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Deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza equipaggio del 11 gennaio 2023

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Il 24 novembre 2022 il Comitato misto dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo ha deciso il recepimento delle disposizioni europee in materia di droni. Esse sono contenute nel Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. A partire dal 1° gennaio 2023 si applicano quindi anche agli operatori in Svizzera nuove disposizioni per le operazioni con aeromobili senza equipaggio.

La nuova normativa stabilisce gli standard di sicurezza per la produzione, la certificazione e l'esercizio dei droni. Sulla base del rischio legato all'esercizio, tali apparecchi vengono ora suddivisi in tre categorie diverse «aperta», «specifica» e «certificata». Rispetto alla precedente prassi piuttosto liberale, la nuova normativa apporta numerosi cambiamenti.

Poiché i termini di attuazione previsti dai due regolamenti UE sono già scaduti a causa dell'entrata in vigore ritardata in Svizzera dei regolamenti stessi, e poiché il recepimento dei regolamenti è stato annunciato alla fine di novembre e rimaneva quindi solo poco meno di un mese prima della loro entrata in vigore il 1° gennaio 2023, affinché gli operatori potessero, tra l'altro, disporre dei necessari certificati di abilitazione e richiedere le autorizzazioni, la Svizzera stabilisce in via eccezionale un periodo transitorio di 8 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa.

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Basi giuridiche:

In base all'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, il regolamento (UE) 2018/11392 è stato recepito dal diritto svizzero. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 71 di detto regolamento permettono all'UFAC, quale autorità competente (competent authority), in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni di esecuzione di atti delegati o di esecuzione.

Contenuto della decisione: La decisione generale dell'UFAC del 11 gennaio 2023 concernente deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza equipaggio recita come segue: 1. Operazioni con aeromobili senza equipaggio nelle categorie «aperta» e «specifica» secondo il regolamento (UE) 2019/947 Le seguenti norme ovvero le seguenti deroghe alle disposizioni applicabili valgono per tutti gli operatori di aeromobili civili senza equipaggio che rientrano ora nella categoria «aperta» o «specifica».

a. Gli operatori di aeromobili civili senza equipaggio della categoria «aperta» devono essere in possesso di determinati attestati di competenza e certificati (parte A dell'allegato al regolamento esecutivo (UE) 2019/947, OPEN.020(4)(b), UAS.OPEN.030(2) e UAS.OPEN.040(3)). Per quanto riguarda le operazioni nella sottocategoria A1/A3, tali attestati possono essere ottenuti portando a termine una formazione e un esame online attraverso il portale svizzero di registrazione ed esame UAS.gate. Per le operazioni nella sottocategoria A2 il superamento dell'esame A1/A3 è un presupposto fondamentale. L'A2 richiede inoltre un'ulteriore formazione e un esame in presenza.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 (RS 0.748.127.192.68).

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

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In assenza di disposizioni transitorie, tutti gli operatori dovrebbero disporre dei necessari attestati di competenza e certificati già a partire dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a causa del breve preavviso con cui è stato annunciato il recepimento della normativa UE, ciò non è fattibile; per questo motivo ai piloti viene concesso un periodo massimo di 8 mesi dall'entrata in vigore, ovvero fino al 31 agosto 2023 al massimo, per ottenere gli attestati di competenza e i certificati necessari.

b. Gli esami già sostenuti e gli attestati di competenza o i certificati già ottenuti in Svizzera tramite UAS.gate o in un altro Stato membro dell'UE sulla base della nuova normativa europea manterranno la loro validità dopo il 1° gennaio 2023 e non dovranno essere ripetuti.

c. Se le condizioni per operare nella categoria «aperta» non possono essere soddisfatte, secondo l'articolo 5 paragrafo 1 del regolamento esecutivo (UE) 2019/947 l'operazione rientra nella categoria «specifica» e l'operatore necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato. In Svizzera l'autorità competente è l'UFAC.

Secondo l'articolo 4 del regolamento esecutivo (UE) 2019/947 le condizioni operative della categoria «aperta» sono le seguenti: ­ operazione costantemente a vista (VLOS); ­ drone con una massa al decollo inferiore a 25 kg; ­ quota massima di 120 m dal suolo; ­ a seconda della sottocategoria, determinate distanze da persone non coinvolte; ­ nessun sorvolo di assembramenti di persone.

Anche in questo caso, gli operatori avrebbero solo un mese di tempo per garantire che le loro operazioni siano conformi ai nuovi requisiti.

Soprattutto per gli operatori che hanno finora potuto volare senza autorizzazione ma che con le nuove norme devono averla, questo periodo di un mese è troppo breve per ottenerne il rilascio in tempo utile. Per questo motivo, l'UFAC concede agli operatori interessati un periodo transitorio 3/6

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di 8 mesi (dal 1° gennaio 2023 al 31 agosto 2023).

Durante questo periodo transitorio, gli operatori possono continuare a far volare i loro droni senza autorizzazione in base alle regole precedenti. Tuttavia devono assicurarsi di disporre di un'autorizzazione valida a partire dal 1° settembre 2023. Ciò significa che è necessario preparare per tempo una domanda di autorizzazione e contattare l'UFAC, poiché i tempi di elaborazione possono essere di diverse settimane o addirittura mesi (per un'autorizzazione SORA).

Le regole finora valide per i voli senza autorizzazione sono le seguenti: ­ nessuna operazione nel raggio di 100 m da un assembramento di persone; ­ operazione costantemente a vista (VLOS); ­ drone con una massa al decollo inferiore a 25 kg.

Il periodo transitorio non si applica alle operazioni che già in precedenza richiedevano un'autorizzazione, come i voli fuori dal contatto visivo.

2. Obbligo di avere con sé la presente decisione generale Destinatari:

Le presenti disposizioni derogatorie si applicano agli operatori di aeromobili senza equipaggio delle categorie «aperta» e «specifica» secondo il regolamento (UE) 2019/947 con residenza in Svizzera e che sono registrati nel registro degli operatori UAS.gate, e valgono esclusivamente per le operazioni effettuate sul territorio svizzero.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Strategia e supporto alla direzione.

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine non decorre dal 18 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 compresi. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dei ricorrenti. Vanno inoltre allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso dei ricorrenti. È altresì necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

19 gennaio 2023

Ufficio federale dell'aviazione civile Il Direttore: Christian Hegner

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