzera ha effettuato la notifica il 28 gennaio 2021. L'accordo può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

83 / 254

FF 2022 1535

4.3

Accordo tra la Svizzera e l'Indonesia relativo allo scambio di giovani professionisti, concluso il 30 novembre 2021

A.

L'accordo disciplina lo scambio di giovani professionisti (accordo sugli stagisti) tra i 18 e i 35 anni che hanno concluso una formazione professionale di almeno due anni. Ogni anno possono essere emessi 50 permessi di lavoro per il perfezionamento professionale e linguistico di professionisti svizzeri in Indonesia e altrettanti per professionisti indonesiani in Svizzera. Il permesso di lavoro è di norma limitato a 12 mesi e può essere prorogato per un massimo di sei mesi. Le parti contraenti si consultano al più tardi il 30 giugno di ogni anno per appurare se esiste la reale necessità di portare il numero di permessi da 50 a 100.

B.

Nell'ambito dei negoziati inerenti all'accordo di libero scambio con l'AELS, l'Indonesia ha richiesto un accesso agevolato dei suoi stagisti ai Paesi AELS.

La Svizzera ha espresso il proprio consenso a condizione che l'accesso fosse disciplinato separatamente in un accordo bilaterale sugli stagisti e che la sua firma fosse legata all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera e LStrI.

E.

L'accordo entrerà in vigore definitivamente 30 giorni dopo l'arrivo dell'ultima notifica di conclusione delle necessarie procedure di approvazione interne. La Svizzera ha effettuato la notifica il 3 novembre 2021. L'accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

84 / 254

FF 2022 1535

4.4

20

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla cooperazione di polizia, concluso il 15 dicembre 202020

A.

L'accordo disciplina la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia responsabili secondo il diritto nazionale e competenti per lo scambio di informazioni, il coordinamento di impieghi operativi, la formazione e il perfezionamento. Punta innanzitutto a lottare contro le forme di criminalità più gravi, ma è applicabile in tutti gli ambiti del crimine.

B.

Il Regno Unito di Gran Bretagna riveste una grande importanza strategica in Europa. La Svizzera non può permettersi di perdere informazioni a causa della Brexit. Vista l'uscita del Regno Unito dall'UE e l'insicurezza che ne deriva per la cooperazione in materia di polizia, il presente accordo concluso dalla Svizzera consente di mantenere e rafforzare la cooperazione tra autorità di polizia a livello sia strategico sia operativo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 1a capoverso 1 LUC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 2021 per una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

RS 0.360.367.1

85 / 254

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5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di concretizzare e assicurare costantemente la prontezza d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

86 / 254

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5.1.1

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno da parte dello Stato ospite durante l'esercitazione NIGHTHAWK 2021, concluso il 26 agosto 2021

A.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto delle truppe partecipanti, l'accoglienza delle truppe svizzere in Danimarca e il supporto logistico fornito dallo Stato ospite.

B.

Il Consiglio federale ha autorizzato la partecipazione all'esercitazione NIGHTHAWK 2021 il 17 febbraio 2021. L'esercitazione consisteva soprattutto nel familiarizzarsi con le procedure operative delle forze speciali nelle ore notturne. La Svizzera prende parte a questa esercitazione ormai da alcuni anni e nel 2021 partecipa con circa 80 militari per una durata di tre settimane.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e rimane valido fino alla fine dell'esercitazione, ossia fino al 10 ottobre 2021 o fino al momento in cui l'ultimo membro del contingente avrà lasciato la Danimarca. Non sono previste modalità di denuncia.

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5.1.2

21

Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare, concluso il 23 novembre 201821

A.

L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale nell'ambito dell'istruzione militare.

B.

Oltre agli aspetti finanziari, disciplina la situazione giuridica del personale che opera nel territorio dell'altro Stato e precisa in particolare il diritto applicabile ad armi, munizioni, aeromobili e veicoli a motore.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

RS 0.512.134.91

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5.1.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un meccanico a fini di formazione continua presso la base aerea di Rochefort (Francia), concluso l'8 marzo 2021

A.

L'accordo definisce i dettagli relativi all'ammissione di un meccanico svizzero presso le forze aeree francesi a fini d'istruzione.

B.

Regola le questioni inerenti allo statuto del meccanico svizzero, l'entità della formazione continua, le prescrizioni in materia di sicurezza e l'accesso a dati classificati.

C.

12 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2021 e si applica per la durata dell'invio, ossia fino all'8 aprile 2022.

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5.1.4

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio svizzero nello stato maggiore generale delle forze armate francesi, concluso il 6 settembre 2021

A.

L'accordo tecnico disciplina lo statuto dell'ufficiale svizzero nel corso del suo stage a Parigi e il sostegno logistico a suo beneficio.

B.

Consente a un ufficiale svizzero che ha concluso il suo anno presso l'École de Guerre di frequentare uno stage della durata di un anno presso lo stato maggiore generale delle forze armate francesi a Parigi. La richiesta iniziale per l'invio di un ufficiale è partita dalla Svizzera; la necessità di un accordo tecnico proviene invece dalla Francia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 settembre 2021 e si applica per un periodo di dieci anni; in seguito è prorogato tacitamente di anno in anno. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

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5.1.5

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione militare di sicurezza aerea, concluso il 20 settembre 2021

A.

L'accordo permette alle Forze aeree svizzere di verificare le loro procedure per i tiri aria-aria.

B.

Disciplina le responsabilità, il sostegno logistico fornito dalla parte ospitante, le regole d'impiego applicabili, le conseguenze finanziarie della partecipazione e questioni di statuto e responsabilità civile.

C.

13 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 settembre 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 20 al 24 settembre 2021.

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5.1.6

Accordo di esecuzione tra le Forze aeree svizzere e francesi concernente la partecipazione all'esercitazione VOLFA 2021, concluso il 23 novembre 2021

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione multinazionale di difesa aerea in Francia.

B.

Oltre alle procedure di volo, regola anche le questioni inerenti allo statuto dei partecipanti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 novembre 2021 e si applica per la durata dell'esercitazione.

92 / 254

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5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere presso la base aerea di Lecce, concluso il 18 giugno 2021

A.

L'accordo disciplina la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere e l'esecuzione di vari voli d'allenamento nello spazio aereo italiano.

B.

Definisce le prestazioni logistiche fornite dal Paese ospite, le regole operative e le questioni di statuto e responsabilità civile.

C.

23 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 22 giugno al 1° luglio 2021.

93 / 254

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5.1.8

22

Accordo tra la Svizzera e il Kenia sulla cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali, concluso il 13 ottobre 202122

A.

L'accordo disciplina le condizioni e le modalità della cooperazione bilaterale in materia d'istruzione per le operazioni di pace internazionali.

B.

Oltre alle questioni finanziarie, disciplina in particolare lo statuto giuridico del personale operante in territorio straniero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a e 150a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 120 giorni.

RS 0.512.247.2

94 / 254

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5.1.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Polonia concernente l'istruzione di carristi polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun nel 2021, concluso il 1° giugno 2021

A.

L'accordo disciplina gli aspetti della logistica e altri aspetti giuridici in relazione con l'istruzione di carristi polacchi nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate dell'Esercito svizzero di Thun nel 2021.

B.

I carristi polacchi sono istruiti su simulatori di carri armati altamente sofisticati nel Centro d'istruzione delle truppe meccanizzate di Thun. L'istruzione è effettuata su richiesta della Polonia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

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5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare YORKNITE 2021, concluso il 15 novembre 2021

A.

L'accordo disciplina la partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione di volo di quattro settimane nel Regno Unito, che prevede in particolare lo svolgimento di voli notturni, a bassa quota e in condizioni difficili.

Costituisce inoltre la base per esercitazioni di difesa aerea con le forze armate britanniche.

B.

L'accordo disciplina lo statuto dei partecipanti svizzeri, il supporto logistico fornito dall'esercito britannico e le spese che ne derivano.

C.

729 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2021. Si applica per la durata dell'istruzione, ossia dal 15 novembre al 10 dicembre 2021.

96 / 254

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5.1.11

Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma, concluso il 13 settembre 2021

A.

L'accordo consente alle forze aeree slovene di utilizzare il simulatore di volo del Super Puma di Emmen a scopo di istruzione.

B.

L'accordo disciplina questioni relative allo statuto e alla responsabilità dei partecipanti sloveni nonché gli aspetti finanziari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2021 e si applica fino al 31 dicembre 2021.

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FF 2022 1535

5.2

Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo di progetto tra la Svizzera e l'Australia concernente la cooperazione nell'ispezione di strutture e materiali in titanio delle fusoliere di aerei da combattimento, concluso il 17 giugno 2021

A.

L'accordo di progetto disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Australia nella ricerca di segni di fatica nelle strutture in titanio delle fusoliere degli aerei da combattimento.

B.

L'ispezione mira a ottenere dei dati occorrenti alla Svizzera per ottimizzare la durata di vita della sua flotta di F/A-18 in fase di invecchiamento. In questo contesto la Svizzera approfitta dell'infrastruttura e della lunga esperienza tecnica dell'Australia.

C.

3,5 milioni di dollari australiani.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 giugno 2021 e si applica per la durata di quattro anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

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FF 2022 1535

5.2.2

Allegato al «master data exchange agreement» tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie, concluso il 5 gennaio 2021

A.

L'allegato disciplina lo scambio, tra la Svizzera e gli Stati Uniti, di informazioni di ricerca e sviluppo riguardanti l'intelligenza artificiale e le cibertecnologie.

B.

La Svizzera e gli Stati Uniti conducono vari progetti di ricerca nei settori dell'intelligenza artificiale e delle cibertecnologie. L'allegato serve a disciplinare lo scambio di informazioni in questo ambito.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'allegato è entrato in vigore il 5 gennaio 2021 e si applica per la durata di dieci anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

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FF 2022 1535

5.2.3

Accordo di progetto tra la Svizzera e gli Stati Uniti concernente materiali e strumenti di elaborazione per l'elettronica ad alta frequenza ed elettroottica/a infrarossi di prossima generazione nel settore della coltivazione di cristalli a film sottile per apparecchi elettronici e optoelettronici di nuovo tipo, concluso il 14 gennaio 2021

A.

L'accordo di progetto disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti nel campo della ricerca per lo sviluppo di metodi per la crescita di materiali ferroelettrici a film sottile.

B.

In particolare, l'accordo consente alla Svizzera di studiare nuovi materiali ferroelettrici a film sottile, come per esempio il titanato di bario, che può essere utilizzato per sviluppare modulatori elettroottici ad alta velocità.

C.

2,071 milioni di franchi.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettera b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 gennaio 2021 e si applica per la durata di cinque anni. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

100 / 254

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5.2.4

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la fornitura di prestazioni per la misurazione dell'intensità di dose a beneficio dell'organizzazione di prelievo e misurazione, concluso il 10 settembre 2021

A.

L'accordo disciplina la misurazione dell'intensità di dose (radioattività) durante le esercitazioni e in caso di incidente, e assicura anche la prontezza operativa e la manutenzione delle attrezzature, la formazione iniziale e successiva del personale addetto alle misurazioni e la trasmissione dei dati misurati.

B.

Sono già in vigore accordi con i Cantoni. Data la collocazione geografica, l'estensione dell'attuale collaborazione anche al Liechtenstein è nell'interesse di entrambi i Paesi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 settembre 2021 e si applica per una durata indeterminata. Può essere denunciato per via diplomatica per la fine di un anno civile con un preavviso di un anno.

101 / 254

FF 2022 1535

5.2.5

Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO Communications and Information Agency concernente il supporto tecnico per il Mode 5 dell'identificazione amico-nemico, concluso il 18 giugno 2021

A.

L'accordo tecnico disciplina il supporto tecnico fornito dalla NATO Communications and Information Agency (agenzia NCI) alla Svizzera per la conversione dei suoi radar secondari al Mode 5, nuovo standard NATO per l'identificazione amico-nemico.

B.

I sistemi di identificazione amico-nemico con Mode 5 devono essere certificati per garantire l'interoperabilità tra Stati partner e produttori di sistemi. La Svizzera desidera che l'agenzia NCI verifichi le prestazioni e l'interoperabilità dei suoi radar secondari sulla base delle direttive in materia di test e di classificazioni di sicurezza della NATO.

C.

50 228 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2021 con effetto fino al 30 giugno 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

102 / 254

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5.2.6

Contratto di supporto tra la Svizzera e la NATO Support and Procurement Agency relativo ai tiri tecnici di verifica della Svizzera con missili Stinger previsti nel 2020, concluso il 26 agosto 2021

A.

Il contratto di supporto disciplina il supporto logistico della NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per i tiri tecnici di verifica con missili Stinger della Svizzera in Turchia nonché il finanziamento a carico della Svizzera di queste prestazioni. I tiri tecnici previsti nel 2020 sono stati posticipati al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

B.

Il sistema missilistico a spalla Stinger per la difesa terra-aria è stato acquistato dall'Esercito svizzero nel 1994. Nell'ambito della sorveglianza tecnica del sistema e in particolare delle munizioni immagazzinate, vengono effettuati periodicamente tiri di verifica. Per effettuare questi tiri è necessaria una piazza di tiro dotata di un'infrastruttura specifica per i tiri missilistici e di un'estesa zona sbarrabile. Dato che in Svizzera non esistono strutture di questo tipo, per i tiri di verifica occorre far capo a una piazza per tiri di prova all'estero. La NSPA dispone dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie per fornire supporto alla Svizzera.

C.

677 704 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2021 con effetto fino al 12 settembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

103 / 254

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5.2.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Communications and Information Agency della NATO concernente la partecipazione alla «Multinational Malware Information Sharing Platform», concluso l'11 dicembre 2021

A.

L'accordo descrive i servizi che la Communications and Information Agency della NATO fornisce nel contesto della partecipazione svizzera alla «Multinational Malware Information Sharing Platform».

B.

Si basa sulla decisione del Consiglio federale dell'8 maggio 2020.

C.

23 000 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 1 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023.

104 / 254

FF 2022 1535

5.2.8

Accordo tra la Svizzera e l'UNOPS concernente la messa a disposizione di specialisti per l'UNOPS in Sudan, concluso il 24 giugno 2021

A.

L'accordo definisce i diritti e gli obblighi delle parti connessi all'invio di esperti svizzeri per l'ONU in Sudan (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di spazi a uso ufficio ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e questioni di responsabilità civile.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale del 31 marzo 2021, con la quale il DDPS è autorizzato a sostenere il programma di sminamento dell'ONU in Sudan con un massimo di quattro militari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2021. Per la denuncia è previsto un preavviso di tre mesi.

105 / 254

FF 2022 1535

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e il Cile concernente le ripercussioni della clausola evolutiva prevista all'articolo 6 del Protocollo relativo alla convenzione del 2 aprile 2008 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso il 29 marzo 2021

23

A.

L'accordo constata le ripercussioni della riduzione delle aliquote dell'imposta residua su interessi e canoni previste dalla convenzione del 2 aprile 200823, operata in virtù di una clausola evolutiva prevista al paragrafo 6 del protocollo relativo alla convenzione.

B.

Secondo il paragrafo 6 del protocollo relativo alla convenzione, se in una convenzione con uno Stato membro dell'OCSE il Cile dovesse esonerare dall'imposta gli interessi o i canoni maturati in Cile o applicare a questi introiti un'aliquota d'imposta inferiore a quella prevista originariamente nella convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile, l'esonero o la riduzione si applicherebbe automaticamente anche nei rapporti tra la Svizzera e il Cile. La convenzione di doppia imposizione tra il Cile e il Giappone è entrata in vigore il 28 dicembre 2016 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017; nella convenzione tra la Svizzera e il Cile le aliquote dell'imposta residua su interessi e canoni sono state ridotte con effetto dal 1° gennaio 2017. L'accordo chiarisce il testo della convenzione tra la Svizzera e il Cile nella versione applicabile dopo l'attivazione della clausola evolutiva e contribuisce così alla certezza del diritto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 3 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2021 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.924.51

106 / 254

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6.2

24

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente le modalità di applicazione dell'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito nel tenore del protocollo del 23 settembre 2009, concluso il 6 maggio 2021

A.

L'accordo contiene un elenco di fondi di pensione o piani di risparmio previdenziali individuali assoggettati all'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione24.

B.

Dispone che i vantaggi previsti all'articolo 10 paragrafo 3 della convenzione sono concessi soltanto se le autorità competenti degli Stati contraenti definiscono vicendevolmente i fondi di pensione o i piani di risparmio previdenziali individuali fiscalmente riconosciuti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.933.61

107 / 254

FF 2022 1535

6.3

25

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Thônex-Vallard, concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Thônex-Vallard da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della Direction générale des douanes et droits indirects, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.

B.

Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane (OD).

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

RS 631.01

108 / 254

FF 2022 1535

6.4

26

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Col France, concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Col France da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della Direction générale des douanes et droits indirects, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.

B.

Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene le disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 200626 sulle dogane (OD).

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

RS 631.01

109 / 254

FF 2022 1535

6.5

27

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada, concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati al valico di Boncourt/Delle-Autostrada da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della Direction générale des douanes et droits indirects, nonché i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.

B.

Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo crea sia zone adibite a uso comune sia zone riservate alle autorità di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione congiunta delle decisioni. Infine, definisce le condizioni per l'utilizzo e la gestione degli edifici e dell'infrastruttura, al fine di assicurare una mobilità efficiente per le autorità di entrambe le parti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 200627 sulle dogane (OD).

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

RS 631.01

110 / 254

FF 2022 1535

6.6

28

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse e i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi GenèveCornavin ­ Eaux-Vives ­ Annemasse, concluso il 27 novembre 2019

A.

L'accordo disciplina le basi legali per l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati presso la stazione ferroviaria di Annemasse da parte dell'Amministrazione federale delle dogane e della Direction générale des douanes et droits indirects, nonché i controlli nei treni viaggiatori sui percorsi Genève-Cornavin ­ Eaux-Vives ­ Annemasse e i servizi competenti per l'utilizzo dell'ufficio.

B.

Lo scopo di questo ufficio a controlli nazionali abbinati è di agevolare la cooperazione transfrontaliera in ambito doganale e di facilitare il lavoro del personale. L'accordo prevede sia zone adibite a uso comune, che comprendono anche la tratta ferroviaria tra Annemasse e la prima fermata in Svizzera, sia zone riservate ai collaboratori di una delle parti. I collaboratori sono autorizzati a effettuare controlli sul territorio dell'altra parte contraente, ma a parte qualche eccezione non possono procedere a fermi di persone che non attraversano il confine. Inoltre, l'accordo contiene disposizioni riguardanti l'amministrazione delle zone che favoriscono un'adozione delle decisioni congiunta e con il coinvolgimento dell'amministrazione ferroviaria competente. Infine, l'accordo stabilisce che per svolgere i loro compiti presso la stazione del Paese limitrofo i collaboratori viaggiano in linea di massima in treno, a meno che non sia necessario un veicolo di servizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 242 numero 3 dell'ordinanza del 1° novembre 200628 sulle dogane (OD).

E.

L'accordo è stato ratificato dalla Svizzera il 2 marzo 2021. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica. Prevede una possibilità di denuncia per via diplomatica per il primo giorno di un mese e con un preavviso di sei mesi.

RS 631.01

111 / 254

FF 2022 1535

6.7

29

Accordo tra la Svizzera e il Regno unito sul reciproco riconoscimento dei rispettivi programmi per operatori economici autorizzati (AEO), concluso il 1° giugno 2021

A.

L'accordo concede alle imprese dello Stato partner certificate come AEO vantaggi e agevolazioni sostanziali e per quanto possibile reciproci. Le imprese con qualifica di AEO sono considerate particolarmente affidabili, e quindi beneficiano di privilegi nell'ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza e possono approfittare di agevolazioni nel disbrigo delle formalità doganali. Questa soluzione facilita gli scambi commerciali e riduce gli ostacoli tecnici al commercio.

B.

Le misure adottate dalla comunità internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 per accrescere la sicurezza doganale si ripercuotono anche sul traffico merci transfrontaliero. In particolare, è stata introdotta una predichiarazione sommaria di tutte le merci importate da Paesi terzi o esportate in questi Paesi. L'introduzione della qualifica di AEO per le imprese è uno degli elementi chiave delle iniziative a favore della sicurezza. Lo scopo di tale qualifica consiste nel garantire la sicurezza di tutta la catena di fornitura, dal produttore di una merce fino al consumatore finale. Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea. Pertanto, il Regno Unito è ora tenuto a effettuare la dichiarazione sommaria per tutte le merci come gli altri Paesi terzi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 42a capoverso 2bis della legge del 18 marzo 200529 sulle dogane (LD).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2021 con effetto a tempo indeterminato. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

RS 631.0

112 / 254

FF 2022 1535

6.8

30

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente l'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 5 della convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, concluso il 16 giugno 2021

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure d'arbitrato ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 5 della convenzione30.

B.

La convenzione non definisce le norme procedurali applicabili alla procedura d'arbitrato prevista al suo articolo 24 paragrafo 5. La stessa disposizione prevede pertanto che tali norme devono essere definite per via amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 24 paragrafo 5 della convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.936.712

113 / 254

FF 2022 1535

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est31 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo Est viene messa in atto dalla DSC e dalla SECO e promuove soprattutto la transizione dei Paesi dell'Est verso sistemi imperniati sulla democrazia e l'economia di mercato. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo nei Paesi in questione, la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura. La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati nelle attività della SECO. Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale della SECO figurano l'Albania, il Kirghizistan, la Serbia, il Tagikistan e l'Ucraina. Misure complementari sono attuate nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale e nell'Asia centrale. La SECO è attiva sia sul piano bilaterale che multilaterale attraverso la partecipazione a programmi regionali e globali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo.

31

FF 2020 2313

114 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201632 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Albania

Progetto sulla proprietà intellettuale 01.03.2021 1,5 milioni di franchi «Albanian-Swiss Intellectual Property Project», fase 1, 2021­2025

2.

Albania

Concessione di un sostegno tecnico e finanziario nell'ambito del progetto sui Comuni energetici intelligenti

12.11.2021 5,3 milioni di franchi

3.

Bosnia ed Erzegovina

Progetto di trasformazione urbana nel Cantone di Sarajevo

15.07.2021 4,55 milioni di franchi

4.

Serbia

Attuazione del programma svizzero 21.09.2021 700 000 franchi sullo sviluppo di capacità per la politica commerciale

5.

BERS

Cooperazione legata al programma relativo al teleriscaldamento con energie rinnovabili in Serbia

6.

BERS

Contributo mediante la partecipa30.11.2021 3 milioni di euro zione al Fondo di partenariato esteuropeo per l'efficienza energetica e l'ambiente

7.

BIRS

Rendicontazione finanziaria delle 23.12.2020 2,3 milioni di euro imprese in Albania, fase 3, fondo fiduciario a donatore unico

8.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario a donatore unico 16.12.2020 7 milioni di franchi per il progetto di modernizzazione del settore idrico-fognario in Bosnia ed Erzegovina

9.

BIRS/IDA

Sostegno al governo dell'Azerbai01.07.2021 5 milioni di franchi gian per rafforzarne le capacità nel quadro della spesa a medio termine, fondo fiduciario a donatore unico

10.

SFI

Sviluppo del mercato dei capitali nel 08.12.2020 2,2 milioni di dollari settore agricolo in Ucraina americani

32

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

26.11.2020 8,475 milioni di euro

RS 974.1

115 / 254

FF 2022 1535

7.2

Credito quadro Cooperazione economica allo sviluppo33 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura.

La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati tra le attività della SECO. Dal punto di vista geografico, la SECO coopera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Paesi a medio reddito, MIC). Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. La SECO è attiva sia sul piano bilaterale che multilaterale attraverso la partecipazione a programmi regionali e globali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

33

FF 2020 2313

116 / 254

FF 2022 1535

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197634 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo N.

Parte contraente

1.

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Burkina Faso Supporto tecnico e finanziario alla Direzione fiscale

26.07.2021

4,9 milioni di franchi

2.

Colombia

Programma di rafforzamento della competitività «Colombia+Competitiva 2021­2024», fase 2

21.07.2021

14 milioni di franchi

3.

Indonesia

Cooperazione per lo sviluppo di competenze specialistiche nel settore delle energie rinnovabili

09.10.2020

6,5 milioni di franchi

4.

Mongolia

Assistenza tecnica in determinati 06.08.2021 settori delle operazioni della banca centrale

205 000 franchi

5.

Perù

Sostegno al rafforzamento istituzionale dell'autorità di vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni e sui fondi pensione, fase 2

16.12.2020

3 milioni di franchi

6.

Vietnam

Sostegno alla politica commerciale 22.10.2021 e promozione delle esportazioni

5 milioni di franchi

7.

Vietnam

Programma di formazione per diri- 27.12.2021 genti nel settore bancario

5 milioni di franchi

8.

BERS

Contributo al Fondo speciale per il 14.12.2021 partenariato d'azione a forte impatto sul clima

10 milioni di franchi

9.

IDB

Contributo al fondo tematico strategico dal titolo «Fondo multidonatori per l'acqua»

29.11.2021

4,5 milioni di franchi

10.

IDB

Gestione del fondo tematico strate- 03.12.2021 gico dal titolo «Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo di città sostenibili nell'America latina e nei Caraibi»

3,5 milioni di franchi

11.

IDB

Contributo alla gestione del pro08.12.2021 getto «Fonte d'innovazione: un meccanismo per promuovere le innovazioni nel settore dell'acqua, delle acque reflue e dei rifiuti nell'America latina e nei Caraibi»

2 milioni di franchi

34

Oggetto

RS 974.0

117 / 254

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

12.

BIRS/IDA

Fondo multidonatori per facilitare 26.10.2021 il sostegno alle riforme dei mercati dei capitali motori di crescita nei Paesi prioritari della Svizzera

25,85 milioni di franchi

13.

BIRS/IDA

Gestione relativa al programma di aiuti al settore dell'energia nell'ambito del fondo di fondi 2.0 (fondo fiduciario multidonatori)

13 milioni di franchi

14.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 25.11.2021 il programma relativo alla politica africana dei trasporti ­ quarto piano di sviluppo

4 milioni di dollari americani

15.

CCI

Rafforzamento strategico delle PMI nel settore del commercio internazionale con il «Window 1 Trust Fund»

8 milioni di franchi

16.

BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori per 14.12.2021 una gestione integrata delle zone rurali e delle città in Egitto

8,55 milioni di franchi

17.

UNCTAD

Programma di sostegno al sistema di gestione del debito e di analisi finanziaria

12.12.2020

3 milioni di franchi

18.

UNCTAD

Programma concernente il com31.08.2021 mercio elettronico e l'economia digitale (2021­2024)

4 milioni di franchi

19.

FMI

Sostegno al Centro regionale per il 23.11.2021 Medio Oriente

5 milioni di franchi

20.

Fondo Programma «Better Than Cash dell'ONU Alliance» per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale

30.11.2021

3 milioni di franchi

21.

SFI

Standard ambientali, sociali e di buongoverno integrati, fondo globale per l'assistenza tecnica

15.09.2021

16,85 milioni di dollari americani

22.

OCSE

Sostegno a progetti fiscali in Colombia

18.12.2020

1,15 milioni di franchi

23.

UN-Habitat

Accordo di contribuzione per il progetto concernente la pianificazione urbanistica e l'infrastruttura in contesti di migrazione

30.12.2020

3,1 milioni di franchi

24.

OIL

Memorandum d'intesa per la cooperazione allo sviluppo

01.04.2021

­

25.

OIL

Programma «Better Work», fase 4

01.12.2021

12 milioni di franchi

118 / 254

Data di conclusione

23.11.2021

28.10.2021

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

26.

OIL

Programma «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises», fase 4

10.12.2021

3,317 milioni di franchi

27.

OIL

Programma «Productivity Ecosystems for Decent Work»

14.12.2021

9,08 milioni di franchi

28.

PNUS

Condivisione dei costi nell'ambito di un accordo di terzi per l'attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi

01.12.2021

1,35 milioni di franchi

29.

UNICEF

Contributo alla segreteria del Fondo per i servizi educativi

19.08.2021

100 000 franchi

119 / 254

FF 2022 1535

7.3

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.3.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali, concluso il 10 febbraio 2021

A.

L'accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei titoli professionali tra la Svizzera e la Germania, e in particolare le condizioni e le procedure per la determinazione dell'equivalenza di tali titoli e l'effetto giuridico dell'equivalenza. Sono definiti anche gli strumenti di lavoro ed è istituito un Comitato misto incaricato di contribuire all'attuazione coerente e allo sviluppo dell'accordo.

B.

Il riconoscimento di titoli professionali all'estero è un fattore importante per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, poiché facilita in particolare l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua in altri Paesi. Questo nuovo accordo sostituisce e modernizza la previgente convenzione del 1937 tra la Svizzera e la Germania nella stessa materia. In sostanza codifica la prassi già consolidata per il riconoscimento reciproco dei titoli professionali. Al tempo stesso recepisce gli sviluppi intercorsi dal 1937 nei due Paesi in materia di formazione professionale, chiarisce questioni che si pongono nella prassi attuale a livello di attuazione e risolve alcune difficoltà. Inoltre, è stato esteso il campo di applicazione, e quindi anche il gruppo dei potenziali beneficiari.

L'accordo sarà attuato nel quadro delle strutture e procedure già predisposte per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

120 / 254

FF 2022 1535

7.3.2

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo all'attuazione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2021, concluso l'11 ottobre 2021

A.

L'accordo disciplina le modalità in base a cui la Svizzera fornisce un contributo all'organizzazione della manifestazione in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione, in particolare per finanziare una parte dei costi per la conduzione e l'attuazione operativa dello stand espositivo presso la stazione di Ginevra Cornavin. La FAO è un'organizzazione intergovernativa dell'ONU che si impegna per un mondo libero dalla fame e dalla povertà.

B.

Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione per commemorare la fondazione dell'organizzazione, avvenuta nel 1945.

Nel 2021 la Giornata si tiene all'insegna del motto «Le nostre azioni sono il nostro futuro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore». A questo scopo è stato organizzato uno stand espositivo presso la stazione di Ginevra Cornavin. L'obiettivo era sensibilizzare la popolazione svizzera sul ruolo che essa svolge nella trasformazione dei nostri sistemi agroalimentari. Inoltre, si è voluto informare il pubblico svizzero sulle modalità con cui la Svizzera e la FAO stanno contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo 2 di sviluppo sostenibile («Fame zero»). L'attenzione si è concentrata sul fatto che il nostro modo di nutrirci agisce sulla nostra salute e sul pianeta e che di conseguenza dovremmo partecipare tutti alla trasformazione. Il tema della Giornata di quest'anno segue l'appello della FAO alla solidarietà e alla cooperazione globale, volto a garantire che tutti i Paesi possano riprendersi rapidamente dalla pandemia di COVID-19 e che tutti gli attori contribuiscano alla trasformazione del sistema agroalimentare.

Le attività svolte comprendevano l'allestimento di uno stand espositivo alla stazione di Ginevra Cornavin in collaborazione con l'UFAG, la fondazione Partage e la città di Ginevra, e la proiezione di un video pubblicitario online nelle principali stazioni ferroviarie della Svizzera.

C.

20 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2021 con effetto fino al 29 ottobre 2021.

121 / 254

FF 2022 1535

7.3.3

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo a sostegno del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors», concluso il 17 novembre 2021

A.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto «Migliorare la salute del suolo e l'approntamento di prestazioni ecosistemiche fornite dai suoli grazie ai programmi RECSOIL e Soil Doctors». Tali attività perseguono tre obiettivi: l'introduzione efficace di metodi sostenibili di gestione del suolo per migliorare l'approntamento di prestazioni ecosistemiche tramite il programma RECSOIL (ricarbonizzazione dei suoli agricoli nel mondo intero); rafforzamento delle capacità degli agricoltori in ambito di gestione sostenibile del suolo grazie al programma «Soil Doctors»; sensibilizzazione al problema del suolo e rafforzamento delle reti del suolo nazionali, regionali e globali.

B.

Il sequestro del carbonio organico nel suolo ha non solo un grande potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra, ma offre anche numerosi altri vantaggi, e in particolare consente di migliorare la sicurezza alimentare e il reddito agricolo, di ridurre la povertà e la malnutrizione e di approntare prestazioni ecosistemiche fondamentali. Il programma RECSOIL è stato avviato nel dicembre del 2019 al fine di promuovere l'introduzione di pratiche consolidate per il sequestro del carbonio organico nel suolo. Il programma «Soil Doctors» vuole fornire agli agricoltori gli strumenti necessari per poter valutare lo stato dei loro terreni e scegliere i metodi migliori per garantire la produzione di derrate alimentari salvaguardando al tempo stesso la salute del suolo. Il progetto è coordinato in maniera ottimale con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

C.

750 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 novembre 2021 con effetto fino al 30 settembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

122 / 254

FF 2022 1535

7.3.4

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo per rendere operativo il sottocomitato Allevamento del Comitato dell'agricoltura e a sostegno del suo programma pluriennale di lavoro, concluso il 22 novembre 2021

A.

L'accordo stabilisce le modalità del contributo svizzero a sostegno delle attività svolte per rendere operativo il sottocomitato Allevamento del Comitato dell'agricoltura e del suo programma pluriennale di lavoro. Sono previste le attività seguenti: svolgimento di una seduta biennale del sottocomitato; organizzazione di consultazioni tecniche a livello globale e regionale; sviluppo di una valutazione globale del contributo della produzione animale alla sicurezza alimentare, sistemi alimentari sostenibili e alimentazione sana; allestimento di documentazione tecnica, linee guida, valutazioni e studi da sottoporre al sottocomitato.

B.

L'allevamento di bestiame svolge un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, e in particolare per l'obiettivo 2. Tuttavia, si tratta di un ruolo complesso che implica anche numerosi obiettivi antitetici. Per sostenere i Paesi membri della FAO nella gestione di questa complessa sfida, nella sua 27a seduta tenutasi nell'ottobre del 2020 il Comitato dell'agricoltura ha istituito il sottocomitato Allevamento, incaricato di svolgere consultazioni e discussioni internazionali su tematiche e priorità che toccano il settore della produzione animale. Come membro del Comitato, la Svizzera ha sostenuto la costituzione di questo sottocomitato, sottolineando in tal modo il proprio impegno a favore di sistemi alimentari sostenibili.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2021 con effetto fino al 30 novembre 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di un mese.

123 / 254

FF 2022 1535

7.3.5

35

Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array, conclusa il 12 marzo 201935

A.

La convenzione è un trattato multilaterale tra i membri fondatori dell'organizzazione internazionale di ricerca «Square Kilometre Array Observatory» (SKAO). Definisce lo statuto dello SKAO e descrive gli obiettivi dell'organizzazione e gli obblighi delle parti contraenti.

B.

Lo SKAO sarà un osservatorio internazionale con stazioni in Sudafrica e in Australia e gestito a partire dal Regno Unito. Gestirà lo «Square Kilometre Array», il più potente radiotelescopio del XXI secolo, dal quale la comunità scientifica internazionale si aspetta progressi rivoluzionari nella comprensione dell'universo. La convenzione è stata firmata il 19 marzo 2019 da sette Stati (Australia, Cina, Italia, Olanda, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito).

L'India e la Svezia hanno partecipato alle trattative per l'istituzione dello SKAO, ma prima di poter firmare la convenzione devono ancora attendere che terminino le procedure nazionali. Questi nove Paesi saranno membri fondatori, ma alla convenzione possono aderire anche altri Stati. Il 15 ottobre 2021 il Consiglio dello SKAO, organo supremo dell'organizzazione, ha approvato all'unanimità l'adesione della Svizzera. Aderendo alla convenzione la Svizzera si impegna dunque a partecipare allo SKAO fino al 2030.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

La convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 2022. In virtù del suo articolo 16, la Svizzera può recedere dalla convenzione con effetto al 15 gennaio 2031 con un preavviso di 12 mesi e dopo aver adempiuto tutti i propri obblighi nei confronti dello SKAO.

RS 0.425.51

124 / 254

FF 2022 1535

7.3.6

36 37

Accordo tra la Svizzera e l'Osservatorio Square Kilometre Array sull'adesione della Svizzera all'Osservatorio Square Kilometre Array, concluso il 17 dicembre 202136

A.

L'accordo è un trattato bilaterale tra la Svizzera e l'organizzazione internazionale di ricerca Square Kilometre Array Observatory (SKAO). Stabilisce le modalità per l'adesione della Svizzera allo SKAO e per l'ottenimento dello statuto di parte contraente della convenzione istitutiva dello SKAO.

B.

Lo SKAO sarà un osservatorio internazionale con stazioni in Sudafrica e in Australia e gestito a partire dal Regno Unito. Gestirà lo «Square Kilometre Array», il più potente radiotelescopio del XXI secolo, dal quale la comunità scientifica internazionale si aspetta progressi rivoluzionari nella comprensione dell'universo. Oltre ai tre Paesi ospitanti, fanno parte dei membri fondatori anche la Cina, l'Italia, l'Olanda e il Portogallo. L'India e la Svezia hanno partecipato alle trattative per l'istituzione dello SKAO, ma prima di poter firmare la convenzione devono ancora attendere che terminino le procedure nazionali. L'adesione allo SKAO presuppone la conclusione di un accordo di adesione che definisca il contributo della Svizzera all'organizzazione.

C.

25,5 milioni di euro.

D.

Articolo 31 capoverso 1 LPRI.

E.

L'accordo di adesione è entrato in vigore il 17 dicembre 2021. In virtù dell'articolo 16 della convenzione37, la Svizzera può recedere da essa con effetto al 15 gennaio 2031 con un preavviso di 12 mesi e dopo aver adempiuto tutti i propri obblighi nei confronti dello SKAO.

RS 0.425.511 RS 0.425.51

125 / 254

FF 2022 1535

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo di esecuzione provvisorio sulla base e nell'ambito dell'Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale, concluso il 21 maggio 202138

38 39

A.

L'accordo di esecuzione provvisorio disciplina il riconoscimento reciproco di determinate targhe e riguarda le licenze di circolazione collettive svizzere e le relative targhe professionali (di tipo «U») nonché le licenze di circolazione tedesche per veicoli con targa rossa, targa provvisoria o targa rossa per veicoli d'epoca. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021 e da allora i veicoli con targhe professionali svizzere possono circolare in territorio tedesco. I veicoli immatricolati con le succitate targhe tedesche possono continuare a circolare in territorio svizzero.

B.

L'accordo di esecuzione facilita il lavoro del settore automobilistico nelle regioni di confine, autorizzando per esempio le corse di prova e verso piste di prova e simili nel territorio dell'altra parte contraente. Inoltre, nelle regioni di confine, i veicoli dotati di targhe professionale non dovranno più prevedere deviazioni e potranno seguire un itinerario diretto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 47 dell'accordo di polizia del 27 aprile 199939 tra Svizzera e Germania.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

RS 0.360.136.11 RS 0.360.136.1

126 / 254

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8.2

Accordo tra la Svizzera, l'Austria, la Germania e il Principato del Liechtenstein concernente il coordinamento delle frequenze nella banda 174­230 MHz (banda III), concluso il 10 giugno 2021

A.

L'accordo disciplina il coordinamento e l'utilizzo delle frequenze per i sistemi di radiodiffusione nello spettro di frequenza menzionato.

B.

Grazie alle disposizioni dell'accordo, le frequenze nelle rispettive zone di confine delle parti contraenti possono essere utilizzate in modo efficiente e senza interferenze.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi. I coordinamenti di frequenze conformi a questo nuovo accordo sono mantenuti.

127 / 254

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8.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la sistemazione della piattaforma doganale di Basilea-Saint-Louis sull'autostrada A35 in territorio francese, concluso il 31 marzo 2021

A.

L'accordo disciplina la partecipazione finanziaria delle parti contraenti ai lavori per la ristrutturazione della piattaforma doganale, che pur sorgendo su territorio francese viene utilizzata anche dalla Svizzera in comune con la Francia.

B.

In considerazione del costante incremento del traffico autostradale, la piattaforma viene ampliata e ristrutturata per iniziativa della Francia, affinché possa rispondere alle necessità che si presenteranno nei prossimi anni. In particolare, occorre aumentare la fluidità del traffico per migliorare la sicurezza della circolazione nei dintorni della piattaforma. L'obiettivo consiste nel ridurre i tempi d'attesa per i camion sull'autostrada. A tal fine è necessario costruire in particolare vie d'accesso e parcheggi supplementari. Nella migliore delle ipotesi in futuro nessun camion dovrà più sostare sull'autostrada.

C.

3,5 milioni di euro.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo prenderà effetto non appena le parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive condizioni legali per l'entrata in vigore. La Svizzera ha effettuato la notifica il 26 aprile 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

128 / 254

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8.4

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la realizzazione di stazioni di base GSM/UMTS/LTE sul territorio del Paese limitrofo, concluso il 3 settembre 2021

A.

L'accordo disciplina le condizioni tecniche di utilizzo per il funzionamento delle stazioni di base GSM/UMTS/LTE ubicate sul territorio del Paese limitrofo. Le stazioni utilizzate dai gestori di telefonia mobile nel Paese limitrofo sono elencate nell'allegato con le loro specifiche tecniche aggiornate.

B.

L'accordo consente all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) di garantire la fornitura di servizi di telefonia mobile alle proprie sedi di Ginevra­Meyrin (CH) e Pays de Gex (F).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 LRTV e articolo 64 LTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2021 e sostituisce il testo previgente del 28 giugno 2016. Può essere denunciato da ciascuna delle parti con un preavviso di 12 mesi e disciplina anche le modalità di funzionamento delle stazioni di base in caso di denuncia.

129 / 254

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8.5

40 41

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l'Iran relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci, concluso il 3 luglio 201840

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.

B.

È stato concluso per comune auspicio per fornire un quadro legale ai trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a della legge federale del 20 marzo 200941 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 agosto 2021. Si applica per una durata indeterminata fintantoché non è denunciato da una delle parti contraenti con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.741.619.436 RS 744.10

130 / 254

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8.6

42

Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, concluso il 13 maggio 202142

A.

L'accordo concluso tra la Svizzera e l'Italia garantisce ai titolari di una patente di guida una conversione agevole del documento in caso di trasferimento della residenza nell'altro Stato. È entrato in vigore per la prima volta nel 2016 per una durata limitata a cinque anni. Nel maggio del 2021 il Consiglio federale e il Governo della Repubblica italiana lo hanno rinnovato per altri cinque anni.

B.

L'accordo semplifica considerevolmente la procedura per la conversione di patenti di guida. Grazie al suo rinnovo il riconoscimento reciproco e la conversione delle patenti di guida sono ulteriormente assicurati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 1 lettera a LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 giugno 2021 con effetto fino al 12 giugno 2026. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 180 giorni.

RS 0.741.531.945.4

131 / 254

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8.7

Accordo concernente l'adesione del Principato di Monaco a TV5, concluso il 9 dicembre 2021

A.

L'accordo concluso tra il Principato di Monaco nonché i partner statali e le emittenti partner di TV5 è inteso a riconoscere Monaco come nuovo partner statale e a integrare la televisione pubblica monegasca nella cooperazione di programma. L'accordo disciplina le modalità di adesione e tratta la questione dell'aumento di capitale di TV5 nonché la partecipazione monegasca, la nuova ripartizione del capitale, la suddivisione dell'orario di trasmissione e il contributo finanziario del nuovo partner monegasco.

B.

La Carta TV5 è la base della partecipazione statale in TV5. Gli Stati fondatori, ossia la Francia, il Belgio, il Canada/Québec e la Svizzera, procederanno a una revisione parziale della Carta per poter estendere il sistema direttivo di TV5 anche al Principato di Monaco. L'accordo è un testo aggiuntivo della Carta e disciplina le modalità dell'adesione del Principato di Monaco.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

L'accordo entra in vigore lo stesso giorno della revisione della Carta, e precisamente il 9 dicembre 2021. Non prevede espressamente modalità di denuncia, poiché disciplina questioni specifiche che consentono di finalizzare l'adesione di Monaco.

132 / 254

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8.8

43

Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Commonwealth della Dominica, concluso l'11 novembre 202143

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2022 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.131.9

133 / 254

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8.9

44

Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e la Georgia, concluso il 18 ottobre 202144

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2021 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.136.0

134 / 254

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8.10

45

Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e il Senegal, concluso il 6 luglio 202145

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2021 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.168.1

135 / 254

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8.11

46

Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Svizzera e Vanuatu, concluso l'11 novembre 202146

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.177.9

136 / 254

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8.12

47

Accordo tra la Svizzera e il Brasile concernente il traffico aereo di linea, concluso l'8 luglio 201347

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso. L'entrata in vigore di tale accordo comporta l'abrogazione dell'accordo del 29 luglio 1998 concernente il traffico aereo di linea.

RS 0.748.127.191.98

137 / 254

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8.13

48

Accordo tra la Svizzera e Israele concernente il traffico aereo di linea, concluso il 31 ottobre 201848

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 marzo 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso. L'entrata in vigore di tale accordo comporta l'abrogazione dell'accordo del 19 novembre 1952 concernente i servizi aerei.

RS 0.748.127.194.49

138 / 254

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8.14

49

Accordo tra la Svizzera e la Moldova concernente il traffico aereo di linea, concluso il 4 aprile 201949

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 settembre 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

RS 0.748.127.195.65

139 / 254

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8.15

Accordo tra la Svizzera e le Filippine concernente il traffico aereo di linea, concluso il 20 novembre 201850

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Consiglio federale. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 giugno 2021. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

50

RS 0.748.127.196.45

140 / 254

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8.16

Accordo multilaterale M 332 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente materie di debole attività specifica (LSA-III) secondo il 2.2.7.2.3.1.4 ADR, concluso il 12 luglio 2021

A.

In deroga all'ADR concernente materie radioattive di debole attività specifica (LSA-III), non è necessario che queste materie siano sottoposte alla prova di lisciviazione di cui al punto succitato.

B.

L'accordo M 332 abroga qualsiasi deroga alle disposizioni pertinenti dell'AIEA e agevola il trasporto di queste materie.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 2021 con effetto fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

141 / 254

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8.17

Accordo multilaterale M 338 in conformità con l'1.5.1 dell'allegato A dell'accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) concernente il trasporto di butadieni e idrocarburi della classe 2 in miscela stabilizzata, concluso il 12 luglio 2021

A.

In deroga alle prescrizioni della sottosezione 2.2.2.3 e della tabella A del capitolo 3.2, il trasporto di miscele stabilizzate di butadieni e idrocarburi con una concentrazione di butadiene compresa tra il 20 e il 40 per cento, che a 70° C hanno una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui massa volumica a 50° C non è inferiore a 0,525 kg/l, è autorizzato sotto la denominazione dell'ONU 1010 BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA, STABILIZZATA.

B.

La modifica della classificazione dei butadieni viene effettuata retroattivamente e anticipa una modifica prevista per il 2025. Ciò aumenta la sicurezza ed è nell'interesse dell'economia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 2021 con effetto fino al 30 giugno 2025. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

142 / 254

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Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac Introduzione

Con l'Accordo di Associazione a Schengen (AAS)51 e l'Accordo di associazione a Dublino (AAD)52 la Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli atti e i provvedimenti che sviluppano l'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac e, se necessario, a trasporli nel diritto interno (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS; art. 1 par. 3 e art. 4 AAD).

Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac segue una procedura particolare: l'UE è tenuta a notificare immediatamente alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se e entro quando intende recepirlo (art. 7 par. 2 lett. a AAS; art. 4 par. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac può portare alla sospensione o addirittura alla cessazione degli Accordi di associazione (art. 7 par. 4 AAS; art. 4 par. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non creano né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non rientrano nella categoria dei trattati ed è sufficiente che la Svizzera ne prenda atto in una nota diplomatica indirizzata all'UE. Tuttavia, se uno sviluppo è vincolante per la Svizzera viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valore di trattato internazionale. Deve essere approvato, secondo quanto prevedono le disposizioni costituzionali, o dal Consiglio federale (se una legge federale lo autorizza a farlo o se si tratta di un trattato di portata limitata conformemente all'articolo 7a capoversi 2­4 LOGA) o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso, non appena il decreto federale è stato accettato alle urne, la Svizzera deve informare l'UE che i suoi requisiti costituzionali interni sono stati adempiuti e che non vi sono più ostacoli all'entrata in vigore del trattato in questione; la Svizzera dispone poi di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE per recepire e trasporre lo sviluppo nel diritto interno (art. 7 par. 2 lett. b AAS; art. 4 par. 3 AAD).

Gli scambi di note relativi al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac possono essere denunciati alle condizioni di cui agli articoli 7 paragrafo 4 e 17 AAS e agli articoli 4 paragrafo 6 e 16 AAD. La
denuncia comporta l'avvio delle succitate procedure di sospensione o di cessazione degli Accordi secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac di competenza del Consiglio federale sono esposti nel seguente capitolo distinto in ragione del loro carattere particolare. Il numero relativamente alto di scambi di note quest'anno è riconducibile a vari effetti cumulativi, di cui tre spiccano sugli altri: l'accresciuta dinamica legislativa all'interno dell'UE (p. es. trasformazione e sviluppo dell'intero panorama dei sistemi informatici), mutate condizioni

51 52

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68

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quadro istituzionali dal Trattato di Lisbona (maggiore ricorso alla possibilità di delegare poteri legislativi alla Commissione europea) e la «geometria variabile» della partecipazione a Schengen/Dublin (necessità di adottare atti giuridici dal contenuto identico).

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9.1

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2020/2165 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie e di dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e dei rimpatri, concluso il 27 gennaio 2021

A.

Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera «SIS frontiere» e disciplina le norme minime di qualità e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 gennaio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

145 / 254

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9.2

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/31 che stabilisce le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche per l'inserimento di fotografie, profili DNA e dati dattiloscopici nel sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 27 gennaio 2021

A.

Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia», e disciplina le norme minime di qualità e le specifiche tecniche per l'inserimento e la conservazione di fotografie e dati dattiloscopici nel SIS.

Lo scambio di note introduce anche disposizioni sui profili DNA.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 27 gennaio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

146 / 254

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9.3

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 92 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 25 febbraio 2021

A.

Lo scambio di note contiene norme che definiscono i requisiti di qualità, come l'insieme minimo di dati per categoria di segnalazioni, nonché norme sull'inserimento dei dati. Sono incluse in questa decisione di esecuzione anche alcune disposizioni speciali supplementari che riguardano esclusivamente il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia». Tali disposizioni riguardano la possibilità di aggiungere segnalazioni di oggetti alle segnalazioni di persone per facilitare la localizzazione delle persone segnalate in relazione a essi e scadenze più brevi per l'esame di alcune categorie di oggetti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 febbraio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

147 / 254

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9.4

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 660 def. che riguarda norme tecniche per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione di dati nel SIS nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 25 febbraio 2021

A.

Lo scambio di note precisa il regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera «SIS frontiere» e include norme sulla definizione dei requisiti di qualità, come l'insieme minimo di dati per categoria di segnalazioni, nonché norme sull'inserimento dei dati.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 25 febbraio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

148 / 254

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9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 965 def. che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE per quanto riguarda l'inclusione di Europol nello scambio di informazioni supplementari, concluso il 17 marzo 2021

A.

La base per la gestione operativa degli uffici SIRENE è il manuale SIRENE, che è stato introdotto nel 2008 ed è stato già adattato più volte. Il manuale definisce le basi giuridiche e le regole comuni per le misure da adottare, le procedure da seguire e i principi organizzativi generali degli uffici SIRENE.

Nell'unico articolo della decisione di esecuzione da recepire si precisa che l'intero allegato dell'attuale manuale SIRENE sarà sostituito da un nuovo allegato.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 marzo 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

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9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 8947 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 6314 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2020 e al finanziamento di aiuti di emergenza tramite lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo sicurezza interna, concluso il 17 marzo 2021

A.

Questo scambio di note riduce di 30 milioni di euro l'importo massimo per l'attuazione del programma di lavoro 2020 fissato in 74,429 milioni di euro con la decisione di esecuzione C(2020) 6314 def. Questi mezzi finanziari fanno parte dei 264 milioni di euro totali stanziati dal Fondo a favore di misure dell'Unione, aiuti di emergenza e assistenza tecnica.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 marzo 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

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FF 2022 1535

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. che stabilisce i requisiti di prestazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, concluso il 31 marzo 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 1224 def. stabilisce i requisiti di prestazione per il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Si tratta di una delle misure necessarie e prioritarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'agenzia eu-LISA. I requisiti di prestazione per ETIAS sono indicati nell'allegato.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

151 / 254

FF 2022 1535

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione delegata C(2020) 8709 def. a integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda gli indicatori, concluso il 31 marzo 2021

A.

La decisione delegata C(2020) 8709 def. mira a introdurre provvedimenti appropriati sotto forma di norme e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d'informazione e a definire le condizioni, i criteri e la durata dell'autorizzazione di viaggio ETIAS, oltre che a specificare ulteriormente il tipo di informazioni supplementari che possono essere aggiunte, i formati, la lingua e i motivi per gli indicatori.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 marzo 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

152 / 254

FF 2022 1535

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 sulla segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi a norma del regolamento (UE) 2018/1240, concluso l'8 aprile 2021

A.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/331 regola la segnalazione di abusi commessi da intermediari commerciali che prestano servizi di richiesta di autorizzazione ai viaggi in applicazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'8 aprile 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

153 / 254

FF 2022 1535

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, concluso il 15 aprile 2021

A.

La direttiva 2021/555 è una revisione formale totale della direttiva europea sulle armi che non cambia il contenuto di quest'ultima. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, le modifiche e gli adattamenti talvolta considerevoli della direttiva, che secondo la prassi non erano stati inclusi nell'atto giuridico in vigore, sono stati riuniti in una codificazione. Poiché la codificazione non ha ripercussioni sul piano del contenuto, non è necessario alcun adeguamento del diritto svizzero delle armi.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 aprile 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

154 / 254

FF 2022 1535

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1780 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2013) 4914 def. relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, concluso il 23 aprile 2021

A.

Con questo scambio di note viene rivisto l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati a cittadini di Paesi terzi da Paesi terzi o da Stati Schengen e organizzazioni internazionali, introdotto dalla decisione n. 1105/2011/UE. La revisione dell'elenco mira a garantire che le autorità degli Stati Schengen responsabili del rilascio dei visti e dei controlli alle frontiere dispongano di informazioni corrette e aggiornate in merito ai documenti di viaggio presentati loro da cittadini di Paesi terzi.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 aprile 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

155 / 254

FF 2022 1535

9.12

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/627 recante norme sulla conservazione e sull'accesso alle registrazioni nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 2 giugno 2021

A.

La decisione di esecuzione (UE) 2021/627 stabilisce le norme relative alla conservazione e all'accesso alle registrazioni che contengono tutti i trattamenti di dati effettuati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

156 / 254

FF 2022 1535

9.13

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/581 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), concluso il 3 giugno 2021

A.

Sulla base del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, la cui attuazione e il cui recepimento sono previsti per la primavera del 2022, la Commissione europea ha già adottato il presente regolamento di esecuzione che definisce i dettagli relativi ai livelli di informazione previsti per i quadri situazionali e le regole per l'istituzione di quadri situazionali specifici. Ciò permette di specificare il tipo di informazioni da fornire e le procedure di raccolta, trattamento, archiviazione e trasmissione di tali informazioni, nonché i meccanismi per garantire il controllo della qualità.

B.

Il regolamento di esecuzione non può essere applicato in maniera autonoma a causa della sua stretta connessione materiale con il summenzionato regolamento UE.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note entrerà in vigore solo dopo il recepimento del regolamento UE. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

157 / 254

FF 2022 1535

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2020) 3154 def. che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le informazioni da fornire alla Commissione in circostanze eccezionali relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio, concluso l'8 giugno 2021

A.

Lo scambio di note stabilisce quali informazioni gli Stati Schengen interessati devono trasmettere alla Commissione europea attraverso il centro nazionale di coordinamento in situazioni eccezionali in cui non è possibile né l'inserimento dei dati nel sistema centrale di ingressi/uscite (EES), né la memorizzazione dei dati nell'interfaccia uniforme nazionale, né la memorizzazione temporanea locale in formato elettronico.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'8 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'EES. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

158 / 254

FF 2022 1535

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. sul meccanismo, le procedure e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 1830 def. stabilisce il meccanismo e la procedura per effettuare i controlli di qualità sui dati del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché i requisiti relativi alla conformità qualitativa dei dati.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

159 / 254

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9.16

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. concernente le specifiche relative a soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema centrale ETIAS e a una soluzione tecnica per agevolare la raccolta dei dati da parte degli Stati membri e di Europol per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati a fini di contrasto ai sensi dell'articolo 73 paragrafo 3 e dell'articolo 92 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, concluso il 15 giugno 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 3379 def. stabilisce le misure necessarie per la definizione delle specifiche relative alle soluzioni tecniche per il collegamento dei punti di accesso centrale degli Stati Schengen al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché delle specifiche relative a una soluzione tecnica da mettere a disposizione degli Stati per agevolare la raccolta di questi dati statistici a fini di contrasto.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

160 / 254

FF 2022 1535

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. che stabilisce i requisiti per il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda da presentare ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1240 nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati, concluso il 15 giugno 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 1840 def. stabilisce i requisiti riguardanti il formato dei dati da inserire nel modulo della domanda di autorizzazione di viaggio nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire che la domanda sia completa e che i dati siano coerenti.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 15 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

161 / 254

FF 2022 1535

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. che stabilisce norme dettagliate per il funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili ai sensi del regolamento (UE) 2018/1240 relativo a un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), concluso il 29 giugno 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 3703 def. contiene disposizioni dettagliate sul funzionamento del sito web pubblico e dell'applicazione per dispositivi mobili utilizzabili per richiedere un'autorizzazione di viaggio nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché disposizioni dettagliate sulla protezione dei dati, sulla sicurezza del sito web pubblico e sull'applicazione per dispositivi mobili.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 giugno 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

162 / 254

FF 2022 1535

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 29 giugno 2021

A.

Dal 2008 la Svizzera emette un permesso di soggiorno uniforme per i cittadini di Paesi terzi. Le specifiche tecniche pertinenti sono contenute nella decisione di esecuzione C(2018) 7767 def. Dato il continuo sviluppo dei documenti di riferimento, redatti principalmente dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, con questa decisione di esecuzione C(2021) 3726 def. le specifiche tecniche vengono aggiornate per tenere conto degli standard più recenti. I requisiti di verifica vengono inoltre adeguati allo scambio di certificati.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 29 giugno 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

163 / 254

FF 2022 1535

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la decisione di esecuzione C(2021) 3741 def.

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. per quanto riguarda l'elenco dei riferimenti a standard e norme, concluso il 7 luglio 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 3741 def. modifica o aggiorna le specifiche tecniche delle norme relative alle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri fissate nella decisione di esecuzione C(2018) 7774 def. È inoltre previsto un adeguamento delle disposizioni relative alla politica di certificazione.

Gli Stati Schengen non dovranno più certificare le loro infrastrutture di accesso («Document Verifiers») per le impronte digitali memorizzate nei passaporti e nei documenti di viaggio.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 luglio 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

164 / 254

FF 2022 1535

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda le specifiche tecniche dell'elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione dell'impatto, concluso il 12 luglio 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 4123 def. stabilisce le specifiche tecniche dell'elenco di controllo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e dello strumento di valutazione da utilizzare per valutare l'impatto.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 12 luglio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

165 / 254

FF 2022 1535

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 che adotta misure di applicazione del regolamento (UE) 2018/1240 per quanto riguarda l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati nel sistema centrale ETIAS, concluso il 14 luglio 2021

A.

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1028 disciplina l'accesso ai dati memorizzati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) nonché la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata di tali dati.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 luglio 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

166 / 254

FF 2022 1535

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5163 def. che stabilisce il contenuto del protocollo sulla ricerca automatizzata di veicoli mediante un sistema di riconoscimento automatico delle targhe nel SIS, concluso l'11 agosto 2021

A.

La decisione di esecuzione precisa il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale «SIS polizia» per quanto riguarda la ricerca automatizzata di veicoli mediante riconoscimento delle targhe e il monitoraggio del traffico. Ciò permette di scansionare le targhe dei veicoli per mezzo di telecamere e di risalire in tal modo all'identità e alla posizione dei proprietari. Le informazioni così ottenute possono inoltre essere confrontate automaticamente con i dati conservati in altri sistemi d'informazione.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

167 / 254

FF 2022 1535

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. che stabilisce le norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico, concluso l'11 agosto 2021

A.

I cittadini di Paesi terzi i cui dati devono essere registrati nel sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System, EES) dispongono di diritti di protezione dei dati, compreso il diritto all'informazione. Sarà pertanto creato un sito web pubblico contenente le informazioni che dovranno essere messe a disposizione dei cittadini. La decisione di esecuzione C(2021) 4299 def. stabilisce le specifiche e le condizioni per il sito web pubblico.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'EES. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

168 / 254

FF 2022 1535

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/916 recante integrazione del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per quanto riguarda l'elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative utilizzato nel modulo di domanda, concluso l'11 agosto 2021

A.

Nel modulo di domanda del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati personali, compresi i dati relativi alla sua attività lavorativa. A tale scopo può selezionare la propria occupazione da un elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative. Il regolamento delegato (UE) 2021/916 definisce questo elenco.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore l'11 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

169 / 254

FF 2022 1535

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, concluso il 24 agosto 202153

A.

I vettori aerei, marittimi e internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti a interrogare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) attraverso l'interfaccia per i vettori, accessibile mediante un metodo di autenticazione, per verificare se i viaggiatori soggetti all'obbligo di autorizzazione ai viaggi siano in possesso di un'autorizzazione valida, a meno che non sia tecnicamente impossibile effettuare tale interrogazione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione l'ETIAS. Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

53

RS 0.362.381.003

170 / 254

FF 2022 1535

9.27

54

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web di cui al regolamento (UE) 2017/2226, e che abroga la decisione di esecuzione C(2019) 1230 def., concluso il 24 agosto 202154

A.

I cittadini di Paesi terzi dovranno disporre di un accesso Internet sicuro a un servizio web che consenta loro di verificare in qualsiasi momento la durata residua del soggiorno autorizzato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 stabilisce le norme necessarie per lo sviluppo e il funzionamento sul piano tecnico di questo servizio web, comprese le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati quando tali dati sono forniti da o ai vettori.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 24 agosto 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il sistema di ingressi/ uscite (EES). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

RS 0.362.381.004

171 / 254

FF 2022 1535

9.28

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5457 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare nelle Filippine, concluso il 26 agosto 2021

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato III della decisione di esecuzione C(2014) 6146 def. riguardante l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto nelle Filippine.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

172 / 254

FF 2022 1535

9.29

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5156 def. che modifica l'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. per quanto riguarda l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorni di breve durata devono presentare in Turchia, concluso il 26 agosto 2021

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento di una modifica dell'allegato III della decisione di esecuzione C(2011) 7192 def. riguardante l'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Turchia.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 agosto 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

173 / 254

FF 2022 1535

9.30

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5619 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 2 settembre 2021

A.

La decisione di esecuzione definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento bianco per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/818 (IOP polizia). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

174 / 254

FF 2022 1535

9.31

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5620 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento bianco conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 2 settembre 2021

A.

La decisione di esecuzione definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento bianco per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 2 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP) e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

175 / 254

FF 2022 1535

9.32

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento degli atti di esecuzione C(2021) 6174 e C(2021) 6176 def. che stabiliscono le norme tecniche per creare collegamenti tra i dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE, conclusi il 29 settembre 2021

A.

I due scambi di note specificano i diversi tipi di collegamenti MID (rilevatore di identità multiple) e come possono sorgere. Definiscono anche i diversi processi MID che si attivano quando viene creato un nuovo record o viene aggiornato un record esistente e specificano quali categorie di dati vengono confrontati e a partire da quali sistemi d'informazione.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli scambi di note sono entrati in vigore il 29 settembre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Possono essere denunciati alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

176 / 254

FF 2022 1535

9.33

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5988 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/817, concluso il 16 settembre 2021

A.

Lo scambio di note definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento rosso per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

177 / 254

FF 2022 1535

9.34

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5989 def. che definisce un modulo standard per informare le persone interessate dell'esistenza di un collegamento rosso conformemente al regolamento (UE) 2019/818, concluso il 16 settembre 2021

A.

Lo scambio di note definisce i moduli standard per la segnalazione di un collegamento rosso per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/818 (IOP polizia). La Commissione europea determina così in particolare il contenuto e la forma del modulo da utilizzare.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 settembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP) e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

178 / 254

FF 2022 1535

9.35

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6159 e C(2021) 6169 def. che stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico, conclusi il 21 settembre 2021

A.

I due scambi di note stabiliscono i requisiti di prestazione e le modalità pratiche per il monitoraggio delle prestazioni del servizio comune di confronto biometrico (Shared Biometric Matching Service, sBMS). L'obiettivo è garantire l'efficacia delle ricerche biometriche anche nel caso di procedure critiche dal punto di vista temporale (p. es. controlli alle frontiere). Gli scambi di note definiscono le operazioni che l'sBMS dovrà eseguire, tra cui la cancellazione dei dati biometrici o un controllo della qualità di questi dati.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli scambi di note sono entrati in vigore il 21 settembre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Possono essere denunciati alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

179 / 254

FF 2022 1535

9.36

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6062 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Algeria, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2016) 5927 def., concluso il 23 settembre 2021

A.

Lo scambio di note concerne il recepimento dell'elenco dei documenti giustificativi che devono d'ora in poi essere presentati da coloro che richiedono un visto in Algeria contenuto nella decisione di esecuzione C(2021) 6062 def.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 settembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

180 / 254

FF 2022 1535

9.37

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6484 e C(2021) 6486 def. che stabiliscono la procedura tecnica di interrogazione attraverso il portale di ricerca europeo dei sistemi d'informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte del portale di ricerca europeo, conclusi il 6 ottobre 2021

A.

I due scambi di note specificano che tramite il portale di ricerca europeo (European Search Portal, ESP) devono essere messe a disposizione interfacce tra i sistemi d'informazione dell'UE, le componenti centrali dell'interoperabilità e i dati Europol e Interpol. Definiscono inoltre quali informazioni dovranno figurare in una risposta dell'ESP a una interrogazione specifica. Stabiliscono che le transazioni effettuate tramite l'ESP dovranno essere registrate e indicano quali informazioni dovranno essere contenute in questi registri.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli scambi di note sono entrati in vigore il 6 ottobre 2021. Saranno tuttavia applicabili solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Le decisioni di esecuzione possono essere denunciate alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

181 / 254

FF 2022 1535

9.38

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6301 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata nel Regno Unito, e l'abrogazione della decisione di esecuzione C(2012) 4726 def., concluso il 7 ottobre 2021

A.

Scopo di questo scambio di note è elencare, nell'allegato alla decisione di esecuzione C(2021) 6301 def., i documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto nel Regno Unito.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi per la conclusione dell'accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 ottobre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

182 / 254

FF 2022 1535

9.39

Scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle decisioni di esecuzione C(2021) 6663 e C(2021) 6664 def. che stabiliscono le modalità della procedura di cooperazione in caso di incidenti di sicurezza che hanno o possono avere ripercussioni sulla sicurezza delle componenti dell'interoperabilità o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, conformemente all'articolo 43 capoverso 5 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, conclusi il 15 ottobre 2021

A.

I due scambi di note definiscono una procedura di cooperazione tra gli Stati Schengen e le agenzie dell'UE che permetta di coordinarsi e di rispondere efficacemente agli incidenti di sicurezza che potrebbero avere un impatto negativo sulle componenti dell'interoperabilità. A tal fine classificano gli incidenti di sicurezza in base a tre livelli (minore, significativo e critico).

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Gli scambi di note sono entrati in vigore il 15 ottobre 2021. Le decisioni di esecuzione possono essere denunciate alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

183 / 254

FF 2022 1535

9.40

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 6658 def. che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 4710 def. relativa all'adozione del programma di lavoro 2020 e al finanziamento di misure dell'Unione nel quadro del Fondo sicurezza interna (frontiere e visti), concluso il 26 ottobre 2021

A.

Questo scambio di note modifica il programma di lavoro 2020 per cancellare la misura «Verifica di fattibilità (proof of concept) per la digitalizzazione del trattamento delle richieste di visto» del costo di 1,9 milioni di euro e assegnare l'importo allo strumento di partenariato per la migrazione (Migration Partnership Facility, MPF). Inoltre, altri 300 000 euro previsti per le attività legate alle procedure di appalto connesse al programma saranno riassegnati all'MPF.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 ottobre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

184 / 254

FF 2022 1535

9.41

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti della Gambia, concluso il 4 novembre 2021

A.

Scopo di questo scambio di note è adottare misure per limitare il rilascio di visti a cittadini della Gambia. Le misure mirano a incoraggiare i Paesi terzi a cooperare nell'ambito del rimpatrio dei loro cittadini che non hanno il diritto di soggiornare nello spazio Schengen. Le misure riguardano la durata del trattamento delle domande, la fornitura di documenti giustificativi, gli emolumenti per i titolari di passaporti di servizio e i visti per ingressi multipli.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 4 novembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

185 / 254

FF 2022 1535

9.42

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. che stabilisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, concluso il 26 novembre 2021

A.

La decisione di esecuzione C(2021) 7820 def. si basa sull'articolo 59 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/1240 e definisce il modello di un piano di sicurezza e di un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 26 novembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

186 / 254

FF 2022 1535

9.43

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5052 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 7 dicembre 2021

A.

In futuro il portale di ricerca europeo (ESP) renderà possibile effettuare ricerche simultanee in diversi sistemi d'informazione dell'UE. Il regolamento (UE) 2019/817 sull'interoperabilità disciplina i diritti di accesso all'ESP. Per permettere l'uso dell'ESP si devono creare profili utente specifici basati su ciascuna categoria di utenti e sulle finalità delle loro interrogazioni. La presente decisione di esecuzione stabilisce i dettagli tecnici necessari relativi a questi profili utente al fine di garantire un'applicazione uniforme negli Stati Schengen.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

187 / 254

FF 2022 1535

9.44

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 5053 def. che stabilisce le modalità tecniche dei profili utente nel contesto del portale di ricerca europeo conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 7 dicembre 2021

A.

In futuro il portale di ricerca europeo (ESP) renderà possibile effettuare ricerche simultanee in diversi sistemi d'informazione dell'UE. Il regolamento UE sull'interoperabilità 2019/818 disciplina i diritti di accesso all'ESP. Per permettere l'uso dell'ESP si devono creare profili utente specifici basati su ciascuna categoria di utenti e sulle finalità delle loro interrogazioni. La presente decisione di esecuzione stabilisce i dettagli tecnici necessari relativi a questi profili utente al fine di garantire un'applicazione uniforme negli Stati Schengen.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 7 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

188 / 254

FF 2022 1535

9.45

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7900 def. che definisce norme dettagliate in merito alle attività degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e del rimpatrio, concluso il 16 dicembre 2021

A.

La presente decisione di esecuzione prevede che l'attuale manuale SIRENE sia sostituito da una nuova versione che tenga conto del nuovo SIS che sarà aggiornato dal punto di vista operativo e tecnico entro la fine del 2021 sulla base dei regolamenti (UE) 2018/1860 (SIS rimpatrio), (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) e (UE) 2018/1862 (SIS polizia). La decisione di esecuzione C(2021) 7900 si riferisce alle novità introdotte nei regolamenti UE «SIS frontiere» e «SIS rimpatrio».

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

189 / 254

FF 2022 1535

9.46

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 7901 def. che definisce norme dettagliate in merito ai compiti degli uffici SIRENE e allo scambio di informazioni supplementari nell'ambito delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, concluso il 16 dicembre 2021

A.

La presente decisione di esecuzione prevede che l'attuale manuale SIRENE sia sostituito da una nuova versione che tenga conto del nuovo SIS che sarà aggiornato dal punto di vista operativo e tecnico entro la fine del 2021 sulla base dei regolamenti (UE) 2018/1860 (SIS rimpatrio), (UE) 2018/1861 (SIS frontiere) e (UE) 2018/1862 (SIS polizia). La decisione di esecuzione C(2021) 7901 si riferisce alle novità introdotte nel regolamento UE «SIS polizia».

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 16 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione il nuovo SIS. La decisione di esecuzione può essere denunciata alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

190 / 254

FF 2022 1535

9.47

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2103 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/818, concluso il 14 dicembre 2021

A.

Il presente scambio di note disciplina singoli aspetti del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/818. Il regolamento delegato contiene in particolare norme dettagliate sul funzionamento del portale web, l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web deve essere disponibile nonché un modello di posta elettronica da utilizzare per le richieste.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

191 / 254

FF 2022 1535

9.48

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2104 che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/817, concluso il 14 dicembre 2021

A.

Il presente scambio di note disciplina singoli aspetti del portale web ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2019/817. Il regolamento delegato contiene in particolare norme dettagliate sul funzionamento del portale web, l'interfaccia utente, le lingue in cui il portale web deve essere disponibile nonché un modello di posta elettronica da utilizzare per le richieste.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 14 dicembre 2021. Sarà tuttavia applicabile solo quando l'UE avrà messo in funzione le necessarie componenti dell'interoperabilità (IOP). Può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

192 / 254

FF 2022 1535

9.49

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE sul recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 8657 def. che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto per soggiorni di breve durata in Albania e in Nepal, concluso il 17 dicembre 2021

A.

Scopo di questo scambio di note è elencare, negli allegati alla decisione di esecuzione C(2021) 8657 def., i documenti giustificativi che devono essere presentati da coloro che richiedono un visto in Albania e in Nepal.

B.

In base al capitolo introduttivo. Senza altri motivi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 17 dicembre 2021 e può essere denunciato alle condizioni previste negli articoli 7 e 17 AAS.

193 / 254

FF 2022 1535

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.1

Bosnia ed Erzegovina Contributo alla fase finale del progetto di sostegno al sistema giudiziario in Bosnia ed Erzegovina, 27 dicembre 2019

31.03.2021

Art. 12 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Primo complemento: precisazione del contenuto e adeguamento del piano di pagamento.

­

10.1.2

Croazia Accelerazione del processo di sminamento e miglioramento del reinserimento sociale delle vittime delle mine, 30 maggio 2017

11.11.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo (ridistribuzione dei fondi non assorbiti dal progetto di formazione professionale).

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.3

Macedonia del Nord Programma di sostegno al Parlamento, 20 febbraio 2018

14.01.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: normativa dei partner contrattuali per l'attuazione e l'aumento del budget per la fase 1.

6,56 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.4

Svezia Rafforzamento delle associazioni locali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018

24.05.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: aumento del budget per finanziare una valutazione.

27 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.5

Svezia Rafforzamento delle associazioni locali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018

07.07.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.6

Ucraina 28.05.2021 Progetto di e-governance concernente la responsabilità e la partecipazione, 23 settembre 2019

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento/ampliamento dell'attuazione del progetto e aumento del contributo.

946 640 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

194 / 254

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N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.7

BM Programma per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria di base, fondo fiduciario multidonatori, 9 maggio 2019

08.12.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2026.

­

10.1.8

FAO 25.10.2021 Promozione dell'emancipazione economica delle agricoltrici sostenendo la produzione lattiero-casearia su piccola scala in Georgia per il tramite di scuole agrarie, 30 settembre 2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento e precisazione delle scadenze dei rendiconti. Adeguamento del piano di pagamento.

­

10.1.9

OSCE Promozione della formazione dei giovani nel settore dell'amministrazione locale nel SudOvest della Serbia con borse di studio statali e strumenti multimediali, 31 ottobre 2019

05.01.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga fino al 31.08.2021.

­

10.1.10

OSCE Contributo all'Accademia OSCE di Biskek, 13 dicembre 2017

31.03.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.

­

10.1.11

PAM Intervento immediato in risposta alla pandemia di COVID-19 in Kirghizistan, 7 dicembre 2020

19.11.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2022. Aumento del contributo.

473 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.12

PNUS Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario in Tagikistan, 30 novembre 2016

17.12.2020

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga ­ fino al 31.03.2021. Adeguamento e precisazione delle scadenze dei rendiconti intermedi e del rapporto finale.

195 / 254

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N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.13

PNUS Rafforzamento di una democrazia parlamentare inclusiva in Kirghizistan, fase 1, 3 maggio 2017

12.03.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quarto complemento: proroga dell'accordo fino al 31.03.2021.

­

10.1.14

PNUS Migrazione e sviluppo locale in Moldavia, fase 2, 19 dicembre 2018

20.05.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento e aumento del contributo.

207 520 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.15

PNUS Fondo di coerenza per l'Albania, 31 maggio 2017

27.05.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Proroga fino al 31.07.2021.

­

10.1.16

PNUS Contributo all'attuazione del progetto per uno sviluppo locale integrato in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 27 febbraio 2017

02.06.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento: proroga e ade- ­ guamento del piano di pagamento.

10.1.17

PNUS Promozione dello sviluppo regionale e locale in Georgia, fase 2, 11 dicembre 2017

14.06.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.03.2022. Adeguamento del logframe e del quadro delle risorse nonché delle tempistiche e del budget.

10.1.18

PNUS 18.06.2021 Miglioramento del sistema di autogestione locale in Armenia, 15 luglio 2019

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo.

196 / 254

299 700 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.19

PNUS Programma congiunto per la riduzione del rischio di catastrofi nel settore dello sviluppo sostenibile in Bosnia ed Erzegovina, 11 dicembre 2018

26.09.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2023. Adeguamento del piano di pagamento, dei dati di contatto e delle disposizioni sulla gestione dello sfruttamento sessuale, degli abusi e delle molestie.

10.1.20

PNUS Integrazione del piano di migrazione e sviluppo nelle strategie, nelle politiche e nelle azioni in Bosnia ed Erzegovina: diaspora per lo sviluppo, 7 dicembre 2017

15.10.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento:

10.1.21

PNUS Progetto per promuovere l'accesso al sistema giudiziario, fase 3, 6 agosto 2021

01.12.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento delle voci del bilancio e delle particolari condizioni contrattuali.

10.1.22

PNUS Contributo all'attuazione del progetto per il miglioramento della protezione contro le inondazioni in Macedonia, fase 1, 20 novembre 2017

22.12.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al ­ 28.02.2022.

10.1.23

PNUS Contributo all'attuazione del progetto per uno sviluppo locale integrato in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 27 febbraio 2017

29.12.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 28.02.2022.

10.1.24

UNICEF Sostegno alla riforma della giustizia minorile in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 14 giugno 2018

06.05.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.11.2021.

­

proroga fino al 31.12.2021.

Adeguamento del budget.

­

­

197 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.25

UNICEF Sostegno alla riforma della giustizia minorile in Bosnia ed Erzegovina, fase 3, 14 giugno 2018

30.11.2021

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Terzo complemento:

­

UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017

21.02.2021

UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017

15.06.2021

10.1.26

10.1.27

10.1.28

proroga fino al 31.05.2022. Adeguamento delle scadenze dei rendiconti.

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del budget.

Art. 12 cpv. 2, RS 974.1

Secondo complemento: aumento del budget. Adeguamento della descrizione del progetto e del piano di pagamento.

940 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo 63 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

Bangladesh 08.11.2020 Contributo al progetto per il potenziamento e il decentramento delle istituzioni locali nei settori dell'igiene, degli impianti igienico-sanitari e dell'approvvigionamento idrico, 21 maggio 2019

Art. 10 della legge federale

10.1.29

Bolivia 18.08.2021 Rafforzamento e ampliamento del campo di applicazione della conciliazione nei tribunali e in altre istituzioni giudiziarie, 2018­2021, 4 dicembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­228 536 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.30

Bolivia 09.10.2021 Assistenza tecnica per rafforzare i servizi integrati di giustizia plurinazionale, 5 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

100 135 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

198 / 254

del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2021 senza aumento del contributo.

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.31

Bolivia Istituzione e gestione di un servizio di consultazione e conciliazione all'Universidad Mayor de San Andrés, 31 marzo 2021

13.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

51 970 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.32

Burkina Faso Progetto per l'educazione nelle situazioni di emergenza mediante la diffusione di piani minimi di formazione digitale, 8 dicembre 2020

29.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.33

Burkina Faso Programma di sostegno per l'istruzione di base, 27 aprile 2017

03.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.06.2023.

10.1.34

Cambogia 28.06.2021 Riduzione della vulnerabilità dei piccoli produttori di riso alle conseguenze negative delle catastrofi naturali, fase 3, 1° luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2021.

10.1.35

Cambogia 11.08.2021 Contributo al progetto OIM nella regione del Mekong per ridurre la povertà mediante una migrazione sicura, lo sviluppo di competenze professionali e il miglioramento dei servizi di collocamento, 24 agosto 2017

Art. 10, RS 974.0

Riassegnazione di fondi nell'ambito ­ dell'accordo.

10.1.36

Cambogia 13.08.2021 Contributo alla pubblicazione dell'opera di Vann Nath da parte del Museo del genocidio Tuol Sleng, 21 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021 senza aumento del contributo.

199 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.37

Base legale

Contenuto della modifica

Cuba 05.08.2021 Progetto di sostegno all'agricoltura sostenibile a Cuba, fase 2, 17 maggio 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.05.2024.

10.1.38

Cuba 17.08.2021 Progetto per rafforzare un sistema di innovazioni agricole nello sviluppo locale, fase 2, 30 aprile 2018

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2023.

10.1.39

Stati Uniti d'America 12.03.2020 Programma dell'USAID a sostegno dell'impegno civico nelle elezioni in Mali, 26 settembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 4 milioni di contributo e proroga fino al franchi. Aiuto 31.12.2023.

pubblico allo sviluppo

10.1.40

Grecia 18.10.2021 Contributo al secondo servizio sanitario regionale del Pireo e delle isole dell'Egeo per ambulatori mobili (Iso Box), 4 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga della validità fino al 31.10.2021 senza costi aggiuntivi.

­

10.1.41

Haiti Contributo al rafforzamento della struttura logistica e di coordinamento della protezione civile, 7 settembre 2021

06.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga di un mese fino allo 06.12.2021.

­

10.1.42

Giordania Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue nel campo di Jerash, fase 2, 18 marzo 2019

25.01.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.07.2021.

­

10.1.43

Laos 05.05.2021 Sostegno alla riforma delle scuole agrarie e forestali, fase 3, 23 febbraio 2017

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.05.2021.

200 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.44

Laos Contributo al Fondo per la lotta contro la povertà, 25 novembre 2016

03.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino 395 000 dollari al 30.06.2022 e aumento del contri- americani.

buto.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.45

Laos Pubblicazione del decreto sugli affari etnici, 1° aprile 2021

13.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.04.2022.

10.1.46

Mali 24.06.2020 Programma di sostegno alle catene di creazione di valore agropastorali di Sikasso, fase 1, 5 maggio 2016

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2020.

10.1.47

Mongolia Attuazione del progetto di consolidamento «Oro verde e animali sani», 10 gennaio 2017

01.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 1 020 572 contributo e proroga fino al franchi. Aiuto 30.09.2021.

pubblico allo sviluppo

10.1.48

Mongolia Attuazione di un progetto di formazione professionale, fase 3, 14 dicembre 2018

09.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2021.

820 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.49

Mongolia 11.03.2021 Contributo a un progetto di sostegno della politica di decentramento nella fase finale del programma di buongoverno e decentramento, 25 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

178 759 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

201 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.50

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Mongolia 19.03.2021 Contributo alla realizzazione di un progetto per promuovere l'impegno civico nella fase finale del programma di buongoverno e decentramento, 25 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

126 902 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.51

Mongolia Contributo a studi sulla riduzione dei gas a effetto serra, 1° settembre 2020

25.05.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.07.2021.

10.1.52

Mongolia 04.06.2021 Contributo alla valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze tossiche nell'acqua potabile, 6 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.11.2021.

10.1.53

Mongolia 30.11.2021 Contributo alla valutazione dei rischi legati all'esposizione a sostanze tossiche nell'acqua potabile, 6 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino 7 000 franchi.

al 31.03.2022 e aumento del contri- Aiuto pubblico buto.

allo sviluppo

10.1.54

Mozambico 02.12.2021 Contributo alle attività del Centro di formazione giuridica e giudiziaria, Piano strategico 2019­ 2021, 4 luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.55

Mozambico Programma di lotta anticorruzione e di promozione della responsabilizzazione, 25 febbraio 2020

06.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

254 600 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.56

Mozambico Programma di promozione dei diritti di utilizzazione del suolo, 4 dicembre 2020

14.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

202 / 254

Data di conclusione

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.57

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Nepal 19.03.2021 Contributo all'ONUSI per il finanziamento del progetto volto a ridurre le conseguenze negative del mercurio sull'ambiente e sulla salute umana nel settore della lavorazione dell'oro, 17 marzo 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 17.09.2021.

­

10.1.58

Nepal 03.06.2021 Progetto per il miglioramento delle qualifiche per opportunità occupazionali sostenibili e redditizie, fase 1, 20 gennaio 2016

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 15.07.2022.

­

10.1.59

Niger Programma per l'irrigazione su piccola scala, fase 2, 28 agosto 2020

26.02.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.03.2021.

10.1.60

Niger Consiglio regionale di Maradi, programma per l'irrigazione su piccola scala, fase 2, 30 settembre 2020

26.02.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.03.2021.

10.1.61

Nigeria 05.01.2021 Sostegno al consolidamento dell'architettura per il coordinamento della migrazione, 1° novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2021.

10.1.62

Perù 20.01.2021 Contributo allo sviluppo del modulo politico nell'applicazione del Centro nazionale per la pianificazione strategica, 7 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 28.02.2021 e adeguamento delle modalità di pagamento.

­

203 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.63

Base legale

Contenuto della modifica

Ciad 03.02.2020 Programma di mappatura e gestione delle risorse idriche, fase 2, 21 ottobre 2015

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: cambio di part- ­ ner, proroga fino al 30.09.2021.

10.1.64

Vietnam 25.05.2021 Riduzione della vulnerabilità dei piccoli produttori di riso alle conseguenze negative delle catastrofi naturali, fase 3, 17 luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 131 312 franchi.

31.12.2021 e aumento del contriAiuto pubblico buto.

allo sviluppo

10.1.65

Agenzia per la protezione dalle catastrofi nei Caraibi Contributo alla settima piattaforma regionale sulla riduzione del rischio di catastrofi in America e nei Caraibi, 5 maggio 2020

14.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga senza aumento del contributo.

­

10.1.66

Banca africana di sviluppo 06.12.2021 Fondo fiduciario per il finanziamento della riduzione dei rischi di catastrofi in Africa, 15 febbraio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

9 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.67

OCHA Fondo umanitario 2018­2020, 7 novembre 2017

17.04.2020

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.68

OCHA Fondo umanitario 2018­2020, 7 novembre 2017

29.09.2020

Art. 10, RS 974.0

Quinto complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

204 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.69

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

OCHA 01.06.2021 Contributi 2020­2021 a programmi e progetti, nonché a manifestazioni per quadri e a formazioni intese a rafforzare il coordinamento umanitario sul campo, 23 luglio 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: fondi aggiuntivi per la «Humanitarian Networks and Partnerships Week»

15 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.70

OCHA 14.06.2021 Contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021­2023, 16 febbraio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.71

OCHA Palestina: contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021­2023, 16 febbraio 2021

26.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 1 milione di contributo.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.72

OCHA 03.08.2021 Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per il Libano, 5 luglio 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 1 milione di contributo e proroga fino al franchi. Aiuto 31.12.2021.

pubblico allo sviluppo

10.1.73

OCHA 02.11.2021 Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per il Myanmar 2019­2021, 2 settembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 1 milione di contributo.

franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.74

OCHA 12.11.2021 Contributo 2021 al Fondo umanitario per lo Yemen, 11 maggio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

205 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.75

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BM 11.10.2021 Contributo 2019­2021 per il Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione del rischio di catastrofi, 2 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: trasferimento del saldo al nuovo fondo fiduciario per la riduzione dei rischi di catastrofi. Modifica di alcuni articoli.

­

10.1.76

BM 11.10.2021 Contributo 2019­2021 per il Fondo fiduciario multidonatori per la riduzione del rischio di catastrofi, 2 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: contributo aggiuntivo 2021­2025.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.77

BM Contributo al Partenariato globale per l'educazione, 1° marzo 2012

25.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Sesto complemento: proroga fino al 31.12.2025. Budget aggiuntivo.

52 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.78

BIRS Contributo alla terza tranche del Fondo per il biocarbonio, 13 dicembre 2018

13.04.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: la BIRS trasfe- ­ risce i ricavi ottenuti dagli investimenti nel «BioCF Prepaid Contributions Trust Fund» alla terza tranche del Fondo multidonatori per il biocarbonio.

10.1.79

BIRS 26.04.2021 Sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, 31 maggio 2017

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: contributo 2021.

17,05 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.80

Bioversity International 30.07.2021 Miglioramento dei sistemi delle sementi in vista della sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori, 5 ottobre 2017

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

200 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

206 / 254

Data di conclusione

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.81

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Centro di ricerca in agricoltura tropicale e di for- 31.08.2021 mazione superiore Adeguamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici mediante la raccolta d'acqua in Nicaragua, 7 dicembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.82

Centro per la ricerca forestale internazionale 18.08.2021 Fase di avvio del progetto per promuovere investimenti agricoli responsabili, 3 febbraio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.83

Centro internazionale per lo sviluppo integrato 28.10.2021 delle montagne Contributo al progetto di cooperazione transfrontaliera concernente la promozione della resilienza nei confronti di diversi pericoli nel corso superiore del fiume Koshi in Nepal, 11 novembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.04.2022.

10.1.84

Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) Sostegno alla partecipazione dei Paesi in sviluppo al gruppo di lavoro «Conciliazione delle controversie tra investitori e Stato», 27 aprile 2018

22.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2021.

10.1.85

Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta con- 16.07.2021 tro la desertificazione Contributo volontario 2020­2021, 3 luglio 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

207 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.86

FAO Sostegno a uno studio sulla mobilità rurale, lo sfollamento forzato, la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza in Somalia, 11 novembre 2020

25.05.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 15.10.2021.

10.1.87

FAO 03.11.2021 Assistenza tecnica a un progetto nel settore dell'innovazione e della diffusione della tecnologia per adeguare l'agricoltura ai cambiamenti climatici, Nicaragua, 23 luglio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1,4 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.88

FAO 14.12.2021 Costituzione di un gruppo di lavoro di alto livello dell'ONU per affrontare la crisi alimentare mondiale, 2 dicembre 2014

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2022. Aumento del contributo al gruppo di lavoro.

250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.89

FICR Contributo 2020­2021 al progetto «Grand Bargain» volto a migliorare l'efficacia e la qualità dell'aiuto umanitario, 3 giugno 2020

07.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo e proroga fino al 31.12.2021.

­48 452 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.90

FICR 15.12.2021 Contributo per il periodo 2018­2020 alla riunione biennale degli Stati dell'ASEAN a Singapore sul miglioramento della gestione delle catastrofi, 8 agosto 2018

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: riduzione del contributo.

­132 534 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.91

FISA 18.06.2021 Contributo al fondo a sostegno delle popolazioni rurali povere, 14 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

208 / 254

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.92

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

FISA 31.08.2021 Progetto d'investimento per le comunità rurali ospitanti e i profughi siriani in Giordania e in Libano basato sul miglioramento dell'allevamento e della produzione di latte, 8 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riassegnazione ­ del contributo pari a 2,5 milioni di dollari americani al progetto volto allo sviluppo dei mezzi di sussistenza nelle zone rurali dello Yemen.

10.1.93

UNFPA 01.01.2021 Contributo al progetto di lotta contro la violenza sessuale e di genere nel Nord-Ovest della Nigeria colpito dai conflitti, 13 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: modifica dei ­ dati per i rendiconti e adeguamento del budget.

10.1.94

UNFPA 20.02.2021 Analisi delle restrizioni di accesso all'assistenza di base nell'ambito dell'iniziativa per bambini e adolescenti superstiti, vittime di violenza sessuale e di genere, 8 aprile 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.09.2021.

10.1.95

UNFPA 20.02.2021 Attuazione di attività nell'ambito del programma sulla violenza di genere, 3 aprile 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.09.2021.

10.1.96

UNFPA Contributo aggiuntivo per proteggere la salute dei giovani in Tanzania, Ruanda e Mozambico, 23 marzo 2021

15.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.97

UNFPA 15.10.2021 Contributo al programma volto a garantire protezione e servizi ai gruppi di popolazione a rischio, ai migranti e ai giovani delle province di Champassak e Savannakhet in Laos, 23 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: modifica della ­ procedura prevista.

2,63 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

209 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.98

10.1.99

Base legale

Contenuto della modifica

UNFPA 02.11.2021 Contributo al rafforzamento dell'ufficio di valutazione indipendente del PNUS, 20 novembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2022.

UNFPA Contributo a un progetto per combattere la violenza di genere in Mongolia, 5 agosto 2020

01.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.100 UNFPA 09.12.2021 Contributo al programma congiunto per prevenire e combattere la violenza di genere nel Sudan del Sud, 22 luglio 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 53 900 dollari contributo.

americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.101 Fondo fiduciario multidonatori dell'iniziativa per 24.06.2021 il recupero degli averi sottratti, 28 novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.102 Alleanza GAVI Contributo al progetto «Impegno anticipato di mercato COVAX della GAVI», 15 dicembre 2020

06.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.103 IGAD 09.11.2021 Programma di partenariato con la FAO sul rafforzamento della resilienza delle comunità di allevatori nomadi, 15 agosto 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2021 senza aumento dei contributi.

10.1.104 Mercato comune dell'Africa australe e orientale Contributo al funzionamento generale del programma comune, 30 maggio 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento dei fondi.

210 / 254

Data di conclusione

14.02.2021

Ripercussioni finanziarie

912 997 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

125 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

35 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.105 OCSE Contributo al progetto di sostegno al Gruppo di coordinamento arabo ­ Comitato di aiuto allo sviluppo, gruppo di lavoro sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari, 16 dicembre 2019

20.01.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.07.2021.

10.1.106 OCSE Contributo al progetto di sostegno al Gruppo di coordinamento arabo ­ Comitato di aiuto allo sviluppo, gruppo di lavoro sull'acqua e sui servizi igienico-sanitari, 16 dicembre 2019

17.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.107 OCSE Programma del Comitato di aiuto allo sviluppo per la lotta contro i flussi finanziari sleali e illeciti 2018­2021, 5 novembre 2018

08.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.11.2022.

10.1.108 OIM 13.09.2020 Contributo al progetto volto a facilitare l'accesso ai beni di prima necessità per i lavoratori migranti più vulnerabili colpiti dalla COVID-19 in Giordania, 14 giugno 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2020.

10.1.109 OIM 31.05.2021 Progetto volto a rafforzare le organizzazioni sociali per prevenire e individuare possibili casi di tratta di esseri umani a livello comunale in Nicaragua, 18 novembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.10.2021.

211 / 254

FF 2022 1535

N.

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.110 OIM 24.06.2021 Finanziamento di uno studio preliminare per valutare le intersezioni tra catene di approvvigionamento nel settore alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e aspetti etici, 19 novembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.07.2021.

10.1.111 OIM 28.06.2021 Finanziamento di uno studio preliminare sulla valutazione dell'interfaccia tra catene di approvvigionamento alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e reclutamento etico, con particolare attenzione all'Africa occidentale e centrale, 19 novembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.07.2021 e adeguamento del piano di pagamento.

10.1.112 OIM 28.06.2021 Finanziamento di uno studio preliminare sulla valutazione dell'interfaccia tra catene di approvvigionamento alimentare e agricolo, migrazione di manodopera e reclutamento etico, con particolare attenzione all'Africa occidentale e centrale, 19 novembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.07.2021 e secondo pagamento entro il 31.05.2021.

10.1.113 OIM Sviluppo di un sistema di reclutamento internazionale equo, 23 ottobre 2018

07.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.01.2022.

10.1.114 OIL 14.08.2021 Cooperazione nell'ambito del progetto sui diritti dei migranti e sul lavoro dignitoso, 26 settembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 415 150 franchi.

31.12.2022.

Aiuto pubblico allo sviluppo

212 / 254

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.115 OIL Programma integrato per un reclutamento equo, 8 novembre 2018

17.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021 e presentazione del rapporto finale entro il 31.03.2022.

10.1.116 OIL Programma integrato per un reclutamento equo, fase 2, 8 novembre 2018

10.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.06.2022.

10.1.117 OIL 16.12.2021 Migrazione della manodopera e sviluppo economico nell'Africa occidentale, 9 ottobre 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: assegnazione ­ di una piccola percentuale del contributo svizzero all'ONU.

10.1.118 OMM Contributo al progetto «Meccanismo mondiale di sostegno all'idrometria ­ Hydro-Hub», 12 settembre 2016

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.08.2021.

10.1.119 OMS 07.01.2021 Contributo a un progetto per la creazione di capacità di laboratorio di emergenza nei territori dell'oblast' di Luhans'k in Ucraina non controllati dal Governo, 28 ottobre 2020

Art.10 RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.04.2021 e adeguamento delle modalità di pagamento.

10.1.120 OMS 10.06.2021 Contributo al progetto per il laboratorio di emergenza a Luhans'k, Ucraina, 28 ottobre 2020

Art. 10, RS 974.0

Proroga di quattro mesi fino allo 01.10.2021 senza aumento del contributo.

­

10.1.121 OMS 13.08.2021 Contributo al progetto per il piano intersettoriale di preparazione e di risposta alla COVID-19 per il Venezuela, 15 maggio 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga di quattro mesi fino al 30.11.2021 senza aumento del contributo.

­

29.06.2021

Ripercussioni finanziarie

350 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

213 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

30.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 28.02.2022.

10.1.123 OMS 30.08.2021 Miglioramento della governance intersettoriale nel campo della salute ambientale, dell'acqua, dell'igiene e dei servizi igienico-sanitari a livello nazionale e subnazionale con particolare attenzione alle comunità rurali della provincia di Cabo Delgado in Mozambico, 6 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2021.

10.1.124 ONU Contributo volto a sostenere il quadro d'azione comune per prevenire e lottare contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali in Sudan, 19 settembre 2019

29.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.125 UNDESA 10.03.2021 Attuazione della risoluzione 67/226 dell'Assemblea generale dell'ONU (riesame politico complessivo quadriennale), 12 gennaio 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.126 ONUSI PROCACAO fase 2 ­ componente dell'assistenza tecnica, Nicaragua, 12 novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 450 000 dollari contributo.

americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.122 OMS Contributo al progetto di lotta contro la pandemia di COVID-19 in Mozambico, 23 settembre 2020

214 / 254

15.06.2021

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.127 Organizzazione panamericana della salute 26.08.2021 Contributo al progetto per rafforzare le capacità nel settore dell'acqua, degli impianti sanitari e dell'igiene nelle strutture sanitarie per superare l'emergenza dovuta alla COVID-19 nella regione di Ancash, 8 marzo 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 15.12.2021.

10.1.128 PAM 12.08.2021 Contributo alla messa a disposizione di aiuti alimentari ai migranti di ritorno presso i centri di quarantena in Laos, 12 luglio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.129 PNUS Sostegno al programma di riforma del governo nazionale e dell'amministrazione pubblica in Laos, 4 settembre 2017

08.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.09.2021 e nuovo piano di pagamento.

10.1.130 PNUS 07.01.2021 Contributo al progetto di sostegno all'amministrazione e al coordinamento degli aiuti in Somalia, 10 ottobre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 300 000 dollari 30.06.2021. Aumento del contributo. americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.131 PNUS 07.01.2021 Contributo al progetto «Saameynta» concernente la diffusione di soluzioni sostenibili per i profughi in Somalia, 3 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.05.2021.

10.1.132 PNUS 26.02.2021 Contributo all'attuazione dell'aiuto di emergenza in favore della popolazione colpita dalle inondazioni nel distretto di Khuroson in Tagikistan, 19 giugno 2020

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 30.04.2021.

526 316 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

215 / 254

FF 2022 1535

N.

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.133 PNUS Attuazione del «Dialogo globale sulla finanza digitale», 10 marzo 2020

03.03.2021

Art. 10 RS 974.0

Primo complemento: modifica del piano di pagamento.

3170 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.134 PNUS Contributo al progetto per prevenire e lottare contro la COVID-19 in Bangladesh, 22 giugno 2020

27.05.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.135 PNUS Promozione del digitale per assicurare mezzi di sostentamento agli sfollati e alle comunità ospitanti, 7 luglio 2021

30.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.03.2021.

­

10.1.136 PNUS Sostegno al Fondo umanitario multidonatori per il Sudan del Sud al fine di rispondere rapidamente alle emergenze e alle crisi umanitarie impreviste, 24 febbraio 2021

13.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.137 PNUS Ufficio del fondo fiduciario multidonatori: accordo amministrativo standard per il Fondo umanitario per la Somalia, 3 maggio 2021

15.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

526 316 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.138 PNUS Contributo al progetto dedicato alla democrazia locale e al buongoverno in Myanmar, 29 settembre 2017

29.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.06.2022.

10.1.139 PNUS Progetto «Identità legale per tutti», fase 1, 18 dicembre 2018

07.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

216 / 254

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.140 PNUS 03.11.2021 Contributo al programma di sviluppo per promuovere la cooperazione tra i Comuni cubani in vista di uno sviluppo economico inclusivo del territorio, 6 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2022.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.141 PNUS 05.11.2021 Sostegno al Fondo umanitario multidonatori a favore della Repubblica centrafricana 2020­2022, 8 maggio 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 500 000 franchi.

contributo.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.142 PNUS 29.11.2021 Sostegno alla pianificazione strategica della fase di avvio del progetto in Somalia, fase 01.06.2021­30.07.2022, 20 maggio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

52 886 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.143 UNEP 28.09.2021 Contributo alla Coalizione per il clima e l'aria pulita al fine di ridurre gli inquinanti a vita breve, 12 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

345 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.144 Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione 15.12.2021 delle risorse idriche (INWRDAM) Sostegno nell'organizzazione della prima seduta del comitato consultivo per una politica «Blue Peace» in Medio Oriente e alle future misure, 29 giugno 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 26 950 dollari 31.12.2022. Aumento del contributo. americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.145 UNESCO Contributo al programma «I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro», 27 ottobre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2021.

15.04.2021

217 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

09.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.08.2021.

10.1.147 UNESCO 09.07.2021 Contributo al progetto volto a promuovere la gestione delle acque sotterranee nelle falde transfrontaliere, 28 giugno 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

10.1.148 UNICEF Contributo al progetto di risposta alla pandemia di COVID-19 in Mozambico, 9 ottobre 2020

31.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 28.02.2022.

10.1.149 UNICEF Contributo al progetto 2020 di aiuto umanitario per i bambini del Venezuela nel settore dell'accesso all'acqua potabile, 7 ottobre 2020

15.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga di tre mesi fino al 31.12.2021 senza aumento del contributo.

10.1.150 UNICEF Contributo al progetto per una scuola resiliente in Burkina Faso, 19 novembre 2018

21.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 1,2 milioni di 31.03.2021.

dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.151 UNICEF Contributo al meccanismo di risposta rapida nella Repubblica centrafricana, 21 luglio 2020

05.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 500 000 franchi.

contributo.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.152 UNICEF Contributo al fondo «Education Cannot Wait», 12 dicembre 2019

23.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: budget aggiuntivo per il 2021.

10.1.146 UNESCO Contributo al programma «I nostri diritti, la nostra vita, il nostro futuro», 27 ottobre 2020

218 / 254

Ripercussioni finanziarie

­

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.153 UNICEF 27.12.2020 Acqua e servizi igienico-sanitari ­ servizi di base equi per tutti: interrompere il circolo vizioso della riduzione dei servizi, 16 aprile 2019

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.03.2021.

­

10.1.154 UNITAR Contributo al partenariato di apprendimento dell'ONU in materia di cambiamenti climatici, 1° settembre 2017

04.02.2021

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 31.05.2021.

10.1.155 UNITAR Contributo al progetto volto allo sviluppo di capacità per l'Agenda 2030, fase 2, 4 marzo 2020

27.10.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

10.1.156 UNOPS Contributo al Consiglio per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, 23 aprile 2018

16.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.157 UNOPS Contributo all'attuazione dell'accordo di pace di Maputo, 4 settembre 2020

26.04.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.158 UNOPS Contributo al Fondo di pace comune per il Myanmar, 1° aprile 2016

19.05.2021

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.159 UNOPS Programma di lavoro congiunto di Cities Alliance sul tema della migrazione, 13 dicembre 2018

01.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.05.2022.

300 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

219 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

24.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

50 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.161 UNOPS 25.11.2021 Unità addette alla coerenza dei progetti in determinate province del Nepal, 3 settembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.162 UNOPS Contributo al fondo multidonatori concernente i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare in Myanmar, 13 novembre 2019

02.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: nuovo piano ­ di pagamento e rendiconti.

10.1.163 UNOPS 23.12.2021 Sostegno allo «Scaling-Up Nutrition Movement» per il rafforzamento delle piattaforme alimentari multisettoriali a livello nazionale, 5 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.164 UNRWA Addetto al monitoraggio e alla valutazione, 7 febbraio 2020

21.02.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del 96 902 dollari contributo.

americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.165 UNRWA 08.04.2021 Sostegno nell'attuazione del piano d'azione per la salute ambientale in Libano, monitoraggio qualità-quantità, programma per l'acqua, gli impianti sanitari e l'igiene, 1° dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.04.2021.

10.1.160 UNOPS Contributo all'iniziativa volta a promuovere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile 6, 17 gennaio 2019

220 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.166 UNRWA 03.06.2021 Sostegno nell'attuazione del piano d'azione per la salute ambientale in Libano, monitoraggio qualità-quantità, programma per l'acqua, gli impianti sanitari e l'igiene, 1° dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.05.2021.

10.1.167 UNRWA Memorandum d'intesa per l'invio di membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario, 29 agosto 2008

20.05.2021

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.08.2024.

­

10.1.168 UNRWA Palestina: contributo al bilancio del programma 2021­2022, 18 febbraio 2021

17.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.169 Congo 25.05.2021 Contributo al progetto per un workshop di consultazione nazionale sulle bozze di strategia nazionale e di piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all'estremismo violento, Kinshasa, 2020­2021, 27 aprile 2021

Art. 8 della legge federale del Primo complemento: proroga fino 19 dicembre 2003 su misure al 31.10.2021.

di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

10.1.170 Stati Uniti d'America 16.11.2021 Ufficio esecutivo delle Nazioni Unite: contributo al progetto per rinnovare l'approccio in materia di giustizia di transizione, 18 dicembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.05.2022.

10.1.171 Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2020.

24.11.2020

­

­

221 / 254

FF 2022 1535

N.

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.172 Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018

09.06.2021

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.06.2021.

10.1.173 Sri Lanka Contributo al progetto sul diritto all'informazione e sul rafforzamento dei diritti delle comunità colpite dai conflitti ed emarginate, 7 giugno 2018

14.09.2021

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al ­ 30.09.2021.

10.1.174 Siria Messa a disposizione di uno specialista per la promozione della pace e la coesione sociale al PNUS, 31 luglio 2018

03.03.2020

Art. 8, RS 193.9

Continuazione dell'impiego di un esperto e fine del contratto nel giugno del 2022.

10.1.175 OHCHR 26.01.2021 Contributo al progetto sulle raccomandazioni generali per contrastare la tratta delle donne e delle bambine nel contesto delle migrazioni globali (01.06.2018­31.12.2020), 6 settembre 2019

Art. 8 RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.176 OHCHR Strumento per gestire i rischi di conflitti legati ai diritti umani (15.12. 2018­15.05.2019), 6 dicembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

222 / 254

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

05.03.2021

Ripercussioni finanziarie

Per il 2021: 59 000 dollari americani e 195 000 franchi; per il 2022: 120 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.177 OHCHR Sostegno al mandato del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare, donne e bambini, concluso il 28 settembre 2018

19.03.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.07.2021.

10.1.178 OHCHR Contributo al progetto sul rinnovato appello all'azione in occasione del 10° anniversario del mandato del relatore speciale sui diritti alla libertà di riunione pacifica e associazione, 18 maggio 2020

02.06.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.179 OHCHR Contributo al progetto sui diritti umani in Iran (2019­2021), 24 settembre 2019

24.11.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2023.

10.1.180 OHCHR 10.12.2021 Contributo al progetto per promuovere e proteggere i diritti delle donne che difendono i diritti umani nella regione del Pacifico, 26 novembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.11.2021.

10.1.181 Istituto internazionale di ricerca sulla pace di 09.10.2020 Stoccolma (SIPRI) Distacco di un esperto in materia di pace e climatologia (01.01.2021­31.12.2022), 9 ottobre 2020

Art. 8, RS 193.9

Continuazione dell'impiego e conclusione dell'impiego e del contratto probabilmente a fine settembre del 2022.

Per il 2021: 135 000 franchi; per il 2022: 165 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

223 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

04.03.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.03.2021.

10.1.183 OCSE 15.12.2021 Contributo alla creazione e al sostegno di gruppi multilaterali di monitoraggio dei rischi nelle catene di approvvigionamento di minerali aurei nell'Africa occidentale, 11 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.05.2022.

10.1.184 OIM Prova pilota per rilevare i bisogni delle famiglie alla ricerca di parenti scomparsi nel Mediterraneo centrale e occidentale, 23 maggio 2019

18.12.2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.03.2021.

10.1.185 OIM 23.02.2021 Migranti scomparsi: raccolta di dati e sviluppo di capacità per indagare sui decessi in tutto il mondo, 30 dicembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.03.2021.

10.1.186 ONU 13.04.2021 Attività dell'Ufficio per la prevenzione del genocidio e per la responsabilità di proteggere al fine di prevenire le atrocità ­ finanziate con risorse aggiuntive, 11 dicembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2021.

10.1.182 Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali dell'ONU Contributo al Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite, 9 aprile 2020

224 / 254

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.187 UN Women 12.08.2021 Contributo a un progetto per sviluppare una rete nazionale di mediatrici di pace per rafforzare il dialogo e consolidare la pace in Libano, 3 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.188 UN Women 11.10.2021 Contributo al progetto inteso ad aprire la strada al dialogo e al buongoverno inclusivo in Libano, 22 ottobre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.189 Organizzazione del Trattato sul bando totale 21.07.2021 degli esperimenti nucleari Contributo al progetto per promuovere il dialogo del gruppo di giovani, 27 novembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.10.2021.

10.1.190 OSCE 19.10.2021 Contributo al progetto di lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti in Ucraina, 9 novembre 2016

Art. 8, RS 193.9

Quinto complemento: proroga fino al 31.12.2021.

10.1.191 OSCE 03.11.2021 Contributo al progetto per migliorare la gestione delle iscrizioni e delle conferenze nell'ambito di manifestazioni sul tema della dimensione umana, 10 novembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

10.1.192 OSCE 25.11.2021 Contributo al progetto di sostegno, consolidamento delle capacità e sensibilizzazione alla governance e alla riforma del settore della sicurezza, fase 2, 15 novembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2022.

­

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FF 2022 1535

N.

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.193 PNUS Analista del sistema giudiziario, 23 settembre 2019

05.08.2020

Art. 8, RS 193.9

Proroga fino al 31.12.2021.

43 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.194 PNUS Esperto in elezioni e prevenzione della violenza elettorale (01.01.­31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024), 24 settembre 2020

24.09.2020

Art. 8, RS 193.9

Cambiamento della base legale nel 2022 verso lo Standby Partnership Agreement.

Per il 2021: 19 321 franchi; poi 290 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.195 PNUS 12.10.2020 Specialista per la pace e lo sviluppo in Camerun (01.01.­31.12.2021, con possibilità di proroga fino al 31.12.2024), 12 ottobre 2020

Art. 8, RS 193.9

Cambiamento della base legale nel 2022 verso lo Standby Partnership Agreement.

250 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.196 PNUS Specialista per la pace e la riconciliazione in Etiopia, 8 agosto 2019

16.11.2020

Art. 8, RS 193.9

Conclusione dell'incarico/del contratto nel novembre del 2021.

170 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.197 PNUS Contributo al progetto d'integrazione delle misure per prevenire l'estremismo violento in Libano: sviluppo di un piano d'azione nazionale, 18 novembre 2019

22.03.2021

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.06.2020.

10.1.198 PNUS Contributo all'impegno politico dell'ONU in Myanmar, 29 novembre 2018

01.04.2021

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.04.2021.

226 / 254

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

15.04.2021

Art. 8 RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 15.08.2021.

10.1.200 PNUS 21.05.2021 Contributo all'attuazione del programma di assistenza elettorale per il rafforzamento della democrazia in Etiopia, 29 aprile 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.201 PNUS Contributo al progetto d'integrazione delle misure per prevenire l'estremismo violento in Libano: sviluppo di un piano d'azione nazionale, 18 novembre 2019

24.06.2021

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al ­ 31.08.2021.

10.1.202 PNUS 12.11.2021 Contributo al progetto di sostegno all'attuazione del piano strategico del Comitato per il dialogo libano-palestinese in Libano, 3 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 14.04.2022.

10.1.203 PNUS 01.12.2021 Contributo al fondo fiduciario multidonatori per attività nel campo della violenza sessuale legata ai conflitti, 5 gennaio 2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

10.1.204 UNDPPA Contributo all'impegno politico a favore del Myanmar, 29 novembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 30.04.2021.

10.1.199 PNUS Contributo al progetto concernente le azioni, le attività e il lavoro delle Forze armate rivoluzionarie in Colombia, con effetto riparatore, 15 giugno 2020

01.04.2021

Ripercussioni finanziarie

50 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

250 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

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FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

09.11.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

250 000 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.206 Unione africana 17.11.2021 Contributo al Programma quadro congiunto sullo sviluppo di capacità per la prevenzione dell'estremismo violento per gli Stati membri e le associazioni economiche regionali, fase 1 (01.09.2020­31.08.2022), 20 ottobre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 103 260 dollari 31.08.2023 e aumento del contriamericani. Aiuto buto.

pubblico allo sviluppo

10.1.207 Università delle Nazioni Unite 23.03.2021 Mandato concernente il Consiglio di sicurezza e la giustizia di transizione: impatto e attuazione, 22 novembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del 200 000 dollari budget e proroga fino al 31.03.2021. americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.208 Università delle Nazioni Unite Contributo al progetto «Sanzioni e mediazione 2.0: azione basata sui fatti», 22 novembre 2019

21.06.2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.12.2021.

10.1.209 Università delle Nazioni Unite 14.10.2021 Contributo al progetto concernente lo sviluppo di linee guida per una migliore attuazione delle sanzioni e delle misure umanitarie legate ai conflitti, 29 luglio 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al ­ 31.01.2022.

10.1.210 Austria Collaborazione in affari consolari, 3 dicembre 2015 (RS 0.191.111.631)

Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (RS 195.1)

Modifica dell'appendice II: la Sviz- ­ zera rappresenta l'Austria a Praia (Cabo Verde). L'Austria rappresenta la Svizzera a Parikia (Grecia) e a São Tomé e Príncipe.

10.1.205 UNDPPA Contributo al Programma generale per il 2021, 24 settembre 2021

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01.08.2021

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.211 Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro 20.07.2020 di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Decisione CDNI 2020-I-2. Modifica ­ della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: 01.01.2021.

10.1.212 Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro 15.12.2020 di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Decisione CDNI 2020-II-3. Modifica della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: 28.06.2021.

10.1.213 Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro 22.06.2021 di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Decisioni CDNI 2021-I-5, 6 e 7.

­ Modifiche della disposizione esecutiva della CDNI. Entrata in vigore: rispettivamente lo 01.01. e lo 01.06.2022.

10.1.214 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (MARPOL), 17 febbraio 1978 (RS 0.814.288.2)

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Decisioni del Comitato della prote- ­ zione dell'ambiente marino (MEPC) 315, 318 e 319(74). Modifiche dell'annesso II MARPOL, del Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi (Codice IBC) e del Codice per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto di sostanze chimiche pericolose alla rinfusa (Codice BCH).

Entrata in vigore: 01.01.2021.

17.05.2019

Ripercussioni finanziarie

­

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FF 2022 1535

N.

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.215 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

13.06.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Decisioni del Comitato per la sicu- ­ rezza marittima (MSC) 460, 461 e 462(101). Modifiche del Codice IBC, del Codice internazionale sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (Codice ESP 2011) e del Codice internazionale per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa (IMSBC).

Entrata in vigore: 01.01.2021.

10.1.216 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (RS 0.747.363.33)

05.11.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Modifica della Convenzione interna- ­ zionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi. Entrata in vigore: 01.01.2021.

10.1.217 UNITAR Seminario 2021 per rappresentanti e inviati speciali e personali del segretario generale dell'ONU, 19 aprile 2021

02.12.2021

Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO

Proroga fino al 31.07.2022.

230 / 254

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2022 1535

10.2

Dipartimento federale dell'interno

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

10.2.1

Regno Unito 04.08.2021 Diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, 25 febbraio 2019 (RS 0.142.113.672)

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA

Formalizzazione dell'applicazione ­ delle disposizioni sulla sicurezza sociale ai cittadini degli Stati membri dell'UE.

231 / 254

FF 2022 1535

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.1

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

08.10.2021

Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.4)

Regola 5 par. 1, 2 e 3: Giustificazione ­ dei ritardi nell'osservanza dei termini; bis regola 17 par. 1 cifre ii, ii e iii: Pubblicazione della registrazione internazionale; regola 21 par. 1 lett. b n. ii e par. 6 lett. c: Iscrizione di una modifica; regola 37 par. 3: Disposizioni transitorie; regola 15 par. 2 cifra vi: Iscrizione del disegno o modello industriale nel registro internazionale; regola 22bis: Aggiunta di una rivendicazione di priorità; Tariffe II n. 6: Aggiunta di una rivendicazione di priorità.

10.3.2

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo, 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

15.12.2020

Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione (RS 0.232.142.2)

Regola 19 par. 1: Menzione dell'inventore, ­ abrogazione dei par. 3 e 4; regola 143: Iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti.

232 / 254

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.3.3

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

08.10.2021

Art. 10 par. 2 lett. a n. iii della Convenzione (RS 0.232.112.3)

Regola 3 par. 2, 4 e 6: Rappresentanza din- ­ nanzi all'Ufficio internazionale; regola 5: Giustificazione di ritardo nell'osservanza dei termini; regola 5bis: Proseguimento della procedura; regola 9 par. 4 e 5: Requisiti relativi alla domanda internazionale; regola 15 par. 1: Data della registrazione internazionale; regola 17 par. 1: Rifiuto provvisorio; regola 21: Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale; regola 22: Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base; regola 24: Designazione successiva alla registrazione internazionale; regola 32: Bollettino; regola 39: Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori; regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie; elenco delle tasse e degli emolumenti.

10.3.4

Regolamento d'esecuzione del Trattato di coopera- 08.10.2021 zione in materia di brevetti, 19 giugno 1970 (RS 0.232.141.11)

Art. 58 par. 2 del Trattato (RS 0.232.141.1)

Regola 5: Descrizione; regola 12: Lingua ­ della domanda internazionale e traduzioni ai fini della ricerca internazionale e della pubblicazione internazionale; regola 13ter: Elenchi di sequenze di nucleotidi e/o di amminoacidi; regola 19: Ufficio ricevente competente; regola 49: Copia, traduzione e tassa secondo l'articolo 22; regola 82quater: Giustificazione dei ritardi nell'osservanza di termini.

233 / 254

FF 2022 1535

10.4

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

10.4.1

Germania Esche a infrarossi e a eco radar, 14 febbraio 2011

13.02.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Proroga fino al 13.02.2031.

10.4.2

Germania, Norvegia, Svezia, Stati Uniti d'America 19.05.2021 Protezione delle truppe e delle infrastrutture dagli effetti delle armi, 14 giugno 2018

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Adesione del Canada e del Regno Unito. ­ Uscita della Svezia.

10.4.3

Germania, Norvegia, Svezia, Stati Uniti d'America 28.07.2021 Dimostrazioni di brillamenti con grosse cariche esplosive, 1° marzo 2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Proroga fino al 22.01.2023 e aumento della partecipazione ai costi.

1,25 milioni di franchi

10.4.4

Stati Uniti d'America Gruppo di lavoro «Intelligenza artificiale», 11 maggio 2020

03.06.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Proroga fino al 30.06.2025.

­

10.4.5

Convenzione contro il doping, 16 novembre 1989 (RS 0.812.122.1)

14.09.2021

Art. 11 par. 1 lett. a e b della Convenzione

Modifica dell'allegato. Elenco 2022 ­ dell'Agenzia mondiale antidoping, valido dallo 01.01.2022. Nuovo limite di dosaggio per il salbutamolo ed estensione del divieto di glucocorticoidi (ora le iniezioni durante le competizioni sono vietate).

10.4.6

Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 19 ottobre 2005 (RS 0.812.122.2)

14.09.2021

Art. 34 della Convenzione

Modifica degli allegati. Elenco 2022 ­ dell'Agenzia mondiale antidoping, valido dallo 01.01.2022. Nuovo limite di dosaggio per il salbutamolo ed estensione del divieto di glucocorticoidi (ora le iniezioni durante le competizioni sono vietate).

234 / 254

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2022 1535

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.5.1

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Germania 27.04.2021 Accordo di consultazione sulla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza concernente il trattamento fiscale del salario e delle prestazioni di sostegno statali alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (manodopera) durante i provvedimenti per contrastare la pandemia di COVID-19, 11 giugno 2020

Art. 26 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.913.62)

Esclusione della denuncia dell'accordo ­ fino al 30.06.2021 e chiarimento dell'espressione «stabile organizzazione» nell'art. 5.

10.5.2

Germania 21.06.2021 Accordo di consultazione sulla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza concernente il trattamento fiscale del salario e delle prestazioni di sostegno statali alle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (manodopera) durante i provvedimenti per contrastare la pandemia di COVID-19, 11 giugno 2020

Art. 26 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.913.62)

Esclusione della denuncia dell'accordo fino al 30.09.2021.

­

10.5.3

Cina 22.12.2021 Sistema di scambio di dati sulle dichiarazioni d'origine da parte degli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 3.16 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-Cina

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifica concernente la composizione dei numeri di serie delle dichiarazioni d'origine degli esportatori autorizzati cinesi.

­

235 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.5.4

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Francia 10.03.2021 Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga fino al 30.06.2021.

­

10.5.5

Francia 15.06.2021 Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga fino al 30.09.2021.

­

10.5.6

Francia 23.09.2021 Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 13 maggio 2020

Art. 27 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.934.91)

Proroga fino al 31.12.2021.

­

10.5.7

Francia Costruzione di uffici a controlli nazionali abbinati all'aeroporto di Ginevra-Cointrin, 19 dicembre 1994 (RS 0.748.131.934.911)

13.8.2021

Art. 242 n. 1 dell'ordinanza Installazione di due porte automatiche e del 1° novembre 2006 sulle di un passaggio dal settore svizzero a dogane (OD; RS 631.01) quello francese.

10.5.8

Liechtenstein Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein, 11 aprile 2000 (RS 0.641.851.41)

18.12.2020

Art. 1 cpv. 2 del Trattato

236 / 254

Data di conclusione

­

Modifica dell'allegato IV sul ricalcolo ­ della quotaparte del provento netto della tassa spettante al Liechtenstein. La quota in percentuale è fissata ogni cinque anni.

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.5.9

Liechtenstein Intervento in materia di proprietà intellettuale dell'Amministrazione federale delle dogane, 2 novembre 2005 (RS 0.631.112.514.9)

21.10.2021

Art. 5 cpv. 1 del Trattato Sostituzione dell'accordo esistente.

del 29 marzo 1923 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514)

10.5.10

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

06.02.2020

Art. 59 della Convenzione

Modifica della parte principale della ­ Convenzione e accettazione dell'allegato 11 «eTIR»: art. 1 nuova lett. s, art. 3 lett. b, art. 43, art. 58 lett. c, art. 59, nuovo art. 60a e art. 61 della Convenzione nonché allegato 9 relativo all'accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 si compone di 14 articoli, che descrivono in dettaglio il funzionamento del regime TIR.

10.5.11

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

15.10.2021

Art. 59 della Convenzione

Nuova nota esplicativa relativa all'art. 49 ­ «agevolezze» nell'allegato 6.

10.5.12

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

18.06.2021

Art. 59 della Convenzione

Modifica dell'art. 6 par. 1; dell'art. 20; ­ dell'art. 38 par. 2; dell'allegato 6 (note esplicative relative all'art. 6 par. 2, all'art. 8 par. 3, all'art. 38 par. 2, all'art. 45 e all'allegato 9 parte II par. 4); dell'allegato 9 parte I par. 1; dell'allegato 9 parte II par. 4 e 5 e del modello del certificato di ammissione.

­

237 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.5.13

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

10.11.2021

Art. 59 della Convenzione

Modifica dell'art. 18, dell'allegato 1 con ­ i modelli 1 e 2, dell'allegato 6 con le nuove note esplicative relative all'art. 18.

10.5.14

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)

01.06.2021

Art. 15 par. 3 lett. a della Convenzione

Le modifiche degli allegati I e III sono essenzialmente legate alla Brexit/allo statuto dell'Irlanda del Nord.

10.5.15

Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, 14 giugno 1983 (RS 0.632.11)

11.07.2018

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Modifica dell'art. 8. Il comitato del si­ stema armonizzato può riesaminare le sue decisioni o raccomandazioni volte ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato al massimo due volte. Prima del riesame la questione non deve più essere sottoposta al consiglio.

238 / 254

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2022 1535

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

10.6.1

Sudafrica 15.12.2020 Programma «Vuthela iLmebe» per la promozione dello sviluppo economico locale in KwaZulu-Natal, 21 gennaio 2015

Art. 10 della legge federale Proroga fino al 31.01.2023.

del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

550 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.2

Sudafrica 23.11.2021 Accordo di progetto per il progetto di conversione dell'illuminazione pubblica ad alta efficienza energetica, 24 aprile 2018

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.04.2022.

­

10.6.3

Stati Uniti d'America 11.11.2021 Miglioramento della performance delle imprese di approvvigionamento idrico in Indonesia riducendo le perdite d'acqua e aumentando l'efficienza energetica, 20 febbraio 2019

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 21.02.2022 senza conse- ­ guenze finanziarie.

10.6.4

Perù Programma di sostegno all'assistenza finanziaria e miglioramento continuo delle finanze pubbliche, 19 aprile 2017

30.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 6.1. Proroga fino al 30.12.2023.

­

10.6.5

Perù 23.07.2021 Programma «Secompetitvo» per rafforzare la competitività peruviana, fase 2, 26 novembre 2018

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.04.2023.

­

10.6.6

Tunisia Programma di sviluppo urbano integrato Sousse e città satellite, fase 1, 10 gennaio 2017

Art. 10, RS 974.0

Modifica degli allegati: ripianificazione delle risorse aggiuntive ed elaborazione del quadro logistico e del budget.

­

10.02.2021

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

239 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.7

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Agenzia di sviluppo norvegese e OIL 16.02.2021 Progetto «Sustaining Competitive and Responsible Enterprises», fase 3, 2017­2021, 9 ottobre 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2021.

­

10.6.8

Banca asiatica di sviluppo 03.12.2021 Contributo non vincolato sotto forma di sovvenzione al Fondo fiduciario multidonatori per misure di protezione climatica nell'ambiente urbano, 30 ottobre 2015

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2022.

­

10.6.9

IDA Fondo fiduciario multidonatori per sostenere le finanze pubbliche in Nepal, 12 settembre 2014

23.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 9.2 dell'allegato 2; proroga fino al 31.01.2024.

­

10.6.11

BIRS 04.12.2020 Fondo fiduciario multidonatori per l'urbanizzazione sostenibile dell'Indonesia, 11 maggio 2016

Art. 10, RS 974.0

Modifiche di contenuto: note esplicative ­ nell'allegato 1 relative ai programmi e agli approcci nonché nuove abbreviazioni.

10.6.12

BIRS 26.04.2021 Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare il settore finanziario in Indonesia, 22 aprile 2017

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

5,7 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.13

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per le politiche in materia di trasporti in Africa, 3 dicembre 2014

16.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2021.

­

10.6.14

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo urbano e regionale sostenibile del Sudafrica, 8 giugno 2020

09.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Note esplicative nell'allegato 3 sulla co- ­ stituzione di un consiglio di partenariato e sulle relative mansioni.

240 / 254

Data di conclusione

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.15

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo e la riforma del settore finanziario in Sudafrica, 22 luglio 2014

08.12.2020

Art. 10, RS 974.0

Modifica dei par. 1 e 2 dell'allegato 1 e aumento del contributo.

495 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.16

BIRS/IDA 11.12.2020 Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del programma di regolamentazione della spesa pubblica e del controllo delle finanze, 22 aprile 2017

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2; proroga fino al 31.03.2024.

­

10.6.17

BIRS/IDA 25.02.2021 Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento della resilienza climatica e della crescita a basso livello di emissioni, 10 dicembre 2019

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2; proroga fino al 31.12.2022.

­

10.6.18

BIRS/AID 03.03.2021 Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del Governo tunisino nell'ambito del buongoverno, dello sviluppo del settore finanziario e del decentramento, 24 novembre 2016

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 6.1 dell'allegato 2; proroga fino al 30.06.2024.

­

10.6.19

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per la modernizzazione delle finanze pubbliche in Indonesia, 24 luglio 2020

03.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica dei paragrafi nell'allegato 1 per ­ tener conto dell'aumento del contributo canadese.

10.6.20

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo urbano e la resilienza di Can Tho, 6 settembre 2016

13.04.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.11.2023.

­

241 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.21

Base legale

Contenuto della modifica

BIRS/IDA 07.05.2021 Finanziamento di posti di consulenza nell'ufficio esecutivo del gruppo di voto della Svizzera in seno alla Banca Mondiale, 16 gennaio 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2031 e aumento del 843 750 contributo.

dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.22

BIRS/IDA 26.11.2021 Fondo fiduciario per il Fondo strategico per il clima, 17 novembre 2010

Art. 10, RS 974.0

Contributo aggiuntivo.

16 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.23

BIRS/SFI 26.10.2021 Contributi al «Trade Facilitation Support Program», 22 aprile 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2023.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.24

CCI Programma globale concernente il settore tessile e l'abbigliamento, 6 dicembre 2017

01.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo e proroga fino al 2,35 milioni 31.12.2023.

di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.25

Organizzazione mondiale delle dogane Programma globale per facilitare il commercio, 3 dicembre 2018

08.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.09.2023.

­

10.6.26

ONUSI 08.07.2020 Sviluppo del sistema nazionale per la registrazione delle imprese in Vietnam, 30 giugno 2014

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2020.

­

242 / 254

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.27

SFI Servizi elettronici e digitali in Azerbaigian e nell'Asia centrale, 1° giugno 2017

10.03.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2021.

­

10.6.28

SFI Fondo di sostegno tecnico al progetto «Women Banking Champions» in Medio Oriente e nell'Africa del Nord

30.06.2021

Proroga fino al 30.09.2023.

­

10.6.29

SFI Fondo globale per l'assistenza tecnica, 1° giugno 2016

10.09.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga del fondo fino al 31.12.2030.

­

10.6.30

Kosovo Sostegno finanziario al progetto di miglioramento del teleriscaldamento a Gjakova, 28 agosto 2020

19.04.2021

Art. 12 della legge federale Modifica di contenuto relativa all'assedel 30 settembre 2016 sulla gnazione dei compiti.

cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

­

10.6.31

Serbia 30.12.2020 Supporto tecnico e finanziario al progetto per la riduzione del rischio di catastrofi urbane a Uzice e Paracin, 28 marzo 2017

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2023.

­

10.6.32

Serbia Supporto tecnico e finanziario al progetto per la riduzione del rischio di catastrofi urbane a Uzice e Paracin, 28 marzo 2017

Art. 12, RS 974.1

Ridistribuzione di una parte dei fondi per ­ spese impreviste all'interno del budget del progetto.

15.06.2021

243 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.6.33

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Serbia 23.11.2021 Accordo di progetto per garantire supporto tecnico e finanziario sotto forma di sovvenzione per il progetto comunale di gestione ed efficienza energetica, 28 marzo 2017

Art. 12, RS 974.1

Ridistribuzione del budget e proroga fino al 31.12.2022.

­

10.6.34

Uzbekistan Sostegno finanziario al progetto di approvvigionamento idrico nella regione di Syrdarya, 1° novembre 2013

23.08.2021

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2023 e modifiche di contenuto nel contesto delle riforme settoriali.

­

10.6.35

BIRS 29.05.2021 Rendicontazione finanziaria delle imprese in Albania, fase 3 (fondo fiduciario a donatore unico), 23 dicembre 2020

Art. 12, RS 974.1

Modifica dell'articolo 2.5 concernente la ­ regolamentazione dei fondi di deposito.

10.6.36

BIRS/IDA 11.12.2020 Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo del settore finanziario in Kirghizistan, 6 dicembre 2017

Art. 12, RS 974.1

Adeguamenti per le misure anti-COVID-19.

10.6.37

BIRS/IDA 01.12.2021 Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del SudEst e nell'Asia centrale, 11 febbraio 2010

Art. 12, RS 974.1

Modifica dell'art. 8.1, allegato 2; proroga ­ dell'ultima data di pagamento.

10.6.38

FMI 11.01.2021 Sostegno alla riforma dell'amministrazione fiscale e della gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud-Est, 26 novembre 2018

Art. 12, RS 974.1

Estensione del sostegno alla riforma 3 milioni di delle amministrazioni fiscali anche alle franchi. Aiuto amministrazioni delle finanze pubbliche pubblico allo sviluppo

244 / 254

Data di conclusione

­

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.39

Camerun Sesto e settimo accordo sulla ristrutturazione del debito camerunese, 3 maggio 2002 e 2 luglio 2007

05.03.2021

Art. 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE; RS 946.10)

Differimento delle scadenze relative al ­ debito per il 2020 secondo gli accordi bilaterali del 2002 e del 2007 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.

10.6.40

Camerun Sesto e settimo accordo sulla ristrutturazione del debito camerunese, 3 maggio 2002 e 2 luglio 2007

22.06.2021

Art. 7 LARE

Prima proroga del differimento delle scadenze relative al debito dallo 01.01.2021 al 30.6.2021 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.

­

10.6.41

Cuba Accordo sul debito, 18 maggio 2016

30.12.2021

Art. 7 LARE

Differimento delle scadenze relative al debito per il 2020, il 2021 e il 2022 nel contesto del gruppo di creditori di Cuba del Club di Parigi, di cui la Svizzera fa parte.

­

10.6.42

Pakistan Ristrutturazione del debito del Pakistan, 19 dicembre 2002

04.10.2021

Art. 7 LARE

Modifica (piano di rimborso) concernente ­ il differimento al 2020 delle scadenze relative al debito.

10.6.43

Pakistan Ristrutturazione del debito del Pakistan, 19 dicembre 2002

04.10.2021

Art. 7 LARE

Prima proroga del differimento delle sca- ­ denze dallo 01.01.2021 al 30.6.2021 nel contesto dell'iniziativa del G20 e del Club di Parigi per la sospensione del servizio del debito.

245 / 254

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.44

Liechtenstein Cooperazione nell'ambito della formazione musicale, 25 maggio 2018 (RS 0.442.151.41)

29.01.2021

Art. 12 della legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1)

L'ordinanza alla base del programma ­ «Gioventù e Musica» è stata sottoposta a una revisione totale nel 2020. Di conseguenza l'allegato I del contratto contenente le basi anche legali del programma ha dovuto essere modificato.

10.6.45

Liechtenstein Accordo sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base, 30 ottobre 2014 (RS 0.412.151.4)

15.09.2021

Art. 4 dell'accordo

Riconoscimento delle professioni riviste ­ e nuove. La formazione professionale nel Principato del Liechtenstein può così rimanere ai livelli di quella svizzera.

10.6.46

Macedonia 23.07.2021 Accordo relativo al commercio dei prodotti agricoli, 19 giugno 2000 (RS 0.632.315.201.11)

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Modifica dell'allegato III dell'accordo e della relativa appendice.

­

10.6.47

Cina Accordo di libero scambio, 13 luglio 2013 (RS 0.946.292.492)

14.09.2016

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dell'articolo 3.13 sul trasporto diretto e delle appendici 1 e 2 dell'allegato III sul certificato d'origine

­

10.6.48

Hong Kong, Cina Accordo di libero scambio, 21 giugno 2011 (RS 0.632.314.161)

31.10.2017

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dell'allegato VII relativo alle disposizioni sulla regolamentazione interna.

­

246 / 254

Ripercussioni finanziarie

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.49

Albania Accordo di libero scambio, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.311.231)

24.06.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM (RU 2021 644)

Modifica del protocollo B dell'accordo di ­ libero scambio: rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

10.6.50

Albania Accordo agricolo, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.311.231.1)

24.06.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. e del de- Introduzione del cumulo diagonale dei creto federale del 19 marzo prodotti agricoli.

2021 (RU 2021 644)

10.6.51

Macedonia Accordo di libero scambio, 19 giugno 2000 (RS 0.632.315.201.1)

23.07.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)

Modifica del protocollo B dell'accordo di ­ libero scambio: rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

10.6.52

Montenegro Accordo di libero scambio, 14 novembre 2011 (RS 0.632.315.731)

14.07.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)

Modifica della struttura, introduzione del ­ cumulo diagonale dei prodotti agricoli, rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

­

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FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.53

Montenegro Accordo agricolo, 14 novembre 2011 (RS 0.632.315.731.1)

14.07.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. e del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)

Introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli.

­

10.6.54

Serbia Accordo di libero scambio, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821)

28.05.2021

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)

Modifica del protocollo B: applicazione ­ bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

10.6.55

Serbia Accordo agricolo, 17 dicembre 2009 (RS 0.632.316.821.1)

28.05.2021

Art. 1 cpv. 2 lett.

e del decreto federale del 19 marzo 2021 (RU 2021 644)

Introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli.

10.6.56

Regno Unito Accordo commerciale, 11 febbraio 2019 (RS 0.946.293.671)

01.01.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dell'allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico.

­

10.6.58

Organizzazione mondiale del turismo Statuti, 18 dicembre 1975 (RS 0.935.21)

29.11.2007

Art. 7a cpv. 3 lett. a e c LOGA

­

10.6.58

Accordo di consorzio ELIXIR (European Life Science Infrastructure for Biological Information), 9 settembre 2013

14.04.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Modifica dell'art. 14. Ora l'accordo esiste anche in francese (finora è stato disponibile solo in inglese).

10.6.59

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- 12.02.2021 nità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

248 / 254

Modifica dell'art. 38 per introdurre il cinese come sesta lingua ufficiale dell'organizzazione.

­

­

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dei prezzi di riferimento e degli ­ importi di base nelle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell'accordo.

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.60

CE Libera circolazione delle persone, 21 giugno 1999 (RS 0.142.112.681)

15.02.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dell'allegato II sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

­

10.6.61

FAO 17.11.2021 Finanziamento del «meccanismo multidonatori flessibile» della FAO, 9 dicembre 2019

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario del progetto.

475 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.62

FAO Contributo al progetto «Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ­ Fondo speciale», 22 dicembre 2014

22.11.2021

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario del progetto.

220 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.63

FAO 22.11.2021 Contributo al Fondo di condivisione dei benefici del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 11 dicembre 2017

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario del progetto.

80 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.64

FAO 22.12.2021 Contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 30 ottobre 2017

Art. 177a LAgr

Aumento del contributo finanziario del progetto.

65 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

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FF 2022 1535

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.1

Germania Garanzia della capacità delle linee d'accesso nord alla nuova ferrovia transalpina, 6 settembre 1996 (RS 0.742.140.313.69)

25.08.2021

Art. 7a cpv. 2 LOGA

Aggiornamento generale dell'accordo.

­

10.7.2

Canada Accordo concernente i trasporti aerei, 20 febbraio 1975, (RS 0.748.127.192.32)

29.01.2019

Art.3a cpv. 1 LNA

Il protocollo modernizza le relazioni tra i due Paesi per quanto riguarda lo svolgimento di servizi aerei regolari.

­

10.7.3

Russia Accordo relativo ai trasporti internazionali su strada, 20 ottobre 2014 (RS 0.741.619.665)

15.10.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Aggiornamento dell'accordo.

­

10.7.4

Carta TV5, 19 settembre 2005

09.12.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Aggiornamento dei valori fondamentali di TV5 menzionati nel preambolo. Modifiche che permettono l'adesione di Monaco come partner statale e la partecipazione della radiotelevisione pubblica monegasca a TV5.

­

10.7.5

CE Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

30.06.2021

Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Modifica della decisione 2/2019 concer- ­ nente le disposizioni transitorie e le date di trasposizione delle due direttive ferroviarie (interoperabilità e sicurezza ferroviaria).

10.7.6

CE Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

17.12.2021

Art. 106a cpv. 1 LCStr e art. 23f cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101)

Proroga delle misure transitorie fino al 31.12.2022.

250 / 254

­

FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.7

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse, 1° febbraio 1991 (RS 0.740.81)

01.11.2019

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Cambiamenti di linee, terminali, punti di attraversamento delle frontiere e collegamenti delle navi traghetto/porti in Russia.

10.7.8

Accordo europeo sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse, 1° febbraio 1991 (RS 0.740.81)

09.02.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica delle linee in Kazakstan. Cam- ­ biamenti di linee, terminali e punti di attraversamento delle frontiere in diversi Paesi.

10.7.9

ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

22.01.2021

Art. 106a cpv. 2 LCStr

­

Regolamenti su disposizioni uniformi ­ relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda 1) l'integrità dell'impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento, 2) le emissioni di riferimento, le emissioni di diossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, 3) la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza, 4) gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione, e 5) il sistema automatizzato di mantenimento della corsia

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FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.10

ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

10.06.2021

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento su disposizioni uniformi relative all'omologazione 1) dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di informazione sull'avviamento per il rilevamento di pedoni e ciclisti e 2) dei dispositivi di ausilio alla visione in retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili dietro il veicolo

­

10.7.11

ONU Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, 14 settembre 2017 (RS 0.741.411)

30.09.2021

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento su disposizioni uniformi ­ per 1) l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento, 2) la protezione dei veicoli a motore contro l'uso non autorizzato e l'omologazione dei loro dispositivi di protezione contro l'uso non autorizzato (per mezzo di un sistema di chiusura), 3) l'omologazione degli immobilizzatori e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore, e 4) un sistema di omologazione per i sistemi di allarme dei veicoli e l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme.

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FF 2022 1535

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.7.12

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Decisione 2012/2 di modifica del Protocollo del 13.12.2019 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, 4 maggio 2012 (RS 0.814.327.1)

Art. 39 cpv. 2 LPAmb

Proroga del termine dal 2019 al 2024 nel par. 4 dell'allegato VII.

­

10.7.13

Convenzione europea del paesaggio, 20 ottobre 2000 (RS 0.451.3)

15.06.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Nuovo titolo: «Convenzione del Consiglio d'Europa sul paesaggio». Apertura ai Paesi non europei.

­

10.7.14

CE Accordo sul trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

15.07.2021

Art. 3a cpv. 1 lett. b e c LNA

­

Modifica dell'allegato concernente le disposizioni applicabili in materia di liberalizzazione del trasporto aereo, gestione del traffico aereo e sicurezza aerea (safety e security).

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11

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

N.

Titolo e data dell'accordo

Base legale

Motivo della denuncia

Data della denuncia e di effetto

1

Perù Accordo di progetto «Agua, Saneamiento, y Manejo del Recurso Hidrico para Piura», 4 aprile 2013

Art. 10 RS 974.0

Gli obiettivi del progetto non possono più essere raggiunti.

20.07.2021; 31.01.2022

2

IDB Accordo che istituisce un fondo svizzero per la cooperazione tecnica nei settori della consulenza e della formazione, 22 dicembre 1994

Art. 10 RS 974.0

Accordo obsoleto.

07.12.2021; 07.12.2021

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