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Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) Entrato in vigore il ...

Traduzione1 Missione della Svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles, 11 agosto 2021 Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea Direzione generale Giustizia e affari interni Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 29 giugno 2021, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinazione con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860,

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Dal testo originale inglese.

RS 0.362.31

2022-1564

FF 2022 1451

Sviluppi dell'acquis di Schengen.

Recepimento del regolamento (UE) 2021/1152

FF 2022 1451

(UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi Documento del Consiglio: PE-CONS 17/21 Data di adozione: 28 giugno 2021»3 Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 29 giugno 2021 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

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Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.