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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera Modifica del 25 gennaio 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale del 28 novembre 20231, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 6 Art. 1 1.1

Art. 2 2.1

1 2

Adeguamenti salariali (conformemente all'art. 24 CCL) ... i salari effettivi dei lavoratori assoggettati registrano un aumento generale di 100 franchi al mese o di 55 centesimi all'ora. ...

Salari minimi (conformemente agli art. 21 e 24 CCL)2 ... i salari mensili minimi ammontano a: Esperienza Operai qualificati professionale nel ramo

Operai formati

Operai edili

< = 12 mesi > 12 mesi > 24 mesi > 36 mesi > 48 mesi > 60 Mt.

Fr. 4 347.­ Fr. 4 499.­ Fr. 4 657.­ Fr. 4 820.­ Fr. 4 989.­ Fr. 5 164.­

Fr. 4 135.­ Fr. 4 322.­ Fr. 4 519.­ Fr. 4 725.­ Fr. 4 940.­ Fr. 5 164.­

Fr. 4 705.­ Fr. 4 894.­ Fr. 5 089.­ Fr. 5 293.­ Fr. 5 506.­ Fr. 5 715.­

FF 2023 2812 Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

2024-0230

FF 2024 240

FF 2024 240

... i salari orari minimi ammontano a: Esperienza Operai qualificati professionale nel ramo

Operai formati

Operai edili

< = 12 Mt.

> 12 Mt.

> 24 Mt.

> 36 Mt.

> 48 Mt.

> 60 Mt.

Fr. 23.90 Fr. 24.75 Fr. 25.60 Fr. 26.50 Fr. 27.40 Fr. 28.40

Fr. 22.75 Fr. 23.75 Fr. 24.85 Fr. 25.95 Fr. 27.15 Fr. 28.40

Fr. 25.85 Fr. 26.85 Fr. 28.00 Fr. 29.05 Fr. 30.25 Fr. 31.35

Per il resto, l'appendice 6 rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

25 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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