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Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazione degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera, condotta tramite un pallone cervo volante (helikite) dal Politecnico federale di Losanna (di seguito: PFL), «Campagna Turtmann» del 10 gennaio 2024

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)

Oggetto:

Lo spazio aereo secondo l'allegato 2 alla presente decisione è riclassificato in una zona regolamentata (di seguito: TEMPO LSR) attivabile temporaneamente con, di fatto, interdizione al volo. Durante gli orari di attivazione sono vietati all'interno della zona regolamentata i voli con aeromobili che non partecipano alle operazioni di misurazione effettuate dal PFL.

Dal 1° al 29 febbraio 2024, nel quadro del progetto di ricerca «Campagna Turtmann», il PFL effettuerà diverse misurazioni degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera nella regione di Turtmann (Cantone Vallese) per mezzo di un pallone cervo volante. L'obiettivo principale di questo progetto è misurare la dispersione verticale degli aerosol e dei gas traccia nella Valle del Rodano in presenza di differenti condizioni meteorologiche.

Basi legali:

2024-0109

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1) e d'intesa con l'autorità aeronautica militare (Military Aviation Authority), le Forze aeree e Skyguide, l'UFAC definisce la struttura dello spazio aereo e le classi di quest'ultimo. In virtù dell'articolo 10 dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare zone regolamentate e zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC volte a definire la struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

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Contenuto della decisione:

1.

La struttura dello spazio aereo svizzero è modificata temporaneamente come segue: Per i voli di misurazione con il pallone cervo volante del PFL viene definita una TEMPO LSR (TEMPO LSR Turtmann). L'estensione laterale e verticale è definita nell'allegato 2 alla presente decisione.

2.

Sono fissati gli oneri e le condizioni di utilizzazione seguenti:

2.1 La TEMPO LSR Turtmann viene pubblicata mediante NOTAM ed è visualizzata tramite DABS.

2.2 La TEMPO LSR Turtmann può essere attivata nell'arco di quattro settimane durante un blocco continuo di due settimane, a seconda delle condizioni meteorologiche.

2.3 Durante i voli di addestramento e le esibizioni aeronautiche del team PC7 delle Forze aeree che si svolgeranno a Crans-Montana tra il 14 febbraio 2024 e il 18 febbraio 2024, la TEMPO LSR Turtmann non potrà essere attivata.

2.4 Data l'immediata vicinanza della TEMPO LSR Turtmann al punto di riporto VFR «ZULU» dell'aerodromo di Sion, viene pubblicato anche un NOTAM dell'aerodromo per richiamare l'attenzione sulla zona regolamentata temporanea.

2.5 Se, per una qualsiasi ragione, il PFL rinuncia a utilizzare la TEMPO LSR Turtmann attivata tramite NOTAM, l'accesso allo spazio aereo viene immediatamente riaperto agli altri utenti tramite NOTAM.

2.6 Se il PFL pianifica più voli al giorno e non necessita dello spazio aereo disponibile tra un volo e l'altro per diverse ore, si deve rinunciare a un'attivazione continua e lasciare aperta una finestra temporale tra le varie attivazioni, in modo che lo spazio aereo non sia inutilmente bloccato per altri utenti dello spazio aereo.

2.7 La richiesta iniziale del NOTAM per la pubblicazione della TEMPO LSR Turtmann deve essere inoltrata dal PFL con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e le richieste successive con almeno un giorno lavorativo di anticipo per via elettronica a LIFS@bazl.admin.ch tramite l'apposito formulario NOTAM.

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2.8 I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che siano rispettate le procedure indicate nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP), capitolo ENR 5.1 ­ §1.1. Per permettere in ogni momento lo svolgimento coordinato dei voli SAR e HEMS nella TEMPO LSR Turtmann, il PFL fa sì che i voli di misurazione possano essere interrotti in qualsiasi momento.

2.9 Per assicurare il coordinamento con gli operatori di voli SAR e HEMS, il PFL pubblica nel NOTAM il numero di telefono di una persona di contatto presente sul posto.

2.10 In casi eccezionali (ad es. se il NOTAM di disattivazione non è ancora stato pubblicato) gli utenti dello spazio aereo possono richiedere informazioni sullo stato di attivazione della TEMPO LSR Turtmann contattando il numero di telefono indicato nel NOTAM.

2.11 Deve essere installata una stazione di terra FLARM.

Essa deve essere programmata in modo tale che i suoi avvisi consentano al PFL di intraprendere un'adeguata azione evasiva nel caso in cui altri aeromobili si avvicinino alla TEMPO LSR Turtmann.

2.12 Il pallone cervo volante deve essere equipaggiato con una segnalazione luminosa rossa/a infrarossi intermittente come descritto nell'annesso B2 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea». Tale segnalazione luminosa deve essere attivata durante l'esercizio. Inoltre, la stazione di terra deve essere munita di una segnalazione luminosa completa affinché le lampade risultino ben visibili, ad es. grazie all'installazione di una segnalazione luminosa in ognuno dei quattro angoli della stazione di terra.

2.13 La posizione della stazione di terra del pallone cervo volante deve essere segnalata tramite quattro manicotti di colore arancione, conformemente all'illustrazione 1 dell'annesso A1 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea».

2.14 La fune di fissaggio del pallone cervo volante deve essere segnalata con nove nastri, da apporre tra 150 m AGL e 950 m AGL a intervalli di 100 m.

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2.15 Il pallone deve essere di colore bianco. La parte «cervo volante» deve essere segnalata mediante un colore ben visibile (ad. es. arancione o rosso fosforescente).

2.16 Il sistema del pallone cervo volante deve rispettare le specifiche enunciate al numero 2 lettera p del dispositivo della decisione.

2.17 Il pallone cervo volante deve essere saldamente ancorato al suolo. Per poter rispondere alle eventuali pretese di terzi al suolo, l'esercente deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi svizzeri.

Al momento dell'utilizzo del pallone cervo volante occorre recare con sé l'attestato dell'assicurazione di responsabilità civile, di cui una copia deve essere trasmessa all'UFAC prima della prima attivazione della TEMPO LSR Turtmann.

2.18 Le persone incaricate di far salire il pallone cervo volante devono informarsi quotidianamente sulla prevista evoluzione delle condizioni meteorologiche presso la più vicina stazione meteo. In caso di pericolo di tempeste o temporali il pallone cervo volante deve essere richiamato al suolo ed è vietato attivare la TEMPO LSR Turtmann e far salire il pallone.

2.19 Occorre evitare ogni contatto tra il pallone cervo volante, o la sua fune di fissaggio, ed eventuali ostacoli (linee aeree, piloni di antenne, edifici ecc.). Al momento di scegliere il luogo di decollo del pallone cervo volante, occorre accertarsi dell'assenza di ostacoli.

2.20 Il pallone cervo volante può essere fatto volare sia di giorno che di notte. Se possibile, occorre tuttavia tenere presente che dopo mezzogiorno le correnti termiche sono più favorevoli per l'aviazione leggera e, di conseguenza, durante il pomeriggio questa categoria utilizza maggiormente lo spazio aereo.

2.21 Il pallone cervo volante può salire fino a un'altezza massima di 1000 m dal suolo.

3.

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Sempre che siano ricevibili e che non siano prive di oggetto, tutte le richieste contrarie alle disposizioni contenute ai numeri 1 e 2 del dispositivo della decisione sono respinte.

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4.

La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero secondo il numero 1 del dispositivo della presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2024. La durata di validità è limitata al 29 febbraio 2024.

5.

L'emolumento messo in conto per la decisione ammonta a 1000 franchi ed è addossato al PFL.

6.

La presente decisione è notificata al PFL mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Una copia della decisione è inoltre trasmessa a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere.

Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, quindi, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. La presente decisione è inoltre pubblicata sul sito Internet dell'UFAC (www.ufac.admin.ch) e può essere richiesta telefonicamente all'UFAC al numero 058 467 40 53 (Divisione Sicurezza delle infrastrutture).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso dei ricorrenti.

È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

18 gennaio 2024

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il vicedirettore, Martin Bernegger

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Allegato 2 alla decisione del 10 gennaio 2024 concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazione degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera, condotta dal Politecnico federale di Losanna, (PFL), «Campagna Turtmann» 1. TEMPO LSR Turtmann Circle of 1.0 km radius, centered at Turtmann (WGS84: 46.30532° N / 7.69163° E ­ ELEV 623 m AMSL).

Lower Limit: GND Upper Limit: 5500 ft AMSL

2. Attivazioni Tra il 1° febbraio 2024 e il 29 febbraio 2024.

3. Service Buffer ANSP Skyguide deve applicare per i voli strumentali un «Service Buffer ­ Small (2 NM / 500 ft)» secondo l'Annex A della direttiva UFAC sulla progettazione dello spazio aereo in Svizzera («Airspace Design Principles Switzerland ­ ADP CH») in relazione a questa TEMPO LSR.

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