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Termine di referendum: 18 aprile 2024

Legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale del 22 dicembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 20231, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale Art. 13 cpv. 1 1

1 2

L'IPI riscuote tasse per: a.

il rilascio e il mantenimento di titoli di protezione nell'ambito del diritto dei beni immateriali;

b.

la tenuta e l'edizione di registri;

c.

il rilascio di autorizzazioni e la sorveglianza sulle società di gestione;

d.

le pubblicazioni prescritte legalmente; e

e.

altri atti d'esecuzione previsti dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale.

FF 2023 1184 RS 172.010.31

2023-3771

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Introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. LF

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2. Legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d'autore Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento in caso di introduzione di merci nel territorio doganale o di asportazione di merci dal territorio doganale Art. 75

Denuncia di merci sospette

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

1

In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76.

2

Art. 76

Domanda d'intervento

Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

1

2

Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta: a.

secondo la procedura ordinaria (art. 77c­77h); o

b.

secondo la procedura semplificata (art. 77hbis), se si tratta di un piccolo invio.

Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

3

La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 3 e 4.

4

Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

5

Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa della merce.

6

L'UDSC decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

7

3

RS 231.1

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Art. 77

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Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'UDSC: 1

a.

trattiene la merce; e

b.

lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 76 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 77hbis.

2

L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

3

4

In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

5

Art. 77a

Campioni o modelli

Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

2

Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 77b cpv. 1 e 3 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.

1

L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

3

Art. 77c, rubrica, nonché cpv. 1­3 Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce 1

Abrogato

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Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.

2

3

Abrogato

Art. 77e

Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 77f cpv. 2 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 77g cpv. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.

2

Art. 77h cpv. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

2

Inserire prima del titolo quinto a Art. 77hbis 1

2

Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce: a.

se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini; e

b.

se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b).

Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

3

Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richie4

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dente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 77 capoversi 3 e 4, 77a, 77b e 77h.

Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi lo ha richiesto secondo l'articolo 76 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

5

L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

6

3. Legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie Art. 12

Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

L'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale è retto dagli articoli 75­77hbis della legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d'autore.

4. Legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi Titolo prima dell'art. 70

Capitolo 3: Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale Art. 70

Denuncia di merci sospette

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

1

In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71.

2

4 5 6

RS 231.2 RS 231.1 RS 232.11

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Art. 71

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Domanda d'intervento

Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tale merce.

1

2

Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta: a.

secondo la procedura ordinaria (art. 72c­72h); o

b.

secondo la procedura semplificata (art. 72i), se si tratta di un piccolo invio.

Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

3

La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 3 e 4.

4

Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

5

Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa della merce.

6

L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

7

Art. 72

Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'UDSC: 1

a.

trattiene la merce; e

b.

lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

Se con la domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 72i.

2

L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

3

4

In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

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Art. 72a

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Campioni o modelli

Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

2

Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 72b cpv. 1 e 3 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

1

L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

3

Art. 72c, rubrica, nonché cpv. 1­3 Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce 1

Abrogato

Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'UDSC ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

2

3

Abrogato

Art. 72e

Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 72f cpv. 2 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 72g cpv. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

2

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Introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. LF

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Art. 72h cpv. 1 e 2 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'UDSC può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'UDSC può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

1

Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

2

Inserire prima del titolo 4 Art. 72i 1

2

Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce: a.

se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza; e

b.

se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 71 cpv. 2 lett. b).

Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

3

Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 72 capoversi 3 e 4, 72a, 72b e 72h.

4

Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o se non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 71 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

5

L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

6

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Introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. LF

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5. Legge del 5 ottobre 20017 sul design Titolo prima dell'art. 46

Sezione 5: Intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale Art. 46

Denuncia di oggetti sospetti

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente.

1

In tali casi, è autorizzato a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l'articolo 47.

2

Art. 47

Domanda d'intervento

Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo di tali oggetti.

1

2

Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che gli oggetti siano distrutti: a.

secondo la procedura ordinaria (art. 48c­49); o

b.

secondo la procedura semplificata (art. 49a), se si tratta di un piccolo invio.

Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che gli oggetti gli siano consegnati perché provveda lui stesso alla distruzione.

3

La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 48 capoversi 3 e 4.

4

Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

5

Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; fornisce in particolare una descrizione precisa degli oggetti.

6

L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

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RS 232.12

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Art. 48

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Ritenzione degli oggetti

Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che gli oggetti destinati a essere introdotti nel territorio doganale o asportati dal territorio doganale siano prodotti illecitamente, l'UDSC: 1

a.

trattiene gli oggetti; e

b.

lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 47 capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 49a.

2

L'UDSC trattiene gli oggetti al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

3

4

In casi motivati, può trattenere gli oggetti per altri dieci giorni feriali al massimo.

Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

5

Art. 48a

Campioni o modelli

Durante la ritenzione degli oggetti, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.

1

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

2

Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

3

Art. 48b cpv. 1 e 3 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 48 capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 48a capoverso 1.

1

L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

3

Art. 48c, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Comunicazione concernente la domanda di distruzione degli oggetti 1

e 3 Abrogati

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Introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. LF

Art. 48e

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Mezzi probatori

Prima della distruzione degli oggetti, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 48f cpv. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione degli oggetti, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

2

Art. 48g cpv. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 48e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 48f capoverso 1.

2

Art. 49 cpv. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione degli oggetti e dal prelievo dei campioni o modelli.

2

Inserire prima del titolo del capitolo 4 Art. 49a 1

2

Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene gli oggetti: a.

se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 47 capoverso 1, ha motivo di sospettare che oggetti destinati all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale siano stati prodotti illecitamente; e

b.

se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 47 cpv. 2 lett. b).

Può incaricare l'IPI di svolgere le ulteriori fasi della procedura.

L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione degli oggetti, comunicandogli che gli oggetti verranno distrutti se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

3

Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 48 capoversi 3 e 4, 48a, 48b e 49.

4

Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge gli og5

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getti a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure li affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 47 capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero degli oggetti distrutti in virtù del capoverso 5.

6

6. Legge del 25 giugno 19548 sui brevetti Art. 40e cpv. 1, primo periodo 1

Concerne soltanto il testo tedesco ...

Titolo prima dell'art. 86a Capo 4: Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale Art. 86a A. Denuncia di merci sospette

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è autorizzato ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale o dell'imminente asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera.

1

In tali casi, è autorizzato a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l'articolo 86b.

2

Art. 86b B. Domanda d'intervento

Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale di merce che viola un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'UDSC di negare lo svincolo della merce.

1

Il richiedente può al contempo chiedere per scritto che la merce sia distrutta: 2

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RS 232.14

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a.

secondo la procedura ordinaria (art. 86f­86k); o

b.

secondo la procedura semplificata (art. 86l), se si tratta di un piccolo invio.

Introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale. LF

FF 2024 33

Nella domanda di cui al capoverso 2 il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata perché provveda lui stesso alla distruzione.

3

La domanda di cui al capoverso 2 lettera a non dà luogo a una proroga dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 86c capoversi 3 e 4.

4

Il Consiglio federale definisce cosa si debba considerare piccolo invio; a tal fine tiene conto in particolare del numero di unità contenute nell'invio.

5

Il richiedente fornisce tutte le indicazioni in suo possesso di cui l'UDSC necessita per decidere in merito alla domanda; in particolare una descrizione precisa della merce.

6

L'UDSC decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.

7

Art. 86c C. Ritenzione della merce

Se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera, l'UDSC: 1

a.

trattiene la merce; e

b.

lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

Se con la domanda d'intervento di cui all'articolo 86b capoverso 1 è presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b), la procedura è retta esclusivamente dall'articolo 86l.

2

L'UDSC trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b, per consentirgli di chiedere provvedimenti cautelari.

3

In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

4

Se si tratta di un piccolo invio, può incaricare l'IPI della comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura.

5

Art. 86d D. Campioni e modelli

Durante la ritenzione della merce, l'UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni o modelli della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

1

Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni o modelli sono a carico del richiedente.

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Dopo l'esame, i campioni o modelli, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni o modelli sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

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Art. 86e cpv. 1 e 3 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 86c capoverso 1, l'UDSC informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o modelli o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 86d capoverso 1.

1

L'UDSC può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni o modelli.

3

Art. 86f, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 F. Comunicazione 1 concernente la domanda di distruzione della merce

e 3 Abrogati

I. Procedura

Art. 86h III. Mezzi probatori

Prima di distruggere la merce, l'UDSC preleva campioni o modelli e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 86i cpv. 2 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 86j cpv. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni o modelli ai sensi dell'articolo 86h decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 86i capoverso 1.

2

Art. 86k cpv. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

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Inserire prima del titolo quarto Art. 86l H. Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

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Se si tratta di un piccolo invio, l'UDSC trattiene la merce: a.

se, in seguito a una domanda d'intervento secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivo di sospettare che la merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale violi un brevetto valido in Svizzera; e

b.

se è stata presentata una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 86b cpv. 2 lett. b).

Può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura.

L'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario dei suoi sospetti e della ritenzione della merce, comunicandogli che la merce verrà distrutta se non si sarà espressamente opposto alla distruzione entro dieci giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

3

Se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente lo comunica al richiedente. Il seguito della procedura è retto per analogia dagli articoli 86c capoversi 3 e 4, 86d, 86e e 86k.

4

Se il dichiarante, detentore o proprietario acconsente alla distruzione o non si pronuncia entro il termine di cui al capoverso 3, l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente al più presto tre mesi dopo la comunicazione di cui al capoverso 3 oppure la affida al richiedente per la distruzione se questi ne ha fatto richiesta secondo l'articolo 86b capoverso 3. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

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L'autorità competente informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta in virtù del capoverso 5.

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7. Legge del 21 giugno 20139 sulla protezione degli stemmi Titolo prima dell'art. 32

Capitolo 5: Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale Art. 32 cpv. 1 e 2 All'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale si applicano per analogia gli articoli 70­72i LPM10.

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2

Concerne soltanto il testo francese

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2023

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2023

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 gennaio 2024 Termine di referendum: 18 aprile 2024

9 10

RS 232.21 RS 232.11

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