FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale concernente l'imposta sul tonnellaggio applicabile alle navi

Disegno

(Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 20221, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 18 cpv. 3bis Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 73­77 si applicano per analogia.

3bis

Art. 58a

Imposta sul tonnellaggio

Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi si applicano gli articoli 73­77.

Titolo prima dell'art. 73

Titolo terzo: Imposta sul tonnellaggio Art. 73

Oggetto

Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi: 1

a.

1 2

il trasporto di merci;

FF 2022 1252 RS 642.11

2022-1396

FF 2022 1253

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

b.

il trasporto di persone;

c.

le attività di rimorchio e dragaggio;

d.

i servizi di salvataggio e assistenza;

e.

la posa di cavi e tubi;

f.

la costruzione e la manutenzione di opere off-shore;

g.

la ricerca scientifica marina;

h.

le attività sismografiche.

FF 2022 1253

È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

2

3

Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio: a.

tutti gli utili derivanti dall'esercizio;

b.

l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;

c.

l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 58­72.

4

Art. 74

Condizioni

Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti: 1

a.

Protocollo del 17 febbraio 19783 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;

b.

Convenzione internazionale del 1° novembre19744 per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 19785 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;

c.

Convenzione internazionale del 7 luglio 19786 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

d.

Convenzione del 23 febbraio 20067 sul lavoro marittimo.

Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

2

3 4 5 6 7

2/8

RS 0.814.288.2 RS 0.747.363.33 RS 0.747.363.331 RS 0.747.341.2 RS 0.822.81

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

FF 2022 1253

La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

3

Art. 75

Calcolo

L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicata nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 19698 sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

1

2

Ammonta, per giorno di esercizio, a: a.

per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;

b.

per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;

c.

per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;

d.

per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

3

L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

4

Art. 76

Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio

L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

1

La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

2

La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

3

4

Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

5

Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 58­72. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo 6

8

RS 0.747.305.412

3/8

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

FF 2022 1253

alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

Art. 77

Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 61 capoverso 1 o 3, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 76 capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 76 capoverso 5.

2. Legge federale del 14 dicembre 19909 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 8 cpv. 5 Se una nave è assoggettata all'imposta sul tonnellaggio, gli articoli 28a28e si applicano per analogia.

5

Art. 14 cpv. 3, secondo periodo ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a e alle navi di cui all'articolo 28a capoverso 1.

3

Art. 24 cpv. 1bis Per il calcolo dell'utile netto imponibile derivante dall'esercizio di navi sono applicabili gli articoli 28a­28e.

1bis

Titolo prima dell'articolo 28a

Capitolo 2a: Imposta sul tonnellaggio Art. 28a

Oggetto

Su richiesta del contribuente possono essere assoggettate all'imposta sul tonnellaggio esclusivamente le navi utilizzate per i seguenti scopi: 1

a.

il trasporto di merci;

b.

il trasporto di persone;

c.

le attività di rimorchio e dragaggio;

d.

i servizi di salvataggio e assistenza;

e.

la posa di cavi e tubi;

f.

la costruzione e la manutenzione di opere off-shore;

9

4/8

RS 642.14

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

g.

la ricerca scientifica marina;

h.

le attività sismografiche.

FF 2022 1253

È considerato contribuente chi gestisce la nave in qualità di armatore, locatore, noleggiatore o società di gestione della nave. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio il concetto di esercizio.

2

3

Sono assoggettati all'imposta sul tonnellaggio: a.

tutti gli utili derivanti dall'esercizio;

b.

l'utile derivante dall'alienazione della nave, se questa è stata detenuta dal contribuente per almeno un anno;

c.

l'utile derivante da attività accessorie svolte a bordo della nave, se esso non supera il 50 per cento dell'utile derivante dall'esercizio della nave calcolato secondo il diritto commerciale.

Gli altri utili, in particolare quelli derivanti da attività commerciali e beni immobili, sono imponibili secondo le disposizioni degli articoli 24­26a, 27 e 28.

4

Art. 28b

Condizioni

Una nave può essere assoggettata all'imposta sul tonnellaggio soltanto se è iscritta nel registro del naviglio svizzero o nel registro di uno Stato che, avendo ratificato le convenzioni seguenti, garantisce l'osservanza delle norme minime e degli obblighi ivi stabiliti: 1

a.

Protocollo del 17 febbraio 197810 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi;

b.

Convenzione internazionale del 1° novembre 197411 per la salvaguardia della vita umana in mare, con protocollo del 17 febbraio 197812 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;

c.

Convenzione internazionale del 7 luglio 197813 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

d.

Convenzione del 23 febbraio 200614 sul lavoro marittimo.

Il momento determinante per adempiere la condizione richiesta per l'assoggettamento all'imposta è l'ultimo giorno del periodo fiscale.

2

La richiesta di assoggettamento della nave all'imposta deve essere presentata all'autorità di tassazione.

3

10 11 12 13 14

RS 0.814.288.2 RS 0.747.363.33 RS 0.747.363.331 RS 0.747.341.2 RS 0.822.81

5/8

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

Art. 28c

FF 2022 1253

Calcolo

L'utile netto imponibile derivante dall'esercizio della nave si calcola sulla base del suo tonnellaggio, corrispondente alla stazza netta (NT) indicato nel certificato internazionale di stazzatura secondo la convenzione internazionale del 23 giugno 196915 sulla stazzatura delle navi, e del numero di giorni di esercizio nel periodo fiscale.

1

2

Ammonta, per giorno di esercizio, a: a.

per 100 NT fino a 1000 NT: 1.09 franchi;

b.

per 100 NT in più fino a 10 000 NT: 0.80 franchi;

c.

per 100 NT in più fino a 25 000 NT: 0.52 franchi;

d.

per 100 NT in più oltre 25 000 NT: 0.26 franchi.

L'utile netto imponibile delle società di gestione della nave corrisponde al 25 per cento dell'utile calcolato secondo il capoverso 2.

3

L'utile netto imponibile viene ridotto del 30 per cento al massimo se la nave soddisfa determinati requisiti ecologici, in particolare per quanto concerne il sistema di propulsione e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il Consiglio federale definisce nel dettaglio i requisiti e l'ammontare della riduzione; al riguardo prende in considerazione gli standard ecologici riconosciuti a livello internazionale.

4

Art. 28d

Inizio, durata e fine dell'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio

L'assoggettamento all'imposta sul tonnellaggio decorre dal primo giorno del primo periodo fiscale in cui la nave è assoggettata all'imposta su richiesta del contribuente.

1

La differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della nave viene imposto alla decorrenza dell'assoggettamento all'imposta. L'imposizione di questa differenza può essere differita fino all'alienazione della nave.

2

La nave è assoggettata all'imposta per dieci periodi fiscali. L'assoggettamento all'imposta finisce prima di questa scadenza se il contribuente vi rinuncia o se le condizioni non sono più adempiute.

3

4

Su richiesta, l'assoggettamento all'imposta può essere rinnovato.

Se l'assoggettamento all'imposta finisce prima dello scadere dei dieci periodi fiscali, è possibile presentare una nuova richiesta di assoggettamento riguardante la stessa nave al più presto per il sesto periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta.

5

Dopo la fine dell'assoggettamento all'imposta, l'imposizione è disciplinata secondo gli articoli 24­26a, 27 e 28. Sono considerati valori determinanti per l'imposta sull'utile i valori contabili secondo il diritto commerciale all'inizio del primo periodo fiscale successivo alla fine dell'assoggettamento all'imposta. Le perdite imputabili all'esercizio della nave subite durante l'assoggettamento all'imposta non possono essere riportate.

6

15

6/8

RS 0.747.305.412

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

Art. 28e

FF 2022 1253

Ristrutturazioni

Se, nel caso di una ristrutturazione di cui all'articolo 24 capoverso 3 o 3quater, una nave assoggettata all'imposta è trasferita al valore contabile secondo il diritto commerciale, la durata di applicazione secondo l'articolo 28d capoverso 3 rimane immutata. Se è trasferita a un altro valore, l'assoggettamento all'imposta finisce e si applica il termine di attesa di cui all'articolo 28d capoverso 5.

Art. 29 cpv. 3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti secondo l'articolo 24a, ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, alle navi secondo l'articolo 28a capoverso 1 e ai mutui concessi a società del gruppo.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7/8

Legge concernente l'imposta sul tonnellaggio

8/8

FF 2022 1253