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Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione

Disegno

(Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20222, decreta:

Sezione 1: Principi normativi Art. 1

Legislazione

La Confederazione si adopera affinché i suoi atti normativi siano efficienti per l'economia nel suo insieme e poco onerosi per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

1 2

a.

la scelta deve ricadere sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l'economia nel suo insieme;

b.

l'onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato nella fase iniziale del processo legislativo e documentato in modo trasparente; l'onere per le piccole e medie imprese non deve risultare sproporzionato rispetto a quello che grava sulle imprese di grandi dimensioni;

c.

la regolamentazione è concepita in modo favorevole all'innovazione e neutrale sotto il profilo tecnologico;

d.

la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da evitare distorsioni della stessa, oggettive o potenziali, tra le imprese;

e.

gli atti normativi sono formulati in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

RS 101 FF 2023 166

2022-4106

FF 2023 167

Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 2

FF 2023 167

Esecuzione

La Confederazione imposta l'esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi: a.

il numero di organi a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;

b.

le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;

c.

le procedure di prima istanza del diritto dell'economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la durata delle procedure è limitata mediante termini ordinatori;

d.

il contatto con le autorità avviene sfruttando tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;

e.

i moduli sono concepiti in modo uniforme e semplice;

f.

il controllo delle aziende avviene in base ai rischi.

Art. 3

Verifica

Il diritto vigente e la sua esecuzione sono sottoposti a una regolare verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

1

2

Le verifiche del diritto vigente devono tenere conto anche dell'economicità.

Sezione 2: Elaborazione di atti normativi Art. 4

Obblighi di verifica

Le unità dell'Amministrazione federale alle quali compete l'elaborazione degli atti normativi federali verificano se: 1

a.

per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o più convenienti in termini di costi;

b.

si possano evitare requisiti normativi più rigidi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili in altri Paesi;

c.

l'esecuzione di una regolamentazione possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;

d.

l'abrogazione di una regolamentazione nello stesso ambito consenta lo sgravio delle imprese interessate.

I risultati di queste verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non sono sfruttate, nel rapporto e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

2

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Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 5

FF 2023 167

Stima dei costi della regolamentazione

Nel redigere gli atti normativi federali, le unità dell'Amministrazione federale responsabili stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di agire, tollerare e astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

1

I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.

2

Per quanto possibile, i costi stimati sono espressi in cifre. Se non sono quantificabili, i costi sono descritti indicando il motivo per cui non possono essere stimati in cifre.

3

Le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione nel corso del processo legislativo. Riferiscono i risultati degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell'onere derivante dalla regolamentazione.

4

Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali Art. 6

Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione

Il Consiglio federale monitora l'andamento dei costi della regolamentazione per le imprese.

1

2

Designa il servizio responsabile.

Art. 7

Studi settoriali

Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori normativi da sottoporre a una valutazione esterna per determinare se offrono un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

1

Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale almeno un settore normativo di loro competenza per uno studio settoriale.

2

I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell'economia possono proporre al Consiglio federale settori normativi da verificare.

3

Gli studi settoriali evidenziano le possibili misure di miglioramento e l'impatto di queste ultime sull'economia nel suo insieme. Essi sono pubblicati.

4

I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta in merito ai passi successivi.

5

Art. 8

Rapporto

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

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Legge sullo sgravio delle imprese

2

FF 2023 167

Il rapporto del Consiglio federale contiene: a.

i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;

b.

le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;

c.

un riepilogo delle misure del Consiglio federale per lo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità Art. 9

Scopo

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l'erogazione di servizi offerti dalle autorità alle imprese e ad altre unità IDI di cui alla legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese.

1

Può consentire l'accesso alla piattaforma anche ai privati, a condizione che i servizi offerti dalle autorità a questi ultimi siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e ad altre unità IDI.

2

Art. 10

Funzioni

1

La piattaforma supporta l'utente nella compilazione di richieste alle autorità.

2

Offre all'utente la possibilità di:

3

a.

inserire e gestire dati utilizzabili per richieste alle autorità;

b.

importare dati da registri ufficiali, a condizione che le basi legali di tali registri non vi si oppongano;

c.

trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità, a condizione che il diritto applicabile non vi si opponga.

Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi.

Art. 11

Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale

Le autorità federali devono consentire alle imprese e ad altre unità IDI di accedere attraverso la piattaforma ai servizi che offrono in forma elettronica, sempreché il diritto applicabile non vi si opponga. Anche le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi vi sono tenuti, nella misura in cui eseguono il diritto federale.

1

2

La Cancelleria federale può prevedere eccezioni e termini per l'attuazione.

3

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RS 431.03

Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 12

FF 2023 167

Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale, a condizione che: a.

non sia compromesso l'adempimento dei compiti principali della piattaforma; e

b.

non siano necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Art. 13

Standard

Nella misura in cui è necessario per l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può stabilire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. A tal fine, si basa su standard aperti esistenti e consolidati a livello internazionale.

1

Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

2

Art. 14

Costi

La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma che derivano dal suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.

1

La SECO può stipulare un accordo di partecipazione finanziaria con i Cantoni, con gli enti di diritto pubblico, in particolare con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e con terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi per i costi che derivano dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.

2

In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

3

Nel caso di atti normativi che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

4

Art. 15

Trattamento dei dati

L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.

1

La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.

2

3

Su richiesta dell'utente, la SECO può trasmettere i dati alle autorità competenti.

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Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 16

FF 2023 167

Durata di conservazione dei dati

1

I dati sono conservati fino a quando l'utente non li distrugge.

2

Inoltre, la SECO distrugge i dati: a.

al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;

b.

due anni dopo che è venuta a conoscenza del decesso di un privato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, salvo se un successore legale ha avanzato pretese durante tale periodo.

Art. 17

Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina la garanzia della sicurezza dei dati.

Art. 18

Principio della trasparenza

I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza.

1

I documenti trasmessi alle o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle rispettive autorità.

2

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Verifica

Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge e della sua esecuzione.

1

Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale e formula, se necessario, proposte di modifica.

2

Art. 20

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 21

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La sezione 3 (art. 6­8) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.

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RS 152.3