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Autorizzazione eccezionale dell'ESTI Deroga alla disposizione sui rapporti periodici secondo l'art. 36 OIBT del 15 dicembre 2023

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, sulla base ­

dell'articolo 21 cifra 2 della Legge sugli impianti elettrici del 24 giugno 1902 (LIE; RS 734.0) e

­

dell'articolo 1 capoverso 4 dell'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001 (OIBT; RS 734.27),

considera:

1. Situazione iniziale L'OIBT attualmente vigente è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Tale ordinanza ha trasferito a imprese di controllo indipendenti l'obbligo spettante ai gestori di rete di esecuzione dei controlli periodici degli impianti elettrici che essi alimentano di energia. I proprietari devono incaricare le imprese di controllo dell'esecuzione dei collaudi e dei controlli periodici degli impianti elettrici.

Dall'entrata in vigore dell'OIBT sono trascorsi poco più di 20 anni. Pertanto, nei prossimi anni saranno richiesti numerosi controlli periodici per gli immobili con periodi di controllo di 20 anni, costruiti all'inizio degli anni 2000. Al contempo, ciò interesserà anche numerosi impianti che dovranno essere sottoposti per la prima volta a un controllo periodico a fronte del termine transitorio previsto dal diritto anteriore. A ciò si aggiungono i controlli periodici richiesti che hanno dovuto essere accantonati durante gli anni della pandemia. Nel complesso si deve pertanto prevedere un forte aumento dei controlli periodici nel corso dei prossimi cinque anni, il che è stato comunicato all'ESTI dai gestori di rete.

Inoltre, gli organi di controllo, ma anche gli installatori, sono sottoposti a una forte pressione, tra l'altro, a causa dell'ampliamento degli impianti di produzione di energia. Al momento, però, la carenza di maestranze specializzate non consente al settore di assumere tempestivamente ulteriore personale qualificato. Per questi motivi, i termini per l'esecuzione del controllo periodico, compresa l'eliminazione delle lacune, non potranno essere rispettati in tutti i casi.

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2. In ordine Secondo l'articolo 1 capoverso 4 OIBT, la deroga a singole disposizioni dell'ordinanza può essere autorizzata, se una disposizione può essere rispettata solo con grande difficoltà oppure ostacola l'evoluzione tecnica. Competente per la concessione di tali autorizzazioni è il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC oppure, in casi meno importanti, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI.

Occorre valutare la deroga alle modalità dell'obbligo d'invito al controllo periodico ai sensi dell'articolo 36 OIBT. Tale obbligo non concerne direttamente aspetti tecnici di sicurezza, ma serve a far rispettare l'obbligo dei proprietari di fornire periodicamente la prova di sicurezza dei suoi impianti (cfr. art. 5 cpv. 1 OIBT). Interessati sono, in primo luogo, processi amministrativi. L'aspetto tecnico di sicurezza, segnatamente l'obbligo di eseguire il controllo periodico degli impianti elettrici, nonché la durata dei singoli periodi di controllo, non è toccato. Inoltre, la disposizione è di piccola portata rispetto all'oggetto della regolamentazione dell'OIBT (sicurezza e assenza di perturbazioni degli impianti elettrici; cfr. artt. 3 e 4 OIBT). A ciò si aggiunge che in base all'articolo 36 capoverso 4 OIBT, in casi eccezionali, l'ESTI può già oggi autorizzare deroghe ai controlli periodici di cui all'allegato OIBT. Per questi motivi, la deroga deve essere qualificata come caso meno importante ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT, ragione per cui competente per l'autorizzazione eccezionale è l'ESTI.

3. Nel merito Giusta l'articolo 36 capoverso 1 OIBT, i gestori di rete invitano per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza conformemente all'articolo 37 OIBT prima della fine del periodo di controllo Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito.

Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).

Pertanto, sulla base dell'articolo 5 capoverso 1 OIBT, il proprietario o il rappresentante da esso designato vigila affinché gli impianti elettrici rispondano sempre alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4 OIBT. Su richiesta, deve presentare un rapporto di sicurezza. Inoltre, è tenuto a far eliminare senza indugio i difetti (art. 5 cpv. 3 OIBT).

Per i motivi menzionati in premessa e i ritardi da ciò derivanti, la possibilità prevista all'articolo 36 capoverso 3 OIBT di prorogare il termine di un anno al massimo è da ritenersi troppo breve. Se la durata della possibile proroga del termine viene raddoppiata a due anni, i gestori di rete potranno presumibilmente concludere senza complicazioni molti casi senza coinvolgere l'ESTI.

Il raddoppio della durata delle proroghe dei termini consente così di scaglionare il gran numero di controlli in scadenza. Al contempo, si evita la trasmissione all'ESTI, ai fini dell'esecuzione, di casi in cui una proroga del termine più estesa condurrebbe

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all'obiettivo. In linea di principio, l'ESTI deve essere incaricato dell'esecuzione del controllo periodico solo se un proprietario rifiuta tale controllo.

D'altro canto, i gestori di rete devono essere sgravati dai casi in cui è prevedibile che una proroga dei termini comporterebbe un vuoto amministrativo. Dopo due solleciti, i casi che riguardano determinate categorie di proprietari possono essere trasmessi direttamente all'ESTI senza proroga dei termini. I gestori di rete continuano, dunque, a concedere proroghe dei termini nel singolo caso, su richiesta sufficientemente motivata. Sufficientemente motivata significa ad es. che, nonostante gli sforzi dimostrati (disdette via e-mail o simili), il proprietario non è riuscito a trovare entro il termine stabilito un controllore o un installatore in grado di eliminare tempestivamente le lacune constatate. In ogni caso, in caso di proroga, si deve indicare brevemente il motivo per cui il termine non può essere rispettato; i giustificativi devono, nel limite del possibile, suffragare la richiesta di proroga del termine.

La possibilità di concedere proroghe dei termini fino a due anni si ricollega alla consolidata prassi dell'ESTI durante la pandemia che prevedeva che i gestori di rete potessero prorogare i termini per il controllo periodico fino a 18 mesi.

Sul principio secondo cui il proprietario è il solo responsabile del buono stato e in particolare dell'eliminazione immediata dei difetti (art. 5 cpv. 3 OIBT; cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_909/2021, consid. 5.5 e 6.1), la presente autorizzazione eccezionale non modifica alcunché.

Si dovrà verificare se la misura qui prevista produca effettivamente l'effetto auspicato.

L'autorizzazione eccezionale deve, quindi, essere limitata nel tempo, laddove può essere valutata una proroga del periodo di validità. Una limitazione temporale inizialmente a sei anni appare adeguata e idonea al fine di osservare gli sviluppi e valutare gli effetti.

Infine, occorre definire l'ormai consolidata prassi dell'ESTI secondo cui i gestori di rete devono trasmettere all'ESTI i controlli periodici ai fini dell'esecuzione, di principio tramite la piattaforma elettronica dell'ESTI. Trasmissioni effettuate con altri canali sono, quindi, ammesse solo in via eccezionale.

decide: 1.

In deroga all'articolo 36 capoverso 3 dell'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), il termine per la presentazione del rapporto di sicurezza può essere prorogato di due anni al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito.

2.

La trasmissione ai fini dell'esecuzione deve avvenire in ogni caso elettronicamente tramite la piattaforma dell'ESTI a tal fine prevista.

3.

La presente autorizzazione eccezionale ha una validità di sei anni. Il suo periodo di validità può essere prorogato.

4.

La presente autorizzazione eccezionale è pubblicata nel Foglio federale sulla base dell'articolo 13 capoverso 2 lettera c della Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e dell'articolo 22 lettera a dell'Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

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5.

In applicazione dell'articolo 35 capoverso 3 della Legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021), gli interessati possono richiedere una decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici.

6.

Comunicazione a: ­ Ufficio federale dell'energia UFE ­ Associazione delle aziende elettriche svizzere AES ­ Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti EIT.swiss ­ Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici ASCE ­ ODEC Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori

6 febbraio 2024

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Ufficio federale dell'energia