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22.056 Messaggio relativo all'approvazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo del 24 agosto 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 5 aprile 2022 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2022-2709

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Compendio Il Trattato di assistenza giudiziaria tra la Svizzera e il Kosovo oggetto del presente messaggio mira a migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale con detto Stato e contribuisce a contrastare efficacemente la criminalità internazionale.

Rappresenta un ulteriore tassello della rete di accordi internazionali istituita dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, nell'interesse di una maggiore sicurezza.

Situazione iniziale Per un singolo Stato è sempre più difficile affrontare da solo le sfide di un'efficace lotta al crimine. Ciò vale soprattutto per i reati di portata internazionale in aumento a seguito della crescente globalizzazione. Per combattere attivamente il crimine è quindi fondamentale una buona cooperazione con le autorità giudiziarie estere. Il Trattato di assistenza giudiziaria crea una base di diritto internazionale per una cooperazione con il Kosovo in tale ambito.

In passato la Svizzera ha concluso altri accordi simili con diversi Stati. Stipulando il Trattato con il Kosovo, il nostro Paese amplia la rete di accordi internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e coopera in modo più efficiente con un altro Stato nella lotta al crimine internazionale.

Contenuto del Trattato Il Trattato con il Kosovo istituisce una base legale internazionale che consente alle autorità giudiziarie di entrambi gli Stati di collaborare nell'individuare e nel perseguire i reati. Il Trattato riprende i principi fondamentali della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, inoltre comprende alcune disposizioni di altre convenzioni rilevanti per l'assistenza giudiziaria. È quindi in linea con i trattati conclusi finora dalla Svizzera in tale ambito.

Le Parti contraenti si impegnano a prestarsi mutuamente la massima collaborazione secondo le disposizioni del Trattato. L'accordo illustra le possibili misure di mutuo sostegno e fissa le condizioni per la cooperazione e le modalità per l'esecuzione pratica. Illustra inoltre i requisiti di una domanda di assistenza giudiziaria ed elenca in modo esaustivo i possibili motivi per respingerla. Al fine di semplificare e sveltire la procedura, abolisce formalità inutili e designa un'autorità
centrale competente in ciascuno dei due Stati. Per la prima volta è stata introdotta una disposizione che prevede la possibilità di istituire squadre investigative comuni.

Il Trattato non richiede alcuna modifica del diritto vigente.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 27 febbraio 2008 la Svizzera ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo dalla Serbia avviando con la neonata Repubblica del Kosovo rapporti diplomatici e consolari.

Con la dichiarazione d'indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 e il successivo riconoscimento del nuovo Stato da parte della Svizzera, le basi di diritto internazionale, vigenti fino ad allora tra il nostro Paese e il Kosovo in materia di cooperazione in materia penale, sono decadute e da quel momento tale cooperazione si è basata sul diritto interno dei due Stati.

Il Consiglio d'Europa prevede già diversi strumenti che semplificano la cooperazione in materia penale; fondamentali per la Svizzera sono in particolare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19591 (Convenzione europea) e il Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 20012 a tale convenzione (Secondo Protocollo addizionale). Finora hanno ratificato la Convenzione europea 50 Stati mentre 43 hanno aderito al Secondo Protocollo addizionale (stato: aprile 2022). Sia la Convenzione europea che il Secondo Protocollo addizionale sono in vigore in Svizzera, la prima dal 1967 e il secondo dal 2005. Non essendo ancora riconosciuta come Stato da diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa, la Repubblica del Kosovo non può aderire, almeno per il momento, agli strumenti multilaterali citati.

Nel febbraio del 2018, il Kosovo ha proposto alla Svizzera di negoziare un trattato di assistenza giudiziaria. Poiché, come si è detto, il Kosovo non può aderire agli strumenti multilaterali ed è un partner importante per la Svizzera a livello di cooperazione in materia di assistenza giudiziaria, negoziare un trattato bilaterale è stata in questo caso l'unica via percorribile. Il Trattato completa la vigente Convenzione del 14 maggio 20123 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo sul trasferimento dei condannati e permette una collaborazione più stretta tra la Svizzera e il Kosovo nella lotta al crimine. Entrambi gli Stati sono interessati a una cooperazione più efficiente in questo settore, tanto più che in passato vi sono già stati casi di assistenza giudiziaria con il Kosovo riguardanti per lo più reati contro il patrimonio, ma i due Paesi hanno collaborato anche in alcuni casi di omicidio e nella lotta alla criminalità legata
agli stupefacenti. In ogni caso, la necessità di collaborare in modo efficace sussiste in generale per tutti i reati. La conclusione di un trattato di assistenza giudiziaria è positiva anche nell'ottica delle relazioni bilaterali e offre l'opportunità di coinvolgere maggiormente il Kosovo a livello internazionale.

1 2 3

RS 0.351.1 RS 0.351.12 RS 0.344.475

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1.2

Alternative esaminate

La legge federale del 20 marzo 19814 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) permette già oggi alla Svizzera una cooperazione estesa con altri Stati, anche senza un pertinente accordo. Dall'indipendenza del Kosovo anche la cooperazione con questo Stato si fonda sul diritto interno che però non prevede alcun obbligo di cooperare. Affinché la Svizzera, in quanto Stato richiedente, possa beneficiare di una cooperazione estesa e vincolante per l'altro Stato, è necessario concludere un trattato.

1.3

Svolgimento e risultati dei negoziati

Nel marzo del 2020 la Svizzera ha trasmesso al Kosovo una bozza di trattato modellata sulla Convenzione europea, sul Secondo Protocollo addizionale e sui trattati bilaterali di assistenza giudiziaria conclusi dalla Svizzera. Poiché per molto tempo non sono stati possibili negoziati in presenza a causa della pandemia di COVID-19, si sono svolte diverse riunioni online e consultazioni scritte. Infine, su invito delle autorità svizzere, il 28 e il 29 ottobre 2021 si è tenuto a Berna un ciclo di negoziati. I colloqui sono stati caratterizzati da un clima molto gradevole e costruttivo. Fin dall'inizio è emerso il grande interesse di entrambe le parti per un trattato di assistenza giudiziaria.

Inoltre il diritto kosovaro in materia di assistenza giudiziaria si ispira ampiamente alla Convenzione europea e al Secondo Protocollo addizionale il che ha fortemente agevolato i negoziati.

Il Trattato si fonda sui principi del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è in linea con i trattati stipulati dalla Svizzera in questo ambito. È stato possibile riprendere disposizioni dell'AIMP e fondarle su una base di diritto internazionale valida in egual misura per entrambe le Parti. Il Trattato agevola la collaborazione con un altro Stato al di fuori del Consiglio d'Europa, in quanto semplifica e accelera la procedura di assistenza giudiziaria consentendo così di contrastare la criminalità internazionale in modo più efficace.

Il nostro Consiglio ha approvato il Trattato il 4 marzo 2022, in seguito firmato a Pristina il 5 aprile 2022 dalla ministra della giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, e dall'ambasciatore svizzero nella Repubblica del Kosovo, Thomas Kolly.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023. Il programma di legislatura 2019­2023 fissa tuttavia come obiettivo la lotta efficace alla criminalità e al terrorismo.

4 5 6

RS 351.1 FF 2020 1565 FF 2020 7365

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Il progetto si inscrive nella politica svizzera volta ad ampliare progressivamente a livello mondiale la rete di accordi di cooperazione internazionale in materia penale nell'interesse di una lotta più efficace contro la criminalità7. Si inserisce quindi nella strategia del nostro Consiglio che mira a garantire la sicurezza attraverso maggiore collaborazione (cfr. rapporto del Consiglio federale del 7 giugno 19998 «Sicurezza attraverso la cooperazione»). Grazie a una cooperazione più stratta concordata, il progetto contribuisce a combattere la criminalità internazionale.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo), una procedura di consultazione deve essere indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)10. Questo è il caso del Trattato.

Secondo l'articolo 3a LCo, si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto (cpv. 1 lett. b).

Il Trattato si iscrive nella politica pluriennale del Consiglio federale tesa ad estendere la rete mondiale di accordi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Il suo contenuto corrisponde in gran parte a quello dei trattati di assistenza giudiziaria già conclusi dalla Svizzera. La nuova disposizione sulle squadre investigative comuni corrisponde al contenuto dell'articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale e degli articoli 80dter­80dduodecies AIMP. Una consultazione non avrebbe quindi fornito nuove informazioni, poiché sono note le posizioni degli ambienti interessati.

Si è pertanto rinunciato a una consultazione in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b.

3

Punti essenziali del trattato

Il Trattato disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Kosovo nelle indagini, nel perseguimento e nella repressione dei reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria.

7

8 9 10

Cfr. messaggio 23 gen. 2008 sul programma di legislatura 2007­2011, FF 2008 597, e messaggio del 25 gen. 2012 sul programma di legislatura 2011­2015, FF 2012 305, entrambi fissano come obiettivo il rafforzamento della cooperazione internazionale.

FF 1999 6561 RS 172.061 RS 101

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Il Trattato si basa sulla Convenzione europea e sul suo Secondo Protocollo addizionale nonché sull'AIMP di cui riprende i principi più importanti. Analogamente ai trattati di assistenza giudiziaria conclusi finora dalla Svizzera, il Trattato elenca i possibili provvedimenti a sostegno di un procedimento penale avviato nell'altro Paese, definisce le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria, illustra le informazioni che una domanda deve contenere affinché possa essere trattata dallo Stato richiesto e disciplina le modalità di esecuzione della domanda. Sancisce inoltre principi importanti per la Svizzera, come il requisito della doppia punibilità o il principio di specialità, ossia la limitazione dell'utilizzo delle informazioni o dei mezzi di prova. Elenca in modo esaustivo i motivi per cui l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata o differita, ad esempio se ci sono seri motivi per ritenere che alla persona penalmente perseguita non possono essere assicurate garanzie fondamentali in materia di diritti umani oppure che tale persona sia perseguita ad esempio per le sue convinzioni politiche.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, il Trattato riprende la nuova disposizione sulla protezione dei dati (art. 9) inserita nel Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 4 febbraio 201911 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Indonesia (Trattato con l'Indonesia). A differenza dei precedenti trattati di assistenza giudiziaria, il Trattato contiene una disposizione sulla responsabilità delle persone giuridiche e una sulle squadre investigative comuni.

Il Trattato non richiede un'attuazione legislativa in Svizzera e si fonda sui principi del vigente diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria. Le sue disposizioni sono sufficientemente dettagliate e possono essere direttamente applicate.

Il Trattato è stato concluso in tedesco, inglese e albanese. Queste tre versioni linguistiche fanno ugualmente fede; in caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

4

Commento ai singoli articoli del trattato

Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Il Trattato introduce tra le Parti un obbligo internazionale di prestarsi mutuamente assistenza giudiziaria in materia penale. La cooperazione deve essere quanto più ampia possibile in conformità con le disposizioni previste dal Trattato. Una domanda presentata in base al Trattato va accolta se non sussistono motivi di inapplicabilità o di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 e se sono soddisfatte le altre condizioni previste dal Trattato, come ad esempio la doppia punibilità quando l'esecuzione di una domanda implica misure coercitive (art. 6).

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

Il paragrafo 1 elenca i provvedimenti di assistenza giudiziaria che possono essere adottati a sostegno della Parte richiedente. Si tratta di provvedimenti usuali in questo

11

RS 0.351.942.7

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ambito, già previsti nel diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria. Una clausola completiva prevede la possibilità di ordinare anche altri provvedimenti rispetto a quelli espressamente elencati (lett. k), a condizione che siano compatibili con gli scopi del Trattato e con il diritto della Parte richiesta. La disposizione garantisce flessibilità in ogni singolo caso e permette di tenere conto di esigenze particolari e sviluppi futuri.

Il paragrafo 2 estende il campo di applicazione del Trattato ai procedimenti penali nei confronti delle persone giuridiche. Il fatto che il diritto della Parte richiesta non preveda la responsabilità penale delle persone giuridiche nel suo diritto amministrativo o penale, non può di per sé giustificare il rifiuto di una domanda di assistenza.

Una norma di identico tenore compare all'articolo 1 paragrafo 4 del Secondo Protocollo addizionale.

Il paragrafo 3 riprende l'obbligo, introdotto per la prima volta in un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria con l'Indonesia, di prestarsi mutuamente la massima assistenza giudiziaria possibile, nel rispetto del diritto interno della Parte richiesta, anche in materia fiscale. Nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria, la presenza di reati fiscali costituiva un motivo facoltativo per il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria.

Di fatto il paragrafo 3 non assume una portata particolare per la Svizzera, poiché non va al di là di quanto previsto dall'AIMP (in particolare art. 3 cpv. 3 AIMP) che continua ad essere determinante per la Svizzera.

Il paragrafo 4 sancisce uno dei principi noti al diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria, ossia che il Trattato può essere applicato anche alle richieste connesse con reati commessi prima della sua entrata in vigore. Il principio è già esplicitamente previsto nei trattati di assistenza giudiziaria con l'Indonesia12, gli Stati Uniti13 e l'Australia14. Tuttavia, la disposizione non si applica alle procedure di assistenza giudiziaria già concluse né alle domande di assistenza rifiutate definitivamente.

Art. 3

Inapplicabilità

Come tutti i trattati di assistenza giudiziaria finora conclusi dalla Svizzera, il Trattato con il Kosovo si limita all'assistenza giudiziaria accessoria in materia penale. Gli altri settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, ossia l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente oppure la loro ricerca in vista dell'estradizione, l'esecuzione di sentenze penali, il trasferimento di persone condannate affinché scontino la loro pena non rientrano nel suo campo d'applicazione.

La consegna di valori patrimoniali di cui all'articolo 22, che di norma si basa su una sentenza della Parte richiedente, non rientra nel caso di esclusione previsto alla lettera b.

12 13 14

RS 0.351.942.7; art. 2 par. 2.

Trattato del 25 mag. 1973 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6); art. 41 par. 2.

Trattato del 25 nov. 1991 tra la Svizzera e l'Australia sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.915.8); art. 22 par. 2.

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Art. 4

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

Il paragrafo 1 elenca in modo esaustivo i motivi per cui si può rifiutare l'assistenza giudiziaria. Si tratta dei motivi di rifiuto usuali per la Svizzera, già previsti nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria. L'assistenza può essere rifiutata per reati politici e militari (lett. a e b), per casi in cui l'esecuzione della domanda è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali (lett. c), per fatti che sono già stati giudicati da un tribunale (lett. d) o per determinate condizioni riguardanti i diritti umani (lett. e ed f). Il motivo di rifiuto della lettera g, aggiunto su richiesta del Kosovo, prevede che una domanda possa essere rifiutata se il reato in oggetto è punibile nella Parte richiedente con una pena vietata secondo il diritto della Parte richiesta. Dal punto di vista svizzero, la disposizione concretizza il divieto, di cui all'articolo 2 lettere a e b AIMP, di pene disumane o incompatibili con il diritto svizzero. Il contenuto della disposizione è coperto dalla lettera c. Sempre su richiesta del Kosovo, i casi in cui la domanda è contraria al diritto interno della Parte richiesta o non è conforme alle disposizioni del Trattato (lett. h), possono costituire un ulteriore motivo di rifiuto; anche in questo caso la disposizione è coperta dalla lettera c.

Se in un caso concreto esiste un motivo di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, la Parte richiesta decide, sulla base del suo diritto interno, se negare o meno l'assistenza giudiziaria. A tale riguardo per la Svizzera trovano applicazione soprattutto gli articoli 1a, 2, 3 e 5 AIMP. In presenza di uno dei motivi elencati in questi articoli, l'assistenza giudiziaria va rifiutata. Secondo la concezione giuridica svizzera, la nozione di «ordine pubblico» (cfr. lett. c) comprende anche il rispetto dei diritti fondamentali.

Questi includono in particolare il diritto alla vita, il divieto della tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché le garanzie procedurali fondamentali sancite, a livello europeo, nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 4 novembre 195015 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, a livello universale (CEDU), in particolare nel Patto internazionale del 16 dicembre 196616 relativo ai diritti civili
e politici (Patto ONU II). La menzione esplicita dei motivi di rifiuto inerenti ai diritti umani (lett e ed f) aumenta la certezza del diritto e rafforza ulteriormente l'importanza attribuita al rispetto di tali diritti.

L'applicazione del Trattato vincola pertanto le Parti agli obblighi previsti dai citati strumenti di tutela dei diritti umani. Mentre per la Svizzera tali obblighi derivano dal fatto che il nostro Paese è parte contraente di detti strumenti, per il Kosovo essi discendono dall'articolo 22 della sua costituzione17. La costituzione garantisce i diritti umani e fondamentali sanciti da questi strumenti e li dichiara direttamente applicabili.

Il paragrafo 2 accorda alle Parti la possibilità di differire l'assistenza giudiziaria a favore di un procedimento penale nazionale. Ad esempio, se nell'ambito di una pro-

15 16 17

RS 0.101 RS 0.103.2 Costituzione della Repubblica del Kosovo 2008, consultabile all'indirizzo; https://mapl.rks-gov.net/en/ > Legislation and Policies > Constitution of the Republic of Kosovo.

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cedura di assistenza giudiziaria si richiedono mezzi di prova necessari in un procedimento penale in corso nella Parte richiesta, la loro consegna può essere differita alla conclusione di tale procedimento.

Il paragrafo 3 disciplina la procedura da seguire prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria: in questo caso la Parte richiesta informa la Parte richiedente sui motivi del possibile rifiuto o differimento (par. 3 lett. a). Nel contempo la Parte richiesta deve verificare se comunque l'assistenza giudiziaria può esser fornita parzialmente o a determinate condizioni. Di per sé è ovvia l'aggiunta secondo cui le condizioni poste devono essere rispettate dallo Stato richiedente (par. 3 lett. b).

Art. 5

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui le domande di assistenza giudiziaria sono eseguite conformemente al diritto della Parte richiesta. In Svizzera sono determinanti l'AIMP e il Codice di procedura penale (CPP)18.

Il paragrafo 2 prevede una deroga a tale principio: su espressa richiesta della Parte richiedente, può essere eseguita una procedura secondo le norme di quest'ultima se il diritto della Parte richiesta non vi si oppone. Questo per evitare che l'uso come mezzi di prova delle informazioni ottenute tramite l'assistenza giudiziaria non sia possibile o sia reso sproporzionatamente difficile nella Parte richiedente in quanto non è stata osservata la procedura per la raccolta di prove prevista dal diritto interno. Disposizioni analoghe si trovano all'articolo 65 AIMP e all'articolo 8 del Secondo Protocollo addizionale.

Art. 6

Doppia punibilità e misure coercitive

Ciascuna Parte può respingere la domanda la cui esecuzione implica misure coercitive e se la condotta imputata non costituisce alcun reato secondo il diritto di entrambe le Parti (par. 1). Se la Svizzera è la Parte richiesta, può disporre misure coercitive nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria soltanto se i fatti indicati nella domanda hanno tutti gli elementi oggettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Il requisito della cosiddetta doppia punibilità per disporre misure coercitive è uno dei cardini del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è sancito dall'articolo 64 AIMP e nella dichiarazione della Svizzera in merito all'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione europea. L'articolo 64 capoverso 2 AIMP introduce due eccezioni secondo cui, anche senza la doppia punibilità, possono essere ordinate misure coercitive ossia provvedimenti a discarico della persona perseguita e provvedimenti volti a perseguire un atto sessuale su minori.

Il paragrafo 2 precisa il requisito della doppia punibilità. È determinante che sussistano gli elementi costitutivi di un reato punibile in entrambi gli Stati, ma non è necessario che coincida la designazione di tale reato o che la fattispecie sia assegnata alla stessa categoria di reati.

18

RS 312.0

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Il paragrafo 3 elenca le misure coercitive. L'elenco corrisponde alla concezione giuridica svizzera della nozione di misure coercitive. Elenchi simili si trovano già in precedenti trattati di assistenza giudiziaria19.

Art. 7

Misure provvisorie

Questa importante disposizione ai fini pratici permette, su domanda della Parte richiedente, di ordinare misure provvisorie per preservare mezzi di prova, mantenere una situazione esistente o proteggere interessi giuridici minacciati (par. 1). Si ispira all'articolo 18 capoverso 1 AIMP e si trova come principio anche all'articolo 24 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione. L'autorità competente della Parte richiesta ordina le misure sollecitate come per esempio il congelamento dei conti bancari, a condizione che non sussistano motivi manifestamente contrari all'assistenza giudiziaria nel caso concreto. La Parte richiesta può anche ordinare parzialmente le misure provvisorie o vincolarle a condizioni.

Se il ritardo costituisce un pericolo, le misure provvisorie possono essere ordinate già prima dell'inoltro di una da domanda formale di assistenza giudiziaria (par. 2). È sufficiente che la domanda sia annunciata. Comunque le informazioni della Parte richiedente devono essere tali da permettere alla Parte richiesta di verificare se vi siano tutte le condizioni per poter ordinare le misure provvisorie. La Parte richiesta limita temporalmente la misura, in conformità al principio della proporzionalità, fino al ricevimento della domanda formale di assistenza giudiziaria. Per tale motivo pone all'altro Stato un termine per presentare la domanda adeguato alle circostanze. Se il termine scade inutilizzato la misura va revocata.

Art. 8

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

Il principio di specialità, importante a livello di assistenza giudiziaria per la Svizzera, limita l'uso da parte della Parte richiedente delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria. Se intende utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti per uno scopo diverso da quello indicato nella domanda, la Parte richiedente deve chiedere previamente l'assenso dell'Autorità centrale della Parte richiesta (par. 1). Il paragrafo 2 definisce le deroghe restrittive per cui il previo assenso dell'Autorità centrale non è necessario (lett. a­c).

Art. 9

Confidenzialità

Per la prima volta viene inserita in un Trattato bilaterale sull'assistenza giudiziaria una disposizione sulla confidenzialità. In determinati casi, la divulgazione prematura dell'indagine penale può comprometterne l'esito. In simili circostanze, è essenziale tutelare la confidenzialità e limitare la consultazione dei documenti nonché la partecipazione al procedimento in base a quanto prescritto dalle legislazioni nazionali.

L'articolo 80b capoverso 2 AIMP prevede per la Svizzera diritti limitati di partecipazione al procedimento e di esame degli atti in determinati casi.

19

Cfr. p. es. i Trattati con l'Indonesia (RS 0.351.942.7; art. 6 par. 3) o con la Columbia (RS 0.351.926.3; art. 7 par. 2).

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Art. 10

Dati personali

L'articolo 10 riprende una disposizione introdotta per la prima volta nel Trattato con l'Indonesia e riguardante la protezione dei dati trasmessi nel quadro dell'assistenza giudiziaria20. Questa disposizione è in linea con la legislazione unionale sulla protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (cfr. la direttiva [UE] 2016/68021). Sulla base dell'accordo di associazione a Schengen con l'UE, la Svizzera si è impegnata a recepire, attuare e applicare tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen. La direttiva (UE) 2016/680, che corrisponde a uno di questi sviluppi, impone agli Stati Schengen e alle autorità interessate di proteggere i dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre stabilisce i principi che gli Stati Schengen devono rispettare in materia di trattamento, trasmissione e uso dei dati personali nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Quando si trasmettono dati personali a Stati terzi o a organizzazioni internazionali si deve tener conto in particolare dei principi di cui agli articoli 35 e 37 della direttiva.

L'articolo 11f AIMP attua tali disposizioni, prevedendo ad esempio che una protezione adeguata dei dati personali può essere garantita anche da un trattato internazionale (art. 11f cpv. 2 lett. b AIMP). Di conseguenza l'articolo 10 sancisce una serie di principi generali, rilevanti anche per il settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, e impone alle Parti di proteggere i dati trattati in tale ambito e di garantire i diritti delle persone in relazione alla trasmissione dei loro dati. In Svizzera tali disposizioni si applicano già22. Nel Trattato la disposizione è stata inserita affinché anche il Kosovo rispetti i relativi principi.

Meritano di essere menzionati in dettaglio i punti elencati appresso.

Il principio della destinazione vincolata, sancito nel paragrafo 1, attua, sotto il profilo della protezione dei dati, la restrizione d'uso per motivi immanenti all'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 8. La Parte richiesta può subordinare l'uso dei documenti trasmessi a determinate condizioni che la Parte richiedente è tenuta a rispettare. Se lo Stato destinatario intende
utilizzare i dati anche per altri scopi, deve prima chiedere l'assenso dello Stato che li ha trasmessi. Ciò non è necessario nei casi previsti all'articolo 8 paragrafo 2 lettere a­c in quanto si tratta di una conseguenza necessaria delle corrispondenti deroghe al principio di specialità. Come uno Stato può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria per altri scopi rispetto a quelli indicati nella domanda senza previo assenso dello Stato che li 20 21

22

RS 0.351.942.7; art. 9 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Cfr. anche le pertinenti disposizioni della legge del 28 sett. 2018 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (RS 235.3) in combinato disposto con la parte prima, capitolo 1b AIMP; inoltre l'art. 11a AIMP già in vigore e concernente il sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell'Ufficio federale di giustizia in combinato disposto con l'omonima ordinanza del 23 sett. 2016 (RS 351.12), l'art. 80b AIMP (partecipazione al procedimento ed esame degli atti) e l'art. 80e segg. AIMP (rimedi giuridici).

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trasmessi, può rinunciare a tale consenso per utilizzare i dati personali per scipi diversi da quelli per cui sono stati trasmessi. Per questa ragione si deve applicare la stessa interpretazione restrittiva della deroga.

Secondo il paragrafo 2 lettera a, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria sono trasmessi solamente i dati relativi alla domanda. Anche altri principi in materia di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, quali la rettifica di dati errati o la tracciabilità della trasmissione dei dati, che può essere garantita dalla documentazione nel pertinente sistema di gestione delle pratiche (lett. d), corrispondono al diritto svizzero vigente.

Ciò vale anche per l'obbligo di proteggere i dati dalla perdita, dalla distruzione, dall'alterazione e dall'accesso o utilizzo non autorizzati (par. 3), il che può essere garantito in particolare da impostazioni predefinite.

Secondo il paragrafo 4 le Parti devono garantire il diritto delle persone interessate dalla trasmissione dei dati all'informazione e all'accesso ai dati che le riguardano, alla loro cancellazione o rettifica oppure alla limitazione del loro trattamento. Tenendo adeguatamente conto dei diritti fondamentali della persona, questi diritti possono essere limitati o differiti se lo esigono interessi legittimi, quali la tutela della sicurezza pubblica e nazionale, la prevenzione e il perseguimento di reati o la tutela dei diritti e delle libertà di terzi (par. 5). Gli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2016/680 prevedono gli stessi motivi per limitare i diritti delle persone i cui dati sono trasmessi. In Svizzera si applicano gli articoli 11b, 11d e 80b AIMP, completati dalle pertinenti disposizioni sulla procedura di ricorso secondo gli articoli 80e­80l AIMP.

Art. 11

Presenza di persone che partecipano al procedimento

La disposizione permette alle persone che partecipano al procedimento all'estero (p. es. giudici istruttori, procuratori, difensori) di presenziare all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nella Parte richiesta, a condizione che tale Parte vi acconsenta. Una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 4 della Convenzione europea.

In Svizzera, l'attuazione di tale disposizione è disciplinata dall'articolo 65a AIMP, se la Svizzera è la Parte richiesta. La procedura è sempre condotta dalla competente autorità giudiziaria svizzera.

Art. 12

Deposizione di testimoni nella Parte richiesta

La disposizione definisce la procedura da seguire nell'ambito dell'audizione di testimoni nella Parte richiesta. L'audizione avviene conformemente al diritto di tale Stato.

Per quanto riguarda il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone può far valere anche il diritto della Parte richiedente (par. 1). Se il testimone rifiuta di testimoniare richiamandosi al diritto della Parte richiedente, tale Parte deve comunicare alla Parte richiesta se il rifiuto è ammissibile secondo il proprio diritto (par. 2). Il fatto di avvalersi del diritto di rifiutare la testimonianza non può comportare alcuna sanzione legale (par. 3).

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Art. 13­15

Comparizione di testimoni o di periti nella Parte richiedente

Queste disposizioni riprendono ampiamente le norme contenute nella Convenzione europea (art. 8­10 e art. 12). Diversamente dai trattati di assistenza giudiziaria precedentemente conclusi dalla Svizzera, è stato concordato con il Kosovo, in linea con la Convenzione europea, un termine di immunità di 15 giorni per i testimoni e i periti invitati a comparire durante il quale gli interessati non possono essere perseguiti o sottoposti a limitazioni della libertà personale per reati o condanne precedenti la loro partenza dalla Parte richiesta23. Un'analoga immunità è prevista per le persone invitate a comparire nella Parte richiedente per rispondere di fatti o condanne non indicati nella citazione (par. 1 e 2 in combinato disposto con il par. 4).

Art. 16

Portata della testimonianza nella Parte richiedente

L'articolo 16 precisa che una persona che compare nella Parte richiedente in seguito a una citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di una delle due Parti le consenta di rifiutare (par. 1).

Se il testimone rifiuta di testimoniare o di produrre mezzi di prova richiamandosi al diritto della Parte richiesta, quest'ultima deve comunicare alla Parte richiedente se il diritto di rifiutare la testimonianza è ammissibile secondo la propria legislazione. Il fatto di avvalersi del diritto di rifiutare la testimonianza non può comportare alcuna sanzione legale (par. 2).

Art. 17

Trasferimento temporaneo di detenuti

La disposizione si rifà all'articolo 11 della Convenzione europea ed è completata dal paragrafo 4 secondo cui il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nella Parte richiedente è computato nell'espiazione della pena inflitta nella Parte richiesta. La disposizione si trova già in precedenti trattati di assistenza giudiziaria.

Art. 18

Audizione mediante videoconferenza

Questa disposizione riprende i principi dell'articolo 9 del Secondo Protocollo addizionale. Come nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria, disciplina le condizioni e le modalità in base alle quali una persona può essere ascoltata come testimone o perito nella Parte richiesta tramite un collegamento video diretto senza dover comparire nella Parte richiedente. Tale disposizione è applicabile se per la persona in questione non è opportuno o possibile comparire di persona nella Parte richiedente (par. 1). L'età e lo stato di salute della persona interessata, la necessità di assicurare la protezione di un testimone oppure il rischio di fuga o di collusione possono deporre a favore del ricorso alla videoconferenza. Altri casi di applicazione possono riguardare ad esempio una persona che si è rifugiata all'estero perché rischia di essere perseguita penalmente nella Parte richiedente, oppure un testimone la cui presenza è indispensabile per lo svolgimento di un altro procedimento nella Parte richiesta o che è 23

Cfr. p. es. i trattati di assistenza giudiziaria con l'Indonesia (RS 0.351.942.7; art. 21 par. 4), Columbia (RS 0.351.926.3; art. 20 par. 4) e Argentina (RS 0.351.915.4; art. 18 par. 3), nei quali tale termine è di 30 giorni.

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oggetto di una procedura di estradizione verso uno Stato terzo. La videoconferenza si è rivelata uno strumento importante nella cooperazione in materia di assistenza giudiziaria soprattutto durante la pandemia di COVID-19.

Se sono soddisfatte le condizioni per svolgere la videoconferenza, la Parte richiesta acconsente a tale tipo di audizione a condizione che il suo impiego non sia contrario ai principi fondamentali del suo diritto (par. 2). Ciò significa per la Svizzera che il ricorso alla videoconferenza non deve violare il diritto a un processo equo. Tuttavia, l'audizione tramite videoconferenza non può essere rifiutata soltanto perché il diritto della Parte richiesta non la prevede o perché in base al suo diritto interno alcuni requisiti specifici per l'audizione non sono soddisfatti. Neanche la mancanza di attrezzature tecniche è un motivo sufficiente per il rifiuto, a condizione che la Parte richiedente possa fornire l'equipaggiamento tecnico necessario. In Svizzera la base legale per l'audizione mediante videoconferenza è l'articolo 144 capoverso 1 CPP.

Una delle regole procedurali più importanti è che l'audizione condotta da un rappresentante della Parte richiedente deve rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta (par. 4 lett. a). Se la Svizzera è la Parte richiesta, l'autorità giudiziaria svizzera presente deve intervenire in particolare se l'autorità giudiziaria estera richiedente utilizza mezzi disonesti o scorretti durante l'audizione. Come nelle audizioni ordinarie, la persona da sentire può essere assistita da un interprete (lett. d) e si possono concordare anche misure per la sua protezione (lett. b). Se la persona da sentire si avvale del diritto di rifiutare la testimonianza, si applicano le disposizioni valide nelle audizioni ordinarie (lett. e). Il verbale richiesto dal paragrafo 5 si limita alle circostanze dell'audizione (luogo, data, partecipanti, ecc.). Il tenore delle dichiarazioni non deve essere riprodotto.

Per le audizioni mediante videoconferenza di imputati o indiziati è necessario il consenso di questi ultimi. La Parte richiesta è libera di dare seguito o meno alla domanda (par. 7).

Art. 19­21

Incartamenti dei tribunali, del perseguimento penale e della procedura istruttoria; casellario giudiziale e scambio di informazioni penali; consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova

L'articolo 21 ha per oggetto uno dei cardini dell'assistenza giudiziaria: la consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova che la Parte richiedente ha chiesto per il suo procedimento penale. Le modalità della consegna corrispondono per analogia a quanto previsto dall'articolo 74 AIMP. L'articolo 19 precisa che su richiesta devono essere consegnati anche gli incartamenti dei tribunali e della procedura istruttoria, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario. In linea di principio tali documenti devono riferirsi a un procedimento archiviato. Gli incartamenti di un procedimento pendente possono essere consegnati solamente con il consenso dell'autorità competente della Parte richiesta. L'articolo 20 prevede inoltre che la Parte richiesta possa consegnare anche estratti del casellario giudiziale nella misura ammessa dal proprio diritto interno. In Svizzera la pertinente base legale è l'ordinanza

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VOSTRA del 29 settembre 200624. Data l'ampia ristrutturazione del casellario giudiziale in corso al momento, il rinvio al diritto nazionale consente la flessibilità necessaria per adattarsi ai futuri sviluppi. Analogamente a quanto previsto nei precedenti trattati di assistenza giudiziaria, le modalità di consegna sono disciplinate dall'articolo 13 della Convenzione europea.

Art. 22

Consegna di oggetti e beni

L'articolo 22 rappresenta un altro elemento chiave dell'assistenza giudiziaria che integra la consegna di elementi di prova ai sensi degli articoli 19­21 e riveste una grande importanza pratica. La disposizione è in linea con l'articolo 74a AIMP.

Il paragrafo 1 pone le basi per consentire alla Parte richiesta di consegnare alla Parte richiedente oggetti e beni frutto di un reato, affinché quest'ultima possa confiscarli o restituirli agli aventi diritto. La disposizione considera come beni derivanti da reato sia gli strumenti usati per commettere l'atto illecito sia il provento del reato, incluso l'eventuale valore di rimpiazzo. Prima di poter procedere alla consegna, vanno soddisfatte le pretese avanzate in buona fede da terzi. Nella pratica si tratterà principalmente di domande di restituzione di beni che sono stati confiscati su richiesta nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

Secondo il paragrafo 2, di regola la consegna avviene soltanto se la Parte richiedente presenta una decisione definitiva di confisca. In casi eccezionali la Parte richiesta può derogare a questa regola e restituire gli oggetti o i beni in una fase anteriore del procedimento. La consegna anticipata è presa in considerazione quando sussistono chiari indizi che gli oggetti o i beni sottoposti a sequestro cautelativo sono stati acquisiti illecitamente e possono essere attribuiti senza ombra di dubbio a una persona o a un determinato gruppo di persone. In tal caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è opportuno che la Svizzera privi lo Stato richiedente della refurtiva fino alla conclusione del procedimento penale25.

Art. 23

Sequestro e confisca

Su richiesta del Kosovo è stata inserita nel Trattato una disposizione esplicita sul sequestro e la confisca di beni, documenti, incartamenti e mezzi di prova, secondo cui le domande di sequestro e di confisca vanno presentate secondo il diritto interno della Parte richiedente (par. 1). Il contenuto della disposizione tuttavia non va oltre a quanto già disciplinato all'articolo 2 paragrafo 1.

Il paragrafo 2 permette alla Parte richiesta di differire, se necessario nell'ambito di un procedimento penale sul proprio territorio, la consegna degli oggetti e dei beni confiscati fino alla conclusione di tale procedimento. Il paragrafo 2 concretizza così la disposizione generale dell'articolo 4 paragrafo 2.

Nell'applicare l'articolo 23 paragrafi 1 e 2, la Parte richiesta deve tener conto dei legittimi interessi delle parti interessate dalla confisca dei beni, compresi gli interessi

24 25

RS 331 DTF 131 II 169 consid. 6 (assistenza giudiziaria alla Nigeria).

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legittimi dei fiduciari (par. 3). La disposizione è in linea con l'articolo 74a AIMP e non introduce alcun obbligo ulteriore rispetto a quelli previsti.

Art. 24

Suddivisione dei beni confiscati

La suddivisione dei beni confiscati è un mezzo importante per promuovere la cooperazione internazionale. La partecipazione finanziaria dello Stato che ha contribuito, grazie alla sua cooperazione, al successo di una procedura di confisca mira a indurlo a garantire una cooperazione efficace anche in futuro.

Il paragrafo 1 istituisce il principio della suddivisione dei beni confiscati. Per ogni singolo caso va stipulato un accordo di ripartizione in cui le Parti stabiliscono le modalità concrete come, ad esempio, le condizioni o la chiave di ripartizione (cpv. 2). La legge federale del 19 marzo 200426 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati è determinante nei casi in cui la confisca è di competenza della Svizzera.

Art. 25

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

La disposizione coincide con l'articolo 7 della Convenzione europea. Prevede tuttavia una differenza: la citazione per una persona, perseguita penalmente nello Stato richiedente e che si trova nello Stato richiesto, deve essere recapitata all'Autorità centrale dello Stato richiesto al più tardi 45 giorni prima della data dell'audizione (par. 4). Nei rapporti con gli Stati aderenti alla Convenzione europea tale termine è di 30 giorni27.

Art. 26

Squadre investigative comuni

Con l'articolo 26 viene introdotta per la prima volta in un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria una disposizione che prevede la possibilità di istituire squadre investigative comuni (SIC). In Svizzera questa misura di assistenza giudiziaria è disciplinata dal luglio 2021 negli articoli 80dter­80dduodecies AIMP. L'introduzione di questa disposizione nel Trattato garantisce la reciprocità. Come previsto anche dall'articolo 80dduodecies AIMP, lo scopo e le condizioni alle quali una SIC è impiegata devono essere stabiliti dalle autorità responsabili in un accordo specifico (par. 2).

Art. 27­33

Procedura: Autorità centrale; forma della domanda e vie di trasmissione; contenuto ed esecuzione della domanda; autenticazione; lingua; spese d'esecuzione

Le regole per la procedura di assistenza giudiziaria corrispondono ampiamente agli altri trattati di assistenza giudiziaria e si rifanno alle disposizioni della Convenzione europea (art. 14­17 e 20) e del Secondo Protocollo addizionale (art. 4 e 5). Meritano particolare attenzione le disposizioni commentate qui di seguito.

26 27

RS 312.4 Cfr. la dichiarazione della Svizzera all'art. 7 par. 3 della Convenzione europea (RS 0.351.1).

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Art. 27 e 30

Autorità centrale; esecuzione della domanda

L'Autorità centrali svolgono un ruolo importante nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria poiché trasmettono e ricevono le domande in materia inoltre comunicano direttamente tra loro (art. 27 par. 2). Sono inoltre responsabili dell'esame preliminare delle domande e, se non compete loro il trattamento secondo il diritto interno, dell'inoltro alle autorità nazionali responsabili. Sono comunque responsabili di coordinare l'esecuzione delle domande (art. 27 par. 3 e art. 30 par. 2). Se dall'esame preliminare sommario risulta che una domanda presenta lacune, l'Autorità centrale ne esige la modifica (art. 30 par. 1). Una volta che l'autorità competente ha dato seguito alla domanda, l'Autorità centrale controlla che l'esecuzione sia completa e trasmette successivamente i risultati e i mezzi di prova all'Autorità centrale della Parte richiedente (art. 30 par. 3). Se tra l'autorità richiedente e quella richiesta sorgono difficoltà o malintesi, le Autorità centrali assumono il ruolo di mediatore.

L'Autorità centrale per la Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia (UFG; art. 27 par. 1), cui secondo l'AIMP competono i suddetti compiti di verifica, trasmissione e controllo (p. es. art. 17 cpv. 2­4, 29, 78 e 79 AIMP). Mentre il deferimento dell'esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria ai pubblici ministeri cantonali competenti o alle autorità federali, quali il Ministero pubblico della Confederazione o all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, costituisce la norma, nei casi di cui all'articolo 79a AIMP, l'UFG può decidere autonomamente in merito all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

Art. 29

Contenuto della domanda

Questa disposizione enumera dettagliatamente le informazioni da indicare in una domanda di assistenza giudiziaria e la sua importanza pratica non è da sottovalutare.

Ai fini di una maggiore trasparenza e chiarezza, l'elenco, come già nel Trattato con l'Indonesia (art. 27), è più esaustivo rispetto ai precedenti trattati di assistenza giudiziaria e mira a evitare perdite di tempo dovute a integrazioni o correzioni delle domande da parte della Parte richiedente.

Art. 31

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

L'esenzione della legalizzazione, da tempo una prassi tra gli Stati contraenti della Convenzione europea, rappresenta un importante progresso nelle relazioni con altri Stati, dal momento che questi Paesi attribuiscono notevole importanza al rispetto delle formalità procedurali. I mezzi di prova trasmessi dall'UFG in qualità di Autorità centrale sono accettati dal Kosovo senza ulteriori giustificazioni o attestati di legittimazione, il che contribuisce a semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria.

Art. 33

Spese d'esecuzione

La disposizione sulle spese contenuta nel Trattato corrisponde alla prassi in uso nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale: tale assistenza è di regola gratuita. Sono possibili eccezioni solamente nei casi espressamente menzionati, che, 17 / 22

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nei rapporti con il Kosovo, comprendono, ai sensi del paragrafo 1 lettera e, anche i costi per le misure di sorveglianza segreta (cfr. p. es. art. 18a e 18b AIMP) e se non è stato concordato diversamente.

Art. 34

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

È possibile che nel corso delle proprie indagini e dei perseguimenti penali le autorità di una Parte contraente vengano in possesso di informazioni che potrebbero interessare anche le autorità giudiziarie dell'altra Parte. In questi casi è nell'interesse del perseguimento penale che tali informazioni possano essere trasmesse, a determinate condizioni, alle autorità dell'altro Stato senza che sia stata precedentemente presentata una domanda di assistenza giudiziaria. Lo scambio tempestivo e rapido delle informazioni può infatti essere decisivo nella lotta contro la criminalità.

Questa disposizione si fonda sull'articolo 11 del Secondo Protocollo addizionale e si trova già in altri precedenti trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera28. La disposizione si rifà all'articolo 10 della Convenzione dell'8 novembre 199029 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

L'obiettivo della trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova è permettere all'altra Parte di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria, promuovere un perseguimento penale o agevolare un'indagine penale in corso (par. 1). Lo scambio di informazioni deve avvenire tramite le autorità centrali e nel rispetto del diritto interno. L'articolo 67a AIMP disciplina i dettagli nel caso in cui siano le autorità svizzere a trasmettere le informazioni e i mezzi di prova all'altro Stato. Trattandosi di una disposizione potestativa, le Parti contraenti non sono tuttavia obbligate ad applicarla.

L'autorità che fornisce le informazioni e i mezzi di prova può, conformemente al proprio diritto, subordinarne l'uso a condizioni vincolanti per lo Stato ricevente (par. 2).

Art. 35

Denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca

La disposizione copre i casi disciplinati nella quarta parte dell'AIMP e crea la base di diritto internazionale affinché non restino impuniti reati che una Parte non può perseguire autonomamente. La disposizione consente a una Parte di chiedere all'altra di promuovere un procedimento penale fornendole i mezzi di prova pertinenti (par. 1).

Questo modo di procedere si impone nei casi in cui una Parte, pur avendo indizi concreti che sia stato commesso un reato, non è in grado di istruire un procedimento penale. Il caso tipico è ad esempio quando una persona dopo aver commesso un reato in una Parte fugge nel territorio dell'altra e non può esser successivamente estradata (p. es. a causa della sua nazionalità). È anche ipotizzabile che una Parte abbia indizi concreti che sia stato commesso un reato contro un suo cittadino nell'altra Parte e non possa perseguire legalmente l'autore del reato perché non è possibile un'estradizione.

28

29

Cfr. p. es. i trattati di assistenza giudiziaria con il Brasile (RS 0.351.919.81; art. 29), Messico (RS 0.351.956.3; art. 30), Cile (RS 0.351.924.5; art. 32), Argentina (RS 0.351.915.4; art. 30), Columbia (RS 0.351.926.3; art. 32) e Indonesia (RS 0.351.942.7; art. 32).

RS 0.311.53

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Questa disposizione è applicabile anche nel caso in cui la Parte contraente abbia determinati indizi che nell'altro Stato si trovino beni o oggetti derivanti da un reato.

In questa situazione, all'altra Parte può essere richiesto di confiscare il provento del reato.

Il paragrafo 2 prevede l'obbligo per la Parte che riceve la denuncia di informare l'altra Parte circa l'esito di detta denuncia. L'Autorità centrale di detta Parte deve comunicare all'altra Parte le misure adottate ed eventualmente trasmettere copia della decisione presa. La disposizione, tuttavia, non comprende alcun obbligo di avviare un perseguimento penale o di procedere alla confisca.

Art. 36­40

Compatibilità con altri accordi e forme di cooperazione; consultazioni, composizione delle controversie; entrata in vigore e denuncia

Le disposizioni finali comprendono le clausole consuete. L'articolo 36 precisa la compatibilità tra il Trattato e altre norme di diritto internazionale o nazionale degli Stati contraenti secondo il principio di favore. In caso di dubbi o difficoltà concernenti l'applicazione del Trattato, la sua attuazione o singoli casi concreti, l'articolo 37 prevede uno scambio di opinioni tra le Autorità centrali. Se tali Autorità non riescono a risolvere eventuali controversie, l'articolo 38 prescrive il ricorso alla via diplomatica.

Questa soluzione di compromesso nei rapporti con Stati che non possono o non vogliono accettare un tribunale arbitrale come organo di composizione delle controversie si ritrova in diversi trattati di assistenza giudiziaria stipulati dalla Svizzera30.

L' articolo 39 descrive la procedura per modificare il Trattato e l'articolo 40 le modalità di entrata in vigore e di denuncia del Trattato.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione

Il Trattato comporta nuovi obblighi per la Svizzera. Ciò vale in particolare per l'UFG che, in qualità di Autorità centrale, ha il compito di gestire la corrispondenza relativa all'assistenza giudiziaria con il Kosovo, nonché per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'Ufficio federale di polizia, cui possono essere assegnati compiti di esecuzione.

La mole di lavoro supplementare per le suddette autorità dipenderà dal numero di domande da trattare e dalla complessità dei casi, ragion per cui non è possibile fornire indicazioni quantitative precise. Sulla base delle stime attuali, il Trattato non dovrebbe né causare costi supplementari per la Confederazione né richiedere un aumento dell'effettivo del suo personale, anche perché in virtù dell'AIMP è già possibile prestare assistenza giudiziaria il che avviene già. Il Trattato non avrà altre ripercussioni a livello federale, ad esempio sull'organizzazione e l'informatica.

30

Cfr. p. es. i trattati di assistenza giudiziaria con l'Indonesia (RS 0.351.942.7; art. 37) o la Columbia (RS 0.351.926.3; Art. 35).

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5.2

Ripercussioni per i Cantoni

A livello cantonale non si può escludere del tutto che, a seconda della portata delle domande e dell'onere relativo al loro disbrigo, il Trattato implichi un carico di lavoro supplementare per talune autorità incaricate dell'assistenza giudiziaria. Come già menzionato al numero 5.1 in riferimento alle autorità federali, va osservato anche in questo caso che già oggi sulla base della AIMP viene fornita assistenza giudiziaria.

Non si prevede che il progetto abbia ripercussioni particolari per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna, pertanto l'argomento non è approfondito.

5.3

Ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e altre ripercussioni

In ambito economico, sociale e ambientale non sono previste ripercussioni; pertanto l'argomento non è approfondito.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri rientrano nella competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost.

autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200231 [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199732 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione), il che non è dato nel presente caso.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Nel preambolo e nei motivi per negare la cooperazione (art. 3 e 4) si tiene conto dei diritti dell'uomo, tra cui delle garanzie procedurali fondamentali che la Svizzera si impegna a rispettare nei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo come ad esempio la CEDU o il Patto ONU II. L'obbligo di prestare la massima assistenza giudiziaria possibile di cui all'articolo 1 rispecchia gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro degli strumenti

31 32

RS 171.10 RS 172.010

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penali internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 200033 contro la criminalità organizzata transnazionale o la Convenzione delle Nazioni Unite del 31 ottobre 200334 contro la corruzione. Nell'ambito della protezione dei dati, il progetto soddisfa i requisiti dell'UE fissati dalla direttiva (UE) 2016/680 in relazione a Stati terzi, di cui la Svizzera deve tener conto in quanto Stato associato a Schengen.

6.3

Forma dell'atto

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il Trattato internazionale prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Istituisce per le Parti l'obbligo di accordarsi la massima assistenza giudiziaria possibile ­ obbligo che incide anche sui diritti e gli obblighi delle singole persone.

Queste disposizioni devono essere considerate importanti nella misura in cui, se fossero emanate a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il decreto dell'Assemblea federale che approva il Trattato sottostà pertanto a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

33 34

RS 0.311.54 RS 0.311.56

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