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Codice civile svizzero

Disegno

(Doppio cognome dopo il matrimonio) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 novembre 20231; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Tuena) Non entrata in materia Minoranza (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Steinemann, Tuena) Rinvio alla Commissione con il compito di disciplinare il doppio cognome dei coniugi nel progetto della Commissione secondo la «soluzione piccola» conformemente al progetto preliminare posto in consultazione I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 160, titolo marginale, e cpv. 2­4 B. Cognome dei coniugi e dei figli I. Mantenimento del cognome attuale 1. Coniugi

1 2 3

Ciascuno dei fidanzati può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome aggiungendo al proprio cognome attuale il cognome attuale dell'altro.

2

Se uno dei fidanzati porta già un doppio cognome, soltanto uno di questi due cognomi può essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome.

3

FF 2024 260 FF 2024 ...

RS 210

2024-0118

FF 2024 261

Codice civile (Doppio cognome dopo il matrimonio)

4

FF 2024 261

I cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino.

Art. 160a 2. Figli

1

I fidanzati determinano insieme il cognome che porteranno i loro figli.

Il cognome dei figli può essere il cognome attuale di uno dei fidanzati oppure un doppio cognome composto dai cognomi attuali di entrambi i fidanzati. Il doppio cognome può essere composto da due cognomi al massimo. I cognomi del doppio cognome possono essere uniti da un trattino.

2

In casi motivati l'ufficiale dello stato civile può liberare i fidanzati dall'obbligo di determinare il cognome dei loro figli.

3

Art. 160b II. Formazione del cognome coniugale

I fidanzati possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler portare uno dei loro cognomi attuali quale cognome coniugale.

1

In questo caso, ciascuno dei fidanzati può dichiarare di voler portare un doppio cognome aggiungendo al cognome coniugale il cognome attuale del fidanzato il cui cognome non diventa cognome coniugale.

2

Quale cognome coniugale i fidanzati possono scegliere anche un doppio cognome composto dai loro cognomi attuali.

3

Il doppio cognome può essere composto da due cognomi al massimo; questi possono essere uniti da un trattino.

4

Art. 270 A. Cognome I. Figli di genitori coniugati

Se i genitori sono uniti fra loro in matrimonio e in occasione del matrimonio hanno mantenuto i loro cognomi, il figlio assume il cognome da essi determinato in occasione del matrimonio per i figli comuni.

1

Entro un anno dalla nascita del loro primo figlio, i genitori possono esigere congiuntamente che il figlio porti il cognome attuale dell'altro genitore oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori.

2

Il doppio cognome del figlio può essere composto da due cognomi dei genitori al massimo; questi possono essere uniti da un trattino.

3

Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.

4

Art. 270a II. Figli di genitori non coniugati

2/6

Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Il genitore che detiene l'autorità parentale può esigere che il figlio porti un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori.

1

Codice civile (Doppio cognome dopo il matrimonio)

FF 2024 261

Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori determinano insieme il cognome dei figli. Il cognome dei figli può essere il cognome di uno dei genitori oppure un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori.

2

Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porta il cognome dell'altro genitore o un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

3

Il doppio cognome del figlio può essere composto da due cognomi al massimo; questi possono essere uniti da un trattino.

4

Se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

5

Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.

6

Art. 271 cpv. 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo ... Il figlio che porta un doppio cognome acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale connesse con ciascuno dei cognomi.

1

... Se assume un cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori, il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale connesse con il nuovo cognome, in aggiunta a quelle attuali.

2

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Diritto transitorio Titolo finale, art. 8a, titolo marginale 2. Cognome a. Ripresa del cognome da nubile o celibe

Titolo finale, art. 8abis b. Doppio cognome

Il coniuge che, unitosi in matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice, ha mantenuto il suo cognome può in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome secondo l'articolo 160 capoversi 2 e 3.

1

I coniugi che, uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice, portano un cognome coniugale 2

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Codice civile (Doppio cognome dopo il matrimonio)

FF 2024 261

possono in ogni tempo dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome secondo l'articolo 160b capoversi 2­4.

Con il cambiamento del cognome coniugale dei coniugi cambia anche quello dei figli comuni minorenni. Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

3

Lo stesso vale per le coppie che hanno convertito la loro unione domestica registrata in matrimonio conformemente all'articolo 35 della legge del 18 giugno 20044 sull'unione domestica registrata (LUD).

4

Titolo finale, art. 13d IVquater.

Cognome del figlio 1. Doppi cognomi per i figli di genitori coniugati

I genitori uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice che hanno mantenuto il proprio cognome possono dichiarare in qualsiasi momento all'ufficiale dello stato civile che i loro figli minorenni porteranno un doppio cognome secondo gli articoli 160a capoverso 2 e 270 capoverso 2.

1

Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

2

Lo stesso vale per le coppie che hanno convertito la loro unione domestica registrata in matrimonio conformemente all'articolo 35 LUD5.

3

Titolo finale, art. 13e 2. Doppi cognomi per i figli di genitori non coniugati

I genitori non uniti fra loro in matrimonio che detengono l'autorità parentale congiunta possono in qualsiasi momento dichiarare congiuntamente all'ufficiale dello stato civile che i loro figli minorenni, la cui nascita è stata documentata prima dell'entrata in vigore della modifica del ... del presente Codice, porteranno un doppio cognome secondo l'articolo 270a capoversi 1­4. Se l'autorità parentale è detenuta da un solo genitore, spetta a quest'ultimo fare la pertinente dichiarazione.

1

Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

4 5

4/6

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

RS 211.231 RS 211.231

Codice civile (Doppio cognome dopo il matrimonio)

FF 2024 261

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 22 giugno 20016 sui documenti d'identità Art. 2 cpv. 4 Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un nome ricevuto in seno a un ordine religioso o un nome d'arte nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

4

2. Legge del 18 giugno 20047 sull'unione domestica registrata Art. 37b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Chi vive in unione domestica registrata può dichiarare in ogni tempo all'ufficiale dello stato civile di voler portare un doppio cognome. In questo caso i cognomi portati prima della registrazione dell'unione domestica possono essere uniti da un trattino. Il doppio cognome è formato come segue: 1

a.

se al momento della registrazione dell'unione domestica i partner hanno mantenuto il proprio cognome, a questo può essere aggiunto il cognome attuale dell'altro;

b.

se dal momento della registrazione dell'unione domestica i partner portano un cognome comune, il cognome attuale del partner il cui cognome da nubile o celibe non diventa il cognome comune può essere aggiunto a quest'ultimo.

Quale cognome comune i partner possono scegliere anche un doppio cognome composto dai cognomi attuali di entrambi.

Con la modifica del cognome comune dei partner cambia anche il cognome dei loro figli comuni minorenni. Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

2

Se uno dei partner porta già un doppio cognome, soltanto uno di questi due cognomi può essere utilizzato per formare il nuovo doppio cognome.

3

6 7

RS 143.1 RS 211.231

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Codice civile (Doppio cognome dopo il matrimonio)

Art. 37c

FF 2024 261

Disposizione transitoria della modifica del ...

I genitori che al momento della registrazione dell'unione domestica hanno mantenuto il loro cognome possono in qualsiasi momento dichiarare congiuntamente all'ufficiale dello stato civile che i loro figli minorenni, la cui nascita è stata documentata prima della modifica del ... del presente Codice, porteranno un doppio cognome composto dai cognomi attuali di entrambi i genitori.

1

Il doppio cognome del figlio può essere composto da due cognomi al massimo; questi possono essere uniti da un trattino.

2

Il cognome del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età può essere cambiato soltanto con il suo consenso.

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