FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

ad 17.523 Iniziativa parlamentare Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 novembre 2023 Parere del Consiglio federale del 24 gennaio 2024

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 novembre 20231 concernente l'iniziativa parlamentare 17.523 Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

1

FF 2024 260

2024-0213

FF 2024 359

FF 2024 359

Parere 1

Situazione iniziale

Il 15 dicembre 2017 l'allora consigliere nazionale Luzi Stamm ha presentato l'iniziativa parlamentare 17.523 dal seguente tenore: «Mediante una pertinente modifica di legge si deve consentire ancora alle persone che si uniscono in matrimonio di adottare il doppio cognome.» Il 14 gennaio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di dare seguito all'iniziativa. L'11 febbraio 2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si è allineata a tale decisione.

La CAG-N ha quindi elaborato un progetto preliminare e lo ha posto in consultazione il 20 maggio 2022. Il 27 ottobre 2023 ha approvato il progetto di legge rielaborato da una sottocommissione appositamente istituita e il 17 novembre 2023 ha adottato anche il relativo rapporto esplicativo. Con lettera del 22 novembre 2023 entrambi i testi sono stati trasmessi al Consiglio federale, invitandolo, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento, ad esprimere il proprio parere entro il 1° febbraio 2024.

Dopo la pubblicazione del progetto della CAG-N, sia la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) sia l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile hanno presentato all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) il loro parere scritto, esprimendosi segnatamente sull'attuazione pratica del progetto.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

Pareri precedenti sul diritto del cognome

Negli ultimi anni il Consiglio federale si è espresso solamente in modo molto generale sul diritto del cognome. Ad esempio nel 2008, in occasione dell'ultima revisione importante in materia, si è limitato a sostenere, senza ulteriori motivazioni, il principio dell'immutabilità del cognome, nonché del diritto di cittadinanza cantonale e attinenza comunale dei coniugi3, ritenendo che tale principio garantisca la parità dei sessi4. Allo stesso tempo ha dichiarato di condividere il parere «secondo cui la consuetudine di lunga data di portare un cognome d'affinità non va modificata» e che non sarebbe necessario né opportuno regolare quest'usanza nella legge5.

Nel suo parere del 20 novembre 2013 concernente la mozione Caroni del 26 settembre 2013 (13.3842 Cognome comune per tutti i bambini di una famiglia), che intendeva 2 3

4 5

RS 171.10 03.428 Iniziativa parlamentare. Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità ­ Parere del Consiglio federale del 12 dic. 2008 concernente il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 ago. 2008, FF 2009 389.

FF 2009 389 pag. 390 FF 2009 389 pag. 390

2 / 14

FF 2024 359

permettere alle coppie in concubinato con figli in comune di assumere un cognome coniugale, il Consiglio federale ha affermato che «la tendenza va nella direzione di un uso individuale del cognome e si distanzia dunque da un cognome comune di famiglia.

L'esigenza di definire l'unità familiare tramite un cognome comune non è più così importante. Questa nuova e moderna soluzione, consapevolmente voluta dal legislatore, sembra essere efficace, per quanto sia possibile giudicare dopo nemmeno un anno dalla sua adozione»6.

Infine, nel suo rapporto del marzo 2015 relativo alla «Modernizzazione del diritto di famiglia» il Consiglio federale ha dichiarato quanto segue:7 «Il Consiglio federale ritiene che sarebbe prematuro ritornare a discutere di un adeguamento del diritto del cognome, anche perché si tratta di un ambito in cui la continuità riveste un'importanza capitale, non soltanto in riferimento ai cognomi portati da ogni persona, ma soprattutto alle norme generali e astratte che disciplinano il cognome. Nella pratica, le abitudini e le pratiche sociali influiscono fortemente sulla scelta del cognome. L'esperienza mostra che ci vuole un certo tempo affinché queste si adeguano alle nuove norme giuridiche. Sarebbe pertanto precipitoso rivedere la legge dopo così poco tempo dalla sua entrata in vigore, in ogni caso non finché non sia stato provato che il diritto rivisto ha comportato gravi violazioni degli interessi individuali o dell'interesse pubblico. Il Consiglio federale ritiene che attualmente non vi sia alcuna necessità di legiferare».

Queste affermazioni risalgono già a diversi anni fa. Da allora la società si è evoluta e con essa anche il dibattito sul diritto del cognome. Con la presente revisione, il Consiglio federale coglie quindi l'occasione per esprimersi più nel dettaglio sulla sua visione di un diritto del cognome moderno per la Svizzera.

2.2

Oggetto del progetto

L'attuale diritto del cognome si compone di diversi ambiti normativi, in primis le disposizioni che determinano il nome e il cognome del neonato, nonché la definizione degli eventi che possono portare a un successivo cambiamento del cognome attribuito alla nascita (matrimonio, divorzio, decesso di un/a coniuge, adozione, modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale, cambiamento dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile). In tali casi viene quindi stabilito se e a quali condizioni è possibile un cambiamento generale del nome o del cognome8.

La presente revisione riguarda solo una parte del diritto del cognome e prevede una modifica delle disposizioni sul cognome dei coniugi e dei figli di genitori coniugati o

6 7

8

L'intervento parlamentare e il parere del Consiglio federale sono consultabili all'indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 13.3842.

«Modernizzazione del diritto di famiglia», rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607), mar. 2015, n. 4.6, consultabile all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie > Modernizzazione del diritto di famiglia.

Nel presente contesto non viene affrontato il trattamento dei cognomi formati secondo il diritto estero.

3 / 14

FF 2024 359

non coniugati. Le considerazioni che seguono si limitano pertanto a tali questioni centrali.

Inoltre, la CAG-N ha individuato la necessità di legiferare anche per quanto riguarda il cambiamento generale del nome secondo l'articolo 30 del Codice civile (CC)9 e ha invitato il Consiglio federale a intervenire in tal senso10. È pertanto previsto che il Consiglio federale presenti un progetto di legge separato entro la fine dell'anno e proponga anche una modernizzazione del diritto al cambiamento del nome che sarà oggetto di una procedura di consultazione.

2.3

Requisiti per un diritto del cognome moderno

Per poter definire un moderno diritto del cognome, il Consiglio federale ritiene necessario considerare i seguenti aspetti:

2.3.1

Considerazione degli sviluppi sociali e delle nuove esigenze

La famiglia in quanto istituzione sta attraversando da molti anni un periodo di profondo cambiamento. Lo dimostra ad esempio la scelta del modello di vita: al momento della stesura del CC, più di un secolo fa, la famiglia classica, composta da due persone di sesso diverso, che rimanevano sposate per tutta la vita e vivevano assieme ai loro figli con lo stesso cognome nella stessa economia domestica, era considerata non solo un modello sociale ma plasmava anche il contenuto delle norme di diritto adottate dal legislatore. Questa forma classica della famiglia classica coesiste però oggi con numerosi altri modelli di vita e di famiglia.

Il cambiamento della società ha un impatto diretto sulle norme di diritto: sebbene il CC continui ad accordare al matrimonio un ruolo centrale nell'ordinamento giuridico, riconosce tuttavia anche l'esistenza di altri modelli di vita e di famiglia11. Ultimamente il Parlamento ha dimostrato a più riprese di prendere sul serio i nuovi sviluppi sociali e le esigenze che ne derivano, rendendo ad esempio possibile l'adozione del figliastro di coppie dello stesso sesso e non coniugate12 e introducendo il «matrimonio per tutti»13.

Anche la revisione del diritto del cognome del 2013 ha tenuto conto dei nuovi sviluppi e delle nuove esigenze della popolazione: mentre le coppie tradizionali possono continuare a portare un cognome coniugale, che viene trasmesso anche ai figli, le coppie sposate hanno da allora anche la possibilità di mantenere il proprio cognome e al con9 10 11 12 13

RS 210 Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 15.

Cfr. a tale proposito «Modernizzazione del diritto di famiglia», Rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607), mar. 2015, n. 2.1.1 seg.

Art. 264c CC, introdotto con la revisione del 17 giu. 2016, entrato in vigore il 1° gen. 2018 (RU 2017 3699).

Art. 94 CC, introdotto con la revisione del 18 dic. 2020, entrato in vigore il 1° lug. 2022 (RU 2021 747).

4 / 14

FF 2024 359

tempo di scegliere come chiamare i figli comuni. L'abolizione dell'obbligo di portare un solo cognome è stato un passo fondamentale verso un diritto del cognome più liberale, che dà maggior peso all'autodeterminazione e al mantenimento dell'attuale identità.

Tuttavia, il diritto in vigore prevede diverse restrizioni alla scelta del cognome, sempre più ritenute insoddisfacenti in quanto non considerano le esigenze di molte persone. La presente revisione si è posta esplicitamente l'obiettivo di tenere conto «delle diverse esigenze della popolazione per quanto riguarda il cognome»14. Al centro c'è il desiderio di molte persone di poter esprimere la relazione che intendono instaurare con il proprio coniuge, anche attraverso il cognome, senza dover rinunciare alla propria identità. Tuttavia, il principio sancito dalla legge per cui ciascun coniuge conserva il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 CC), non soddisfa tale desiderio. Neanche la possibilità prevista dall'articolo 160 capoverso 2 CC di assumere il cognome dell'altro coniuge crea alcun legame tra i due cognomi, anzi costringe invece un coniuge a rinunciare al proprio cognome a favore di un cognome coniugale. L'obiettivo dell'ultima revisione è stato quello di rafforzare il principio dell'immutabilità del cognome di nascita; tuttavia, a scapito del principio dell'unità del cognome coniugale. L'ampio consenso di cui gode il doppio cognome previsto dal diritto anteriore nonché la grande diffusione del cognome di affinità dimostrano tuttavia che la necessità di esprimere l'unione all'interno della famiglia nucleare attraverso il cognome è ancora fortemente radicata nella popolazione15. L'introduzione di un doppio cognome costituirebbe in definitiva un compromesso sensato che permetterebbe di soddisfare entrambi i principi: l'immutabilità del cognome di nascita e l'unità del cognome coniugale16.

Lo stesso vale per i cognomi dei figli: oggi i genitori sono costretti a decidere quale genitore darà il proprio cognome ai figli e potrà quindi così esprimere il legame con il figlio. Un doppio cognome darebbe la possibilità a entrambi i genitori di esprimere questa esigenza17.

In questo caso si può presumere che tale esigenza abbia lo scopo di rendere visibile verso l'esterno il legame tra i coniugi, per cui appare giustificato limitare la scelta dei cognomi
disponibili ai cognomi dei coniugi portati fino a quel momento e alle combinazioni formate da questi due. Lo stesso vale anche per i cognomi dei figli. Nel caso (raro) in cui una coppia coniugata desideri assumere un cognome completamente nuovo e fornisca motivi degni di rispetto per farlo, occorre rimandare alla disposizione generale sul cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC).

2.3.2

Il nome come parte della personalità

Un altro aspetto importante è lo stretto legame tra nome e personalità: il nome di una persona determina la sua identità e indica la sua appartenenza a una famiglia o un legame tra determinate persone, segnatamente tra coniugi, tra genitori e figli e tra altri 14 15 16 17

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 2 e 14.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 13.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 14.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 14.

5 / 14

FF 2024 359

parenti18. Quale espressione del diritto generale della personalità, il nome sottostà quindi alla tutela della libertà personale garantita dalla Costituzione federale (art. 10 cpv. 2 Cost.)19.

La legislazione riprende questa idea di tutela sotto vari aspetti, riconoscendo il diritto di conservare il proprio cognome al momento del matrimonio (art. 160 cpv. 1 CC) e proteggendo il cognome come parte della personalità da interferenze di terzi (cfr.

in particolare art. 27 e 30 cpv. 3 CC). Inoltre, dalla natura personale del cognome deriva il diritto di cambiarlo, se vengono invocati motivi degni di rispetto (art. 30 cpv. 1 CC).

Anche il legislatore deve tenere conto del significato determinante del cognome in termini di diritto della personalità: le pertinenti esigenze presentate vanno in linea di principio considerate nella misura in cui non si oppongono a interessi pubblici o privati.

2.3.3

Parità tra uomo e donna

L'obiettivo centrale della revisione del diritto del cognome nel 2013 consisteva nell'attuazione del principio della parità di diritti tra uomo e donna (art. 8 cpv. 3 Cost.)20 mediante la stesura di una norma che non fosse più esplicitamente riferita al genere. La norma giuridica di diritto matrimoniale che determinava il cognome fino al 1° gennaio 2013 (art. 160 cpv. 1 aCC: «Il nome coniugale è quello del coniuge») è stata pertanto abrogata. All'epoca, il legislatore ha ripetutamente affermato che un unico nome per le coppie sposate non era più compatibile con il principio dell'uguaglianza di genere: «Qualsiasi normativa che imponga a uno degli sposi di rinunciare al proprio cognome contravviene al principio dell'uguaglianza tra donna e uomo»21.

Tuttavia, l'esperienza maturata in seguito alla revisione ha mostrato che nonostante l'uguaglianza formale introdotta nella legge, la disparità di trattamento esistente non è stata eliminata. Al contrario, continua ad esistere una pressione sociale sulle donne affinché assumano il cognome del marito come cognome coniugale22, anche perché è l'unico modo per la madre di stabilire un legame con i figli comuni attraverso il cognome, se il marito o il padre dei figli comuni non intende cambiare il suo cognome23.

In questo senso la revisione del 2013 non ha raggiunto il suo obiettivo pur avendo formalmente messo i coniugi su un piano di parità giuridica24.

18 19 20 21 22 23 24

DTF 126 III 1 consid. 3a pag. 2; Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 14.

RS 101 Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 9, 13 e seg.

Rapporto della CAG-N del 22 ago. 2008, FF 2009 365 pag. 372.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 14.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 13: a tale proposito cfr. anche Fleur WEIBEL, Kein gemeinsamer Name mehr?, FamPra.ch 2018, pag. 965 segg. e 975 seg.

Con l'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali nel 2022, la problematica menzionata si è ulteriormente ampliata: oggi si tratta in generale di affrontare la questione della parità di trattamento tra i coniugi, che con l'attuale normativa non è stata realizzata.

6 / 14

FF 2024 359

2.3.4

Comprensibilità e semplicità del diritto del cognome

Il diritto del cognome è un aspetto centrale del diritto della personalità e concerne ogni persona per tutta la sua vita. Fa parte dell'ordine sociale di base ed è radicato nella coscienza di ogni individuo. Pertanto, la legislazione in materia dovrebbe essere comprensibile e semplice da spiegare25 ed essere sottoposta il meno possibile a revisione.

Già oggi, è difficile per le persone non esperte di diritto conoscere e capire i principi del diritto del cognome vigente e anteriore. Poiché le revisioni esplicano effetto solo nel futuro e le norme anteriori sopravvivono attraverso i cognomi esistenti, ogni revisione aumenta la complessità della materia. Anche per questo motivo il diritto del cognome andrebbe rivisto con moderazione. Tuttavia se, come nella situazione attuale, la necessità di legiferare e di una revisione appare manifesta26, bisogna fare in modo che la nuova legge venga formulata il più semplicemente possibile, anche perché una revisione ritenuta insoddisfacente porta inevitabilmente a nuovi intenti di revisioni.

2.3.5

Considerazione degli interessi pubblici e di terzi

In caso di revisione del diritto del cognome, devono essere presi in considerazione anche gli interessi pubblici o di terzi, che possono essere in contrasto, in tutto o in parte, con le esigenze di cui sopra. Occorre pertanto tenere conto dei seguenti aspetti importanti elencati qui di seguito: ­

Tradizionalmente al diritto del cognome è attribuito l'obiettivo di individualizzare e identificare la persona in questione. L'immutabilità del cognome di nascita27, ripetutamente invocata in tale contesto, soprattutto in occasione della revisione del 2013 si applica oggi ancora solo in misura limitata28: ogni anno migliaia di persone cambiano il loro cognome in seguito al matrimonio (art. 160 cpv. 2 CC), al divorzio (art. 119 CC), al decesso del o della coniuge (art. 30a CC), alla modifica dell'iscrizione nel registro dello stato civile relativo al sesso (art. 30b CC) oppure al cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC). Prima dell'entrata in vigore della revisione del 2013, ai coniugi non si applicava l'immutabilità del cognome di nascita, bensì il principio dell'unità del cognome coniugale. Come già menzionato, la prassi dimostra che questo principio continua ad avere una forte influenza sulla scelta del cognome da parte dei coniugi.

Va inoltre ricordato che oggigiorno l'interesse pubblico di identificare una persona in modo univoco non è praticamente più attuato attraverso il cognome, che difficilmente consente di identificare una persona in modo defini-

25 26 27 28

A tale proposito cfr. anche il parere della CSC all'UFSC dell'11 dic. 2023, pag. 1 (testo non disponibile in italiano).

A tale proposito cfr. n. 2.4.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 9; Rapporto della CAG-N del 22 ago. 2008, FF 2009 365 pag. 366 e 372.

A tale proposito BADDELEY, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit libéré, FamPra.ch 2020, pag. 620.

7 / 14

FF 2024 359

tivo. Sono infatti molti i casi in cui le persone portano lo stesso cognome o un cognome simile o lo cambiano. Di norma, le autorità in particolare non identificano una persona mediante il cognome, ma ricorrono ad altri strumenti, segnatamente al numero AVS. Utilizzato già in numerosi registri statali, questo numero consente di identificare una persona in modo semplice e univoco, anche dopo un trasloco o un cambiamento del cognome: ogni modifica del cognome ufficiale viene iscritta nel registro elettronico dello stato civile Infostar. Grazie al collegamento dei dati con il numero AVS, eventuali modifiche possono in seguito essere riprese automaticamente anche in altri registri.

Un'iscrizione nel casellario giudiziale rimane così assegnata alla persona corretta anche dopo un cambiamento del nome e non va persa. Lo stesso vale per numerosi altri registri, come la banca dati UPI29 dell'Ufficio centrale di compensazione e i registri cantonali degli abitanti. Alla luce di queste considerazioni non vi è alcun interesse pubblico a rendere più difficile o addirittura a vietare in generale il cambiamento del cognome o la possibilità di ampliare la scelta del cognome al momento del matrimonio, invocando la funzione identificativa di quest'ultimo.

­

Non vi è neppure alcun interesse pubblico a utilizzare il cognome per manifestare verso l'esterno un determinato rapporto retto dal diritto di famiglia (matrimonio, rapporto di filiazione). Spetta piuttosto alla singola persona decidere se desidera o no utilizzare il proprio cognome per esprimere tale relazione all'esterno.

­

Il bene del figlio30 riveste un ruolo centrale pure nel diritto del cognome e va rispettato anche al momento dell'attribuzione del cognome. A tale scopo il diritto vigente prevede diverse disposizioni di tutela: conformemente all'articolo 37c capoverso 3 dell'ordinanza del 28 aprile 200431 sullo stato civile (OSC), il nome scelto non deve ledere gli interessi del bambino. Se il cambiamento del cognome avviene in un secondo momento, l'articolo 270b CC richiede il consenso del figlio che ha compiuto il dodicesimo anno di età. In casi eccezionali, è inoltre possibile cambiare il nome in virtù dell'articolo 30 CC, se l'interesse del figlio lo richiede.

L'introduzione della possibilità di dare al figlio un doppio cognome composto dai nomi dei genitori non mette invece a rischio il suo interesse. Se in seguito desidera cambiare il proprio nome, a partire dal dodicesimo anno di età ha la possibilità di richiedere autonomamente un cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC. Se i genitori si sposano dopo il compimento del dodicesimo anno di età, il bambino può inoltre rifiutare di accettare il doppio cognome.

29

30 31

La banca dati UPI (Unique Person Identification) dell'Ufficio centrale di compensazione è la funzionalità del registro centrale degli assicurati e delle rendite che implementa l'identificazione amministrativa delle persone fisiche e la gestione dell'identificatore numero AVS. Questa funzionalità gestisce anche la comunicazione dell'identificatore al di fuori del mondo AVS.

«Modernizzazione del diritto di famiglia», Rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607), mar. 2015, n. 3.4.2.

RS 211.112.2

8 / 14

FF 2024 359

­

Ogni atto giuridico, e quindi anche la scelta del cognome, è soggetto alla disposizione sull'abuso del proprio diritto (art. 2 cpv. 2 CC). La scelta di un dato cognome non è consentita se è finalizzata a ingannare terzi, se appare abusiva o considerata contraria al buon costume. Tuttavia, la presente revisione difficilmente porta a un conflitto con i principi sopra citati. Infatti, una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda il futuro cognome dei coniugi o del figlio non può portare a risultati abusivi o immorali, poiché la scelta del cognome è limitata ai cognomi dei coniugi o dei genitori del figlio.

­

Infine, il diritto del cognome, o meglio il diritto di scegliere liberamente il proprio cognome, non può pregiudicare gli interessi di terzi. La portata di questa norma è però molto limitata, in quanto non esiste una libera scelta del cognome né al momento del matrimonio né al momento della scelta del cognome dei figli. Il cognome può essere scelto solo tra i nomi esistenti (cognome da nubile o celibe oppure cognome attuale di un coniuge o di un genitore), che possono formare un doppio cognome. Pertanto è molto improbabile che la scelta del cognome dei coniugi e dei figli violi i diritti degni di protezione di terzi.

2.3.6

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni summenzionate, non vi sono motivi oggettivi che giustifichino di limitare giuridicamente la scelta del cognome, se quest'ultima avviene al momento del matrimonio o della nascita di un bambino ed è limitata ai nomi esistenti.

La richiesta di consentire in futuro anche il doppio cognome può essere presa in considerazione e attuata senza pregiudicare gli interessi pubblici o privati.

In termini generali, si può dire che un diritto del cognome moderno dovrebbe presentare le caratteristiche elencate qui di seguito:

32

­

Il punto di partenza è il principio dell'autodeterminazione individuale e quindi il diritto di scegliere il proprio cognome in virtù del diritto della personalità.

­

L'ordine pubblico e gli interessi di terzi degni di protezione costituiscono un certo limite, sebbene entrambi abbiano oggi un'importanza marginale per il diritto del cognome.

­

Al momento del matrimonio, ogni coniuge deve essere libero di scegliere il cognome che desidera portare in futuro. Può mantenere il proprio cognome, assumere il cognome del coniuge o creare un nuovo doppio cognome dai cognomi di entrambi i coniugi, per esprimere così il loro legame verso l'esterno32.

Questo modello corrisponde al disciplinamento suggerito da Model Family Code, cfr. Ingeborg SCHWENZER, Model Family Code ­ From a Global Perspective, Anversa/Oxford 2006, pag. 20 seg.; sulla stessa linea cfr. anche «Eckpunkte zu einer Reform des Namensrechts» del Ministero federale degli interni e della patria tedesco (consultabile all'indirizzo: www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/ veroeffentlichungen/2020/eckpunkte-namensrecht.pdf [stato: 8.12.2023]), elaborati da un gruppo di lavoro in vista della revisione del diritto tedesco (raccomandazione 3).

9 / 14

FF 2024 359

­

Il cognome del figlio deve poter essere stabilito dai genitori, che possono optare per uno dei loro cognomi oppure per un cognome doppio composto dai cognomi di entrambi per esprimere il loro legame con il figlio verso l'esterno33.

­

Il cognome dei figli non deve dipendere dallo stato civile dei genitori. A esso viene quindi applicata la stessa regola, indipendentemente se i genitori sono sposati o no. In particolare, anche il figlio di genitori non coniugati deve poter portare un doppio cognome composto dai cognomi di entrambi i genitori.

­

Il cambiamento del cognome dovrebbe in linea di principio essere possibile e consentito, se il richiedente fornisce una motivazione oggettivamente comprensibile (ad es. «motivi degni di rispetto»)34.

­

La normativa dovrebbe essere la più semplice e chiara possibile35.

2.4

Valutazione del diritto vigente alla luce delle considerazioni precedenti

Nel 2015, il Consiglio federale ha definito il vigente diritto del cognome un «passo importante verso un diritto di famiglia moderno»36; tuttavia, nella prospettiva odierna e alla luce delle considerazioni precedenti, tale affermazione va fortemente ridimensionata: in particolare l'abolizione del diritto che consente di portare un doppio cognome coniugale va ritenuto un passo indietro. Come illustrato, costringere un coniuge a cambiare o abbandonare il proprio cognome se desidera creare un legame con il coniuge o con i figli comuni è contrario al principio dell'uguaglianza giuridica.

L'attuale possibilità di correggere questa situazione attraverso il cognome di affinità basato sul diritto consuetudinario rappresenta un certo miglioramento. Secondo il Consiglio federale, tuttavia, il rilascio di documenti d'identità con un cognome (doppio) non ufficiale non può essere una soluzione soddisfacente a lungo termine. Un documento d'identità ufficiale contenente un cognome che non corrisponde a quello ufficiale genera regolarmente malintesi nella vita quotidiana e richiede spiegazioni sia in Svizzera sia all'estero. L'introduzione del cognome di affinità è stata in definitiva una misura transitoria per compensare la mancanza di un cognome doppio ufficiale.

A lungo termine è tuttavia auspicabile creare una norma di diritto che consenta ai coniugi di formare e portare un doppio cognome quale cognome ufficiale.

33 34

35

36

Anche questa proposta corrisponde al Model Family Code, cfr. SCHWENZER, Model Family Code (ivi) pag. 128 seg.

Come già menzionato, il Consiglio federale avvierà probabilmente ancora nell'anno in corso la procedura di consultazione sulla revisione del cambiamento del nome. A tale proposito cfr. anche «Eckpunkte zu einer Reform des Namensrechts», che sostengono la necessità di semplificare il cambiamento del nome (ivi) e chiedono di addure un motivo riconoscibile («anerkennenswerten Grund», raccomandazione 4).

Anche gli «Eckpunkte zu einer Reform des Namensrechts» chiedono di semplificare e ristrutturare il regolamento e quindi di ridurre l'onere burocratico per il cittadino, l'amministrazione e i tribunali (ivi pag. 4).

«Modernizzazione del diritto di famiglia», rapporto del Consiglio federale relativo al postulato Fehr (12.3607), mar. 2015, n. 9.

10 / 14

FF 2024 359

Il Consiglio federale concorda quindi pienamente con la CAG-N che ritiene necessario intervenire in materia di diritto del cognome; il parere della CSC all'UFSC dell'11 dicembre 2023 nonché altri pareri espressi in sede di consultazione corroborano chiaramente tale dichiarazione37. Inoltre approva esplicitamente che la CAG-N abbia avviato una revisione del diritto del cognome, volta in particolare ad ampliare le possibilità di scelta del cognome sia al momento del matrimonio sia in relazione ai figli comuni. Per le stesse ragioni, respinge la proposta della minoranza della Commissione di non entrare in materia.

2.5

Valutazione del progetto

2.5.1

Valutazione generale

La revisione intende consentire ai coniugi «di evidenziare verso l'esterno il legame che li unisce ai propri figli mediante il cognome»38. In questo modo si elimina la pressione sociale che spinge soprattutto le donne a rinunciare al proprio cognome a favore di un cognome coniugale, permettendo loro di avere la possibilità di mantenere il proprio cognome e di stabilire comunque un legame con i figli e il coniuge basato sul cognome. In questo modo vengono tutelati sia il loro diritto all'autodeterminazione sia il principio della parità di diritti.

Secondo il progetto, in futuro sarà tuttavia anche possibile adottare un cognome coniugale combinando il proprio cognome con il cognome dell'altro coniuge. Sarà inoltre possibile adottare, come cognome coniugale, un cognome doppio identico per tutti i membri della famiglia, colmando così le lacune individuate nel diritto vigente e permettendo di rispondere in larga misura al concetto di diritto del cognome moderno sopra delineato.

Il Consiglio federale ritiene che anche l'eliminazione del cognome di affinità, proposta dalla CAG-N, sia da accogliere con favore. In questo modo, in futuro i documenti d'identità riporteranno solo il cognome ufficiale. Per mantenere il cognome di affinità nei documenti d'identità dopo l'entrata in vigore del progetto sarà necessario dichiarare all'ufficio dello stato civile, sulla base delle disposizioni transitorie, la volontà di rendere il cognome coniugale un doppio cognome ufficiale con un trattino, prima di rinnovare i documenti d'identità. Comportando un aumento degli oneri e dei costi, in singoli casi questa soluzione potrebbe dare adito a un certo malcontento. Sarà quindi importante informare la popolazione in tempo utile e in modo sufficientemente dettagliato in merito a questo cambiamento.

37 38

Cfr. il parere della CSC all'UFSC dell'11 dic. 2023, pag. 2; Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 13.

Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 14.

11 / 14

FF 2024 359

2.5.2

Possibili miglioramenti

Nel corso dei lavori della CAG-N, l'obiettivo della presente revisione è stato notevolmente ampliato: a partire dalla «soluzione piccola» (ritorno al diritto anteriore), ad ogni passo sono stati aggiunti al progetto nuovi elementi (doppio cognome per entrambi i coniugi, inclusione del cognome di affinità, inclusione dei figli, inclusione dei figli di coppie non sposate, diritto transitorio esaustivo, inclusione dei figli nel diritto transitorio), cosicché una piccola correzione della legge è diventata una vera e propria revisione totale del diritto del cognome. Questo sviluppo si riflette anche nell'attuale progetto di legge, che ­ come ripetutamente osservato e sottolineato da varie parti durante il lavoro di revisione39 ­ è molto complesso e non facile da capire o attuare.

Il Consiglio federale ha quindi individuato un potenziale di miglioramento in vista dell'impostazione concreta del progetto; è infatti convinto che quest'ultimo andrebbe notevolmente semplificato, senza mettere in discussione l'obiettivo legislativo e il suo contenuto.

A suo avviso, la complessità del testo risiede innanzitutto nel fatto che riprende la scelta scaglionata dei coniugi prevista dalla sistematica della legge attuale: in una prima fase, i coniugi devono scegliere se mantenere il loro cognome attuale o portare un cognome coniugale. Solo in una seconda fase i coniugi hanno la possibilità di adattare ulteriormente il cognome mediante una dichiarazione individuale o congiunta e di decidere, in particolare, a favore del doppio cognome. La scelta dei coniugi di mantenere il proprio cognome o formare un cognome coniugale determina la possibilità dei figli di portare un doppio cognome. Inoltre, la prima scelta stabilisce anche l'ordine dei cognomi in occasione della composizione del doppio cognome. Le combinazioni possibili della scelta del cognome sono sì numerose, ma nello stesso tempo il progetto non permette di scegliere tutte le combinazioni possibili.

Una semplificazione notevole potrebbe quindi essere ottenuta eliminando la prima opzione sopra menzionata (mantenere il cognome o scegliere un cognome coniugale) e sostituendola con un'unica fase di scelta del cognome per i coniugi. Di conseguenza, in caso di matrimonio, ciascun coniuge può scegliere di mantenere il proprio cognome o di cambiarlo. In tal caso, può
assumere il cognome dell'altro coniuge come cognome coniugale o formare un doppio cognome (nell'ordine che preferisce, con o senza trattino) dai nomi di entrambi i coniugi. Anche la scelta del cognome dei figli, da parte dei genitori, va attuata in modo semplice, decidendo a favore del cognome di un genitore o di un doppio cognome formato dai cognomi di entrambi i genitori (nell'ordine desiderato e con o senza trattino). Il numero di cognomi a disposizione per la formazione di un doppio cognome sarebbe limitato a due, come previsto dal progetto.

39

È quanto riporta il parere della CSC all'UFSC dell'11 dic. 2023, pag. 1 nonché il parere dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile del 12 dic. 2023; pag. 1 («très difficile à appliquer et à expliquer en office»; disponibile solo in francese) e il parere della minoranza della Commissione, cfr. Rapporto della CAG-N del 17 nov. 2023, pag. 7.

12 / 14

FF 2024 359

Dal punto di vista materiale, una soluzione di questo tipo corrisponderebbe essenzialmente all'attuale proposta della CAG-N, eliminando però le restrizioni del progetto40.

Infine, va sottolineato che tale regime consentirebbe alle persone interessate di continuare a beneficiare di tutte le opzioni già oggi disponibili: ad esempio, una coppia potrebbe (nel senso dell'attuale cognome coniugale) assumere il cognome dell'una o dell'altra persona come proprio cognome congiunto e trasmetterlo anche ai figli. Sarebbe tuttavia anche possibile per entrambi i coniugi mantenere il cognome e dare solo ai figli un doppio cognome. Il diritto del cognome verrebbe quindi ampliato dal doppio cognome, che andrebbe ad aggiungersi alle opzioni già esistenti. Questo approccio avrebbe il merito di rispettare il principio della chiarezza del diritto, rendendolo più semplice, breve e comprensibile, e ne faciliterebbe a sua volta l'applicazione.

2.5.3

Sintesi

Il Consiglio federale sostiene il progetto della CAG-N nel suo contenuto e ritiene che elimini le carenze dell'attuale diritto del cognome. Allo stesso tempo è convinto che semplificando il testo e la normativa stessa possa essere raggiunto più facilmente l'obiettivo della revisione formulato dalla CAG-N e sostenuto dal Consiglio federale.

Lascia alla Commissione e al Parlamento la decisione su come procedere.

3

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare in materia sul progetto della CAG-N e di adottarlo.

40

In termini di contenuto, la soluzione corrisponderebbe in larga misura alle spiegazioni delineate dalla CSC in merito a un diritto futuro, cfr. il parere della CSC all'UFSC dell'11 dic. 2023, pag. 1 seg.

13 / 14

FF 2024 359

14 / 14