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Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione
Disegno
(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20222, decreta:
Sezione 1: Principi normativi Art. 1
Legislazione
La Confederazione si adopera affinché i suoi atti normativi siano efficienti per l'economia nel suo insieme e poco onerosi per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
1 2
a.
la scelta deve ricadere sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia nel suo insieme;
b.
l'onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato nella fase iniziale del processo legislativo e documentato in modo trasparente; l'onere per le piccole e medie imprese non deve risultare sproporzionato rispetto a quello che grava sulle imprese di grandi dimensioni;
c.
la regolamentazione è concepita in modo favorevole all'innovazione e neutrale sotto il profilo tecnologico;
d.
la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da evitare distorsioni della stessa, oggettive o potenziali, tra le imprese;
e.
gli atti normativi sono formulati in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.
RS 101 FF 2023 166
2022-4106
FF 2023 167
Legge sullo sgravio delle imprese
Art. 2
FF 2023 167
Esecuzione
La Confederazione imposta l'esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi: a.
il numero di organi a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
b.
le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
c.
le procedure di prima istanza del diritto dell'economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la durata delle procedure è limitata mediante termini ordinatori;
d.
il contatto con le autorità avviene sfruttando tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
e.
i moduli sono concepiti in modo uniforme e semplice;
f.
il controllo delle aziende avviene in base ai rischi.
Art. 3
Verifica
Il diritto vigente e la sua esecuzione sono sottoposti a una regolare verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
1
2
Le verifiche del diritto vigente devono tenere conto anche dell'economicità.
Sezione 2: Elaborazione di atti normativi Art. 4
Obblighi di verifica
Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti normativi federali verificano se: 1
a.
per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o più convenienti in termini di costi;
b.
si possano evitare requisiti normativi più rigidi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili in altri Paesi;
c.
l'esecuzione di una regolamentazione possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;
d.
l'abrogazione di una regolamentazione nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.
I risultati di queste verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non sono sfruttate, nel rapporto e nel messaggio occorre indicarne i motivi.
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Legge sullo sgravio delle imprese
Art. 5
FF 2023 167
Stima dei costi della regolamentazione
Nel redigere gli atti normativi federali, le unità dell'Amministrazione federale responsabili stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.
1
I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.
2
Per quanto possibile, i costi stimati sono espressi in cifre. Se non sono quantificabili, i costi sono descritti indicando il motivo per cui non possono essere stimati in cifre.
3
Le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione nel corso del processo legislativo. Riferiscono i risultati degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell'onere derivante dalla regolamentazione.
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Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali Art. 6
Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione
Il Consiglio federale monitora l'andamento dei costi della regolamentazione per le imprese.
1
2
Designa il servizio responsabile.
Art. 7
Studi settoriali
Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori normativi da sottoporre a una valutazione esterna per determinare se offrono un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).
1
Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale almeno un settore normativo di loro competenza per uno studio settoriale.
2
I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell'economia possono proporre al Consiglio federale settori normativi da verificare.
3
Gli studi settoriali evidenziano le possibili misure di miglioramento e l'impatto di queste ultime sull'economia nel suo insieme. Essi sono pubblicati.
4
I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta in merito ai passi successivi.
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Art. 8
Rapporto
Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
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Legge sullo sgravio delle imprese
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Il rapporto del Consiglio federale contiene: a.
i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
b.
le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
c.
un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità Art. 9
Scopo
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l'erogazione di servizi offerti dalle autorità alle imprese e ad altre unità IDI di cui alla legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese.
1
Può consentire l'accesso alla piattaforma anche ai privati, a condizione che i servizi offerti dalle autorità a questi ultimi siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e ad altre unità IDI.
2
Art. 10
Funzioni
1
La piattaforma supporta l'utente nella compilazione di richieste alle autorità.
2
Offre all'utente la possibilità di:
3
a.
inserire e gestire dati utilizzabili per richieste alle autorità;
b.
importare dati da registri ufficiali, a condizione che le basi legali di tali registri non vi si oppongano;
c.
trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità, a condizione che il diritto applicabile non vi si opponga.
Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi.
Art. 11
Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale
Le autorità federali devono consentire alle imprese e ad altre unità IDI di accedere attraverso la piattaforma ai servizi che offrono in forma elettronica, sempreché il diritto applicabile non vi si opponga. Anche le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi vi sono tenuti, nella misura in cui eseguono il diritto federale.
1
2
La Cancelleria federale può prevedere eccezioni e termini per l'attuazione.
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Legge sullo sgravio delle imprese
Art. 12
FF 2023 167
Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale
La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, a condizione che: a.
non sia compromesso l'adempimento dei compiti principali della piattaforma; e
b.
non siano necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.
Art. 13
Standard
Nella misura in cui è necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. A tal fine, si basa su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale.
1
Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.
2
Art. 14
Costi
La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma che derivano dal suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.
1
La SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.
2
In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.
3
Nel caso di atti normativi che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.
4
Art. 15
Trattamento dei dati
L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.
1
La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.
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3
Su richiesta dell'utente, la SECO può trasmettere i dati alle autorità competenti.
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Legge sullo sgravio delle imprese
Art. 16
FF 2023 167
Durata di conservazione dei dati
1
I dati sono conservati fino a quando l'utente non li distrugge.
2
Inoltre, la SECO distrugge i dati: a.
al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;
b.
due anni dopo che è venuta a conoscenza del decesso di un privato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, salvo se un successore legale ha avanzato pretese durante tale periodo.
Art. 17
Sicurezza dei dati
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina la garanzia della sicurezza dei dati.
Art. 18
Principio della trasparenza
I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza.
1
I documenti trasmessi alle o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle rispettive autorità.
2
Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19
Verifica
Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge e della sua esecuzione.
1
Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale e formula, se necessario, proposte di modifica.
2
Art. 20
Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 21
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
La sezione 3 (art. 68) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.
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RS 152.3