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Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (Sviluppi dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222, decreta:

Art. 1 1

1 2 3 4

Sono approvati: a.

lo scambio di note dell'11 agosto 20213 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti;

b.

lo scambio di note dell'11 agosto 20214 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti.

RS 101 FF 2022 1421 FF 2022 1423 FF 2022 1424

2022-1535

FF 2022 1422

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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Il Consiglio federale č autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione agli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunitā europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato č adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

5

RS 0.362.31

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 5 cpv. 1 lett. abis nota a pič di pagina7 1

Lo straniero che intende entrare in Svizzera: abis. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/12408 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a pič di pagina9 Se, conformemente al codice frontiere Schengen10, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata č rifiutata, l'autoritā competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

3

Art. 68a cpv. 2 e nota a pič di pagina11 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 nonché di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o 2

6 7 8

9 10

11

RS 142.20 FF 2020 6963 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

FF 2020 6963 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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dell'articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall'autoritā competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/186112.

Art. 103b cpv. 1, nota a pič di pagina13 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali č rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

1

Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e, nonché 315 2

Le autoritā o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES: d.

il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra (missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;

e.

le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorni di breve durata.

Le autoritā di cui al capoverso 2 lettere a­c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

3

12

13 14

15

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

FF 2019 3819 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

FF 2019 3819

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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Art. 108c cpv. 316 L'unitā nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari allorquando risulta un riscontro dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS. Comunica alla competente autoritā svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso automatico del C-VIS.

3

Art. 108e cpv. 2 lett. c­e17 2

Le autoritā o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS: c.

le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;

d.

la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autoritā cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autoritā comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande di visto e le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;

e.

la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autoritā cantonali e comunali di migrazione, per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e le pertinenti decisioni.

Art. 109a cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. e­g, 3, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 e 5 Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali č entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200818.

1

2

Le autoritā o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

16 17 18

e.

la SEM, le competenti autoritā cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autoritā comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;

f.

il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione; FF 2020 6963 FF 2020 6963 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

g.

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le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare la validitā dei visti o dei titoli di soggiorno.

Le autoritā seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi: 3

a.

Concerne soltanto il testo tedesco.

La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 22terdecies paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

4

Le autoritā di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22septdecies del regolamento (CE) n. 767/2008.

5

Art. 109a cpv. 1bis19 1bis I dati di identitā dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2bis­4 La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema č destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS) e dal C-VIS a ORBIS.

1

2

ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

19 20

21

b.

immagine del viso e impronte digitali del richiedente;

e.

dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autoritā competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/186120 o il regolamento (UE) 2018/186021.

FF 2021 674 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno č irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

2bis

Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autoritā sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS: 3

a.

la SEM;

b.

le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;

c.

le autoritā cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autoritā comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;

d.

la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;

e.

l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e i posti di confine delle autoritā di polizia cantonali, che rilasciano visti eccezionali.

Le autoritā menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200822.

4

Art. 109d, nota a pič di pagina Gli Stati membri dell'UE per i quali non č ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200823 possono chiedere informazioni alle autoritā di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109e lett. k e l Il Consiglio federale disciplina: k.

le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unitā nazionale VIS o dell'unitā nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;

l.

i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

Inserire gli art. 109ebis­109equater prima del titolo della sezione 2 Art. 109ebis

Unitā nazionale VIS

In veste di unitā nazionale VIS secondo l'articolo 9quinquies del regolamento (CE) 767/200824, la SEM effettua entro due giorni la verifica manuale dei riscontri nel set1

22 23 24

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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tore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto, di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.

La SEM puō richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autoritā. Se, al termine della verifica, stabilisce che sussiste una minaccia per la sicurezza pubblica, ne informa le autoritā competenti in materia di visti o di soggiorno trasmettendo loro un parere motivato entro sette giorni dalla ricezione dell'avviso automatico del C-VIS.

2

3

Se il riscontro non č corretto, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109eter

Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

Le autoritā competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/186225 possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.

1

In caso di riscontri positivi in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS conformemente al capoverso 1, le autoritā di protezione dei minori e degli adulti e le autoritā giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti.

2

Art. 109equater Comunicazione di dati del C-VIS a terzi I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

1

La SEM puō tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identitā di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l'articolo 56 LAsi26 e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 767/200827 sono soddisfatte.

2

Le autoritā di cui all'articolo 109a capoverso 3 possono trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione 3

25

26 27

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

RS 142.31 Cfr. nota a pič di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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internazionale in casi eccezionali d'urgenza in cui sussiste un pericolo imminente riconducibile a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita riconducibile a un reato grave secondo l'articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 767/2008.

Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a pič di pagina28 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81729 e (UE) 2019/81830 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

Art. 110c cpv. 1 lett. cbis31 Le autoritā seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identitā multiple di cittadini di Stati terzi: 1

cbis. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le competenti autoritā cantonali di migrazione, se č presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS relativo al rilascio di un titolo di soggiorno;

28 29

30

31

FF 2021 674 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di in-formazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regola-menti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

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2. Legge federale del 20 giugno 200332 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 15a

Trasmissione di dati al C-VIS

I dati personali relativi a procedure di autorizzazione e titoli di soggiorno possono essere trasmessi automaticamente al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) conformemente al regolamento (CE) n. 767/200833.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e il contenuto della trasmissione dei dati al C-VIS per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati terzi e riguardanti permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

2

3. Legge federale del 13 giugno 200834 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 16 cpv. 5 lett. ebis35 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2: 5

ebis. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;

32 33

34 35

RS 142.51 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

RS 361 FF 2020 8813

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Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a pič di pagina36 Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81737 e (UE) 2019/81838 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino: 1

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FF 2021 674 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di in-formazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regola-menti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilitā tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS. DF

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