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22.039 Messaggio relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (sviluppi dell'acquis di Schengen) e relativo alla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (accesso al CIR e ai dati di tre sistemi d'informazione dell'UE) del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno del decreto federale relativo all'approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (sviluppi dell'acquis di Schengen). Nel contempo vi sottoponiamo, per approvazione, una modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (accesso al CIR e ai dati di tre sistemi d'informazione dell'UE).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il presente messaggio comprende il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti (VIS) e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS.

Comprende inoltre una modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per consentire all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) di consultare l'archivio comune di dati di identità (CIR) e accedere a tre sistemi d'informazione dell'UE sui quali si fonda il CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Situazione iniziale Con i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 il sistema di informazione visti è rinnovato al fine di adeguarlo alle nuove sfide della politica in materia di visti, di frontiere e di sicurezza. I due regolamenti UE sono stati notificati alla Svizzera l'8 luglio 2021 come sviluppi dell'acquis di Schengen. Il Consiglio federale ha approvato il loro recepimento in data 11 agosto 2021, con riserva di approvazione da parte delle Camere federali. La Svizzera ha un termine di al massimo due anni per recepire e trasporre i due regolamenti. Questo termine scade l'8 luglio 2023 (progetto 1).

Il presente messaggio verte inoltre su una modifica della LStrI al fine di consentire all'UDSC, in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, di consultare il CIR e accedere a tre sistemi d'informazione dell'UE sui quali si fonda il CIR (sistema d'entrata e d'uscita [EES], sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi [ETIAS], VIS), ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi (progetto 2).

Contenuto del progetto 1 Nel 2011 è stato introdotto il VIS, che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi soggetti all'obbligo del visto. Tramite il VIS, che collega i consolati degli Stati Schengen nel mondo e tutti i loro valichi di frontiera esterni, vengono cercate corrispondenze biometriche (immagine del viso e impronte
delle dieci dita) a fini d'identificazione e di verifica.

Poiché queste misure costituiscono degli sviluppi dell'acquis di Schengen, anche la Svizzera può beneficiarne. Esse contribuiscono a migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen e lungo le frontiere esterne, agevolano il diritto dei viaggiatori in regola di attraversare le frontiere esterne, circolare liberamente e stabilirsi nello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne e facilitano la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

La maggior parte delle modifiche è essenzialmente di natura tecnica, ad esempio il collegamento del VIS ai sistemi IT esistenti e futuri. Le modifiche apportate ampliano

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solamente in misura molto limitata lo scopo e la funzionalità del VIS nonché le relative responsabilità.

L'insieme delle modifiche può essere sintetizzato come segue: ­

abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori da 12 a sei anni ed esenzione da tale obbligo per le persone di età superiore ai 75 anni;

­

registrazione nel VIS dei dati nazionali relativi ai visti, compresi i dati biometrici, nonché dei diversi documenti di soggiorno (permessi di soggiorno e carte di legittimazione) ora anche per soggiorni di lunga durata e garanzia dell'interoperabilità in relazione a tali dati;

­

estensione degli scopi del VIS per agevolare il ritorno di persone che non soddisfano le condizioni per l'entrata e il soggiorno nello spazio Schengen;

­

conservazione nel VIS della copia dei documenti di viaggio di richiedenti un visto Schengen;

­

adeguamento dell'accesso ai dati del VIS per le autorità nazionali di prevenzione delle minacce e di perseguimento penale nonché per Europol e accesso esteso per le autorità del settore dell'asilo;

­

rilevamento diretto delle immagini del volto;

­

allestimento di un portale per le società di trasporto ai fini della verifica dei visti e dei titoli di soggiorno;

­

potenziamento di altri componenti tecnici (VIS-Mail, introduzione di indicazioni di scarsa qualità dei dati).

L'attuazione di queste innovazioni richiede adeguamenti nella LStrI, nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) e nella legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

Contenuto del progetto 2 L'UDSC è competente sia per il controllo al confine sia per il perseguimento penale della Confederazione. Per adempiere i suoi compiti di perseguimento penale, chiede di poter accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS, nonché di consultare il CIR.

Gli accessi necessari per l'adempimento dei compiti di controllo al confine sono già garantiti dalla trasposizione dei diversi regolamenti UE.

L'UDSC aveva chiesto di consultare il CIR e di accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi già nel quadro del recepimento e della trasposizione delle basi legali per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nei settori frontiere, migrazione e polizia (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/818).

Per poter chiarire senza fretta i dettagli giuridici e poiché la consultazione sulle basi legali per l'interoperabilità si era già conclusa al momento della richiesta dell'UDSC, si è deciso di non proporre l'introduzione delle pertinenti disposizioni nel quadro del progetto sull'interoperabilità (progetto IOP), bensì nel quadro del rece-

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pimento e della trasposizione dei presenti regolamenti di modifica VIS. Conformemente ai pertinenti regolamenti UE, l'accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS, nonché al CIR, è ammesso esclusivamente per prevenire, individuare e investigare su reati di terrorismo o altri reati gravi. In virtù dell'articolo 95 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD), l'UDSC è incaricato per legge di prevenire i reati di terrorismo, in particolare sostenendo la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Inoltre, in virtù dell'articolo 96 capoverso 1 LD, nella sua funzione di autorità di perseguimento penale è direttamente competente per l'individuazione e l'investigazione di altri reati gravi.

Potendo accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS e consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi, l'UDSC avrebbe ­ analogamente alle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali, che già dispongono di tale accesso ­ la possibilità, consultando il CIR in due tappe, di appurare in una prima fase se una persona è registrata nei suddetti sistemi (riscontro positivo o negativo). In caso di riscontro positivo, in una seconda fase otterrebbe, facendo richiesta motivata al punto d'accesso centrale in Svizzera, ossia la Centrale operativa e d'allarme dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), i dati disponibili nel pertinente sistema di informazione dell'UE.

In quanto autorità competente per il controllo al confine, l'UDSC può consultare il CIR ai fini dell'identificazione di una persona. A tale scopo riceve i dati di identità conservati nel CIR nonché, se disponibili, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici salvati nei sistemi d'informazione su cui si fonda il CIR (procedura a una fase). Questo tipo di interrogazione non consente all'UDSC di sapere in quale sistema sono registrati i dati. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto, ossia identificare la persona al momento di controllarla.

Senza la facoltà di consultare il CIR e l'accesso ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di
terrorismo o di altri reati gravi, l'UDSC non può assolvere, del tutto o in parte, il suo mandato legale in materia di perseguimento penale, in quanto non può ottenere le informazioni necessarie o non può ottenerle abbastanza rapidamente. Per prevenire una lacuna nella sicurezza interna della Svizzera, è necessario concedere all'UDSC tale accesso ai fini menzionati ­ al pari delle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali. Nel presente contesto va sottolineato che le competenze dell'UDSC non ne risultano ampliate.

Al fine di permettere all'UDSC di consultare il CIR e di accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS in veste di autorità di perseguimento penale, è necessario modificare la LStrI.

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Indice Compendio

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Introduzione

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Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 2.1 Situazione iniziale 2.1.1 Necessità d'intervento e obiettivi 2.1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 2.1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen 2.1.4 Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale 2.2 Risultati della consultazione e parere del Consiglio federale 2.2.1 Oneri supplementari per i Cantoni 2.2.2 Rinuncia alla proposta di trasmettere dati da ORBIS a SIMIC 2.2.3 Rilevamento dei dati biometrici a partire dai sei anni 2.2.4 Protezione dei dati 2.2.5 Comunicazione di dati a Stati terzi 2.2.6 Diritti di accesso limitati 2.2.7 Costi 2.3 Punti essenziali del regolamento (UE) 2021/1134 2.3.1 Novità relative ai titoli di soggiorno e ai visti per soggiorni di lunga durata 2.3.2 Variante scelta 2.4 Commenti ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 2.4.1 Capo I: Disposizioni generali 2.4.2 Capo II: Inserimento e uso dei dati sui visti da parte delle autorità competenti per i visti 2.4.3 Capo III: Accesso di altre autorità ai dati sui visti 2.4.4 Capo IIIbis: Inserimento e uso dei dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno 2.4.5 Capo IIIter: Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto 2.4.6 Capo VI: Diritti e vigilanza sulla protezione dei dati 2.5 Modifica e abrogazione di altri atti giuridici UE con il regolamento (UE) 2021/1134 2.5.1 Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009 2.5.2 Modifiche del regolamento (UE) 2016/399 2.5.3 Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 2.5.4 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 2.5.5 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860

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2.5.6 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861 2.5.7 Modifiche del regolamento (UE) 2019/817 2.5.8 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896 2.5.9 Abrogazione della decisione 2004/512/CE 2.5.10 Abrogazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio 2.5.11 Entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1134 2.6 Commenti ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 2.6.1 Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862 2.6.2 Entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1133 2.7 Punti essenziali dell'atto normativo di attuazione 2.7.1 La nuova normativa proposta 2.7.2 Attuazione 2.8 Commenti agli articoli dell'atto normativo di attuazione 2.8.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione 2.8.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto EES 2.8.3 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto ETIAS 2.8.4 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto IOP 2.8.5 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto SIS 2.8.6 Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo 2.8.7 Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione 2.8.8 Particolare necessità di coordinamento 2.9 Ripercussioni del regolamento (UE) 2021/1134 e dell'atto normativo di attuazione 2.9.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione 2.9.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni 2.9.3 Contributo finanziario dell'UE 2.10 Aspetti giuridici 2.10.1 Costituzionalità 2.10.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 2.10.3 Forma dell'atto 2.10.4 Subordinazione al freno alle spese 2.10.5 Rapporto con il diritto europeo 3

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2)

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Situazione iniziale 3.1.1 Necessità d'intervento e obiettivi 3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale Risultati della consultazione e parere del Consiglio federale 3.2.1 Estensione dei diritti di accesso 3.2.2 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni 3.2.3 Coordinamento con la LE-UDSC Punti essenziali del progetto 3.3.1 La nuova normativa proposta 3.3.2 Commenti ai singoli articoli Ripercussioni finanziarie Aspetti giuridici 3.5.1 Costituzionalità 3.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 3.5.3 Forma dell'atto 3.5.4 Subordinazione al freno alle spese 3.5.5 Rapporto con il diritto europeo

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (Sviluppi dell'acquis di Schengen) (Disegno) FF 2022 1422 Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF 2022 1423 Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (Sviluppo dell'acquis di Schengen) FF 2022 1424

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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Accesso al CIR e ai dati di tre sistemi di informazione dell'UE) (Disegno)

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Messaggio 1

Introduzione

Il presente messaggio comprende due progetti. Il primo verte sul recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/11331 e (UE) 2021/11342 per la riforma del sistema di informazione visti (VIS) e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (cfr. n. 2).

Il secondo progetto concerne una modifica della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) per consentire all'UDSC, in veste di autorità di perseguimento penale della Confederazione, di consultare il CIR e accedere a tre sistemi di informazione dell'UE sui quali si fonda il CIR (EES, ETIAS, VIS) ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (cfr. n. 3).

2

Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134

2.1

Situazione iniziale

2.1.1

Necessità d'intervento e obiettivi

Nel quadro dell'Accordo di associazione a Schengen (AAS)4, la Svizzera s'impegna in linea di principio a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). In questo contesto il recepimento di un nuovo atto giuridico avviene attraverso una procedura speciale, comprendente la notifica dello sviluppo da parte dei competenti organi UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

I regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 sono stati approvati il 7 luglio 2021 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE e sono stati notificati alla Svizzera l'8 luglio 2021 come sviluppi dell'acquis di Schengen. L'11 agosto 2021, il Consiglio 1

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3 4

Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti, GU L 248 del 13.7.2021 pag 1.

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS), GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

RS 142.20 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, RS 0.362.31.

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federale ha approvato il recepimento dei regolamenti, con riserva di approvazione da parte del Parlamento.

2.1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

In base all'articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, nell'ambito del suo diritto di partecipazione all'elaborazione dell'acquis di Schengen, a partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'UE. In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggerimenti.

I due suddetti regolamenti sono il frutto di negoziati condotti per circa due anni a Bruxelles in seno ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio e del gruppo di lavoro «Visti» (livello peritale), tra i consiglieri dei settori Giustizia e Affari interni (consiglieri GAI) e in seno al Consiglio Giustizia e Affari interni (Consiglio GAI, livello ministeriale). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti (formato COMIX), vale a dire in presenza di rappresentanti degli Stati associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. In occasione di queste riunioni i rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni hanno presentato attivamente i propri punti di vista in merito a questi progetti di regolamento. La decisione formale è stata presa dai competenti organi dell'UE. Il Parlamento europeo ha approvato i regolamenti in data 7 luglio 2021, il Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2021. La firma è stata apposta il 7 luglio 2021.

2.1.3

Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell'acquis di Schengen: l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione degli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si pronuncia in merito all'accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. La relativa decisione viene notificata all'UE entro 30 giorni dall'adozione dell'atto giuridico da parte dei competenti organi dell'UE.

La notifica di un atto giuridico da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell'atto UE da recepire, l'approvazione di tale trattato è di competenza del Consiglio federale o del Parlamento (e del Popolo nell'ambito del referendum facoltativo).

Se l'Assemblea federale è competente o se il recepimento impone adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta il Consiglio federale deve informare l'UE del fatto che, sul piano giuridico, la Svizzera potrà essere vincolata dallo sviluppo in questione soltanto «previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre lo sviluppo; l'eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il

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termine decorre a partire dalla notifica dello sviluppo da parte dell'UE. Se tutti i requisiti costituzionali sono soddisfatti, la Svizzera informa il Consiglio e la Commissione. Se non è lanciato il referendum, l'informazione avviene immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione, la quale equivale alla ratifica dello scambio di note.

Nel presente caso l'UE ha notificato alla Svizzera i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 in data 8 luglio 2021. In data 11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire i regolamenti a condizione che i requisiti costituzionali siano soddisfatti e ha notificato all'UE i relativi decreti il medesimo giorno. Pertanto il termine regolare di due anni scade in data 8 luglio 2023. Visto però che questa data corrisponde a un sabato, il termine scade già il 7 luglio 2023.

Se i regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 non sono recepiti entro questo termine massimo, viene avviata la procedura speciale prevista dall'articolo 7 paragrafo 4 AAS: nel quadro del comitato misto deve essere individuata una soluzione consensuale entro 90 giorni. Se ciò non avviene, l'AAS termina automaticamente tre mesi dopo ­ e di conseguenza anche la collaborazione Dublino (art. 14 par. 2 dell'Accordo di associazione a Dublino5)6.

2.1.4

Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20207 sul programma di legislatura 2019­2023. Si tratta di sviluppi di Schengen che nel quadro dell'obiettivo 13 devono essere recepiti entro il termine fissato. Conformemente a questo obiettivo la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale.

Neanche le modifiche della LStrI sono annunciate nel piano di legislatura ma rientrano parimenti nel quadro dell'obiettivo 13.

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6

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Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68.

Cfr. messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»), FF 2004 5273, in particolare 5433 segg.

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2.2

Risultati della consultazione e parere del Consiglio federale

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione (LCo), l'11 agosto 2021 è stata avviata una consultazione sul recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e sulla modifica della LStrI. La consultazione si è conclusa il 18 novembre 2021.

Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali e altre cerchie interessate. Per i risultati circostanziati della consultazione si rimanda al pertinente rapporto9.

La consultazione ha raccolto 44 pareri. In totale si sono espressi 26 Cantoni, due partiti (PLR e PSS), l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), il Tribunale federale (TF) e il Tribunale amministrativo federale (TAF), nonché undici altri gruppi d'interesse. Hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi quattro Cantoni (GR, OW, SZ e ZH) e sette interpellati (TF, TAF, USI, ACS, UCS, Aeroporto di Zurigo e la Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione degli stranieri).

I due progetti sono stati accolti con favore dalla maggior parte dei partecipanti: tutti i Cantoni che hanno espresso un parere, PLR, PSS, Centre Patronal, Aeroporto di Ginevra, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM) e young european swiss (yes).

BE, FR, GE, JU, NE, SO, TI, VS, PLR, PSS, Centre Patronal, yes, Aeroporto di Ginevra e ASM formulano alcune considerazioni.

La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) accoglie in toto il progetto 1. Vede invece con occhio critico il progetto 2, sostenendolo soltanto in parte.

AsyLex, i giuristi democratici svizzeri (GDS) e Solidarité sans frontières (sosf) respingono la riforma del VIS.

2.2.1

Oneri supplementari per i Cantoni

Diversi Cantoni e l'ASM fanno notare come i nuovi dati da registrare e l'interoperabilità dei sistemi d'informazione comporteranno più lavoro per le autorità cantonali.

A questo proposito, sottolineano che andrebbero individuate sinergie con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per garantire un trattamento efficiente dei casi, in particolare nel settore di polizia. Inoltre, viene proposto di aumentare gli emolumenti per il rilascio di un titolo di soggiorno nell'ordinanza del 24 ottobre 200710 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI). I 8 9 10

RS 172.061 www.admin.ch > Diritto federale >Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP RS 142.209

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partecipanti alla consultazione pongono però l'accento sul fatto che questo sviluppo dell'acquis di Schengen agevola i controlli, aumenta la sicurezza interna e facilita la lotta al terrorismo.

Parere del Consiglio federale La competenza per la verifica manuale delle corrispondenze (riscontri positivi) tra le diverse banche dati europee ricade in parte sulle autorità cantonali e in parte sull'unità centrale VIS. In caso di corrispondenza con una segnalazione SIS in materia di migrazione (ritorno, rifiuto di entrata o documenti di viaggio), è competente l'autorità che rilascia i visti. Per tutte le segnalazioni SIS in materia di polizia (persone ricercate, scomparse o vulnerabili, segnalazione di persone o documenti di viaggio per controlli discreti o mirati o per controllo di indagine), è invece competente l'unità nazionale VIS, che collabora a tale scopo con l'Ufficio SIRENE di fedpol. I nuovi processi a sostegno dei Cantoni e delle autorità competenti in materia di visti hanno l'obiettivo di evitare lungaggini procedurali.

Se i compiti supplementari derivanti dal rilascio di un titolo di soggiorno sono considerevoli, potrebbe essere preso in considerazione un aumento degli emolumenti nell'OEmol-LStrI.

2.2.2

Rinuncia alla proposta di trasmettere dati da ORBIS a SIMIC

In sede di consultazione è stata proposta la trasmissione di dati biometrici dal sistema nazionale visti (ORBIS) al sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al fine di evitare che i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata debbano fornire due volte i loro dati biometrici (impronte delle dieci dita, immagine del volto rilevata sul posto e firma), prima all'estero in occasione del rilascio del visto e successivamente in Svizzera nel quadro della procedura di autorizzazione (centri di biometria cantonali).

Parere del Consiglio federale La proposta non può essere accettata sebbene la maggior parte dei partecipanti alla consultazione non si sia espressa al riguardo e altri abbiano sottolineato i suoi vantaggi (GE, TI, ASM). Il trasferimento di dati da ORBIS a SIMIC comporterebbe costi aggiuntivi e risulterebbe opportuno solo in alcuni casi di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata se i dati biometrici sono già stati registrati all'estero. Registrare sistematicamente i dati biometrici per tutti i visti per soggiorni di lunga durata comporterebbe un onere supplementare considerevole per le rappresentanze svizzere. Inoltre, chi richiede un visto sarebbe obbligato a presentarsi di persona alla rappresentanza svizzera competente, cosa attualmente non necessaria. I costi supererebbero i benefici.

Infine, gli interessati dovrebbero ugualmente presentarsi di persona presso l'autorità cantonale per il rilascio del titolo di soggiorno.

Pertanto, l'articolo 109cbis LStrI proposto nell'avamprogetto (AP) posto in consultazione viene stralciato dal messaggio.

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2.2.3

Rilevamento dei dati biometrici a partire dai sei anni

DJS, sosf e AsyLex sono contrari al rilevamento dattiloscopico dei bambini a partire dai sei anni, come pure alla registrazione e al controllo di tutti i cittadini di Stati terzi, compresi quelli che da tempo soggiornano nello spazio Schengen. Dubitano che l'obiettivo di questa modifica sia veramente quello proteggere i bambini ritenendolo piuttosto pretestuoso. Sono dell'idea che questa modifica non salvaguardi i diritti dei bambini. Anche il Cantone di Ginevra è critico al riguardo.

Parere del Consiglio federale Il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei bambini a partire dai sei anni serve essenzialmente a impedire i viaggi non autorizzati o il rapimento di bambini. La Svizzera non può derogare a questo nuovo regolamento implicante un'identificazione più completa delle persone che entrano nello spazio Schengen.

Le impronte digitali dei bambini sono dati attendibili che permettono un'identificazione accurata. Non appena i bambini lasciano lo spazio Schengen, i dati vengono cancellati dal sistema di informazione. Inoltre, il bene del minore risulta garantito e il personale dei consolati è debitamente formato.

2.2.4

Protezione dei dati

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sollevato il problema dei sistemi informatici su vasta scala che contengono dati degni di particolare protezione, chiedendo di limitare fortemente l'accesso a questi dati, di garantirne la protezione e di salvaguardare i diritti degli interessati. Ritengono che la portata del nuovo sistema e lo scambio di dati comporterebbero un rischio elevato di uso indebito dei dati.

Parere del Consiglio federale Anche il Consiglio federale ritiene importante garantire la protezione dei dati nel contesto dell'interoperabilità e dei sistemi informatici su vasta scala. Gli accessi vanno pertanto disciplinati nel dettaglio (nella legge e nelle ordinanze), conformemente alle disposizioni contenute nei regolamenti Schengen.

Inoltre, l'attività dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) assicura il controllo e il coordinamento a livello svizzero del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Sono applicabili i diritti sanciti nella legge federale del 19 giugno 199211 sulla protezione dei dati (LPD), come il diritto alla rettifica o cancellazione dei dati o il diritto d'accesso. Sono inoltre previste sanzioni in caso di trattamento indebito dei dati (art. 120d LStrI).

11

RS 235.1

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2.2.5

Comunicazione di dati a Stati terzi

Il PSS chiede una riformulazione dell'articolo 109equater AP-LStrI. A suo parere va garantito che i cittadini di Stati terzi o i richiedenti l'asilo tenuti a lasciare la Svizzera non subiscano violazioni dei diritti fondamentali nel proprio Paese di origine a seguito della comunicazione dei dati del sistema centrale di informazione sui visti (C-VIS) a terzi secondo l'articolo 109equater capoverso 2 D-LStrI. Il PSS chiede che, in aggiunta alla garanzia esplicita dello Stato terzo di utilizzare i dati esclusivamente allo scopo previsto, il servizio svizzero competente esamini se tale garanzia sia sufficientemente credibile: solo in tal caso andrebbe ammessa la comunicazione di dati C-VIS a terzi secondo l'articolo 109equarter D-LStrI.

Parere del Consiglio federale Per la comunicazione di dati a Stati terzi devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/1134. Il paragrafo 2 stabilisce che il trasferimento di dati personali a Stati terzi o a organizzazioni internazionali non pregiudica i diritti dei richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento. La disposizione proposta stabilisce che solo la SEM è autorizzata a trasmettere tali dati. La SEM deve quindi assicurarsi che la garanzia ricevuta sia attendibile.

Per definire più precisamente le autorità autorizzate a comunicare dati, la disposizione subisce una leggera modifica rispetto alla versione posta in consultazione: ora disciplina anche la comunicazione di dati nel contesto della lotta al terrorismo e ad altri reati gravi.

2.2.6

Diritti di accesso limitati

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che i diritti di accesso e di lettura vadano attribuiti esclusivamente alle autorità che ne necessitano per motivi imperativi.

Vedono invece con occhio particolarmente critico la possibilità di concedere l'accesso a imprese private. Un simile accesso andrebbe accordato loro solo in casi del tutto eccezionali.

Parere del Consiglio federale Conformemente all'articolo 45quater del regolamento (CE) n. 767/200812 (regolamento VIS), modificato dal regolamento (UE) 2021/1134, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman devono, al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera b della

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Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

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Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 199013 (CAS), interrogare il VIS per verificare se i cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto o necessitanti di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto valido, di un visto valido per un soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno valido. I diritti di accesso previsti dal regolamento (UE) 2021/1134 sono applicati in maniera rigorosa. Va inoltre precisato che le informazioni ricevute non sono considerate degne di particolare protezione. Si tratta infatti di dati riguardanti soltanto la validità dei documenti. Inoltre, l'accesso è effettuato tramite un portale riservato alle imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza (art. 92 LStrI).

2.2.7

Costi

Il PLR vede con occhio critico l'esplosione dei costi legata allo sviluppo del regolamento VIS. Ritiene che vadano precisate le ragioni che hanno portato i costi di progetto a triplicare, passando da 6 a 18 milioni di franchi.

Parere del Consiglio federale I costi sono stati stimati prima di conoscere il progetto finale del regolamento (UE) 2021/1134, presentato dalla Commissione europea nel maggio 2018. In seguito hanno avuto inizio i negoziati nei gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea. Durante i negoziati è emersa la necessità di introdurre altre modifiche, in particolare per estendere l'interoperabilità ai visti e ai permessi di soggiorno di lunga durata, il che richiede cambiamenti significativi in SIMIC e ORBIS, e per istituire una nuova unità nazionale VIS per il trattamento e il controllo di determinati riscontri positivi sensibili derivanti dall'interoperabilità. Nelle stime iniziali non erano contemplate queste nuove funzioni. Pertanto, nel 2021 la SEM ha commissionato una nuova analisi dei costi (cfr. n. 2.9.1).

2.3

Punti essenziali del regolamento (UE) 2021/1134

Il regolamento (UE) 2021/1134 adegua agli sviluppi tecnici il VIS. Introdotto nel 2011, il VIS è la soluzione tecnologica che agevola la procedura relativa ai visti per soggiorni di breve durata e aiuta le autorità competenti per i visti, le frontiere, l'asilo e la migrazione a verificare in modo rapido ed efficace le informazioni necessarie sui cittadini di Paesi terzi che necessitano del visto per recarsi nello spazio Schengen.

Di fronte alle sfide in materia di politica migratoria e di sicurezza cui è confrontata l'Europa, dal 2015 la Commissione europea ha presentato numerose proposte volte a ottimizzare le possibilità di lotta alla migrazione illegale e a garantire la sicurezza interna. L'obiettivo è potenziare e migliorare gli attuali strumenti Schengen (Eurodac, 13

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (cfr. allegato A AAS).

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VIS, Advance Passenger Information [API] e SIS) nonché crearne di nuovi (EES ed ETIAS).

Il 20 maggio 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato i regolamenti (UE) 2019/81714 e (UE) 2019/81815 (regolamenti IOP) che mirano a istituire l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE. Questa interoperabilità è garantita con la creazione del portale di ricerca europeo (ESP) che consente di consultare simultaneamente tutti i sistemi d'informazione rilevanti.

Grazie all'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE, in futuro sarà possibile confrontare in maniera automatizzata i dati di identità, i dati relativi ai documenti di viaggio e i dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto rilevate sul posto).

In tal modo sarà più facile individuare le persone che utilizzano identità false.

Con l'ESP sarà possibile consultare contemporaneamente e con un'unica interrogazione tutti i sistemi di informazione ai quali le autorità in questione hanno accesso. I due regolamenti IOP, infine, consentono di smascherare le frodi d'identità con l'ausilio del rilevatore di identità multiple (MID). Quest'ultimo è inteso a contribuire all'identificazione di persone che utilizzano più identità o identità false con il duplice obiettivo di agevolare le verifiche delle identità e contrastare le frodi di identità.

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15

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

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Affinché in futuro le autorità autorizzate possano rapidamente avere un quadro completo di una persona con una sola interrogazione, il regolamento (UE) 2021/1134 modifica il regolamento VIS in modo che il VIS entri a far parte, insieme all'EES, all'ETIAS e a Eurodac, di una rete integrata di sistemi volta a garantire l'interoperabilità. In tal modo le autorità dispongono in qualsiasi momento di tutte le informazioni rilevanti e possono, tra le altre cose, impedire il rilascio di un visto a una persona che rappresenta un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici.

Inoltre, sono state individuate lacune nelle informazioni riguardo ai documenti che permettono ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare in uno Stato Schengen per più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ossia i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno che danno il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen per una durata massima di 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni nei limiti fissati dalla CAS. Il suddetto regolamento UE prevede diverse misure per colmare queste lacune in materia di sicurezza.

I visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno vanno ad esempio inseriti nel VIS nel rispetto delle medesime prescrizioni, affinché tali documenti e i loro titolari possano essere verificati, oltre che dalle autorità preposte al rilascio, anche dalle autorità degli Stati Schengen. L'accesso a questi documenti consentirà a ogni Stato Schengen che svolge tali controlli di valutare meglio, in base ai dati presenti nel sistema, i rischi per la sicurezza, il che contribuirà ad accrescere la sicurezza interna nello spazio Schengen. Infine, potranno essere individuati più rapidamente eventuali documenti d'identità o di viaggio falsi.

Al fine di facilitare la procedura di rimpatrio, anche i documenti di viaggio presentati nel quadro di una domanda di visto e di permesso di soggiorno saranno salvati nel VIS. Ciò consentirà di identificare precocemente le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso o il soggiorno nel territorio degli Stati Schengen. Inoltre, i Paesi terzi possono cooperare meglio per quanto concerne la riammissione dei migranti irregolari, facilitando il ritorno nel loro Paese d'origine dei cittadini di Stati terzi presenti
illegalmente sul territorio.

Inoltre, l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori verrà abbassata da dodici a sei anni. Questa misura rende più facile per la competente autorità stabilire l'identità di un minore nell'ambito della procedura di visto. L'identificazione certa dei 18 / 94

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minori consentirà di proteggerli meglio (p. es. dal rapimento) e contribuirà a contrastare la tratta di esseri umani e la migrazione irregolare. Tuttavia, devono essere introdotte ulteriori garanzie legali per tutelare l'interesse superiore del minore. A tal fine, i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto) dei bambini di età inferiore ai dodici anni saranno cancellati alla scadenza del visto o del permesso di soggiorno e alla partenza dallo spazio Schengen. Inoltre, si prevede di non rilevare più le impronte digitali delle persone di età superiore ai 75 anni.

Infine, per facilitare lo scambio di dati tra il C-VIS e i sistemi nazionali dei rispettivi Stati Schengen, il meccanismo di consultazione VIS-Mail sarà integrato nel VIS. Il fatto che il VIS rifiuterà una richiesta di consultazione fino a quando tutte le informazioni necessarie non saranno state inserite correttamente nel sistema permetterà di evitare carenze nella qualità dei dati. Inoltre, la qualità dei dati biometrici sarà migliorata, poiché le immagini del volto saranno rilevate direttamente sul posto anche per i visti C, D e i titoli di soggiorno.

2.3.1

Novità relative ai titoli di soggiorno e ai visti per soggiorni di lunga durata

Interoperabilità nell'ambito delle domande di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno Il progetto IOP16 è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021. Esso prevede ugualmente l'interoperabilità del VIS, ma nella sua concezione attuale, ossia senza i visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno. Comprende soltanto i visti per soggiorni di breve durata. Con la modifica dei regolamenti IOP nel quadro della presente revisione del regolamento VIS s'intende estendere l'interoperabilità ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno, al fine d'interrogare in automatico gli altri sistemi Schengen di migrazione e di polizia mediante una ricerca alfanumerica e biometrica nel momento in cui è generato un fascicolo di domanda VIS. Questo sviluppo prevede dunque un automatismo delle verifiche da effettuare nel quadro del controllo dei titoli di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata.

Attualmente è possibile, nel quadro delle procedure nazionali, interrogare il SIS (art. 7 dell'ordinanza dell'8 marzo 201317 N-SIS, progetto SIS18). Quando saranno in esercizio, sarà possibile interrogare anche i sistemi europei EES (art. 103c cpv 2 lett. b e c LStrI conformemente al progetto EES19) ed ETIAS (art. 108e cpv. 2 lett. a LStrI conformemente al progetto ETIAS20). In futuro queste interrogazioni potranno essere effettuate tramite l'ESP, come previsto dal progetto IOP, che entrerà in vigore presumibilmente nel 2023. Il regolamento (UE) 2021/1134 rafforza ancor più l'interoperabilità dei sistemi Schengen creando un automatismo di ricerca negli altri sistemi

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Schengen al momento della generazione o modifica di fascicoli nazionali sui visti per soggiorni di lunga durata e sui titoli di soggiorno nel VIS.

Competenze nazionali in materia di visti per soggiorni di lunga durata e di titoli di soggiorno La forma dei titoli di soggiorno e dei visti per soggiorni di lunga durata è in particolare retta dagli atti Schengen seguenti: ­

Regolamento (UE) n. 265/201021;

­

Regolamento (CE) n. 1030/200222.

Gli effetti giuridici di questi documenti nello spazio Schengen sono retti in particolare dall'articolo 21 CAS e dal regolamento (UE) 2016/39923 (Codice frontiere Schengen).

Le condizioni materiali per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno rimangono invece puramente nazionali (cfr. cap. 6 LStrI per i permessi di dimora e la sez. 4 dell'ordinanza del 15 agosto 201824 concernente l'entrata e il rilascio del visto che disciplina i visti per soggiorni di lunga durata). Il regolamento (UE) 2021/1134 introduce una procedura di comunicazione dei dati che permette agli Stati Schengen di beneficiare di tutte le informazioni utili per decidere in merito al rilascio dei documenti. Si prevede di verificare se delle corrispondenze tra i dati personali di un richiedente e i dati presentati nei sistemi Schengen apportano elementi supplementari utili nel quadro dell'esame materiale nazionale. Il regolamento (UE) 2021/1134 definisce al riguardo due obiettivi particolari: da un lato, valutare se il richiedente potrebbe eventualmente costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica e, dall'altro, contribuire a identificare correttamente le persone (cfr. consid. 13 e 14). Queste verifiche s'iscrivono in quelle usuali su scala nazionale.

Nuovi documenti nella banca dati VIS L'inserimento nel VIS dei visti per soggiorni di lunga durata e dei titoli di soggiorno garantirà la presenza dei dati relativi a questi documenti e ai loro titolari in un sistema di informazione su vasta scala della cooperazione Schengen. Questi dati si aggiungeranno a quelli dei cittadini di Stati terzi soggetti all'obbligo del visto e già registrati nel sistema. Ciò permetterà alle autorità degli Stati membri, che non sono le autorità preposte al rilascio, di effettuare una verifica del documento e dell'identità del suo

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Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 6.2002, pag. 1; modificato per ultimo dal regolamento (UE) 2017/1954, GU L 286 del 1.11.2017, pag. 9.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

RS 142.204

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titolare, alle frontiere o sul territorio degli Stati Schengen. Le banche dati della cooperazione Schengen disporranno in tal modo di informazioni relative a tutti i documenti rilasciati a cittadini di Stati terzi che soggiornano nello spazio Schengen.

2.3.2

Variante scelta

Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede che le autorità degli Stati Schengen inseriscano nel VIS i dati comunicati dal richiedente in conformità con il diritto determinante dell'Unione europea o di quello nazionale dello Stato Schengen. La Svizzera dispone quindi di un certo margine di manovra e può decidere autonomamente le modalità secondo cui implementare questa trasmissione di dati (art. 22bis par. 1 del regolamento VIS, modificato dal regolamento [UE] 2021/1134). Al fine di trarre un plusvalore da questo sviluppo dell'acquis di Schengen, ossia poter procedere a una verifica completa e approfondita prima dell'entrata della persona nel Paese, si propone di servirsi dell'interoperabilità sfruttando le possibilità di rilevare i dati biometrici in occasione dell'esame della domanda di visto per soggiorni di lunga durata. L'interoperabilità sarà ugualmente messa a frutto nel quadro del rilascio di permessi di soggiorno, compreso il soggiorno che si fonda sulla legge del 22 giugno 200725 sullo Stato ospite e sugli accordi di sede conclusi dal Consiglio federale con le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali. I dati trasferiti al VIS si differenziano tuttavia a seconda dei casi.

La variante proposta comprende i seguenti elementi principali.

25

­

I dati dei visti per soggiorni di lunga durata contenuti in ORBIS saranno trasmessi al C-VIS con la medesima modalità di trasmissione già in uso per i visti C, sempre che il richiedente debba presentarsi di persona presso la rappresentanza svizzera, ossia al momento del deposito della domanda e della prima registrazione dei dati personali del richiedente e poi al momento del rilascio del visto. Il C-VIS contiene attualmente già le impronte delle dieci dita dei richiedenti un visto C. Le impronte digitali registrate nel sistema possono essere riutilizzate per cinque anni.

­

I dati del SIMIC concernenti i permessi di dimora saranno trasmessi al C-VIS, non appena la SEM o le autorità cantonali della migrazione vi hanno inserito i dati personali dei richiedenti il permesso di dimora. In seguito vengono aggiornati nel sistema al momento del rilascio del titolo di soggiorno. In caso di rifiuto della domanda, i dati vengono cancellati dal C-VIS, sempre che la Svizzera non ritenga la persona interessata un rischio per la sicurezza. In questo caso si registra una precisazione in tal senso nel sistema.

­

Per tutti i visti per soggiorni di lunga durata, sono inseriti dati biometrici, ossia l'immagine del volto rilevata sul posto e le dieci impronte digitali, se il richiedente si presenta di persona alla competente autorità. L'obbligo di presentarsi personalmente rimane limitato a determinate categorie di persone. Se il richiedente non si è (ancora) presentato di persona al momento del deposito RS 192.12

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della domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata, la fotografia cartacea sarà scansionata come avviene attualmente e il C-VIS verrà interrogato sulla base dei dati personali alfanumerici. Si applica la procedura attuale basata sull'articolo 102 capoversi 1 e 2 LStrI. Le categorie di persone che devono fornire i loro dati biometrici sono determinate a livello di ordinanza dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 1bis dell'ordinanza del 24 ottobre 200726 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA). Una sottovariante scartata era di estendere agli stranieri soggetti all'obbligo del visto Schengen C le categorie di persone che devono presentarsi personalmente per ottenere un visto D (a meno che la Svizzera non sia rappresentata nel Paese).

­

Per tutti i permessi di dimora secondo il diritto in materia di stranieri, sono inseriti come finora i dati biometrici, ossia l'immagine del volto e le impronte digitali prese direttamente sul posto per il rilascio della carta di soggiorno biometrica Schengen. Una variante scartata prevedeva il rilevamento delle dieci impronte digitali, il che andrebbe però oltre il requisito minimo di rilevare le impronte di due dita per il rilascio del titolo di soggiorno.

­

Nella misura in cui il SIMIC non contiene alcun dato biometrico, la procedura di registrazione avrà luogo al momento della decisione di rilascio del permesso di dimora. In questa occasione saranno rilevate due impronte digitali, l'immagine del volto e la firma. I pertinenti dati saranno trasmessi al C-VIS e registrati nel SIMIC. Le due impronte digitali, l'immagine del volto e la firma vengono anche inviate al centro competente per il rilascio del permesso di dimora definito dal regolamento (UE) n. 1030/2002.

­

I dati personali del sistema di informazione Ordipro vanno trasmessi al C-VIS al momento delle procedure d'esame che precedono il rilascio di una carta di legittimazione ai cittadini di Stati terzi. Per tutte le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE, la fotografia cartacea viene scansionata e inviata al C-VIS.

A differenza di quanto avviene attualmente, non è richiesto il rilevamento sul posto delle impronte digitali e dell'immagine del volto.

­

In ogni caso occorre scansionare la pagina del documento di viaggio con i dati anagrafici quando tale documento viene esibito all'autorità competente al momento della presentazione della domanda. Se non è il caso, è richiesta una copia del documento. La pagina scansionata o copiata è poi registrata in ORBIS, SIMIC e Ordipro e infine trasmessa al C-VIS.

La Svizzera partecipa quindi pienamente a questo sviluppo dell'acquis di Schengen per il recepimento e l'attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Ciò comprende una collaborazione a livello di procedure d'autorizzazione, senza modificare in modo significativo le procedure attuali interne né richiedere modifiche sostanziali dei sistemi cantonali. La Svizzera prevede di fornire le informazioni relative ai permessi di dimora quando i Cantoni o la SEM le avranno inserite nel SIMIC. L'iscrizione nel SIMIC ha luogo al momento del rilevamento dei dati personali del richiedente in occasione dell'apertura della procedura di rilascio del permesso e in ogni caso prima

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RS 142.201

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della decisione. Ciò vale ugualmente per Ordipro. La trasmissione delle pertinenti informazioni del SIMIC, di ORBIS e di Ordipro è quindi tecnicamente prevista attraverso lo stesso componente di accesso nazionale.

2.4

Commenti ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) definisce lo scopo, le funzionalità nonché le responsabilità inerenti al VIS. Inoltre stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati tra gli Stati Schengen al fine di agevolare l'esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata (visti C) e le relative decisioni.

Il titolo di questo regolamento è stato modificato come segue: regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS).

2.4.1 Art. 1

Capo I: Disposizioni generali Oggetto e ambito d'applicazione

Oltre ai visti per soggiorni di breve durata (visti C e A), nel VIS sono ora registrati anche i visti per soggiorni di lunga durata (visti D) e i titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi.

Art. 2

Scopo del VIS

Lo scopo del VIS è ampliato affinché il sistema possa essere utilizzato, oltre che per l'identificazione, anche per il rimpatrio delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nello spazio Schengen (par. 1 lett. e).

Il VIS viene ora utilizzato anche per garantire la corretta identificazione delle persone (par. 1 lett. j) e l'identificazione di persone in circostanze specifiche (par. 1 lett. f). Il VIS sostiene inoltre gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (par. 1 lett. k).

Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati Schengen (par. 2).

Art. 2bis

Architettura

Questa nuova disposizione stabilisce che l'architettura del VIS consta degli elementi seguenti: ­

un archivio comune di dati d'identità (CIR);

­

un sistema di informazione centrale sui visti (C-VIS);

­

interfacce uniformi nazionali (NUI); 23 / 94

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­

un'infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e le NUI;

­

un canale di comunicazione tra il C-VIS e il sistema centrale (C-EES) dell'EES;

­

un'infrastruttura di comunicazione tra il C-VIS e l'ESP, il servizio comune di confronto biometrico, il CIR e il rilevatore di identità multiple (MID);

­

un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti (VIS-Mail);

­

un portale per i vettori;

­

un servizio web sicuro;

­

un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche (CRRS).

Allo scopo di garantire la disponibilità ininterrotta del sistema, le NUI e il VIS sono duplicati (ridondanza). Le due NUI svizzere sono installate nel centro servizi informatici del Dipartimento federale di giustizia e polizia (CSI DFGP). Il sistema centrale principale (C-VIS Master) si trova a Strasburgo, mentre il sistema di salvataggio (C-VIS-Backup) è situato a St. Johann im Pongau (Austria).

Art. 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

Questa disposizione è abrogata.

Art. 4

Definizioni

In questa disposizione sono state aggiunte nuove definizioni nel settore dell'identificazione e della sicurezza (cfr. par. 3bis-3quater e 15­23). Sono inoltre adeguate le definizioni di «autorità competenti per i visti» (punto 3), «modulo di domanda» (punto 4), «richiedente» (punto 5), «dati VIS» (punto 12), «dati di identità» (punto 13) e «dati relativi alle impronte digitali» (punto 14).

Art. 5

Categorie di dati

Al paragrafo 1, questa disposizione elenca le categorie di dati che sono registrate nel VIS. Il termine «fotografia» è sostituito da «immagine del volto». Si tratta di un'immagine digitale del volto in risoluzione e qualità sufficienti per il confronto biometrico automatico. Inoltre, secondo il paragrafo 1bis i dati del VIS nei settori dell'identità, dei documenti di viaggio e della biometria sono ora registrati anche nel CIR.

Art. 5bis

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

Questa nuova disposizione sancisce l'integrazione nel VIS dei documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto. La Commissione europea adotta atti di esecuzione riguardo alla gestione di questa nuova funzionalità. Per la Svizzera questo rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

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Art. 6

Accesso per inserimento, modifica o cancellazione dei dati

Il nuovo paragrafo 1 di questa disposizione stabilisce che l'accesso ai dati del VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti per la decisione relativa a una domanda di un visto per un soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno in conformità degli articoli 22bis a 22septies. Il paragrafo 2 aggiunge che l'accesso ai dati del VIS per la consultazione di dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali dei singoli Stati Schengen e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli 15-22, 22octies­22quaterdecies e 45quater nonché per gli scopi definiti agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che le impronte digitali e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzate unicamente per interrogare il VIS e, in caso di riscontro, per verificare l'identità del minore nell'ambito della procedura di domanda del visto secondo l'articolo 15 nonché per i controlli alle frontiere esterne e sul territorio nazionale degli Stati Schengen. Se la ricerca mediante dati alfanumerici non può essere effettuata a causa della mancanza di un documento di viaggio, nella procedura d'asilo possono essere utilizzate per la ricerca nel VIS anche le impronte digitali di bambini.

Il paragrafo 3 stabilisce che ogni Stato Schengen designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Gli Stati Schengen sono inoltre obbligati a comunicare senza indugio alla Commissione e a eu-LISA l'elenco di tali autorità conformemente all'articolo 45ter. Questo elenco precisa gli scopi per cui ciascuna autorità può trattare i dati nel VIS. Gli Stati membri possono in ogni momento modificare o sostituire le loro segnalazioni.

Il paragrafo 5 stabilisce che la Commissione europea adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 7

Principi generali

Nel paragrafo 2 vengono aggiunti nuovi principi per il trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS da parte delle autorità competenti. I richiedenti non devono subire discriminazioni. Devono inoltre essere rispettati i diritti fondamentali. Un'attenzione particolare va accordata ai bambini e a persone che necessitano di sostegno o particolare protezione.

Questa disposizione viene integrata con il nuovo paragrafo 3 secondo cui in tutte le procedure va considerato in via prioritaria l'interesse superiore del minore.

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2.4.2 Art. 8

Capo II: Inserimento e uso dei dati sui visti da parte delle autorità competenti per i visti Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda

Se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/200927, l'autorità competente per i visti è tenuta a creare il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi, inserendo i dati nel VIS.

Il paragrafo 5 stabilisce come procedere qualora per motivi giuridici non si debbano fornire determinati dati o di fatto questi ultimi non possano essere forniti. In un simile caso, i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione «non pertinente».

L'assenza di impronte digitali è indicata con «VIS 0». Questo paragrafo stabilisce inoltre che una volta inseriti i dati della domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni in conformità dell'articolo 9bis e in caso di riscontro fornisce i pertinenti risultati.

Art. 9

Dati da inserire al momento della presentazione della domanda

In questo caso si tratta di una modifica dei dati che l'autorità competente per i visti deve registrare nell'apposito modulo al momento della presentazione della domanda.

Inoltre vengono inseriti nel fascicolo un'immagine scannerizzata della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e un'immagine del volto. Per quanto riguarda l'immagine del volto va specificato se questa è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Infine occorre indicare se il richiedente è membro di una famiglia che gode del diritto di libera circolazione.

Art. 9bis

Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati

Questa nuova disposizione stabilisce che il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente. La verifica è effettuata mediante dati biometrici e alfanumerici. Il VIS verifica tramite l'ESP se si tratta di un documento di viaggio riconosciuto. Dopodiché, attraverso l'ESP, il VIS effettua un confronto con i dati salvati nel SIS, nell'EES, nell'ETIAS, nell'Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN), nelle banche dati di Europol, nelle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD di Interpol) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN di Interpol). Al termine dell'interrogazione il VIS inserisce nel fascicolo un riferimento a eventuali riscontri positivi dalle banche dati citate.

È opportuno sottolineare che la Svizzera non partecipa a ECRIS-TCN e che non riceverà alcun riscontro da questa banca dati. I dati di Europol, inoltre, sono accessibili per la Svizzera soltanto in via indiretta sulla base dell'accordo del 24 settembre 200428 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. Al momento l'UE sta ancora negoziando le modalità di partecipazione di Interpol all'interoperabilità.

27

28

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1, modificato nella GU L 284 del 12.11.2018, pag. 38.

RS 0.362.2

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Una novità rispetto al VIS attuale è che sono pure previsti degli indicatori di rischio specifici che saranno attivati automaticamente al momento dell'apertura di un fascicolo nel sistema.

Questo articolo definisce anche le autorità che vengono informate in merito ai risultati dei confronti e quali dati sono loro trasmessi. In particolare è previsto che qualsiasi riscontro positivo (o corrispondenza) con l'elenco di controllo ETIAS dia automaticamente luogo a un'informazione del VIS all'autorità nazionale ETIAS interessata a fini di verifica (cfr. art. 9sexies del regolamento VIS, modificato dal regolamento [UE] 2021/1134).

Art. 9ter

Norme specifiche per i familiari di cittadini Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

Viene introdotta una verifica automatica volta a controllare che non esistano indicazioni concrete per concludere che la presenza nello spazio Schengen del cittadino dello Stato terzo oggetto del controllo comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico.

Per questa categoria di persone il VIS non verifica però nell'EES se il richiedente sia segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo sia stato in passato. Parimenti non verifica se i dati del richiedente sono registrati in Eurodac.

Se dalla ricerca emerge un riscontro positivo riguardante una segnalazione ai fini del respingimento nel SIS, l'autorità competente per i visti ne verifica il motivo. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione irregolare, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. In questo caso non si applicano neppure gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale (art. 9undecies).

Art. 9quater

Verifica manuale e misura conseguenti ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti

I riscontri positivi risultanti dall'interrogazione di altri sistemi conformemente al nuovo articolo 9bis vengono ora verificati manualmente dall'autorità competente per i visti dello Stato Schengen cui compete la domanda. Questa autorità ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato. Inoltre, per la durata della verifica questa autorità ha accesso anche ai dati dell'EES, dell'ETIAS, del SIS, dell'Eurodac o di SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo. L'obiettivo è verificare se il richiedente un visto figura in una o più di queste banche dati.

Infine, questo articolo disciplina la procedura da seguire nel caso in cui i dati del fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati presenti nel VIS o in un'altra banca dati consultata oppure quando emergono delle differenze. I riscontri positivi e i casi sollevati dagli indicatori di rischio specifici sono considerati durante l'esame della domanda di visto in conformità con l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l'autorità competente per i visti adotta una decisione au-

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tomaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici, bensì valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l'alto rischio epidemico.

Art. 9quinquies

Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

La disposizione stabilisce che ciascuno Stato membro deve designare almeno un'autorità incaricata della verifica manuale e delle misure conseguenti ai riscontri positivi concernenti il settore della polizia. Questa autorità ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel SIS, in ECRIS-TCN, in TDAWN di Interpol o ai dati Europol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS l'autorità designata per il VIS verifica inoltre se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione interrogati o in una delle banche dati consultate. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l'autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo l'indicazione che è necessaria un'ulteriore verifica.

Dato che i riscontri positivi da verificare rientrano nel settore di polizia, il regolamento modificato prevede la possibilità di designare, quale autorità VIS, l'ufficio SIRENE.

Gli Stati Schengen sono tuttavia liberi di scegliere per questi compiti un'altra autorità nazionale.

Art. 9sexies

Verifica manuale e misure conseguenti ai riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS

Questo nuovo articolo stabilisce come gestire i riscontri positivi inseriti nell'elenco di controllo ETIAS. La pertinente unità nazionale ETIAS verifica entro due giorni lavorativi dopo l'invio della notifica da parte del VIS se i dati registrati nel fascicolo della domanda corrispondono ai dati dell'elenco di controllo ETIAS. L'unità nazionale ETIAS è tenuta a informare mediante parere le autorità competenti per i visti entro sette giorni dalla notifica ricevuta dal VIS. Se alle autorità non è trasmesso alcun parere, ciò significa che non vi è alcuna obiezione al rilascio del visto. Se i dati del fascicolo della domanda non corrispondono a quelli dell'elenco di controllo ETIAS, l'unità nazionale ETIAS ne informa l'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l'indicazione che è necessaria un'ulteriore verifica.

Art. 9septies

Azioni conseguenti a determinati riscontri positivi da parte dell'ufficio SIRENE

Dopo la verifica manuale di un riscontro secondo l'articolo 9bis paragrafo 4 lettera a) cifre iii­vii, l'autorità competente per i visti o l'autorità designata per il VIS deve comunicare il riscontro all'ufficio SIRENE dello Stato Schengen che tratta la domanda. L'ufficio SIRENE ha diversi compiti da effettuare in relazione alle segnalazioni. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio accompagnata da un divieto d'ingresso, l'ufficio SIRENE informa immediatamente lo Stato membro di 28 / 94

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rilascio affinché cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. Se si tratta di una segnalazione SIS ai fini del rimpatrio non accompagnata da una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno, lo Stato segnalante deve essere informato via l'ufficio SIRENE affinché possa cancellare immediatamente la segnalazione.

In caso di riscontri positivi inerenti al settore di polizia verificati dall'autorità designata per il VIS (art. 9quinquies), l'ufficio SIRENE è tenuto ad adottare tutte le misure conseguenti adeguate conformemente al regolamento (UE) 2018/186229.

Art. 9octies

Misure conseguenti a determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

Questo articolo spiega come procedere in merito all'adozione di eventuali misure conseguenti da parte dell'autorità designata per il VIS una volta verificato un riscontro positivo.

In particolare prevede che l'autorità designata per il VIS trasmetta all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Questa informazione è registrata nel sistema ed è accessibile unicamente alle autorità centrali e all'autorità designata per il VIS. Deve essere trasmessa entro sette giorni dalla notifica inviata dal VIS all'autorità designata per il VIS.

Art. 9nonies

Attuazione e manuale

Questo nuovo articolo stabilisce che eu-LISA, in collaborazione con gli Stati Schengen ed Europol, istituisce canali di comunicazione adeguati per adempiere correttamente gli scopi di cui agli articoli 9bis­9octies del presente regolamento. La Commissione europea stabilisce le procedure e le norme al riguardo in un atto delegato, notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 9decies

Responsabilità di Europol

Questo articolo stabilisce che Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni di cui agli articoli 9bis paragrafo 3 e 22ter paragrafo 2 del regolamento VIS.

29

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

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Art. 9undecies

Indicatori di rischio specifici

Gli indicatori di rischio specifici, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all'alto rischio epidemico e registrati nel VIS, sono definiti, stabiliti, valutati ex ante, attuati, valutati ex post, riveduti ed eliminati dall'unità centrale ETIAS previa consultazione della commissione di esame VIS.

La Commissione europea definisce con maggiore precisione i rischi mediante un atto delegato fondandosi in particolare su statistiche fornite dal VIS e dall'EES. Mediante atto di esecuzione specifica ugualmente i rischi sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici. Questi ultimi sono riesaminati ogni sei mesi.

Art. 9duodecies

Commissione di esame VIS

Questo nuovo articolo stabilisce che nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) sia istituita una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Tale commissione si riunisce ogniqualvolta necessario, ma almeno due volte all'anno. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri. È consultata dall'unità centrale ETIAS tra l'altro per stabilire gli indicatori di rischio.

Art. 9terdecies

Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS

Questo nuovo articolo stabilisce la composizione e i compiti della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS. Disciplina inoltre la frequenza delle sue riunioni e il quorum con il quale prende le decisioni. Questa commissione è in particolare consultata dalla commissione di esame VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione. Redige una relazione annuale.

Art. 10

Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto

Il paragrafo 1 lettera f subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 11

Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda

Questa disposizione è abrogata.

Art. 12

Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto

Il paragrafo 2 stabilisce che nel fascicolo relativo alla domanda occorre indicare i motivi del rifiuto del rilascio del visto. Alla lettera a punto iibis viene ora aggiunto un nuovo motivo, ossia il fatto che il richiedente non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale. Viene inoltre inserita una frase che precisa che nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto deve corrispondere alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme che figura nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.

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Art. 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto

In un nuovo paragrafo è stabilito che in caso di aggiornamento dei fascicoli, il C-VIS invia allo Stato Schengen che ha rilasciato il visto una comunicazione, generata dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail, con cui lo informa della decisione di annullamento o revoca del visto.

Art. 15

Uso del VIS per l'esame delle domande

Il paragrafo 1 stabilisce ora che l'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate. Ciò consente di stabilire se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto (lett. a) e se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno (lett. b).

Al paragrafo 2 lettera c è soppresso il rinvio all'articolo 9 (dati del documento di viaggio) senza modifiche materiali. In sostituzione sono menzionati i dati del documento di viaggio necessari. Nel paragrafo 2 lettera f sono citati il visto per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno. Alla lettera ebis viene aggiunto il termine «immagine del volto». Nel nuovo paragrafo 2bis si stabilisce inoltre che l'immagine del volto non deve costituire l'unico criterio di ricerca (par. 2bis).

Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda.

Art. 16

Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti

L'elenco degli Stati Schengen che chiedono di essere previamente consultati nell'ambito della creazione di un fascicolo nel VIS per un cittadino di un determinato Paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini è ora integrato nel VIS esclusivamente ai fini della procedura di consultazione. Il VIS trasmette automaticamente la richiesta di consultazione tramite VIS Mail.

Questa procedura si applica ora anche ad altre trasmissioni di dati, ad esempio riguardanti il rilascio di visti con validità territoriale limitata o a tutti i messaggi relativi alla cooperazione consolare in cui sono trasmessi dati personali salvati nel VIS o a questi collegati.

Art. 17

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Questo articolo è abrogato.

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2.4.3 Art. 17bis

Capo III: Accesso di altre autorità ai dati sui visti Interoperabilità con l'EES

Nel paragrafo 3 la lettera e è sostituita con una nuova disposizione secondo cui, al momento della verifica dell'identità del titolare di un visto, le immagini del volto sono verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda.

È inserito un nuovo paragrafo 3bis che stabilisce che, grazie all'interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione di un'immagine del volto dal fascicolo dell'EES qualora essa sia registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, sempre grazie all'interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall'EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell'EES al momento dell'uscita (nuovo par. 3ter).

Art. 18

Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l'EES è operativo

Nei paragrafi 4 lettera b e 5 lettera b il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto».

Nel paragrafo 6, primo comma, lettera a, il punto ii è modificato come segue: l'identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto. Al secondo comma si stabilisce che le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici di cui al paragrafo 1.

Il paragrafo 7 stabilisce che, ai fini della verifica delle impronte digitali e ora anche dell'immagine del volto, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.

Art. 19

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

Il secondo comma del paragrafo 1 è modificato affinché la verifica dell'identità del titolare di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno possa avvenire mediante la sua immagine del volto solamente se l'identificazione non è stata possibile attraverso il precedente rilevamento delle impronte digitali.

Nel paragrafo 2 lettera b il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto».

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Art. 19bis

Uso del VIS prima della costituzione nell'EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto

Il paragrafo 4 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: la verifica dell'identità di cittadini di uno Stato terzo può ora avvenire anche confrontando le impronte digitali e le immagini del volto rilevate sul posto con quelle registrate nel VIS.

Art. 20

Accesso ai dati a fini di identificazione

Il paragrafo 1 subisce una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda. Inoltre viene aggiunto che l'immagine del volto non può costituire l'unico criterio di ricerca.

Nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto».

È inoltre effettuato un adeguamento redazionale.

Art. 21

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l'immagine del volto non può costituire l'unico criterio di ricerca.

I paragrafi 2 e 3 subiscono una modifica puramente linguistica e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano.

Art. 22

Accesso ai dati VIS per l'esame della domanda di protezione internazionale

Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali: i rimandi vengono adattati e il termine «richiedente asilo» è sostituito con «richiedente protezione internazionale». Inoltre viene aggiunto che l'immagine del volto non può costituire l'unico criterio di ricerca.

I paragrafi 2 e 3 subiscono modifiche essenzialmente linguistiche e redazionali a causa delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimandano. Ad esempio, nel paragrafo 2 lettera c il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». È aggiunta inoltre una nuova lettera d che permette di consultare i dati biometrici del documento di viaggio anche sotto forma di immagini scannerizzate.

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2.4.4 Art 22bis

Capo IIIbis: Inserimento e uso dei dati sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Questo articolo stabilisce che nella procedura di rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno l'autorità competente crea un fascicolo sul richiedente. I dati che devono essere forniti al sistema sono quelli previsti dal diritto nazionale e che figurano anche nel presente articolo. Sono inoltre fissate le condizioni alle quali i dati di minori di sei anni possono essere inseriti nel VIS.

Art. 22ter

Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati

La disposizione stabilisce che il VIS esamina automaticamente i fascicoli dei richiedenti.

Determina la banca dati che viene interrogata automaticamente utilizzando l'ESP allo scopo di valutare se una persona possa rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica e quali informazioni figurano in seguito nel fascicolo relativo alla domanda. Si tratta delle medesime banche dati come nel caso del soggiorno di breve durata (SIS, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN, banche dati di Europol, SLTD di Interpol e TDAWN di Interpol), eccetto Eurodac, che in questo caso non è interrogato. Il confronto automatico è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici. Come indicato in precedenza, la Svizzera non riceverà alcun riscontro positivo della banca dati ECRIS-TCN e otterrà indirettamente determinate informazioni da Europol.

Art. 22quater

Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

La disposizione stabilisce quali dati debbano essere inseriti nel fascicolo relativo alla domanda in caso di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno. Oltre all'autorità che ha adottato la decisione, vanno registrati anche le informazioni sullo status (visto rilasciato), sul luogo e sulla data della decisione di rilascio, il numero e la validità del documento emesso.

Art. 22quinquies Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno Questo articolo stabilisce quali dati salvare nel fascicolo individuale qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha tentato di ottenere il visto o il permesso di soggiorno con mezzi illeciti. Occorre pure menzionare l'autorità che ha adottato la decisione nonché il luogo e la data della decisione.

Se la domanda è rifiutata per altri motivi occorre cancellare senza indugio il fascicolo dal VIS.

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In questo contesto la Svizzera è libera di decidere se esiste un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici fondandosi sulle informazioni di cui dispone e se questo motivo è sufficiente per rifiutare un permesso di soggiorno e deve essere registrato nel C-VIS.

Occorre tuttavia precisare che un eventuale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale dovrebbe già essere individuato prima dell'entrata in Svizzera della persona in questione, sia nel quadro del rilascio del visto che di ETIAS.

Art. 22sexies

Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

In caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno i relativi motivi devono essere inseriti dall'autorità competente nel fascicolo relativo alla domanda.

Art. 22septies

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno

In caso di proroga di un visto o di rinnovo di un permesso di soggiorno, l'autorità competente aggiunge i relativi motivi e indicazioni nel fascicolo individuale.

Art. 22octies

Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

Questo articolo disciplina gli scopi ­ verifica dell'identità e del documento e prevenzione di pericoli ­ ai quali le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall'interrogazione risulti che i dati sono registrati nel VIS.

Art. 22nonies

Accesso ai dati VIS a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

Analogamente agli scopi elencati all'articolo 22octies le autorità dello Stato Schengen in questione competenti a effettuare tali verifiche sono abilitate a verificare all'interno del proprio territorio se sono soddisfatte le condizioni di ingresso e di soggiorno. Stabilisce inoltre i dati che possono essere consultati nel fascicolo relativo alla domanda qualora dall'interrogazione risulti che i dati sono registrati nel VIS. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare, o l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS.

Art. 22decies

Accesso ai dati VIS a fini di identificazione

Questa disposizione disciplina le condizioni in presenza delle quali le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni o nel territorio degli Stati membri effettuano un'interrogazione nel VIS e quali dati possono essere consultati nel caso di riscontro positivo.

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Art. 22undecies Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale Questo articolo stabilisce che, al fine di determinare la competenza per una domanda di protezione internazionale, l'autorità competente in materia d'asilo può effettuare un'interrogazione nel VIS con le impronte digitali del richiedente. Se risulta che nel VIS è registrato un visto per un soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno, l'autorità competente in materia d'asilo può consultare determinati dati del fascicolo relativo alla domanda esclusivamente al fine di determinare la competenza Dublino.

Art. 22duodecies Accesso ai dati VIS per l'esame della domanda di protezione internazionale Ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale. Qualora dall'interrogazione con le impronte digitali risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare determinati dati, ad esempio dati personali e dati dei documenti di viaggio.

2.4.5

Capo IIIter: Procedura e condizioni di accesso al VIS a fini di contrasto

Art. 22terdecies Autorità designate degli Stati membri L'articolo prescrive che gli Stati Schengen debbano designare le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi. Le autorità designate possono trattare i dati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati. Ogni Stato Schengen designa inoltre un punto di accesso centrale che esamina le richieste di accesso ai dati del VIS di cui all'articolo 22sexdecies. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale. Gli Stati Schengen comunicano a eu-LISA e alla Commissione europea le autorità e il punto di accesso centrale scelti. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli 22quindecies e 22sexdecies.

Art. 22quaterdecies

Europol

Europol deve designare una delle sue unità operative come «autorità designata di Europol» abilitata a richiedere l'accesso ai dati del VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS al fine di sostenere l'azione degli Stati Schengen in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da Europol possono essere trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

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Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati la quale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l'accesso ai dati VIS secondo l'articolo 22novodecies. Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

Art. 22quindecies Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto Le unità operative di cui all'articolo 22terdecies paragrafo 5 presentano per l'accesso ai dati del VIS una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale, i quali verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta e trasmette alle unità operative i dati del VIS. In casi di eccezionale urgenza è possibile verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni. Qualora tale verifica accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, le autorità cancellano senza indugio tutti i dati acquisiti.

Art. 22sexdecies Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri Nel singolo caso l'accesso delle autorità designate ai dati del VIS deve essere necessario e proporzionato, la consultazione dei dati del VIS deve contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dello scopo perseguito e in linea di principio da una preventiva interrogazione del CIR attraverso l'ESP deve risultare la presenza di dati nel VIS.

La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione di determinati dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

In caso di riscontro positivo viene concesso l'accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda. L'utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni.

Art. 22septdecies Accesso ai dati del VIS per l'identificazione di persone in circostanze specifiche Le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni
di cui all'articolo 22sexdecies paragrafo 1 se accedono al VIS per l'identificazione di persone scomparse o rapite nonché vittime di tratta degli esseri umani.

Art. 22octodecies Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati Questo nuovo articolo stabilisce che i dati del VIS possono essere utilizzati ai fini della segnalazione di persone scomparse o vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. Il punto di accesso centrale assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri. La disposizione 37 / 94

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stabilisce inoltre i casi in cui altre autorità possono chiedere a un'autorità con accesso ai dati del VIS di accedere a tali dati. In caso di riscontro positivo, le autorità di protezione dei minori e degli adulti o le autorità giudiziarie, al fine di assolvere i loro compiti, possono chiedere l'accesso ai pertinenti dati del VIS a un'autorità che vi ha accesso.

Art. 22novodecies

Procedura e condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte di Europol

Europol può consultare i dati del VIS se la consultazione sostiene l'azione degli Stati Schengen in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ed è necessaria e proporzionata in un caso specifico. Inoltre, devono esistere fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale a conseguire lo scopo previsto e da una precedente interrogazione del CIR deve risultare che i dati sono presenti nel VIS. L'utilizzo dei dati relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni e in caso di riscontro positivo la consultazione dei dati del VIS sono soggetti a ulteriori condizioni.

L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta elettronica motivata per la consultazione di tutti o di una serie specifica di dati registrati nel VIS al punto di accesso centrale di Europol. Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine dei dati.

Art. 22vicies

Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

L'agenzia eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nel VIS nell'ambito della prevenzione dei pericoli e del perseguimento penale.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati che risultano dalle richieste di accesso ai dati VIS sono registrate dagli Stati membri e da Europol a fini di verifica e controllo.

Il paragrafo 3 stabilisce le indicazioni contenute nelle registrazioni. Le registrazioni possono essere utilizzate solo per verificare l'ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

Art. 22unvicies

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato

Le autorità designate di uno Stato Schengen per il quale il presente regolamento non è ancora in vigore ottengono l'accesso ai dati del VIS, se tale accesso rientra nei limiti delle loro competenze, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22sexdecies paragrafo 1 ed è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo.

L'autorità designata presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionale.

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Art. 23

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo massimo di conservazione dei dati di cinque anni rimane invariato, ma ora si applica anche alle domande di visti per soggiorno di lunga durata e permessi di soggiorno. Alla scadenza di tale termine, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo.

Secondo il paragrafo 3 le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di dodici anni vengono cancellate non appena questi varcano la frontiera esterna e il loro visto o permesso di soggiorno è scaduto. Al fine di garantire questa cancellazione, l'EES invia automaticamente una comunicazione al VIS non appena la partenza del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita.

Art. 24

Modifica dei dati

Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati. Se uno Stato Schengen constata che i dati sono inesatti ne informa immediatamente lo Stato membro competente tramite VIS Mail. Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti, lo Stato Schengen responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi allo Stato richiedente e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato Schengen richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato Schengen responsabile tramite VIS Mail.

Art. 25

Cancellazione anticipata dei dati

Questa disposizione subisce modifiche redazionali: viene inserito il rimando ad altri articoli del presente regolamento e l'espressione «l'infrastruttura del VIS» è sostituita con «VIS Mail».

Art. 26

Gestione operativa

Nel paragrafo 1 eu-LISA è designata come autorità responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS.

Il paragrafo 8bis stabilisce che eu-LISA può utilizzare dati personali reali anonimizzati del VIS a fini di prova per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS e per sperimentare nuove tecnologie e tecniche intese a migliorare le prestazioni dell'infrastruttura.

Il paragrafo 10 è nuovo. Esso disciplina la collaborazione tra eu-LISA e contraenti esterni per lavori relativi al VIS. In questo ambito l'agenzia eu-LISA monitora da vicino le attività dei contraenti esterni.

Art. 27

Sede del sistema centrale d'informazione visti

Questa disposizione è abrogata.

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Art. 27bis

Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol

Questo articolo stabilisce le modalità di istituzione dell'interoperabilità tra il VIS e gli altri sistemi (EES, ETIAS, SIS, Eurodac, banche dati di Europol e ECRIS-TCN [al quale la Svizzera non partecipa]) per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni di altri sistemi. Si fa qui riferimento alle interrogazioni automatiche previste ai nuovi articoli 9bis­9octies e 22ter.

Art. 28

Relazione con i sistemi nazionali

I paragrafi 1 e 2 nonché le lettere a e d del paragrafo 4 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali.

Art. 29

Responsabilità per quanto riguarda l'uso e la qualità dei dati

I paragrafi 1­3 subiscono modifiche puramente linguistiche. «Autorità di gestione» è ad esempio sostituito con «eu-LISA». Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che eu-LISA sviluppa e gestisce in collaborazione con la Commissione europea procedure chiaramente definite per lo svolgimento di controlli di qualità e riferisce agli Stati Schengen. Il nuovo paragrafo 4 prevede che ogni Stato Schengen designi un'autorità quale titolare del trattamento dei dati personali nel VIS dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.

Art. 29bis

Norme specifiche per l'inserimento dei dati

Questo articolo prescrive ora che i dati di cui agli articoli 6 paragrafo 4, 9­14, 22bis e 22quater­22septies siano inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e siano trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS. Se dal controllo emerge il mancato rispetto dei criteri di qualità richiesti, il VIS informa automaticamente le autorità competenti.

Art. 31

Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali

Nel paragrafo 1 sono inserite eccezioni per la trasmissione dei dati trattati nel VIS. Si tratta dei trasferimenti di dati a Interpol, che sono autorizzati.

I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono raggruppati in un unico paragrafo e rielaborati dal punto di vista redazionale.

Il divieto di massima di comunicare dati a organizzazioni internazionali o a Paesi terzi è mantenuto. Come già attualmente, sono previste eccezioni nel quadro del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale. Ora è previsto pure il quadro del reinsediamento di cittadini di Stati terzi (resettlement), se si tratta di fornire informazioni a organizzazioni internazionali. Le condizioni previste devono essere soddisfatte (par. 2). Per quanto concerne il rimpatrio occorre precisare che i dati possono essere comunicati soltanto nei casi in cui la decisione di rimpatrio presa in conformità con la

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direttiva 2008/115/CE30 non è sospesa o impugnata. Il paragrafo 3 stabilisce che i trasferimenti di dati personali a Paesi terzi non possono pregiudicare i diritti dei richiedenti protezione internazionale.

Per contro, i dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato Schengen o da Europol a fini di contrasto non possono essere trasferiti a Paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione (par. 4). Questo divieto si applica anche se il trattamento di tali dati è effettuato a livello nazionale nel quadro di una procedura penale. In deroga al paragrafo 4, il paragrafo 5 stabilisce le condizioni alle quali nei singoli casi è consentito trasferire dati a Stati terzi. Questo trasferimento è possibile in particolare se sussiste un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave (par. 5 lett. a). Devono inoltre essere soddisfatte altre condizioni (par. 5 lett. b-f), tra cui in particolare la reciprocità dello scambio di informazioni con lo Stato richiedente.

Art. 32

Sicurezza dei dati

Nel paragrafo 2 vengono aggiunte tre nuove lettere ebis, jbis e jter. La disposizione alla lettera ebis è intesa a impedire che persone non autorizzate usino i sistemi di trattamento dei dati. La lettera jbis garantisce che in caso di interruzione dei sistemi installati questi possano essere ripristinati al normale esercizio. La lettera jter prevede che le anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che in caso di malfunzionamento dei sistemi i dati personali possano essere recuperati. Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente linguistica: «Autorità di gestione» è sostituita con «eu-LISA».

Art. 32bis

Incidenti di sicurezza

Questa disposizione disciplina la procedura seguita dalle autorità in presenza di un evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS.

Art. 33

Responsabilità

Questo articolo subisce modifiche redazionali e strutturali. Il paragrafo 1 viene suddiviso nelle lettere a e b che disciplinano la responsabilità per i danni causati da un trattamento illecito dei dati personali (lett. a) e la responsabilità degli organi (lett. b). Il paragrafo 2 tratta la responsabilità in caso di inosservanza degli obblighi. Il paragrafo 3 stabilisce che, per quanto concerne le azioni proposte contro un organo per il risarcimento dei danni, sono fatte salve le disposizioni dei trattati.

Art. 34

Registrazioni

Secondo il paragrafo 1 ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le operazioni di 30

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

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trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Le restanti modifiche sono di natura puramente redazionale e strutturale.

Art. 36

Sanzioni

Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate in altri regolamenti. Inoltre viene evidenziato che sono sanzionati anche i casi in cui il trattamento dei dati personali viola il regolamento stesso. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.4.6 Art. 36bis

Capo VI: Diritti e vigilanza sulla protezione dei dati Protezione dei dati

Questa disposizione fa riferimento al trattamento dei dati personali e rimanda ad altri atti giuridici dell'UE. In tale quadro si rimanda in particolare al regolamento (UE) 2016/68031 per quanto concerne i compiti delle autorità incaricate di prevenire, investigare e perseguire i reati. Questa direttiva è stata recepita dalla Svizzera nella legge del 28 settembre 201832 sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS). L'articolo fa pure riferimento al regolamento (UE) 2016/67933 per quanto concerne i compiti assolti dalle altre autorità in virtù del presente regolamento.

Art. 37

Diritto d'informazione

Nel paragrafo 1 sono aggiunti rimandi ad altre disposizioni. Le lettere a e c subiscono modifiche puramente redazionali a causa di modifiche di altri articoli a cui rimandano.

Sono inoltre aggiunte le nuove lettere cbis ed ebis. La lettera cbis concede agli Stati membri e a Europol l'accesso al VIS a fini di contrasto e la lettera ebis prevede la possibilità di trasmettere i dati conservati a uno Stato terzo, a un'organizzazione internazionale e agli Stati membri.

Il paragrafo 2 è integrato da una disposizione secondo cui le informazioni sono fornite alle persone interessate in un linguaggio e in una forma che l'interessato comprende.

I minori devono essere informati in modo consono alla loro età mediante opuscoli o infografiche.

Il paragrafo 3 subisce una modifica puramente redazionale.

31

32 33

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

RS 235.3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

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Art. 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

L'intero articolo 38 viene modificato dal punto di vista linguistico e redazionale. Il paragrafo 7 stabilisce le condizioni alle quali uno Stato Schengen può eccezionalmente decidere di non fornire le informazioni a una persona interessata. Lo Stato Schengen deve motivare la decisione e renderla disponibile alle autorità di controllo.

L'interessato può esercitare i propri diritti tramite le autorità di controllo competenti.

Art. 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

Il paragrafo 1 stabilisce che le autorità competenti degli Stati Schengen cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38. I precedenti paragrafi 2 e 3 vengono riuniti nel paragrafo 2 e rielaborati dal punto di vista linguistico e redazionale.

Come attualmente, in ciascuno Stato Schengen l'autorità di controllo designata sulla base del regolamento (UE) 2016/679 deve fornire, su richiesta, assistenza alle persone che desiderano far valere il loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che le riguardano.

Art. 40

Mezzi di ricorso

Il paragrafo 1 menziona ora che un'azione può essere intentata anche se una richiesta di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non ha ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 38. Il paragrafo 2 stabilisce ora che l'assistenza dell'autorità di controllo rimane disponibile durante l'intero procedimento.

Art. 41

Controllo da parte delle autorità di controllo

La presente disposizione viene modificata sotto il profilo linguistico e redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri atti normativi.

Art. 42

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

Questo articolo subisce modifiche redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri articoli a cui rimanda. Inoltre, nel paragrafo 3 «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA».

Art. 43

Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

Il paragrafo 1 precisa i casi in cui il garante europeo della protezione dei dati coopera in particolare con le autorità di controllo per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano la cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati.

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Il paragrafo 4 stabilisce che il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione contiene informazioni sulle attività svolte in questo ambito.

Art. 44

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

Poiché il periodo transitorio è scaduto, questo articolo è diventato obsoleto e viene quindi abrogato.

Art. 45

Attuazione da parte della Commissione

Questo articolo stabilisce in quali casi la Commissione europea può adottare atti di esecuzione; il paragrafo 1 è integrato dalle lettere a­d.

In base al paragrafo 2 le misure necessarie alla realizzazione tecnica del C-VIS sono stabilite mediante atti di esecuzione. Le lettere a-e subiscono modifiche puramente redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni a cui rimandano.

Viene inoltre aggiunta la lettera f concernente l'accesso ai dati ai fini dell'elaborazione di relazioni.

Il paragrafo 3 prevede che la Commissione europea adotti atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel VIS. Tutti gli atti di esecuzione citati in questo articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49 paragrafo 2 del presente regolamento (par. 4).

Art. 45bis

Uso dei dati del VIS per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Questa disposizione è nuova. Stabilisce che le competenti autorità degli Stati Schengen, la Commissione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, eu-LISA, Frontex e l'unità centrale ETIAS sono abilitati a consultare determinati dati (p. es.

informazioni sullo status, sesso e cittadinanza attuale del richiedente, tipo di documento rilasciato) unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza che sia possibile l'identificazione individuale. Il personale debitamente autorizzato di Frontex può consultare i dati di cui al paragrafo 1 anche ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità.

Inoltre, ai fini previsti dal paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati ivi previsti e sulla base dei dati VIS compila statistiche periodiche sui visti per soggiorni di lunga durata e permessi di soggiorno.

Art. 45ter

Comunicazioni

Questa disposizione definisce le autorità degli Stati Schengen, compresi i relativi compiti, che devono essere comunicate alla Commissione europea e a eu-LISA.

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Art. 45quater

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autobus interrogano il VIS per verificare se i cittadini di Stati terzi da loro trasportati sono titolari di un visto o di un permesso di soggiorno valido.

Questi trattamenti di dati devono essere eseguiti dai vettori nell'ambito dell'accesso sicuro per i vettori. Le registrazioni sono conservate da eu-LISA per due anni.

Art. 45quinquies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati Se è tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido sul portale per i vettori. La Commissione europea adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati.

Art. 45sexies

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

Per svolgere i loro compiti, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel VIS e di consultarli.

Art. 45septies

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

Questo articolo stabilisce a quali condizioni le squadre della guardia di frontiera e costiera europea ottengono l'accesso ai dati del VIS secondo l'articolo 45quinquies paragrafo 1 del presente regolamento. Il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se sono soddisfatte le condizioni di accesso.

L'articolo disciplina inoltre le modalità con cui i membri delle squadre possono consultare i dati del VIS; in caso di riscontro positivo nel VIS lo Stato membro ospitante deve esserne informato.

Ogni accesso e uso dei dati da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea è registrato e bisogna garantire che i dati ricavati dal VIS non siano trasmessi ad altri sistemi.

Art. 46­48 Questi articoli, di natura prettamente tecnica, sono soppressi.

Art. 48bis

Esercizio della delega

Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione europea. Tale delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

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Art. 49

Procedura di comitato

Viene apportata una modifica puramente redazionale dovuta ad altre modifiche del presente regolamento.

Art. 49bis

Gruppo consultivo

Questa nuova disposizione prevede che eu-LISA istituisca un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Art. 50

Monitoraggio e valutazione

In tutto l'articolo «Autorità di gestione» è sostituito con «eu-LISA» (par. 1­3, 6 e 7).

Il paragrafo 3 stabilisce che al posto dell'Autorità di gestione sia eu-LISA a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea una relazione sul funzionamento tecnico del VIS. Tale relazione contiene anche una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l'identità delle persone.

Secondo il paragrafo 4, gli Stati membri ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto.

Il precedente paragrafo 4 diventa il paragrafo 5 e subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altre disposizioni.

2.5

Modifica e abrogazione di altri atti giuridici UE con il regolamento (UE) 2021/1134

2.5.1

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

Il regolamento n. 810/2009 (codice dei visti) fissa le procedure e le condizioni degli Stati Schengen per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata (ossia di durata non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi). Questo regolamento si applica ai cittadini di Stati terzi che devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (secondo il regolamento [UE] 2018/180634). Inoltre elenca gli Stati terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di un visto di transito aeroportuale ai fini dell'attraversamento delle zone di transito internazionali degli aeroporti Schengen (allegato IV). Infine, il codice dei visti disciplina il rilevamento degli identificatori biometrici nel VIS.

34

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39.

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Art. 10

Norme generali per la presentazione delle domande

Il paragrafo 1 stabilisce che, al momento della presentazione della domanda, qualora sia necessario rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto il richiedente deve presentarsi di persona.

Il paragrafo 3 lettera c subisce una modifica redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. È inoltre inserito un comma secondo cui gli Stati Schengen possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/9535.

Art. 13

Identificatori biometrici

I paragrafi 1­4 subiscono una modifica puramente terminologica: il termine «fotografia» è sostituito con «immagine del volto».

Ai sensi del paragrafo 2, il richiedente è tenuto a presentarsi di persona al momento del deposito di una prima domanda e in seguito almeno ogni 59 mesi. Il paragrafo prescrive inoltre che le immagini del volto siano rilevate sul posto al momento della domanda. Il nuovo paragrafo 2bis stabilisce che le immagini del volto e le impronte digitali possono essere registrate nel VIS esclusivamente ai fini del trattamento dei visti. Il paragrafo 3 è completato dalla disposizione secondo cui i dati devono essere copiati per una domanda successiva se sono disponibili impronte digitali e un'immagine del volto di qualità sufficiente rilevata direttamente sul posto. Nel nuovo paragrafo 6bis si stabiliscono le condizioni da soddisfare per il rilevamento degli identificatori biometrici dei minori. Il paragrafo 7 di questa disposizione riduce infine l'età dei minori esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali da dodici a sei anni. Anche le persone di età superiore ai 75 anni sono ora esonerate dal rilevamento delle impronte digitali. Il paragrafo 8 è abrogato, in quanto tale norma è già contenuta nel regolamento VIS (art. 8 par. 5).

Art. 21

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

In base al nuovo paragrafo 3bis, allo scopo di valutare le condizioni d'ingresso si considera il risultato delle verifiche effettuate nel SIS, nel SLTD di Interpol, nell'ETIAS, nel VIS, nell'EES, nell'Eurodac, nelle banche dati di Europol e nel sistema ECRISTCN. Il nuovo paragrafo 3ter stabilisce che in presenza di un collegamento rosso a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 il consolato o le autorità centrali esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto. Il nuovo paragrafo 3quater prevede che nell'esame di una domanda di visto siano considerati i riscontri positivi in riferimento agli indicatori di rischio di cui all'articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008. Il paragrafo 4 subisce inoltre una modifica linguistica. Il nuovo paragrafo 8bis stabilisce che i consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell'identità dei minori al fine di prevenire la tratta di minori.

35

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti, GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

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Art. 25

Rilascio di un visto con validità territoriale limitata

Il nuovo punto iv inserito al paragrafo 1 lettera a prevede che per motivi di urgenza un visto può essere rilasciato benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi conformemente agli articoli 9bis­9octies del regolamento VIS, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134.

Art. 35

Visti chiesti alle frontiere esterne

È inserito un nuovo paragrafo 5bis che disciplina il rilascio di un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio. Questo tipo di visto può essere rilasciato alla frontiera esterna soltanto in casi eccezionali.

Art. 36

Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito

In questa disposizione è menzionato il nuovo paragrafo 5bis dell'articolo 35.

Art. 39

Condotta del personale

Il paragrafo 2 subisce modifiche puramente linguistiche. Il paragrafo 3 menziona ora esplicitamente il bene del minore Art. 46

Compilazione di statistiche

L'articolo 46 è abrogato.

Art. 57

Monitoraggio e valutazione

Il paragrafo 1 subisce modifiche puramente redazionali. I paragrafi 3 e 4 vengono abrogati. Di conseguenza la Commissione europea non deve più presentare relazioni sull'attuazione del regolamento con riferimento agli identificatori biometrici (art. 13), alle spese per i servizi addizionali riscosse dai fornitori esterni di servizi (art. 17), alle modalità di cooperazione nel trattamento delle domande da parte degli Stati membri, inclusa la cooperazione con fornitori esterni di servizi incaricati di registrare i dati della domanda di visto, nonché sulla cifratura e sul trasferimento sicuro di dati (art. 40­44).

Allegato X Nella parte C lettera b è inserita una disposizione secondo cui le prescrizioni relative al rilevamento degli indicatori biometrici di cui all'articolo 13 devono essere rispettate.

Allegato XII Questo allegato è eliminato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 46.

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2.5.2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399, noto anche come «codice frontiere Schengen», stabilisce, tra l'altro, norme riguardanti l'attraversamento delle frontiere esterne Schengen e l'assenza di controlli alle frontiere interne. Il codice definisce quindi le regole che governano le verifiche sulle persone alle frontiere esterne Schengen, le condizioni d'ingresso nonché le condizioni per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen.

Art. 8

Verifiche di frontiera sulle persone

Al paragrafo 3 è inserita la lettera bter, secondo cui nel caso di cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite comprendono anche l'accertamento dell'identità del titolare e dell'autenticità e validità del documento tramite consultazione del VIS.

Nel paragrafo 3 vengono stralciate le lettere c­f concernenti le interrogazioni del VIS in base al numero della vignetta visto e, su base aleatoria, al numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Allegato VII È inserito il nuovo punto 6.6, secondo cui le autorità di controllo alla frontiera devono essere specificamente formate se sono impiegate per verificare i dati biometrici di minori. Il bene del minore deve essere sempre garantito.

2.5.3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/222636 intende migliorare l'efficacia dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen mediante la creazione dell'EES per l'ingresso e l'uscita di cittadini di Stati terzi autorizzati a un soggiorno di breve durata. L'EES è un sistema IT automatico per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da Stati terzi presso le frontiere esterne. Si applica sia a chi ha bisogno di un visto di soggiorno di breve durata sia a chi proviene da Stati terzi esenti dall'obbligo del visto. L'EES sostituisce l'attuale sistema di apposizione manuale del timbro sul passaporto. Il sistema contribuirà inoltre a lottare contro reati terroristici e altri reati gravi. La sua messa in esercizio è prevista per fine 2022.

36

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.

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Art. 8

Interoperabilità con il VIS

Al paragrafo 2 è modificata la lettera e. Questa prescrive che, al momento della verifica dell'identità del titolare di un visto, le immagini del volto siano verificate solamente se sono state rilevate sul posto al momento della presentazione della domanda.

È introdotto un nuovo paragrafo 3bis che stabilisce che, grazie all'interoperabilità, il VIS può avviare il processo di cancellazione dal fascicolo EES di un'immagine del volto qualora essa sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda. Inoltre, sempre grazie all'interoperabilità, il VIS è automaticamente informato dall'EES quando un minore di età inferiore a dodici anni è registrato nell'EES al momento dell'uscita (nuovo par. 3ter). Il nuovo paragrafo 5 fissa il momento a partire dal quale viene stabilito il collegamento tra l'EES e l'ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato. Si tratta della data di entrata in funzione del VIS.

Art. 9

Accesso all'EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati

Il paragrafo 2 è completato da un'aggiunta secondo cui l'EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco delle autorità competenti per trattare i dati nell'EES. I dettagli relativi a questa nuova funzionalità sono stabiliti mediante atti di esecuzione.

Art. 13

Servizio web

Il paragrafo 3 stabilisce che in futuro i vettori dovranno utilizzare un servizio web al fine di controllare la validità dei visti per soggiorno di breve durata e per verificare se la persona in questione ha raggiunto la durata massima di soggiorno autorizzato nello spazio Schengen, in particolare se dispone di un visto per più ingressi. Introducendo determinati dati nel servizio web, i vettori ricevono una risposta «OK» o «NOT OK».

Se negano l'imbarco a cittadini di Stati terzi, in futuro i vettori devono comunicare loro i motivi alla base del rifiuto e informarli in merito ai loro diritti in materia di rettifica o cancellazione dei loro dati personali registrati nell'EES.

Art. 15

Immagine del volto di cittadini di paesi terzi

Il paragrafo 1 stabilisce che l'immagine del volto è rilevata sul posto, se necessario per creare un fascicolo individuale o per aggiornarla. La disposizione non si applica tuttavia se l'immagine di un cittadino di uno Stato terzo è registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

Il paragrafo 5 è abrogato.

Art. 16

Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto

Il paragrafo 1 lettera d è integrato dalla disposizione secondo cui l'immagine del volto non viene inserita nel fascicolo individuale, se è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

È inserito un nuovo paragrafo 1bis che fissa le condizioni alle quali l'EES cancella l'immagine del volto dal fascicolo individuale.

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Art. 18

Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti

Il paragrafo 2 modificato stabilisce che l'immagine del volto è rilevata sul posto se il cittadino di uno Stato terzo è in possesso di un documento di viaggio, visto o permesso di soggiorno falso, contraffatto o alterato e se sussistono dubbi circa l'autenticità dell'immagine del volto registrata nel VIS.

Art. 23

Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l'EES è operativo

Il paragrafo 2 terzo comma e il paragrafo 4 secondo comma lettera a subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 24

Uso dell'EES ai fini dell'esame dei visti e delle relative decisioni

È aggiunto un nuovo paragrafo 5 che stabilisce che le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno sono abilitate a consultare i pertinenti dati nell'EES allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi risultanti dalle interrogazioni dell'EES nonché allo scopo di esaminare e di decidere in merito a tali domande.

Art. 35

Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati

Al paragrafo 4 è cancellata l'espressione «mediante l'infrastruttura del VIS».

2.5.4

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/124037 disciplina il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ETIAS. Attraverso questo sistema si verifica se l'ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall'obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati membri. In tal modo l'autorizzazione ai viaggi ETIAS rappresenta, oltre alle condizioni d'ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.) un'ulteriore condizione per l'ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo di visto.

Art. 4

Obiettivi dell'ETIAS

La nuova lettera dbis esplicita che l'ETIAS sostiene gli obiettivi del VIS mediante l'interrogazione automatica dell'ETIAS, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34.

37

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

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Art. 7

Unità centrale ETIAS

Al paragrafo 2 è aggiunta una nuova lettera cbis che sancisce la competenza dell'unità centrale ETIAS per quanto riguarda gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008. Le lettere e ed h del paragrafo 2 subiscono modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Al paragrafo 3 è inserita una nuova lettera abis secondo cui le statistiche comprendono anche informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS.

Art. 8

Unità nazionali ETIAS

Al paragrafo 2 è inserita la lettera h che disciplina in che misura viene dato seguito ai riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS. Si tratta di un nuovo ruolo per l'unità nazionale ETIAS, che deve ormai verificare manualmente i riscontri positivi che figurano nell'elenco di controllo allestito dalla Svizzera.

Art. 11bis

Interoperabilità con il VIS

Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all'ESP per consentire il trattamento automatizzato.

Fintantoché il nuovo sistema VIS non è funzione, non vi è interoperabilità con l'ETIAS. Tuttavia, non appena il VIS sarà entrato in funzione, probabilmente nel 2022, l'unità nazionale ETIAS potrà accedere al VIS attuale, che contiene solo i visti C. Quest'ultimo accesso è previsto nel quadro dei nuovi adeguamenti dell'ETIAS, che costituiscono un progetto separato che sarà a sua volta posto in consultazione e sottoposto al Parlamento.

Art. 13

Accesso ai dati conservati nell'ETIAS

Secondo il nuovo paragrafo 4ter l'accesso delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di permesso di soggiorno al sistema centrale ETIAS serve soltanto a verificare se il richiedente o il suo documento di viaggio corrisponda a un'autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, revocata o annullata.

Capo IXbis: Utilizzo di ETIAS da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno Art. 49bis

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

Il presente articolo stabilisce che queste autorità hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR per effettuare le verifiche.

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Art. 69

Conservazione delle registrazioni

Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera h, che disciplina quali riscontri sono compresi nelle registrazioni da conservare. Si tratta in particolare dei trattamenti di dati effettuati dalle unità nazionali ETIAS.

Art. 75

Competenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

La nuova lettera d del paragrafo 1 assegna a Frontex la responsabilità per gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.5.5

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860

Il regolamento (UE) 2018/186038 disciplina la segnalazione nel SIS di tutte le decisioni di rimpatrio disposte nei confronti di cittadini di Stati terzi. Se disponibili, i dati biometrici delle persone segnalate devono essere trasmessi al SIS. Una volta che la persona ha lasciato il Paese, le segnalazioni delle decisioni di rimpatrio sono cancellate dal SIS e vengono attivate eventuali segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno secondo il regolamento (UE) 2018/186139. Questo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. L'entrata in vigore è prevista per settembre 2022.

Art. 19

Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861

Sono state apportate modifiche redazionali e linguistiche. Inoltre viene ora menzionato l'articolo 36bis del regolamento (UE) 2018/1861 che stabilisce il momento in cui è effettuato il collegamento tra il sistema centrale SIS e l'ESP al fine di consentire il trattamento automatizzato.

2.5.6

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

Il regolamento (UE) 2018/1861 disciplina le segnalazioni nel SIS ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen. Esso stabilisce che in caso di minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblici venga inserito nel SIS un divieto d'ingresso nazionale. Viene effettuata una segnalazione nel SIS anche nel caso in cui uno Stato Schengen ha pronunciato un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Sinora questo era possibile, ma non costituiva un obbligo. Gli Stati Schengen devono verificare se 38

39

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

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l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso sono sufficienti a giustificare la segnalazione nel SIS. Questo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 in votazione finale. L'entrata in vigore è prevista per settembre 2022.

Art. 18bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Questo nuovo articolo prevede la registrazione di ogni trattamento dei dati eseguito nel SIS e nel VIS conformemente all'articolo 36quater.

Art. 36bis

Interoperabilità con il VIS

Questa nuova disposizione stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS secondo l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, il SIS è collegato all'ESP per consentire il trattamento automatizzato. Fintantoché il nuovo sistema VIS non è in funzione, non vi è interoperabilità con il SIS a norma degli articoli 9bis e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008.

2.5.7

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 assicura l'interoperabilità tra SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS ed ECRIS-TCN (non applicabile per la Svizzera) nei settori frontiere e visti.

Grazie all'interoperabilità si possono consultare simultaneamente i dati presenti in diversi sistemi e confrontare nello stesso momento i dati biometrici della persona da verificare. In tal modo le autorità ottengono tempestivamente informazioni globali sulla persona; inoltre sono semplificate la verifica dell'identità e l'individuazione di frodi d'identità alle frontiere. Il progetto IOP nella sua versione iniziale è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021.

Art. 4

Definizioni

Il punto 20 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 13

Conservazione di template biometrici nel servizio comune di confronto biometrico

La lettera b del paragrafo 1 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 18

Dati dell'archivio comune di dati di identità

Il paragrafo 1 lettera b subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate al regolamento VIS.

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Art. 26

Accesso al rilevatore di identità multiple

La lettera b del paragrafo 1 subisce una modifica puramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti. Inoltre è effettuata una precisazione linguistica relativamente al visto per soggiorni di lunga durata o al permesso di soggiorno per i cittadini di Stati terzi secondo l'articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 767/2008. Al paragrafo 1 è inoltre aggiunta la lettera bbis che stabilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9quinquies e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008 hanno anche accesso al MID per la verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all'ECRIS-TCN.

Art. 27

Rilevazione di identità multiple

Il paragrafo 3 lettera b di questo articolo subisce una modifica meramente redazionale a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 29

Verifica manuale delle identità diverse e autorità responsabili

Il paragrafo 1 lettera b è completato con la menzione delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno. Queste autorità avranno accesso al MID nel quadro di una verifica manuale. La nuova lettera bbis, aggiunta al paragrafo 1, stabilisce che le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9quinquies e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008 otterranno un accesso al MID solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell'ECRIS-TCN.

Art. 39

Archivio centrale di relazioni e statistiche

Il paragrafo 2 subisce modifiche puramente linguistiche e redazionali a seguito delle modifiche apportate ad altri regolamenti.

Art. 72

Inizio delle attività

Il nuovo paragrafo 1bis stabilisce, fermo restando quanto disciplinato al paragrafo 1, quando l'ESP entrerà in funzione ai fini del trattamento automatizzato secondo gli articoli 9bis e 22ter del regolamento (CE) n. 767/2008. Si tratta della data di entrata in funzione del nuovo sistema VIS secondo l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

2.5.8

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896

Il regolamento (UE) 2019/189640 disciplina la funzione di Frontex alle frontiere esterne. Garantisce inoltre il pieno rispetto dei diritti fondamentali all'interno dello

40

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

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spazio Schengen e la salvaguardia della libera circolazione delle persone. Infine, contribuisce a individuare, prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne.

Art. 10

Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Al paragrafo 1 è inserita una nuova lettera afbis, secondo cui Frontex deve adempiere ai compiti e agli obblighi affidatile dal regolamento (CE) n. 767/2008.

2.5.9

Abrogazione della decisione 2004/512/CE

Con la decisione 2004/512/CE41 il VIS è stato istituito quale soluzione tecnica per lo scambio di dati relativi ai visti tra gli Stati Schengen. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate nel regolamento (CE) n. 767/2008 al fine di raggruppare le prescrizioni relative all'istituzione del VIS in un unico regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE) n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1134.

2.5.10

Abrogazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio

La decisione 2008/633/GAI42 stabilisce le condizioni alle quali le autorità designate degli Stati membri e di Europol possono accedere ai dati del VIS per prevenire, individuare e indagare reati di terrorismo e altri reati gravi. Le disposizioni di questo atto normativo sono integrate negli articoli 22terdecies­22unvicies di cui al capo IIIter del regolamento (CE) n. 767/2008, per cui la decisione è abrogata con l'entrata in vigore del suddetto regolamento. I rinvii alla decisione abrogata vanno considerati rinvii al regolamento (CE) n. 767/2008 e letti conformemente alla tavola di concordanza di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/1134.

2.5.11

Entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1134

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Entro il 31 dicembre 2023, la Commissione europea adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.

41

42

Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS), GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817 GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

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Diverse disposizioni del regolamento sono applicabili a livello europeo già dal 2 agosto 2021. Si tratta di disposizioni che conferiscono alla Commissione europea competenze esecutive. Di conseguenza, agli Stati Schengen vengono notificati atti di esecuzione come sviluppo dell'acquis di Schengen. Dal 3 agosto 2022 sono inoltre applicabili determinate disposizioni sulla protezione dei dati, i diritti delle persone interessate e il garante europeo della protezione dei dati. Alcune disposizioni relative alle agenzie europee entreranno infine in vigore il 3 agosto 2023.

Conformemente all'articolo 7b capoverso 1 della legge del 21 marzo 199743 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale la cui approvazione compete all'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Nel presente caso le nuove disposizioni di delega delle competenze alla Commissione europea sono già in vigore dal 2 agosto 2021 a livello europeo. La Svizzera adotterà questi atti di delega e di esecuzione con riserva di approvazione parlamentare degli atti originari. Di conseguenza non è necessaria un'applicazione provvisoria di queste disposizioni.

In vista di una corretta trasposizione dell'attuale regolamento VIS, è tuttavia ipotizzabile applicare a titolo provvisorio le disposizioni sulla protezione dei dati che entreranno in vigore il 3 agosto 2022. L'applicazione provvisoria non è tuttavia necessaria dato che l'obiettivo principale è garantire che il regolamento (UE) 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia di visti, frontiere, asilo e immigrazione quando assolvono compiti nel quadro del regolamento. Anche la direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali conservati nel VIS, compreso l'accesso a tali dati, per le finalità di cui al capo III ter del presente regolamento da parte delle autorità degli Stati membri designate. La nuova LPD44 recepisce però i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati per tutte le autorità federali. Inoltre la LPDS, in vigore dal 1° marzo 2019 e concepita come soluzione soltanto temporanea, resterà applicabile fino all'entrata in vigore della revisione totale della LPD.

2.6

Commenti ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione europea adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.

43 44

RS 172.010 FF 2020 6695

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2.6.1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862

Il regolamento (UE) 2018/1862 disciplina l'uso del SIS ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Fissa inoltre le condizioni per la segnalazione di persone nel SIS. Questo regolamento prevede la segnalazione, tra le altre, di persone ricercate a scopo di arresto ed estradizione, di persone scomparse, di persone da sottoporre a controlli discreti o mirati oppure per controllo di indagine.

Art. 18bis

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con il VIS

Questo nuovo articolo sancisce l'obbligo di conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS tra l'altro in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Art. 44

Autorità nazionali competenti con diritto di accesso ai dati nel SIS

Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera g, secondo cui le autorità nazionali competenti hanno accesso ai dati inseriti nel SIS per verificare manualmente i riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici.

Art. 50bis

Interoperabilità con il VIS

Questo nuovo articolo stabilisce che, a decorrere dalla data dell'entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, il sistema centrale del SIS è collegato all'ESP per consentire il trattamento automatizzato.

2.6.2

Entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1133

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ossia il 2 agosto 2021. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione europea adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione.

2.7

Punti essenziali dell'atto normativo di attuazione

2.7.1

La nuova normativa proposta

La maggior parte delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 è direttamente applicabile e non richiede la trasposizione nella legislazione nazionale. Alcune richiedono però modifiche nella LStrI, nella legge federale

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del 20 giugno 200345 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) e nella legge federale del 13 giugno 200846 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP).

Il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI (decisione VIS)47 sono stati recepiti dalla Svizzera l'8 aprile 2010. Nel quadro di questo recepimento, le disposizioni non direttamente applicabili del regolamento sono state trasposte nel diritto svizzero. Si tratta degli articoli 109a­109e LStrI, entrati in vigore l'11 ottobre 2011.

In sostanza, si trattava di determinare le autorità designate dalla Svizzera che, in base al regolamento VIS e alla decisione VIS, sono autorizzate a raccogliere o consultare i dati nel VIS. La designazione delle autorità interessate dovrebbe essere regolamentata a livello legislativo se esse devono trattare o trasmettere dati degni di particolare protezione (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 LPD). Il VIS contiene dati degni di particolare protezione, come i dati biometrici o i motivi del rifiuto del visto. Oltre a una nuova disposizione di legge relativa alla banca dati nazionale dei visti, è stata creata la base giuridica per designare le autorità autorizzate a consultare i dati di ORBIS, da un lato, e i dati del C-VIS, dall'altro.

L'attuale revisione del regolamento (CE) n. 767/2008 apporta nuovi elementi che richiedono una verifica delle vigenti disposizioni di legge, riguardanti in particolare i seguenti temi.

Interoperabilità Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede l'interoperabilità del VIS con gli altri sistemi Schengen. Le pertinenti modifiche di legge sono già previste nel quadro del progetto IOP.

Le disposizioni del regolamento (UE) 2021/1134 concernenti l'interoperabilità, la notifica di riscontri e la loro verifica da parte delle autorità competenti per i visti sono direttamente applicabili.

A partire dall'applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, il contenuto del CIR sarà modificato in quanto vi sono registrati i dati personali e biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un permesso di soggiorno. L'articolo 110a capoverso 1 LStrI del progetto IOP menziona il VIS. Questo rimarrà invariato sebbene si riferirà al nuovo sistema a partire dall'applicazione del regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, l'articolo 109a
capoverso 1bis LStrI previsto nel quadro del progetto IOP deve essere adeguato in modo che menzioni i permessi di soggiorno.

Il progetto IOP va modificato affinché sia garantito l'accesso al CIR e al MID da parte delle autorità preposte al rilascio di titoli di soggiorno o visti per soggiorni di lunga durata. In tal modo è possibile chiarire questioni in relazione a identità plurime o a collegamenti da verificare tra diversi sistemi Schengen. Pertanto il futuro articolo 110c capoverso 1 LStrI va completato da una nuova lettera cbis (consultazione 45 46 47

RS 142.51 RS 361 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

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del CIR ai fini dell'individuazione di identità multiple). La lettera c attualmente prevista garantisce un accesso alle autorità competenti in materia di visti. Anche l'articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle identità diverse nel MID) subisce indirettamente una modifica nel contenuto poiché rimanda all'articolo 110c capoverso 1 LStrI.

Trasmissione al sistema centrale di dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai titoli di soggiorno Poiché i visti per soggiorni di lunga durata secondo l'articolo 18 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i titoli di soggiorno secondo il regolamento (CE) n. 1030/2002 nonché l'articolo 2 punto 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399 vengono registrati nel VIS, viene modificato il contenuto del VIS. Di conseguenza è modificata la disposizione della LStrI concernente il contenuto del sistema. Inoltre occorre menzionare nella LStrI ulteriori autorità abilitate a consultare e trattare dati nel VIS (art. 109a cpv. 1 e 2 LStrI).

Il nuovo capo IIIbis del regolamento VIS, riguardante i titoli di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, prevede la trasmissione al VIS dei dati relativi alle domande o ai documenti rilasciati o negati a condizione che ciò sia previsto dal diritto nazionale o europeo. Vanno inoltre considerati i casi di revoca o annullamento. Ciò significa che l'autorità competente deve registrare queste informazioni nel VIS. Per quanto riguarda il rilevamento diretto dell'immagine del volto e delle impronte digitali nell'ambito di questa trasmissione di dati, vale il principio secondo cui tale rilevamento viene effettuato non appena il richiedente è fisicamente presente.

Visti per soggiorni di lunga durata Le autorità interessate in relazione ai visti per soggiorni di lunga durata sono: le rappresentanze svizzere, le autorità cantonali o, nel caso di visti umanitari per soggiorni di lunga durata, la SEM. In determinati casi anche le autorità di controllo al confine rilasciano visti per soggiorni di lunga durata (su indicazione della SEM). Nel caso di visti per soggiorni di lunga durata i dati determinanti sono registrati in ORBIS (art. 109b LStrI). La trasmissione dei dati ORBIS al C-VIS da parte delle autorità competenti è già prevista dalla legge (art. 109b cpv. 1­3 LStrI).

Permessi di soggiorno
Nell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1134 il termine «permesso di soggiorno» è così definito: tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e qualsiasi altro documento di cui all'articolo 2 punto 16 lettera b del regolamento (UE) 2016/399.

I permessi di soggiorno definiti all'articolo 2 punto 16 lettera b del codice frontiere Schengen sono tutti i documenti, rilasciati da uno Stato Schengen a cittadini di Paesi terzi, che autorizzano questi ultimi a soggiornare sul suo territorio e che non sono stati rilasciati secondo il modello uniforme, a condizione che siano stati oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione secondo l'articolo 39. Sono esclusi i seguenti permessi di soggiorno: ­

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i permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a o di una domanda d'asilo; e

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­

i visti rilasciati dagli Stati Schengen secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio.

I documenti che sono stati oggetto di una comunicazione della Svizzera in virtù dell'articolo 39 paragrafo 1 lettera a del codice frontiere Schengen (in combinato disposto con l'articolo 2 punto 16 lettera b) sono i permessi di soggiorno rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 1030/2002 (permessi B, L e C) nonché le carte di legittimazione del DFAE e i permessi Ci. La Svizzera ha notificato questi permessi di soggiorno per la prima volta nel 2008 e comunica regolarmente all'UE i relativi aggiornamenti e i facsimile.

Permessi di soggiorno rilasciati in base al regolamento (CE) n. 1030/2002 Per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002, il SIMIC trasmetterà i dati necessari al C-VIS.

La LSISA disciplina già l'accesso al sistema da parte delle autorità e la possibilità di salvare nel sistema i dati determinanti per un permesso di soggiorno, inclusi i dati biometrici (art. 3 cpv. 2 lett. b e art. 4 cpv. 1 lett. a e abis LSISA). Il rilevamento dei dati in occasione della domanda, del rilascio, del rifiuto, della revoca o dell'annullamento di un permesso di soggiorno biometrico deve essere effettuato nel SIMIC dalle competenti autorità. I dati rilevati sono trasmessi anche al C-VIS. Si propone una nuova disposizione nella LSISA che disciplini la trasmissione automatizzata dei dati del SIMIC al C-VIS (art. 15a LSISA). Va inoltre ricordato che anche l'articolo 7a capoverso 1 lettera c LSISA, entrato in vigore il 1° aprile 2020, prevede il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto al momento del rilascio del permesso di soggiorno.

Altri permessi di soggiorno comunicati all'UE Permessi di soggiorno per i familiari di membri di un corpo diplomatico che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera (Ci) Per questa fattispecie si applicano le medesime basi legali, nonostante questi documenti non siano dotati di un microchip con i dati biometrici. Per questi documenti viene rilevata solo una fotografia. I dati personali del SIMIC possono essere trasmessi al C-VIS.

Carta di legittimazione I dati che Ordipro trasmetterà al C-VIS sono dati personali. Non è prevista alcuna trasmissione di dati sensibili. Non è dunque necessario prevedere una revisione della legge federale del 18 dicembre 202048 sul trattamento dei dati personali da
parte del Dipartimento federale degli affari esteri. La trasmissione dei dati al C-VIS dovrà essere prevista all'articolo 6 dell'ordinanza Ordipro del 22 marzo 201949.

Inoltre i dati trasmessi da Ordipro al C-VIS vengono confrontati automaticamente con i dati già presenti nel VIS e negli altri sistemi Schengen quali SIS, EES o ETIAS. Un

48 49

RS 235.2 RS 235.21

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riscontro positivo dovrebbe eventualmente comportare una verifica manuale supplementare dei dati registrati nel C-VIS o in un altro sistema. Ciò garantisce che le autorità incaricate del trattamento dei permessi di soggiorno ottengano tutte le informazioni determinanti necessarie per la loro decisione. Questo flusso di informazioni deve poi figurare a livello di ordinanza. Ciò comporta infine anche un accesso al CIR e al MID, in modo che le autorità che rilasciano le carte di legittimazione possano verificare le identità multiple (cfr. «Interoperabilità» più sopra).

Novità concernenti l'accesso al VIS Le autorità che rilasciano i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno devono poter effettuare interrogazioni nel VIS; il diritto di accesso è esteso anche alle compagnie aeree. Nell'ambito dell'accesso al VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, le autorità designate possono ora accedere ai dati al fine di identificare vittime della tratta di esseri umani, incidenti o calamità naturali oppure persone scomparse. L'articolo 109a LStrI è integrato di conseguenza.

La procedura per l'ottenimento dei dati del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi è svolta solo dopo aver eseguito l'interrogazione del CIR. Questa procedura a due fasi è prevista nell'articolo 110d del progetto IOP. Questo articolo sarà applicabile anche al VIS nella sua nuova composizione con i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno.

Inoltre, l'accesso ai dati del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi è ora accordato anche all'UDSC nella sua funzione di autorità di perseguimento penale della Confederazione. Ciò è illustrato con maggiore precisione nel progetto 2.

Età per il rilevamento delle impronte digitali nel VIS Con il regolamento (UE) 2021/1134 l'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori viene abbassata da dodici a sei anni. Questa modifica è direttamente applicabile e non deve essere trasposta a livello di legge. Già oggi, nell'ambito del rilascio di un titolo di soggiorno per i minori, le impronte digitali vengono rilevate a partire dai sei anni
di età (art. 71e cpv. 5 OASA). Poiché l'età massima per il rilevamento delle impronte digitali è stata fissata a 75 anni, per i titoli di soggiorno le impronte digitali possono ancora essere rilevate, ma per queste persone non possono essere trasmesse al VIS. Queste modifiche sono previste a livello di ordinanza.

Terminologia e note a piè di pagina Il termine «fotografia» viene sostituito nelle disposizioni pertinenti con il termine «immagine del volto». Occorre inoltre adeguare le note a piè di pagina relative al codice frontiere Schengen (art. 7 LStrI), al regolamento VIS e al decreto VIS (art. 109a LStrI) nonché al regolamento (UE) 2017/2226 (art. 103b cpv. 1 LStrI50) e al regolamento (UE) 2019/817 (art. 110 cpv. 1 LStrI51).

50 51

FF 2019 3819 FF 2021 674

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Delega delle competenze al Consiglio federale Le vigenti disposizioni esecutive, in base alle quali il Consiglio federale disciplina diversi aspetti, in particolare riguardanti gli accessi e la protezione dei dati, restano applicabili e non devono essere modificate (art. 109e LStrI). È prevista una nuova delega per quanto riguarda le possibili restrizioni del diritto all'informazione. Il nuovo regolamento prevede la possibilità di limitare la trasmissione dei dati concernenti le analisi fatte da determinate autorità nel quadro della procedura di rilascio del visto per soggiorni di breve durata o prima del rilascio di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Al fine di precisare l'articolo 38 paragrafo 7 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, il Consiglio federale è incaricato di disciplinare le informazioni che non possono eccezionalmente essere comunicate e in quali circostanze (art. 109e lett. k LStrI).

Nuovo accesso a Eurodac per le autorità che rilasciano i visti L'accesso a Eurodac è previsto unicamente per le autorità che rilasciano i visti C, poiché nel quadro dei negoziati si è rinunciato ad accordarlo alle autorità preposte alle procedure di autorizzazione che non sono tenute a verificare l'eventuale rischio migratorio in tale banca dati (nuovo art. 9quater del regolamento [UE] 2021/1134). Sarà opportuno prevedere a tal fine un accesso al sistema Eurodac non appena sarà interoperabile. I nuovi accessi che dovranno essere previsti nel diritto svizzero saranno integrati nel quadro del recepimento del riveduto regolamento (UE) n. 603/201352, attualmente in fase di revisione.

Nuovo accesso a ETIAS per le autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e titoli di soggiorno Nel quadro dell'interoperabilità, saranno interrogati l'ETIAS e l'elenco di controllo ETIAS. Per quanto concerne i richiedenti un visto C, questa interrogazione si fonda sul codice dei visti e sugli scopi del SIS (nuovo art. 9bis del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Per quanto concerne i richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno secondo la LStrI o la legge sullo Stato ospite, l'interrogazione si limita agli elementi necessari per verificare se una persona possa rappresentare una
minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica (art. 22ter par. 2 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134).

Il progetto ETIAS è stato approvato dal Parlamento nel settembre 2020. Il regolamento (UE) 2021/1134 comporta le seguenti novità. Innanzitutto va precisato il nuovo ruolo svolto dall'unità nazionale ETIAS in relazione alla verifica manuale dei riscontri 52

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, GU L 180, 29.6.2013, pag. 1.

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positivi al momento del confronto dei dati con l'elenco di controllo ETIAS. Inoltre occorre prevedere un nuovo accesso al sistema ETIAS per le autorità competenti in materia di visti e di permessi di soggiorno, comprese quelle preposte al rilascio della carta di legittimazione. I corrispondenti adeguamenti di legge sono realizzati nel presente progetto (art. 108c cpv. 3 e 108e cpv. 2 lett. d ed e LStrI).

Designazione dell'unità nazionale VIS Gli articoli 9quinquies e 9octies del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, prevedono ora la designazione di almeno un'autorità nazionale VIS o unità VIS con compiti particolari come effettuare verifiche manuali in caso di riscontri positivi risultanti da interrogazioni delle banche dati di polizia e soprattutto del SIS. In Svizzera questa nuova funzione è assunta dalla SEM. Si intende disciplinare questa nuova unità e i suoi compiti nell'articolo 109ebis LStrI.

In determinati casi i riscontri positivi dovranno essere comunicati all'ufficio SIRENE di fedpol (art. 9septies del regolamento [UE] 2021/1134). Tali compiti sono disciplinati nei regolamenti SIS (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861. Nel presente caso non sono necessari altri adeguamenti oltre a quelli già previsti nel quadro del recepimento dei suddetti sviluppi dell'acquis di Schengen.

Accesso al CIR e al MID per l'unità nazionale VIS Tutte le autorità che verificano le corrispondenze tra i dati delle banche dati, in particolare il SIS, nel quadro sia dei visti per soggiorni di breve o lunga durata che dei permessi di soggiorno dovrebbero accedere al CIR e al MID. Per quanto riguarda il CIR, il regolamento precisa che tale accesso va previsto per l'unità nazionale VIS soltanto nel quadro dei riscontri positivi provenienti da ECRIS-TCN. Dato che la Svizzera non partecipa alla cooperazione per il sistema ECRIS-TCN, che non rientra nell'acquis di Schengen, l'accesso non può essere previsto per l'unità nazionale VIS (art. 26 par. 1 lett. bbis del riveduto regolamento [UE] 2019/817). Per quanto concerne il MID, è applicabile la medesima regolamentazione, per cui l'accesso è accordato soltanto nel quadro dei collegamenti gialli (ossia da verificare) tra i dati del VIS e il sistema ECRIS-TCN (art. 29 par. 1 lett. bbis del riveduto regolamento [UE] 2019/817). Di
conseguenza non deve essere previsto alcun accesso a queste banche dati per l'unità nazionale VIS.

Accesso ai dati del VIS per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili nel SIS Il nuovo articolo 22octodecies del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, prevede l'utilizzo dei dati del VIS nel quadro del regolamento (UE) 2018/1862. Occorre disciplinare chi trasmetterà i dati del VIS alle autorità competenti per la segnalazione. D'altra parte va autorizzata la trasmissione di dati del VIS alle autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché alle autorità giudiziarie, che ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti e in caso di segnalazione nel SIS fondata sui dati del VIS (art. 109eter LStrI).

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Comunicazione di dati La comunicazione di dati ad altri Stati od organizzazioni è in linea di massima esclusa.

Sono tuttavia previste determinate eccezioni (art. 109equater LStrI), in particolare nel quadro del reinsediamento (resettlement) o del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale. La LStrI disciplina già la comunicazione di dati (art. 111a e 111d).

L'articolo 109equater costituisce una disposizione specifica concernente il VIS, valida anche per le carte di legittimazione.

Accesso all'EES Il presente regolamento (UE) 2021/1134 prevede l'interrogazione automatica della banca dati EES. Se una persona è registrata in questa banca dati, è opportuno che le autorità competenti in materia di visti e quelle responsabili per le procedure di rilascio dei permessi di soggiorno possano accedervi e verificare che il richiedente corrisponda alla persona registrata. Il progetto EES prevede già un accesso delle autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata (art. 103c cpv. 2 lett. b LStrI53). Questa disposizione è formulata in maniera generale e menziona l'accesso nel quadro della procedura di rilascio dei visti condotta mediante il VIS (art. 109a LStrI). Può dunque essere applicata anche alle procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.

Parimenti, l'accesso delle autorità migratorie, inclusa la SEM, è già previsto in particolare per l'esame delle condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera (art. 103c cpv. 2 lett. c LStrI). La verifica manuale è effettuata nel quadro dell'esame delle condizioni di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata o nel quadro delle condizioni d'entrata e di soggiorno (permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri).

Per quanto concerne i permessi di dimora per i membri di corpi diplomatici e consolati (ambito bilaterale) e i funzionari di organizzazioni internazionali (ambito multilaterale) è opportuno prevedere un nuovo accesso all'EES per il DFAE (art. 103c cpv. 2 lett. d LStrI).

Accesso al sistema nazionale d'informazione Schengen (N-SIS) Le autorità competenti in materia di visti e permessi di soggiorno devono poter accedere al SIS per verificare le corrispondenze con questo sistema (art. 44 par. 1 lett. g del regolamento [UE] 2018/1862, modificato dal regolamento [UE] 2021/1133). La verifica
manuale dei riscontri successiva alle domande automatiche del VIS deve essere effettuata dalle autorità competenti, compresa l'unità nazionale VIS, ossia la SEM. Le autorità cantonali e la SEM hanno accesso al N-SIS nel quadro dell'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno e delle pertinenti decisioni (art. 16 cpv. 5 lett. f n. 1 LSIP54). Una disposizione speciale prevede già l'accesso al N-SIS per le autorità competenti in materia di visti per soggiorni di breve durata (art. 16 cpv. 5 lett. e LSIP). Tuttavia, anche il protocollo del DFAE e la missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali a Ginevra (qui di seguito missione svizzera a Ginevra) dovrebbe parimenti accedere

53 54

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al SIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione. Occorre pertanto prevedere tale accesso (art. 16 cpv. 5 lett. fbis LSIP).

Delega a prestatori esterni di servizi Tale delega è prevista all'articolo 98b LStrI, secondo cui d'intesa con la SEM il DFAE può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti. Questa disposizione rimane invariata.

2.7.2

Attuazione

Situazione attuale Il VIS è costituito da un sistema centrale di informazione visti (C-VIS) e un'infrastruttura di comunicazione che lo collega ai sistemi nazionali. Il C-VIS contiene informazioni su tutti i visti di tutti gli Stati Schengen, ossia informazioni per il soggiorno di breve durata (visti C, A).

In Svizzera la trasmissione al C-VIS dei dati rilevanti viene effettuata attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS) direttamente dal sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS). Le disposizioni nazionali stabiliscono quali autorità possono registrare i dati e quali possono accedervi.

In virtù dell'articolo 109b LStrI la SEM gestisce ORBIS, tramite il quale sono registrati e conservati i dati relativi alle domande di visto ed emessi i visti rilasciati dalla Svizzera. Con poche eccezioni i dati vengono trasmessi direttamente al C-VIS. I dati non trasmessi al C-VIS e destinati esclusivamente alle autorità svizzere riguardano informazioni sulla situazione familiare della persona in questione e sul suo soggiorno in Svizzera.

In base all'articolo 109a capoverso 2 LStrI, in Svizzera hanno accesso ai dati del CVIS le seguenti autorità: la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, i collaboratori dell'UDSC (in precedenza Corpo delle guardie di confine) incaricati del controllo delle persone nonché le autorità di polizia cantonale responsabili dei controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero.

Determinate autorità possono già oggi richiedere dati del C-VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: fedpol, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano. In veste di autorità federale di perseguimento penale analoga a quelle citate, anche l'UDSC desidera ottenere tali dati. Questa richiesta è trattata nel quadro del progetto 2 (cfr. n. 3).

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Trasmissione al VIS dei dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno Il regolamento (UE) 2021/1134 prevede la trasmissione al sistema europeo di informazione di determinati dati relativi ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, qualora tali dati debbano essere forniti alle competenti autorità conformemente alla legislazione nazionale (capo IIIbis art. 22bis del regolamento [UE] 2021/1134). Tali dati comprendono il numero della domanda, il relativo stato indicante che è stata presentata una domanda, l'autorità competente e il luogo in cui si trova, i dati personali del richiedente, il tipo e il numero del documento di viaggio e la sua data di scadenza, la data e il Paese di emissione, la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio, i dati del titolare dell'autorità parentale nel caso dei minori, un'immagine del volto e le impronte digitali. La trasmissione dei dati al VIS deve essere effettuata al momento dell'avvio di una procedura nazionale per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno (L, B, C, Ci, carta di legittimazione). I dati vengono aggiornati in caso di rifiuto della domanda o di rilascio dei documenti.

2.8

Commenti agli articoli dell'atto normativo di attuazione

2.8.1

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina La nota a piè di pagina nel primo periodo dell'articolo 7 capoverso 3 viene aggiornata in base all'ultima modifica apportata al codice frontiere Schengen dal regolamento (UE) 2021/1134. Deve essere ripresa la versione adottata nel quadro del progetto ETIAS in quanto questa nuova formulazione non rimanda più a un articolo preciso del codice frontiere Schengen.

Art. 109a cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. e­g, 3, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 e 5 Il capoverso 1 tratta il C-VIS e il relativo contenuto. Va aggiunta la menzione dei permessi di soggiorno e aggiornato il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. Con la messa in funzione del C-VIS riveduto, questo capoverso modifica il capoverso previsto dal progetto IOP.

Il capoverso 2 elenca le autorità che hanno accesso online ai dati del C-VIS secondo l'articolo 6 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134.

La lettera e menziona ora le autorità cantonali di migrazione e le autorità cantonali competenti per la decisione relativa al rilascio a cittadini di Stati terzi dei permessi di dimora, di soggiorno di breve durata e di domicilio (art. 32-34 LStrI). Queste autorità decidono dunque del rilascio di permessi di soggiorno biometrici in conformità con il regolamento 1030/2002 e del rilascio di un permesso Ci al titolare di una carta di legittimazione (art. 41 LStrI).

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La lettera f menziona ora il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra, che sono autorizzati ad accedere al C-VIS nel quadro del rilascio di carte di legittimazione.

La lettera g menziona le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza e ora autorizzate a verificare la validità dei visti o dei titoli di soggiorno. Queste imprese ricevono soltanto informazioni sulla validità dei documenti e non possono accedere a dati degni di particolare protezione contenuti nel sistema di informazione.

Il capoverso 3 deve rinviare al nuovo regolamento VIS, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134, e non più alla decisione 2008/633/GAI, ora abrogata. Questo capoverso resta invariato.

Il capoverso 4 deve contenere il rimando all'articolo 22terdecies paragrafo 3 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. Inoltre, la Centrale operativa di fedpol ha cambiato nome in Centrale operativa e d'allarme. Il nuovo regolamento VIS prevede che le autorità designate ottengano i dati del VIS in linea di massima dopo l'interrogazione del CIR, come previsto nel quadro dell'interoperabilità (art. 110d LStrI).

Il capoverso 5 è nuovo. Prevede che alcune delle autorità citate nel capoverso 3 abbiano accesso al C-VIS per identificare vittime della tratta di essere umani, di incidenti e di calamità naturali nonché persone scomparse (art. 22septdecies del regolamento VIS, modificato dal regolamento [UE] 2021/1134). Si tratta del SIC, di fedpol nonché delle autorità cantonali di perseguimento penale e di determinate autorità comunali. In questo caso le autorità possono accedere al C-VIS direttamente senza passare dal punto d'accesso centrale.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2bis­4 Il capoverso 1 stabilisce che ORBIS contiene anche i dati ricavati dal C-VIS dopo il confronto effettuato nell'ambito della registrazione di un fascicolo. Può pure trattarsi di dati risultanti da diversi confronti con i sistemi europei.

Il capoverso 2 lettera b menziona ora l'immagine del viso e non più la fotografia; ciò è conforme al regolamento (UE) 2021/1134. La lettera e rimanda ai nuovi regolamenti (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861, come previsto dal progetto SIS approvato dal Parlamento il 20 dicembre 2020. La nota a piè di pagina del regolamento (UE)
2018/1860 alla lettera e deve essere adeguata poiché il nuovo regolamento (UE) 2021/1134 la modifica.

Il capoverso 2bis riprende la formulazione prevista nel progetto IOP senza modifiche materiali.

I capoversi 3 e 4 riprendono formalmente quanto è stato approvato nel quadro del progetto IOP. Si tratta di modifiche formali e non materiali. Nel quadro del progetto IOP, «Corpo delle guardie di confine» è stato sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (AFD)» (cpv. 3). La ridenominazione dell'AFD in UDSC dal 1° gennaio 2022 comporta un adeguamento puramente formale del capoverso 3 lettera e. Nel progetto 1 l'UDSC non è menzionato; la denominazione sarà infatti modificata nel quadro del progetto relativo alla legge sui compiti d'esecuzione

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dell'UDSC55. Considerate le nuove funzioni dei collaboratori dell'UDSC, le formulazioni nella LStrI riguardanti l'accesso dell'UDSC saranno modificate, uniformate e precisate.

Il capoverso 4 rimanda al regolamento VIS, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134.

Art. 109d, nota a piè di pagina Il capoverso 109d LStrI deve ora contenere il rimando al regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134. La nota a piè di pagina deve essere adeguata di conseguenza. Questo articolo concretizza il nuovo articolo 22unvicies del regolamento VIS.

Art. 109e lett. k e l La clausola di delega prevista per il Consiglio federale all'articolo 109e è completata aggiungendo la competenza per disciplinare tutte le limitazioni del diritto d'informazione o del diritto d'accesso in relazione a determinate informazioni sensibili connesse all'analisi della sicurezza da parte dell'unità nazionale VIS o dell'unità nazionale ETIAS (lett. k).

D'altra parte si prevede di definire precisamente i dati forniti automaticamente al CVIS al momento del deposito di una domanda di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio. Sono menzionati anche i dati forniti al sistema al momento del rilascio di un documento. I dati possono dunque essere indicati nel quadro dell'ordinanza VIS del 18 dicembre 201356 (lett. l).

Art. 109ebis

Unità nazionale VIS

L'obiettivo di questo nuovo articolo è concretizzare le disposizioni 9quinquies e 9octies del regolamento VIS, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134. La SEM è designata come l'autorità nazionale che effettua le verifiche richieste in caso di riscontri positivi con le banche dati di polizia (SIS, TDAWN d'Interpol) al momento del deposito di una domanda di visti per soggiorni di breve durata. Una segnalazione al SIS può in questo caso concernere una persona ricercata ai fini dell'arresto o dell'estradizione, una persona vulnerabile o bisognosa di protezione, oppure una persona ricercata nel quadro di un procedimento giudiziario. La persona o il suo documento di viaggio può pure essere segnalata per controlli discreti o mirati oppure per controllo di indagine. Eventuali corrispondenze con il sistema ECRIS-TCN non interessano tuttavia la Svizzera, che non collaborandovi non riceve dunque nessuna informazione legata a questa banca dati. Per quanto concerne Europol, la Svizzera è autorizzata ad accedere alla banca dati soltanto su richiesta per effettuare delle verifiche.

Per quanto riguarda le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di dimora o di domicilio occorre sottolineare che la SEM in quanto unità 55 56

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RS 142.512

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nazionale VIS interverrà al fine di procedere a una valutazione dei rischi per la sicurezza soltanto nei casi di segnalazione di persone ricercate ai fini dell'arresto o dell'estradizione o se il documento di viaggio figura in TDAWN di Interpol (art. 22ter par. 9 secondo comma del regolamento VIS, modificato dal regolamento [UE] 2021/1134).

Il capoverso 1 stabilisce che la SEM è l'unità nazionale VIS.

Il capoverso 2 definisce i compiti principali di questa autorità conformemente al regolamento VIS riveduto.

Il capoverso 3 specifica che, se il riscontro non è corretto, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109eter

Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

Il capoverso 1 di questo nuovo articolo prevede che la Centrale operativa e d'allarme di fedpol possa trasmettere in maniera sicura dati del C-VIS su richiesta delle autorità abilitate a segnalare le persone vulnerabili per impedire loro di viaggiare (art. 22octodecies par. 1 del regolamento VIS, modificato dal regolamento [UE] 2021/1134). Questo a condizione che la persona sia stata identificata come vulnerabile e segnalata nel SIS conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862 e che le autorità necessitino di tali dati per la segnalazione. È possibile anche la segnalazione di persone scomparse.

Il capoverso 2 stabilisce che le autorità svizzere di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie svizzere possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti legali (art. 22octodecies par. 2 del regolamento (UE) 2021/1134). Ciò è il caso allorquando l'autorità constata una segnalazione nel SIS fondata su dati del C-VIS.

Art. 109equater Comunicazione di dati del C-VIS a terzi Attualmente il diritto svizzero non prevede alcuna norma specifica sulla comunicazione di dati del C-VIS a organizzazioni internazionali o a Stati non vincolati da un accordo di associazione a Schengen. Il regolamento (UE) 2021/1134 riprende e riformula le regole relative alla comunicazione di dati. Nel diritto svizzero sono state previste disposizioni simili, in particolare nel quadro dell'EES e del SIS, e sancite nella LStrI. Si propone dunque di disciplinare la comunicazione di dati a terzi anche per il C-VIS. Tale comunicazione è possibile nell'ambito del ritorno di cittadini di Stati terzi in soggiorno illegale secondo la direttiva 2008/115/CE, nonché delle procedure di reinsediamento. Il reinsediamento ai sensi del regolamento (UE) 2021/1134 si riferisce ai programmi europei o nazionali di reinsediamento. La Svizzera può accogliere gruppi di rifugiati fondandosi sull'articolo 56 della legge del 26 giugno 199857 sull'asilo (LAsi) e partecipa in maniera spontanea a determinati programmi europei.

La nuova disposizione rinvia alle pertinenti disposizioni del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, in merito alle condizioni per la comunicazione di dati in due casi specifici: il primo riguarda il settore del ritorno, 57

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dove solo la SEM può comunicare i dati; il secondo riguarda i casi in cui sussiste un pericolo imminente di terrorismo o di un altro reato grave. Le autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3 possono trasmettere i dati richiesti conformemente al regolamento.

2.8.2

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto EES

Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina La nota a piè di pagina che rimanda al regolamento (UE) 2017/2226 deve essere modificata a causa del recepimento del regolamento (UE) 2021/1134. Occorre rinviare all'ultimo atto che ha modificato il regolamento EES.

Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e, nonché 3 Al capoverso 2 dell'articolo 103c è aggiunta una lettera d che autorizza il protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la missione svizzera a Ginevra a consultare l'EES nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione. La lettera e stabilisce che le imprese di trasporto possono consultare l'EES per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorno di breve durata secondo l'articolo 13 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134. Questa precisazione è necessaria per motivi di trasparenza ai sensi dell'articolo 109a LStrI.

Il capoverso prevede un accesso al calcolatore automatico per la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Questo capoverso è modificato di modo che soltanto le autorità abilitate nel quadro del progetto EES abbiano accesso al calcolatore automatico e non il DFAE. Quest'ultimo non è tenuto a verificare se la durata legale del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen è stata superata o a calcolare quanti giorni può ancora durare il soggiorno.

2.8.3

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto ETIAS

Art. 5 cpv. 1 lett. abis e relativa nota a piè di pagina Il regolamento (UE) 2018/1240 è modificato nel quadro del recepimento e dell'attuazione del regolamento (UE) 2021/1134. Occorre dunque aggiornare la relativa nota a piè di pagina riprendendo la formulazione prevista nell'ambito delle modifiche legali dell'ETIAS.

Art. 108c cpv. 3 L'art. 108c LStrI disciplina i compiti dell'unità nazionale ETIAS. Questa disposizione è già stata approvata dal Parlamento durante la sessione autunnale 2020. In questa 71 / 94

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sede va precisato un nuovo compito legato alle attività in caso di riscontri positivi delle ricerche automatiche con l'elenco di controllo ETIAS. A tal fine è creato un nuovo capoverso 3. L'unità nazionale ETIAS è incaricata di verificare tali riscontri e fornire una valutazione dal punto di vista della sicurezza alle autorità competenti per decidere nel quadro delle procedure connesse all'entrata e al soggiorno in Svizzera.

Nel caso di domande di visti per soggiorni di breve durata, occorre informare la SEM in quanto autorità centrale competente in materia di visti (art. 9quinquies par. 3 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). Nel caso di domande di visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno, le autorità da informare sono le autorità cantonali, la SEM o il DFAE, a seconda dei casi (art. 22ter par. 15 del regolamento VIS, modificato da ultimo dal regolamento [UE] 2021/1134). In presenza di riscontri positivi scorretti, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 108e cpv. 2 lett. c­e L'art. 108e LStrI disciplina gli accessi al sistema ETIAS.

Le lettere a e b del capoverso 2 sono previste unicamente nell'ambito della verifica della validità di un'autorizzazione ai viaggi e del controllo alle frontiere. Con la revisione del regolamento VIS, occorre prevedere degli accessi ai fini della verifica dei riscontri positivi risultanti dal confronto automatico delle banche dati avviato nel quadro dell'interoperabilità. Va pertanto creato un accesso per l'esame delle domande di visti e per le pertinenti decisioni, conformemente al codice dei visti (lett. d). La lettera c disciplina già l'accesso a determinati dati da parte delle imprese di trasporto o dei vettori che trasportano cittadini di Stati terzi nello spazio Schengen. I dati sulle autorizzazioni ai viaggi sono accessibili tramite un portale specifico. Possono accedervi tutte le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza (art. 95 in combinato disposto con art. 92 LStrI), quindi non solo le compagnie aeree. La terminologia è adattata di conseguenza. Non sono trasmessi dati degni di particolare protezione.

Va inoltre creato un accesso per la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità di migrazione cantonali e comunali ai fini dell'esame delle condizioni
per l'entrata e il soggiorno di cittadini di Stati terzi e le pertinenti decisioni (lett. e). Ciò riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno.

Questi accessi consentono un controllo del fascicolo ETIAS nell'ambito dei riscontri positivi pervenuti alle autorità.

2.8.4

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto IOP

Il progetto IOP è stato approvato dal Parlamento durante la sessione primaverile 2021.

Il regolamento (UE) 2021/1134 implica un adeguamento di questo progetto poiché include nell'interoperabilità ora anche le domande di visti per soggiorni di lunga durata e i titoli di soggiorno, nonché i dati personali talvolta sensibili dei richiedenti.

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Art. 109a cpv. 1bis Questo capoverso, nel quadro del progetto IOP, precisa quali dati del C-VIS sono registrati pure nel CIR; esso deve essere completato in modo che menzioni anche i dati relativi all'identità dei richiedenti un titolo di soggiorno.

Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) menzionato nei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 è illustrato all'articolo 110 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina che rimanda al regolamento 2019/817, modificato dal regolamento (UE) 2021/1134. Ora, i dati biometrici dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o dei titolari di un permesso di soggiorno saranno anch'essi oggetto di ricerche e integrati nel sBMS. Il regolamento 2019/818 non è sottoposto a una revisione rilevante per la Svizzera nel quadro dei presenti sviluppi dell'acquis di Schengen, ragione per cui la relativa nota a piè di pagina non è modificata.

Il CIR conterrà d'ora in poi i dati dei richiedenti un visto per soggiorni di lunga durata o un titolo di soggiorno (art. 110a LStrI). La nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) 2019/817 prevista all'articolo 110a LStrI rinvia a quella dell'articolo 110 capoverso 1, ragione per cui questa disposizione non deve più essere modificata. L'articolo 110a subisce soltanto una modifica materiale indiretta nel quadro del recepimento e dell'attuazione del regolamento (UE) 2021/1134 per quanto riguarda i dati che devono ora essere inseriti nel C-VIS.

Art. 110c cpv. 1 lett. cbis L'articolo 110c capoverso 1 definisce le autorità abilitate a consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR al fine di individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi. La lettera c, già prevista e adottata nel quadro del progetto IOP, menziona le autorità competenti in materia di visti, nel caso in cui viene creato un collegamento con un fascicolo del C-VIS. Occorre aggiungere un nuovo accesso al CIR per le autorità competenti per il rilascio di titoli di soggiorno o carte di legittimazione (lett. d).

La SEM, il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra nonché le autorità di migrazione cantonali competenti potranno dunque accedere al CIR se sussiste un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS.

L'articolo 110c capoverso 2 prevede
che queste autorità possano consultare i dati e i riferimenti conservati nel CIR a condizione che abbiano accesso all'EES, al C-VIS, a Eurodac o al SIS. Un accesso al N-SIS per la SEM e le autorità competenti in materia di visti è già previsto nella LSIP. Per queste autorità sarà dunque possibile accedere al SIS. Occorre tuttavia prevedere un nuovo accesso al N-SIS per le autorità competenti del DFAE (cfr. n. 2.8.7).

Queste autorità, d'altronde, devono pure poter accedere al MID, che contiene i diversi collegamenti tra sistemi Schengen relativi alle medesime identità. Il progetto IOP non deve essere modificato in tal senso. L'articolo 110g capoverso 1 LStrI (verifica manuale delle diverse identità nel MID) rinvia alle autorità di cui all'articolo 110c capoverso 1 LStrI, che in futuro avranno dunque pure accesso al MID.

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2.8.5

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione modificata dal progetto SIS

Il progetto relativo al recepimento dei regolamenti (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861 è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore nel settembre 2022.

Art. 68a cpv. 2 e relativa nota a piè di pagina L'articolo 68a capoverso 2 contiene un rinvio al regolamento (UE) 2018/1861, che è modificato dal regolamento (UE) 2021/1133. Occorre dunque adeguare la relativa nota a piè di pagina.

2.8.6 Art. 15a

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Trasmissione di dati al C-VIS

La LSISA viene modificata affinché, in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, i dati determinanti siano automaticamente trasmessi al C-VIS (cpv. 1). In tal modo, le autorità possono trasmettere i dati relativi al titolo di soggiorno, compresi eventualmente i dati biometrici (impronte digitali e immagine del volto), se previsto dal diritto nazionale. Si tratta esclusivamente di dati d'identità e dati relativi a decisioni concernenti un permesso di soggiorno e i pertinenti titoli di soggiorno per cittadini di Stati terzi (B, L, C, Ci). Il Consiglio federale è inoltre incaricato di definire i dati che saranno trasmessi nel caso del deposito di una domanda di permesso di breve durata, di dimora o di domicilio e del rilascio di un titolo di soggiorno (cpv. 2).

2.8.7

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 16 cpv. 5 lett. ebis L'articolo 16 LSIP costituisce la base legale formale per il N-SIS. Al fine di permettere al protocollo del DFAE e alla missione svizzera a Ginevra di accedere al sistema nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione va aggiunta una nuova lettera al capoverso 5. Tale accesso mira a consentire le verifiche manuali richieste nel caso in cui il richiedente sia segnalato nel SIS.

Questo adeguamento si fonda sulla versione riveduta della LSIP conformemente al progetto SIS sul recepimento dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862. Il progetto è stato approvato dal Parlamento nel dicembre 2020 ed entrerà in vigore nel settembre 2022.

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Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina L'articolo 16a LSIP è stato emanato nel quadro del progetto IOP e approvato dal Parlamento nella primavera 2021. Il sBMS previsto dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 vi è definito, come è il caso all'articolo 110 cpv. 1 LStrI. Occorre aggiornare la nota a piè di pagina inserita dopo il rimando al regolamento 2019/817, modificata dal presente regolamento (UE) 2021/1134.

2.8.8

Particolare necessità di coordinamento

Il progetto di recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 va coordinato con vari altri progetti, in particolare la revisione totale della legge del 18 marzo 200558 sulle dogane (LD), che entrerà in vigore presumibilmente nel gennaio 2024.

Nelle disposizioni contenenti l'attuale denominazione «Corpo delle guardie di confine» occorre adeguare la terminologia se il presente progetto entrerà in vigore contemporaneamente o successivamente alla revisione totale della LD. La nuova terminologia andrà a sostituire «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» nell'articolo 109b capoverso 3 lettera e del presente progetto come pure «Corpo delle guardie di confine» in tutti gli articoli pertinenti della LStrI. Il tenore corretto sarebbe: l'UDSC per le funzioni di «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «perizie di controllo», «coordinamento degli interventi» e «analisi dei rischi».

Questo progetto va inoltre coordinato con il progetto IOP. Per facilitare il coordinamento, è già stato tenuto conto delle disposizioni sull'interoperabilità, dato che il presente progetto dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente o successivamente al progetto IOP.

È inoltre necessario tenere conto del progetto 2 che, se approvato, modifica il progetto 1 in merito alle autorità che possono accedere ai dati del VIS a fini di contrasto (art. 109a cpv. 3).

2.9

Ripercussioni del regolamento (UE) 2021/1134 e dell'atto normativo di attuazione

2.9.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Costi del progetto informatico SEM Il credito d'impegno per l'attuazione di Schengen/Dublino nella SEM (CI III) per il periodo 2018­2021 ammontava in totale a 37 milioni di franchi. A causa di ritardi da parte dell'UE, finora non è stato possibile portare avanti tutti i progetti parziali come previsto e pertanto l'attuazione si estenderà probabilmente fino al 2025.

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Il CI III comprende pure 5,9 milioni di franchi per i due sviluppi dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134. Il progetto è in fase di inizializzazione e il relativo studio ha potuto essere concluso nel luglio 2021. Le attuali stime mostrano che i costi del progetto aumenteranno, raggiungendo presumibilmente i 18 milioni di franchi, cui vanno aggiunte le prestazioni proprie della SEM di 5,8 milioni di franchi. I costi di progetto includono le spese del fornitore di servizi informatici CSI DFGP, pari a 11,1 milioni di franchi, le risorse di progetto esterne, pari a 5,7 milioni di franchi, e le spese per la nuova apparecchiatura informatica, pari a 1,7 milioni di franchi. Questo aumento dei costi complessivi del progetto è dovuto al fatto che al momento del calcolo del credito d'impegno nell'autunno 2016 numerosi fattori erano ancora ignoti. In particolare la nuova piattaforma di interoperabilità Schengen comporta nuove necessità per i singoli sistemi che cinque anni fa non erano ancora prevedibili.

Costi del progetto informatico Ordipro Per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie degli adeguamenti di Ordipro, da una prima stima risultano costi per l'informatica compresi tra 200 000 e 350 000 franchi.

Questi adeguamenti saranno realizzati nel quadro delle risorse già esistenti.

Ripercussioni sull'effettivo del personale per la SEM Nuova unità nazionale VIS La SEM si vedrà attribuire nuovi compiti in quanto unità nazionale VIS, che in determinati casi deve procedere a verifiche manuali se risultano riscontri positivi con le banche dati di polizia (cfr. commenti all'art. 109ebis LStrI). La verifica delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e rifiuto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimane tuttavia di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti o dei permessi di soggiorno. In caso di segnalazione nel SIS, vi saranno scambi di informazioni supplementari tramite l'ufficio SIRENE di fedpol. I nuovi compiti per l'unità nazionale VIS implicano un certo fabbisogno supplementare di personale. Le spese d'esercizio dell'unità nazionale VIS ammontano a 1,2 milioni di franchi l'anno. L'effettivo del personale dell'unità nazionale VIS andrebbe inoltre aumentato a otto posti a tempo pieno.

L'unità nazionale
VIS funge da «Single Point of Contact» per la verifica manuale e il tracciamento dei riscontri positivi assegnatile. Se il confronto automatizzato dei dati tramite l'ESP con i dati del SIS, di TDAWN Interpol e delle banche dati di Europol genera riscontri positivi, il VIS invia un avviso automatico all'unità nazionale VIS dello Stato membro interessato la quale verifica e tratta la domanda. L'unità nazionale VIS deve essere operativa almeno durante gli orari di lavoro abituali. Controlla se l'identità registrata nel fascicolo del richiedente corrisponde ai dati contenuti in una delle banche dati interrogate entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di un riscontro positivo.

L'unità nazionale VIS è responsabile dei compiti di base seguenti: ­

verifica manuale dei riscontri positivi assegnatile;

­

consultazioni con le unità nazionali VIS degli altri Stati membri;

­

accertamenti e consultazioni con le autorità nazionali;

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­

richiesta e analisi di documenti e informazioni supplementari;

­

trattamento delle richieste di consultazione di un altro Stato membro;

­

raccolta e analisi di informazioni statistiche nonché stesura di rapporti e statistiche.

Il fabbisogno di personale di otto posti a tempo pieno è stato determinato sulla base delle attività appena elencate e del potenziale numero di visti Schengen, visti nazionali e titoli di soggiorno (comprese le carte di legittimazione del DFAE).

Dopo l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134, per la Svizzera si prevede un volume annuo ordinario (senza considerare il coronavirus) di circa 790 000 domande di visto e 60 000 titoli di soggiorno a partire dal 2023, per un totale di 850 000 richieste, di cui circa il 3,5 per cento, ossia 30 000 verifiche l'anno, dovrebbe essere trattato dall'unità nazionale VIS (ca. 20 minuti per caso).

Inoltre, si prevedono circa 6000 richieste di consultazione da parte di altri Stati Schengen. Il numero di riscontri positivi rispetto alle richieste per l'unità nazionale VIS è stato calcolato sulla base della stima della Commissione europea per l'unità nazionale ETIAS e di altri criteri rilevanti per il VIS (p. es. la biometria).

Per essere operativa entro l'inizio del 2025, l'unità nazionale VIS dovrà essere istituita nel corso del 2024. Affinché i collaboratori siano pronti quando i nuovi regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 entreranno in vigore (presumibilmente tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025), andranno assunte tre persone a tempo pieno a partire dal 2023 per i lavori di allestimento. Queste tre persone (due referenti specializzati e uno specialista) effettueranno accertamenti giuridici per conto della direzione e svolgeranno i primi compiti operativi di trattamento dei dati. Per dirigere l'unità nazionale VIS, è necessario assumere una persona in veste di caposezione e una persona come capo supplente nel corso del 2024. Per i compiti operativi andrebbero poi assunti altri tre collaboratori (specialisti) a partire dal 2025.

Nuovi compiti dell'unità nazionale ETIAS Analogamente, l'unità nazionale ETIAS avrà compiti supplementari nel caso in cui una persona che figura nel C-VIS genera una corrispondenza con l'elenco di controllo ETIAS (art. 108c cpv. 3 LStrI). Il numero di casi non può essere quantificato per il momento.

Comunicazione di dati del C-VIS alle autorità giudiziarie La comunicazione di dati del C-VIS da parte della SEM alle autorità giudiziarie competenti per proteggere le persone vulnerabili e dar seguito
a perseguimenti penali in questo quadro non dovrebbe comportare ripercussioni importanti in termini di personale (art. 109eter cpv. 2 LStrI). Questi nuovi compiti rientrano nell'assistenza amministrativa e non dovrebbero richiedere personale supplementare.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale per fedpol Ufficio SIRENE Con l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, i dati contenuti nel C-VIS sono confrontati in modo automatizzato con quelli del SIS. Per determinati riscontri positivi, l'ufficio SIRENE di fedpol riceve informazioni supplementari, il che può implicare uno scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 9septies del regolamento [UE] 2021/1134). Si tratta delle segnalazioni effettuate ai fini del ritorno, dell'arresto a fini di consegna o estradizione, relative a persone vulnerabili o ricercate nel quadro di un procedimento giudiziario nonché a persone od oggetti nel quadro di un controllo discreto. Questi diversi compiti corrispondono a quelli previsti dai regolamenti (UE) 2018/1862, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1860. Anche per l'ufficio SIRENE è pertanto atteso un carico di lavoro supplementare.

Centrale operativa e d'allarme di fedpol La Centrale operativa e d'allarme di fedpol deve assolvere nuovi compiti relativi all'utilizzo di dati del C-VIS per procedere a una segnalazione al SIS al fine di impedire a persone vulnerabili di viaggiare (art. 109eter cpv. 1 LStrI, art. 22octodecies del regolamento [UE] 2021/1134). In qualità di punto d'accesso centrale per la Svizzera, dovrà fornire in maniera sicura i dati del C-VIS alle polizie cantonali competenti per tali segnalazioni nel SIS. Il progetto VIS-Recast rivede i processi in modo che gli accessi attraverso il punto di accesso centrale costituiscano un evidente valore aggiunto per il lavoro delle autorità di perseguimento penale. Secondo i calcoli attuali, questi nuovi processi, così come l'automatizzazione e il collegamento con altri sistemi di informazione, porteranno a un aumento significativo delle richieste di consultazione del C-VIS attraverso la Centrale operativa e d'allarme di fedpol.

Divisione Identificazione biometrica La divisione Identificazione biometrica di fedpol (BiomID) è il centro di competenza svizzero per le identificazioni biometriche. In virtù dell'articolo 102ater LAsi e dell'articolo 25 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 603/2013, i collaboratori di questa divisione verificano i risultati dei confronti delle ricerche se l'interrogazione del sistema Eurodac ha generato in automatico un riscontro positivo. Devono controllare manualmente se
le impronte digitali che hanno generato il riscontro positivo appartengono effettivamente alla persona in questione (non vengono trasmessi dati personali).

Questo controllo di qualità sarà ora possibile per tutti i sistemi d'informazione Schengen/Dublino, compreso il C-VIS. Il controllo di qualità ha lo scopo di correggere i «falsi positivi», cioè la segnalazione errata, generata dal sistema, di una corrispondenza biometrica. Questo permetterà di evitare che le persone vengano trattenute inutilmente nell'ambito di controlli sul territorio nazionale e che le tracce rilevate sul luogo di un reato vengano erroneamente associate alla persona sbagliata, nonché di rafforzare ulteriormente l'eccellente reputazione dei controlli biometrici delle persone. Questo nuovo compito comporta un aumento del carico di lavoro per la divisione BiomID.

Per fedpol (ufficio SIRENE, Centrale operativa e d'allarme di fedpol e BiomID), lo sviluppo del C-VIS a partire dal 2024 genererà un carico di lavoro supplementare, che 78 / 94

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varierà in funzione del numero di riscontri positivi. Il fabbisogno di personale dipende sia dal numero annuo di riscontri positivi e dalla loro qualità, sia dai relativi compiti e processi e dalle tempistiche. I calcoli andranno perfezionati e precisati nel corso degli ulteriori sviluppi del progetto.

Ripercussioni sull'effettivo del personale per la Direzione consolare e le rappresentanze svizzere all'estero (DFAE) In generale, i consolati e le ambasciate dovranno effettuare determinate verifiche nell'ambito del rilascio di visti C. Dovranno essere verificati tutti i riscontri positivi nelle banche dati del settore migratorio (ETIAS, eccettuato l'elenco di controllo, EES e in futuro Eurodac). Le verifiche delle segnalazioni SIS ai fini del ritorno o del respingimento e rifiuto di soggiorno, oppure a causa di un documento di viaggio abusivo o ricercato, rimangono di competenza delle autorità preposte alle procedure di rilascio dei visti (SEM, Cantoni e DFAE) o dei permessi di soggiorno. Eurodac, tuttavia, non è consultato nel quadro del rilascio di visti per soggiorni di lunga durata o titoli di soggiorno (carte di legittimazione comprese).

Per le procedure di rilascio di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora, occorre sottolineare che, in veste di autorità designata per il VIS, la SEM effettuerà una valutazione dei rischi in materia di sicurezza soltanto nel caso delle segnalazioni di persone ricercate ai fini dell'arresto o dell'estradizione o se il documento di viaggio figura in TDAWN di Interpol. Non si può quindi escludere a priori l'esistenza di un fabbisogno di personale supplementare nel quadro del rilascio delle carte di legittimazione del DFAE. Questo fabbisogno supplementare dovrebbe tuttavia rimanere modesto date le verifiche già effettuate nel quadro del rilascio dei visti.

Le informazioni ottenute grazie all'interrogazione delle diverse banche dati sono tutte elementi supplementari da prendere in considerazione nell'ambito delle procedure nazionali relative ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno. Per la Svizzera, tuttavia, il regolamento (UE) 2021/1134 non comporta alcuna prescrizione obbligatoria per quanto riguarda l'esito di una procedura.

2.9.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni

Cantoni in quanto autorità competenti per il rilascio di visti e titoli di soggiorno Con l'ampliamento del campo di applicazione del C-VIS ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di dimora, gli uffici cantonali della migrazione e il DFAE trasmetteranno dati al C-VIS attraverso il punto di accesso centrale. Di conseguenza occorre creare l'accesso ai dati del C-VIS per queste autorità che rilasciano visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora (incluse le carte di legittimazione) per il territorio nazionale. Gli adeguamenti dei sistemi per l'utilizzo dell'accesso al C-VIS necessari a causa delle modifiche previste e gli adeguamenti dei processi collegati rientrano nella responsabilità di queste autorità. Comporteranno da un lato nuovi compiti e dall'altro una mole di lavoro supplementare.

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In determinati casi le autorità cantonali della migrazione competenti in materia di visti per soggiorni di lunga durata e permessi di dimora dovranno esaminare i riscontri positivi rilevati con l'invio dei dati dei richiedenti al C-VIS. In certi casi rientranti nel settore della polizia, la SEM interverrà in veste di autorità specializzata ed effettuerà le verifiche richieste (cfr. n. 2.6.1). In presenza di corrispondenze con l'elenco di controllo ETIAS, questo compito sarà assunto dall'unità nazionale ETIAS della SEM.

Queste deleghe consentiranno di ridurre il carico di lavoro delle autorità cantonali.

Vantaggi dell'interoperabilità Al momento di decidere in merito al rilascio o alla proroga di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di dimora, in futuro il C-VIS effettuerà automaticamente una serie di controlli tramite l'ESP quale componente dell'interoperabilità.

L'autorità preposta al rilascio del documento dovrà approfondire tutti i riscontri positivi in conformità con la vigente legislazione UE e del rispettivo Stato membro. Un ulteriore obiettivo dell'interoperabilità consiste nel facilitare il rilevamento di identità multiple utilizzando il MID, al fine di combattere le frodi di identità. In tal modo, l'autorità competente per i visti e la migrazione che elabora una richiesta viene automaticamente informata se il richiedente è noto sotto diverse identità, e può quindi agire di conseguenza.

Le autorità cantonali in veste di autorità di controllo alla frontiera Attualmente le autorità cantonali e federali competenti per il controllo della frontiera esterna Schengen e la verifica del rispetto delle condizioni per l'entrata e il soggiorno hanno la possibilità di ottenere dati dal C-VIS. Nel contesto del nuovo C-VIS, in futuro queste autorità disporranno di informazioni supplementari per il controllo dell'identità; in tal modo saranno potenziate la sicurezza interna e la lotta al terrorismo.

Qualità dell'immagine del volto L'auspicato miglioramento della qualità dei dati biometrici, come il rilevamento delle immagini del volto sul posto, comporterà anche nuovi requisiti per le autorità preposte al rilascio dei permessi di dimora. Le risorse finanziarie necessarie per consentire loro di registrare l'immagine digitale del volto dei cittadini di Stati terzi con una risoluzione e una qualità dell'immagine sufficienti saranno messe a disposizione dalla SEM.

Una prima stima dei costi è effettuata in collaborazione con il DFAE.

2.9.3

Contributo finanziario dell'UE

L'Unione europea fornisce un contributo finanziario significativo, pari al 75 per cento dei costi, attraverso fondi europei come il Fondo sicurezza interna o il Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Il progetto VIS della SEM beneficia già di questo contributo.

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2.10

Aspetti giuridici

2.10.1

Costituzionalità

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei due regolamenti VIS si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)59, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Sebbene l'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI conferisca al Consiglio federale la facoltà di concludere accordi internazionali sull'obbligo del visto e sull'esecuzione del controllo al confine, nel presente caso per la trasposizione dei due regolamenti UE sono tuttavia necessari adeguamenti della LStrI, della LSISA e della LSIP. Per questo motivo gli scambi di note concernenti il recepimento dei due regolamenti UE e la modifica delle tre leggi federali vanno tutti sottoposti al Parlamento per approvazione.

2.10.2

Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento dei due regolamenti e le relative modifiche di legge sono compatibili con il diritto internazionale.

2.10.3

Forma dell'atto

Il recepimento dei due regolamenti UE non è legato all'adesione della Svizzera a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale per l'approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200260 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate in forma di legge federale.

59 60

RS 101 RS 171.10

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I presenti scambi di note sono di durata indeterminata, possono essere denunciati in ogni momento e non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 comporta però modifiche legislative. Pertanto, il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

In virtù dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l'attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tali atti. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

2.10.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa superiori a 20 milioni di franchi una tantum. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

2.10.5

Rapporto con il diritto europeo

Con il recepimento di questi due sviluppi dell'acquis di Schengen, la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell'UE, assunti nel quadro dell'AAS. Con il recepimento di questi regolamenti VIS, la Svizzera garantisce controlli uniformi alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 recepiti si ripercuotono su altri atti normativi di Schengen. Si tratta dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2017/2226, (UE) 2016/399, (UE) 2019/817 (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/1896, (UE) 2018/1862, nonché le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio.

3

Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (progetto 2)

3.1

Situazione iniziale

3.1.1

Necessità d'intervento e obiettivi

Nella sua funzione di autorità di perseguimento penale, l'UDSC chiede l'accesso ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del C-VIS nonché la facoltà di consultare il CIR ai fini

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della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

Sistemi di informazione e componenti centrali dell'interoperabilità Nell'EES sono registrate elettronicamente l'ingresso e l'uscita dei cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata nonché i respingimenti. Sostituendo l'apposizione del timbro sui documenti di viaggio dei cittadini di Stati terzi e la verifica manuale della durata di soggiorno autorizzata, l'EES mira a permettere controlli più efficienti e affidabili. I dati salvati nell'EES possono pertanto fornire informazioni importanti sul luogo di permanenza di un presunto autore di un reato nello spazio Schengen nel quadro di un procedimento penale.

Mediante ETIAS si verifica se l'ingresso nello spazio Schengen di un cittadino di uno Stato terzo esente dall'obbligo di visto rappresenta un rischio per gli Stati membri.

L'autorizzazione ai viaggi ETIAS costituisce, oltre alle condizioni d'ingresso già previste dal codice frontiere Schengen (documento di viaggio valido, mezzi finanziari sufficienti ecc.), un'ulteriore condizione per l'ingresso nello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi esentati dall'obbligo di visto. Il sistema ETIAS contiene i dati sull'identità, i dati sui documenti di viaggio e le domande approvate o respinte, il che consente di fornire alle autorità di perseguimento penale informazioni importanti sugli autori di reati.

Il VIS consente alle autorità competenti in materia di visti, di frontiera, di asilo e di immigrazione di verificare con rapidità ed efficacia le necessarie informazioni concernenti cittadini di Stati terzi che richiedono un visto per l'ingresso nello spazio Schengen. Oltre ai dati personali e relativi al domicilio e al luogo di lavoro nonché alla cittadinanza, il VIS contiene tra gli altri i seguenti dati, di centrale importanza in particolare per le autorità di perseguimento penale: ­

informazioni sulla persona che ha formulato un invito o che è tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno del richiedente;

­

destinazione principale e durata del soggiorno prevista;

­

data prevista e punto della frontiera previsto di entrata e uscita o itinerario di transito previsto.

Il CIR conserva i dati d'identità e, ove disponibili, i dati sui documenti di viaggio nonché i dati biometrici provenienti dall'EES, dal VIS, dall'ETIAS, dall'ECRIS-TCN e in un secondo momento anche da Eurodac. Le autorità di migrazione e di controllo alla frontiera possono consultare il CIR ai fini dell'identificazione o dell'individuazione di identità multiple.

Anche le autorità di perseguimento penale possono consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. In questo caso, il CIR mostra alle autorità il sistema di informazione che contiene i dati sulla rispettiva persona. In una seconda fase l'autorità può quindi ottenere, tramite richiesta al punto di accesso centrale, l'accesso completo ai dati disponibili nel sistema di informazione visualizzato (procedura a due fasi).

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Condizioni per la consultazione in qualità di autorità di perseguimento penale Secondo l'articolo 22 dei regolamenti IOP, alle autorità di perseguimento penale è concessa la facoltà di consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. In questo caso le suddette autorità non possono consultare né i dati d'identità registrati nel CIR (contrariamente alla facoltà di consultare il CIR ai fini dell'identificazione secondo l'art. 21 dei regolamenti IOP) né direttamente i dati contenuti nei sistemi di informazione EES, C-VIS, ETIAS o Eurodac sui quali il CIR si fonda. Viene loro indicato soltanto il sistema di informazione che contiene i dati relativi alla persona in questione (modalità riscontro/nessun riscontro). I corrispondenti dati dei sistemi di informazione sui quali il CIR si fonda devono poi sempre essere chiesti separatamente presso il punto di accesso centrale, in Svizzera la Centrale operativa e d'allarme di fedpol (procedura a due fasi).

Per ottenere mediante richiesta accesso ai dati registrati nell'EES, nell'ETIAS o nel VIS occorre dimostrare che nel caso concreto la consultazione dei dati è necessaria e proporzionata e che contribuirà alla prevenzione, all'individuazione e investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi (art. 32 del regolamento [UE] 2017/2226, art. 52 del regolamento [UE] 2018/1240, art. 3 del regolamento [CE] n. 767/2008). Il fatto che la persona in questione sia registrata nel corrispondente sistema di informazione è comprovato dal riferimento al sistema di informazione risultante dall'interrogazione del CIR.

L'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale Per accedere ai dati dei sistemi di informazione dell'UE e al CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi un'autorità di perseguimento penale deve possedere competenze in materia.

L'UDSC è competente sia per il controllo al confine sia per il perseguimento penale della Confederazione secondo l'articolo 4 lettera c della legge del 19 marzo 201061 sull'organizzazione delle autorità penali.

In virtù dell'articolo 95 capoverso 1bis LD, sostiene nel quadro dei suoi compiti la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In virtù
dell'articolo 96 LD, nella sua funzione di autorità di perseguimento penale, è direttamente competente per l'individuazione e l'investigazione di altri reati gravi, come illustrato di seguito.

Per il concetto di «reato grave», i regolamenti UE relativi ai sistemi di informazione dell'UE e all'interoperabilità (art. 3 punto 25 del regolamento (UE) 2017/2226, art. 3 punto 14 del regolamento (UE) 2018/1240, art. 2 lett. d della decisione 2008/633/GAI del Consiglio e art. 4 punto 22 del regolamento IOP) rinviano all'articolo 2 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI62, che stabilisce che un reato è considerato grave se il diritto nazionale prevede un massimo di pena o di misura privativa della libertà pari o superiore a tre anni. Nel diritto svizzero un elenco dei reati corrispondenti alla definizione di reato grave contenuta nella decisione quadro

61 62

RS 173.71 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), GU L 190 del 18.07.2002, pag. 1.

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2002/584/GAI si trova all'allegato 1 della legge del 12 giugno 200963 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen e all'allegato 1b dell'ordinanza N-SIS.

In virtù dell'articolo 128 LD, l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale è competente per l'individuazione, l'investigazione e il giudizio delle infrazioni doganali di cui agli articoli 117­122 e 127 LD nonché, in virtù dell'articolo 103 capoverso 2 della legge del 12 giugno 200964 sull'IVA (LIVA), delle infrazioni riguardanti l'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 96­100 LIVA. Ciò significa che l'UDSC individua i reati, accerta i fatti, raccoglie le prove e giudica in prima istanza.

È pure competente per l'individuazione, l'investigazione e il giudizio di infrazioni in altri settori, se combinate con una in materia di dogana o di IVA.

I collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale individuano, investigano e giudicano in particolare i reati elencati qui di seguito: ­

truffa in materia di prestazioni e tasse secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197465 sul diritto penale amministrativo (DPA). La competenza dell'UDSC risulta dall'articolo 1 DPA. La truffa in materia di prestazioni e tasse commessa per mestiere (art. 14 cpv. 4 DPA) corrisponde alla frode di cui nella decisione quadro 2002/584/GAI e, in considerazione della sua comminatoria di al massimo cinque anni di pena privativa della libertà, costituisce un reato grave.

­

Crimini e delitti secondo l'articolo 86 della legge federale del 15 dicembre 200066 sugli agenti terapeutici (LATer). La competenza dell'UDSC risulta dall'articolo 90 capoverso 1 LATer. Questa infrazione corrisponde al traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita di cui nella decisione quadro 2002/584/GAI e in base alla sua comminatoria di al massimo tre anni di pena privativa della libertà costituisce un reato grave.

­

Commercio illegale di specie di fauna o di flora protette secondo l'articolo 26 capoverso 2 della legge federale del 16 marzo 201267 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES). La competenza dell'UDSC risulta dall'articolo 27 capoverso 1 LF-CITES. Il commercio illegale secondo la LF-CITES corrisponde alla criminalità ambientale di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI e, in base alla sua comminatoria di al massimo tre anni di pena privativa della libertà, costituisce un reato grave.

Da questi esempi risulta che l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale è competente per l'individuazione, l'investigazione e il giudizio di reati gravi. Va rilevato che nel quadro della revisione del diritto in materia doganale68 è prevista una nuova comminatoria penale massima di tre anni per la messa in pericolo del dazio o la frode doganale qualificata, motivo per cui anche questa infrazione doganale andrebbe qualificata come grave. L'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale 63 64 65 66 67 68

RS 362.2 RS 641.20 RS 313.0 RS 812.21 RS 453 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF > Procedura di consultazione LE-UDSC 2020/50

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assolve quindi compiti per i quali necessita l'accesso, secondo i regolamenti UE, ai dati dell'EES, dell'ETIAS, del C-VIS e la facoltà di consultare il CIR.

Utilità dell'accesso al CIR e a tre sistemi di informazione dell'UE sui quali si fonda il CIR per l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale Oggigiorno, nuove forme di criminalità internazionale e strutture criminali sempre meglio organizzate con nuovi modi di operare richiedono un perseguimento penale totalmente funzionante ed efficiente e una cooperazione potenziata tra le autorità di perseguimento penale. Il Parlamento ha reagito a questa evoluzione innalzando la comminatoria penale massima per reati gravi, ad esempio nella LF-CITES, nonché assegnando nuovi compiti legali all'UDSC nel settore del perseguimento penale, ad esempio nel diritto di materia di agenti terapeutici (art. 90 cpv. 1 LATer). L'UDSC ha risposto a questi cambiamenti e ai nuovi compiti modificando la sua strategia e implementando un perseguimento penale rafforzato e professionalizzato. Allo scopo di collaborare in modo ottimale ed efficiente con le altre autorità di perseguimento penale competenti per la prevenzione, l'individuazione o l'investigazione di reati gravi, l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale necessita però ora i medesimi diritti di consultazione. Soltanto così è possibile aumentare l'efficacia delle indagini dell'UDSC nel settore dei reati gravi e rafforzare in maniera determinante la collaborazione con le altre autorità di perseguimento penale nella lotta alla criminalità. Va sottolineato che l'accesso richiesto al CIR e ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS non ampliano le competenze dell'UDSC.

Anche l'UE si sta adoperando intensamente affinché polizia e autorità doganali collaborino nella lotta alla criminalità grave. Questa cooperazione è promossa pure da Europol. Già oggi l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale collabora con Europol in diversi settori della criminalità grave. Ciò è indispensabile per poter avere successo nella lotta contro le forme più gravi della criminalità internazionale.

Concretamente, nel quadro della sua attività di perseguimento penale l'UDSC necessita dal CIR l'informazione sull'eventuale presenza di dati relativi a una persona sospetta in uno dei sistemi di informazione nonché l'accesso ai
dati dei sistemi di informazione sui quali il CIR si fonda, al fine di poter consultare con maggiore rapidità ed efficienza i dati necessari richiedendoli alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol.

Questi dati provenienti dai sistemi di informazione sono ­ assieme all'identificazione univoca di una persona sospetta ­ necessari per il riconoscimento dei collegamenti, la creazione di ulteriori approcci investigativi e l'avvio di altre misure di diritto penale rilevanti. Le informazioni dell'EES consentirebbero all'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale di sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen. L'UDSC potrebbe utilizzarle nel quadro di misure attive di ricerca o investigative oppure dell'accertamento dei fatti o della raccolta delle prove in un'indagine penale.

Un accesso più efficiente ai dati dell'ETIAS o del VIS permetterebbe nel caso di persone sospette di restringere in base ai suoi dati la ricerca di possibili luoghi di permanenza o famiglie ospitanti. In tal modo sarebbe possibile impiegare in maniera più mirata le risorse disponibili; d'altro canto si potrebbe minimizzare il rischio che persone sospette sfuggano al perseguimento penale poiché l'UDSC non ha ricevuto le informazioni o le ha ricevute troppo tardi a causa di accertamenti onerosi presso au-

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torità partner in Svizzera o all'estero. Inoltre, dai dati dell'ETIAS o del VIS si potrebbero anche ricavare informazioni su altre persone coinvolte come ospitanti, finanziatori e garanti, il che consentirebbe una più accurata individuazione delle attività incriminate e di tutte le persone coinvolte.

Una raccolta efficace delle informazioni svolge un ruolo centrale per l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale in quanto i reati gravi perseguiti e indagati sono sempre connessi con un passaggio transfrontaliero di merci, con il conseguente pericolo che gli autori del reato, per lo più organizzati su scala internazionale, sfuggano al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all'estero.

L'accesso ai dati dei sistemi di informazione e al CIR aiuta inoltre l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale a identificare in modo univoco una persona e di conseguenza a valutare meglio un eventuale rischio. Ciò aumenta la sicurezza dei collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale.

3.1.2

Rapporto con il programma di legislatura, la pianificazione finanziaria e le strategie del Consiglio federale

La presente modifica non è stata annunciata esplicitamente nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019­202369. È necessaria affinché l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale ottenga l'accesso ai dati dei sistemi di informazione EES, ETIAS e C-VIS e la facoltà di consultare il CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi per adempiere pienamente ed efficacemente i suoi compiti legali di perseguimento penale.

3.2

Risultati della consultazione e parere del Consiglio federale

Dal momento che i pareri sul progetto 1 espressi dai partecipanti alla consultazione sono già stati illustrati al numero 1.2, di seguito saranno presentati soltanto i pareri in merito al progetto 2.

3.2.1

Estensione dei diritti di accesso

Il PLR e i Cantoni di BS, GE, JU, NW, SO, TI e UR si dicono chiaramente favorevoli alla modifica della LStrI. GE fa inoltre notare che i diritti di accesso non amplierebbero le competenze dell'UDSC. SO considera logico concedere l'accesso ai sistemi dedicati affinché l'UDSC possa continuare a svolgere tutti i suoi compiti.

69

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Alcuni membri dell'ASM non contestano i nuovi diritti di accesso per l'UDSC; chiedono tuttavia strumenti in materia di organizzazione e di vigilanza tesi a garantire che l'UDSC si avvalga dei propri diritti di lettura in conformità con la legge e al solo scopo di assolvere i propri compiti originari di controllo delle frontiere e di perseguimento penale.

Parere del Consiglio federale I regolamenti UE e le basi giuridiche nazionali distinguono l'accesso al CIR e ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS da parte delle autorità competenti per il controllo al confine da quello riservato alle autorità di perseguimento penale, disciplinando nel dettaglio i diversi requisiti (cioè i diversi scopi per gli accessi).

Il sistema di controllo interno dell'UDSC sfrutta misure organizzative e metodologiche al fine di garantire che ciascun gruppo di persone dell'UDSC autorizzato ad accedere ai sistemi e ai dati esegua sempre e soltanto le interrogazioni rientranti nelle proprie competenze e per lo scopo consentito. I file di log rendono visibili e tracciabili tutti gli accessi, proprio come accade per le altre autorità abilitate ad accedere.

L'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale non ha alcun accesso diretto all'EES, all'ETIAS e al VIS. Quando interroga il CIR, riceve soltanto un'indicazione sul sistema di informazione dell'UE in cui si trovano i dati. Per riceverli, deve presentare una richiesta motivata alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol, la quale verifica che la richiesta sia conforme alle disposizioni legali.

3.2.2

Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni

La CDDGP vede con occhio critico il progetto 2: nel parere del 16 dicembre 2020 in merito all'avamprogetto di legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (AP-LEUDSC)70, i vertici CDDGP avevano già sottolineato che i compiti di polizia competono ai Cantoni, a meno che non siano esplicitamente attribuiti alla Confederazione, e che la suddivisione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, prevista dalla Costituzione, andava rispettata in ogni caso. Alla luce di questa premessa, all'epoca la CDDGP aveva suggerito di verificare il tenore dell'articolo sullo scopo contenuto nell'avamprogetto LE-UDSC inserendovi una definizione accurata dei compiti dell'UDSC. Per tale motivo la CDDGP ritiene inopportuno conferire all'UDSC nuovi diritti di consultazione nei sistemi ESP, EES, ETIAS e C-VIS nel quadro di una revisione della LStrI, senza che le sue competenze in materia di perseguimento penale siano ben specificate nella LE-UDSC. È del parere che, considerata la ripartizione costituzionale dei compiti, occorra impedire che l'UDSC diventi una vera e propria autorità di perseguimento penale.

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www.bundesrecht.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF > Procedura di consultazione LE-UDSC 2020/50

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Parere del Consiglio federale L'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale è competente nel settore dell'individuazione, dell'investigazione e del giudizio di reati gravi (cfr. n. 3.1.1). L'accesso richiesto ai sistemi di informazione dell'UE e al CIR non comporta un ampliamento delle competenze dell'UDSC o una modifica della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni sancita dalla Costituzione. Si tratta piuttosto di garantire che l'UDSC possa esercitare in modo mirato ed efficace le competenze già previste dal diritto attuale, nonché il suo mandato legale. Per prevenire una lacuna nella sicurezza interna della Svizzera, è necessario consentire all'UDSC di consultare il CIR e di accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS in veste di autorità di perseguimento penale, al pari delle altre autorità di perseguimento penale federali, cantonali e comunali.

3.2.3

Coordinamento con la LE-UDSC

La CDDGP rileva che la modifica della LStrI non si rapporta direttamente ai due sviluppi Schengen e che i nuovi diritti di accesso andrebbero coordinati con le competenze dell'UDSC in materia di perseguimento penale contemplate nel disegno LEUDSC.

Parere del Consiglio federale Come indicato nel compendio, l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale ha chiesto di poter consultare il CIR e accedere ai dati dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi già nel quadro del recepimento e della trasposizione delle basi legali volte a istituire l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nei settori frontiere, migrazione e polizia. In data 2 settembre 2020, il Consiglio federale ha deciso di non prendere in esame la questione dell'accesso dell'UDSC al CIR nel quadro del regolamento IOP, ma di proporre tutti gli adeguamenti necessari al riguardo nel quadro del recepimento e della trasposizione dei presenti regolamenti.

Poiché l'accesso al CIR e ai dati non amplia le competenze dell'UDSC nella sua funzione di autorità di perseguimento penale, ma garantisce piuttosto che l'UDSC possa esercitare in modo efficiente e mirato le sue competenze attuali in materia di individuazione e di investigazione di reati gravi, non è necessario un coordinamento particolare con la LE-UDSC.

Inoltre, nel disegno LE-UDSC è possibile tenere conto in ampia misura delle preoccupazioni espresse dalla CDDGP in sede di consultazione.

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3.3

Punti essenziali del progetto

3.3.1

La nuova normativa proposta

Per concedere all'UDSC la facoltà di consultare il CIR e l'accesso ai dati di tre sistemi di informazione Schengen sui quali il CIR si fonda nel settore del perseguimento penale occorre modificare la LStrI.

3.3.2

Commenti ai singoli articoli

Art. 103c cpv. 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. e LStrI Con il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2017/2226, nella LStrI è stato aggiunto l'articolo 103c, approvato dal Parlamento il 21 giugno 201971. L'articolo disciplina i diversi tipi di accesso all'EES. Il capoverso 4 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell'EES alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Il paragrafo 4 del testo francese subisce una modifica puramente redazionale. La lettera e menziona ora i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol abbiano accesso ai dati dell'EES nel quadro delle loro competenze ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. I collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale necessitano di questi dati ai fini indicati per sapere se e quando una persona è entrata nello spazio Schengen e per adottare in base a tali informazioni misure attive di ricerca o indagine o per poter utilizzare i dati per l'accertamento dei fatti o la raccolta delle prove nel quadro di un'indagine penale.

Art. 108e cpv. 3, frase introduttiva e lett. e LStrI Con il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2018/1240, nella LStrI è stato aggiunto l'articolo 108e, approvato dal Parlamento il 25 settembre 202072. L'articolo disciplina i diversi tipi di accesso all'ETIAS. Il capoverso 3 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere dati dell'ETIAS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Il paragrafo 3 dei testi italiano e francese subisce una modifica puramente redazionale. La lettera e menziona ora i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol abbiano accesso ai dati dell'ETIAS nel
quadro delle loro competenze ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Grazie a questi dati i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale sono ad esempio in grado di restringere la ricerca di 71 72

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possibili luoghi di soggiorno e in tal modo impiegare in maniera mirata ed efficace le risorse affinché i presunti autori del reato non possano sfuggire al perseguimento penale lasciando il Paese.

Art. 109a cpv. 3, frase introduttiva e lett. e LStrI L'articolo 109a disciplina i diversi tipi di accesso al C-VIS. Il capoverso 3 elenca le autorità di perseguimento penale che possono chiedere determinati dati del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. La lettera e menziona ora i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché tramite richiesta alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol abbiano accesso ai dati del C-VIS nel quadro delle loro competenze ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Queste informazioni possono servire ai collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale ai fini indicati, ad esempio per identificare, in base ai dati relativi alla famiglia ospitante, ai finanziatori o ai garanti, altre persone coinvolte in un caso di contrabbando internazionale e perseguirle penalmente.

Art. 110d cpv. 2 lett. e LStrI Con il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nella LStrI è stato aggiunto l'articolo 110d, approvato dal Parlamento il 19 marzo 202173. L'articolo 110d disciplina l'accesso delle autorità di perseguimento penale al CIR ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi. Al capoverso 2 lettera e sono elencate le autorità di perseguimento penale che possono consultare il CIR. La lettera e menziona ora i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale, analogamente alle autorità federali, cantonali e comunali di cui alle lettere a-d, affinché abbiano accesso ai dati del CIR nel quadro delle loro competenze ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Come nel caso delle altre autorità di perseguimento penale con diritto di accesso, l'UDSC accede ai dati seguendo una procedura a due fasi
(art. 110d cpv. 3 e 4). L'accesso serve ai collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale in primo luogo per aumentare l'efficienza della raccolta di informazioni, il che è importante per scoprire e investigare reati gravi commessi da autori per lo più organizzati su scala internazionale e per evitare che questi ultimi possano sfuggire al perseguimento penale svizzero rifugiandosi all'estero.

Particolare necessità di coordinamento Vi è una necessità di coordinamento con il progetto 1 che deve tenere conto delle modifiche del progetto 2. In questo contesto, i collaboratori dell'UDSC incaricati del perseguimento penale devono ottenere accesso ai dati del C-VIS. Vi è inoltre una necessità di coordinamento con il progetto LE-UDSC, che menziona ora le designazioni 73

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dell'UDSC e delle sue diverse unità organizzative. In particolare, l'espressione «le collaboratrici e i collaboratori dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) incaricati del perseguimento penale» deve essere sostituita con una formula che indichi la funzione corrispondente introdotta con il disegno LE-UDSC («l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC]» nella funzione di «perseguimento penale UDSC»).

3.4

Ripercussioni finanziarie

L'accesso dell'UDSC al CIR avviene tramite l'ESP, già implementato per la funzione di controllo al confine dell'UDSC. L'interfaccia supplementare per l'UDSC in veste di autorità di perseguimento penale comporterà costi aggiuntivi, già inclusi nel calcolo dei costi del progetto IOP.

Le richieste che l'UDSC invierà alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol per l'accesso ai dati VIS, EES o ETIAS nella seconda fase comporteranno un minimo aumento della mole di lavoro di fedpol (si stimano 50 richieste all'anno).

3.5

Aspetti giuridici

3.5.1

Costituzionalità

Il disegno per la modifica della LStrI si basa sull'articolo 121 capoverso 1 Cost.

(competenza della Confederazione in materia di legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo); pertanto è conforme alla Costituzione federale.

3.5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica della LStrI, indipendente dal recepimento dei presenti sviluppi dell'acquis di Schengen (progetto 1), è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

3.5.3

Forma dell'atto

Il progetto comprende importanti disposizioni contenenti norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). La LStrI è pertanto modificata con procedura legislativa ordinaria.

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3.5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa superiori a 20 milioni di franchi una tantum. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

3.5.5

Rapporto con il diritto europeo

La modifica della LStrI, indipendente dal recepimento di questi due sviluppi dell'acquis di Schengen, applica disposizioni del diritto dell'UE vincolanti per la Svizzera nel quadro dell'AAS.

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