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Decreto federale sul finanziamento della promozione di tecnologie e processi innovativi

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 capoverso 5 della legge federale del ...2 sugli obiettivi in materia di protezione del clima (LOCli); visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 20223; visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 20224, decreta: Minoranza (Graber, Egger Mike, Friedli Esther, Imark, Page, Rösti, Wobmann) Non entrare in materia Art. 1 Per finanziare la promozione di tecnologie e processi innovativi secondo l'articolo 6 capoverso 1 LOCli e coprire i rischi secondo l'articolo 7 LOCli è stanziato un credito d'impegno di 1,2 miliardi di franchi della durata di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della LOCli.

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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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Finanziamento della promozione di tecnologie e processi innovativi. DF

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