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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera Proroga e modifica del 23 gennaio 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 8 ottobre 2015, del 20 agosto 2018, del 6 novembre 2018, del 7 marzo 2019 e del 19 maggio 20221 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:
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FF 2015 6213; 2018 4387, 5991; 2019 1951; 2022 1346
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Appendice 1
Regolamentazione salariale per il personale addetto alla produzione Art. 2
(Salari minimi)
... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...: Dal 1o anno di servizio
I
GAV Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione:
II
3 504.
Lavoratori conformemente all'articolo 6a CCL Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione: 1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP): 2. Con attestato federale di capacità (AFC): 3. Con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione: 4. Con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione:
La restante parte dell'appendice 1 rimane invariata.
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Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
3 745.
3 798.
4 202.
4 255.
5 187.
5 472.
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Appendice 2
Regolamentazione salariale per il personale addetto alle vendite Art. 2
Salari minimi
... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a, ...: I
II
Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione:
3 504.
Con certificato del corso di vendita dell'Associazione dei Panettieri-Confettieri del Cantone di Ginevra (ABCGe):
3 570.
Lavoratori conformemente all'articolo 6a Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione.
1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP):
3 745.
2. Con attestato federale di capacità (AFC) 2a Interno al ramo: 2b Esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.):
4 202.
3. Con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
4 969.
La restante parte dell'appendice 2 rimane invariata.
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Appendice 3
Regolamentazione salariale per il personale addetto alla ristorazione Art. 2
Salari minimi
... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...: I
Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione: In caso di formazione «Progresso» e ottenimento del relativo:
II
3 582.
3 803.
Lavoratori conformemente all'articolo 6a Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione.
1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP):
3 927.
2. Con attestato federale di capacità (AFC)
4 369.
2a. Con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione:
4 473.
3. Con esame federale di professione:
5 108.
La restante parte dell'appendice 3 rimane invariata.
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Appendice 4
Regolamentazione salariale per il personale addetto ad altre mansioni Art. 2
Salari minimi
... i salari minimi mensili per il personale impiegato a tempo pieno ammontano a ...: I
Lavoratori conformemente all'articolo 6b CCL Ossia privi di attestato professionale o senza attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione:
II
3 504.
Lavoratori conformemente all'articolo 6a Ossia con un attestato professionale riconosciuto (conformemente all'art. 6a cpv. 2) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione.
1. Con certificato federale di formazione pratica (CFP):
3 708.
2. Con attestato federale di capacità (AFC)
4 160.
3. Con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva:
4 969.
La restante parte dell'appendice 4 rimane invariata.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2024.
23 janvier 2023
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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