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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20221, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 73 cpv. 1 lett. c e 2 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per: 1

c.

assicurarne la consegna alle autorità di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.

Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell'interrogatorio o dell'eventuale trasporto necessari oppure oltre la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo e in ogni caso non oltre i tre giorni.

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FF 2022 1312 RS 142.20

2022-1525

FF 2022 1313

Stranieri e loro integrazione. LF (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera)

FF 2022 1313

Art. 82 cpv. 3 La Confederazione può, a tempo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d'esercizio per il fermo di breve durata di persone conformemente all'articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che: 3

a.

la persona interessata sia fermata in un centro cantonale di partenza situato nell'area di confine;

b.

nell'area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone; e

c.

il centro cantonale di partenza sia destinato all'alloggio a breve termine di stranieri fermati nell'area di confine in questione al momento del loro passaggio illegale in Svizzera e allontanati senza formalità conformemente all'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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