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Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri

Disegno

(Legge sulla verifica degli investimenti, LVI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 101 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20232, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La presente legge ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri se tali acquisizioni compromettono o minacciano l'ordine e la sicurezza pubblici.

1

Si applica alle acquisizioni di imprese svizzere di diritto privato e di diritto pubblico da parte di investitori esteri statali.

2

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

acquisizione: ogni operazione mediante la quale uno o più investitori assumono il controllo diretto o indiretto di una o più imprese in precedenza indipendenti o di una parte di esse, segnatamente mediante una fusione, l'acquisto di una partecipazione al capitale o la conclusione di un contratto;

b.

impresa: un richiedente o un offerente di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalla sua forma organizzativa;

c.

impresa svizzera: un'impresa iscritta nel registro di commercio svizzero;

RS 101 FF 2024 124

2023-3766

FF 2024 125

Legge sulla verifica degli investimenti

d.

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investitore estero statale: una delle seguenti persone o dei seguenti enti che hanno l'intenzione di acquisire un'impresa svizzera: 1. un organo statale estero, 2. un'impresa la cui amministrazione centrale non è ubicata in Svizzera e che è controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero, 3. una società con capacità patrimoniale e controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero, 4. una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un organo statale estero.

Sezione 2: Obbligo di approvazione Art. 3

Acquisizioni soggette all'obbligo di approvazione

Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori esteri statali devono essere approvate prima di essere attuate se, a livello internazionale e negli ultimi due anni d'esercizio precedenti l'inoltro della domanda, tali imprese hanno coperto almeno 50 posti a tempo pieno o hanno realizzato una cifra d'affari annua di almeno 10 milioni di franchi: 1

3 4

a.

imprese che producono beni o trasferiscono beni immateriali: 1. la cui importanza è fondamentale per garantire la capacità d'intervento dell'esercito svizzero, di altre istituzioni federali responsabili della sicurezza dello Stato o di programmi spaziali a cui la Svizzera partecipa nel quadro di accordi internazionali, e 2. la cui esportazione o trasferimento all'estero è soggetta all'obbligo di autorizzazione secondo la legge federale del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 19964 sul controllo dei beni a duplice impiego;

b.

imprese che gestiscono o controllano reti elettriche svizzere di trasporto o di distribuzione del livello di rete 3 o inferiore, se il volume annuale venduto è almeno pari a 450 GWh;

c.

imprese che gestiscono o controllano in Svizzera impianti per la produzione di elettricità con una potenza di almeno 100 MW;

d.

imprese che gestiscono o controllano condotte svizzere ad alta pressione per il gas naturale;

e.

imprese che forniscono acqua a più di 100 000 abitanti in Svizzera;

f.

imprese che forniscono alle autorità svizzere sistemi o servizi informatici centrali rilevanti per la sicurezza.

RS 514.51 RS 946.202

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Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori esteri statali devono essere approvate prima di essere attuate, se a livello internazionale negli ultimi due anni d'esercizio precedenti l'inoltro della domanda, tali imprese hanno realizzato una cifra d'affari annua, o nel caso di banche ricavi lordi annui, di in media almeno 100 milioni di franchi: 2

a.

ospedali universitari e generali svizzeri che offrono cure centralizzate;

b.

imprese che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione o della distribuzione di medicamenti, dispositivi medici, vaccini o dispositivi medici di protezione individuale;

c.

imprese che gestiscono o controllano punti nodali svizzeri importanti per il trasporto di merci e viaggiatori, segnatamente porti, aeroporti e impianti di trasbordo per il traffico combinato;

d.

imprese che gestiscono o controllano infrastrutture ferroviarie svizzere;

e.

imprese che gestiscono o controllano grandi centri svizzeri di distribuzione di derrate alimentari;

f.

imprese che gestiscono o controllano reti di telecomunicazione svizzere;

g.

imprese che gestiscono o controllano le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica secondo l'articolo 25 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20155 sull'infrastruttura finanziaria;

h.

banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 19346 sulle banche.

Se necessario per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può estendere l'obbligo di approvazione a ulteriori categorie di imprese svizzere per 12 mesi al massimo. Può prolungare questo termine di al massimo altri 12 mesi.

3

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di approvazione le acquisizioni effettuate da investitori esteri statali di determinati Stati se la cooperazione con tali Stati è sufficiente a evitare pericoli e minacce all'ordine e alla sicurezza pubblici.

4

Art. 4

Criteri di approvazione

Un'acquisizione è approvata se non vi è motivo di supporre che essa comprometta o minacci l'ordine e la sicurezza pubblici.

1

2

5 6

In particolare, si considera se: a.

l'investitore estero statale prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera o di altri Stati;

b.

l'investitore estero statale o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull'impresa svizzera mediante attività di spionaggio;

c.

l'investitore estero statale pratica o ha praticato attività di spionaggio; RS 958.1 RS 952.0

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d.

nei confronti dell'investitore estero statale sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 20027 sugli embarghi;

e.

i servizi, i prodotti o le infrastrutture dell'impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;

f.

attraverso l'acquisizione l'investitore estero statale accede a informazioni legate alla sicurezza o a dati personali degni di particolare protezione secondo la legge federale del 25 settembre 20208 sulla protezione dei dati.

L'approvazione di un'acquisizione può essere assoggettata a oneri o condizioni se in tal modo è possibile evitare che l'ordine e la sicurezza pubblici siano compromessi o minacciati.

3

Sezione 3: Procedura di approvazione Art. 5

Valutazione preliminare dell'obbligo di approvazione

Le persone coinvolte in un'acquisizione possono chiedere alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di procedere a una valutazione non vincolante per determinare se l'acquisizione sia presumibilmente soggetta all'obbligo di approvazione.

Art. 6

Domanda

L'investitore estero statale deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere a un'acquisizione soggetta all'obbligo di approvazione.

1

2

Il Consiglio federale definisce i documenti da trasmettere con la domanda.

Art. 7

Approvazione diretta o avvio di una procedura di verifica

La SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), decide entro un mese dalla ricezione della domanda completa se l'acquisizione può essere approvata immediatamente o se deve essere avviata una procedura di verifica.

1

2

In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.

La decisione è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera. La comunicazione dell'avvio di una procedura di verifica non costituisce una decisione.

3

Art. 8

Procedura di verifica

Se è avviata una procedura di verifica la SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC, decide entro tre mesi dall'avvio della procedura se approvare l'acquisizione.

1

7 8

RS 946.231 RS 235.1

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2

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Il Consiglio federale decide in merito all'approvazione se: a.

la SECO o un'unità amministrativa cointeressata si oppone all'approvazione dell'acquisizione; oppure

b.

la decisione ha notevole rilevanza politica.

La decisione è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera.

3

Gli effetti di diritto civile di un'acquisizione soggetta ad approvazione rimangono sospesi fino all'approvazione.

4

Art. 9

Approvazione implicita e proroga dei termini

In assenza di una decisione entro i termini previsti agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1, l'acquisizione si considera approvata.

1

2

La SECO può prorogare i termini se: a.

la verifica è ostacolata da circostanze imputabili all'investitore estero statale o all'impresa svizzera;

b.

sono attese informazioni necessarie da parte di un'autorità estera; oppure

c.

il Consiglio federale decide in merito all'approvazione.

La proroga dei termini è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera.

3

Art. 10

Unità amministrative cointeressate

La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Sono considerate cointeressate soltanto le unità dell'Amministrazione federale centrale.

1

2

Sono considerate cointeressate in ogni singolo caso: a.

la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;

b.

la Segreteria di Stato della politica di sicurezza.

Art. 11

Procedura urgente

Nella misura in cui si renda necessario per la protezione dell'ordine o della sicurezza pubblici, il Consiglio federale può approvare immediatamente un'acquisizione soggetta ad approvazione.

Art. 12

Procedura d'ufficio

In caso di sospetta inosservanza o elusione dell'obbligo di approvazione, la SECO avvia d'ufficio una procedura di approvazione.

1

In tal caso, il termine previsto all'articolo 7 capoverso 1 inizia a decorrere non appena la SECO è in possesso dei documenti che una domanda di cui all'articolo 6 deve contenere.

2

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Art. 13

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Obbligo di fornire informazioni

L'investitore estero statale, l'impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell'acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO le informazioni e i documenti necessari per una verifica completa.

Sezione 4: Protezione dei dati e assistenza amministrativa Art. 14

Trattamento dei dati

Se necessario per la verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell'acquisizione: a.

dati concernenti opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;

b.

dati concernenti sanzioni o provvedimenti amministrativi e penali.

Art. 15

Collaborazione con autorità svizzere

L'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti e altre autorità svizzere si forniscono vicendevolmente assistenza amministrativa e sostegno nello svolgimento dei propri compiti.

1

Nel quadro dell'assistenza amministrativa, le autorità svizzere sono autorizzate a rendere noti all'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti anche i seguenti dati concernenti persone fisiche e giuridiche coinvolte in un'acquisizione, a condizione che tali dati si rendano necessari per l'esecuzione della presente legge: 2

a.

dati concernenti opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;

b.

dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;

c.

dati relativi a segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

Su richiesta, i seguenti organi devono fornire alla SECO informazioni se è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e se non vi si oppongono obblighi legali di mantenere il segreto o motivi di rifiuto: 3

a.

l'Ufficio federale della protezione della popolazione;

b.

l'Ufficio federale della cibersicurezza;

c.

l'Ufficio federale di polizia;

d.

l'Ufficio federale dell'armamento;

e.

l'Ufficio federale di statistica;

f.

le rappresentanze della Svizzera all'estero;

g.

le autorità di vigilanza della Confederazione:

h.

la Banca nazionale svizzera (BNS);

i.

le direzioni cantonali della polizia, della giustizia e dell'economia;

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j.

l'organo responsabile del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;

k.

l'organo responsabile dei registri degli aventi economicamente diritto.

Se necessari ai fini dell'esecuzione della presente legge, nel quadro dell'obbligo di fornire informazioni gli organi di cu al capoverso 3 devono inoltre rendere noti anche i seguenti dati delle persone fisiche e giuridiche coinvolte in un'acquisizione: 4

a.

dati concernenti opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;

b.

dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;

c.

dati relativi a segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

Art. 16

Rifiuto di comunicare i dati

La SECO può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità federali, alla BNS e alle autorità cantonali se: a.

le informazioni o gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

b.

la comunicazione o la trasmissione potrebbe pregiudicare una procedura in corso; oppure

c.

la comunicazione o la trasmissione è incompatibile con lo scopo della verifica degli investimenti.

Art. 17

Collaborazione con autorità estere

La SECO può scambiare informazioni sulla situazione generale di pericolo e di minaccia con le autorità estere competenti.

1

Al fine della verifica degli investimenti, in determinati casi, la SECO può scambiare con le autorità estere competenti dati su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri statali, compresi dati di persone fisiche e giuridiche, se: 2

a.

le persone interessate hanno dato il proprio consenso; oppure

b.

sono adempiute le seguenti condizioni: 1. la reciprocità dell'assistenza amministrativa è garantita, 2. i dati sono utilizzati esclusivamente come elementi di prova nel contesto di una verifica degli investimenti per la quale è stata presentata una domanda di assistenza amministrativa, 3. i dati non sono utilizzati nell'ambito di un procedimento penale o civile, 4. il diritto processuale garantisce i diritti delle parti e il segreto d'ufficio, e 5. l'autorità che riceve i dati ne garantisce un trattamento confidenziale.

Durante uno scambio di dati ai sensi del capoverso 2, la SECO può inoltre fornire i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche coinvolte in un'acquisizione: 3

a.

dati concernenti opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;

b.

dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;

c.

dati relativi ai segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

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Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sulla cooperazione con autorità estere per la verifica degli investimenti.

4

Sezione 5: Rimedi giuridici Art. 18 La legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa è applicabile alle procedure di cui alla presente legge nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

2

Hanno il diritto di ricorrere soltanto l'investitore estero statale e l'impresa svizzera.

La restrizione al diritto di ricorrere di cui al capoverso 2 non si applica ai ricorsi contro decisioni emanate in virtù dell'articolo 13.

3

Sezione 6: Misure e sanzioni amministrative Art. 19

Misure amministrative

Il Consiglio federale ordina le misure necessarie al ripristino della situazione conforme, se: 1

2

a.

un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata senza essere stata approvata;

b.

un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false; oppure

c.

non è stato rispettato un onere o una condizione.

Può in particolare ordinare il disinvestimento.

La SECO può interrompere la procedura di approvazione se una persona soggetta all'obbligo di fornire informazioni non ha ripetutamente adempiuto il suo obbligo di informare.

3

Art. 20

Sanzioni amministrative

All'impresa risultante dall'acquisizione è addebitato fino al dieci per cento della cifra d'affari media annua realizzata a livello internazionale dall'impresa svizzera nei due esercizi precedenti l'acquisizione se: 1

9

a.

un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata senza essere stata approvata;

b.

un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false;

RS 172.021

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c.

una misura decisa per il ripristino della situazione conforme non è stata attuata; oppure

d.

non è stato rispettato un onere o una condizione.

Se la cifra d'affari annua non è nota oppure può essere determinata soltanto con uno sforzo considerevole, la SECO procede a una stima.

2

Agli investitori esteri statali o alle imprese svizzere che non adempiono o adempiono solo in parte l'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 13 è addebitato un importo fino a 100 000 franchi.

3

Art. 21

Perseguimento e prescrizione

Le infrazioni di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 3 sono perseguite e giudicate dalla SECO.

1

Le infrazioni di cui all'articolo 20 capoverso 1 si prescrivono cinque anni dopo l'avvenuta acquisizione, le infrazioni di cui all'articolo 20 capoverso 3 si prescrivono cinque anni dopo la ricezione della relativa domanda.

2

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 22 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

La SECO informa il pubblico ogni quattro anni in merito all'esecuzione della presente legge e, in particolare, in merito alle decisioni di prima istanza su sanzioni amministrative.

2

Art. 23

Valutazione

La SECO valuta la necessità, l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità della presente legge.

1

Presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è pubblicato.

2

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Art. 24

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Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 11 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 11. la decisione nell'ambito di una procedura di approvazione secondo la legge del ...11 sulla verifica degli investimenti;

2. Legge del 17 giugno 201612 sul casellario giudiziale Art. 51 lett. k Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: k.

l'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti: per la verifica di un'acquisizione nel quadro di una procedura di approvazione secondo la legge del ...13 sulla verifica degli investimenti.

3. Legge del 18 dicembre 202014 sulla sicurezza delle informazioni Art. 56 cpv. 1 lett. c e d 1

Per la valutazione dell'idoneità, il servizio specializzato PSA può raccogliere dati: c.

presso l'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti;

d.

da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 25

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10 11 12 13 14

RS 173.32 RS ...

RS 330 RS ...

RS 128

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