FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 30 luglio 2025

Iniziativa popolare federale «Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi», presentata il 27 dicembre 2023; dopo che il 9 dicembre 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi», presentata il 27 dicembre 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Amstutz Madeleine, Sigriswilstrasse 130, 3655 Sigriswil 2. Blaser Niklaus, Kammershausscheuer 913, 3552 Bärau 3. D'Incau Monika, Dorf 97, 3434 Obergoldbach 4. Frey Beatrice, Obere Stadelstrasse 10, 3653 Oberhofen 5. Geissbühler Markus, Bühlzaun 16, 3615 Heimenschwand 6. Jungi Michaela, Hühnerhubelstrasse 83, 3123 Belp 7. Leuthold Marco, Landgrabenweg 10, 3152 Mamishaus 8. Mani Alfred, Winkel 38, 3766 Boltigen 9. Mani Lore, Winkel 42, 3766 Boltigen 10. Mani Walter, Dorf 97, 3434 Obergoldbach 11. Nussbaum Christian, Löhrstrasse 4, 3268 Lobsigen 12. Oppliger Alexander, Pierre-feu 218, 2608 Courtelary 13. Rhyn Manfred, Ried 75, 3614 Unterlangenegg 14. Santschi Alfred, Grubisweg 15, 3657 Schwanden 15. Santschi Johann, Haslimatt 6, 3267 Seedorf 16. Siegenthaler Hans-Ulrich, Güetli 19B, 3624 Schwendibach

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato d'iniziativa Regulierungsinitiative, c/o Walter Mani, Dorf 97, 3434 Obergoldbach, e pubblicata nel Foglio federale del 30 gennaio 2024.

16 gennaio 2024

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Iniziativa popolare federale «Per misure di regolazione efficaci contro la diffusione incontrollata di lupi, linci, orsi e rapaci di tutti i tipi» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 79a5

Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata

È consentito cacciare lupi, linci, orsi e rapaci al fine di regolarne efficacemente gli effettivi e impedirne la diffusione incontrollata.

Art. 197 n. 166 16. Disposizione transitoria dell'art. 79a (Regolazione degli effettivi contro la diffusione incontrollata) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 79a entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

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RS 101 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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