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17.523 Iniziativa parlamentare Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 novembre 2023

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Compendio Con il presente progetto si attua l'iniziativa parlamentare 17.523 Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio. Il progetto amplia le possibilità previste dal Codice civile (CC) relativamente al cognome dei coniugi consentendo loro di portare un doppio cognome ufficiale. Si propone altresì che anche i figli possano assumere un doppio cognome, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno. In tal modo si tiene conto delle diverse esigenze della popolazione per quanto riguarda il cognome.

Situazione iniziale Secondo il diritto del cognome in vigore dal 2013, quando contraggono matrimonio i fidanzati hanno due possibilità: conservare il cognome che avevano prima del matrimonio o dichiarare di voler assumere come cognome coniugale il cognome da celibe o nubile dell'altro coniuge (art. 160 CC). Sulla sola base della consuetudine vi è inoltre la possibilità di formare un cosiddetto cognome di affinità; non si tratta però di un cognome ufficiale. Dal 1° gennaio 2013 non è invece più possibile formare un nuovo doppio cognome ufficiale al momento del matrimonio. Pertanto, i coniugi non possono più evidenziare attraverso il cognome il loro legame matrimoniale senza che uno dei due sia costretto a rinunciare al cognome che portava prima del matrimonio.

Contenuto del progetto La revisione proposta amplia le possibilità per quanto riguarda la scelta del cognome dopo il matrimonio e la determinazione del cognome dei figli di genitori coniugati e non coniugati, consentendo di formare un doppio cognome ufficiale. Le opzioni vigenti circa la scelta del cognome sono mantenute sostanzialmente invariate. I coniugi o i partner potranno però anche decidere di portare un doppio cognome indipendentemente l'uno dall'altro. Anche ai figli comuni viene data la possibilità di portare un doppio cognome, composto dai cognomi dei genitori, se questi ultimi lo desiderano.

Infine, le persone già coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata potranno anch'esse adottare un doppio cognome attraverso una semplice dichiarazione.

In questo modo il cognome di affinità, finora basato unicamente sulla consuetudine, può diventare un cognome ufficiale.

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Indice Compendio

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1

Genesi del progetto 1.1 Iniziativa parlamentare 1.2 Lavori della Commissione

5 5 5

2

Situazione iniziale 2.1 Il cognome e il diritto di cittadinanza dei coniugi e dei figli secondo il diritto previgente 2.2 Revisione del 2011 2.3 Diritto del cognome vigente 2.3.1 Cognome dei coniugi e dei figli 2.3.1.1 Alla celebrazione del matrimonio 2.3.1.2 Allo scioglimento del matrimonio 2.3.2 Cognome dei partner registrati e dei loro figli 2.3.3 Cognome dei figli di genitori non coniugati 2.3.4 Necessità di agire 2.4 Il diritto di cittadinanza vigente

7

3

7 9 9 9 9 11 12 12 13 15

Procedura di consultazione 3.1 Risultati 3.2 Valutazione dei risultati della consultazione e modifica del progetto preliminare

15 15

4

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

18

5

Punti essenziali del progetto 5.1 Principi 5.2 Doppio cognome per coniugi e figli 5.2.1 Doppio cognome per coniugi 5.2.1.1 Considerazioni generali 5.2.1.2 Possibilità contemplate dal diritto del cognome in caso di matrimonio 5.2.1.3 Abbandono del principio del cognome da celibe o nubile 5.2.1.4 Riepilogo dei principi fondamentali e delle modalità 5.2.2 Doppio cognome per i figli 5.2.2.1 Figli di genitori coniugati 5.2.2.2 Figli di genitori non coniugati 5.2.3 Proposte di soluzione respinte 5.3 Cognome di affinità 5.4 Diritto di cittadinanza 5.5 Cognome del partner registrato

21 21 22 22 22

17

23 24 25 27 27 31 33 34 35 35 3 / 58

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5.6

5.7 5.8

Diritto transitorio 5.6.1 Coniugi 5.6.2 Figli 5.6.2.1 Principi fondamentali 5.6.2.2 Figli di genitori coniugati 5.6.2.3 Figli di genitori non coniugati Diritto internazionale privato Adeguamento di ordinanze

36 36 39 39 40 41 42 42

6

Commento ai singoli articoli 6.1 Considerazioni generali 6.2 Commento ai singoli articoli 6.2.1 Modifica del Codice civile 6.2.1.1 Diritto materiale 6.2.1.2 Titolo finale 6.2.2 Modifica della legge sull'unione domestica registrata 6.2.3 Modifica della legge sui documenti d'identità

42 42 43 43 43 50 53 55

7

Ripercussioni 7.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 7.2 Ripercussioni sull'economia 7.3 Ripercussioni per la società 7.4 Ripercussioni sulla parità tra uomo e donna

55 55 56 56 56

8

Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità e legalità 8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 8.3 Forma dell'atto

56 56 57 57

9

Bibliografia

57

Codice civile svizzero (Doppio cognome dopo il matrimonio) (Disegno)

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 15 dicembre 2017 l'allora consigliere nazionale Luzi Stamm ha presentato l'iniziativa parlamentare 17.523 dal seguente tenore: «Mediante una pertinente modifica di legge si deve consentire ancora alle persone che si uniscono in matrimonio di adottare il doppio cognome.» Secondo l'autore dell'iniziativa parlamentare, una revisione del diritto vigente si impone in particolare per il fatto che da quando è entrata in vigore la modifica di legge il 1° gennaio 2013, molti fidanzati si rammaricano di non poter più portare il doppio cognome dopo il matrimonio. Tale modifica di legge non avrebbe raggiunto lo scopo perseguito.

Il 14 gennaio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N; di seguito anche: la Commissione) ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa e ha deciso, con 17 voti contro 7 voti, di darle seguito conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl).

Dal momento che l'autore non fa più parte del Consiglio nazionale, il 5 dicembre 2019 l'iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere nazionale Bruno Walliser.

L'11 febbraio 2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) si è allineata alla decisione della sua omologa dando il proprio consenso all'entrata in materia (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2

Lavori della Commissione

Sulla scorta di un documento di lavoro preparato dall'Amministrazione, nella sua seduta del 29 aprile 2021 la CAG-N si è occupata dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 17.523. La proposta contenuta nel documento di lavoro (ritorno al diritto previgente) è stata accolta con 8 voti contro 1 e 9 astensioni («soluzione piccola»). La Commissione ha inoltre deciso, con 15 voti contro 1 e 9 astensioni, di porre in discussione anche una variante, in base alla quale a entrambi i coniugi è data la possibilità di mantenere il proprio cognome attuale aggiungendovi quello del rispettivo coniuge («soluzione grande»).

Il 19 novembre 2021 la Commissione ha esaminato un primo progetto preliminare.

Con 14 voti contro 9 e 2 astensioni ha deciso di ampliare la variante «soluzione grande» e nel contempo di integrare il cognome di affinità, finora fondato esclusivamente sulla consuetudine, nel diritto ordinario sul cognome. Inoltre ha deciso di voler permettere l'uso del doppio cognome anche qualora i fidanzati optino per un cognome coniugale. La Commissione ha incaricato l'Amministrazione di adeguare il progetto 1

RS 171.10

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in tal senso. Il 20 maggio 2022 il progetto rielaborato e il rispettivo rapporto esplicativo sono stati esaminati dalla Commissione, che li ha adottati e li ha quindi posti in consultazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 20052 sulla procedura di consultazione (LCo) con entrambe le varianti «soluzione piccola» e «soluzione grande».

Nella seduta del 2 febbraio 2023 la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione, apprendendo altresì che una chiara maggioranza si era espressa a favore della reintroduzione del doppio cognome. La «soluzione grande»3 ha ottenuto nel complesso un maggiore sostegno rispetto alla «soluzione piccola»4.

La Commissione ha inoltre rilevato che quasi metà dei partecipanti alla consultazione (21 su 45) era favorevole a inserire nel progetto il disciplinamento del cognome dei figli. Con 19 voti contro 5 la Commissione ha deciso di istituire una sottocommissione di sei membri incaricata di esaminare come meglio inserire il disciplinamento del cognome dei figli nella revisione proposta (art. 45 cpv. 2 LParl; art. 14 cpv. 1 RCN5).

La sottocommissione ­ formata dai consiglieri nazionali Addor (VS), Bellaiche (ZH), Brenzikofer (BL), Kamerzin (VS) e Markwalder (BE) e presieduta dalla consigliera nazionale Marti Min Li (ZH) ­ si è riunita complessivamente quattro volte (il 15 marzo, il 28 aprile, il 14 giugno e il 13 settembre 2023). Nella prima seduta ha adottato la decisione di principio secondo cui i suoi lavori avrebbero dovuto iscriversi all'interno del quadro della «soluzione grande». Nelle quattro sedute la sottocommissione ha affrontato i temi seguenti: analisi del diritto del cognome vigente (principio del cognome da celibe o nubile), proposte di soluzioni per l'introduzione del doppio cognome per i figli nell'ambito della «soluzione grande», limiti al doppio cognome per i figli e disposizioni transitorie nonché ripercussioni sul diritto di cittadinanza. Nel corso dei lavori la sottocommissione ha definito progressivamente l'orientamento generale della revisione con diverse decisioni di principio (ad es. abbandono del principio del cognome da celibe o nubile, introduzione del doppio cognome per i figli di genitori coniugati e di genitori non coniugati, potere decisionale dei genitori circa il doppio cognome dei figli e ordine in
cui compaiono i cognomi, soluzione del diritto transitorio sia per i coniugi sia per i figli minorenni di genitori coniugati e di genitori non coniugati). Nella sua seduta del 13 settembre 2023 la sottocommissione ha adottato all'unanimità il progetto sostanzialmente rielaborato con l'inserimento del cognome dei figli all'indirizzo della Commissione plenaria. Per quanto concerne il diritto transitorio, la sottocommissione ha sottoposto alla Commissione plenaria una variante per i soli coniugi e una variante per i coniugi e per i figli.

Nella sua seduta del 26 e 27 ottobre 2023 la Commissione ha preso atto del progetto rielaborato della sottocommissione e lo ha approvato con 14 voti contro 10 e 1 asten2 3

4

5

RS 172.061 Possibilità per entrambi i coniugi di portare il doppio cognome indipendentemente dal fatto che venga formato un cognome coniugale comune o che venga mantenuto il cognome attuale.

Il doppio cognome è consentito soltanto per il partner che al momento della definizione del cognome coniugale rinuncia al cognome da celibe o nubile; questa soluzione corrisponde ampiamente al disciplinamento anteriore alla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ora vigente.

Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ott. 2003 (RCN) (stato 30 mag. 2022), RS 171.13

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sione trasmettendolo al Consiglio nazionale. Per quanto concerne il diritto transitorio, con 12 voti contro 0 e 10 astensioni la Commissione si è espressa a favore della variante che prevede la possibilità di assumere un doppio cognome a posteriori sulla base del diritto transitorio attraverso una semplice dichiarazione sia per le persone già coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata sia per i figli minorenni di genitori coniugati e di genitori non coniugati. La Commissione si pronuncia dunque a favore di una reintroduzione del doppio cognome per i coniugi in una soluzione però più flessibile rispetto a quanto prevedeva il diritto previgente e che ingloba anche i figli. La Commissione sottolinea tuttavia che la revisione proposta è circoscritta alla scelta del cognome nel momento in cui si contrae matrimonio e alla definizione del cognome dei figli alla loro nascita. Evidenzia inoltre che ­ soprattutto nel contesto familiare («famiglie allargate», più divorzi, rapporti con figliastri ecc.) ­ esistono molteplici situazioni, nelle quali la popolazione avverte la necessità di cambiare il cognome. La Commissione ha però deciso di non includere nella revisione proposta anche il cambiamento del cognome, che quindi continua a basarsi sul diritto vigente (art. 30 CC).

Nella sua seduta del 16 e 17 novembre 2023 la Commissione ha adottato il rapporto esplicativo concernente il progetto di atto normativo proposto.

Una minoranza (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Tuena) propone alla propria Camera di non entrare in materia sul progetto, ritenendo che il progetto elaborato dalla Commissione vada ben al di là degli obiettivi perseguiti in origine dall'iniziativa parlamentare. Tale minoranza richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'ampia liberalizzazione del diritto del cognome comporterebbe numerosi problemi circa il significato del cognome per l'identità di una persona ed è altresì del parere che il progetto sia di una tale complessità che ne renderebbe impossibile di per sé una ragionevole applicazione nella pratica. Un'altra minoranza (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Steinemann, Tuena) propone di rinviare il progetto alla Commissione, con l'incarico di disciplinare il doppio cognome del coniuge secondo la
«soluzione piccola» prevista nel progetto preliminare posto in consultazione, ossia tornare al diritto previgente, ovvero al regime vigente prima del 2013 (cfr. in proposito n. 5.2.3).

Nel suo lavoro la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

2

Situazione iniziale

2.1

Il cognome e il diritto di cittadinanza dei coniugi e dei figli secondo il diritto previgente

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1912, del Codice civile svizzero, il diritto del cognome è stato armonizzato in tutta la Svizzera. Secondo il CC, dopo il matrimonio la sposa doveva portare il cognome del marito. Alcuni disciplinamenti cantonali anteriori, che in parte consentivano alla donna coniugata di portare un doppio cognome,

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decaddero. I figli di genitori coniugati portavano il cognome del padre. Se i genitori non erano uniti in matrimonio, il figlio portava il cognome da nubile della madre6.

Successivamente alla revisione del diritto della filiazione, entrata in vigore il 1° gennaio 1978, il figlio assumeva il cognome coniugale dei genitori (art. 270 cpv. 1 vCC).

Se i genitori non erano coniugati, il figlio assumeva il cognome della madre (art. 270 cpv. 2 vCC); dopo il riconoscimento da parte del padre, mediante la procedura di cambiamento del nome era possibile anche ottenere il cognome del padre, se quest'ultimo aveva l'autorità parentale (art. 271 cpv. 3 vCC).

Con la revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 1988 ci si è attenuti al principio dell'unità del cognome, secondo il quale l'appartenenza a una famiglia deve essere designata da un unico cognome. La priorità è stata data al cognome del marito, che è divenuto ex lege il cognome coniugale (art. 160 cpv. 1 vCC).

Al momento del matrimonio la sposa aveva soltanto la possibilità di dichiarare di voler mantenere il proprio cognome attuale (vale a dire quello portato prima del matrimonio), anteponendolo a quello coniugale, e quindi di portare un doppio cognome ufficiale (art. 160 cpv. 2 e 3 vCC), che era anche riportato nel registro dello stato civile.

In tal modo s'intendeva mitigare le conseguenze del matrimonio sul cognome della sposa, ovvero la perdita del suo cognome da nubile, e preservare i suoi diritti della personalità7.

Secondo il diritto in vigore fino al 2013, il figlio assumeva ex lege il «cognome» di sua madre non coniugata (cfr. art. 270 cpv. 2 vCC). Dato che in particolare ­ a differenza del disciplinamento vigente ­ non doveva trattarsi obbligatoriamente del cognome da nubile della madre, il figlio poteva assumere il cognome di un precedente coniuge della madre. Infatti a partire dal 1988 e fino a oggi vige il principio secondo cui i coniugi divorziati mantengono il cognome che portavano durante il matrimonio (art. 149 cpv. 2 vCC; dal 1.1.2000 art. 119 cpv. 1 CC).

L'allora concezione del diritto del cognome scaturiva da valori oggigiorno superati. Il cognome della donna poteva infatti diventare il cognome coniugale soltanto mediante una procedura ordinaria di cambiamento del nome (art. 30 cpv. 2 vCC). Soltanto dopo
una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 febbraio 19948 e una relativa modifica di ordinanza da parte del Consiglio federale, anche per l'uomo è stata introdotta la possibilità di anteporre il proprio cognome al cognome coniugale, nel caso in cui i fidanzati avessero richiesto di portare il cognome della donna come cognome coniugale9.

In relazione al diritto di cittadinanza, fino all'entrata in vigore della revisione del diritto matrimoniale il 1° gennaio 1988, vigeva la regola secondo la quale con il matrimonio la sposa perdeva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale e acquisiva quella dello sposo (art. 161 cpv. 1 vCC), per il quale il matrimonio non comportava alcun cambiamento a livello di cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Con la revisione del diritto matrimoniale è mutato il quadro giuridico: la sposa 6 7 8 9

GRAF-GAISER, 265.

BRÄM, art. 160 n. 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 13.

Burghartz contro Svizzera del 22.2.1994, n. 16213/90.

Cfr. art. 12 della vecchia ordinanza del 1° giu. 1953 sullo stato civile (OSC), RS 211.112.1.

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acquisiva il diritto di cittadinanza dello sposo senza perdere quello che aveva fino a prima del matrimonio (art. 161 vCC). I figli di genitori coniugati acquisivano la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, mentre i figli di genitori non uniti in matrimonio acquisivano la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre (art. 271 cpv. 1 e 2 vCC).

2.2

Revisione del 2011

A seguito un'altra iniziativa parlamentare presentata nel 200310, la CET-N ha elaborato un nuovo disciplinamento volto ad attuare il principio della parità di trattamento tra uomo e donna. In particolare, si trattava di mettere fine a una situazione in cui uno dei coniugi era quasi obbligato a rinunciare al cognome portato prima del matrimonio.

Dopo intense discussioni politiche, il 30 settembre 2011 il Parlamento ha adottato il progetto, che è entrato in vigore il 1° gennaio 201311.

Da allora i figli possono acquisire unicamente il cosiddetto cognome da celibe o nubile (cfr. a tal proposito il n. 2.3 di seguito) di uno dei due genitori12. Nell'ambito di tale revisione è stata discussa anche la possibilità del doppio cognome per i figli per i casi in cui i genitori non fossero riusciti ad accordarsi sul cognome da dare ai figli13. La proposta non è stata in grado di raccogliere una maggioranza dei consensi e non è stata sostenuta né dal Consiglio federale né degli ambienti interessati14.

La revisione ha consentito di attuare la parità di trattamento tra sessi anche in relazione al diritto di cittadinanza: oggi, infatti, dopo il matrimonio ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 161 CC). Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 271 cpv. 1 CC, cfr. anche art. 2 LCit15). La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale sono così stati associati al cognome.

2.3

Diritto del cognome vigente

2.3.1

Cognome dei coniugi e dei figli

2.3.1.1

Alla celebrazione del matrimonio

Secondo il vigente principio dell'immutabilità del cognome di nascita, il matrimonio non ha più effetto sul cognome dei coniugi (art. 160 cpv. 1 CC). Questo significa che i fidanzati conservano di principio ognuno il proprio cognome e stabiliscono quale dei loro cognomi da nubile o celibe assegnare ai loro figli (art. 160 cpv. 3 in combinato 10 11 12 13 14 15

Iv. Pa. 03.428 (LEUTENEGGER OBERHOLZER, Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità) del 19 giu. 2003.

RU 2012 2569 GRAF-GAISER, 255.

GRAF-GAISER, 261 segg.

GRAF-GAISER, 262.

Legge federale del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), RS 141.0.

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disposto con art. 270 cpv. 1 CC). Ai fidanzati è tuttavia data la possibilità di dichiarare al momento del matrimonio di assumere uno dei loro cognomi da nubile o celibe quale cognome coniugale (art. 160 cpv. 2 CC). Anche i figli comuni portano tale cognome (art. 270 cpv. 3 CC).

Il diritto vigente distingue tra il cognome attuale, il cognome coniugale e il cognome da nubile o celibe dei fidanzati: ­

l'articolo 160 capoverso 1 CC si riferisce ­ senza menzionarlo esplicitamente ­ al cognome attuale dei coniugi. Si intende qui il cognome portato da uno dei fidanzati immediatamente prima del matrimonio. Può trattarsi del cognome da celibe o nubile oppure del cognome acquisito a seguito del cambiamento del cognome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC o a seguito di un precedente matrimonio (compreso un doppio cognome acquisito mediante matrimonio prima del 1° gennaio 2013)16.

­

Per cognome coniugale s'intende il cognome che portano tutti i membri di una famiglia, vale a dire i coniugi e i loro figli17. Per assumere un cognome coniugale i fidanzati devono rilasciare una dichiarazione esplicita in merito. Dal 1° gennaio 2013 soltanto il cognome da celibe o nubile di uno dei fidanzati può essere dichiarato come cognome coniugale e trasmesso all'altro coniuge e ai figli. Un'eccezione è prevista se un cognome acquisito a seguito di un precedente matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 è diventato un cognome coniugale nel quadro di nuovo matrimonio18. Un tale cognome è considerato come cognome coniugale anche nel diritto vigente e può dunque essere trasmesso ai figli comuni (nati dopo il 1.1.2013) (art. 160 cpv. 2, art. 270 cpv. 1 CC)19. Un doppio cognome matrimoniale non può invece essere dichiarato cognome coniugale.

­

Con cognome da celibe o nubile s'intende il cognome acquisito alla nascita, a seguito di un'adozione o del cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC (art. 24 cpv. 2 OSC20). Il cognome acquisito a seguito di un matrimonio non è invece considerato un cognome da celibe o nubile21. I fidanzati possono dichiarare di voler assumere come cognome coniugale uno dei loro cognomi da nubile o celibe (art. 160 cpv. 2 CC). Il cognome da celibe o nubile può anche essere scelto come cognome coniugale in caso di nuovo matrimonio, anche se non è più portato dal suo titolare a seguito dello scioglimento di un precedente matrimonio. In tal modo, ad esempio, dopo il matrimonio la sposa riprende il suo cognome da nubile, che porterà anche lo sposo22.

Dal 1° gennaio 2013 non è più possibile assumere un doppio cognome ufficiale mediante la dichiarazione di voler anteporre al cognome coniugale, il proprio cognome 16 17 18 19 20 21 22

GRAF-GAISER, 254.

HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 19.

Cfr. anche art. 30 cpv. 2 vCC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 27.

GRAF-GAISER, 263.

Ordinanza del 28 apr. 2004 sullo stato civile (OSC), RS 211.112.2.

HÜRLIMANN-KAUP/SCHMID, n. 702.

GRAF-GAISER, 255, 276.

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precedente il matrimonio. Tuttavia, i doppi cognomi acquisiti sotto il diritto anteriore non sono toccati dalla revisione e restano validi. In caso di nuovo matrimonio, soltanto il primo cognome di tali doppi cognomi può essere scelto come cognome coniugale23.

Secondo una possibilità fondata sulla consuetudine esistente dagli anni Settanta, resta possibile portare un cosiddetto cognome di affinità. In tal senso entrambi i coniugi sono liberi di far seguire al cognome ufficiale, il cognome attuale o il cognome da celibe o nubile del coniuge il cui cognome non è scelto come cognome coniugale.

Questi due cognomi devono essere uniti da un trattino. I fidanzati che non portano un cognome coniugale possono unire con un trattino il loro cognome ufficiale al cognome da celibe o nubile del loro coniuge o al suo cognome attuale. Tuttavia, poiché il cognome di affinità non rappresenta un cognome ufficiale, non sarà iscritto nel registro dello stato civile. Di conseguenza, nelle relazioni ufficiali non vi è il diritto di utilizzare un tale cognome24. Su richiesta il cognome di affinità può tuttavia figurare almeno sul passaporto e sulla carta di identità25.

Secondo il diritto transitorio della revisione del 2011, i coniugi sposatisi prima del 1° gennaio 2013 possono in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (art. 8a titolo finale CC).

2.3.1.2

Allo scioglimento del matrimonio

Lo scioglimento del matrimonio mediante divorzio, sentenza di nullità, morte o dichiarazione di scomparsa di un coniuge non ha di norma alcun effetto sul cognome (artt. 119 e 30a CC). La persona che con il matrimonio ha cambiato il suo cognome può tuttavia in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome da celibe o nubile. Mediante una tale dichiarazione è possibile riprendere soltanto il cognome da celibe o nubile, ma non il cognome portato prima del matrimonio o un altro cognome precedente diverso dal cognome da celibe o nubile. Se una persona vuole riprendere un cognome acquisito mediante un precedente matrimonio, deve presentare una domanda di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC. Gli articoli 30a e 119 CC implicano che il dichiarante non sia più sposato.

Se nel frattempo è stato contratto un nuovo matrimonio, è possibile rilasciare la dichiarazione relativa al cognome soltanto dopo il suo scioglimento26. Se successivamente allo scioglimento del matrimonio uno dei due genitori riprende il cognome da celibe o nubile, questo non ha effetto sul cognome dei figli27.

23 24 25

26 27

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 378.

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 371 e 378 segg.

Art. 2 cpv. 4 della legge federale del 22 giu. 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d'identità, LDI), RS 143.1, art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 sett. 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI), RS 143.11 e art. 4a dell'ordinanza del DFGP del 16 feb. 2010 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, RS 143.111.

GRAF-GAISER, 276.

GRAF-GAISER, 262.

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2.3.2

Cognome dei partner registrati e dei loro figli

Il disciplinamento del cognome dei coniugi illustrato in precedenza si applica anche alla costituzione o allo scioglimento di un'unione domestica registrata conformemente alla legge sull'unione domestica registrata28 (artt. 12a, 30a, 37a LUD). Per quanto riguarda la terminologia, va rilevato che i partner registrati non possono portare un «cognome coniugale», bensì un «cognome comune» (art. 12a cpv. 2 LUD).

La conversione dell'unione domestica registrata in un matrimonio (art. 35 LUD secondo la modifica del CC del 18 dicembre 202029) non ha effetto sul cognome30.

In caso di adozione del figliastro da parte di un partner registrato, trova applicazione l'articolo 267a capoverso 2 periodo 2 CC, secondo cui sono applicabili le disposizioni generali sugli effetti della filiazione e di fatto quindi l'articolo 270 CC. Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 267a cpv. 2 in combinato disposto con art. 270b CC).

2.3.3

Cognome dei figli di genitori non coniugati

In caso di figli di genitori non coniugati, il nome è determinato in base al disciplinamento dell'autorità parentale (art. 270a CC):

28 29 30

-

se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe;

-

se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre. La legge non stabilisce come procedere in caso di disaccordo tra i genitori;

-

se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale. Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC);

-

se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre;

-

le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Soltanto una procedura ordinaria di cambiamento del nome consentirebbe l'eventuale adeguamento (art. 30 cpv. 1 CC).

Legge del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (LUD), RS 211.231.

RU 2021 747 13.468 Iniziativa parlamentare Matrimonio civile per tutti. Rapporto della CET-N del 30 ago. 2019, FF 2019 7151, in particolare 7167.

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Secondo il diritto vigente, il figlio assume il cognome da nubile o celibe di uno dei genitori. Si evita così che il cognome acquisito da un precedente matrimonio venga trasmesso ai figli nati al di fuori di tale matrimonio. A seguito di tale disciplinamento (circa il principio del cognome da celibe o nubile si veda il n. 5.2.1.3), può accadere che un figlio porti un cognome diverso da quello della madre divorziata che non porta più il suo cognome da nubile. Il cambiamento del cognome del figlio presuppone la procedura di cambiamento del nome di cui all'articolo 30 capoverso 1 CC, che a sua volta richiede l'esistenza di «motivi degni di rispetto». In generale, tale situazione costituisce un motivo degno di rispetto31.

La legge non prevede la possibilità di formare un doppio cognome per i figli.

Se i genitori si sposano dopo la nascita del figlio, possono definire il cognome al momento del matrimonio (cfr. n. 2.3.1.1), il che ha spesso ripercussioni sul cognome dei figli comuni, soprattutto se il nuovo cognome coniugale scelto non corrisponde al cognome del figlio. Al momento del matrimonio i genitori possono inoltre assegnare al figlio il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore. Se il figlio ha compiuto il dodicesimo anno di età, il cambiamento del cognome può avvenire soltanto con il suo consenso32.

2.3.4

Necessità di agire

Come illustrato in precedenza, secondo il diritto attuale non vi è più alcuna possibilità di esprimere nel cognome un legame matrimoniale, a meno che non si adotti un cognome coniugale. Anche un legame tra entrambi i coniugi e i figli comuni può essere stabilito soltanto con un cognome coniugale. La scelta di un cognome coniugale presuppone che uno dei due fidanzati rinunci al cognome che portava prima del matrimonio.

L'abrogazione del doppio cognome da parte del legislatore stupisce per il fatto che il doppio cognome godeva di un ampio consenso nella prassi prima che entrasse in vigore la revisione: nel 20­25 per cento delle coppie sposatesi in Svizzera, uno dei coniugi ­ di norma la donna ­ ha formato un doppio cognome. Nel 2012 si sono decisi per il doppio cognome 8614 donne su 42 654 (20,20 %) e 668 uomini su 42 654 (1,57 %)33.

Uno degli obiettivi dichiarati della revisione del 2011 del diritto del cognome era garantire la parità di trattamento tra donna e uomo a livello giuridico per quanto riguarda il cognome matrimoniale34. Tale obiettivo è stato in particolare raggiunto sancendo nella legge che il cognome dell'uomo non sarebbe più divenuto il cognome coniugale. I coniugi avevano la possibilità di conservare il cognome che portavano 31 32 33

34

GRAF-GAISER, 265 segg.

GRAF-GAISER, 267 segg.

Cfr. Statistiche sulla scelta del cognome, 1998­2020, consultabile sul sito: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi. Cfr. la critica nella letteratura scientifica, in particolare: BADDELEY, pag. 635 segg.; WEIBEL, pag. 959 segg.

È quanto emerge già nel titolo del progetto, come pure dal testo della revisione relativa all'iniziativa parlamentare 03.428.

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prima del matrimonio. Tuttavia, la prassi corrente mostra chiaramente che il diritto del cognome in vigore prima della revisione trova applicazione di fatto anche oggi: nel 2020, più di due terzi delle donne hanno scelto il cognome del loro sposo, mentre soltanto tre uomini su cento hanno scelto il cognome della loro sposa35. Il fatto che nella maggior parte dei casi la donna assuma il cognome dell'uomo è dovuto al disciplinamento legale e alla tradizione esistenti da molti anni, nonché alla ripartizione dei ruoli. Pertanto le donne che mantengono il loro cognome o gli uomini che assumono il cognome della donna devono molto spesso ancora oggi giustificare la propria scelta nel rispettivo ambiente sociale. Visto che l'uomo rinuncia raramente al suo cognome, la decisione se optare o meno per un cognome coniugale ricade solitamente sulla donna: se quest'ultima vuole esprimere un legame d'appartenenza con un cognome unico, deve rinunciare al proprio cognome. Tuttavia, a differenza delle disposizioni in vigore dal 1988 al 2012, non è più possibile oggi portare un doppio cognome ufficiale per conservare il cognome attuale. Così, con l'ultima revisione la situazione delle donne è de facto perfino peggiorata.

Dalla prassi emerge dunque come la domanda di doppio cognome per i figli rifletta un'esigenza diffusa (cfr. n. 3.1). L'obbligo dei genitori di decidere al momento del matrimonio o alla nascita dei figli quale dei loro cognomi debba essere trasmesso ai figli, contrasta con il principio della parità dei diritti dei genitori.

È inoltre importante notare che il cognome serve a identificare non solo l'appartenenza familiare nella linea orizzontale, ma anche la discendenza familiare nella linea verticale. Consente inoltre l'identificazione psicologica personale e la rappresentazione di sé. Queste funzioni del cognome potrebbero essere considerevolmente rafforzate con la reintroduzione di un doppio cognome matrimoniale36. In tal modo si potrebbe anche rispondere meglio al desiderio dei coniugi di evidenziare verso l'esterno il legame che li unisce ai propri figli mediante il cognome. L'introduzione di un doppio cognome per i figli darebbe la possibilità di esprimere nel cognome il legame che unisce genitori e figli, non soltanto in caso di genitori coniugati, ma anche in caso di genitori non uniti in
matrimonio.

In quest'ottica e nel contesto di una società che si preoccupa sempre più dell'individualità e della funzione di identificazione dei (doppi) cognomi37, la (re)introduzione di un doppio cognome ufficiale in caso di matrimonio costituisce un mezzo appropriato per rispondere ai bisogni di numerosi coniugi: vengono così ampliate le possibilità di scelta del cognome senza erodere le opzioni esistenti. Oggi un disciplinamento identico, prestabilito e che prevede l'osservanza obbligatoria da parte di tutte le coppie, non consente più di tenere conto delle esigenze della società in materia di diritto del cognome. Le diverse esigenze delle coppie dovrebbero al contrario essere tenute in considerazione ampliando le possibilità di scelta del cognome. A una coppia deve essere lasciata la possibilità di rappresentare in modo paritario l'unione familiare 35

36 37

Nel 2020, su 35 160 donne, 24 030 (68,34 %) hanno assunto il cognome del marito, mentre, su 35 160 uomini, 1030 (2,93 %) hanno assunto il cognome della moglie (cfr. Statistiche sulla scelta del cognome, 1998­2020, consultabile all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi).

Cfr. LUGANI, 163 con altre indicazioni.

BADDELEY, 636; WEIBEL, 959, 962.

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preservando la propria identità. Sia nella scelta del cognome coniugale sia nella scelta del cognome del figlio i coniugi e/o i genitori non sono più obbligati a optare per uno dei loro cognomi. Potendo scegliere un doppio cognome, si avvalgono anzi della possibilità di esprimere il proprio legame paritario sia reciprocamente sia nei confronti dei loro figli.

In occasione dei presenti lavori la Commissione ha dovuto più volte constatare che il diritto vigente sul cambiamento del nome (art. 30 CC), come pure la rispettiva prassi, sono talora insoddisfacenti e possono verosimilmente essere migliorati in modo sostanziale con una revisione. La Commissione rinuncia tuttavia a includere il cambiamento del nome nella presente revisione, da un lato perché in tal modo si spingerebbe oltre le finalità della stessa revisione e dall'altro perché la revisione dell'articolo 30 CC è già in corso. Il Consiglio federale avvierà probabilmente la procedura di consultazione il prossimo anno. Appare dunque opportuno farvi confluire le richieste della Commissione ­ semplificazione e armonizzazione della procedura nonché armonizzazione dei requisiti per il cambiamento del cognome secondo l'articolo 30 CC.

2.4

Il diritto di cittadinanza vigente

Come illustrato nel numero 2.3.1.1, in caso di matrimonio ciascun coniuge conserva attualmente la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale (art. 161 CC). Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 271 cpv. 1 CC, cfr. anche art. 2 LCit).

3

Procedura di consultazione

3.1

Risultati

Il progetto preliminare prevedeva due varianti: la soluzione «piccola» e la soluzione «grande». La soluzione piccola corrisponde ampiamente al disciplinamento del doppio cognome in vigore prima del 1° gennaio 2013. Quella grande permette ai fidanzati di portare un doppio cognome ufficiale e di formarlo in base a regole meno restrittive.

Nel quadro della soluzione grande i partecipanti alla consultazione si sono espressi anche sull'opportunità di inserire esplicitamente nella legge il cognome di affinità finora, finora basato unicamente sulla consuetudine.38 La chiara maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore della sostanziale reintroduzione del doppio cognome. Le due soluzioni proposte sono tuttavia state accolte in maniera diversa: la soluzione grande ha raccolto un consenso più ampio rispetto a quella piccola. Alcuni partecipanti hanno respinto la soluzione grande o hanno chiesto modifiche orientate a una liberalizzazione o all'introduzione di un disciplinamento più restrittivo. Quasi la metà dei partecipanti ha inoltre deplorato il fatto che la revisione non abbia un effetto sul cognome dei figli.

38

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (consultabile all'indirizzo www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022).

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Per quanto concerne la soluzione grande, gli aspetti positivi evidenziati sono che in tal modo si raggiungerebbe la totale parità dei coniugi e che, grazie alle molteplici possibilità di combinazione, andrebbe oltre il precedente disciplinamento del doppio cognome, applicato fino all'entrata in vigore dell'ultima revisione nel 201339. Da accogliere con favore è il fatto che, secondo tale soluzione, entrambi i coniugi potrebbero decidere individualmente di portare il doppio cognome, senza dover definire un cognome coniugale. Per contro, la principale critica sollevata è che la soluzione grande sarebbe troppo complicata. Non sarebbe comprensibile, o lo sarebbe solo difficilmente, la ragione per la quale debbano essere disponibili così tante possibilità di scelta per il doppio cognome, che verrebbero immediatamente di nuovo limitate. Si noti altresì che un terzo dei pareri sostanzialmente favorevoli alla soluzione grande, ne auspicava una maggiore limitazione o un'ulteriore estensione40.

La soluzione piccola ha raccolto meno consensi rispetto alla soluzione grande. Gli argomenti a favore della soluzione piccola erano semplicità e chiarezza nonché il fatto che fosse già nota e quindi di facile attuazione. Tra gli argomenti a sfavore è stato osservato che la soluzione piccola non offrirebbe alcun valore aggiunto degno di nota, sarebbe troppo restrittiva e porterebbe a una nuova disparità di trattamento tra i coniugi.

L'esigenza di coinvolgere i figli nell'attuale revisione era condivisa da quasi metà dei partecipanti. Ciò risponderebbe a un'esigenza della prassi, in quanto la scelta del cognome dei coniugi è strettamente correlata al cognome dei figli, influenzandola in modo sostanziale. Il motivo sarebbe che i figli, a seconda della scelta del cognome dei genitori, porterebbero un cognome diverso da quello di entrambi i genitori, e questo andrebbe evitato. Potrebbe pertanto accadere, in particolare, che il figlio sia l'unico membro della famiglia a portare il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori, quando entrambi i genitori formerebbero un doppio cognome con i loro cognomi attuali.

Delle tre varianti proposte per il cognome di affinità, hanno raccolto all'incirca lo stesso numero di pareri favorevoli la variante 1­ secondo la quale nel documento di identità dovrebbe figurare soltanto il
cognome ufficiale ­ e la variante 3 ­ che proponeva di conservare l'attuale disciplinamento del cognome di affinità basato sulla consuetudine. La variante 2, circa la possibilità di indicare nel documento di identità esclusivamente il cognome ufficiale, lasciando tuttavia la libertà di riportare i cognomi di affinità già presenti nei documenti di identità anche nei nuovi documenti di identità, è quella che ha raccolto meno consensi.

39 40

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, 12.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, 14 segg.

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3.2

Valutazione dei risultati della consultazione e modifica del progetto preliminare

La procedura di consultazione ha confermato chiaramente la posizione della Commissione secondo cui la possibilità di portare un doppio cognome in caso di matrimonio risponde a un'esigenza molto sentita dai fidanzati. La Commissione constata inoltre che, secondo il progetto preliminare oggetto della procedura di consultazione, la soluzione grande ha ottenuto nel complesso maggiore sostegno rispetto alla soluzione piccola. La Commissione rileva altresì che la maggioranza dei partecipanti alla consultazione auspica che nella revisione si preveda anche il disciplinamento del cognome dei figli. La Commissione è pertanto tornata sulla sua decisione iniziale e con 19 voti contro 5 ha deciso di attenersi sostanzialmente alla soluzione grande in base al progetto preliminare, ma di integrare anche il disciplinamento del cognome dei figli. In particolare, oltre ai figli di genitori coniugati, sono integrati anche i figli di genitori non uniti in matrimonio. Ne consegue che il testo di legge dovrà essere completamente riformulato. La minoranza della Commissione, anch'essa favorevole alla soluzione grande, ne auspica tuttavia l'attuazione senza il coinvolgimento dei figli.

L'introduzione del doppio cognome per i coniugi secondo la soluzione grande del progetto preliminare gode pertanto di consenso. La soluzione piccola non è più contemplata nel progetto e quindi nel presente rapporto esplicativo non si fa più alcuna distinzione tra soluzione grande e soluzione piccola.

Per quanto concerne infine il futuro del cognome di affinità, la Commissione ritiene che con l'attuale progetto questo diventi obsoleto, tanto più che il doppio cognome può essere portato con o senza trattino, a scelta. Il doppio cognome con il trattino corrisponde nell'ortografia all'attuale cognome di affinità. L'eventuale coesistenza di un cognome di affinità non ufficiale (variante 3 secondo il progetto preliminare) e di un doppio cognome ufficiale con il trattino appare irragionevole, sarebbe motivo di confusione e pregiudizievole per la certezza del diritto. In merito a questo aspetto, la Commissione propone quindi l'attuazione della variante 1 conformemente al progetto preliminare (cfr. n. 3.1, 5.3)41.

La Commissione ha inoltre deciso di abbandonare il principio del cognome da celibe o nubile in vigore, come in parte richiesto nella
procedura di consultazione. In caso di matrimonio i coniugi possono così scegliere uno dei loro attuali cognomi come cognome coniugale, anche per i figli comuni. In futuro le coppie coniugate che mantengono il proprio cognome e le coppie non coniugate potranno anche scegliere come cognome per i figli comuni il loro attuale cognome (n. 5.2.1.3).

Come già affermato, secondo il diritto vigente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del figlio sono associate al cognome (art. 271 CC). La revisione del diritto del cognome dei figli deve pertanto necessariamente anche acclarare le conseguenze dell'eventuale introduzione dei doppi cognomi sull'acquisizione del diritto di cittadinanza (n. 5.4).

41

Iniziativa parlamentare. Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio.

Rapporto esplicativo della CAG-N, 18 segg., n 4.7.

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4

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

In Germania42, Austria43, Svezia44 e Finlandia45 i coniugi possono assumere uno dei loro due cognomi come cognome coniugale. In caso contrario conservano il proprio cognome attuale. In Germania è anche possibile scegliere come cognome coniugale un cognome portato al momento del matrimonio e acquisito da uno dei coniugi con un precedente matrimonio. In Germania, Austria, Svezia e Finlandia è possibile formare un doppio cognome ufficiale: la persona il cui cognome non è stato scelto come cognome coniugale può anteporre o far seguire al proprio cognome il cognome coniugale, unito da un trattino (in Svezia e in Finlandia il trattino è facoltativo). Finora in Austria, Svezia e Finlandia si può formare un doppio cognome unico, comune ai due coniugi. Non sono invece consentiti i cognomi con più di due elementi. Se un fidanzato porta già un doppio cognome, per formare il cognome coniugale è possibile utilizzare soltanto uno dei due cognomi. In Germania, Svezia e Finlandia è possibile scegliere il cognome coniugale anche dopo il matrimonio. Nel febbraio 2021 il Bundestag tedesco ha respinto un progetto di legge che prevedeva come ulteriore possibilità di cognome coniugale un doppio cognome composto dai due cognomi da nubile e celibe, dei cognomi attuali o di una loro combinazione46. Il Governo tedesco ha tuttavia adottato di recente un progetto di legge che prevede l'introduzione del doppio cognome per i coniugi e i figli47.

Per contro, in numerosi sistemi giuridici europei il matrimonio non ha effetto sul cognome dei coniugi (principio dell'immutabilità del cognome). Si tratta di Francia48, Belgio49, Lussemburgo50, Paesi Bassi51, Spagna52, Gran Bretagna53 e Irlanda54. I coniugi hanno il diritto, in diversa misura, di utilizzare il cognome del coniuge. Non si tratta tuttavia di un cognome ufficiale.

Italia e Portogallo non possono essere classificati in questi due gruppi: in Italia55 con il matrimonio la donna assume il cognome del marito aggiungendovi il proprio cognome. Nella prassi vi è per principio il diritto, ma non l'obbligo, di portare il doppio 42 43 44 45 46

47

48 49 50 51 52 53 54 55

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 1355.

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), § 93.

Legge svedese del 17 nov. 2016 sul cognome delle persone, §§ 12, 20 e 35.

Legge finlandese del 19 dic. 2017 sul cognome, §§ 4, 5, 9, 10 segg.

Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18314 vom 01.04.2020, «Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts ­ Echte Doppelnamen für Ehepaare und Kinder». La decisione era fondata su una raccomandazione di decisione della Commissione degli affari giuridici (Drucksache 19/26605).

Comunicato stampa n. 51/2023 del Ministero federale della giustizia tedesco del 23 agosto 2023, consultabile all'indirizzo www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0823_Namensrecht.html (ultima consultazione 07.09.2023).

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), Codice civile francese, art. 225­1.

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794), Codice civile belga, art. 216.

Art. 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794).

Codice civile olandese, art. 1: 8 e 1: 9.

L'assunzione del cognome dei coniugi non è disciplinata nel Codice civile spagnolo né nella legge sullo stato civile.

Lord Mackay of Clashfern (Hrsg.), Halsbury's Laws of England (London, 2019), «Matrimonial and Civil Partnership Law», vol. 72, 73 (2019).

Civil Registration Act 2004.

Codice civile italiano, art. 143-bis.

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cognome. Il Portogallo56 non prevede il cognome coniugale unico, ogni persona può portare fino a quattro cognomi. I fidanzati conservano i loro cognomi e possono aggiungervi, a scelta, fino a due cognomi del proprio coniuge. Possono liberamente scegliere l'ordine dei cognomi che assumono dal coniuge rispetto ai propri cognomi e formare in tal modo un cognome coniugale.

A livello europeo, il diritto del cognome dei figli presenta notevoli differenze e in molti Paesi è previsto un doppio cognome per i figli. Qui di seguito sono presentati nello specifico i vari disciplinamenti.

Gran Bretagna57, Paesi Bassi58 e Irlanda59 consentono di scegliere liberamente il cognome del figlio, ma non ammettono il doppio cognome: nei Paesi Bassi i genitori possono decidere se dare al figlio il cognome coniugale del padre o quello della madre.

In caso di genitori non coniugati, il figlio riceve il cognome della madre. In Gran Bretagna60 la scelta del cognome del figlio spetta al genitore che ne notifica la nascita.

Se i genitori sono coniugati, scelgono il cognome insieme. In caso di madre non coniugata, la scelta spetta esclusivamente a quest'ultima. In assenza di un disciplinamento vincolante, è anche possibile combinare i cognomi dei genitori («meshing»); si può persino scegliere un doppio cognome per i figli secondo il diritto consuetudinario.

In Irlanda la scelta del cognome del figlio spetta al genitore che ne notifica la nascita.

Se i genitori hanno un cognome comune, al figlio viene trasmesso tale cognome. In caso contrario gli viene trasmesso il cognome del padre secondo gli usi tradizionali, in assenza di prescrizioni giuridiche vincolanti. È altresì possibile dargli un doppio cognome scelto a piacere61.

In Italia62 il figlio riceve il cognome del genitore che l'ha riconosciuto per primo; in caso di riconoscimento simultaneo, i genitori possono scegliere tra il cognome del padre e quello della madre. Il progetto di legge del 2021, teso ad abolire la preferenza per il cognome del padre, prevede che i genitori, siano essi uniti in matrimonio o meno, possano decidere liberamente di dare al figlio il cognome del padre, quello della madre o un doppio cognome composto.

In Germania63, Austria64 e Finlandia65 il figlio riceve il cognome coniugale, se i genitori ne hanno scelto uno. In caso contrario, in
Germania i genitori che detengono l'autorità parentale sul figlio danno a quest'ultimo il cognome del padre o della madre.

Se uno dei due genitori detiene l'autorità parentale esclusiva, il figlio riceve il cognome del genitore che detiene l'autorità parentale al momento della nascita. Secondo 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65

Codice civile portoghese, art. 103 e 1677.

Lord Mackay of Clashfern (ed.), Halsbury's Laws of England (London, 2017), «Children and Young Persons», vol. 9, 10 (2017).

Codice civile olandese, art. 1: 5.

Civil Registration Act 2004.

Children Act 1989; cfr. Linell, 15­16.

Civil Registration Act 2004.

Codice civile italiano, art. 262. L'art. 262 I comma pag. 2, secondo il quale se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre, è stato dichiarato anticostituzionale. Corte Costituzionale 8 nov. 2016, sentenza n. 286 del 21 dic. 2016.

§§ 1616 ff. BGB.

§ 155 ABGB.

Legge finlandese sul cognome, art. 6.

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un progetto di legge adottato di recente in Germania66, sarà possibile in futuro scegliere un doppio cognome per il figlio laddove i genitori non portino alcun cognome coniugale. Per quanto concerne l'Austria, in assenza di un cognome coniugale, il figlio riceve ex lege il cognome coniugale della madre. Il cognome del figlio può essere il cognome dell'altro genitore, una parte distinta del cognome dei genitori formato da più parti oppure un doppio cognome separato da un trattino e formato dai cognomi di entrambi i genitori, sia che i genitori siano coniugati o meno. In Finlandia, se i genitori portano cognomi diversi, il figlio riceve il cognome di uno di loro oppure un doppio cognome (con o senza trattino).

In Lussemburgo67, Svezia68, Belgio69 e Francia70 i genitori possono scegliere liberamente il cognome del figlio e in particolare possono optare per un doppio cognome composto da un cognome di ciascun genitore, nell'ordine che preferiscono. In Svezia, oltre al cognome di uno dei genitori o al doppio cognome, è possibile formare il cognome anche con il nome di uno dei genitori unito con il suffisso -son, -dotter o simile.

In assenza di una decisione dei genitori sul cognome del figlio, in Francia quest'ultimo riceve il cognome del genitore nei confronti del quale è stata determinata per prima la filiazione. Se tale determinazione è avvenuta in contemporanea, il figlio riceve il cognome del padre. In Belgio, in caso di disaccordo tra i genitori, il figlio riceve obbligatoriamente un doppio cognome formato dal cognome dei genitori in ordine alfabetico. In Lussemburgo, in caso di disaccordo tra i genitori, il figlio riceve il cognome della madre e del padre, secondo un ordine casuale.

In Spagna71 è obbligatorio il doppio cognome per i figli. Il figlio riceve rispettivamente il primo cognome coniugale di ciascun genitore nell'ordine definito dagli stessi genitori. In caso di filiazione di un solo genitore, il figlio riceve il doppio cognome di tale genitore.

In Portogallo72 il numero dei cognomi è limitato a quattro (le particelle sono escluse dal conteggio). Tali cognomi possono essere formati dai rispettivi cognomi dei genitori coniugati o non coniugati oppure dal solo cognome della madre o del padre. L'ordine dei cognomi può essere scelto liberamente. Pertanto i cognomi dei figli non corrispondono
di norma né a quello della madre né a quello del padre. In alcuni casi il figlio può anche ricevere il cognome di un antenato o una parte del cognome di quest'ultimo.

In Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio e nei Paesi Bassi il nome scelto per il primo figlio comune vale anche per i figli comuni nati successivamente. In Portogallo, Svezia, Austria e Gran Bretagna non sussiste alcun obbligo per i diversi figli dei medesimi genitori di portare lo stesso cognome oppure nello stesso ordine o ancora lo stesso numero di cognomi o le stesse particelle.

66 67 68 69 70 71 72

Comunicato stampa n. 51/2023 del Ministero federale della giustizia tedesco del 23 ago. 2023 (cfr. n. 47).

Codice civile lussemburghese, art. 57.

Legge svedese sul cognome, § 4.

Codice civile belga, art. 335 § 1 cpv. 2.

Codice civile francese, art. 311­21.

Codice civile spagnolo, art. 109.

Art. 1875 cpv. 1 e 2 CC, art. 103 CC; attribuzione dei cognomi di antenati in assenza dei cognomi legali di un genitore, cfr. art. 103 cpv. 2 lett. e CRC.

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5

Punti essenziali del progetto

5.1

Principi

L'iniziativa parlamentare 17.523 chiede di reintrodurre il doppio cognome matrimoniale abolito con l'ultima revisione. A differenza del disciplinamento in vigore prima del 2013, si intende dare la possibilità, non soltanto a uno, ma a entrambi i fidanzati, di formare un doppio cognome in caso di matrimonio. Inoltre si intende dare questa possibilità anche i figli, indipendentemente dal fatto che i genitori stessi portino o meno un doppio cognome e dal fatto che siano o meno uniti in matrimonio.

Lo scopo della soluzione proposta di seguito è integrare il diritto vigente con un disciplinamento in tal senso, senza con ciò mettere in discussione sostanzialmente i principi che stanno alla base dell'attuale diritto del cognome: -

Il progetto assicura la continuità del cognome come diritto della personalità.

Il cognome non ha per contro lo scopo di informare sullo stato civile del suo titolare. Per questa ragione per formare un doppio cognome è necessario che i due cognomi siano differenti, almeno nell'ortografia (ad es. Meier e Maier o Ray e Rey)73.

-

La formazione di un doppio cognome per i coniugi e i loro figli è consentita sia in caso di mantenimento del cognome sia in caso di formazione di un cognome coniugale.

-

Il progetto conserva il principio dell'immutabilità del cognome di nascita. Se da fidanzati non rilasciano alcuna dichiarazione, i coniugi conservano automaticamente il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC).

-

La dichiarazione di voler portare un doppio cognome deve essere presentata per scritto all'ufficiale dello stato civile. I particolari della rispettiva procedura sono previsti nell'ordinanza sullo stato civile (OSC) andrà adeguata in tal senso dopo l'adozione del presente progetto.

-

Il cognome del figlio di genitori non coniugati si basa in linea di principio sulla titolarità dell'autorità parentale, ma può anche essere un doppio cognome formato dal cognome di entrambi i genitori.

-

Il doppio cognome è composto al massimo da due cognomi (come previsto dal diritto anteriore al 2013).

-

Coloro che desiderano portare esclusivamente uno dei cognomi del proprio doppio cognome ufficiale devono inevitabilmente procedere al cambiamento del nome secondo l'articolo 30 CC. È fatta salva la possibilità di riprendere il cognome da celibe o nubile (art. 119 e 30a CC, art. 8a titolo finale CC e art. 30a LUD).

Il progetto abolisce il principio secondo cui è possibile trasmettere al figlio comune il cognome da celibe o nubile di uno soltanto dei fidanzati74. Conservare il cosiddetto 73 74

HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 20.

Cfr. 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità.

Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 373.

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principio del cognome da celibe o nubile, introducendo al contempo il doppio cognome, limiterebbe in modo sproporzionato i coniugi e i genitori nella scelta del cognome e potrebbe far sì che genitori e figli portino cognomi diversi, senza che questo rifletta le loro volontà (cfr. esempio al n. 5.2.1.3).

La revisione proposta consente per la prima volta a una persona coniugata di portare come cognome ufficiale un doppio cognome con trattino. Il cognome di affinità non ufficiale diventa pertanto obsoleto, cosicché le rispettive disposizioni legislative possono essere abrogate (n. 5.3).

Il doppio cognome non ha alcun effetto sul diritto di cittadinanza dei coniugi. Per i figli la questione è diversa, in quanto questi ottengono i diritti di cittadinanza associati al doppio cognome (n. 5.4).

5.2

Doppio cognome per coniugi e figli

5.2.1

Doppio cognome per coniugi

5.2.1.1

Considerazioni generali

Con il ripristino del regime del cognome vigente fino al 2013 verrebbe realizzato quando chiesto nell'iniziativa parlamentare 17.523. È apparso tuttavia evidente che oggi un simile disciplinamento non sarebbe più al passo con i tempi e non raccoglierebbe neanche la maggioranza dei consensi. Ciò è confermato dai numerosi riscontri pervenuti durante la procedura di consultazione, chiaramente contrari a tale soluzione75. La motivazione addotta è che il ritorno al tale regime consentirebbe di portare il doppio cognome soltanto al coniuge il cui cognome da celibe o nubile al momento del matrimonio non diventa il cognome coniugale. Una soluzione moderna dovrebbe dare la possibilità a entrambi i coniugi di scegliere individualmente di portare il doppio cognome, con o senza trattino, indipendentemente dal fatto che formino un cognome coniugale o che conservino il rispettivo cognome attuale. Il che consentirebbe inoltre di disciplinare in una legge in senso formale il cognome di affinità, finora non riconosciuto come cognome ufficiale (cfr. n. 5.3)76.

Esempio: in futuro i coniugi Weber e Blanc potranno chiamarsi rispettivamente Weber Blanc, Blanc Weber oppure Weber-Blanc o Blanc-Weber.

Un simile disciplinamento consentirebbe altresì ai fidanzati di esprimere il loro legame nel cognome, senza dover obbligatoriamente formare un cognome coniugale e dare così la priorità a uno dei cognomi. Tuttavia ai fidanzati dovrebbe anche essere concessa la possibilità di formare un doppio cognome con il cognome coniugale oppure di dichiarare come cognome coniugale lo stesso doppio cognome. A differenza di quanto avveniva con il regime vigente fino al 2013, nella scelta del cognome coniugale, anche il fidanzato o la fidanzata il cui cognome viene dichiarato cognome 75 76

Cfr. 17.523. Iniziativa parlamentare. Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio. Rapporto esplicativo della CAG-N, pag. 11­12, n 4.2.

Alla luce di quanto precede è stata abbandonata la «soluzione piccola» prevista dal progetto preliminare. Il presente progetto prevede ora unicamente la soluzione grande secondo il progetto preliminare.

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coniugale deve poter portare il doppio cognome. Dato che il cognome coniugale è sempre collocato al primo posto del doppio cognome, e non al secondo, se entrambi i coniugi si decidono a favore del doppio cognome, devono portare un doppio cognome identico: nel caso in cui si opti per questa identità comune secondo il diritto del cognome, occorrerà anzitutto decidere quale cognome figura al primo posto nel doppio cognome.

Esempio: se i futuri coniugi Weber e Blanc scelgono il cognome Weber come cognome coniugale, entrambi possono dichiarare di portare il doppio cognome Weber Blanc o Weber-Blanc.

Il doppio cognome è composto da due cognomi. Per questo chi porta già un doppio cognome al momento del matrimonio ­ sia per via di un precedente matrimonio sia definito dai genitori alla nascita conformemente al presente progetto (cfr. n. 5.2.2) ­ deve decidersi per l'uno o per l'altro per poter formare con questo un nuovo doppio cognome (matrimoniale o composto)77. Per i doppi cognomi di derivazione storica (ad es. «Conti Rossini», «Rudolf von Rohr», «Jacot-Guillarmod», «Glutz von Blotzheim») è prevista un'eccezione: questi cosiddetti veri doppi cognomi diventano parte integrante del nuovo doppio cognome.

5.2.1.2

Possibilità contemplate dal diritto del cognome in caso di matrimonio

Secondo la revisione proposta, al momento del matrimonio i fidanzati possono scegliere tra due opzioni in materia di diritto del cognome: Possibilità 1: al momento del matrimonio i fidanzati conservano il proprio cognome.

Ciascuno di essi può dichiarare singolarmente di voler portare il doppio cognome, aggiungendo il proprio cognome al cognome dell'altro. La possibilità 1 è pensata per i fidanzati che ritengono prioritario preservare l'attuale identità, ma al tempo stesso non desiderano rinunciare al legame del cognome a livello reciproco e nei confronti dei figli comuni (per i figli cfr. n. 5.2.2.1).

Esempio: al momento del matrimonio i coniugi Weber e Blanc conservano il proprio cognome. Ciascuno di essi può dichiarare, indipendentemente dall'altro, di voler portare il doppio cognome. Pertanto Weber si chiamerà soltanto Weber oppure Weber Blanc o Weber-Blanc e dopo il matrimonio Blanc si chiamerà Blanc oppure Blanc Weber o Blanc-Weber.

Se la fidanzata o il fidanzato al momento del matrimonio porta già un doppio cognome, per formare il nuovo doppio cognome dei coniugi può essere utilizzato esclusivamente uno di questi cognomi.

Esempio: al momento del matrimonio i coniugi Weber Rossi e Blanc conservano il loro cognome attuale. Soltanto Blanc desidera portare il doppio cognome e quindi può far aggiungere Weber o Rossi. Dopo il matrimonio Blanc si chiamerà Blanc Weber o Blanc Rossi (con o senza trattino) in base alla sua scelta. Variante: se anche 77

Cfr. 17.523. Iniziativa parlamentare. Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio. Rapporto esplicativo della CAG-N, pag. 11­12, n 4.2.

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Weber Rossi vorrà portare il doppio cognome con il cognome Blanc, Weber Rossi dovrà optare per uno dei due cognomi (Weber o Rossi). Dopo il matrimonio Weber Rossi si chiamerà quindi Weber Blanc o Rossi Blanc. Per quanto concerne i cognomi dei figli comuni, consultare il numero 5.2.2.1.

Possibilità 2: i fidanzati scelgono un cognome coniugale. Per formare il doppio cognome possono scegliere tra due varianti: con la variante 1 dichiarano quale cognome coniugale uno dei loro cognomi. In tal caso entrambi i fidanzati possono dichiarare singolarmente di voler aggiungere al cognome coniugale il cognome dell'altro o dell'altra.

Esempio: se i fidanzati Weber e Blanc scelgono il cognome Weber come cognome coniugale, entrambi possono dichiarare singolarmente di portare il doppio cognome Weber Blanc o Weber-Blanc. Dopo il matrimonio la fidanzata o il fidanzato può dunque portare il doppio cognome Weber Blanc, mentre l'altro o l'altra porta soltanto il cognome coniugale Weber o il doppio cognome Weber Blanc o Weber-Blanc (con il trattino).

Se il fidanzato o la fidanzata al momento del matrimonio porta già un doppio cognome, tale cognome (in quanto cognome attuale; cfr. n. 2.3.1) può essere dichiarato cognome coniugale. In tal caso non è inoltre più possibile aggiungere il cognome dell'altro al (doppio) cognome coniugale, in quanto il doppio cognome può essere composto al massimo da due cognomi. Questa regola favorisce l'ordine e la chiarezza.

Per i cosiddetti «veri» doppi cognomi ossia doppi cognomi di derivazione storica (cfr.

n. 5.2.1.1 in fine) è prevista un'eccezione.

Esempio: i coniugi Weber Rossi e Blanc scelgono il doppio cognome Weber Rossi come cognome coniugale. Il cognome Blanc non vi può più essere aggiunto.

Con la variante 2 della possibilità 2 i fidanzati possono dichiarare come cognome coniugale un doppio cognome formato dagli attuali cognomi di entrambi.

Esempio: i coniugi Weber e Blanc scelgono il cognome Weber Blanc, Weber-Blanc, Blanc Weber o Blanc-Weber come cognome coniugale. Entrambi i coniugi portano lo stesso cognome coniugale. Non è possibile che uno solo dei coniugi porti un doppio cognome e l'altro no. Il doppio cognome coniugale sarà portato anche dai figli comuni (cfr. n. 5.2.2.1).

Anche in questo caso il doppio cognome coniugale può essere formato soltanto da due cognomi dei fidanzati (n. 5.2.1.1).

5.2.1.3

Abbandono del principio del cognome da celibe o nubile

La revisione proposta abbandona il principio del cognome da celibe o nubile. Contrariamente al diritto vigente, d'ora in poi il cognome coniugale non dovrà più corrispondere al cognome da celibe o nubile di uno dei coniugi (art. 160 cpv. 2 CC). Allo stesso modo il cognome dei figli della coppia non dovrà più corrispondere al cognome da celibe o nubile di uno dei genitori (art. 160 cpv. 3 CC o art. 270 cpv. 1 e 2 CC; cfr.

n. 5.2.2.1). In concreto ciò vuol dire che il cognome (acquisito da un matrimonio o 24 / 58

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un'unione domestica precedente) portato da uno dei fidanzati fino a prima del matrimonio può essere trasmesso all'altro dei fidanzati e ai figli comuni. Tale concetto non è nuovo ed era infatti applicato già prima che entrasse in vigore la revisione del diritto del cognome nel 201178.

Anche l'attuale progetto prevede la possibilità, prima del matrimonio, di riprendere il proprio cognome da celibe o nubile per portarlo dopo il matrimonio, anziché il «cognome portato fino a quel momento», o di trasmetterlo al coniuge e ai figli. Se uno dei fidanzati ha acquisito l'attuale cognome da un matrimonio o da un'unione domestica precedente, prima di contrarre matrimonio può riprendere il proprio cognome da celibe o nubile ­ mediante una dichiarazione secondo l'articolo 30a o 119 CC oppure l'articolo 30a LUD ­ e quindi formare con questo un doppio cognome. Tale dichiarazione può essere rilasciata in qualsiasi momento, vale a dire anche durante la procedura preparatoria del matrimonio79. In quest'ultimo caso, non viene riscosso alcun emolumento supplementare.

Esempio: i coniugi Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc possono scegliere come cognome coniugale il cognome Weber, Blanc o il doppio cognome Weber Blanc o Blanc Weber (in entrambi i casi anche con il trattino). Se Weber, prima del matrimonio con Blanc, riprende il cognome da celibe Rossi (art. 119 CC), i coniugi possono scegliere come cognome coniugale i seguenti cognomi: Rossi, Blanc, Rossi Blanc o Blanc Rossi (in entrambi in casi anche con il trattino).

L'abbandono del principio del cognome da celibe o nubile consente di soddisfare meglio le esigenze delle forme di famiglia alternative (in particolare le famiglie allargate), di quanto sia possibile secondo il diritto vigente, in base al quale il figlio riceve obbligatoriamente il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori.

Esempio: i coniugi Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc (cognome da nubile Meier) hanno entrambi un figlio dal primo matrimonio con il cognome Weber o Blanc.

Secondo il nuovo diritto, i figli comuni di Weber e Blanc ricevono il cognome Weber o Blanc. Diversa è la situazione in base al diritto vigente, secondo cui i figli ricevono obbligatoriamente il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori, quindi Rossi o Meier, e i fidanzati dovrebbero, prima del matrimonio,
riprendere i rispettivi cognomi da nubile o celibe secondo l'articolo 119 o 30a CC per formare un legame del cognome con il figlio comune. Se riprendessero il cognome da celibe o nubile, i fidanzati perderebbero tuttavia il legame del cognome con i figli avuti dal primo matrimonio.

5.2.1.4

Riepilogo dei principi fondamentali e delle modalità

La soluzione proposta amplia le opzioni disponibili per la scelta del cognome rispetto al diritto vigente. I principi fondamentali sono i seguenti: ciascuno dei fidanzati conserva il proprio cognome oppure si definisce un cognome coniugale. In entrambi i casi i fidanzati possono formare un doppio cognome. Ciò vuol dire che al momento del 78

79

GRAF-GAISER, 252, 254, con rimando al prot. CAG-N, sottocommissione cognome e cittadinanza del 10.2.2006, 6; cfr. 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 378, n. 5.2.1.

GRAF-GAISER, 275 segg.

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matrimonio i fidanzati hanno a disposizione non più soltanto due opzioni, bensì tre opzioni del diritto del cognome. I fidanzati godono in tal senso di una grande libertà di scelta, non solo per il fatto che il doppio cognome non è più vincolante per entrambi, ma anche circa la formazione del doppio cognome, per il quale possono scegliere tra diverse combinazioni. I fidanzati possono inoltre creare un legame del cognome con i figli. Tale possibilità, secondo il nuovo diritto, vale anche per i figli avuti da un precedente matrimonio nonché per fratellastri e sorellastre (cfr. n. 5.2.1.3 in fine).

Esempio: Weber (nome da celibe Rossi; figlio del primo matrimonio: Weber) conserva l'attuale cognome (ossia Weber), per mantenere il legame del cognome con il figlio del primo matrimonio. Blanc (nome da nubile Meier) conserva il cognome attuale. Entrambi i coniugi formano un doppio cognome, posponendo al proprio cognome il cognome dell'altro. Dopo il matrimonio il loro cognome sarà Weber Blanc e Blanc Weber. Al figlio comune la coppia assegna il cognome Weber, che quindi si chiama come il fratellastro, ossia il figlio avuto da Weber nel primo matrimonio. Con il loro doppio cognome i coniugi possono esprimere nel cognome il legame tra di loro e con entrambi i figli (quello del precedente matrimonio e quello del matrimonio attuale). La revisione proposta consentirebbe inoltre di scegliere il cognome Weber come cognome coniugale. Pertanto, dopo il matrimonio, i coniugi e il figlio comune si chiamerebbero Weber, come il figlio avuto da Weber nel primo matrimonio. Sarebbe altresì possibile per il figlio nato dal matrimonio tra Weber e Blanc assumere un doppio cognome (cfr. n. 5.2.2.1).

Le modalità per la formazione del doppio cognome in caso di matrimonio si possono quindi riassumere come illustrato di seguito: ­

Il doppio cognome della coppia consiste nei due attuali cognomi dei fidanzati o nel cognome coniugale e nell'attuale cognome del fidanzato o della fidanzata oppure nell'attuale doppio cognome di uno dei due fidanzati. In quest'ultima ipotesi, si ricorda che l'attuale cognome di uno dei due fidanzati può anche essere un doppio cognome (assunto alla nascita o acquisito da un precedente matrimonio). Al momento del matrimonio tale doppio cognome può essere dichiarato (doppio) cognome coniugale (cfr. n. 5.2.1.2).

Mediante una dichiarazione secondo l'articolo 119 o 30a CC o l'articolo 30a LUD, da rilasciarsi prima di contrarre matrimonio, i fidanzati possono inoltre riprendere il rispettivo cognome da celibe o nubile e formare con questo un doppio cognome.

Tale soluzione è quella che offre le maggiori possibilità di scelta ai fidanzati, in quanto il doppio cognome può consistere sia nel cognome da celibe o nubile dei fidanzati sia nel cognome acquisito da un precedente matrimonio.

Esempio: i coniugi Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc possono chiamarsi Weber Blanc o Blanc Weber (a scelta anche con il trattino), se al momento del matrimonio conservano i rispettivi cognomi (si veda però anche la variante). Se formano un cognome coniugale, i due coniugi possono chiamarsi a scelta in base al cognome coniugale: variante con il cognome coniugale Weber: Weber, Weber Blanc o WeberBlanc; variante il cognome coniugale Blanc: Blanc, Blanc Weber o Blanc-Weber. Il figlio comune si chiamerebbe Weber o Blanc. Stando al presente progetto, sarebbe quindi possibile per il figlio portare un doppio cognome (cfr. n. 5.2.2.1).

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Variante: se i coniugi Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc conservano i loro cognomi per formare con essi un doppio cognome e Weber riprende il cognome da celibe Rossi (art. 119 o 30a CC o art. 30a LUD), dopo il matrimonio il loro cognome è Rossi Blanc o Rossi-Blanc oppure Blanc Rossi o Blanc-Rossi (art. 160 cpv. 2 P-CC).

Il figlio comune si chiamerebbe Rossi o Blanc. Stando al presente progetto, sarebbe quindi possibile per il figlio portare un doppio cognome (cfr. n. 5.2.2.1).

­

Il doppio cognome è formato aggiungendo (non anteponendo) al proprio cognome attuale (art. 160 cpv. 2 o art. 160b cpv. 2 P-CC) il cognome attuale del fidanzato o della fidanzata. Anche il doppio cognome portato prima del matrimonio da uno dei fidanzati può essere dichiarato cognome coniugale (art. 160b cpv. 1 P-CC: «uno dei loro cognomi»). Se i coniugi conservano il proprio cognome, i loro doppi cognomi differiscono per l'ordine di apparizione delle parti che li compongono. Al contrario, sono identici i doppi cognomi dei coniugi che decidono di formare un cognome coniugale, posto che entrambi abbiano optato per il doppio cognome (n. 5.2.1.2).

­

Ciascuno fidanzato può rilasciare la dichiarazione individualmente. Può dunque accadere che un solo coniuge porti un doppio cognome. Il consenso dell'altro non è necessario. È inoltre possibile che un coniuge porti il doppio cognome unito da un trattino e l'altro senza. Fa eccezione il caso in cui i fidanzati dichiarano come cognome coniugale un doppio cognome, che quindi definiscono e portano congiuntamente.

­

Se uno dei fidanzati porta già un doppio cognome, soltanto uno dei cognomi può far parte del nuovo doppio cognome assunto dopo il matrimonio. Contrariamente al disciplinamento in vigore prima del 1° gennaio 2013, come doppio cognome è dunque possibile utilizzare non soltanto il primo cognome, bensì a scelta anche il secondo cognome del doppio cognome utilizzato finora.

Fanno eccezione i veri doppi cognomi che possono essere utilizzati in blocco per formare un nuovo doppio cognome matrimoniale (cfr. n. 5.2.1.1 in fine).

5.2.2

Doppio cognome per i figli

Con la revisione proposta si intende offrire la possibilità di formare un doppio cognome sia ai figli di genitori coniugati (n. 5.2.2.1) sia a quelli di genitori non coniugati (n. 5.2.2.2). Qui di seguito è presentato nello specifico il disciplinamento proposto.

5.2.2.1

Figli di genitori coniugati

I principi vigenti in materia di determinazione del cognome per i figli di genitori coniugati restano sostanzialmente invariati: il figlio di genitori uniti in matrimonio assume alla nascita il cognome coniugale dei genitori (art. 270 cpv. 3 CC o art. 270 cpv. 4 del progetto di atto normativo [P-CC]) oppure il cognome che i genitori hanno definito insieme al momento del matrimonio per i loro figli comuni (art. 270 cpv. 1 CC o art. 270 cpv. 1 in combinato disposto con art. 160a P-CC). Lo stesso vale se i 27 / 58

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genitori si sposano solo dopo la nascita del figlio: in tal caso possono cambiare il cognome del figlio80. Contrariamente al diritto vigente, d'ora in poi il cognome dei figli non dovrà più essere obbligatoriamente quello da celibe o nubile di uno dei genitori (cfr. n. 5.2.1.3)81. Se al momento del matrimonio uno dei due genitori non porta più il suo cognome da celibe o nubile, secondo il presente progetto tale cognome non può più essere scelto come cognome del figlio, salvo qualora il genitore in questione riprenda tale cognome da celibe o nubile prima del matrimonio (art. 119 o 30a CC).

La novità fondamentale della revisione proposta riguarda la possibilità per i fidanzati di dare un doppio cognome ai loro figli comuni in caso di matrimonio. Al momento della determinazione del cognome dei figli, bisogna distinguere, come già avviene (e analogamente a quanto esposto per il doppio cognome dei coniugi), tra fidanzati che conservano il proprio cognome e sposi che scelgono di portare un cognome coniugale (cfr. n. 5.2.1.2).

­

Se i genitori al momento del matrimonio conservano il proprio cognome, possono trasmettere ai figli uno dei loro cognomi attuali (tale cognome può essere anche il doppio cognome di uno dei genitori e questa è una delle novità del progetto) oppure un doppio cognome formato dai loro due cognomi attuali (art. 270 cpv. 1 in combinato disposto con 160a P-CC). Queste due opzioni sussistono indipendentemente dal fatto che i genitori stessi portino o meno un doppio cognome.

I genitori coniugati decidono di comune accordo il cognome del figlio, l'ordine dei cognomi nel doppio cognome dei figli e se i cognomi che formano il doppio cognome sono uniti o meno da un trattino82. In caso di disaccordo tra i genitori, la legge tace. Come già previsto dal diritto vigente, in questo caso l'autorità di protezione dei minori è tenuta a intervenire per giungere a una soluzione condivisa, nonché assegnare un cognome al figlio, quale misura di protezione del minore, ai sensi dell'articolo 307 e seguenti CC, qualora non si giunga a un accordo. In tali circostanze parrebbe logico, in applicazione del principio di parità dei diritti dei genitori, che al figlio fosse assegnato un doppio cognome formato dai cognomi dei genitori, fermo restando che quello della madre precede l'altro83. Esiste il principio secondo cui tutti i figli che sono fratelli e sorelle portano lo stesso cognome, determinato al momento del matrimonio dei genitori o attraverso la determinazione del cognome secondo l'articolo 270 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 160 capo-

80 81

82

83

GRAF-GAISER, 267.

Sotto tale profilo la revisione proposta differisce dal disciplinamento vigente, in base al quale il figlio riceve obbligatoriamente il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori, anche se nessuno dei due genitori porta più tale cognome da celibe o nubile; cfr. n. 2.3.1.

Se il figlio riceve il doppio cognome di uno dei genitori, non è possibile invertire l'ordine dei cognomi che lo compongono oppure mettere o meno il trattino. Il cognome del figlio viene iscritto nel registro dello stato civile così come vi figura già per il rispettivo genitore.

Cfr. 03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità.

Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 380 (già in occasione della revisione del 2011 entrata in vigore nel 2013, una minoranza proponeva che in caso di disaccordo dei genitori, il figlio ricevesse un doppio cognome, fermo restando che il cognome della madre precede quello del padre).

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verso 3 CC o l'articolo 270 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 160a P-CC84. Tale principio vale anche in caso di matrimonio contratto a posteriori di genitori non coniugati. È fatto salvo l'articolo 160 capoverso 3 CC o l'articolo 160a capoverso 3 P-CC, secondo cui l'ufficiale dello stato civile può liberare i fidanzati dall'obbligo di determinare il cognome dei figli.

Alla luce di quanto precede non è possibile in linea di principio che un figlio porti un doppio cognome diverso da quello del proprio fratello o della propria sorella. Il progetto esclude anche la possibilità di doppi cognomi diversi tra figli che sono fratelli e sorelle. In opposizione a tale principio, può accadere che fratelli e sorelle portino cognomi diversi, in particolare se il figlio di 12 anni nega il proprio consenso al cambiamento del cognome conseguente al matrimonio a posteriori dei genitori (art. 270b CC).

­

Se i genitori coniugati portano un cognome coniugale, i figli assumono automaticamente tale cognome (art. 270 cpv. 4 in combinato disposto con art. 160b P-CC). In questo caso occorre tenere presente che è possibile formare un doppio cognome per i figli, composto dai cognomi di entrambi i genitori, soltanto se questi ultimi dichiarano tale doppio cognome quale cognome coniugale al momento del matrimonio. Di conseguenza tutti i membri della famiglia portano lo stesso cognome coniugale o doppio cognome coniugale. Non è dunque possibile che soltanto i figli portino un doppio cognome85.

Se i coniugi desiderano portare un doppio cognome, ma non darlo anche ai figli, devono optare per la possibilità 2 della variante 1 sulle «possibilità contemplate dal diritto del cognome in caso di matrimonio» (cfr. n. 5.2.1.2). Ciò vuol dire che scelgono uno dei loro cognomi attuali come cognome coniugale (portato anche dai figli) e lo aggiungono al cognome attuale dell'altro coniuge.

L'esempio che segue illustra le possibilità summenzionate di cui dispongono i genitori coniugati nella scelta del cognome: Esempio: per il cognome dei figli, Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc al momento del matrimonio hanno le possibilità previste dal diritto del cognome (cfr. in proposito anche n. 5.2.1.2) illustrate di seguito.

Possibilità 1: i fidanzati conservano i rispettivi cognomi (attuali). Per i loro figli possono scegliere il cognome Weber, Blanc, Weber Blanc o Blanc Weber (doppi cognomi con o senza trattino).

Possibilità 2: i fidanzati scelgono il cognome Weber o Blanc oppure il doppio cognome Weber Blanc o Blanc Weber (doppio cognome con o senza trattino) come cognome coniugale. Questo nome è assunto anche dai figli.

Possibilità 3: prima del matrimonio Weber rilascia una dichiarazione secondo l'articolo 119 CC, nella quale afferma di voler riprendere il cognome da celibe Rossi. Di conseguenza i coniugi possono conservare i propri cognomi e assegnare ai figli i co-

84 85

GRAF-GAISER, 262 segg. con rimando al prot. CAG-N, sottocommissione cognome e cittadinanza del 12.05.2006, 1 segg.

Se al momento del matrimonio uno dei due genitori porta un doppio cognome e i coniugi dichiarano tale doppio cognome quale cognome coniugale, anche il figlio assume tale cognome (cfr. n. 5.2.1.2., variante 1, scelta del cognome coniugale da parte dei coniugi).

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gnomi Rossi, Blanc, Rossi Blanc o Blanc Rossi oppure dichiarare uno di tali cognomi quale cognome coniugale coniugale. Questo nome è assunto anche dai figli.

Se uno dei due genitori al momento del matrimonio porta già un doppio cognome, allora soltanto uno dei due cognomi può essere utilizzato per il doppio cognome del figlio o il (doppio) cognome coniugale composto dai cognomi dei due genitori.

Quanto illustrato per i coniugi vale per analogia anche per i figli (cfr. n. 5.2.1.2).

Esempio: al momento del matrimonio i fidanzati Weber Rossi e Blanc conservano il loro cognome attuale (senza formare un doppio cognome). Come cognome dei figli può essere scelto il cognome attuale di uno dei due genitori oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori: Weber Rossi, Blanc, Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc o Blanc Rossi (rispettivamente con o senza trattino).

I cognomi Weber o Rossi non possono essere scelti singolarmente come cognome dei figli, in quanto costituiscono insieme il cognome attuale. I figli si chiamano come uno dei due genitori (prima del matrimonio) oppure portano un doppio cognome composto dai cognomi dei due genitori.

Variante: se anche Weber Rossi desidera portare un doppio cognome, allora deve scegliere uno dei due cognomi (Weber o Rossi). Se Weber Rossi sceglie il cognome Weber o il doppio cognome Weber Blanc, dopo il matrimonio Blanc può comunque chiamarsi ancora Blanc Rossi. Per quanto riguarda i figli, come nell'esempio iniziale le possibilità di scelta sono le seguenti: Weber Rossi, Blanc, Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc o Blanc Rossi (rispettivamente con o senza trattino). Se il cognome Rossi è stato acquisito da un precedente matrimonio, prima del matrimonio con Blanc, Weber Rossi può rilasciare una dichiarazione secondo l'articolo 119 CC nella quale afferma di voler riprendere il suo cognome (Weber) da celibe. Di conseguenza il cognome Rossi scompare dal cognome dei coniugi e dei figli. I coniugi e i figli possono pertanto chiamarsi: Weber, Blanc, Weber Blanc o Blanc Weber (in entrambi i casi anche con il trattino).

In caso di matrimonio a posteriori di genitori non coniugati, bisogna attenersi all'articolo 270 CC, secondo cui ogni cambiamento del cognome del figlio presuppone il consenso di quest'ultimo, se ha compiuto il dodicesimo anno di età.
Esempio: Weber e Blanc desiderano sposarsi. I loro figli ­ Anna (16 anni) e Tim (9 anni) ­ si chiamano dalla nascita Weber (art. 270a cpv. 1 CC). I fidanzati scelgono il doppio cognome Weber Blanc come cognome coniugale (art. 160b cpv. 3 P-CC).

Al momento del matrimonio dei genitori Tim riceve automaticamente il cognome coniugale Weber Blanc (art. 270 cpv. 4 P-CC). Anna nega il suo consenso al cambiamento del cognome (art. 270b CC) e quindi continuerà a chiamarsi Weber anche dopo il matrimonio dei genitori, mentre i genitori e Tim, da quel momento in poi, porteranno il doppio cognome Weber Blanc.

Sulla base del diritto transitorio, il progetto permette di formare a posteriori un doppio cognome per i figli nati prima dell'entrata in vigore della revisione proposta (cfr.

n. 5.6.2.2).

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L'articolo 270 P-CC si applica per analogia all'adozione del figlio (art. 267a cpv. 2 CC)86. I figli adottati assumono il cognome coniugale dei genitori (art. 270 cpv. 3 CC o art. 270 cpv. 4 P-CC) o ­ in assenza di questo ­ il cognome scelto dai genitori per il figlio (art. 270 cpv. 1 P-CC)87. A tale riguardo, secondo il presente progetto, al momento dell'adozione il figlio può anche assumere un doppio cognome composto dal cognome di entrambi i genitori.

5.2.2.2

Figli di genitori non coniugati

In linea con le modifiche proposte per i figli di genitori coniugati, il progetto prevede due importanti novità anche per i figli di genitori non uniti in matrimonio: abbandono del principio del cognome da celibe o nubile (cfr. n. 5.2.1.3) e possibilità per i figli di portare il doppio cognome, che può essere formato dai cognomi di entrambi i genitori.

Il figlio può inoltre assumere il doppio cognome (composto, cfr. n. 5.2.1.1 in fine) di uno dei genitori, che lo ha acquisito da un precedente matrimonio o alla nascita. A prescindere da quanto precede, sono fatti salvi i principi vigenti del cognome per i figli di genitori non coniugati.

In caso di figli di genitori non coniugati, il cognome del figlio è determinato in funzione della titolarità dell'autorità parentale al momento della nascita del figlio (art. 270a CC, art. 37a cpv. 2 e 3 OSC): ­

Se l'autorità parentale è detenuta da un solo genitore, il figlio riceve il cognome di tale genitore (non più il cognome da celibe o nubile; art. 270a cpv. 1 P-CC). Come anticipato, tale cognome può essere anche un doppio cognome.

Spetta esclusivamente al titolare dell'autorità parentale decidere se il figlio deve portare un doppio cognome, composto dai cognomi di entrambi i genitori. A tal fine non è richiesta l'approvazione dell'altro genitore che non detiene l'autorità parentale. In questo caso, nell'ordine del doppio cognome, quello del genitore che detiene l'autorità parentale precede il cognome dell'altro genitore.

Esempio: Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc sono i genitori non coniugati di Anna. Weber esercita l'autorità parentale esclusiva su Anna. Anna si chiama pertanto Weber, posto che Weber, al momento della nascita di Anna, non rilasci una dichiarazione in base alla quale Anna dovrebbe portare il doppio cognome Weber Blanc.

Variante: se il genitore che detiene l'autorità parentale porta il doppio cognome Weber Rossi (doppio cognome acquisito da un precedente matrimonio) e il genitore che non detiene l'autorità parentale porta il cognome Blanc, i figli assumono ex lege il doppio cognome Weber Rossi. Il genitore che detiene l'autorità parentale può dichiarare che il figlio deve portare il doppio cognome Weber Blanc o Rossi Blanc.

86 87

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 381.

PFAFFINGER, art. 267 n. 4.

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­

In caso di autorità parentale congiunta i genitori decidono insieme quale dei loro cognomi deve portare il figlio (art. 270a cpv. 2 P-CC). Può trattarsi in particolare del cognome da celibe o nubile o di un cognome (o doppio cognome) acquisito da un precedente matrimonio del genitore in questione, come pure di un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori. Il doppio cognome del figlio formato dal cognome di entrambi i genitori segue l'ordine stabilito dai genitori88. In caso di disaccordo tra i genitori sul cognome del figlio, decide l'autorità di protezione dei minori (cfr. n. 5.2.2.1).

Esempio: Weber e Blanc non sono coniugati ed esercitano l'autorità parentale congiunta sui loro figli Anna e Tim. I figli possono chiamarsi Weber, Blanc, Weber Blanc o Blanc Weber (rispettivamente con o senza trattino).

La definizione del cognome alla nascita del figlio avviene mediante una dichiarazione scritta dei genitori che detengono l'autorità parentale congiunta oppure del genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva. La scelta del cognome del primo figlio vale anche per tutti i figli successivi o figli che sono fratelli e sorelle nati in seguito (cfr.

n. 5.6.2.1 sul diritto transitorio)89.

Questo disciplinamento prevede le seguenti eccezioni: in caso di matrimonio a posteriori dei genitori, è possibile definire nuovamente il cognome dei figli (cfr. art. 160 cpv. 2 CC o 160a cpv. 1 P-CC), anche riprendendo il cognome scelto per il primo figlio. Questo vale non solo quando i genitori scelgono un cognome coniugale al momento del matrimonio ­ che comporta automaticamente il cambiamento del cognome dei figli, se il cognome coniugale è diverso dal cognome del figlio ­ ma anche quando i genitori conservano i propri cognomi in caso di matrimonio. Ciò vuol dire che i genitori possono cambiare il cognome dei propri figli, modificandolo dal cognome di uno dei genitori a quello dell'altro genitore90. Da questo punto di vista, in caso di matrimonio successivo all'entrata in vigore della revisione, i genitori possono assegnare anche un doppio cognome secondo il presente progetto ai figli minorenni nati prima dell'entrata in vigore della presente revisione (cfr. n. 5.2.2.1). Non si tratta nella fattispecie di un caso di applicazione del diritto transitorio (cfr. n. 5.6.2). Tale cambiamento del cognome necessita sempre del consenso dei figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età, conformemente all'articolo 270b CC.

Il doppio cognome del figlio consiste al massimo nei due nomi dei genitori o di uno dei genitori. Se uno dei due genitori porta già un doppio cognome, si rimanda alle considerazioni di cui al numero 5.2.2.1.

Come per i figli di genitori coniugati, in virtù del diritto transitorio previsto dal presente progetto, anche per i figli di genitori non coniugati è possibile dichiarare successivamente di voler portare un doppio cognome (cfr. n. 5.6.2.3).

88

89 90

Se il figlio riceve il doppio cognome di uno dei genitori, non è possibile invertire l'ordine dei cognomi che lo compongono oppure mettere o meno il trattino. Il cognome del figlio viene iscritto nel registro dello stato civile così come vi figura già per il rispettivo genitore.

GRAF-GAISER, 263 con rimando al prot. CAG-N, sottocommissione cognome e cittadinanza del 12.05.2006, 1 segg.

GRAF-GAISER, 267.

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In caso di adozione del figliastro in una convivenza di fatto (art. 264c CC) trova applicazione l'articolo 270a CC o l'articolo 270a P-CC. All'adozione del figliastro è dunque possibile definire di nuovo il cognome del figlio se con l'adozione del figliastro è nuovamente istituita l'autorità parentale congiunta (art. 270 cpv. 2 CC). Come cognome del figlio può anche essere scelto un doppio cognome formato dai cognomi di entrambi i genitori.

5.2.3

Proposte di soluzione respinte

Nell'ambito della soluzione presentata sono state esaminate altre proposte di soluzione che tuttavia sono state successivamente respinte: ­

Il disciplinamento del doppio cognome secondo la soluzione piccola basata sull'avamprogetto del CC, ossia il ritorno al regime vigente prima del 2013, il quale prevedeva che il doppio cognome potesse essere portato soltanto dalla persona il cui cognome da celibe o nubile non fosse stato definito come cognome coniugale. Questo doppio cognome si formerebbe anteponendo i loro attuali cognomi al cognome coniugale. La soluzione piccola prevede un disciplinamento secondo il diritto transitorio soltanto per il coniuge che ha contratto matrimonio tra il 1° gennaio 2013 e l'entrata in vigore della modifica di questa legge e che da allora porta come cognome coniugale il cognome da celibe o nubile dell'altro coniuge. Tale coniuge può dichiarare in ogni tempo dinanzi all'ufficiale dello stato civile di voler anteporre al cognome coniugale il cognome che portava prima del matrimonio.

La soluzione piccola non ha tuttavia trovato una maggioranza né nella consultazione, né in Commissione (cfr. n. 3).

­

L'introduzione di un doppio cognome solo per i coniugi (e non per i figli): stando alla soluzione grande i coniugi possono portare il doppio cognome sia se conservano i propri cognomi sia se scelgono un cognome coniugale. Nel primo caso, possono posporre al loro cognome attuale quello portato finora dal rispettivo coniuge. Se scelgono uno dei loro cognomi da nubile o celibe come cognome coniugale, possono formare un doppio cognome aggiungendo l'attuale cognome dell'altro coniuge al cognome coniugale. In entrambi i casi, è anche possibile che uno solo dei coniugi porti un doppio cognome, mentre l'altro vi rinunci.

Visti i risultati della procedura di consultazione, la Commissione è giunta alla conclusione che la revisione si debba estendere anche ai figli (cfr. n. 3.2).

­

Il cognome può essere liberamente combinato per entrambi i coniugi anteponendo o posponendo il cognome attuale o il cognome coniugale con o senza un trattino. Secondo questa variante, i doppi cognomi dei coniugi non dovrebbero corrispondere nell'ordine in cui compaiono le parti del cognome di cui si compongono. Non avrebbe pertanto importanza se hanno scelto un cognome coniugale o se hanno conservato il proprio cognome. Tale variante è stata respinta, in quanto la libera combinabilità dei cognomi porterebbe a ri-

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sultati poco chiari, che sarebbero in contrasto con il sistema attuale dei principi fondamentali del diritto del cognome in caso di matrimonio.

­

La restrizione secondo cui un doppio cognome è composto necessariamente dal cognome da celibe o nubile (e non dagli attuali cognomi) dei due fidanzati.

Questa variante limiterebbe inutilmente i fidanzati, in quanto la scelta del doppio cognome sarebbe possibile soltanto sotto forma di rinuncia agli attuali cognomi portati magari da anni. Il che obbligherebbe inoltre a rinunciare al legame del cognome con i figli non in comune nati da un precedente matrimonio. Una soluzione analoga ­ secondo la quale il cognome proprio attuale può essere usato per il doppio cognome, tuttavia soltanto il cognome da celibe o nubile dell'altro fidanzato può essere assunto nel doppio cognome ­ è stata anch'essa respinta. Ciò è in linea con la decisione di abbandonare il principio del cognome da celibe o nubile (cfr. n. 5.2.1.3).

­

La possibilità di un doppio cognome per le coppie non unite in matrimonio: è stata altresì respinta la proposta di concedere alle coppie non unite in matrimonio la possibilità di formare un doppio cognome, che pertanto anche in futuro resterà riservata alle coppie unite in matrimonio.

5.3

Cognome di affinità

Con la nuova possibilità di portare un doppio cognome con il trattino e quindi di trasformare il cognome di affinità in cognome ufficiale, viene meno in linea di principio l'esigenza di registrare nei documenti di identità un doppio cognome o un cognome di affinità non ufficiali. Se una persona vuole portare il cognome di affinità, ha la possibilità di portarlo come cognome ufficiale (doppio cognome con trattino).

Le persone che oggi hanno il cognome di affinità nel proprio documento di identità possono trasformarlo nel cognome ufficiale, rilasciando una dichiarazione sulla base del diritto transitorio di voler portare un doppio cognome.

Esempio: nel 2018 Weber e Blanc si sono uniti in matrimonio dichiarando il cognome Weber quale loro cognome coniugale. Dal matrimonio Blanc ha il cognome di affinità non ufficiale Weber-Blanc, registrato anche nei suoi documenti di identità. Secondo il presente progetto, Weber ha la possibilità prevista dal diritto transitorio di dichiarare successivamente di voler trasformare il doppio cognome Blanc-Weber in cognome ufficiale. Di conseguenza il cognome che figura nel documento di identità (precedentemente cognome di affinità) coincide con il cognome iscritto nel registro dello stato civile.

I nuovi documenti di identità contengono soltanto il (doppio) cognome ufficiale e nessun cognome di affinità non ufficiale. Ciò vuol dire che tra dieci anni, quando scadranno i documenti di identità attualmente in circolazione, in tutti tali documenti validi figurerà soltanto il (doppio) cognome ufficiale.

Va notato che, come previsto dal diritto vigente, ogni persona è ancora libera di utilizzare nei rapporti non ufficiali un cognome che non corrisponde a quello ufficiale, purché non vi sia l'intento di ingannare terze persone. Su domanda del richiedente, il

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documento di identità può riportare un nome d'arte o un nome ricevuto in seno a un ordine religioso91.

5.4

Diritto di cittadinanza

La revisione proposta non ha ripercussioni sul diritto di cittadinanza dei coniugi (cfr.

anche n. 2.4). In particolare, la dichiarazione di un coniuge di voler portare un doppio cognome non fa sì che tale coniuge ottenga la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'altro coniuge.

La situazione è diversa per i figli: l'articolo 271 capoverso 1 CC associa l'acquisizione dei diritti di attinenza cantonali e comunali del figlio al cognome che quest'ultimo acquisisce all'istituzione del vincolo di filiazione92. I figli che portano un doppio cognome ricevono quindi entrambi la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale associati ai cognomi. Il fatto peraltro che un figlio con un doppio cognome riceva due cittadinanze non è una reale novità per il sistema in vigore: se in applicazione del diritto del cognome estero il figlio riceve il cognome di entrambi i genitori, esso acquisisce già oggi la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di entrambi i genitori93. È prevista un'eccezione se il figlio porta il cognome del genitore straniero: in tal caso il figlio, ottenendo la cittadinanza svizzera, riceve la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero94.

Se la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale associati a entrambi i cognomi di un doppio cognome sono identici, l'iscrizione nel registro dello stato civile avviene una sola volta.

I documenti di identità riportano unicamente un diritto di cittadinanza o luogo d'origine. Se una persona ha più diritti di cittadinanza, deve scegliere quale luogo d'origine iscrivere nel documento di identità (art. 14 cpv. 2 ODI).

5.5

Cognome del partner registrato

Al momento di costituire un'unione domestica registrata, secondo l'articolo 12a LUD i partner dispongono per quanto riguarda il cognome delle stesse possibilità previste per i coniugi. Si noti che dopo l'entrata in vigore il 1° luglio 2022 della modifica del Codice civile del 18 dicembre 2020 («Matrimonio per tutti»), non è più possibile costituire alcuna nuova unione domestica registrata. Le unioni domestiche già registrate 91

92 93 94

Art. 2 cpv. 4 LDI, art. 14 cpv. 5 dell'ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI), RS 143.11 e art. 4a dell'ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri, RS 143.111.

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 383.

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 383.

Art. 2 cpv. 4 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera, (Legge sulla cittadinanza, LCit), RS 141.0.

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possono essere mantenute oppure convertite in matrimonio. La LUD è dunque applicabile unicamente alle unioni domestiche registrate in Svizzera prima dell'entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 (art. 1 LUD). È anche applicabile alle unioni domestiche costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione del 18 dicembre 2020 e riconosciute dal diritto svizzero. La nuova possibilità per i partner di portare un doppio cognome ufficiale si configura nel seguente modo: ­

i partner registrati possono portare un doppio cognome, esattamente come i coniugi, sulla base di una nuova disposizione transitoria (cfr. n. 5.6.1). Questa possibilità è ammessa anche se l'unione domestica è stata costituita all'estero prima del 1° luglio 2022 e in seguito riconosciuta e iscritta nel registro svizzero dello stato civile. Si crea così una nuova normativa transitoria per i figli comuni di partner registrati, per conformare il diritto del cognome dei figli di partner registrati a quello dei figli di persone unite in matrimonio al fine di consentire loro di portare un doppio cognome (cfr. n. 5.6.2).

­

Se l'unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio in virtù dell'articolo 35 LUD, trovano applicazione le disposizioni del diritto matrimoniale, che valgono anche per i figli comuni di partner precedenti.

5.6

Diritto transitorio

5.6.1

Coniugi

La possibilità di portare un doppio cognome sulla base di una dichiarazione rilasciata a un ufficiale dello stato civile deve essere riconosciuta anche ai coniugi che si sono sposati prima dell'entrata in vigore della modifica di legge qui proposta e che adempiono le condizioni legali secondo l'articolo 160 e seguenti P-CC. A tal fine occorre poi distinguere tra coniugi che al momento del matrimonio hanno conservato il proprio cognome prima dell'entrata in vigore della revisione proposta (art. 160 segg.

P-CC) e coniugi che al momento del matrimonio hanno optato per un cognome coniugale (art. 160b P-CC).

­

I coniugi che al momento del matrimonio hanno conservato ciascuno il proprio cognome secondo l'articolo 160 capoverso 1 CC, possono assumere un doppio cognome alle condizioni di cui all'articolo 160 capoversi 2, 3 e 4 P-CC. La dichiarazione può essere rilasciata dai coniugi singolarmente o congiuntamente e riguarda soltanto i coniugi che la rilasciano, ma non eventuali figli comuni (cfr. in merito ai figli il n. 5.2.2.1). Si noti che i coniugi non possono rivedere integralmente la scelta del cognome effettuata al momento del matrimonio. Ciò vuol dire che i coniugi non possono più dichiarare di voler portare come cognome coniugale il cognome portato prima del matrimonio o quello da nubile o celibe di uno dei due coniugi, formando con questo un doppio cognome.

Esempio: al momento del matrimonio nel 2022 Weber e Blanc hanno conservato i propri cognomi (art. 160 cpv. 1 CC). Dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, i coniugi dichiarano in virtù dell'articolo 8abis P-titolo

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finale CC in combinato disposto con l'articolo 160 capoverso 2 P-CC di voler portare il doppio cognome Weber Blanc o Blanc Weber.

Variante: soltanto Weber dichiara in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC di voler portare un doppio cognome secondo l'articolo 160 capoverso 2 P-CC. Blanc conserva il suo cognome.

­

I coniugi che fin dal loro matrimonio portano un cognome coniugale secondo l'articolo 160 capoverso 2 CC possono dichiarare di voler portare il doppio cognome secondo l'articolo 160b capoversi 2, 3 e 4 P-CC. La dichiarazione secondo il capoverso 2 può essere rilasciata singolarmente dai coniugi, mentre quella secondo il capoverso 3 deve essere rilasciata congiuntamente. La modifica a posteriori del cognome coniugale secondo il capoverso 3 riguarda infatti non soltanto il cognome di entrambi i coniugi, ma obbligatoriamente anche quello dei figli comuni. Per quanto concerne la formazione del cognome coniugale secondo il capoverso 3, il cognome portato prima del matrimonio dall'altro coniuge va ad aggiungersi all'attuale cognome coniugale. In particolare, tale cognome non deve essere quello da celibe o nubile del coniuge in questione (cfr. n. 5.2.1.3 sul principio del cognome da celibe o nubile). Se prima del matrimonio uno dei coniugi non portava più il suo cognome da celibe o nubile e finora non ha rilasciato alcuna dichiarazione secondo l'articolo 119 o 30a CC o l'articolo 30a LUD, nell'ambito della dichiarazione di voler portare un doppio cognome secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC non è più possibile riprendere il cognome da celibe o nubile (cfr. in merito l'esempio più avanti circa le considerazioni sull'art. 8abis P-titolo finale CC; la dichiarazione secondo l'art. 119 o 30a CC o l'art. 30a LUD deve essere rilasciata prima di un nuovo matrimonio). Non è inoltre possibile per i coniugi che portano un cognome coniugale riprendere ciascuno il rispettivo cognome portato al momento del matrimonio per formare con questo un doppio cognome secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160 capoverso 2 P-CC. È altresì esclusa la possibilità di dichiarare a posteriori di voler portare come cognome coniugale quello portato dall'altro coniuge prima del matrimonio.

Esempio: Weber e Blanc si sono sposati nel 2022 e da allora portano il cognome coniugale Weber. Nel 2025 entrerà in vigore la revisione del diritto del cognome. La signora Weber dichiara in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b capoverso 2 P-CC di voler portare il doppio cognome Weber Blanc. Il signor Weber non desidera portare il doppio cognome e non
rilascia alcuna dichiarazione.

Se entrambi i coniugi desiderano portare il doppio cognome Weber Blanc, devono entrambi rilasciare una dichiarazione secondo l'articolo 160b P-CC.

A tal fine possono procedere nei due modi seguenti: conservano il cognome coniugale Weber e lo aggiungono al cognome Blanc (cpv. 2) oppure dichiarano come doppio cognome coniugale il doppio cognome Weber Blanc (cpv. 3). La seconda soluzione è obbligatoria se gli eventuali figli comuni dei coniugi devono anch'essi portare il doppio cognome Weber Blanc (cfr. sui figli il n. 5.2.2.1). La prima soluzione si impone invece se soltanto i coniugi

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(o un solo coniuge) desiderano portare il doppio cognome, mentre per i figli non è previsto alcun doppio cognome.

Si noti che il presente progetto non ha alcun impatto sulla possibilità offerta dal diritto transitorio di riprendere il cognome da celibe o nubile secondo l'articolo 8a titolo finale CC. Tale disposizione stabilisce che il coniuge che prima della revisione della legge del 30 settembre 2011 ha cambiato il suo cognome al momento del matrimonio, può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler nuovamente portare il suo cognome da celibe o nubile. È quindi possibile combinare le dichiarazioni rilasciate sulla base del diritto transitorio secondo l'articolo 8a P-titolo finale CC e secondo l'articolo 8abis P-titolo finale.

Esempio: Weber e Blanc si sono sposati nel 2010 e da allora portano il cognome coniugale Weber. Nel 2025 entrerà in vigore la revisione del diritto del cognome. La signora Weber dichiara in virtù dell'articolo 8a titolo finale CC di voler nuovamente portare il suo cognome da nubile Blanc. La signora Weber dichiara inoltre di voler portare il doppio cognome Blanc Weber secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b capoverso 2 P-CC. Il signor Weber non desidera portare il doppio cognome e non rilascia alcuna dichiarazione benché abbia la possibilità di portare il doppio cognome Weber Blanc.

Variante: in occasione del matrimonio nel 2010 Blanc ha dichiarato di voler portare il doppio cognome Blanc Weber (doppio cognome secondo l'art. 160 cpv. 2 vCC)95. Dato che Blanc Weber porta già un doppio cognome, non occorre la dichiarazione secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC, tranne qualora Blanc Weber desideri portare d'ora in poi il doppio cognome con il trattino (Blanc-Weber). Weber può comunque dichiarare, ai sensi dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b P-CC, di voler portare il doppio cognome Weber Blanc. In tal caso i coniugi non possono portare lo stesso doppio cognome. Per quanto riguarda i figli, i coniugi possono dichiarare a posteriori che devono portare il doppio cognome Weber Blanc (cfr. n. 5.6.2.2).

I coniugi possono dichiarare per scritto, in ogni tempo, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, di voler portare un doppio cognome.

I coniugi che portano un doppio cognome secondo il diritto vigente fino al 2013, possono dichiarare in virtù del diritto transitorio di voler aggiungere un trattino.

95

Codice civile svizzero del 10.12.1907 (stato 1° gen. 2012), RS 210.

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5.6.2

Figli

5.6.2.1

Principi fondamentali

Il presente progetto prevede la possibilità di dichiarare successivamente, in virtù del diritto transitorio, di voler portare un doppio cognome non soltanto da parte dei coniugi (cfr. n. 5.6.1), ma anche per i figli minorenni di genitori coniugati e non coniugati. In entrambi i casi i genitori rilasciano la dichiarazione per conto dei loro figli minorenni. Conformemente all'articolo 270b CC, i figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età possono negare il proprio consenso al cambiamento del cognome.

In tal modo si tiene conto del carattere strettamente personale del cambiamento del cognome. Il figlio deve dare il proprio consenso personalmente (art. 37b cpv. 2 OSC).

Al momento della dichiarazione relativa al cognome rilasciata dai genitori, l'ufficiale dello stato civile deve accertare che il figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età acconsenta al cambiamento del cognome. In caso contrario, o qualora il figlio neghi esplicitamente tale consenso, non è possibile cambiare il nome del figlio96.

Per quanto concerne i figli di genitori coniugati che al momento del matrimonio hanno conservato il proprio cognome (n. 5.6.2.2) e per i figli di genitori non coniugati (n. 5.6.2.3) trova applicazione quanto segue: la dichiarazione relativa al cambiamento del cognome dei figli deve essere rilasciata per scritto dai genitori (e senza alcuna motivazione) presso l'ufficio dello stato civile. Tale dichiarazione da parte dei genitori riguarda tutti i figli minorenni. Non sarà pertanto possibile, neanche nell'ambito del diritto transitorio, rilasciare la dichiarazione per un figlio e non per l'altro. La dichiarazione per i figli sostituisce la scelta del cognome per i figli avvenuta in precedenza secondo l'articolo 160 capoverso 3 o l'articolo 270a capoverso 1 CC e viene iscritta nel registro dello stato civile. In osservanza del principio secondo cui tutti i figli di una famiglia portano lo stesso cognome,97 la dichiarazione dei genitori vale anche per fratelli e sorelle che al momento non sono ancora nati. Ciò vuol dire che se viene rilasciata una dichiarazione per i figli nati prima dell'entrata in vigore della revisione, secondo cui tali figli devono portare un doppio cognome, la scelta del cognome vale anche per i figli che nasceranno in seguito. Se un figlio nega il consenso al cambiamento del
cognome secondo l'articolo 270b CC, ciò non riguarda eventuali fratelli e sorelle (cfr. esempio al n. 5.6.2.2). Per i figli di genitori coniugati che portano un cognome coniugale, il cognome cambia automaticamente con la dichiarazione dei genitori relativa al cambiamento del cognome coniugale (cfr. art. 8abis cpv. 3 P-titolo finale CC, n. 5.2.2.1 o 5.2.2.2).

Per i figli già maggiorenni prima dell'entrata in vigore della presente revisione non è previsto alcun disciplinamento corrispondente. Non è quindi esclusa la possibilità che i figli maggiorenni si chiamino diversamente dai genitori o dai rispettivi fratelli e sorelle minorenni che si sono avvalsi della possibilità offerta dal diritto transitorio. Questa situazione può tuttavia verificarsi anche nel quadro giuridico attuale, segnatamente se i genitori di un figlio maggiorenne si uniscono in matrimonio a posteriori.

96 97

Prot. CAG-S del 24.2.2011, 12; con altre indicazioni GRAF-GAISER, 268.

CFR. GRAF-GAISER, 262 segg. con rimando al prot. CAG-N, sottocommissione cognome e cittadinanza del 12.05.2006, 1 segg.

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Per quanto concerne la dichiarazione dei genitori secondo le disposizioni transitorie bisogna fare una distinzione nello specifico tra figli di genitori coniugati (di seguito n. 5.6.2.2) e figli di genitori coniugati (di seguito n. 5.6.2.3).

5.6.2.2

Figli di genitori coniugati

Ai fini della dichiarazione di un doppio cognome per i figli minorenni occorre distinguere tra genitori coniugati che hanno conservato il loro cognome al momento del matrimonio, prima dell'entrata in vigore della revisione di legge proposta, e genitori che portano un cognome coniugale. Qui di seguito è presentato nello specifico il disciplinamento proposto.

­

I genitori che al momento del matrimonio hanno mantenuto il loro cognome possono rilasciare una dichiarazione per i figli minorenni, in base alla quale questi ultimi devono portare un doppio cognome (cfr. in proposito anche i Principi fondamentali, n. 5.6.2.1), indipendentemente dal fatto che i genitori dichiarino o meno di voler portare un doppio cognome.

Esempio: al momento del matrimonio nel 2022 Weber e Blanc hanno conservato il loro nome. Per i loro figli comuni Anna e Tim hanno scelto il cognome Weber. Dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, Weber e Blanc dichiarano in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160 capoverso 2 P-CC di voler portare il doppio cognome Weber Blanc o Blanc Weber. Per quanto riguarda i loro figli, i genitori dichiarano che devono portare il doppio cognome Weber Blanc. Anna, di 16 anni compiuti, non desidera portare alcun doppio cognome e nega il proprio consenso al cambiamento del cognome. Maja, di un anno più giovane, riceve anch'essa il doppio cognome Weber Blanc, conformemente alla dichiarazione dei suoi genitori per Anna e Tim.

­

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In caso di figli minorenni di genitori coniugati che portano un cognome coniugale, i genitori che desiderano che i figli portino un doppio cognome devono trasformare il cognome coniugale in doppio cognome. Con una dichiarazione in tal senso, sia i genitori sia i figli portano lo stesso doppio cognome.

In caso di cognome coniugale non è possibile che la dichiarazione di voler portare un doppio cognome sia rilasciata unicamente per i figli e non per i genitori (cfr. n. 5.2.2.1; viceversa è però possibile che nella scelta del cognome coniugale siano soltanto i coniugi / i genitori a portare il doppio cognome, cfr. n. 5.6.1). Il cambiamento del cognome del figlio consegue al cambiamento del cognome coniugale da parte dei genitori uniti in matrimonio e avviene ex lege sulla base di una corrispondente dichiarazione dei genitori.

Non è richiesta alcuna dichiarazione da parte del figlio stesso. È tuttavia necessario attenersi al requisito del consenso previsto dalla legge per i figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età secondo l'articolo 270b CC. Se un figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età nega il consenso al cambiamento del cognome o se non desidera portare il doppio cognome, tale figlio conserva il cognome (coniugale) portato fino a quel momento (n. 5.6.2.1).

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Esempio: Weber e Blanc si sono sposati nel 2022 e hanno due figli: Anna di 16 anni e Tim di 9 anni. I coniugi e i figli portano il cognome coniugale Weber. Dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, i coniugi dichiarano in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b capoverso 3 P-CC di voler assumere il doppio cognome Weber Blanc come cognome coniugale. Tim riceve il cognome coniugale Weber Blanc ex lege. Anna nega il suo consenso al cambiamento del cognome (art. 270b CC) e quindi continuerà a chiamarsi Weber, anche dopo il matrimonio dei genitori, mentre i genitori e Tim, da quel momento in poi, porteranno il doppio cognome Weber Blanc.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che in caso di divorzio dei genitori, trovano applicazione le disposizioni transitorie per i figli di genitori non uniti in matrimonio (n. 5.6.2.3).

5.6.2.3

Figli di genitori non coniugati

I genitori non coniugati, i cui figli sono nati prima dell'entrata in vigore della presente revisione della legge, possono dichiarare in virtù del diritto transitorio, che i loro figli devono portare un doppio cognome secondo l'articolo 270a capoversi 1, 2, 3 e 4 P-CC. La dichiarazione viene rilasciata dal titolare dell'autorità parentale.

­

Se l'autorità parentale è congiunta, i due genitori rilasciano la dichiarazione insieme (come per l'art. 270a cpv. 2 P-CC). Ciò vuol dire che le dichiarazioni di entrambi i genitori vengono rilasciate di norma contemporaneamente, per scritto, dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Esempio: Weber e Blanc sono i genitori non uniti in matrimonio che detengono l'autorità parentale di Anna (16 anni) e Tim (9 anni). I figli portano il cognome Weber fin dalla nascita. Nel 2025 entrerà in vigore la revisione del diritto del cognome. In virtù dell'articolo 13d P-titolo finale CC, i genitori dichiarano che Anna deve portare il doppio cognome Weber Blanc.

­

Se l'autorità parentale è esercitata esclusivamente da un genitore, soltanto quest'ultimo è autorizzato a rilasciare la dichiarazione per il figlio o i figli (come per l'art. 270a cpv. 1 P-CC). Se dunque il figlio deve portare un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori, non occorre il consenso dell'altro genitore che non ha l'autorità parentale. Secondo l'articolo 275a CC, il genitore che non ha l'autorità parentale ha tuttavia il diritto di essere sentito in via preliminare98.

La dichiarazione dei genitori che detengono (o del genitore che detiene) l'autorità parentale vale per tutti i figli, anche se non ancora nati al momento della medesima (cfr.

Principi fondamentali, n. 5.6.2.1).

98

BÜCHLER, art. 275a n. 5 (il cambiamento del cognome rientra nelle decisioni di ampia portata per le quali deve essere sentito tempestivamente il genitore che non ha l'autorità parentale).

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Per il doppio cognome del figlio, si aggiunge il cognome dell'altro genitore all'attuale cognome del figlio (non si antepone). Il cognome determinante è quello portato dall'altro genitore al momento della nascita del figlio o che era disponibile già allora per la formazione del doppio cognome del figlio.

Esempio: Weber e Blanc sono i genitori non coniugati che detengono l'autorità parentale di Anna (16 anni) e Tim (9 anni). I genitori vivono separati. I figli portano il cognome Weber fin dalla nascita. Nel 2024 Blanc si unisce in matrimonio e assume il cognome del coniuge Meier (cognome coniugale). Nel 2025 entrerà in vigore la revisione del diritto del cognome. Per i figli Tim e Anna i genitori possono dichiarare che dovranno assumere il doppio cognome Weber Blanc, ma non il doppio cognome Weber Meier.

Se i genitori si uniscono in matrimonio dopo l'entrata in vigore della revisione, possono scegliere nuovamente il cognome dei figli. Le disposizioni determinanti sono quelle degli articoli 160 e seguenti, nonché degli articoli 270 e 270b CC. I genitori possono dunque scegliere il doppio cognome per i figli nati prima dell'entrata in vigore della revisione. Non si tratta nella fattispecie di un caso di applicazione del diritto transitorio (cfr. anche n. 5.2.2.2 in fine).

5.7

Diritto internazionale privato

Il presente progetto di atto normativo non necessita di alcuna modifica delle disposizioni del diritto internazionale privato.

5.8

Adeguamento di ordinanze

L'attuazione della modifica del CC richiederà un adeguamento dell'OSC e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)99 come pure di diverse ordinanze contenenti disposizioni in materia di diritto dei documenti di identità.

6

Commento ai singoli articoli

6.1

Considerazioni generali

Secondo il presente progetto, gli articoli di legge dedicati al diritto del cognome dei coniugi passano da uno a tre. Il concetto alla base dell'attuale articolo 160 CC resta sostanzialmente invariato, ma viene integrato con la nuova possibilità dei coniugi di formare un doppio cognome. Ciò comporta la riformulazione dell'articolo 160 CC e il conseguente adeguamento del titolo marginale. Inoltre sono integrati due nuovi articoli (artt. 160a e 160b P-CC). Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni sul

99

Ordinanza del 27 ott. 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC), RS 172.042.110.

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cognome dei figli di genitori coniugati e non coniugati, segnatamente gli articoli 270 e 270a P-CC, che ora prevedono la possibilità del doppio cognome per i figli.

Alle disposizioni finali del CC sono aggiunti gli articoli 8abis, 13d e 13e P-titolo finale CC.

Nell'ambito della presente revisione si propone altresì la soppressione l'articolo 13d titolo finale CC, che prevedeva la possibilità di rilasciare una dichiarazione entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Dalla scadenza del suddetto periodo di un anno, il 1° gennaio 2014, la disposizione non ha più rilevanza. I cambiamenti del cognome sono ora possibili soltanto alle condizioni previste dall'articolo 30 CC100.

La LUD viene adeguata per analogia al CC.

A seguito dell'abbandono del principio del cognome da celibe o nubile (cfr.

n. 5.2.1.3), l'espressione «cognome da celibe o nubile» viene sostituita con l'espressione «cognome attuale»101 sia nel CC sia nella LUD.

Per quanto riguarda la terminologia occorre infine specificare che con l'espressione «doppio cognome», utilizzata sia nel CC sia nella LUD, si intendono spesso i cosiddetti doppi cognomi composti. Da questi vanno distinti i cosiddetti doppi cognomi di derivazione storica (cfr. n. 5.2.1.1). I doppi cognomi composti possono essere stati acquisiti anche per via di un matrimonio avvenuto prima della revisione del diritto del cognome del 2011102.

6.2

Commento ai singoli articoli

6.2.1

Modifica del Codice civile

6.2.1.1

Diritto materiale

Art. 160 cpv. 2, 3 e 4 B. Cognome dei coniugi e dei figli; I. Mantenimento del cognome attuale; 1. Coniugi Questa disposizione disciplina il principio introdotto con la revisione del diritto del cognome del 2011, secondo cui conservano il loro cognome dopo il matrimonio i fidanzati che non rilasciano alcuna dichiarazione di altro tenore (cfr. art. 160 cpv. 2 CC o 160b P-CC). L'articolo 160 P-CC viene adeguato in base alla nuova possibilità per i coniugi di formare un doppio cognome. L'attuale capoverso 2 (sul cognome coniugale) dell'articolo 160 CC vigente viene trasferito nel nuovo articolo 160b P-CC e l'attuale capoverso 3 (sul cognome dei figli) viene trasferito nel nuovo articolo 160a P-CC. Il capoverso 4 è nuovo. Viene adeguato anche il titolo marginale dell'articolo 160 P-CC.

100 101

BÜHLER, art. 13d titolo finale CC n. 1.

Tranne nelle disposizioni che rimandano al diritto vigente (cfr. art. 37b cpv. 1 lett. b PP-titolo finale LUD).

102 Art. 160 CC del 10.12.1907 (stato 1° gen. 2012), RS 210.

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Il capoverso 2 consente ai fidanzati di conservare il loro attuale cognome al momento del matrimonio per formare con questo un doppio cognome. Le fidanzate o i fidanzati divorziati, vedovi o che hanno sciolto un'unione domestica registrata possono dichiarare al momento del matrimonio di voler riprendere il cognome da celibe o nubile e formare con esso un doppio cognome (art. 30a o art. 119 CC o art. 30a LUD).

La dichiarazione di voler portare un doppio cognome è retta dagli stessi principi della dichiarazione di portare un cognome coniugale secondo l'articolo 160 capoverso 2 CC attualmente vigente. Tale articolo prevede che la dichiarazione sia rilasciata per scritto nella procedura preparatoria del matrimonio o al più tardi immediatamente prima del sì103. Per ragioni di certezza del diritto non deve essere accordato alcun termine entro il quale i coniugi possano decidere diversamente dopo il matrimonio.

Soltanto una procedura di cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC consentirebbe di formare un cognome coniugale o un doppio cognome dopo il matrimonio104. Un'eccezione a questa regola è prevista nella prassi attuale per le coppie che si sono sposate all'estero e che non erano a conoscenza della possibilità di rilasciare una dichiarazione concernente il cognome (cognome coniugale). Esse possono chiedere mediante una dichiarazione secondo l'articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato105 (LDIP) che il loro cognome sia disciplinato dalla legge nazionale, a condizione, tuttavia, che la dichiarazione e la relativa notificazione per l'iscrizione nel registro svizzero dello stato civile avvengano in stretta relazione temporale con il matrimonio all'estero. Il termine previsto è di circa sei mesi, anche se le autorità dispongono di un margine di apprezzamento106. Questa prassi si applicherà in futuro anche alle dichiarazioni concernenti il doppio cognome.

Il nuovo capoverso 3 disciplina il caso in cui un fidanzato o una fidanzata porta già un doppio cognome composto107 al momento del matrimonio: il nuovo doppio cognome potrà essere formato soltanto con uno di questi cognomi, scelto liberamente dal fidanzato o dalla fidanzata. Di conseguenza per il nuovo doppio cognome è altresì possibile impiegare il cognome acquisito da un precedente matrimonio. In
questo modo è possibile mantenere un legame con i figli avuti da un precedente matrimonio e al tempo stesso creare un legame con i figli che nasceranno dal nuovo matrimonio (cfr. anche n. 5.2.1.3).

Esempio: Weber Rossi (cognome da celibe o nubile Weber, figlio ­ da un primo matrimonio celebrato e sciolto dopo l'entrata in vigore della presente revisione ­ dal cognome Rossi) e Blanc si sposano. Entrambi i fidanzati desiderano conservare il cognome che avevano prima del matrimonio per formare un doppio cognome con il cognome dell'altro. Weber Rossi desidera utilizzare il cognome Rossi per formare il nuovo doppio cognome e mantenere il legame del cognome con il figlio avuto dal primo matrimonio. Dopo il matrimonio Weber Rossi si chiamerà Rossi Blanc. Dopo il matrimonio Blanc può chiamarsi a scelta con il doppio cognome Blanc Rossi o Blanc Weber (in tutti i casi anche con il trattino). Il loro figlio comune assume il 103 104 105 106

GRAF-GAISER, 254 segg.

GRAF-GAISER, 255, 263.

Legge federale del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291.

03.428. Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità. Rapporto della CAG-N, FF 2009 365, in particolare 378.

107 Sul concetto di doppio cognome «composto» cfr. n. 5.2.1.2 e 6.1 in fine.

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cognome portato prima del matrimonio da uno dei genitori (Weber Rossi o Blanc) oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori (Weber Blanc, Blanc Weber, Rossi Blanc o Blanc Rossi). Consultare a tale proposito anche i commenti all'articolo 160a capoverso 2 P-CC.

Entrambi i fidanzati sono liberi di scegliere autonomamente e indipendentemente l'uno dall'altro di portare il doppio cognome con o senza trattino, come previsto dal capoverso 4. Contestualmente al diritto transitorio, il capoverso 4 offre ai coniugi la possibilità di «ufficializzare» il rispettivo cognome di affinità non ufficiale, portato in virtù del diritto vigente, facendolo iscrivere nel registro dello stato civile (cfr. n. 5.3).

Art. 160a

2. Figli

Questo nuovo articolo disciplina la scelta del cognome per i figli quando i fidanzati conservano il loro cognome al momento del matrimonio. L'articolo 160a del progetto sostituisce l'attuale capoverso 3 dell'articolo 160 CC vigente. Per quanto riguarda il cognome dei figli di genitori coniugati occorre quindi attenersi agli articoli 270 e 270b CC.

Il capoverso 1 prevede che i fidanzati determinino con una dichiarazione rilasciata all'ufficio dello stato civile prima del matrimonio quale cognome dovranno portare i loro figli (cfr. però cpv. 3). I fidanzati devono rilasciare la dichiarazione nella procedura preparatoria del matrimonio, indipendentemente dall'eventuale esistenza di figli comuni o meno (cfr. però cpv. 3). Ciò significa che i fidanzati possono cambiare il cognome dei figli comuni nati prima del matrimonio. Il cognome dei figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il loro consenso (art. 270b CC).

Il primo periodo del capoverso 2 concretizza il capoverso 1 e stabilisce che il cognome dei figli comuni può essere il cognome di uno dei fidanzati oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i fidanzati. Per «cognome attuale di uno dei fidanzati» si intende il cognome portato prima del matrimonio dal fidanzato o dalla fidanzata, che può essere il cognome da celibe o nubile oppure anche un cognome acquisito da un precedente matrimonio. Si noti che i fidanzati possono riprendere il loro cognome da celibe o nubile e sceglierlo come cognome dei figli comuni, se prima del matrimonio o nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio rilasciano una dichiarazione secondo l'articolo 30a o 119 CC oppure l'articolo 30a LUD (a seconda del caso concreto). È altresì possibile che il doppio cognome di uno dei due fidanzati, sia esso acquisito da un precedente matrimonio o alla nascita, venga scelto come cognome dei figli comuni (cfr. n. 5.2.2.1 e l'esempio nei commenti all'art. 160 cpv. 3 CC).

Con il secondo periodo del capoverso 2 si intende impedire le catene di cognomi composte da più di due cognomi singoli. Fa eccezione il caso in cui uno dei due genitori porta un (cosiddetto vero) doppio cognome di derivazione storica e il figlio dovrebbe portare un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori. In tal caso il cognome del
figlio può essere composto in via eccezionale da più di due cognomi (cfr. n. 5.2.1.1).

Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 160 capoverso 3 secondo periodo CC.

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Art. 160b

II. Formazione del cognome coniugale

Questa nuova disposizione sostituisce l'attuale capoverso 2 dell'articolo 160 CC integrandolo con la possibilità di formare un doppio cognome qualora i fidanzati scelgano un cognome coniugale.

Il capoverso 1 corrisponde ampiamente all'attuale capoverso 2 dell'articolo 160 CC, dando ai fidanzati la possibilità di scegliere un cognome coniugale al momento del matrimonio anziché conservare l'attuale cognome. La scelta di un cognome coniugale deve avvenire rilasciando una dichiarazione scritta all'ufficiale dello stato civile, senza la quale i coniugi al momento del matrimonio conservano i loro cognomi secondo l'articolo 160 capoverso 1 CC (cfr. n. 5.2.1.2). Come cognome coniugale può essere dichiarato il cognome del fidanzato o della fidanzata, che d'ora in poi non dovrà più obbligatoriamente essere il rispettivo cognome da celibe o nubile. Ciò vuol dire che è possibile dichiarare cognome coniugale il doppio cognome di uno dei due fidanzati acquisito da un precedente matrimonio. Se tuttavia i fidanzati desiderano dichiarare come cognome coniugale uno dei loro cognomi da nubile o celibe, possono farlo rilasciando una dichiarazione secondo l'articolo 30a o 119 CC oppure l'articolo 30a LUD, prima del matrimonio o nell'ambito della procedura preparatoria (cfr.

n. 5.2.1.3).

Il capoverso 2 descrive la possibilità di formare un doppio cognome qualora i fidanzati portino un cognome coniugale secondo il capoverso 1. In tal caso i fidanzati possono dichiarare singolarmente o congiuntamente di voler aggiungere al cognome coniugale il cognome del fidanzato o della fidanzata il cui cognome non è stato scelto per formare il cognome coniugale. Coloro che desiderano portare un doppio cognome, devono quindi rilasciare due dichiarazioni: entrambi i fidanzati devono anzitutto dichiarare di voler portare un cognome coniugale; in secondo luogo i fidanzati devono dichiarare singolarmente o congiuntamente di voler portare un doppio cognome. Queste due dichiarazioni vengono rilasciate per scritto, nello stesso momento, prima del matrimonio, nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio. Per quanto riguarda le eccezioni per i matrimoni all'estero, si rinvia ai commenti all'articolo 160 capoverso 2 P-CC.

Il capoverso 3 integra il capoverso 1, permettendo ai fidanzati di dichiarare di voler portare come cognome
coniugale un doppio cognome, che può essere composto dai cognomi di entrambi i fidanzati oppure essere il doppio cognome di uno dei due fidanzati che lo ha acquisito da un precedente matrimonio o alla nascita. I fidanzati e gli eventuali figli portano pertanto obbligatoriamente lo stesso doppio cognome coniugale (cfr. n. 5.2.2.1).

Il capoverso 4 chiarisce l'inammissibilità del cumulo di più di due cognomi, in particolare non è consentito aggiungere al cognome coniugale l'attuale cognome di uno dei fidanzati se uno dei cognomi è già un doppio cognome. Se alla celebrazione del matrimonio il fidanzato o la fidanzata porta già un doppio cognome composto (quindi non un doppio cognome di derivazione storica; cfr. n. 5.2.1.1 in fine) acquisito da un precedente matrimonio o alla nascita, per il nuovo doppio cognome è possibile scegliere unicamente uno di questi cognomi. Di conseguenza per il nuovo doppio cognome è altresì possibile impiegare il cognome acquisito da un precedente matrimo-

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nio. Si può così mantenere il legame con i figli avuti da un precedente matrimonio (cfr. n. 5.2.1.3 in fine).

Esempio: Weber Rossi (cognome da celibe o nubile Weber, figlio ­ da un primo matrimonio celebrato e sciolto dopo l'entrata in vigore della presente revisione ­ dal cognome Rossi) e Blanc si sposano. Come cognome coniugale scelgono il doppio cognome Blanc Rossi. In tal modo Weber Rossi mantiene il legame del cognome con il figlio nato dal primo matrimonio. Al tempo stesso i coniugi possono creare per loro stessi un'identità comune, legata al cognome. Potrebbero anche dichiarare come cognome coniugale il doppio cognome Rossi Blanc o Weber Rossi. In quest'ultimo caso il cognome Blanc non potrebbe tuttavia essere aggiunto al cognome coniugale.

Il capoverso 4 non si riferisce ai doppi cognomi di derivazione storica ossia i veri doppi cognomi dei fidanzati (cfr. n. 5.2.1.1 in fine)108. Se un doppio cognome di derivazione storica viene dichiarato cognome coniugale, il cognome dell'altro fidanzato può essere aggiunto al cognome coniugale, con la conseguenza che il doppio cognome dell'interessato così formato si compone eccezionalmente di più di due cognomi. I fidanzati sono liberi di scegliere se unire o meno con un trattino i cognomi del doppio cognome. In particolare, occorre fare le seguenti distinzioni: in caso di doppio cognome secondo il capoverso 2, i fidanzati possono dichiarare singolarmente di portare il loro doppio cognome con o senza trattino. Di conseguenza può accadere che uno dei due fidanzati porti il doppio cognome con il trattino e l'altro porti il doppio cognome senza trattino e viceversa. Se invece viene dichiarato come cognome coniugale un doppio cognome secondo il capoverso 3, allora i fidanzati scelgono insieme se portarlo con o senza trattino; la scelta vale per tutti i membri della famiglia che portano tale cognome.

Art. 270

Figli di genitori coniugati

Il contenuto dell'articolo 270 CC resta sostanzialmente invariato ed è integrato dalla nuova possibilità per i figli di genitori coniugati di formare un doppio cognome, il che comporta un lieve adeguamento del contenuto degli attuali capoversi nonché della loro articolazione. In linea con le disposizioni sul cognome dei coniugi (cfr. artt. 160 segg. P-CC), l'espressione «cognome da celibe o nubile» utilizzata finora nell'articolo 270 CC viene sostituita dal termine «cognome», a seguito dell'abbandono del principio del cognome da celibe o nubile e della conseguente novità, secondo cui il cognome del figlio non deve obbligatoriamente corrispondere al cognome da celibe o nubile di uno dei genitori. Inoltre, il cognome che riceve il figlio può ora essere anche un doppio cognome del genitore (cfr. già commenti all'art. 160a cpv. 2 per. 1 in fine P-CC).

Il capoverso 1 rimanda ­ come finora ­ alle disposizioni di legge sulla definizione del cognome dei coniugi per i propri figli, laddove i coniugi desiderino conservare il cognome che portavano prima del matrimonio (cfr. art. 160 cpv. 1 P-CC, n. 5.2.2.1). Il figlio riceve dunque il cognome scelto dai suoi genitori al momento del matrimonio come cognome dei figli (cfr. art. 160a cpv. 1 P-CC), che potrà essere uno dei loro cognomi (portato fino a prima del matrimonio), fermo restando che potrebbe anche 108

Cfr. già HAUSHEER/REUSSER/GEISER, art. 160 n. 26.

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essere il doppio cognome di uno dei genitori. Il figlio può quindi portare un doppio cognome formato dai cognomi di entrambi i genitori. Con l'abbandono del principio del cognome da celibe o nubile, il cognome del figlio coincide adesso, di norma, con il cognome portato prima del (e durante il) matrimonio da uno dei genitori o da entrambi i genitori (in caso di doppio cognome). Merita ricordare che i figli possono portare un doppio cognome, mentre i genitori possono rinunciarvi. Tutti i fratelli e le sorelle portano tuttavia in linea di principio lo stesso cognome o doppio cognome (cfr.

n. 5.2.2.1 in merito all'eccezione per i figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età). Questo principio si applica anche all'ordine dei cognomi nel doppio cognome, come pure alla questione del doppio cognome con o senza trattino (cfr. cpv. 3).

Secondo il capoverso 2, entro un anno dalla nascita del primo figlio, i coniugi possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome dell'altro genitore (fermo restando che ora può trattarsi anche del doppio cognome dell'altro genitore). In base a questa disposizione, i genitori possono quindi assegnare al figlio entro un anno un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori. Se la nascita del figlio è avvenuta poco prima dell'entrata in vigore della revisione proposta, per cognome dell'altro genitore si intende quello portato al momento della nascita del figlio prima che entrasse in vigore la revisione (è applicabile l'art. 270 cpv. 2 CC e non P-CC). In questo caso particolare il figlio non può dunque ricevere il doppio cognome in virtù dell'articolo 270 capoverso 2 P-CC. Il doppio cognome per il figlio può essere dichiarato successivamente secondo il diritto transitorio.

Il progetto modifica il capoverso 3, ribadendo il principio applicato già per la definizione del cognome da parte dei coniugi per i propri figli, secondo cui il doppio cognome del figlio consiste nei due cognomi dei genitori e che i cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino (cfr. commenti all'art. 160a cpv. 2 P-CC).

Il capoverso 4 corrisponde al vigente capoverso 3.

Art. 270a

Figli di genitori non coniugati

Come per l'articolo 270 P-CC, le modifiche di cui all'articolo 270a P-CC riguardano l'abbandono del principio del cognome da celibe o nubile come pure la nuova possibilità di formare il doppio cognome per i figli (cfr. art. 270 CC e n. 5.2.2.2).

Secondo il capoverso 1 il figlio di genitori non coniugati non assume più obbligatoriamente il cognome del genitore che detiene l'autorità parentale, ma può anche assumere un doppio cognome composto dai cognomi dei due genitori, aggiungendo il cognome del genitore che non detiene l'autorità parentale (dietro) a quello del genitore che la detiene. L'adozione del doppio cognome non necessita nella fattispecie dell'approvazione del genitore che non detiene l'autorità parentale.

Il capoverso 2 è riformulato e contiene il secondo periodo dell'attuale capoverso 1 dell'articolo 270a CC, secondo cui i genitori determinano insieme il cognome dei figli. Il cognome del figlio può essere il cognome di uno dei due genitori, che in tal caso può anche essere un doppio cognome oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori. A differenza della situazione iniziale di cui al capoverso 1, i due genitori che detengono l'autorità parentale decidono insieme l'ordine dei cognomi del doppio cognome del figlio. L'ordine dei cognomi non può certamente essere modificato se il figlio riceve il doppio cognome di uno dei genitori (e non un 48 / 58

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doppio cognome composto dai cognomi dei genitori; cfr. nota a piè di pagina 85). In caso di disaccordo tra i genitori, decide l'autorità di protezione dei minori. La definizione del cognome del primo figlio vale anche per gli altri figli comuni. Non è più possibile cambiarla in seguito. È fatto salvo il capoverso 3 o la scelta del cognome dei figli in caso di un successivo matrimonio dei genitori (cfr. n. 5.2.2.2).

Il capoverso 3 riprende il contenuto dell'attuale capoverso 2 dell'articolo 270a CC, che prevede la possibilità di scegliere un nuovo cognome per il figlio a seguito dell'istituzione dell'autorità parentale congiunta dopo la sua nascita. Adesso la scelta non è più limitata al cognome dell'altro genitore che detiene l'autorità parentale, ma può anche estendersi a un doppio cognome composto dai cognomi dei due genitori che hanno l'autorità parentale. In caso di figli nati prima dell'entrata in vigore della presente revisione, trova applicazione il diritto vigente nel momento in cui è stata istituita l'autorità parentale congiunta (non quello vigente alla nascita del figlio). In caso di istituzione dell'autorità parentale congiunta dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, trova dunque applicazione l'articolo 270a capoverso 3 P-CC (non l'art. 270a cpv. 2 CC), in base al quale, entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta, il figlio può assumere il cognome dell'altro genitore oppure un doppio cognome composto dai cognomi dei genitori. Nella fattispecie, non è una questione di diritto transitorio.

Il capoverso 4 limita a massimo due il numero dei cognomi del figlio (cfr. n. 5.2.2.2).

Il contenuto del capoverso 5 corrisponde al contenuto del vigente capoverso 3 dell'articolo 270a CC, il quale stabilisce che, se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome della madre, non più quello da nubile della medesima (cfr. commenti all'art. 160a cpv. 2 P-CC).

Il capoverso 6 corrisponde al vigente capoverso 4.

Art. 271

Diritto di cittadinanza

La revisione proposta preserva il principio secondo cui il diritto di cittadinanza segue il cognome (cfr. cpv. 1).

Resta invariato il primo periodo del capoverso 1 al quale si aggiunge un nuovo secondo periodo secondo il quale il figlio con il doppio cognome riceverà normalmente due diritti di cittadinanza. Se il figlio assume il doppio cognome di un genitore, allora insieme a questo acquisisce anche la relativa cittadinanza cantonale e attinenza comunale (cfr. n. 5.4).

Il primo periodo del capoverso 2 resta invariato. Il nuovo secondo periodo tiene conto della possibilità introdotta dal progetto che il figlio minorenne possa acquisire il doppio cognome dell'altro genitore oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori (cfr. artt. 270 cpv. 2, 270a cpv. 3 P-CC). Se del caso, il figlio acquisisce quindi la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale associate al cognome (cfr. n. 5.4).

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6.2.1.2 Art. 8a

Titolo finale a. Ripresa del cognome da nubile o celibe

L'attuale titolo marginale «2. Cognome» è integrato come illustrato di seguito, sulla base del nuovo articolo 8abis P-titolo finale CC sul doppio cognome: «a. Ripresa del cognome da nubile o celibe».

Art. 8abis

b. Doppio cognome

La revisione proposta offre la possibilità a entrambi i genitori di dichiarare successivamente di voler portare un doppio cognome, procedendo nel modo descritto.

Il capoverso 1 riguarda i coniugi che al momento del matrimonio hanno mantenuto il proprio cognome, prima dell'entrata in vigore della presente revisione della legge (art. 160 cpv. 1 CC). Secondo l'articolo 160 capoversi 2, 3 e 4 P-CC, costoro possono formare un doppio cognome. Ciò vuol dire che possono aggiungere al proprio cognome quello portato prima del matrimonio dall'altro coniuge (cfr. commento all'art. 160 P-CC).

Il capoverso 2 riguarda i coniugi che portano un cognome coniugale dal momento del matrimonio, prima che entrasse in vigore la presente revisione della legge (art. 160 cpv. 2 CC). Secondo l'articolo 160b capoversi 2, 3 e 4 P-CC, tali coniugi possono dichiarare di voler portare un doppio cognome (cfr. commenti all'art. 160b P-CC), da formare secondo quanto previsto dai capoversi 1 e 2: se i coniugi portano un cognome coniugale, non è più possibile riprendere il cognome portato prima del matrimonio per formare con questo un doppio cognome (cfr. l'esempio 1 che segue). Se al momento del matrimonio i coniugi hanno mantenuto i propri cognomi, non è inoltre consentito dichiarare di voler portare come cognome coniugale il cognome da celibe o nubile di uno dei coniugi, aggiungendolo all'attuale cognome dell'altro coniuge (cfr.

l'esempio 2 che segue). Queste limitazioni si impongono per motivi di praticabilità della soluzione e di certezza del diritto. È fatta salva la possibilità di cambiare il nome sulla base dell'articolo 30 capoverso 1 CC.

Esempio 1: nel 2016 Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc (cognome da nubile Meier) si sono uniti in matrimonio e hanno scelto il cognome da celibe Rossi come cognome coniugale, cosicché entrambi e il figlio comune si chiamano Rossi. In tal modo ognuno di loro può dichiarare come proprio cognome il doppio cognome Rossi Blanc (con o senza trattino), in applicazione dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b capoverso 2 P-CC. È altresì possibile per i coniugi dichiarare congiuntamente il cognome Rossi Blanc come cognome coniugale.

Con questa dichiarazione anche i figli hanno ricevuto ex lege il nuovo (doppio) cognome coniugale. Per formare il doppio
cognome non possono essere utilizzati i cognomi Weber e Meier.

Esempio 2: visto che nel 2016 Weber (cognome da celibe Rossi) e Blanc hanno mantenuto i propri cognomi al momento del matrimonio e hanno scelto il cognome Blanc per il loro figlio comune (art. 160 cpv. 3 CC), in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160 capoverso 2 P-CC possono dichiarare di voler portare il doppio cognome Weber Blanc e Blanc Weber (con o senza trattino).

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Non è possibile dichiarare di voler portare come cognome coniugale il cognome da celibe o nubile Blanc o Rossi. La possibilità di riprendere il proprio cognome da celibe (Rossi) è negata a Weber, non avendo quest'ultimo rilasciato la dichiarazione ai sensi dell'articolo 30a o 119 CC prima del matrimonio con Blanc.

La dichiarazione di voler continuare a portare un doppio cognome deve essere rilasciata dinanzi all'ufficiale dello stato civile e può avvenire una sola volta. Si rinuncia a stabilire un termine di scadenza per il rilascio di tale dichiarazione relativa al cognome.

La scelta di utilizzare il termine «coniuge» nell'articolo 8abis P-titolo finale CC sottolinea il fatto che la persona che rilascia la dichiarazione deve ancora essere unita in matrimonio al momento della stessa.

Coloro che si sono sposati prima dell'entrata in vigore della modifica del CC del 30 settembre 2011, possono abbinare la dichiarazione secondo l'articolo 8a titolo finale CC, di voler portare nuovamente il cognome da celibe o da nubile, alla dichiarazione secondo l'articolo 8abis titolo finale CC, di voler portare un doppio cognome (cfr. n. 5.6.1). Coloro che portano un doppio cognome secondo il vecchio diritto possono dichiarare in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC in combinato disposto con l'articolo 160b capoverso 4 P-CC, di voler ora portare il (vecchio) doppio cognome con un trattino.

Esempio: fin dal momento del matrimonio nel 2011 Weber e Blanc portano il cognome coniugale Blanc. Blanc (cognome da nubile Weber) può dichiarare in virtù dell'articolo 8a titolo finale CC di voler nuovamente portare il suo cognome da nubile Weber. Al contempo Blanc (cognome da nubile Weber) può dichiarare di voler portare il doppio cognome Weber Blanc (con o senza trattino) in virtù dell'articolo 8abis P-titolo finale CC.

I casi internazionali sotto il vecchio diritto sono disciplinati, analogamente alle disposizioni vigenti applicabili alla dichiarazione relativa al cognome secondo l'articolo 8a titolo finale CC nel modo seguente: se le condizioni di cui all'articolo 8abis P-titolo finale CC sono adempiute e al momento del rilascio della dichiarazione è applicabile il diritto svizzero (artt. 37 segg. LDIP), un coniuge può rilasciare una dichiarazione secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC. In tal modo, i
cittadini svizzeri domiciliati all'estero che si sono sposati all'estero prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge possono dichiarare di voler portare un doppio cognome in applicazione del diritto svizzero (art. 37 cpv. 2 LDIP in combinato disposto con art. 8abis P-titolo finale CC). Questo vale anche quando una persona di nazionalità svizzera assoggettata a una legislazione estera non ha potuto formare un doppio cognome da portare dopo il matrimonio e tale persona adempie le condizioni per optare per l'applicazione del diritto svizzero al momento della dichiarazione.

Il capoverso 3 precisa in modo esplicito che il cambiamento a posteriori del cognome coniugale comporta automaticamente il cambiamento del cognome dei figli. A prescindere dal cambiamento del cognome coniugale, se i genitori hanno formato un cognome coniugale al momento del matrimonio (cfr. n. 5.6.2.2), non possono dichiarare il doppio cognome per i figli ai sensi dell'articolo 8abis P-titolo finale CC.

Secondo il capoverso 4, i commenti che precedono riguardano anche le persone che hanno convertito in matrimonio un'unione domestica registrata secondo l'articolo 35 51 / 58

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LUD: coloro che portano il cognome da celibe o nubile dell'altro partner come cognome comune dal momento della registrazione dell'unione domestica, dopo la conversione della propria unione domestica in matrimonio (art. 35 LUD) possono formare un doppio cognome secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC. A tal fine il cognome comune definito in base all'articolo 12a capoverso 2 LUD corrisponde al cognome coniugale. I partner non possono rilasciare una dichiarazione come per l'articolo 8a titolo finale CC, in quanto prima dell'entrata in vigore della revisione della legge nel 2011 non esistevano regole circa la determinazione del cognome al momento della registrazione di un'unione domestica109.

Art. 13d

IVquater. Cognome del figlio. 1. Doppi cognomi per i figli di genitori coniugati

La disposizione è priva di oggetto e può quindi essere abrogata.

La nuova disposizione transitoria disciplina (come espresso dal nuovo titolo marginale) la possibilità di dichiarare a posteriori il doppio cognome per i figli di genitori coniugati e riguarda i figli di genitori che hanno conservato i propri cognomi al momento del matrimonio, prima dell'entrata in vigore della presente revisione (art. 160 cpv. 1 CC). Per i figli i cui genitori portano un cognome coniugale trova applicazione la disposizione transitoria secondo l'articolo 8abis P-titolo finale CC.

Secondo il capoverso 1, i genitori possono cambiare il cognome dei figli dichiarando all'ufficiale dello stato civile che i figli devono portare un doppio cognome secondo l'articolo 160a capoverso 2 e l'articolo 270 capoverso 2 P-CC. Si rimanda ai commenti del numero 5.6.2.2. Il doppio cognome del figlio si forma aggiungendo (non anteponendo) il cognome dell'altro genitore (il cui cognome finora non era parte integrante del cognome del figlio) all'attuale cognome del figlio. Il cognome determinante è quello portato dall'altro genitore al momento del matrimonio o che già allora avrebbe potuto essere scelto come cognome del figlio (art. 160 cpv. 3 CC o art. 160a cpv 2 P-CC). I cognomi possono essere uniti da un trattino.

Il capoverso 2 rimanda all'articolo 8abis capoverso 2 P-titolo finale CC e ripete il principio sancito dall'articolo 270b CC, in base al quale i figli minorenni che hanno compiuto il dodicesimo anno di età devono esplicitamente acconsentire al cambiamento del cognome (cfr. art. 270b CC e cfr. in merito n. 5.2.2.1, secondo cui il cambiamento del cognome coniugale a posteriori da parte dei genitori comporta automaticamente il cambiamento del cognome dei figli minorenni). L'età determinante del figlio è quella al momento della dichiarazione a posteriori.

Il capoverso 3 precisa che la disposizione transitoria vale anche per le coppie che hanno convertito in matrimonio la propria unione domestica registrata. Tali coppie possono dichiarare un doppio cognome per i propri figli secondo l'articolo 13d P-titolo finale CC. Le coppie che hanno contratto un nuovo matrimonio, anziché convertire la propria unione domestica, possono scegliere un nuovo cognome per i figli secondo le prescrizioni di cui al progetto (come in caso di matrimonio a posteriori di genitori non coniugati, cfr. anche n. 2.3.2).

109

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Per i figli di genitori divorziati, trovano applicazione le disposizioni transitorie applicabili ai figli di genitori non coniugati, indipendentemente dal fatto che uno dei due genitori sia unito in un nuovo matrimonio con una terza persona o viva in un'unione domestica registrata.

Art. 13e

2. Doppi cognomi per i figli di genitori non coniugati

Questa disposizione transitoria si riferisce ai figli minorenni di genitori non uniti in matrimonio, la cui nascita è avvenuta prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Secondo il capoverso 1, i genitori che detengono l'autorità parentale congiuntamente (o il singolo genitore che detiene l'autorità parentale) possono dichiarare che i loro figli minorenni devono portare un doppio cognome secondo l'articolo 270a CC, formato dal cognome portato fino a quel momento dal figlio seguito dal cognome dell'altro genitore (cfr. n. 5.2.2.2, 5.6.2.3).

Il capoverso 2 rimanda alla necessità del consenso al cambiamento del cognome da parte dei figli che hanno compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. n. 5.6.2.1).

6.2.2

Modifica della legge sull'unione domestica registrata

Secondo gli articoli 12a e 30a LUD, relativamente al diritto del cognome, i partner registrati hanno in linea di principio le stesse possibilità dei coniugi. La modifica della legge sull'unione domestica registrata è analoga alla revisione del CC. La revisione proposta prevede pertanto la medesima soluzione sia per le unioni domestiche registrate sia per i rispettivi figli comuni. In questo contesto occorre tuttavia tenere conto del fatto che con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2022, della modifica del CC relativa al «Matrimonio per tutti» del 18 dicembre 2020, non è più possibile costituire nuove unioni domestiche registrate (cfr. n. 5.5). L'adeguamento della LUD concerne dunque unicamente le disposizioni transitorie, secondo le quali i partner ­ al pari dei coniugi ­ possono formare un doppio cognome a posteriori in virtù del diritto transitorio. Ciò vale anche per i loro figli comuni (come anche per i figli di genitori coniugati).

Esempio: A. Weber e B. Blanc vivono in un'unione domestica registrata fin dal 2020 e portano il cognome comune Weber. B. ha adottato il figlio di A., che porta il cognome comune Weber. In virtù del nuovo diritto transitorio, la coppia cambia il cognome comune nel doppio cognome Weber Blanc. Questo comporta automaticamente l'adeguamento del cognome del figlio, che adesso si chiama ex lege anch'egli Weber Blanc.

Variante: se invece i partner hanno conservato il proprio cognome, possono dichiarare che d'ora in poi il figlio dovrà portare un doppio cognome, analogamente alle disposizioni che riguardano i figli di genitori coniugati (n. 5.2.2.2).

Per quanto concerne i figli di partner, si noti quanto segue: secondo il diritto svizzero, il solo mezzo che hanno a disposizione i partner per avere un figlio comune è l'adozione da parte di uno dei partner del figlio dell'altro, in quanto tali coppie non hanno diritto né all'adozione congiunta né alla medicina riproduttiva. Chi vive in un'unione 53 / 58

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domestica registrata ha tuttavia il diritto di adottare il figlio del proprio partner. In tal caso si applicano per analogia gli articoli 270­327c CC (Disposizioni sugli effetti della filiazione) (art. 27a LUD e art. 267a cpv. 2 CC). Per le unioni domestiche registrate, in caso di adozione del figlio del partner (art. 264c CC) per il cognome si applica per analogia l'articolo 270 o l'articolo 270a CC (art. 267a cpv. 2 per. 2 CC). Si noti, in particolare, che dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, in caso di adozione del figlio del partner è possibile assegnargli anche un doppio cognome (cfr.

n. 2.3.2, 5.2.2.2). Se il figlio ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario che acconsenta al cambiamento del cognome (art. 270b CC).

Esempio: A. Weber e B. Blanc vivono in un'unione domestica registrata e portano il cognome comune Weber. A. adotta successivamente il figlio di B., che porta il cognome Blanc. Con l'adozione da parte dell'altro partner, tale figlio assume anch'esso il cognome Weber (art. 267a cpv. 2 in combinato disposto con art. 270 cpv. 4 P-CC).

Variante: in occasione della registrazione dell'unione domestica, A. Weber e B.

Blanc hanno mantenuto i propri cognomi: si chiamano Weber e Blanc. Successivamente A. Weber adotta il figlio di B. Blanc (adozione del figlio del partner). Per il cognome del figlio si applica l'articolo 267a capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 270 capoversi 1 e 3 P-CC. I genitori hanno le seguenti opzioni: Weber, Blanc, Weber Blanc, Blanc Weber (doppi cognomi rispettivamente con o senza trattino).

La revisione proposta non ha alcuna ripercussione sulle attuali disposizioni che disciplinano il diritto di cittadinanza dei partner registrati. Se i figli dei partner registrati assumono un doppio cognome, allora ottengono di norma entrambi i diritti di cittadinanza a esso associati, il che corrisponde al disciplinamento applicabile ai genitori coniugati (cfr. n. 5.4).

Se un'unione domestica registrata è stata convertita in matrimonio in virtù dell'articolo 35 LUD, si applicano le disposizioni del diritto matrimoniale (art. 8abis P-titolo finale CC nonché artt. 13d e 13e P-titolo finale CC).

Art. 37b

Disposizione transitoria della modifica del ...

[Doppio cognome per i partner]

Le disposizioni del CC si applicano per analogia a coloro che possono avvalersi della possibilità di formare un doppio cognome ufficiale a posteriori e ne definiscono le condizioni. I commenti all'articolo 8abis P-titolo finale CC valgono pertanto analogamente anche per il campo d'applicazione dell'articolo 37b P-titolo finale LUD. Per quanto concerne l'applicazione del diritto nel tempo, l'articolo 37b P-titolo finale LUD prevede una normativa transitoria sia per i partner sia per i loro figli. Si rimanda pertanto ai commenti del numero 6.2.1.2.

Alla luce di quanto precede, il capoverso 1 fa una distinzione relativamente alla dichiarazione a posteriori ­ come per le disposizioni del diritto matrimoniale ­ tra i partner che al momento della registrazione dell'unione domestica hanno conservato i propri cognomi (lett. a) e quelli che hanno formato un cognome comune (lett. b). Secondo la lettera a, il partner può aggiungere al proprio cognome l'attuale cognome dell'altro partner, ossia quello portato fino a prima di formare un'unione domestica (nella fattispecie non si tratta obbligatoriamente del cognome da celibe o nubile).

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Secondo la lettera b, l'attuale cognome del partner il cui cognome da celibe o nubile non è stato utilizzato per formare il cognome comune, può essere aggiunto a quest'ultimo. I partner possono pertanto dichiarare come cognome comune il doppio cognome, cosicché anche il cognome dei figli comuni cambia conformemente.

Esempio: Weber e Blanc (cognome da nubile Meier) vivono in un'unione domestica registrata fin dal 2020 e da allora portano il cognome comune Weber. In virtù dell'articolo 37b P-titolo finale LUD i partner possono dichiarare singolarmente o congiuntamente di voler portare il doppio cognome Weber Blanc. Il cognome Meier non può più essere scelto per formare il doppio cognome con una dichiarazione a posteriori.

Art. 37c

Disposizione transitoria della modifica del ...

[Doppio cognome per i figli dei partner]

Al pari dei figli di genitori coniugati, anche i figli di partner registrati possono dichiarare successivamente di voler portare un doppio cognome (cfr. n. 5.6.2.2). Occorre quindi verificare se al momento della formazione dell'unione domestica i partner hanno mantenuto i propri cognomi oppure se hanno formato un cognome comune. I commenti all'articolo 13d P-titolo finale CC valgono pertanto analogamente anche per il campo d'applicazione dell'articolo 37c P-titolo finale LUD.

6.2.3

Modifica della legge sui documenti d'identità

Dato che, come illustrato, sarà possibile portare un doppio cognome come cognome ufficiale, viene meno l'esigenza dei cognomi di affinità e dell'unione domestica registrata. Nei documenti di identità ufficiali potrà pertanto figurare esclusivamente il cognome ufficiale. Coloro che desiderano far figurare un doppio cognome nel documento di identità, possono cambiare in tal senso il proprio cognome ufficiale. Dopo l'entrata in vigore della revisione proposta, nei nuovi documenti di identità potrà dunque figurare soltanto il cognome ufficiale. L'articolo 2 capoverso 4 della legge sui documenti d'identità deve essere adeguato in tal senso.

7

Ripercussioni

7.1

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche previste non avranno probabilmente ripercussioni di rilievo a livello finanziario, sull'effettivo del personale o di altro genere per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le disposizioni di esecuzione nel settore dello stato civile devono essere adeguate. La messa in vigore di queste modifiche potrebbe eventualmente comportare a breve termine un aumento delle dichiarazioni concernenti il cognome negli uffici dello stato civile. Al fine di coprire i conseguenti oneri a carico degli uffici dello stato civile, è necessario prevedere una voce specifica nell'OESC.

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7.2

Ripercussioni sull'economia

La presente revisione non ha ripercussioni sull'economia.

7.3

Ripercussioni per la società

Si presume che in futuro i fidanzati si avvarranno spesso della possibilità di formare un doppio cognome al momento del matrimonio, perché questo risponde a un bisogno che il diritto vigente non soddisfaceva (cfr. n. 2.3.4). Le più ampie possibilità di formazione del cognome, sia per i coniugi sia per i figli, consentono inoltre di tenere in maggiore considerazione le esigenze talvolta molto diverse delle persone interessate.

È altresì plausibile che numerosi coniugi, partner di unioni domestiche registrate e figli minorenni (o i loro genitori) intendano avvalersi della possibilità offerta dal diritto transitorio di dichiarare a posteriori di voler portare un doppio cognome.

7.4

Ripercussioni sulla parità tra uomo e donna

Rispetto al disciplinamento vigente, il progetto considera meglio la parità tra uomo e donna nell'ambito del diritto del cognome (cfr. n. 2.3.4), segnatamente per i motivi esposti di seguito. L'introduzione del doppio cognome ufficiale consente alle coppie come pure ai partner di rappresentare bene con il cognome sia il legame familiare sia l'identità personale, senza dover dare la priorità a uno dei due cognomi. Grazie all'introduzione del doppio cognome ufficiale per i figli, d'ora in poi entrambi i genitori possono stabilire un legame con i propri figli, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati o meno e dal fatto che, in caso di matrimonio, mantengano i propri cognomi o formino un cognome coniugale. La possibilità di dichiarare a posteriori di voler adottare un doppio cognome contribuisce ulteriormente alla parità tra uomo e donna.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità e legalità

La competenza della Confederazione di disciplinare gli effetti del matrimonio e dell'unione domestica registrata sul cognome dei coniugi o dei partner deriva dalla competenza generale nel campo del diritto civile (art. 122 Costituzione federale110).

110

Costituzione federale del 18 apr. 1999 (Cost.), RS 101.

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8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nessun impegno internazionale della Svizzera limita direttamente il margine di manovra a livello nazionale per quanto riguarda il disciplinamento del cognome nel diritto matrimoniale, in materia di unione domestica registrata e di diritto della filiazione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il cognome è parte integrante del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali111. Pertanto la soluzione adottata dal legislatore deve rispettare il divieto di discriminazione in particolare per quanto riguarda il sesso (art. 14 CEDU).

Dal caso Burghartz del 1994 sono a tal proposito state pronunciate diverse sentenze (cfr. n. 2.1)112. Il progetto proposto è conforme a questa giurisprudenza.

8.3

Forma dell'atto

La modifica proposta del CC e della LUD deve essere emanata sotto forma di legge federale (art. 164 Cost.).

9

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111

Convenzione del 4 nov. 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), RS 0.101.

112 Cfr. in particolare Ünal Tekeli contro Turchia del 16 nov. 2004, n. 29865/96 e Losonci Rose e Rose contro Svizzera del 9 nov. 2010, n. 554/06. Su tale questione cfr. anche MONTINI, 104 segg.

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