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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'industria grafica del 17 gennaio 2024

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'industria grafica delle associazioni viscom, dpsuisse, Verband Werbetechnik + Print (VWP) e COPYPRINTSUISSE (CPS) conformemente al regolamento del 7 settembre 20232 allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

3 Può

essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

17 gennaio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2024-0226

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Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale dell'industria grafica

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione e organi responsabili

Il presente regolamento istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica» il fondo per la formazione professionale (di seguito «fondo») delle associazioni viscom, dpsuisse, Verband Werbetechnik + Print (VWP) e COPYPRINTSUISSE (CPS) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base nell'industria grafica.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le seguenti prestazioni: 1

a.

concezione, progettazione nonché elaborazione, ripresa e lavorazione di dati per ogni genere di media stampati ed elettronici;

b.

preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copiatura di prodotti stampati su differenti materiali, segnatamente carta, materie plastiche e metallo;

3

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c.

2

taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere.

I seguenti rami e settori sono esclusi dal fondo: a.

le attività svolte dal personale redazionale tecnico nell'ambito della redazione tecnica dei quotidiani;

b.

la flessografia, incluse le attività di prestampa specifica per la flessografia;

c.

la fabbricazione d'imballaggi, incluse le attività di prestampa specifiche per gli imballaggi;

d.

la fabbricazione di cartone ondulato e di carta;

e.

le attività disciplinate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base di operatrice pubblicitaria / operatore pubblicitario AFC, tecnologa d'imballaggio / tecnologo d'imballaggio AFC, stampatrice di imballaggi / stampatore di imballaggi AFC (comprese tutte le professioni precedenti) e cartaia / cartaio AFC;

f.

editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici con attività di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con persone che dispongono di uno dei seguenti titoli della formazione professionale di base riconosciuti, compresi i titoli precedenti equivalenti: 1

a.

poligrafa / poligrafo AFC;

b.

ideatrice multimediale qualificata / ideatore multimediale qualificato;

c.

tecnologa dei media / tecnologo dei media AFC;

d.

tecnologa di stampa / tecnologo di stampa AFC;

e.

serigrafa qualificata / serigrafo qualificato;

f.

reprografa qualificata / reprografo qualificato;

g.

legatrice qualificata / legatore qualificato;

h.

allestitrice di prodotti stampati qualificata / allestitore di prodotti stampati qualificato;

i.

allestitrice di prodotti stampati / allestitore di prodotti stampati AFC;

j.

tecnologa di rilegatura / tecnologo di rilegatura AFC;

k.

operatrice postpress / operatore postpress AFC.

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende se almeno una persona dispone di un titolo professionale riconosciuto di cui al capoverso 1 lettere a­k. Inoltre è valido per tutte le altre persone che svolgono attività tipiche del settore senza essere in possesso di uno dei titoli di cui al capoverso 1.

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Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Il fondo contribuisce a finanziare segnatamente le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base: 1

2

a.

formazione di base: 1. sviluppo e adattamento di profili professionali (elaborazione e gestione di ordinanze in materia di formazione, piani di formazione e documenti d'esecuzione), 2. elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti per le procedure di qualificazione, 3. finanziamento ed esecuzione di corsi interaziendali, 4. sviluppo, aggiornamento ed esecuzione (compreso il coordinamento e la supervisione) delle procedure di qualificazione, degli esami parziali e dei test intermedi nelle offerte di formazione di cui sono responsabili le associazioni, compresa la garanzia della qualità;

b.

sviluppo professionale: 1. elaborazione dell'offerta per persone provenienti da altre attività e delle qualificazioni complementari per professionisti (eccetto la formazione continua regolamentata) e per il personale non diplomato, 2. perfezionamento professionale per docenti e istruttrici / istruttori di corsi interaziendali, 3. ricerche scientifiche;

c.

reclutamento e promovimento delle nuove leve: 1. sviluppo e gestione dei test d'idoneità e della documentazione per gli stage, 2. sviluppo e realizzazione di misure promozionali per tutto il settore della formazione professionale, in particolare finanziamento di esposizioni professionali, partecipazione a concorsi professionali internazionali come World Skills ed Euro Skills e a concorsi specifici del settore a livello nazionale e internazionale.

Le seguenti prestazioni non fanno parte delle misure finanziate dal fondo: a.

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formazione professionale di base: contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali le spese di viaggio per la frequentazione delle scuole professionali o dei corsi interaziendali, il materiale didattico e i costi amministrativi per le procedure di qualificazione;

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b.

reclutamento e promovimento delle nuove leve: organizzazione di giornate delle porte aperte presso le aziende e partecipazione a esposizioni locali delle arti e mestieri.

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal numero totale di rapporti di lavoro di cui all'articolo 5.

1

2 Il

contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione in tutto o in parte o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

Art. 9

Contributi

Le aziende versano per ogni persona secondo l'articolo 5 un contributo di 300 franchi.

1

Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi. Pagano un contributo di base di 300 franchi.

2

3

Per le persone in formazione non devono essere versati contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

5I

contributi devono essere versati annualmente.

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare al segretariato del fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

4 5 6

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitati

I comitati delle associazioni responsabili viscom, dpsuisse, VWP e CPS sono l'organo di vigilanza del fondo e lo gestiscono strategicamente.

1

2

In particolare, hanno i seguenti poteri: a.

costituzione di un segretariato;

b.

emanazione di un regolamento esecutivo;

c.

ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;

d.

approvazione del bilancio e vigilanza sul segretariato del fondo.

3

L'organo di vigilanza è composto da rappresentanti degli organi responsabili.

4

Le parti sociali hanno diritto a un seggio con lo statuto di osservatore.

Art. 13

Segretariato

1

Il segretariato è l'organo direttivo del fondo e lo gestisce operativamente.

2

Decide su:

3

a.

l'assoggettamento di un'azienda e delle persone che occupa al fondo;

b.

la determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;

c.

l'esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

Il segretariato attua il presente regolamento nell'ambito delle proprie competenze.

È responsabile della riscossione dei contributi, del finanziamento delle prestazioni secondo l'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

4

Art. 14

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

Il segretariato gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti.

1

I conti del fondo vengono controllati da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

7

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Art. 15

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 16

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 7 settembre 2023 dai comitati delle associazioni responsabili in virtù dell'articolo 14 numero 2 lettere a e k e dell'articolo 9 numero 2 dello statuto viscom del 1o maggio 2023, dell'articolo 14 numero 2 lettere a e k e dell'articolo 9 numero 2 dello statuo dpsuisse del 1o maggio 2023, dell'articolo 29.13 dello statuto CPS del 1° gennaio 2007 e degli articoli 20 e 22 dello statuto VWP del 26 aprile 2013.

Art. 17

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 18

Scioglimento

I comitati degli organi responsabili possono sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

1

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine con l'obbligo di utilizzarlo.

2

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Art. 19

Sostituzione di un altro regolamento

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del fondo per la formazione professionale dell'industria grafica del 26 agosto 2011, che il Consiglio federale ha dichiarato di obbligatorietà generale il 30 marzo 20129.

7 settembre 2023

Per gli organi responsabili: viscom Beat Kneubühler, direttore Paul Fischer, direttore sostituto dpsuisse Beat Kneubühler, direttore Paul Fischer, direttore sostituto Verband Werbetechnik + Print (VWP) Florian Tanner, presidente Ruedi Meier, vice-presidente COPYPRINTSUISSE (CPS) Mario Delvecchio, presidente Stefan Gründler, membro e segretario

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