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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20221, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione č modificata come segue: Art. 103c cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e3 Le autoritā seguenti possono chiedere dati dell'EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 4

e.

i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) addetti al perseguimento penale.

Art. 108e cpv. 3, frase introduttiva e lett. e4 Le autoritā seguenti possono chiedere dati dell'ETIAS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

1 2 3 4

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

FF 2022 1421 RS 142.20 FF 2019 3819 FF 2020 6963

2022-1537

FF 2022 1425

Stranieri e loro integrazione. LF (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE)

FF 2022 1425

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva e lett. e Le autoritā seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

e.

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

Art. 110d cpv. 2 lett. e5 2

Le autoritā seguenti possono effettuare tali consultazioni: e.

i collaboratori dell'UDSC addetti al perseguimento penale.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

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FF 2021 674