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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Disegno
(LPP) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20231, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Inserire prima del titolo quarto Art. 60b
Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso la Tesoreria federale
Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.
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L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.
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L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Entra in vigore il 26 settembre 2023 con effetto sino al 25 settembre 2027.
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FF 2023 391 RS 831.40
2023-0319
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF
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