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Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222, decreta:

Art. 1 1

Sono approvati: a.

lo scambio di note dell'11 agosto 20213 tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;

b.

lo scambio di note dell'11 agosto 20214 tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, 2

1 2 3 4

RS 101 FF 2022 1449 FF 2022 1451 FF 2022 1452

2022-1563

FF 2022 1450

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

5

RS 0.362.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 5 cpv. 1 lett. abis, nota a piè di pagina7 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: abis. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) 810/2009 o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/12408 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 68a cpv. 2, nota a piè di pagina9 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/186110.

2

Art. 68e cpv. 2, nota a piè di pagina11 La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento 2

6 7 8

9 10

11

RS 142.20 FF 2020 6963 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

FF 2020 8813 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

FF 2020 8813

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/186012.

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina, e 2 lett. bter13 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale: 2

bter i dati riguardanti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS accordate, se sussiste l'obbligo di tale autorizzazione; Art. 103c cpv. 2 lett. d15 2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES: d.

12

13 14

15

la SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (unità nazionale ETIAS).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

FF 2021 674 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

FF 2019 3819

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

Titolo prima dell'art. 108a16

Sezione 3a: Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva, e 317 L'ETIAS previsto dal regolamento (UE) 2018/124018 contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen: 1

I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono registrati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

3

Art. 108d cpv. 519 La procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196820 sulla procedura amministrativa (PA). Gli articoli 11b capoverso 1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124021 e gli atti giuridici che la Commissione europea emette sulla base di questo regolamento UE, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a: 5

a.

la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv. 2, 21a e 34 cpv. 1bis PA);

b.

l'audizione preliminare (art. 30 PA);

c.

l'ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).

Art. 108dbis

Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali22

La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla PA23 e dalla legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), salvo disposizioni contrarie della presente legge.

1

La sospensione dei termini di cui all'articolo 22a capoverso 1 PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.

2

16 17 18 19 20 21 22 23 24

FF 2021 674 FF 2020 6963 Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

FF 2020 6963 RS 172.021 Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

FF 2020 6963 RS 172.021 RS 173.32

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

I ricorsi e altri atti scritti possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Nel caso di atti scritti in inglese, il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.

3

La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte nella lingua del procedimento.

Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese.

4

5

I ricorsi manifestamente infondati sono respinti dal giudice unico se: a.

è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

b.

il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno; oppure

c.

l'unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo.

Art. 108dter

Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmissione25

Gli atti scritti da presentare nel quadro della procedura di ricorso ETIAS possono essere trasmessi elettronicamente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all'articolo 108dquater oppure attraverso uno degli altri canali previsti dalla PA26.

1

Le notificazioni del Tribunale amministrativo federale alla parte o al suo rappresentante sono trasmesse attraverso lo stesso canale dell'ultimo atto scritto ricevuto nella stessa procedura. La parte può richiedere l'utilizzo di un canale diverso.

2

Tra il Tribunale amministrativo federale e la SEM i documenti procedurali sono sempre trasmessi attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS.

3

Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS27 Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.

Art. 108dquinquies Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS28 Non è necessario che gli atti scritti inviati attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS siano muniti di firma elettronica.

1

Se vive all'estero, la parte che presenta l'istanza attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un recapito in Svizzera.

2

25 26 27 28

FF 2020 6963 RS 172.021 FF 2020 6963 FF 2020 6963

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

Il ricorrente che presenta un ricorso attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell'articolo 65 PA29.

3

Le decisioni e le sentenze notificate attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 201630 sulla firma elettronica.

4

Le comunicazioni alle parti trasmesse tramite la piattaforma di trasmissione ETIAS si considerano effettuate nel momento in cui sono richiamate dalla piattaforma, al più tardi tuttavia il settimo giorno dopo la loro messa a disposizione sulla piattaforma.

5

Il Consiglio federale disciplina i seguenti aspetti procedurali qualora si utilizzi la piattaforma di trasmissione ETIAS: 6

a.

la firma da utilizzare per decisioni e sentenze;

b.

il formato della decisione e dei relativi allegati;

c.

i dettagli sul canale di trasmissione;

d.

i canali ammessi per il pagamento dell'anticipo sulle spese;

e.

la modalità di archiviazione.

Art. 108f, rubrica e cpv. 331 Comunicazione dei dati ETIAS e dei dati CIR dell'ETIAS 3

Per la comunicazione dei dati ETIAS registrati nel CIR si applica l'articolo 110h.

Art. 108fbis

Diritti delle persone interessate32

Le disposizioni in deroga alla PA33 di cui all'articolo 108d capoverso 5 sono applicabili alla procedura relativa all'esercizio del diritto d'accesso attraverso i dati e alla procedura di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati nell'ETIAS.

1

Le disposizioni in deroga alla PA di cui agli articoli 108dbis­108dquinquies sono applicabili ai ricorsi concernenti la procedura di cui al capoverso 1.

2

29 30 31 32 33

RS 172.021 RS 943.03 FF 2020 6963 FF 2020 6963 RS 172.021

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

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Titolo prima dell'art. 108h34

Sezione 3b: Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi Art. 108h

Principi35

La SEM gestisce un sistema d'informazione contenente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera nonché i dati inseriti ed elaborati dalla Svizzera nell'elenco di controllo ETIAS (N-ETIAS). Esso contiene in particolare i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS attraverso l'interfaccia nazionale.

1

2

N-ETIAS è utilizzato dall'unità nazionale ETIAS per i seguenti scopi: a.

rilevamento e trattamento di dati personali, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, e dati di contatto nonché di dati complementari riguardanti le domande, informazioni e copie di documenti di cittadini stranieri nell'ambito dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera;

b.

consultazione di autorità nazionali e cantonali nel quadro dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

c.

rilevamento e trattamento di dati personali e di contatto di cittadini stranieri inseriti nell'elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC;

d.

compilazione di statistiche.

Art. 108i

Contenuto36

N-ETIAS contiene dati di cittadini di Stati terzi e dei relativi documenti di viaggio se: 1

2

a.

la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS di tali cittadini stranieri è esaminata dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS; oppure

b.

il cittadino straniero in questione è stato inserito nell'elenco di controllo ETIAS.

Contiene le categorie di dati seguenti:

34 35 36

a.

i dati di identità del richiedente e concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS richieste, rilasciate, rifiutate, annullate o revocate;

b.

i dati relativi ai documenti di viaggio;

c.

i dati di contatto;

FF 2020 6963 FF 2020 6963 FF 2020 6963

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

d.

i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 numero 8 del regolamento (UE) 2018/124037;

e.

informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;

f.

i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali nonché i risultati di accertamenti dei fatti, considerazioni e indicazioni sullo stato della procedura;

g.

i dati di ORBIS, RIPOL, N-SIS, Registro nazionale di polizia, ASF-SLTD, VOSTRA e SIMIC a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;

h.

i dati di EES, C-VIS, SIS e CIR a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;

i.

i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell'assistenza amministrativa prestata alla Confederazione e ai Cantoni;

j.

informazioni riguardanti la procedura di ricorso;

k.

le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell'elenco di controllo ETIAS;

l.

i dati inseriti nell'elenco di controllo ETIAS dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.

L'unità nazionale ETIAS può riprendere da ETIAS in N-ETIAS i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a­e.

3

N-ETIAS contiene inoltre i fascicoli delle procedure delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.

4

Art. 108j 1

Trattamento e comunicazione dei dati38

Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:

37 38

a.

la SEM: 1. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di unità nazionale ETIAS, 2. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a­i per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;

b.

il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a­i per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;

c.

il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere k ed l nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di autorità richiedente per l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS.

Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. abis.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

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Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo della procedura attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all'articolo 108dquater.

2

3

La comunicazione dei dati personali registrati in N-ETIAS è retta dall'articolo 108f.

Art. 108k

Sorveglianza ed esecuzione39

La SEM è responsabile della sicurezza di N-ETIAS e della legalità del trattamento dei dati personali.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

l'organizzazione e l'esercizio del sistema;

b.

il catalogo dei dati del sistema e l'entità dei diritti di accesso delle autorità indicate nell'articolo 108j;

c.

i provvedimenti tecnici ed organizzativi contro ogni trattamento non autorizzato;

d.

la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;

e.

l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;

f.

l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS;

g.

la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 109a cpv. 1, nota a piè di pagina, e 2 lett. e40 Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200841.

1

2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: e.

la SEM: nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS.

Art. 109c lett. i42 La SEM può permettere l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità: i.

39 40 41

42

l'unità nazionale ETIAS: nel quadro dell'adempimento dei propri compiti.

FF 2020 6963 FF 2021 674 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

FF 2021 674

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

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Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, nota a piè di pagina43 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81744 e (UE) 2019/81845 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

2. Legge del 17 giugno 200546 sul Tribunale amministrativo federale Art. 23 cpv. 2 lett. a e d 2

Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo: a.

l'articolo 111 della legge del 26 giugno 199847 sull'asilo;

d.

l'articolo 108dbis capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 200548 sugli stranieri e la loro integrazione.

3. Legge federale del 17 giugno 201649 sul casellario giudiziale Art. 46 lett. f n. 4 Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: f.

43 44

45

46 47 48 49

la Segreteria di Stato della migrazione:

4. per esaminare le autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

FF 2021 674 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

RS 173.32 RS 142.31 RS 142.20 RS 330; FF 2016 4315

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

4. Codice penale50 Art. 365 cpv. 2 lett. gbis Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

gbis. esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

5. Legge federale del 13 giugno 200851 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 15 cpv. 1 lett. n e 4 lett. kbis52 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 1

n.

esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS secondo l'articolo 108a capoverso 2 LStrI.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: 4

kbis. la SEM, nel quadro dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS; Art. 16 cpv. 2 lett. s e 5 lett. gbis53 Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

s.

esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS secondo l'articolo 108a capoverso 2 LStrI.

I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: 5

gbis. la SEM, per adempiere i propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS;

50 51 52 53

RS 311.0 RS 361 FF 2020 8813 FF 2020 8813

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

FF 2022 1450

Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, nota a piè di pagina54 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81755 e (UE) 2019/81856 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

Art. 17 cpv. 4 lett. n57 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: n.

54 55

56

57

la SEM, per l'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS.

FF 2021 674 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 0 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

FF 2020 6795

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. DF

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