FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo Concluso a Pristina il 5 aprile 2022 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kosovo, qui di seguito «le Parti», considerate le relazioni amichevoli e di cooperazione che uniscono le Parti; riconoscendo che la lotta contro la criminalità transnazionale è una responsabilità condivisa dalla comunità internazionale; consapevoli della necessità di rafforzare la cooperazione e in particolare l'assistenza giudiziarie per evitare l'aumento di attività criminali; nell'intento di prestarsi mutuamente la massima assistenza giudiziaria nella lotta contro la criminalità e di migliorare l'efficacia della collaborazione nel condurre le indagini, perseguire e punire i crimini; in ossequio alle disposizioni costituzionali e legali dei rispettivi Stati, nonché al diritto internazionale, in particolare alla sovranità, all'integrità territoriale, alla non ingerenza e allo Stato di diritto; tenuto conto dei diritti sanciti dalle pertinenti convenzioni internazionali in particolare nell'ambito dei diritti umani, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.351.947.5 1 FF 2022 2170 2022-2711

FF 2022 2171

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Le Parti si impegnano a prestarsi mutuamente, secondo le disposizioni del Trattato, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in tutte le indagini, i perseguimenti penali e le procedure concernenti reati la cui repressione, nel momento in cui è richiesta l'assistenza giudiziaria, è di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti a sostegno di un procedimento penale adottato nella Parte richiedente: 1

a.

l'assunzione di testimonianze e di altre dichiarazioni;

b.

la consegna di oggetti, documenti, incartamenti e mezzi di prova;

c.

la consegna di oggetti e di beni per confisca o restituzione;

d.

lo scambio di informazioni;

e.

la perquisizione di persone e locali;

f.

l'individuazione e l'identificazione di persone e proprietà, compreso l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;

g.

l'individuazione, il blocco, il sequestro e la confisca di proventi e strumenti di reati;

h.

la notifica di documenti;

i.

il trasferimento di detenuti per l'audizione o il confronto;

j.

l'invito a testimoni e periti a presentarsi e a testimoniare nella Parte richiedente;

k.

qualsiasi altro provvedimento di assistenza giudiziaria compatibile con gli scopi del Trattato e accettabile per le Parti, a condizione che non violi il diritto della Parte richiesta.

L'assistenza giudiziaria non può essere rifiutata per il solo motivo che i fatti di cui si tratta possono implicare la responsabilità di una persona giuridica nella Parte richiedente.

2

Le Parti si prestano mutuamente, secondo il rispettivo diritto, la massima assistenza giudiziaria in materia penale in caso di reati fiscali.

3

Il Trattato è applicabile anche a domande di assistenza giudiziaria inerenti a reati o a omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

4

2 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

Art. 3

FF 2022 2171

Inapplicabilità

Il Trattato non è applicabile nei casi seguenti: a.

l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o la ricerca di dette persone in vista dell'estradizione;

b.

l'esecuzione di sentenze penali;

c.

il trasferimento di persone condannate affinché scontino la pena.

Art. 4 1

Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se: a.

la domanda si riferisce a reati che la Parte richiesta considera reati politici o reati connessi a reati politici;

b.

la domanda si riferisce a reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c.

la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri suoi interessi nazionali essenziali;

d.

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona penalmente perseguita è stata assolta, graziata o condannata in via definitiva nella Parte richiesta per un reato sostanzialmente equivalente, a condizione che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

e.

vi è motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, nazionalità, etnia, sesso od opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

f.

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona penalmente perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, come ad esempio dal Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici e dalla Convenzione europea del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

g.

la domanda riguarda un reato per il quale nella Parte richiedente è prevista una pena vietata dal diritto della Parte richiesta;

h.

la domanda contravviene al diritto interno della Parte richiesta o non è conforme alle disposizioni del Trattato.

La Parte richiesta può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale pendente sul proprio territorio.

2

2 3

RS 0.103.2 RS 0.101

3 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, la Parte richiesta: 3

a.

informa senza indugio la Parte richiedente del motivo del possibile rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b.

verifica se l'assistenza giudiziaria può essere accordata parzialmente o alle condizioni che ritiene necessarie; se accettate, tali condizioni devono essere rispettate dalla Parte richiedente.

Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria Art. 5 1

Diritto applicabile

La domanda è eseguita conformemente al diritto della Parte richiesta.

Se desidera che all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria si applichi una procedura specifica, la Parte richiedente ne fa espressa domanda e la Parte richiesta vi dà seguito se il proprio diritto non vi si oppone.

2

Art. 6

Doppia punibilità e misure coercitive

Se la condotta imputata non costituisce alcun reato secondo il diritto della Parte richiesta, può essere respinta una domanda la cui esecuzione implica misure coercitive.

1

Nel giudicare se la condotta imputata costituisce un reato secondo il diritto di entrambe le Parti, è irrilevante se tale diritto attribuisce detta condotta alla stessa categoria di reati o se designa il reato allo stesso modo. I fatti indicati nella domanda devono corrispondere agli elementi oggettivi costituitivi di un reato secondo il diritto della Parte richiesta.

2

3

Le misure coercitive comprendono: a.

la perquisizione di persone e locali;

b.

il sequestro di mezzi di prova, inclusi gli strumenti con i quali è stato commesso il reato;

c.

il sequestro e la confisca di oggetti e beni provento del reato;

d.

qualsiasi misura che comporta la divulgazione di segreti protetti dal diritto penale della Parte richiesta; e

e.

qualsiasi altra misura che implica l'impiego della coercizione e che è prevista in quanto tale nel diritto procedurale della Parte richiesta.

Art. 7

Misure provvisorie

Su domanda espressa della Parte richiedente e se il procedimento oggetto della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto della Parte richiesta, l'autorità competente della Parte richiesta ordina senza indugio misure provvisorie al fine di mantenere la situazione esistente, proteggere interessi 1

4 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

giuridici minacciati o preservare mezzi di prova. Le misure provvisorie possono essere attuate parzialmente o a determinate condizioni.

Se il ritardo costituisce un pericolo e se esistono informazioni sufficienti per valutare i presupposti, la Parte richiesta può ordinare tali misure non appena la domanda è stata annunciata. Le misure sono sospese se la Parte richiedente non presenta la domanda entro i termini fissati.

2

Art. 8

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

Senza il previo assenso dell'Autorità centrale della Parte richiesta, la Parte richiedente non può utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ricevuti nell'ambito del Trattato per scopi diversi da quelli illustrati nella domanda.

1

2

L'assenso non è necessario se: a.

i fatti cui si riferisce la domanda costituiscono un altro reato per il quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b.

il procedimento penale estero è istituito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

c.

il materiale probatorio è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Art. 9

Confidenzialità

Ogni Parte applica le disposizioni sulla confidenzialità previste dal proprio diritto interno.

Art. 10

Dati personali

I dati personali trasmessi sulla base del Trattato possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per cui sono stati trasmessi; il loro uso sottostà alle condizioni formulate dallo Stato che li trasmette. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 lettere a­c, l'uso dei dati personali per altri scopi richiede il previo assenso dello Stato che li trasmette.

1

Per la trasmissione e l'uso dei dati personali trasmessi nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del Trattato valgono le condizioni seguenti: 2

a.

all'autorità competente della Parte richiedente sono trasmessi solamente i dati relativi alla domanda;

b.

su richiesta, la Parte che ha ricevuto i dati informa lo Stato che li ha trasmessi in merito all'uso di questi ultimi e ai risultati ottenuti;

c.

se lo Stato che trasmette i dati constata che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, avverte senza indugio lo Stato che li ha ricevuti. Quest'ultimo corregge immediatamente eventuali errori o distrugge i dati ricevuti;

5 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

d.

le Parti registrano la trasmissione e il ricevimento dei dati in modo facilmente consultabile;

e.

l'inoltro di dati personali è permesso esclusivamente in conformità con il diritto interno e con il previo assenso dello Stato che li trasmette;

f.

i dati trasmessi che non sono più necessari per gli scopi autorizzati dal Trattato vanno distrutti senza indugio; eventualmente vanno adottate altre misure autorizzate dal diritto interno che tutelino allo stesso modo i diritti dell'interessato.

Le Parti proteggono i dati personali da una perdita accidentale, da una distruzione o un'alterazione accidentali o non autorizzate, da un accesso, un utilizzo o una divulgazione non autorizzati nonché da altri abusi.

3

Le Parti garantiscono il diritto legittimo dell'interessato dalla trasmissione dei dati secondo il Trattato alle informazioni sui dati che lo riguardano, alla loro rettifica o cancellazione oppure all'eventuale limitazione del loro trattamento nonché, su richiesta dell'interessato, a un rimedio giuridico efficace in relazione alla trasmissione o all'utilizzo delle informazioni.

4

Ogni Parte può limitare parzialmente o totalmente i diritti dell'interessato all'informazione e alla consultazione dei dati, comprese le informazioni sul diniego di rettificare o cancellare i dati personali oppure di limitarne il loro trattamento, se ciò costituisce una misura necessaria e proporzionata per tenere conto di interessi legittimi, per tutelare la sicurezza pubblica e nazionale nonché i diritti e le libertà di terzi e per impedire che siano ostacolate inchieste, indagini o procedimenti e pregiudicati la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione della pena.

5

Capitolo III: Atti di assistenza giudiziaria Art. 11

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su espressa richiesta della Parte richiedente, l'Autorità centrale della Parte richiesta la informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone coinvolte possono presenziare all'esecuzione se la Parte richiesta acconsente.

Art. 12

Deposizione di testimoni nella Parte richiesta

I testimoni sono sentiti conformemente al diritto della Parte richiesta. Tuttavia, possono rifiutarsi di testimoniare se il diritto della Parte richiedente lo consente.

1

Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto della Parte richiedente, la Parte richiesta le trasmette gli incartamenti per la decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

2

Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nella Parte richiedente.

3

6 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

Art. 13

FF 2022 2171

Comparizione di testimoni o di periti nella Parte richiedente

Se ritiene necessaria la comparizione di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie, la Parte richiedente ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e la Parte richiesta invita il testimone o il perito a comparire sul territorio della Parte richiedente.

1

La Parte richiesta comunica senza indugio e per scritto alla Parte richiedente la decisione del testimone o del perito riguardo all'invito a comparire.

2

Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno concernenti il trasferimento sono a carico della Parte richiedente.

3

Il testimone o il perito è informato dell'importo delle indennità nonché dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno cui ha diritto. Può esigere dalla Parte richiedente un anticipo delle indennità nonché delle spese di viaggio e di soggiorno. Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono calcolate dal luogo di residenza del testimone o del perito secondo aliquote almeno uguali a quelle previste dalle tariffe e dai regolamenti in vigore nella Parte in cui si tiene l'audizione.

4

Art. 14

Mancata comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire, di cui è stata richiesta la notifica, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e lì sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 15

Salvacondotto

Nessun testimone o perito, di qualsiasi nazionalità, che compare su citazione dinanzi alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

1

Nessuna persona, di qualsiasi nazionalità, citata dinanzi alle autorità giudiziarie della Parte richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento, può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altra limitazione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione.

2

In assenza del consenso scritto, nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere invitata a testimoniare nell'ambito di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.

3

L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente, rimane nondimeno su questo territorio per più di 15 giorni, dopo che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

4

Una persona che acconsente a comparire secondo l'articolo 13 o 17 non può essere perseguita per la sua deposizione, tranne che per falso giuramento.

5

7 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

Art. 16

FF 2022 2171

Portata della testimonianza nella Parte richiedente

La persona che compare nella Parte richiedente in seguito a una citazione della Parte richiesta può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di una delle due Parti le consenta di rifiutare.

1

Se il rifiuto di testimoniare o di produrre mezzi di prova si fonda sul diritto della Parte richiesta, la Parte richiedente le trasmette gli incartamenti per la decisione.

Quest'ultima deve essere motivata. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale. Il principio della specialità di cui all'articolo 8 si applica per analogia.

2

Art. 17

Trasferimento temporaneo di detenuti

Qualsiasi detenuto di cui la Parte richiedente domanda la comparizione di persona in qualità di testimone o per un confronto è trasferito temporaneamente nel luogo in cui si deve tenere l'audizione, a condizione che sia ricondotto nella Parte richiesta entro il termine indicato da quest'ultima; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, sempreché siano applicabili.

1

2

Il trasferimento può essere rifiutato, se: a.

il detenuto non vi acconsente;

b.

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio della Parte richiesta;

c.

detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione;

d.

altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nella Parte richiesta.

La persona trasferita deve restare in carcere nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta ne domandi la messa in libertà.

3

Il periodo di detenzione che la persona trasferita sconta nella Parte richiedente è computato nell'espiazione della pena inflitta nella Parte richiesta.

4

Art. 18

Audizione mediante videoconferenza

Se una persona che si trova nel territorio di una Parte deve essere sentita in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte, quest'ultima può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza ai sensi dei paragrafi 2­ 6 qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire di persona nel suo territorio.

1

La Parte richiesta acconsente all'audizione mediante videoconferenza a condizione che impiegarla non sia contrario ai suoi principi fondamentali. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, la Parte richiedente può fornirglieli previo comune accordo.

2

3 L'autorità

giudiziaria della Parte richiesta emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno.

8 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

4

FF 2022 2171

All'audizione mediante videoconferenza si applicano le disposizioni seguenti: a.

all'audizione è presente un'autorità giudiziaria della Parte richiesta, se necessario assistita da un interprete. Tale autorità provvede anche all'identificazione della persona da sentire e al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte richiesta. Se durante l'audizione l'autorità giudiziaria della Parte richiesta riscontra una violazione dei principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, prende immediatamente le misure necessarie affinché l'audizione proceda conformemente a tali principi;

b.

se necessario, le autorità competenti della Parte richiedente e di quella richiesta concordano misure per la protezione della persona da sentire;

c.

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente o sotto la sua direzione in conformità con il diritto interno di detta Parte;

d.

su domanda della Parte richiedente o della persona da sentire, se necessario detta persona è assistita da un interprete;

e.

la persona da sentire può avvalersi del diritto di rifiutare la testimonianza previsto dal diritto della Parte richiesta o della Parte richiedente.

Fatte salve le misure convenute per la protezione della persona, dopo l'audizione l'autorità giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, le generalità della persona ascoltata, le generalità e la funzione delle altre persone che hanno partecipato all'audizione nella Parte richiesta, tutte le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche nelle quali si è svolta l'audizione. L'autorità competente della Parte richiesta trasmette il verbale all'autorità competente della Parte richiedente.

5

Ogni Parte prende le misure necessarie per assicurare che, nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, sia applicabile il proprio diritto interno, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

6

Nei casi in cui apparisse opportuno e con l'assenso delle autorità giudiziarie competenti, le Parti possono applicare le disposizioni del presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza alle quali partecipano imputati o indiziati. In tal caso la decisione di svolgere la videoconferenza e le sue modalità sono oggetto di un accordo tra le Parti che prendono tale decisione in conformità con il loro diritto interno e con gli strumenti internazionali in materia, in particolare con il Patto internazionale del 16 dicembre 19664 relativo ai diritti civili e politici. Per le audizioni di imputati o indiziati è necessario il loro consenso.

7

4

RS 0.103.2

9 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

Art. 19

FF 2022 2171

Incartamenti dei tribunali, del perseguimento penale e della procedura istruttoria

Su domanda, la Parte richiesta mette a disposizione delle autorità della Parte richiedente gli incartamenti dei tribunali, del perseguimento penale e della procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

1

I documenti, gli incartamenti e altro materiale probatorio sono consegnati solamente se si riferiscono a un procedimento archiviato. Se tale non è il caso, l'autorità competente della Parte richiesta decide se accordare la consegna.

2

Art. 20

Casellario giudiziale e scambio di informazioni penali

La Parte richiesta trasmette gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale chiesti dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e necessari per un procedimento penale, nella misura ammessa dal proprio diritto interno.

1

Nei casi non previsti dal paragrafo 1, a tale domanda è dato seguito alle condizioni previste dal diritto, dai regolamenti o dalla prassi della Parte richiesta.

2

Conformemente al proprio diritto interno, le Parti possono informarsi reciprocamente sulle condanne penali e sulle misure successive iscritte nel casellario giudiziale che riguardano i cittadini dell'altra Parte anche senza averne fatto domanda.

3

Art. 21

Consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova

La Parte richiesta consegna alla Parte richiedente che ne fa domanda gli oggetti, i documenti, gli incartamenti o i mezzi di prova.

1

La Parte richiesta può trasmettere copie dei documenti, degli incartamenti o dei mezzi di prova richiesti. Se la Parte richiedente chiede espressamente la consegna degli originali, la Parte richiesta dà seguito alla richiesta nella misura del possibile.

2

La Parte richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatole, al più tardi dopo la conclusione del procedimento, a meno che la Parte richiesta non vi rinunci esplicitamente.

3

I diritti fatti valere da terzi nella Parte richiesta in merito a oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova non ne impediscono la consegna alla Parte richiedente.

4

La consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova può essere differita se necessario per un procedimento penale pendente nella Parte richiesta.

5

Art. 22

Consegna di oggetti e beni

Gli oggetti e i beni sequestrati a scopo cautelativo che costituiscono il provento di un reato perseguito dalla Parte richiedente e gli strumenti sequestrati a scopo cautelativo con cui è stato commesso il reato oppure il loro valore sostitutivo possono essere consegnati alla Parte richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto, fatte salve le pretese su di essi avanzate in buona fede da terzi.

1

10 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva della Parte richiedente.

2

Art. 23

Sequestro e confisca

Le domande di sequestro e confisca sono presentate dall'autorità competente conformemente al diritto interno della Parte richiedente.

1

La consegna di beni confiscati, documenti, incartamenti o mezzi di prova può essere differita se necessario per un procedimento penale pendente nella Parte richiesta.

2

I paragrafi 1 e 2 non devono compromettere i legittimi interessi delle parti coinvolte, compresi quelli dei fiduciari, per quanto riguarda i beni confiscati.

3

Art. 24

Suddivisione dei beni confiscati

Le Parti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei beni confiscati, conformemente al rispettivo diritto interno.

1

Per la suddivisione dei beni confiscati conformemente al presente articolo, le Parti concludono per ogni singolo caso accordi o convenzioni che stabiliscono le condizioni specifiche per la domanda, la consegna e il trasferimento dei beni suddivisi.

2

Art. 25

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

La Parte richiesta provvede alla consegna di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che le sono trasmessi a questo scopo dalla Parte richiedente.

1

Questa consegna può avvenire per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario da parte della Parte richiesta. Se la Parte richiedente ne fa espressa domanda, la Parte richiesta procede alla notifica in una delle forme previste dal suo diritto per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con il suo diritto.

2

La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da una dichiarazione della Parte richiesta accertante l'avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e la data. Il corrispondente documento è trasmesso senza indugio alla Parte richiedente. Su sua domanda, la Parte richiesta precisa se la notifica è stata effettuata conformemente al proprio diritto. Se la notifica non ha luogo, la Parte richiesta ne comunica senza indugio per scritto i motivi alla Parte richiedente.

3

La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nella Parte richiesta deve pervenire all'Autorità centrale di detta Parte al più tardi 45 giorni civili prima della data stabilita per la comparizione.

4

Art. 26

Squadre investigative comuni

Per facilitare le indagini e il perseguimento penale, previo mutuo consenso scritto le autorità competenti delle Parti possono permettere la costituzione e l'impiego di squadre investigative comuni (SIC) sui rispettivi territori per uno scopo determinato e una durata limitata, in conformità con gli accordi internazionali ratificati e con il loro diritto interno.

1

11 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

Le autorità competenti definiscono in uno specifico accordo SIC le procedure e le condizioni cui una SIC è assoggettata, ad esempio per quanto riguarda il suo scopo, la sua composizione, i suoi compiti, la sua durata, il luogo di intervento, la sua organizzazione oppure per quanto riguarda l'acquisizione e l'impiego di informazioni o di mezzi di prova, nonché le condizioni di partecipazione dei membri di una squadra investigativa comune di una Parte a un'indagine svolta nel territorio dell'altra Parte.

2

Una copia dell'accordo SIC è trasmessa, in Svizzera, all'Ufficio federale di giustizia e, nella Repubblica del Kosovo, all'Ufficio del Procuratore generale dello Stato.

3

Capitolo IV: Procedura Art. 27

Autorità centrale

Ai fini del Trattato, le Autorità centrali sono, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Repubblica del Kosovo, il Dipartimento per la cooperazione giudiziaria internazionale del Ministero di giustizia.

1

Le Autorità centrali presentano le domande di assistenza giudiziaria in materia penale secondo il Trattato per conto delle rispettive autorità competenti e ricevono le domande dell'altra Parte.

2

L'Autorità centrale della Parte richiesta dà seguito nel più breve tempo possibile alle domande di assistenza giudiziaria ed eventualmente le trasmette alle altre autorità competenti in vista dell'esecuzione. Coordina l'esecuzione di dette domande.

3

4

Le Autorità centrali delle Parti comunicano direttamente tra loro.

5

Le Autorità centrali delle Parti possono comunicare tra loro in inglese.

Ciascuna Parte può cambiare la propria Autorità centrale; il cambiamento è comunicato all'altra Parte per scritto e per via diplomatica.

6

Art. 28 1

Forma della domanda e vie di trasmissione

La domanda di assistenza giudiziaria è formulata per scritto.

In casi urgenti, la domanda può essere trasmessa per via elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo ammesso dalla Parte richiesta. La Parte richiedente spedisce il più presto possibile la domanda in originale.

2

Art. 29 1

Contenuto della domanda

La domanda deve contenere: a.

il nome dell'autorità che conduce l'indagine, il perseguimento penale o il procedimento giudiziario cui si riferisce la domanda;

b.

l'oggetto e il motivo della domanda;

c.

una descrizione dettagliata dei mezzi di prova, delle informazioni o delle misure richiesti;

12 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

2

FF 2022 2171

d.

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale;

e.

il motivo principale per cui sono richiesti i mezzi di prova e le informazioni nonché una descrizione succinta dei fatti principali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che hanno dato luogo al procedimento nella Parte richiedente, tranne se si tratta di domande di notifica secondo l'articolo 25;

f.

il nesso tra i fatti principali oggetto di indagine nella Parte richiedente e le misure che andrebbero prese nella Parte richiesta;

g.

il testo delle disposizioni legali oppure, se ciò non è possibile, l'indicazione del diritto determinante applicabile;

h.

il livello di confidenzialità auspicato e il motivo di tale confidenzialità;

i.

una data entro cui si auspica l'esecuzione della domanda;

j.

altre informazioni o fatti necessari conformemente al diritto interno della Parte richiedente o altrimenti necessari per la regolare esecuzione della domanda.

La domanda deve inoltre contenere: a.

in caso di applicazione del diritto estero in vista dell'esecuzione della domanda (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nella Parte richiedente e il motivo della loro applicazione;

b.

in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 11), la designazione della persona che assiste all'esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;

c.

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento del reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso, o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio della Parte richiesta (art. 22 e 23);

d.

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 13 e 25), il nome e l'indirizzo del destinatario;

e.

in caso di citazione di testimoni o di periti (art. 13), una dichiarazione attestante che la Parte richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;

f.

in caso di trasferimento temporaneo di detenuti (art. 17) il nome di questi ultimi e dei funzionari responsabili della custodia durante il trasferimento, il luogo dove il detenuto va trasferito nonché la presunta data del suo rientro;

g.

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 18), il motivo per cui non è opportuno o possibile al testimone o al perito comparire nonché il nome dell'autorità giudiziaria e delle persone che procedono all'audizione;

h.

in caso di deposizioni di testimoni (art. 12, 13 e 17), l'oggetto su cui deve essere sentita la persona compreso, se occorre, l'elenco delle domande da

13 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

porre e una descrizione dei documenti, degli incartamenti e dei mezzi di prova da presentare; i.

in caso di consegna di oggetti o di beni da confiscare o restituire agli aventi diritto (art. 22 e 23), la decisione giudiziaria definitiva, se disponibile, e una dichiarazione sullo stadio in cui si trova la decisione;

j.

tutte le altre informazioni, prove o documenti necessari o utili per l'esecuzione della domanda.

Se la Parte richiesta ritiene insufficienti le informazioni per eseguire la domanda, può richiederne altre che consentano il trattamento della domanda.

3

Art. 30

Esecuzione della domanda

Se la domanda non è conforme alle disposizioni del Trattato, l'Autorità centrale della Parte richiesta ne informa senza indugio l'Autorità centrale della Parte richiedente chiedendole di modificarla o completarla; è fatta salva l'adozione di misure provvisorie secondo l'articolo 7.

1

Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale della Parte richiesta la trasmette senza indugio all'autorità competente per l'esecuzione.

2

Una volta eseguita la domanda, l'autorità competente la trasmette all'Autorità centrale della Parte richiesta insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti.

L'Autorità centrale si accerta che la domanda sia completa e comunica i risultati all'Autorità centrale della Parte richiedente.

3

4

Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda.

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente in merito alla sua decisione di respingere la domanda di assistenza giudiziaria o di accoglierla soltanto in parte e in merito alle circostanze che potrebbero ritardare la risposta alla domanda.

5

Art. 31

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi in applicazione del Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

1

I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi dall'Autorità centrale della Parte richiesta sono accettati come mezzi di prova senza altri requisiti formali o attestati di autenticazione.

2

Art. 32

Lingue

Le domande di assistenza giudiziaria e i documenti allegati presentati secondo il Trattato dalla Confederazione Svizzera sono tradotti in una delle lingue ufficiali della Repubblica del Kosovo (albanese o serbo). Le domanda e i documenti allegati presentati secondo il Trattato dalla Repubblica del Kosovo sono tradotti in una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera (francese, tedesco o italiano), come indicato caso per caso dall'Autorità centrale svizzera.

1

14 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

La traduzione dei documenti allestiti o acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della domanda compete alla Parte richiedente.

2

3

Qualsiasi traduzione effettuata dalle Parti gode di uno status ufficiale.

In casi urgenti e se vi è un accordo tra le Autorità centrali in tal senso, è possibile trasmettere la domanda e i documenti di accompagnamento in inglese.

4

Art. 33

Spese d'esecuzione

Su domanda della Parte richiesta, la Parte richiedente rimborsa per l'esecuzione della domanda in questione unicamente le spese seguenti: 1

a.

indennità nonché spese di viaggio e di soggiorno per testimoni ed eventuali loro patrocinatori;

b.

spese relative al trasferimento di detenuti;

c.

onorari, spese di viaggio e di soggiorno dei periti;

d.

se le Parti non decidono altrimenti, i costi causati dalle audizioni mediante videoconferenza in virtù dell'articolo 18, vale a dire le spese per il collegamento video nella Parte richiesta, la retribuzione degli interpreti messi a disposizione da detta Parte, le indennità dei testimoni e dei periti, nonché le loro spese di viaggio nella Parte richiesta;

e.

se le Parti non decidono altrimenti, i costi causati dalle misure di sorveglianza segreta.

Se l'esecuzione della domanda implica spese straordinarie, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente per stabilire le condizioni cui è subordinata l'assistenza giudiziaria sollecitata.

2

Capitolo V: Trasmissione spontanea e denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca Art. 34

Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

Nei limiti del proprio diritto interno, senza previa richiesta e per il tramite della sua Autorità centrale un'autorità competente di una Parte può trasmettere all'Autorità centrale dell'altra Parte informazioni o mezzi di prova acquisiti nel corso delle proprie indagini o del perseguimento penale, se ritiene che tale trasmissione possa servire a: 1

a.

presentare una domanda ai sensi del Trattato;

b.

promuovere un procedimento penale o se la Parte che fornisce le informazioni non ha la competenza per indagare sui fatti e giudicarli; o

c.

facilitare un'indagine penale in corso.

Conformemente al proprio diritto interno, l'autorità che fornisce le informazioni può, porre determinate condizioni per l'uso delle informazioni da parte della Parte destinataria. Quest'ultima deve rispettare tali condizioni.

2

15 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

Art. 35

FF 2022 2171

Denuncia a scopo di perseguimento penale o di confisca

Qualsiasi denuncia trasmessa da una Parte a scopo di perseguimento penale dinanzi ai tribunali dell'altra Parte o a scopo di confisca di proventi di reati è oggetto di comunicazione tra le Autorità centrali.

1

L'Autorità centrale della Parte richiesta comunica alla Parte richiedente le misure adottate in seguito a detta denuncia ed eventualmente le trasmette copia della decisione presa.

2

Le disposizioni dell'articolo 32 paragrafo 1 si applicano alle denunce di cui al paragrafo 1.

3

Capitolo VI: Disposizioni finali Art. 36

Compatibilità con altri accordi e forme di cooperazione

Le disposizioni del Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che le Parti hanno concluso o potrebbero concludere in altre convenzioni o accordi o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.

Art. 37

Consultazioni

Quando lo ritengono opportuno, le Autorità centrali si consultano, verbalmente o per scritto, sull'applicazione o l'attuazione del Trattato in modo generale o in un caso particolare.

Art. 38

Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione o l'attuazione del Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 39

Modifica del Trattato

Il Trattato può essere modificato dalle Parti di comune accordo in qualunque momento. Una modifica di questo tipo entra in vigore con la stessa procedura adottata per l'entrata in vigore del Trattato.

Art. 40

Entrata in vigore e denuncia

Le Parti s'informano reciprocamente per scritto quando le formalità interne necessarie all'entrata in vigore del Trattato sono adempiute. Il Trattato entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione dell'ultima comunicazione.

1

Ciascuna Parte può denunciare il Trattato in qualunque momento mediante una comunicazione scritta trasmessa per via diplomatica all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. Non pregiudica le domande di assistenza giudiziaria in corso.

2

16 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

FF 2022 2171

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il Trattato.

Fatto a Pristina, il 5 aprile 2022, in due esemplari in lingua inglese, albanese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica del Kosovo:

Thomas Kolly

Albulena Haxhiu

17 / 18

Assistenza giudiziaria in materia penale. Tratt. con il Kosovo

18 / 18

FF 2022 2171