FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceriaconfetteria artigianale svizzera Modifica del 19 maggio 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale del 8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018, del 6 novembre 2018 e del 7 marzo 20191, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 41d

Utilizzo dei contributi

I contributi prelevati secondo l'articolo 41b e l'articolo 41c CCL, come pure i loro interessi, vengono utilizzati come segue:

1

a)

per preparare dei mezzi per la formazione e il perfezionamento professionale del settore cui fanno capo i panettieri-pasticceri-confettieri svizzeri;

b)

per coprire i costi d'esecuzione del contratto (costi della commissione permanente come pure organizzazioni esterne, spese delle associazioni delle parti contraenti come pure spese di esecuzione generali);

c)

per destinare i contributi alle spese delle associazioni delle parti contraenti per il perfezionamento professionale e

d)

ai fini della sicurezza sul lavoro et tutela della salute.

FF 2015 6213; 2018 4387, 5991; 2019 1951

2022-1664

FF 2022 1346

FF 2022 1346

Appendice 3

Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione Art. 2

Salari minimi

... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...: I

Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione: In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo certificato:

II

3 477.­

3 682.­

Lavoratori conformemente all'articolo 6a CCL Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione.

1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP):

3 793.­

2. Con attestato federale di capacità (AFC):

4 203.­

2a. Con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione:

4 304.­

3. Con esame federale di professione:

4 920.­

La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

19 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2