FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione del 23 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 4 luglio 2022 Approvato dall'Assemblea federale il /l'...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il/l'...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 23 giugno 20102 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente: «La Confederazione Svizzera e la Repubblica del Tagikistan desiderosi di sviluppare ulteriormente le relazioni economiche, scientifiche e tecniche fra i due Stati e di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio considerate dalla Convenzione, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le

1 2

FF 2022 ...

RS 0.672.972.91

2022-3692

FF 2022 2962

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Tagikistan

FF 2022 2962

strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II 1. La lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è sostituita dalla disposizione seguente: «i) l'espressione «autorità competente» designa: ­ in Tagikistan, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, ­ in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.» Art. III 1. Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» 2. L'attuale paragrafo 7 dell'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

Art. IV 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» 2. Il seguente paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 9 (Utili delle imprese) della Convenzione:

2/6

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Tagikistan

FF 2022 2962

«3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa.

Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. V Alla Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo 26 (Scambio di informazioni): «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute da uno Stato contraente in virtù del paragrafo 1 sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato tale altro impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione per ottenerle, anche qualora non gli fossero utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto 3/6

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Tagikistan

FF 2022 2962

alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che tuttavia in nessun caso sono da interpretare come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché tali informazioni non presentano alcun interesse per la legislazione di detto Stato contraente.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 sono da interpretare come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto nazionale, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.» Art. VI 1. L'articolo 26 (Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari) della Convenzione diventa l'articolo 27.

2. Gli articoli 27 (Entrata in vigore) e 28 (Denuncia) della Convenzione diventano rispettivamente gli articoli 29 e 30.

Art. VII 1. Alla Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo 28 (Prevenzione dell'abuso dei trattati): «Art. 28

Prevenzione dell'abuso dei trattati

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. VIII 1. Al Protocollo della Convenzione è aggiunto il seguente numero 4: «4. Ad art. 26 a)

4/6

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere uno scambio di informazioni.

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Tagikistan

FF 2022 2962

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) della lettera b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. IX 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

2. Le sue disposizioni si applicano, per quanto riguarda lo scambio di informazioni, alle domande presentate il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data, per informazioni relative ad anni o esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data. Il Protocollo è applicato a tutte le altre modifiche a partire dalla sua entrata in vigore.

5/6

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con il Tagikistan

FF 2022 2962

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bad Ragaz, il 4 luglio 2022, in due esemplari in lingua tedesca, tagika, russa e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra i testi tedesco, tagiko e russo, farà stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica del Tagikistan:

Ueli Maurer

Fayziddin Qahhorzoda

6/6