FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 30 luglio 2025

Iniziativa popolare federale «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)», presentata il 15 gennaio 2024; dopo che l'8 gennaio 2024 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)», presentata il 15 gennaio 2024, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Alder Raphael, Wingertenstrasse 3, 8322 Madetswil 2. Blanc Jean-Marc, Chemin du Mandou 5, 1041 Bottens 3. Blank Charlotte, Im Oberfeld 5, 8261 Hemishofen 4. Chappuis Marie-Claude, Route de Sommentier 129, 1688 Sommentier 5. Cryer Katharina, Birkenweg 20, 8471 Dägerlen 6. de Weck Antoinette, Grand Rue 20, 1700 Fribourg 7. Dietiker Markus, Obergütschstrasse 4, 6038 Honau 8. Duelli Fabienne, Grund 525, 9044 Wald 9. Fior Michel, Beundenweg 11b, 3225 Müntschemier 10. Glutz von Blotzheim Catherine, Herrengasse 56, 6430 Schwyz 11. Hess Peter, Rüteliweg 5, 4207 Bretzwil 12. Hettegger Siegfried, Dorfstrasse 30, 8835 Feusisberg 13. Lovis Anael, La Sagne-au-Droz 20, 2714 Les Genevez 14. Maletinsky Martin, C.-F.-Meyer-Strasse 14, 8802 Kilchberg 15. Meier Adrian, Juraweg 4, 5737 Menziken 16. Meyer Dieter, Route de Planafin 41, 1723 Marly 17. Pahud Yvan, Chemin de la Prise 40, 1454 L'Auberson 18. Sudler Andreas, Tüfenbachstrasse 35, 8494 Bauma 19. Sulzer Alfred R., Schermengasse 10, 7208 Malans 20. Vogt Elias, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen 21. von Albertini, Dusch 78, 7417 Paspels 22. von Salis Gaudenz, Bothmarweg 15, 7208 Malans 23. Waltenspül Urs, Tannerstrasse 63, 5000 Aarau 24. Widmer Johann, Trottenstrasse 94, 8037 Zürich 25. Zimmermann Marco, Hittingen 109, 9502 Braunau

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3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Freie Landschaft Schweiz, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen, e pubblicata nel Foglio federale del 30 gennaio 2024.

16 gennaio 2024

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Iniziativa popolare federale «Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 89 cpv. 65 6

I progetti di impianti eolici con un'altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull'urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.

Art. 197 n. 166 16. Disposizione transitoria dell'art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici) 1

Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.

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Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.

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Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l'ottenimento del permesso di costruzione.

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RS 101 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.