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Decisione generale per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 16 capoversi 1 e 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV); considerato che in certe zone del Canton Ticino Popillia japonica Newman è talmente diffuso che l'organismo da quarantena non può più essere eradicato e che la delimitazione di una zona infestata è giustificata; considerato che il rischio di diffusione di Popillia japonica Newman al di fuori della zona infestata è particolarmente elevato e deve essere ridotto con misure adeguate; considerato che è necessario e opportuno delimitare attorno alla zona infestata una zona cuscinetto, alla quale si applicano parimenti misure speciali; considerato che lo sviluppo delle popolazioni di Popillia japonica Newman in tali aree deve essere sorvegliato in modo particolarmente intensivo; considerato che la diffusione di Popillia japonica Newman è aumentata e che l'elenco dei comuni interessati deve essere adattato, decide:

1. Delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali del Canton Ticino elencati nell'allegato 1 costituiscono una zona infestata.

1

I Comuni nonché le frazioni e i quartieri comunali elencati nell'allegato 2, i quali si trovano totalmente o in parte nel raggio di 15 chilometri attorno alla zona infestata, costituiscono la zona cuscinetto.

2

2. Misure nella zona infestata Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona infestata.

1

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare fuori dalla zona infestata materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale 2

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RS 916.20

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vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b.

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona infestata per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio possono lasciare tale zona soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe: 4

a.

dal Servizio fitosanitario cantonale se: i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia Japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri, ii. il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;

b.

dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo2 se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman.

Il Servizio fitosanitario cantonale e la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

5

Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

6

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati al di fuori della zona infestata sono vietati. Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona infestata ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona infestata».

7

Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

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Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali, indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

9

Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale.

10

Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza nella zona infestata in modo da: 11

a.

seguire la dinamica delle popolazioni di Popillia japonica Newman;

b.

mantenere al livello più basso possibile la prevalenza dell'organismo nocivo; e

c.

controllare l'attuazione delle misure di cui al numero 2.

3. Misure nella zona cuscinetto Il materiale di compostaggio vegetale proveniente da impianti che non sono dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito, può essere utilizzato solamente all'interno della zona cuscinetto e della zona infestata.

1

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione materiale vegetale ricavato dalla manutenzione del verde, ad eccezione del materiale vegetale che durante lo stoccaggio e il trasporto viene coperto a prova di insetto (dimensione della maglia massimo 5 mm) e: 2

a.

viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri; oppure

b.

offre una garanzia fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dal Servizio fitosanitario cantonale d'intesa con il Servizio fitosanitario federale.

I veicoli e gli attrezzi impiegati nella zona cuscinetto per la lavorazione del suolo o per lavori che prevedono l'utilizzo di terriccio, possono lasciare tale zona per la zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e resti vegetali.

3

È vietato trasportare nella zona indenne da infestazione al di fuori della zona cuscinetto lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri. Su richiesta, per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio possono essere autorizzate deroghe: 4

a.

dal Servizio fitosanitario cantonale se: i. il suolo è stato analizzato da Agroscope o da un'impresa da esso autorizzata e dai risultati delle analisi emerge che il suolo della particella interessata è esente da larve di Popillia Japonica Newman fino a una profondità di 30 centimetri,

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ii.

b.

il suolo è stato sottoposto a un trattamento che offre un livello di sicurezza comparabile a quello di cui al punto i e che è stato approvato dal Servizio fitosanitario federale;

dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo se il materiale va in discarica, a condizione che nella discarica il materiale venga depositato e interrato a una profondità di almeno 2 metri e che durante il trasporto vengano prese tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman.

Il Servizio fitosanitario cantonale e la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo si scambiano le copie delle autorizzazioni rilasciate conformemente al capoverso 4.

5

Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo può delegare il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai Comuni.

6

Il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati sono consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto e dalla zona cuscinetto alla zona infestata.

Per il trasporto e la commercializzazione di tappeti erbosi precoltivati all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata, questi devono essere contrassegnati con un'etichetta sulla quale sia riportata in modo inalterabile e permanente la seguente dicitura: «Zona cuscinetto ­ P. japonica; trasporto e commercializzazione consentiti soltanto all'interno della zona cuscinetto o dalla zona cuscinetto alla zona infestata».

7

Il trasporto e la commercializzazione di altri vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle colture tessutali, è consentito soltanto se le condizioni di cui all'allegato 3 sono adempiute.

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Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali (aziende agricole, vivai, centri di giardinaggio e aziende ortoflorovivaistiche), indipendentemente dal fatto che siano omologate al rilascio di passaporti fitosanitari o meno, sono tenute a sorvegliare le loro particelle di produzione e/o gli stock di vegetali nonché le aree circostanti nel raggio di 50 metri.

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Se un'azienda omologata sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario federale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo. Se un'azienda non omologata al rilascio di passaporti fitosanitari (in particolare aziende agricole, centri di giardinaggio o aziende ortoflorovivaistiche) sospetta o constata la presenza di Popillia japonica Newman, lo notifica senza indugio al Servizio fitosanitario cantonale e prende misure di prevenzione per impedire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo.

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Il Servizio fitosanitario cantonale attua un'adeguata sorveglianza per il riconoscimento precoce della possibile presenza di Popillia japonica Newman nella zona cuscinetto. Inoltre controlla l'attuazione delle misure di cui al numero 3.

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4. Metodi di cattura D'intesa con il Servizio fitosanitario federale, il Servizio fitosanitario cantonale può testare metodi di cattura di Popillia japonica Newman mai utilizzati finora, al fine di mantenere la prevalenza del parassita al livello più basso possibile.

5. Abrogazione delle prescrizioni previgenti La decisione generale del 27 aprile 2022 dell'Ufficio federale dell'agricoltura concernente misure urgenti per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel Canton Ticino è abrogata.

6. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo.

II ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

1° febbraio 2023

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Christian Hofer

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RS 172.021

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Allegato 1 (n. 1 cpv. 1)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Agno Astano Balerna Bedano Bedigliora Bioggio Bissone Breggia Brissago Brusino Arsizio Cademario Cadempino Canobbio Caslano Castel San Pietro Chiasso Coldrerio Collina d'Oro Comano Cureglia Curio Gambarogno Grancia Gravesano Lamone Lugano

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Caneggio, Morbio Superiore, Sagno Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Caviano Intero Comune Intero Comune Intero Comune Barbengo, Brè, Breganzona, Carabbia, Carona, Castagnola, Cureggia, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Magliaso Manno Massagno Melide 6 / 10

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Mendrisio Morbio Inferiore Morcote Muzzano Neggio Novaggio Novazzano Origlio Paradiso Porza Pura Riva San Vitale Savosa Sorengo Stabio Torricella-Taverne Tresa Vacallo Val Mara Vernate Vezia Vico Morcote

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

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Allegato 2 (n. 1 cpv. 2)

Comuni nonché frazioni e quartieri comunali del Canton Ticino che si trovano nella zona cuscinetto circostante la zona infestata per quanto concerne Popillia japonica Newman Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Alto Malcantone Aranno Arogno Ascona Avegno Gordevio Bellinzona

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina Bruzella, Cabbio, Muggio Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Contone, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Vira Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Bogno, Cadro, Certara, Cimadera, Davesco Soragno, Sonvico, Valcolla, Villa Luganese Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune

Breggia Brione s/Minusio Cadenazzo Capriasca Centovalli Cugnasco Gerra Gambarogno Gordola Isone Lavertezzo Locarno Losone Lugano Maggia Mergoscia Mezzovico-Vira Miglieglia Minusio Monteceneri Muralto Onsernone

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Comune

Frazioni e quartieri comunali interessati

Orselina Ponte Capriasca Ronco s/Ascona Sant'Antonino Tenero-Contra Terre di Pedemonte Verzasca

Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Intero Comune Brione, Corippo, Lavertezzo, Vogorno

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Allegato 3 (n. 2 cpv. 8 e n. 3 cpv. 8)

Condizioni per il trasporto e la commercializzazione di vegetali con radici in terriccio o substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, esclusi i tappeti erbosi precoltivati 1.

La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto,

2.

oppure le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente,

3.

oppure a. le superfici dei vasi con piante il cui diametro è uguale o superiore a 30 centimetri dal 1° giugno al 30 settembre sono protette con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), b. i vasi con piante il cui diametro è inferiore a 30 centimetri devono essere collocati su tavoli da lavoro o altri ripiani rialzati ed essere privi di malerbe, oppure possono essere posati a terra su superfici sigillate e mantenuti privi di malerbe o protetti con coperture a prova d'insetto (p. es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco), c. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo circostante i vegetali sia coperto a prova d'insetto (p.es. telo per la pacciamatura o tessuto non tessuto). La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terriccio dei vegetali, oppure le file intermedie dal 1° giugno al 30 settembre devono essere lavorate meccanicamente fino a una profondità di 15 centimetri a intervalli regolari, almeno quattro volte, affinché sull'intera superficie non crescano malerbe.

Se l'azienda è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, una volta all'anno il suolo è anche sottoposto a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l'eventuale presenza di Popillia japonica.

In ogni caso occorre garantire la protezione del terriccio o del substrato di coltivazione da Popillia japonica anche durante lo stoccaggio provvisorio dei vegetali finché questi si trovano nella zona infestata o nella zona cuscinetto.

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