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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio del 18 agosto 2022

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio della società cooperativa Involucro edilizio Svizzera conformemente al regolamento del 10 settembre 2021 allegato2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

18 agosto 2022

Au nom In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2022-2718

FF 2022 2156

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Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale nel ramo dell'involucro edilizio» il fondo per la formazione professionale (di seguito «fondo») della società cooperativa Involucro edilizio Svizzera (di seguito «Involucro edilizio Svizzera») ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo intende promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel ramo dell'involucro edilizio.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che eseguono lavori in settori non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani, impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti per facciate. Di questi fanno parte i seguenti elementi dell'edilizia: 1

a.

inserimento del freno al vapore, isolamento termico, strato di barriera all'aria;

b.

copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali;

c.

posa di strati di protezione e praticabili;

3

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d.

montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (fotovoltaico, impianti termici senza installazioni 220V).

Non rientrano nel campo di applicazione aziendale l'installazione di porte e finestre, facciate compatte con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzione in legno e in metallo nonché facciate in legno.

2

Art. 5

Campo di applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui persone svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua: 1

a.

titoli della formazione professionale di base, compresi i titoli anteriori di formazione equivalenti: 1. addetto/a alle impermeabilizzazioni CFP, 2. addetto/a alla copertura di tetti CFP, 3. addetto/a alla costruzione di facciate CFP, 4. addetto/a alle policostruzioni CFP, 5. impermeabilizzatore/impermeabilizzatrice AFC, 6. copritetto AFC, 7. costruttore/costruttrice di facciate AFC, 8. policostruttore/policostruttrice AFC con indirizzo professionale impermeabilizzazione, copertura di tetti o costruzione di facciate, 9. copritetto qualificato/a o con una formazione empirica, 10. costruttore/costruttrice di tetti piatti qualificato/a o con una formazione empirica, 11. costruttore/costruttrice di facciate qualificato/a o con una formazione empirica, 12. montatore/montatrice di facciate qualificato/a o con una formazione empirica, 13. asfaltista qualificato/a o con una formazione empirica;

b.

titoli della formazione professionale superiore: 1. manager costruzione involucro edilizio APF, 2. consulente energetico/consulente energetica involucro edilizio APF, 3. capo/capa progetto montaggio solare APF, 4. maestro/maestra involucro edilizio diplomato/a;

c.

titoli della formazione professionale continua (formazione supplementare certificata da Polybau): 1. capogruppo, certificato, 2. responsabile oggetto, certificato.

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1. Inoltre, è valido per tutte 2

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le altre persone che svolgono attività tipiche del settore di cui al capoverso 1 anche se non possiedono il titolo corrispondente.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 1

a.

indennizzo finanziario alle aziende di tirocinio per i costi di partecipazione ai corsi interaziendali delle persone in formazione (AFC e CFP) secondo l'articolo 5 lettera a;

b.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, misure di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

e.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute da Involucro edilizio Svizzera, coordinamento e vigilanza delle procedure, inclusa la garanzia della qualità;

f.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

g.

partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;

h.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

i.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute da Involucro edilizio Svizzera in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Su richiesta della commissione del fondo, il comitato centrale può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

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Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi per il fondo è costituita dall'azienda di cui all'articolo 4 e dal numero complessivo delle persone che esercitano un'attività tipica del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è manifestamente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Art. 9 1

Contributi

I contributi annui si suddividono in: a.

contributo per azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4:

300 franchi;

b

contributi pro capite di cui all'articolo 5:

160 franchi.

2

Anche le ditte individuali sono tenute al versamento del contributo.

3

Per le persone in formazione non sono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

5

I contributi devono essere versati ogni anno.

I contributi secondo il capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2022. La commissione del fondo verifica annualmente i contributi e li adegua, all'occorrenza, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare una richiesta motivata alla segreteria di Involucro edilizio Svizzera.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi complessivi delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

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RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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Le riserve, calcolate su una media di sei anni, non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati.

2

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera

Il comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera è l'organo di vigilanza del fondo e ne assume la gestione strategica.

1

2

Assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina dei membri della commissione del fondo;

b.

costituzione di una segreteria;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

approvazione del consuntivo.

Art. 13

Commissione del fondo

La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce a livello operativo. È composta da tre fino a cinque membri, di cui almeno uno deve essere delegato da Pavidensa. La commissione del fondo si costituisce autonomamente.

1

2

3

La commissione delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo;

d.

raccomandazioni sull'utilizzo dei mezzi all'attenzione del comitato centrale;

e.

definizione periodica del catalogo delle prestazioni e della quota per la formazione delle riserve.

Approva il preventivo ed esercita la vigilanza sulla segreteria.

Art. 14 1

Segreteria

La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma.

È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

1

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I conti del fondo sono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti di Involucro edilizio Svizzera, da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo sottostà alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione sono presentati per conoscenza alla SEFRI.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera il 4 maggio 2021 e dall'assemblea dei delegati il 10 settembre 2021 in virtù degli articoli 17 capoverso 2 lettera o e 22 capoverso 2 lettera g degli statuti del 19 giugno 20208 della società cooperativa Involucro edilizio Svizzera.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sul decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Il comitato centrale di Involucro edilizio Svizzera può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

1

Un eventuale capitale residuo del fondo è destinato a uno scopo affine a condizione che sia utilizzato.

2

7

8

RS 220 Gli statuti possono essere consultati all'indirizzo: https://gebäudehülle.swiss/it > Infoteca > Pubblicazioni.

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Art. 20

Sostituzione di un regolamento precedente

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 23 giugno 20179 del Fondo per la formazione professionale di Involucro edilizio Svizzera.

Uzwil, 10 settembre 2021 Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera

Walter Bisig

Dr. André Schreyer

Presidente

Direttore

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