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Termine di referendum: 18 aprile 2024

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Modifica del 22 dicembre 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 20201, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 51 lett. a Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti: a.

per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86­89), salvo nei casi di cui all'articolo 88b;

Art. 58 cpv. 2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell'unione coniugale o in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96), salvo nel caso di cui all'articolo 96 capoverso 1 lettera c.

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FF 2020 2987 RS 291

2023-3770

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Diritto internazionale privato. LF

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Art. 86 cpv. 1 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 87 cpv. 1 e 2, primo periodo Se l'ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non si occupino della successione. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando, dello Stato della sua ultima dimora abituale o, nel caso di singoli beni successori, dello Stato di situazione dei medesimi si occupino della successione.

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I tribunali o le autorità del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza svizzera o, senza riserva in merito a tale competenza, al diritto svizzero beni situati in Svizzera o l'intera successione. ...

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Art. 88 cpv. 1 Se l'ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all'estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell'ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale si occupino della successione.

1

Art. 88a 3a.

Litispendenza

L'articolo 9 si applica per analogia al procedimento successorio nel suo insieme.

Art. 88b

3b. Deroga alla competenza svizzera

La competenza di cui agli articoli 86­88 è esclusa, se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l'intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte.

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La competenza di cui agli articoli 86­88 è inoltre esclusa se l'ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all'estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano.

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Art. 89 4. Provvedimenti conservativi

Se l'ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86­88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela.

Art. 90, titolo marginale, nonché cpv. 2 e 3

II. Diritto applicabile 1. Principio

La successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è regolata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. Se queste norme richiamano le norme di diritto internazionale privato svizzero, si applica il diritto successorio materiale dello Stato di domicilio.

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In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti secondo l'articolo 87 capoverso 1, la successione è regolata dal diritto svizzero.

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Art. 91 2. Scelta

Una persona può sottoporre la successione, per testamento o contratto successorio, al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte. Il cittadino svizzero non può derogare alle disposizioni del diritto svizzero sulla porzione disponibile.

1

Se un cittadino svizzero sottopone l'intera successione o parte di essa alla competenza svizzera (art. 87 cpv. 2), la successione è considerata sottoposta al diritto svizzero salvo disposizione contraria.

2

La scelta del diritto svizzero per parte della successione è ammessa soltanto se è effettuata per beni situati in Svizzera e se prevede anche l'assoggettamento degli stessi alla competenza svizzera o ha tale assoggettamento come conseguenza (art. 87 cpv. 2).

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Art. 92 cpv. 2, secondo periodo ... Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusi gli aspetti procedurali dell'esecuzione testamentaria o dell'amministrazione della successione, nonché alla questione dei diritti sulla successione dell'esecutore testamentario o dell'amministratore della successione e della sua facoltà di disporne.

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Art. 94 5. Testamento

La validità materiale, la revocabilità e l'interpretazione di un testamento nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della confezione del testamento.

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Se, nel testamento in questione o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1.

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Il disponente può sottoporre il testamento al diritto di uno dei suoi Stati di origine. Deve averne la cittadinanza al momento della confezione del testamento o al momento della morte.

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Art. 95 6. Contratto successorio

La validità materiale, gli effetti vincolanti e l'interpretazione di un contratto successorio nonché gli effetti delle disposizioni ivi contenute sono retti dal diritto dello Stato in cui il disponente è domiciliato al momento della stipulazione del contratto.

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Se, nel contratto successorio o in una disposizione precedente, il disponente ha sottoposto l'intera successione al diritto di uno dei suoi Stati di origine (art. 91 cpv. 1), quest'ultimo surroga quello richiamato dal capoverso 1.

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Ove il contratto successorio conti due o più disponenti, le disposizioni sulla successione di ogni disponente sono sottoposte al diritto applicabile secondo i capoversi 1 o 2. Sono considerati contratti successori anche i testamenti che si fondano su un patto congiunto che lega i disponenti.

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I contraenti possono sottoporre il contratto successorio al diritto di uno degli Stati di origine del disponente o di uno dei disponenti oppure al diritto del domicilio di uno dei disponenti al momento della stipulazione del contratto. Il disponente interessato deve averne la cittadinanza al momento della stipulazione del contratto o al momento della morte del primo disponente.

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Art. 95a 7. Altre disposizioni contrattuali a causa di morte

L'articolo 95 si applica per analogia alle altre disposizioni contrattuali a causa di morte.

Art. 95b

8. Definizione di validità materiale

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La validità materiale secondo gli articoli 94­95a comprende: a.

l'ammissibilità di principio del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;

b.

la confezione del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;

c.

la capacità di disporre del disponente;

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d.

l'impugnabilità del testamento, del contratto successorio o di altre disposizioni contrattuali a causa di morte;

e.

l'ammissibilità delle disposizioni contenutevi.

La porzione disponibile è retta dal diritto richiamato dagli articoli 90 e 91.

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Art. 96 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a, c e d Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all'estero sono riconosciuti in Svizzera, fatto salvo l'articolo 87 capoverso 2, se: 1

a.

sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure sono riconosciuti nello Stato dell'ultimo domicilio dell'ereditando;

c.

sono stati pronunciati, stilati o accertati in uno Stato di origine dell'ereditando e quest'ultimo ha sottoposto la sua successione alla competenza o al diritto di uno di tali Stati; o

d.

sono stati pronunciati, stilati o accertati nello Stato dell'ultima dimora abituale o in uno Stato di origine dell'ereditando oppure, nel caso di singoli beni successori mobili, nello Stato di situazione dei medesimi, sempreché l'ultimo domicilio dell'ereditando sia stato all'estero e lo Stato interessato non si occupi della successione.

Art. 199a III. Modifiche della presente legge 1. Principio

Gli articoli 196­199 si applicano per analogia alle modifiche della presente legge.

Art. 199b 2. Diritto successorio

Le modifiche delle disposizioni del capitolo 6 sul diritto applicabile si applicano alle successioni aperte dopo la loro entrata in vigore. Le disposizioni a causa di morte confezionate prima dell'entrata in vigore della modifica che sarebbero nulle secondo le disposizioni richiamate dal nuovo diritto sottostanno alle disposizioni richiamate dal diritto previgente. La porzione disponibile è tuttavia sempre retta dalle disposizioni richiamate dal nuovo diritto.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024 Termine di referendum: 18 aprile 2024

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