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Correzione: sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 115 del 16 giugno 2022 (FF 2022 1433)

Decreto federale concernente gli immobili del Dipartimento federale delle finanze per il 2022

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222, decreta:

Art. 1

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: Crediti d'impegno

Mio. fr.

a. Addis Abeba, costruzione della cancelleria e della residenza

23,7

b. Ittigen, risanamento e trasformazione dell'edificio amministrativo in Mühlestrasse 2

55,4

c. Rümlang, costruzione del centro federale d'asilo

17,0

d. Attuazione del pacchetto clima e delle mozioni 19.3750 Français e 19.3784 Jauslin e. Altri progetti immobiliari 2022 Art. 2

50,0 150,0

Trasferimenti tra crediti d'impegno

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.

1

1 2

RS 101 FF 2022 1675

2022-2131

FF 2022 1676

DF concernente gli Immobili del DFF per il 2022. Correzione

FF 2022 1676

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 3 1

Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro

I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati: a.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: indice della Central statistical agency of Ethiopia di luglio 2021 (176 punti; ottobre 2011 = 100,0 punti);

b.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (100,1 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti);

c.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, costruzione di edifici amministrativi dell'aprile 2021 (99,8 punti; ottobre 2015 = 100,0 punti).

Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7,6 per cento. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

2

I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.

3

Art. 4

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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