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Obiettivi strategici del Consiglio federale per l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale per gli anni 2022­2026 del 18 maggio 2022

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Introduzione

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è l'autorità competente della Confederazione nell'ambito del diritto immateriale. È un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.

I compiti dell'IPI sono definiti nella legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) e negli atti normativi speciali2 di diritto immateriale.

In virtù dell'articolo 9 LIPI in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici quadriennali per l'IPI.

Gli obiettivi strategici per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026 sono i seguenti.

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Priorità strategiche

2.1

Priorità programmatiche

Il Consiglio federale si attende che l'IPI: (1)

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si adoperi affinché la Svizzera disponga di un sistema di protezione della proprietà intellettuale adeguato e sostenibile e promuova così l'innovazione, la competitività, la diversità culturale e il progresso sociale;

RS 172.010.31 Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore (RS 231.1); legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2); legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11); legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12); legge del 25 giugno 1954 sui brevetti (RS 232.14); legge del 21 giugno 2013 sulla protezione degli stemmi (RS 232.21).

RS 172.010

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garantisca una gestione efficiente dei diritti di proprietà industriale e sfrutti la digitalizzazione e le sue reti per semplificare e ottimizzare le procedure e la gestione dei registri;

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fornisca servizi d'informazione efficienti e orientati all'utente, tenendo conto delle esigenze mutevoli e intensificando la collaborazione con il mondo economico e scientifico al fine di migliorare la comprensione della proprietà intellettuale;

(4)

partecipi attivamente agli sviluppi internazionali nell'ambito della proprietà intellettuale rilevanti per la Svizzera;

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curi i rapporti in Svizzera e all'estero per massimizzare i vantaggi per gli utenti;

(6)

adotti una politica del personale equa e trasparente, rendendosi così un datore di lavoro attrattivo per collaboratori altamente qualificati e motivati;

(7)

persegua una strategia sostenibile e rispettosa dei principi etici.

2.2

Obiettivi specifici ai compiti e all'impresa

Il Consiglio federale si attende che l'IPI: (8)

nell'ambito dell'applicazione del diritto ­ metta a disposizione degli utenti dei diritti di proprietà industriale procedure digitali semplici, trasparenti, rapide, economiche e, nel limite del possibile, armonizzat,e e in questo contesto emani decisioni legittime, adeguate e possibilmente prevedibili; ­ garantisca la compatibilità delle procedure svizzere con i sistemi di protezione dei diritti di proprietà industriale internazionali; ­ riduca i termini di trattamento nell'ambito dell'esame dei marchi; ­ implementi e gestisca interfacce digitali complete per i clienti e procedure elettroniche trasparenti per tutti i titoli di protezione; ­ sorvegli le società di gestione dei diritti d'autore cosicché adempiano i loro obblighi legali e sia garantita la massima trasparenza sotto il profilo della gestione aziendale; ­ tuteli l'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e dello stemma svizzero in Svizzera e all'estero in collaborazione con l'associazione Swissness Enforcement, altre autorità competenti e le associazioni di produttori e le aziende direttamente interessate;

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nell'ambito dell'economia generale ­ sottoponga al Consiglio federale e al Parlamento disegni di atti normativi in materia di proprietà intellettuale tesi a garantire una protezione della proprietà intellettuale adeguata e sostenibile, contribuisca a creare le condizioni quadro necessarie per promuovere la creatività, l'innovazione e

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il successo economico in Svizzera e tenga conto in egual misura dei diversi interessi e degli aspetti etici e di politica dello sviluppo e ambientale; confermi e consolidi la posizione della Svizzera e dell'IPI quale partner competente e affidabile sul piano internazionale, rappresentando la Svizzera in modo attivo e pronto al dialogo nell'ambito della proprietà intellettuale in seno alle organizzazioni internazionali; garantisca l'adempimento della priorità programmatica definita nel numero 1, mettendo a disposizione della politica e dell'economia le basi decisionali, in particolare sotto forma di studi economici e analisi d'impatto della regolamentazione e rispettive valutazioni; migliori la consapevolezza dei partner di cooperazione in merito a opportunità e rischi legati alla proprietà intellettuale, sostenendo, consigliando in modo mirato e informando i Paesi di progetto impegnati nello sviluppo dei loro sistemi di protezione del diritto immateriale, su incarico di altri uffici federali o di propria iniziativa;

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nell'ambito dei servizi di informazione ­ contribuisca a fare conoscere le caratteristiche e l'utilità della proprietà intellettuale nella società e a tutelarla; ­ contribuisca alla certezza del diritto, all'attrattiva e alla capacità d'innovazione della Svizzera, informando in modo differenziato anche gli utenti meno esperti, in particolare le PMI, gli inventori individuali, gli studenti, gli operatori culturali e il grande pubblico, nonché le cerchie interessate alla proprietà intellettuale in merito ai sistemi di protezione e ai vantaggi e agli svantaggi dei singoli titoli di protezione; ­ si adoperi affinché la sensibilizzazione alla proprietà intellettuale diventi parte integrante della formazione e della formazione continua nel grado terziario e gli istituti di formazione siano consapevoli del ruolo dell'IPI quale primo interlocutore per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale; ­ si adoperi affinché, nel quadro di tutte le misure di sostegno dell'ente pubblico finalizzate alla promozione dell'innovazione e dell'economia (in particolare da parte dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Innosuisse e degli enti di trasferimento di tecnologia delle scuole universitarie), sia tematizzata e approfondita la posizione individuale delle aziende destinatarie in termini di proprietà intellettuale;

(11)

nell'ambito delle prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato ­ si affermi come fornitore di informazioni brevettuali di prima qualità, eseguendo ricerche e analisi di qualità in stretta collaborazione con i clienti;

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implementi un sistema di gestione del rischio d'impresa secondo la norma ISO 31000, un sistema di gestione della conformità secondo la norma ISO 37301 e un sistema di gestione della continuità operativa secondo la norma ISO 22301, e informi la Confederazione, quale proprietario, sui principali rischi imprenditoriali e le priorità nella gestione della conformità;

(13)

contribuisca alla concretizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite4, identificando ambiti dello sviluppo sostenibile su cui può influire significativamente e definisca obiettivi fondati sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

3

Obiettivi finanziari

Il Consiglio federale si attende che l'IPI: (14)

sia gestito secondo principi di economia aziendale e impieghi le sue risorse in modo economico ed efficace;

(15)

realizzi i mezzi finanziari e materiali necessari per l'adempimento dei suoi compiti mediante le tasse e le rimunerazioni per prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato senza attingere alle risorse della Confederazione;

(16)

consideri, nel definire le sue tasse, anche la propria competitività nei confronti delle istituzioni competenti in materia di protezione della proprietà intellettuale di altri Paesi industriali e dell'Ufficio europeo dei brevetti;

(17)

consegua un risultato equilibrato durante il periodo di validità degli obiettivi strategici e faccia un uso parsimonioso delle proprie risorse;

(18)

valuti la riduzione delle tasse e la sottoponga al Consiglio federale per approvazione nella misura in cui le riserve abbiano raggiunto un livello consono e l'utile non sia necessario per compensare perdite attuariali;

(19)

fissi i prezzi delle prestazioni di servizi fornite sulla base del diritto privato in modo che coprano almeno i costi ed escludano in modo dimostrabile, mediante una contabilità separata, gli effetti di distorsione dovuti a un finanziamento trasversale delle prestazioni a terzi tramite le tasse.

4

Obiettivi di politica del personale e di previdenza

Il Consiglio federale si attende che l'IPI: (20)

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pratichi una politica del personale lungimirante, socialmente responsabile, trasparente e affidabile, e offra condizioni di lavoro competitive in un ambiente di lavoro che incoraggi lo sviluppo personale e l'efficienza;

United Nations UN (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

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(21)

promuova tra i quadri e i collaboratori un comportamento professionale integerrimo e conforme ai principi della direzione dell'Amministrazione («Public Corporate Governance»);

(22)

coltivi uno stile di gestione e una collaborazione basati su valori quali il rispetto, la stima reciproca, la fiducia, l'affidabilità, la cooperazione, la partecipazione e la responsabilità;

(23)

mantenga la proporzione di apprendisti e praticanti universitari ad almeno il cinque per cento dei suoi effettivi;

(24)

si adoperi per aumentare la percentuale di donne, in particolare nelle posizioni dirigenziali;

(25)

promuova e agevoli l'assunzione di persone con disabilità;

(26)

si adoperi per promuovere il pluralismo linguistico;

(27)

orienti, per quanto possibile, il livello delle prestazioni del piano di previdenza a quello dell'Amministrazione federale e ripartisca gli oneri in maniera adeguata tra assicurati e datore di lavoro;

(28)

adotti le misure necessarie e adempia il suo dovere di informazione in caso di copertura insufficiente della cassa di previdenza.

5

Cooperazioni

Il Consiglio federale si attende che l'IPI: (29)

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partecipi a reti appropriate e a gruppi di organizzazioni che perseguono obiettivi simili e, in particolare, collabori con l'Organizzazione europea dei brevetti e con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale nella misura in cui ciò contribuisca al raggiungimento degli obiettivi strategici e del mandato legale (art. 2 LIPI).

Rendiconto

Il Consiglio federale si attende che l'IPI (30)

gli sottoponga in tempo utile, a complemento del rapporto di gestione e del conto annuale, un rapporto scritto sul conseguimento degli obiettivi strategici nell'anno precedente e raccolga i dati e gli indicatori necessari a tal fine;

(31)

intrattenga, nel corso dell'anno, scambi regolarcon rappresentanti della Confederazione, in particolare nel quadro dei colloqui annuali con il proprietario.

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Durata di validità

I presenti obiettivi strategici sono validi per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026. Il Consiglio federale si riserva il diritto di adeguarli, se necessario, durante questo periodo. Decide in merito all'adeguamento dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto dell'IPI.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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